Ritenuto in fatto:
1. - In un procedimento civile promosso dalla società a
responsabilità limitata Interauto per il risarcimento, ex articoli
2043 e 2054 del codice civile, di danni di un proprio autoveicolo, in
conseguenza dell'urto con la vettura guidata dal convenuto Domenico
Coletti, il pretore di Roma - ritenuto, in punto di diritto, che in
materia di risarcimento di danni prodotti da mezzi soggetti
all'assicurazione obbligatoria, anche l'azione rivolta contro l'autore
dell'illecito ex art. 2054 citato, "al pari dell'azione diretta contro
l'assicuratore", di cui all'art. 18 della legge 1969, n. 990, fosse -
in base all'art. 22 della legge medesima - subordinata alla previa
comunicazione della richiesta risarcitoria all'istituto assicuratore ed
al successivo decorso di 60 giorni; e rilevato in fatto che, nella
specie, non era stato possibile, però, accertare quale fosse la
Compagnia che garantiva l'autovettura del convenuto - con ordinanza 30
novembre 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 22.
Ha indicato a parametro l'art. 24, comma primo, della Costituzione
e, nell'illustrare i motivi dell'ipotizzata violazione, ha fatto
specifico riferimento all'ipotesi - nella specie, appunto, emergente -
di mancata identificazione dell'istituto assicuratore; in relazione
alla quale, la subordinazione della tutela giurisdizionale alla previa
comunicazione all'assicuratore potrebbe risolversi in un ostacolo
insuperabile alla tutela stessa.
2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'indicata
ordinanza ed apertosi il giudizio innanzi a questa Corte, nessuna delle
parti si è in questo costituita, né vi è stato intervento della
presidenza del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto:
1. - Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, che "l'azione per il risarcimento di danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali v'è
obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto
il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19
(veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa
designata a norma dell'art. 20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo
di garanzia per le vittime della strada".
La questione di legittimità costituzionale di tale norma nel suo
complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della
Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, che - con sentenza
n. 24 del 1973 - ne ha dichiarata la infondatezza: anche con
riferimento all'ipotesi di ritenuta applicabilità della norma medesima
(oltreché all azione diretta contro l'assicuratore" di cui all'art. 18
legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile
del danno ex art. 2054 del codice civile.
Ora, avendo, appunto, a base tale più larga interpretazione
dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di
illegittimità, che - senza reinvestire in toto la norma indicata - si
limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata
individazione dell'istituto assicuratore. In relazione alla quale, come
in narrativa detto, è avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24
della Costituzione, per l'insuperabile ostacolo che deriverebbe
all'esercizio del diritto di difesa del danneggiato, dall'onere della
previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui
non si sia resa possibile l'individuazione.
2. - Anche posta in tali termini, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 non è fondata.
La fattispecie della mancata identificazione dell'assicuratore è,
infatti, innanzi tutto, riconducibile alla previsione normativa di cui
al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 legge n. 990 del
1969.
Tale norma - secondo quella che la Corte ritiene esserne la retta
interpretazione - nel prevedere il caso del "sinistro cagionato da
veicolo non identificato", a fortiori, invero, ricomprende anche il
caso di sinistro cagionato da veicolo identificato, di cui sia rimasto,
però, sconosciuto l'istituto assicuratore.
Di talché, anche in tale ultima ipotesi - secondo il disposto
dell'art. 19 citato - risulta operante la copertura dello speciale
"Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito presso
l'Istituto nazionale delle assicurazioni. onde a tale Fondo che la
comunicazione di cui all'art. 22, appunto, va fatta.
3. - D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal
sinistro siano, in particolare, derivati danni per le sole cose - per i
quali non giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19,
atteso che il comma successivo dell'articolo stesso limita la portata
dell'obbligo risarcitorio del Fondo ai soli "danni alle persone" -
soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la
fondatezza della sollevata questione.
Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale è dato
cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli artt.
1256, 1346, 1463, c.c.) che ad impossibilia nemo tenetur.
Pertanto - ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che
reggono l'onus probandi, la materiale impossibilità di identificare
l'istituto assicuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la
limitazione del danno alle sole cose, neppure i presupposti
dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) - il danneggiato, cui
resta conseguenzialmente aperta la sola azione contro il responsabile
del danno ex artt. 2043 e 2054, cod. civ., resterà esonerato da ogni
preventiva comunicazione.
Di modo che non dovendo, in detta ipotesi, farsi applicazione
dell'art. 22 citato, resta, evidentemente, superata la relativa
questione di costituzionalità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento all'art.
24, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Roma con ordinanza
30 novembre 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere