Pronunce redatte dal Giudice Antonella Sciarrone Alibrandi
Dispositivo: inammissibilità
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Dispositivo: estinzione del processo
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibile
Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Individuazione della materia incisa - Esame di ratio, finalità e contenuto - Esclusione degli effetti marginali e riflessi - Ricorso al criterio della prevalenza - Condizioni. (Classif. 112006).
Concorrenza – In genere – Nozione – Estensione alla concorrenza “nel mercato”, quale forma di competizione tra le imprese non limitata ai loro atti e comportamenti – Finalità – Garantire la libera scelta dei cittadini. (Classif. 054001).
Concorrenza – In genere – Definizione dei soggetti abilitati a offrire determinate tipologie di servizi – Scelta incidente sulla libertà di iniziativa individuale e sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato – Conseguente riconduzione alla nozione di concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (Classif. 054001).
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Inidoneità ad assorbire aprioristicamente le materie di competenza regionale - Necessaria adeguatezza e proporzionalità dell'intervento statale - Conseguente possibilità, per le regioni, di intervenire in materie di competenza concorrente o residuale con riverberi sulla concorrenza, purché marginali o indiretti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di norme della Regione Calabria sancenti il divieto per le imprese funebri di svolgere il servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile, in assenza di motivi di interesse generale). (Classif. 216038).
Impresa e imprenditore – In genere – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Calabria – Illegittimità costituzionale del divieto per le imprese funebri di erogare il servizio di ambulanza mediante NCC per il trasporto di pazienti non urgente e programmabile – Necessaria estensione della censura al divieto di esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di NCC con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile – Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. (Classif. 132001).
Impresa e imprenditore – In genere – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Norme della Regione Calabria – Divieto per le imprese funebri di svolgere ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile al servizio di ambulanza – Denunciata irragionevolezza, lesione della libera iniziativa economica e della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 132001).
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Limite agli incrementi di spese sanitarie non obbligatorie - Necessità, comunque, di garantire i LEA (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto norme della Regione Puglia che istituiscono il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica prevedendo la provvista finanziaria per la sua gestione pubblica). (Classif. 231008).
Impiego pubblico - Concorso pubblico - Forma generale e ordinaria di reclutamento del personale - Possibili deroghe - Limiti - Tutela del legittimo affidamento del lavoratore - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione della Regione Puglia che, istituendo il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica e prevedendo il transito del personale dipendente nell'organico della ASL di Brindisi, consente procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale). (Classif. 131004).
Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione
Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Potere sostitutivo straordinario del Governo in caso di inerzia regionale, inclusa la possibilità di nominare un commissario ad acta - Obbligo per le regioni di non interferire, nemmeno potenzialmente, con i compiti ad esso affidati - Applicazione del principio di leale collaborazione (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione relativa a una disposizione della Regione Calabria che prevede, nell'ambito delle attività connesse all'istituzione del registro dei tumori regionale, che la Giunta, nel riferire annualmente al Consiglio sull'attività svolta, si riferisca agli interventi realizzati quanto alla programmazione sanitaria e alla rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera). (Classif. 231008).
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Giudizio costituzionale in via principale – Interesse a ricorrere – Impugnazione di norma riproduttiva, in tutto o in parte, di altra anteriore non impugnata – Reiterazione della lesione da cui deriva il detto interesse – Inoperatività dell'istituto dell’acquiescenza. (Classif. 113005).
Province autonome – Provincia autonoma di Bolzano – Competenza legislativa primaria nella materia «urbanistica e piani regolatori» – Limiti statutari – Riconducibilità a tale materia della disciplina della sanatoria di illeciti edilizi nonché dell’irrogazione delle relative sanzioni. (Classif. 208002).
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni – Definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio – Inconferenza del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Disciplina del t.u. edilizia - Natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Qualificazione riconosciuta in base alla ratio delle singole disposizioni - In particolare: disciplina della sanatoria contenuta negli artt. 36 e 38 t.u. edilizia, per il caso di interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità del titolo abilitativo ovvero in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) - Limite alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Provincia autonoma di Bolzano che disciplinano la sanatoria degli interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato, prevedendo la condizione ulteriore, rispetto al t.u. edilizia, della salvaguardia delle attività legittimamente espletate, la commisurazione della sanzione in base al danno urbanistico arrecato nonché la sua riduzione in considerazione della sola sopravvenuta conformità urbanistica dell'opera). (Classif. 090008)
Dispositivo: non fondatezza - inammissibile
Previdenza - In genere - Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici - Limiti alla piena indicizzazione - Previsione, dall'anno 2001, che la rivalutazione dell'intero assegno pensionistico sia calcolata secondo una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente a tre fasce in cui ricade l'importo dell'assegno - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, della garanzia previdenziale, del principio in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a una legge - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 190001).
Previdenza - In genere - Perequazione automatica degli importi - Possibile intervento mitigatore del legislatore, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, purché ragionevole e proporzionato - Conseguente esclusione di un obbligo costituzionale della rivalutazione annuale automatica dei trattamenti pensionistici (nel caso di specie: non fondatezza della disposizione che limita la piena indicizzazione dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2023, applicando una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente a cinque fasce in cui ricade l'importo dell'assegno). (Classif. 190001).
Dispositivo: ammissibilità referendum
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Ammissibilità dell'intervento - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento. (Classif. 116004).
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. che dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito - Possibilità della tecnica del c.d. ritaglio. (Classif. 116006).
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Richiesta di referendum abrogativo denominata "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi" - Quesito volto a eliminare frammenti normativi che agevolano, al ricorrere di certe condizioni, l'impiego dei contratti di lavoro a tempo determinato - Assenza delle cause impeditive indicate nell'art. 75 Cost., o da esso ricavabili in via sistematica - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 116003).
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di censura prospettati dagli amici curia nel giudizio incidentale - Possibile ampliamento del contenuto dell'ordinanza di rimessione - Esclusione. (Classif. 111007).
Impiego pubblico – Trattamento economico – Indennità di amministrazione – Personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – Riconoscimento dell’indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-2022 – Scomputo, per il 2022, dell’indennità una tantum come riconoscimento attività extra ordinem svolta nell’anno di riferimento – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131011).