Le funzioni
della Corte
Quali sono
i compiti della
Corte costituzionale?
Giudizi di legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni
In via incidentale
Il giudice che dubita della legittimità costituzionale di una legge, che deve applicare in un processo, può sollevare la questione di fronte alla Corte.
In via principale
La Regione che ritiene una legge statale o di un’altra Regione lesiva della sua sfera di competenza o il Governo che dubita della legittimità costituzionale di una legge regionale può presentare ricorso alla Corte.
Conflitti
di attribuzione
Conflitti fra enti (Stato – Regioni)
La Regione che lamenta la lesione della propria autonomia costituzionale può sollevare conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato o di un’altra Regione; lo Stato, che ritiene un atto di una Regione eccedente i limiti della competenza regionale o lesivo di una competenza statale, può sollevare conflitto di attribuzione contro la Regione. In tali casi, le impugnazioni riguardano atti non legislativi.
Conflitti fra poteri dello Stato
(Camere, singoli parlamentari, Governo, magistrature, organi di rilevanza
costituzionale, comitati promotori dei referendum...)
Quando ritengono che le attribuzioni che la Costituzione assegna loro siano state violate da un altro potere dello Stato possono sollevare conflitto di attribuzione.
Giudizi di ammissibilità
dei referendum abrogativi
La Corte giudica sull’ammissibilità dei referendum richiesti, secondo l’articolo 75 della Costituzione, da almeno cinquecentomila elettori o da almeno cinque consigli regionali, per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato (decreto legislativo, decreto-legge).
Giudizi penali
nei confronti del Capo dello Stato
La Corte si esprime nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Intervengono in questi casi, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici giudici aggregati, tratti a sorte da un elenco di quarantacinque cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici costituzionali.