Un anno in cifre

I numeri del 2022

Nel corso del 2022 sono state 270 le decisioni prese dalla Corte costituzionale: 213 le sentenze, 57 le ordinanze. Si registra dunque un aumento rispetto alle 263 decisioni del 2021 (+2,7%). Cresce anche il numero delle dichiarazioni di incostituzionalità nel giudizio in via incidentale (75 rispetto a 50) e in via principale (121 rispetto a 106).

Si conferma la tendenza all’adozione di pronunce che definiscono nel merito le questioni, accogliendole o rigettandole. Nel giudizio in via incidentale, nel 2022 rispetto all’anno precedente, si è passati dai 120 ai 130 dispositivi di merito, di accoglimento o di rigetto. Questo andamento si conferma, in misura percentualmente più rilevante, anche per il giudizio in via principale.

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)

Nel giudizio in via incidentale, la media del tempo trascorso tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica, o in camera di consiglio, è stata di 292 giorni; si tratta di un valore leggermente superiore a quelli registrati nel 2020 (226 giorni) e nel 2021 (245 giorni) ma è un dato che sconta anche l’incremento della corrispondente produzione giurisprudenziale. Nel giudizio in via principale, inoltre, l’intervallo medio si è ridotto a 324 giorni, contro i 351 del 2021 e i 372 del 2020.

Riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2022 sono così ripartite: 160 (132 sentenze e 28 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 84 (68 sentenze e 16 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 4 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 decisioni nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (11 ordinanze e 1 sentenza); 8 sentenze sull’ammissibilità dei referendum e 2 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotto in termini percentuali: il giudizio incidentale rappresenta il 59,3% delle pronunce, mentre il giudizio in via principale si attesta al 31,1%; i conflitti tra enti sono l’1,5%; 4,4% per i conflitti tra poteri dello Stato; 3% per l’ammissibilità dei referendum e 0,7% per la correzione di errori materiali.

La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

Il giudizio in via incidentale, con le sue 160 decisioni, continua a far registrare il valore più rilevante del contenzioso costituzionale. Il dato del 2022 segna un’importante crescita (+13,5%) rispetto alle 141 decisioni del 2021. Anche il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 59,3%, è superiore a quello del 2021 (53%). Le 84 decisioni adottate nel 2022 in sede di giudizio principale segnano una cospicua flessione (-22,2%) rispetto alle 108 del 2021. Ugualmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni, pari al 31,1%, è inferiore a quello del 2021 (40,6%). Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato assoluto del 2022, pari a 4 decisioni, è raddoppiato rispetto a quello del 2021 (2 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dallo 0,8% del 2021 all’1,5% del 2022. Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, la situazione è rimasta invariata poiché si sono registrate 12 decisioni sia nel 2021 che nel 2022.

Il rapporto tra sentenze e ordinanze

Le 270 decisioni rese nel 2022 consistono in 213 sentenze e 57 ordinanze, rispettivamente pari al 78,9% e al 21,1% del totale. In linea con la tendenza degli ultimi anni, il 2022 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze. Nel giudizio in via incidentale le 132 sentenze del 2022 segnano un rilevante incremento (+14,8%), rispetto alle 115 del 2021; anche le 28 ordinanze fanno registrare un lieve aumento (+7,7%) rispetto alle 26 dell’anno precedente. Nel giudizio in via principale, le 68 sentenze del 2022 rappresentano un dato decisamente inferiore (-25,3%) alle 91 del 2021; il numero delle ordinanze (16) è, invece, rimasto pressoché invariato rispetto al 2021 (17).

Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2008-2022)

La pendenza

Al 1° gennaio 2022 risultavano pendenti complessivamente 302 giudizi; nel corso dell’anno sono pervenuti 266 atti di promovimento e ne sono stati definiti 335. La pendenza di fine anno ammonta a 233 giudizi, nettamente inferiore a quella di fine 2021 (-22,8%). I giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2022 erano 205, nel corso dell’anno sono pervenuti 160 atti di promovimento e ne sono stati definiti 218. La pendenza al 31 dicembre 2022 si è dunque attestata a 147 giudizi da definire, con una consistente diminuzione rispetto all’anno precedente (-28,3%). Anche nei dati relativi al giudizio in principale si registra una lieve diminuzione della pendenza di fine anno (-4,8%), con 79 giudizi ancora da definire rispetto agli 83 di fine 2021.

Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2022)

I moniti al legislatore

Anche nel 2022 si conferma l’andamento iniziato nel 2019 che attesta la costante interlocuzione della Corte con il legislatore statale e regionale al quale sono stati indirizzati richiami e sollecitazioni nello spirito di leale collaborazione istituzionale. Dopo la crescita costante registrata con i 10 moniti rivolti al legislatore nel 2018, raddoppiati nel 2019, divenuti 25 nel 2020 e 29 nel 2021, nel 2022 il dato si consolida a 22 moniti. Con moniti, auspici e richiami si intende l’insieme di inviti che la Corte costituzionale rivolge alle Camere o alle istituzioni regionali affinché intervengano su una determinata disciplina per porre rimedio a situazioni problematiche, obsolete, potenzialmente o dichiaratamente incostituzionali, sulle quali la Corte stessa non può intervenire, o su cui interviene parzialmente o provvisoriamente. I moniti, gli auspici e i richiami della Corte hanno riguardato, anche nel 2022, diversi temi. Tra gli altri, ci sono quelli relativi alla rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste elettorali dei piccoli comuni; al processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e alla loro sostituzione con le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems); all’incompatibilità tra la Costituzione e il carattere assoluto della presunzione secondo cui la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dei detenuti condannati per reati ostativi per accedere alla liberazione condizionale; al nuovo assetto in cui l’attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori rappresenta la regola generale; al potere non previsto del prefetto di escludere le decadenze e i divieti conseguenti all’informazione antimafia, qualora valuti che all’interessato e alla sua famiglia possano venire a mancare i mezzi di sostentamento.

Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d’ufficio o sollecitato dall’istanza di una delle parti.

Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall’art. 117 della Costituzione.