Ultimo deposito

Deposito 27/06/2024 (dalla 111 alla 113)

S. 111/2024 del 04/06/2024

Udienza Pubblica del 10/04/2024, Presidente: BARBERA, Redattore: ANTONINI

Norme impugnate: Art. 37 del decreto-legge 21/03/2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20/05/2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17/05/2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15/07/2022, n. 91.

Oggetto: Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se è inferiore al 10 per cento non è dovuto alcun contributo - Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive, entrambe al netto dell'IVA - Denunciata introduzione, da parte del legislatore, di un contributo non pertinente ai sovraprofitti delle imprese energetiche e, pertanto, privo di una sua ragione giustificativa - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - In subordine, contributo inadeguato allo scopo, qualora fosse istituito al fine di colpire i sovraprofitti, essendo articolato in previsioni inidonee a incidere su tali grandezze economiche e su chi ne è eventualmente titolare - Contributo che determina una discriminazione tra le imprese del settore energetico e la restante platea dei contribuenti operanti in altri settori merceologici non colpiti dall’imposta - Intervento legislativo che determina un’ulteriore discriminazione interna allo stesso mercato energetico, gravando il contributo solo su alcune delle imprese operanti nel settore energetico, a vantaggio degli altri operatori del medesimo settore, non assoggettati allo stesso contributo - Contributo che, esentando coloro che hanno realizzato extra-profitti per importi scopo, inferiori a 5 milioni di euro o in una percentuale inferiore al 10 per cento, introduce un regime fiscale differenziato pur a fronte di situazioni del tutto comparabili - Disposizione carente degli elementi essenziali identificativi del contributo, incluso il presupposto - Intervento normativo irragionevole, in spregio al principio di uguaglianza, della capacità contributiva e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Previsione di un contributo che può determinare effetti ablativi, anche integrali, della capacità economica del soggetto inciso e che lede l’equilibrio tra i bisogni finanziari del settore pubblico e l’interesse dei singoli - Contrasto con il principio della capacità contributiva - Conflitto con la garanzia costituzionale posta a presidio della proprietà privata, attesa l’imposizione di un sacrificio che comporta una concreta vanificazione dell’oggetto del diritto di proprietà - Previsione, secondo i criteri elaborati dalla Corte EDU, di un’imposta confiscatoria, essendo erosiva di tutto il patrimonio netto della società, con conseguente effetto espropriativo, di natura discriminatoria, con carattere retroattivo, gravando su una ricchezza formatasi ben prima della sua introduzione e priva del requisito della prevedibilità - Violazione degli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - Lesione della libertà di iniziativa economica privata - Norma inidonea a conseguire il suo scopo, poiché il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo non è in grado di evitare che l’imposta sia sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi dei prodotti energetici, di per sé altamente dinamici.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ordd. 142, 144, 145, 146 e 147/2023; 3, 4 e 5/2024

S. 112/2024 del 21/05/2024

Udienza Pubblica del 21/05/2024, Presidente: BARBERA, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI

Norme impugnate: Art. 1, c. 13°, della legge 08/08/1995, n. 335, in combinato disposto con art. 1, c. 707°, della legge 23/12/2014, n. 190.

Oggetto: Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari - Disciplina che non prevede il diritto del pensionato alla relativa neutralizzazione, allorché i diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto di tale riscatto e qualora dall’applicazione del medesimo sistema, in luogo del sistema misto, che opererebbe in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico - Denunciata disciplina che, per effetto del riscatto e finanche del pagamento di un onere economico, determina per il riscattante un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quanto avrebbe avuto ove tale riscatto non fosse stato esercitato.

Dispositivo: non fondatezza - inammissibilità

Atti decisi: ord. 161/2023

O. 113/2024 del 05/06/2024

Camera di Consiglio del 04/06/2024, Presidente: BARBERA, Redattore: VIGANÒ

Norme impugnate: Art. 131 bis, c. 3°, n. 3), del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all’art. 423-bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) - Irragionevolezza ove, come nella specie, “il danno è sostanzialmente insussistente" e “il grado della colpa appare modesto” - Parità di trattamento rispetto ai reati dolosi per i quali è prevista la esclusione dell’operatività della causa di non punibilità - Disparità di trattamento rispetto agli altri reati di “comune pericolo colposi” - Irrogazione di un trattamento sanzionatorio anche nei confronti dei soggetti per i quali “la rimproverabilità è minima”.

Dispositivo: manifesta inammissibilità

Atti decisi: ord. 104/2023