Un anno in cifre
I numeri del 2023
Nel 2023 sono state 229 le decisioni della Corte costituzionale (180 sentenze e 49 ordinanze): si tratta di un dato inferiore del 15,2% rispetto a quello del 2022 (270) e significativamente al di sotto dei numeri registrati in passato.
Con riferimento agli ultimi quindici anni (2009-2023), il valore medio delle decisioni è stato di 340 tra il 2009 e il 2013, di 277 tra il 2014 e il 2018 e di 267 tra il 2019 e il 2023.
La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è, ancora una volta, dovuta alla minore quantità di atti di promovimento pervenuti.
Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)
Infatti, anche se il numero delle ordinanze di rimessione trasmesse nel 2023 (170) è leggermente superiore a quello del 2022 (160), i 35 ricorsi in via principale pervenuti confermano l’indicata tendenza, facendo registrare una sensibile contrazione (-59,3%) in confronto con gli 86 del 2022.
Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 229 decisioni del 2023 sono così ripartite: 140 (115 sentenze e 25 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 70 (58 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 2 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 13 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e 5 sentenze nella fase di merito). Completano il quadro 4 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del referendum.
Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 61,1% delle pronunce adottate, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 30,6% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,9% per i conflitti tra enti; 5,7% per i conflitti tra poteri dello Stato; 1,7% per la correzione di errori.
Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2009-2023)
La risposta alla domanda di giustizia costituzionale
Anche per l’anno 2023 il giudizio in via incidentale, con le sue 140 decisioni, ha rappresentato la quota più rilevante del contenzioso costituzionale, pari al doppio del giudizio in via principale.
Il dato del 2023, pur segnando una lieve flessione (-12,5%) rispetto alle 160 decisioni del 2022, è comunque superiore a quello del 2022 se espresso in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente 61,1% e 59,3%).
Le 70 decisioni adottate nel 2023 in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento pari al 16,7% rispetto alle 84 del 2022. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (30,6%) è inferiore a quello del 2022 (31,1%). Ancora una volta, è confermata l’eccezionalità dei dati del 2012 (47,5%) e del 2013 (45,7%) che esibirono un’inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all’interno del contenzioso costituzionale.
Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato del 2023, pari a 2 decisioni, ha dimezzato quello del 2022 (4 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dall’1,5% del 2022 allo 0,9% del 2023.
È rimasta quasi invariata, invece, la situazione che riguarda il conflitto tra poteri dello Stato: 13 decisioni nel 2023 e 12 nel 2022. E si è confermata la prevalenza delle pronunce in sede di ammissibilità (8 nel 2023 e 11 nel 2022) rispetto a quelle adottate nella fase di merito (5 nel 2023 e 1 nel 2022).
La pendenza
Al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti complessivamente 233 giudizi; nel corso dell’anno sono pervenuti 223 atti di promovimento e ne sono stati definiti 284. La pendenza di fine anno ammonta a 172 giudizi ed è nettamente inferiore a quella di fine 2022 (-26,2%). Passando all’esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2023 erano 147; nel corso dell’anno sono pervenuti 170 atti di promovimento e ne sono stati definiti 185. La pendenza al 31 dicembre 2023 si è dunque attestata a 132 giudizi da definire, con una diminuzione del 10,2% rispetto all’anno precedente. I dati relativi al giudizio in via principale descrivono una riduzione estremamente significativa (-60,8%) della pendenza, con 31 giudizi ancora da definire rispetto ai 79 di inizio anno; nel corso del 2023 sono pervenuti 35 ricorsi e ne sono stati decisi 83
Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (2) rimane invariato rispetto a quello del 1° gennaio 2023: infatti, nel corso dell’anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne sono stati definiti 3.
In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.
La pendenza delle ammissibilità a fine anno (1) è inferiore a quella del 2022: infatti, al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti 3 conflitti, nel corso dell’anno ne sono pervenuti 6 e ne sono stati definiti 8.
Per la fase di merito risultano pendenti 6 conflitti, mentre al 1° gennaio 2023 il dato della pendenza era pari a 2; nel corso dell’anno sono, infatti, pervenuti 9 conflitti e ne sono stati definiti 5.
Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2023)
I tempi del giudizio costituzionale
I tempi del contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi. Il dato fondamentale attiene all’intervallo tra la pubblicazione dell’atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 227 giorni; si tratta di un valore inferiore a quello degli ultimi due anni (292 giorni nel 2022 e 245 nel 2021) e simile a quello del 2020 (226). Nel giudizio in via principale, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 251 giorni: un valore significativamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022, 351 nel 2021, 372 nel 2020). Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 172 giorni. Pur trattandosi di un valore leggermente superiore a quello del 2022 (159 giorni), risulta comunque inferiore a quelli del 2021 (331 giorni) e del 2020 (180 giorni). Nel conflitto tra poteri dello Stato, l’intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 170 giorni; anche in questo caso, si tratta di un dato inferiore rispetto a quello del 2022 (202 giorni) e del 2021 (174 giorni).
Giudizio in via incidentale
Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d’ufficio o sollecitato dall’istanza di una delle parti.
Giudizio in via principale
Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall’articolo 117 della Costituzione.