Titolo
SENT. 125/75 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - LEGGE 26 OTTOBRE 1952, N. 1463, ART. 1 - STATIZZAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FANCIULLI VEGGENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISTINZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 34, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi) sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 12 giugno 1972, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 34
co. 1
Costituzione
art. 34
co. 2
Riferimenti normativi
legge
26/10/1952
n. 1463
art. 1
co. 0
Titolo
SENT. 125/75 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA - PARITA' DI TRATTAMENTO A PARITA' DI SITUAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL GIUDICARE SULLA PARITA' O DIVERSITA' DELLE SITUAZIONI - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA - SINDACABILITA'.
Testo
Il principio dell'art. 3, primo comma, Cost., come questa Corte piu' volte ha avuto occasione di affermare, deve intendersi nel senso che "a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse, e spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali" (S. n. 45 del 1967). La diversita' di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una diversita' di disciplina legislativa.
Titolo
SENT. 125/75 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - COSTITUZIONE, ART. 34, SECONDO E TERZO COMMA - OBBLIGATORIETA' E GRATUITA' DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE - DIRITTO DEI CAPACI E MERITEVOLI A RAGGIUNGERE I PIU' ALTI GRADI DEGLI STUDI - ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI - CONDIZIONI E LIMITI.
Testo
L'art. 34, secondo comma, Cost., come emerge dal suo contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla generalita' dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, diritto che "la Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Tali obblighi, come i principi della scuola aperta a tutti e di gratuita' dell'istruzione elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo comma, Cost. - debbono essere adempiuti nel quadro degli obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e nell'osservanza dei limiti del bilancio.
Titolo
SENT. 125/75 D. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - IMPLICAZIONI PER IL GIUDICE A QUO - FATTISPECIE - COD. PEN., ART. 731 (POSSIBILITA' DI ESCLUDERE LA PUNIBILITA' NONOSTANTE IL MANCATO PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO DELLA ISTRUZIONE ELEMENTARE).
Testo
L'art. 731 cod. pen. non comporta che il giudice, in singole fattispecie, non possa, ricorrendo i presupposti, escludere la punibilita', nonostante il mancato perseguimento dello scopo dell'istruzione elementare. Al giudice e', pertanto, consentito: valutare con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco, i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello stesso; o ritenere perseguito lo scopo della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole speciali per ciechi", nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al cieco; e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi. (Nella specie il Pretore di La Spezia aveva affermato che l'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 - con lo stabilire che "l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilita', nelle apposite scuole speciali" - violava gli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, Cost. perche' determinava una situazione di profonda ineguaglianza nei confronti dei bambini ciechi, privandoli della possibilita' di utilizzare l'esperienza scolastica, in scuole normali, come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e adattamento sociale; e perche' sanciva un obbligo il cui adempimento non era reso possibile in ogni caso rispetto alla generalita' dei destinatari per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la conseguente necessita', per le famiglie, di affrontare spese per mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani).
N. 125
SENTENZA 21 MAGGIO 1975
Deposito in cancelleria: 28 maggio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 4 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente -
Dott. LUIGI OGGIONI- Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI -
Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA
REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO
GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE
ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 26
ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per
ciechi), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal pretore di
La Spezia nel procedimento penale a carico di Perugna Giovanni ed
altri, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
Il pretore di La Spezia - nel corso del procedimento penale a
carico di Giovanni Perugna, Gino Bordigoni e Maria Grassi, imputati
della contravvenzione di cui all'art. 731 codice penale - ha ritenuto,
con ordinanza 12 giugno 1972, rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale, dedotta dal difensore,
dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle
scuole elementari per ciechi", in relazione agli artt. 3 e 34, primo e
secondo comma, della Costituzione.
Secondo il pretore la norma impugnata, con lo stabilire che
"l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie,
per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole
speciali", determinerebbe una situazione di profonda ineguaglianza nei
confronti dei bambini ciechi (o gravemente menomati nella vista)
privandoli della possibilità di utilizzare l'esperienza scolastica
come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e
adattamento sociale. Questa discriminazione tra ciechi e veggenti
violerebbe gli artt. 3 e 34, primo comma, della Costituzione perché
non avrebbe alcuna giustificazione di ordine medico, pedagogico e
tecnico; e violerebbe l'art. 34, secondo comma, della Costituzione,
perché sancirebbe un obbligo - il cui adempimento non sarebbe reso
possibile in ogni caso rispetto alla generalità dei destinatari - ,
per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la
conseguente necessità, per le famiglie, di affrontare spese per
mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani, in aperto
contrasto con il principio ("correlativo a quello
dell'obbligatorietà") della gratuità dell'istruzione elementare.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
22 novembre 1972.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto con atto 9 dicembre
1972, chiedendo a questa Corte di voler dichiarare non fondata la
questione di legittimità costituzionale. Ha affermato che la
disposizione denunciata appare non in contrasto, ma perfettamente
aderente al primo comma dell'art. 34 della Costituzione, dato che
prescrive l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei bambini
ciechi, in condizioni di educabilità, in apposite scuole speciali
proprio per rendere "il diritto alla scuola" di quei bambini
concretamente realizzabile. Ha, poi, sostenuto che non sussiste
neppure l'asserito contrasto della citata norma della legge n. 1463 del
1952 con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, dato che purtroppo
è evidente la differenza della condizione di un giovane privo della
vista rispetto ai coetanei che vedono e, quindi, trova piena
giustificazione la disciplina eccezionale disposta dalla suddetta
legge. Ha, infine, affermato - per quanto concerne la pretesa
illegittimità della norma denunciata in relazione al disposto
dell'art. 34, secondo comma, della Costituzione - che lo Stato
provvede all'istituzione di scuole specializzate e così adempie
l'obbligo di assicurare ai ragazzi ciechi la possibilità di istruirsi,
ma il numero e la localizzazione di tali scuole sono determinati dalle
effettive possibilità di bilancio della collettività ed anche
dall'intensità dell'esigenza di tali scuole, riscontrata in base alle
più opportune valutazioni.
Considerato in diritto:
1. - La questione, sollevata dal difensore degli imputati nel corso
di procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 731 del
codice penale, concerne la legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole
elementari per ciechi", in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e
secondo comma, della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Nella Relazione al Senato del Ministro Gonella per l'approvazione
della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sopracitata, fu rilevato che - a
termini dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione
elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che aveva
esteso ai fanciulli ciechi e sordomuti l'obbligo scolastico sancito
dall'art. 171 per tutti i fanciulli normali dal sesto al
quattordicesimo anno di età - lo Stato avrebbe dovuto istituire
apposite scuole atte all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte
di entrambe le categorie di minorati sensoriali (sordomuti e ciechi),
ma, mentre per i sordomuti aveva in parte già adempiuto a tale
necessità, quasi nulla era stato fatto nei riguardi delle scuole per i
ciechi, ai quali l'istruzione era impartita da enti riconosciuti idonei
mediante decreto del Capo dello Stato. Per eliminare la grave lacuna
era stato predisposto il provvedimento legislativo, con il quale si
istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio, scuole governative per
la istruzione elementare dei ciechi da parte di insegnanti
specializzati presso gli istituti di cui alla tabella annessa al
provvedimento.
Ora, se anche fosse esatto quanto è affermato nell'ordinanza circa
la possibilità dell'insegnamento ai bambini ciechi nelle scuole
elementari statali ordinarie, sarebbe auspicabile un mutamento
dell'attuale disciplina legislativa, non essendo consentito a questa
Corte, nell'esercizio del sindacato di legittimità, di superare i
limiti segnati dai principi che essa desume dalle norme della
Costituzione che sarebbero state violate.
Il principio dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, come
questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare, deve
intendersi nel senso che "a parità di situazioni deve corrispondere
parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati
a situazioni obiettivamente diverse e che spetta insindacabilmente al
legislatore giudicare sulla parità o diversità delle situazioni pur
nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi
costituzionali" (sentenza n. 45 del 1967). E la diversità di
situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul
piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una
diversità di disciplina legislativa.
L'art. 34, secondo comma, della Costituzione, come emerge dal suo
contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla
generalità dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo
terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto che "la
Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". E
appare ovvio rilevare che l'adempimento di tali obblighi, come dei
principi della scuola aperta a tutti e di gratuità dell'istruzione
elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo
comma, della Costituzione - , debbono essere adempiuti nel quadro degli
obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e
nell'osservanza dei limiti del bilancio.
3. - Date le premesse, la pronuncia di illegittimità della legge
impugnata, con la conseguente cessazione della sua efficacia,
importerebbe una lacuna ben più grave di quella rilevata nella
relazione al Senato, su riportata, per il danno che ne risentirebbero i
fanciulli ai quali l'insegnamento elementare è impartito.
Gli argomenti addotti nell'ordinanza - quali la limitazione delle
scuole statali per ciechi, la difficoltà di accesso per la lontananza
dal luogo di residenza dei fanciulli, la facoltà di scelta tra
l'insegnamento della scuola statale per ciechi, situata in luogo
lontano, e quello familiare, impartito da maestri specializzati con
riguardo al profitto e allo scopo di tutela dei fanciulli ciechi
perseguito dalla legge - se non hanno rilievo per la pronuncia di
illegittimità, devono essere oggetto di valutazione nel giudizio che
il giudice competente deve emettere.
Ora l'art. 731 del codice penale non comporta che il giudice in
singole fattispecie non possa, ricorrendone i presupposti, escludere la
punibilità, nonostante il mancato perseguimento dello scopo
dell'istruzione elementare. Al giudice è, pertanto, consentito:
valutare, con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco,
i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello
stesso; o ritenere perseguito lo scopo della citata legge speciale n.
1463 del 1952, nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da
insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al
cieco, e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato
l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle
scuole elementari per ciechi), sollevata con l'ordinanza in epigrafe,
in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere