Ordinanza 122/2022 (ECLI:IT:COST:2022:122)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMATO - Redattore: AMATO
Udienza Pubblica del 10/05/2022;    Decisione  del 10/05/2022
Deposito del 13/05/2022;   Pubblicazione in G. U. 18/05/2022  n. 20
Norme impugnate: Artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter della legge 26/07/1975, n. 354; art. 2 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/1991, n. 203.
Massime:  44818 
Massime:  44818 
Atti decisi: ord. 100/2020

Massima n. 44818
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia - Esclusione (c.d. ergastolo ostativo) - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio, anche convenzionale, della finalità rieducativa della pena - Possibile ravvedimento del condannato anche in mancanza di utile collaborazione - Necessità di superare la presunzione assoluta di perdurante pericolosità - Giudizio proveniente dall'udienza del 10 maggio 2022, rinviato, con sospensione del giudizio a quo, per consentire l'intervento del legislatore - Istanza di ulteriore differimento, stante l'iter di approvazione del relativo disegno di legge - Rinvio all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022. (Classif. 167002).

Testo
È rinviata all'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 - su istanza del Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto in giudizio - la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, prima sez. penale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, degli artt. 4-bis, comma 1, 58-ter della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come conv., nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Permanendo inalterate le ragioni che hanno indotto a sollecitare, con l'ord. n. 97 del 2021, l'intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, e in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio - in tempi contenuti, anche alla luce delle osservazioni della parte costituita - per consentire al Parlamento di completare i propri lavori. (Precedente: O. 97/2021 - mass. 43874).
Atti oggetto del giudizio
 26/07/1975  n. 354  art. 4  bis  co. 1
 26/07/1975  n. 354  art. 58  ter
 13/05/1991  n. 152  art. 2
legge  12/07/1991  n. 203

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 27  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali  art. 3


Pronuncia

ORDINANZA N. 122

ANNO 2022


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S.F. P., con ordinanza del 18 giugno 2020, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2020;

lette, in particolare, le istanze di differimento dell’udienza fatte pervenire dal Presidente del Consiglio dei ministri, nelle date del 4 e 5 maggio 2022, per il tramite dell’intervenuta Avvocatura generale dello Stato, nonché la richiesta di rigetto di tali istanze presentata dall’avvocato Giovanna Beatrice Araniti per la parte costituita S.F. P.;

uditi, in proposito, l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Beatrice Araniti per S.F. P.


Rilevato che, all’esito dell’udienza pubblica del 23 marzo 2021, questa Corte, per le ragioni esposte nell’ordinanza n. 97 del 2021, da intendersi qui richiamate, ha rinviato all’odierna udienza la discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, al fine di consentire al Parlamento di disciplinare la materia alla luce dei rilievi contenuti nella predetta ordinanza;

che, nelle istanze innanzi richiamate, l’Avvocatura generale dello Stato ha evidenziato che il Parlamento, accogliendo la sollecitazione di questa Corte, «si è attivato per addivenire all’approvazione della normativa sulla revisione della disciplina attinente ai benefici penitenziari per i reati ostativi»;

che l’Avvocatura ha, tuttavia, sottolineato che «l’iter approvativo del disegno di legge all’uopo presentato si è completato soltanto presso la Camera dei Deputati, mentre il Senato della Repubblica non ha ancora terminato i propri lavori», in quanto «la fase di discussione è ancora in corso».

Considerato che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C. 1951-A, recante «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»;

che il disegno di legge è stato trasmesso al Senato della Repubblica in data 1° aprile 2022 (A.S. n. 2574) ed è attualmente all’esame della II Commissione permanente (Giustizia), dove il relatore ne ha illustrato i contenuti, consentendo l’avvio della discussione generale;

che, come risulta dal resoconto stenografico della seduta del 4 maggio 2022, il Presidente della suddetta Commissione ha auspicato un nuovo rinvio dell’odierna udienza «per consentire la prosecuzione e la conclusione dei lavori di Commissione»;

che permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l’intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell’ordinanza n. 97 del 2021;

che, inoltre, proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge, appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori;

che, tuttavia, anche alla luce delle osservazioni della parte costituita, tale ulteriore rinvio deve essere concesso in tempi contenuti.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia all’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente e Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA