Titolo
SENT. 67/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO E ALLA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO.
Testo
Il fatto che in un'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sia richiamata espressamente, nel dispositivo, una soltanto delle due norme della Costituzione indicate nella motivazione, non esclude che la questione di legittimita' sia da esaminare con riferimento ad entrambe le norme che devono, ai fini del giudizio, essere interpretate in coordinazione reciproca. (Nella specie venivano indicate nella motivazione gli articoli 3 e 24 Cost., e, nel dispositivo, risultava indicato soltanto il secondo articolo).
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 23
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 98
co. 0
Titolo
SENT. 67/60 B. PROCEDIMENTO CIVILE - ART. 98 COD. PROC. CIV. FACOLTA' DEL GIUDICE DI IMPORRE CAUZIONE PER LE SPESE ALL'ATTORE QUANDO VI SIA MOTIVO DI RITENERE CHE L'EVENTUALE SUA CONDANNA RESTI INESEGUITA - LIMITAZIONE INGIUSTIFICATA NEI CONFRONTI DEI NON ABBIENTI, DELLA LIBERTA' DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dalla combinazione fra le norme contenute negli artt. 3 e 24 della Costituzione, si deduce che il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa e' diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, deve provare applicazione per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. Con tale principio contrasta l'art. 98 Cod. proc. civ., in quanto, prevedendo la imposizione della cauzione a carico di chi non e' ammesso al gratuito patrocinio e nell'ipotesi che l'eventuale condanna alle spese possa restare ineseguita, ricollega l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Riferimenti normativi
codice di procedura civile
n. 0
art. 98
co. 0
N. 67
SENTENZA 23 NOVEMBRE 1960
Deposito in cancelleria: 29 novembre 1960.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 297 del 3 dicembre 1960.
Pres. AZZARITI - Rel. JAEGER
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv.
GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof.
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof.
NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI -
Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA -
Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod.
proc. civ., promosso con l'ordinanza emessa il 24 giugno 1959 dal
Tribunale di Chieti nel procedimento civile vertente tra Carabba Dino e
Marcellusi Enzo, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28
novembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1960 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Francesco Gravone, per Carabba Dino, l'avv. Umberto
Lombardi, per Marcellusi Enzo, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto:
In un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Chieti dal
dott. Dino Carabba contro l'avv. Enzo Marcellusi, per ottenere la
condanna di questo ultimo al pagamento di L. 320.000 a titolo di
restituzione di un onorario a lui pagato quale arbitro, in seguito a
sentenza della Corte di cassazione che dichiarava giuridicamente
inesistente un lodo arbitrale da lui pronunciato, oltre agli interessi
dal giorno del pagamento e al risarcimento dei danni da liquidarsi in
prosieguo, il convenuto chiedeva in via preliminare la imposizione
all'attore di congrua cauzione per le spese, giustificandola con la
palese difficoltà, se non impossibilità, di eseguire la condanna per
mancanza di beni perseguibili.
A seguito di tale richiesta, l'attore sollevava incidente di
legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod. proc. civ., in relazione
alle ripetute affermazioni contenute nella Costituzione sulla libertà
di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti e degli
interessi legittimi del cittadino, senza restrizioni di sorta.
Il Presidente istruttore, ritenendo che i provvedimenti
sull'incidente appartenessero alla competenza del Tribunale, rimetteva
le parti davanti al Collegio; e questo, con ordinanza del 24 giugno
1959, disponeva la rimessione degli atti alla Corte costituzionale "per
la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata
dall'attore relativa al disposto dell'art. 98 Cod.proc.civ., che si
assume costituire violazione dell'art. 24 della Costituzione".
Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale osserva che la
questione non appare manifestamente infondata; che la norma dell'art.
98 limita, rispetto al non abbiente, l'esercizio del diritto di azione;
che essa stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio,
tra ricco e povero una differenza che l'art. 3 della Carta
costituzionale in termini generali ripudia per tutti i cittadini. In
quanto alla obbiezione che l'attore ammesso al beneficio del gratuito
patrocinio, non è soggetto all'onere della cauzione per le spese,
l'ordinanza afferma che il dissenso tra le norme non sembra tuttavia
ovviato e che il vigente istituto del gratuito patrocinio subordina la
concessione del beneficio a condizioni e limiti non del tutto aderenti
al precetto costituzionale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata e,
quindi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1959, n.
288.
Si sono costituiti in giudizio, depositando le proprie deduzioni,
tanto il dott. Carabba quanto l'avv. Marcellusi ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato.
La difesa del dott. Carabba (l'attore del giudizio ordinario, a
carico del quale era stata richiesta l'imposizione della cauzione)
premette che, sebbene l'ordinanza del Tribunale di Chieti abbia
richiamato nel dispositivo soltanto l'art. 24 della Costituzione, il
giudizio della Corte costituzionale dovrebbe estendersi all'esame della
compatibilità della norma contenuta nell'art. 98 Cod. proc. civ.
anche con l'art. 3 della Costituzione, ricordato nella motivazione
dell'ordinanza stessa, nonché con l'art. 10, che esso attore aveva
richiamato nella discussione davanti al Tribunale.
Essa chiede che la illegittimità della norma venga riconosciuta e
dichiarata perché le disposizioni che prescrivono la proposizione,
nella prima udienza di trattazione, dell'istanza diretta
all'imposizione della cauzione sono tali, da impedire addirittura la
costituzione del rapporto processuale; perché il giudice deve
limitarsi a constatare che l'attore non è ammesso al gratuito
patrocinio e che è fondato il timore che l'eventuale condanna nelle
spese possa rimanere ineseguibile; perché il suo provvedimento non è
preceduto da alcuna istruttoria, ed è definitivo e non soggetto ad
alcun reclamo. La cauzione, inoltre, può essere imposta anche a carico
dell'appellante, che sia stato convenuto nel giudizio di primo grado, e
del fallito, e la mancata presentazione determina l'estinzione del
processo. Infine, la cauzione imposta deve essere prestata in denaro o
in titoli del debito pubblico, con notevole aggravio per chi non abbia
beni agevolmente liquidabili; né ciò è disposto a garanzia di
interessi dello Stato, ma a favore di un privato. Anche il contrasto
fra la disposizione denunziata e la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948 e le convenzioni internazionali conferma che
essa viola i principi di eguaglianza sanciti nella Costituzione.
La difesa dell'avv. Marcellusi (convenuto davanti al Tribunale e
proponente dell'istanza per l'imposizione della cauzione) sostiene,
invece, che l'art. 24 della Costituzione, mentre riconosce a tutti la
possibilità di agire e di difendersi in giudizio, contiene tale
diritto nell'ambito del potere sommo della legge, né lo lede con
l'art. 98 del Cod. proc. civ., il quale dispensa dalla cauzione chi ha
ottenuto le spese a credito. La inviolabilità del diritto è
riconfermata dal carattere puramente processuale e cautelare
dell'istituto, perché, se la cauzione disposta non viene prestata, non
si perde l'azione, e l'attore subisce solo l'estinzione del processo e
può sempre riprendere la lite. Aggiunge che innumeri sono i casi per
cui non è dato agire se non si soddisfano oneri finanziari; e qui
ricorda le leggi sul bollo, sul registro, le tasse di successione, i
depositi per multa e il solve et repete.
L'Avvocatura generale dello Stato afferma che la questione proposta
è priva di ogni fondamento giuridico, e conclude perché la Corte
costituzionale voglia "respingere l'eccezione di incostituzionalità,
dichiarando la piena legittimità costituzionale dell'art. 98 Cod.
proc. civ.". Essa sostiene che il Tribunale ha frainteso il contenuto e
lo scopo dell'art. 24 della Costituzione, il quale non mira ad altro
che a riconoscere a tutti i cittadini indistintamente la facoltà di
agire in giudizio per far valere le loro ragioni per la tutela di
diritti soggettivi e degli interessi legittimi. Ricorda anche essa le
norme fiscali e quelle sul deposito per il caso di soccombenza. Fa
presente il rapporto fra l'art. 98 e l'istituto del gratuito
patrocinio, e ravvisa nel primo la finalità di assicurare precisamente
la par condicio litigantium evitando che una parte, riuscita
vittoriosa, venga a trovarsi nella impossibilità pratica di ricuperare
dall'altra, non ammessa al gratuito patrocinio, le sempre notevoli
spese e onorari di lite.
Tanto la difesa del dott. Carabba quanto quella dello Stato hanno
presentato memorie, nelle quali hanno ribadito le precedenti
conclusioni. La prima espone alcuni rilievi sulla giurisprudenza e la
dottrina più recenti, sostenendo che è unanime l'ammissione del
contrasto fra il principio della libertà di agire in giudizio e quello
della aspettativa del convenuto vittorioso di rivalersi delle spese che
ha dovuto sostenere. Contesta la validità dell'argomento desunto
dall'istituto del gratuito patrocinio e di quello della par condicio
litigantium.
L'Avvocatura generale dello Stato insiste, invece, su questa tesi,
aggiungendo che la norma dell'art. 98 Cod. proc. civ. è diretta ad
ostacolare il litigante di mala fede, in quanto che colui che potrà
dimostrare di non aver mezzi per affrontare una lite e provare che la
sua pretesa è assistita, appena, da un fumus boni juris, avrà tutti i
vantaggi del gratuito patrocinio. Contesta, infine, che si possa
discutere in questa sede della incompatibilità dell'art. 98 con l'art.
3 della Costituzione, non menzionato nel dispositivo dell'ordinanza del
Tribunale, aggiungendo che, ad ogni modo, ogni richiamo a tale art. 3
sarebbe del tutto infondato.
Nella discussione orale in pubblica udienza i difensori delle parti
e l'avvocato dello Stato hanno esposto nuovamente i loro argomenti, con
particolare riguardo alla estensione della indagine del Giudice
istruttore al merito della controversia.
Considerato in diritto:
Le riserve esposte dalla difesa dell'avv. Marcellusi e da quella
dello Stato sul potere della Corte di esaminare la questione della
legittimità costituzionale dell'art. 98 del Cod. proc. civ. anche in
riferimento alla norma contenuta nell'art. 3 della Costituzione, oltre
che a quella dell'art. 24 della Costituzione stessa, non sono state
ripetute nel corso della discussione orale.
D'altra parte, nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale di
Chieti si richiama espressamente anche la prima delle due norme
costituzionali ricordate, seppure il richiamo non ritorna nel
dispositivo.
Di conseguenza, la Corte ritiene, seguendo un suo costante
orientamento, di dover esaminare la questione della legittimità
dell'art. 98 Cod. proc. civ. con riferimento così all'art. 3 come
all'art. 24 della Costituzione, che devono essere interpretati ai fini
del presente giudizio in coordinazione reciproca.
Dalla combinazione fra queste due norme si deduce che il principio,
secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione uguale
per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali
e sociali. Né sembra dubbio che l'art. 98 Cod. proc. civ., prevedendo
la imposizione della cauzione a carico di chi non sia ammesso al
gratuito patrocinio e nella ipotesi che vi sia fondato timore che
l'eventuale condanna nelle spese possa restare ineseguita, ricollega
l'applicazione dell'istituto alle condizioni economiche dell'attore,
con la conseguenza che, se questi possiede un patrimonio di qualche
entità, la misura prevista dalla disposizione non può essere
disposta.
D'altronde la esclusione dell'applicazione dell'istituto nella
ipotesi che l'attore sia stato ammesso al gratuito patrocinio non
elimina la disparità di condizioni, sia perché tale ammissione è
subordinata alla dimostrazione dello stato di povertà
dell'interessato, e perciò dovrebbe essere rifiutata a chi non si
trovasse in tale condizione, sia perché il procedimento preliminare
per la concessione del beneficio non è sempre rapido come sarebbe
desiderabile, pur essendo previsto un procedimento d'urgenza.
I difensori hanno ampiamente discusso, richiamando tesi sostenute
dall'una o dall'altra parte della dottrina processualistica,
sull'ampiezza dell'esame affidato al Giudice istruttore, in relazione
all'istanza del convenuto per la imposizione della cauzione a carico
dell'attore, esame che, secondo alcuni, si estenderebbe anche al merito
della controversia, alle probabilità di vittoria dell'uno o dell'altro
litigante, al carattere temerario della lite. La Corte non ritiene di
potersi pronunciare su questi argomenti, che riguardano direttamente la
estensione e il contenuto di un potere attribuito al giudice ordinario.
Essa si limita ad osservare che il testo della legge vigente è
stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che
l'istituto della cauzione per le spese debba ritenersi applicabile
anche nel giudizio di appello, a carico dell'appellante, fosse questi
attore o convenuto nel giudizio di primo grado, nonché nel giudizio di
opposizione a decreto di ingiunzione. Queste applicazioni, unitamente
alla esclusione di ogni possibilità di reclamo, fanno sì che la
imposizione della cauzione e la conseguente estinzione del processo,
ove essa non sia prestata in denaro o in titoli del debito pubblico
(art. 86 disp. attuaz. del Cod. proc. civ.) nel termine stabilito,
possano provocare conseguenze di eccezionale gravità rispetto
all'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama
inviolabili.
Dai difensori del convenuto nel giudizio di merito e
dall'Avvocatura dello Stato si sono ricordati, allo scopo di accostarli
a quello in esame, diversi istituti del processo, i quali prevedono
l'adempimento di oneri, anche di natura patrimoniale, quale presupposto
per la valida costituzione del rapporto processuale: tali i depositi
per il caso di soccombenza, il principio del solve et repete in materia
fiscale, e così via.
A giudizio della Corte, fra codesti istituti e quello in esame sono
prevalenti le differenze su ogni possibile analogia, almeno ai fini
della presente questione. Anzitutto è evidente che molti di essi sono
posti in funzione di particolari interessi pubblici, che il legislatore
ha voluto salvaguardare, laddove la cautio pro expensis non serve
neppure al fine pubblico inerente al processo, del quale è piuttosto
una remora; in secondo luogo si osserva che essi presuppongono un
provvedimento giurisdizionale o amministrativo, quindi emesso da una
pubblica autorità, che può ben essere considerato titolo sufficiente
a giustificare l'imposizione di una cauzione, anche se suscettibile di
impugnazione e di riforma; infine, non si può omettere di rilevare che
in tutti i casi addotti come analoghi all'istituto in esame
l'imposizione dell'onere deriva da categorie e presupposti oggettivi,
laddove in questo si ha riguardo proprio, seppure non esclusivamente, a
quelle condizioni soggettive, personali o sociali, che l'art. 3 della
Costituzione impone di considerare non influenti ai fini della tutela
della eguaglianza giuridica.
Tutte queste considerazioni inducono la Corte a ritenere che l'art.
98 Cod. proc. civ. sia in contrasto con i principi degli artt. 3 e 24
della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 98 del Codice
di procedura civile, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24
e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI.