Titolo
SENT. 14/96. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TUTELA DEL PAESAGGIO - INTERVENTO DI CEDUAZIONE BOSCHIVA IN ZONA PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATA (NELLA SPECIE: SPONDA DI FIUME) - PREVISTO ESONERO, CON NORMATIVA REGIONALE, DELLA NECESSITA' DELLA AUTORIZZAZIONE PAESISTICA PER GLI INTERVENTI 'DE QUIBUS' IN DIFFORMITA' DALLA NORMATIVA STATALE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA SANZIONE PENALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 25 COMMA 2 E 116 COST. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 Cost. - in relazione all'art. 82 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (quale risulta dalle integrazioni introdotte dal d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con mod. nella l. 8 agosto 1985 n. 431) ed all'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma 10, lett. b.), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (aggiunto dall'art. 23, comma 2, l. reg. 14 luglio 1992 n. 19) - il quale prevede che non sono soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attivita' agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva - nella parte in cui consentirebbe il taglio colturale, con la sola autorizzazione forestale e senza l'autorizzazione paesaggistica, anche nei boschi insistenti su territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in quanto, postoche' l'interesse paesaggistico e quello forestale si implicano e si integrano reciprocamente, tendendo entrambi alla conservazione nel tempo ed alla complessiva integrita' dei boschi, l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 deve essere correttamente interpretato nel senso che, al fine della realizzazione dei predetti interessi, il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possono essere compiute con autorizzazione forestale senza che sia necessaria anche l'autorizzazione paesistica. red.: S. Di Palma
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica
24/07/1977
n. false
art. 82
legge
29/07/1939
n. false
art. 7
Riferimenti normativi
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
19/11/1991
n. 52
art. 131
co. 10
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
14/07/1992
n. 19
art. 23
co. 2
decreto-legge
27/06/1985
n. 312
art. 1
sexies
co. 0
legge
08/08/1985
n. 431
art. 0
co. 0
N. 14
SENTENZA 22-29 GENNAIO 1996
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 10,
lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19
novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica), introdotto dall'art. 23, comma 2, della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19,
promossi con ordinanze emesse:
1) il 29 aprile 1995 dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a
carico di Mario De Eccher, iscritta al n. 380 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) l'8 maggio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura circondariale di Udine nel procedimento penale a carico di
Pierdomenico Stefanuto ed altro, iscritta al n. 468 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 29 aprile
1995 (r.o. n. 380 del 1995) e l'8 maggio 1995 (r.o. n. 468 del 1995),
il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Udine ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,
secondo comma, e 116 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),
introdotto dall'art. 23, comma 2, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19. Le questioni sono state
sollevate nel corso di due procedimenti penali nei confronti,
rispettivamente, di Marco De Eccher e di Pierdomenico Stefanuto ed
altro, i quali, avendo effettuato il taglio di alberi in boschi senza
l'autorizzazione richiesta in materia di bellezze naturali dall'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, erano stati sottoposti ad
indagini per il reato previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto
1985, n. 431.
La disposizione denunciata prevede che, nelle zone sottoposte a
vincolo paesaggistico elencate all'art. 82, quinto comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, non sono soggette all'autorizzazione
richiesta dalle norme di protezione delle bellezze naturali (art. 7
della legge n. 1497 del 1939) le operazioni ammesse dalle vigenti
norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del
bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al
governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla
forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di
conservazione, escluse le operazioni di difesa forestale e di
sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di
bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari.
Il giudice rimettente ricorda che l'ottavo comma dell'art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunto in sede di conversione del
decreto-legge n. 312 del 1985, permette nelle foreste e nei boschi,
sottoposti a vincolo paesaggistico dal quinto comma, lettera g),
dello stesso art. 82, il taglio colturale ed altri interventi
autorizzati in base alle norme vigenti in materia. Sarebbero quindi
consentite le ordinarie attività di utilizzazione del bosco, svolte
rispettando le prescrizioni delle norme forestali, mentre sarebbe
vietato qualsiasi intervento diretto alla distruzione anziché alla
conservazione del bosco, quale il taglio a raso di piante, che altera
in modo permanente lo stato dei luoghi e modifica il sistema
ambientale nelle sue componenti estetiche e naturalistiche.
Ad avviso del giudice rimettente, gli interventi di silvicoltura e
di taglio colturale sarebbero consentiti, in assenza di
autorizzazione paesaggistica ma in base alla sola autorizzazione
forestale, esclusivamente per i boschi e le foreste in quanto tali;
non quando essi siano compresi in altre zone sottoposte egualmente a
vincolo paesaggistico dallo stesso art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977, quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri o
le montagne per la parte eccedente i 1600 o i 1200 metri sul livello
del mare, rispettivamente nella catena alpina o in quella
appenninica. In questi casi il vincolo riguarderebbe una porzione di
territorio già autonomamente tutelata anche per la vegetazione
esistente, che rappresenta una struttura costitutiva dell'ambiente.
In base a questa interpretazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977, quale risulta integrato dalla legge di conversione del
decreto-legge n. 312 del 1985, il taglio colturale in foreste o
boschi compresi topograficamente in altre aree protette dalla stessa
disposizione richiederebbe l'autorizzazione paesaggistica, prevista
dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 per le bellezze naturali.
In mancanza di essa, sarebbe configurabile un reato, secondo quanto
stabilisce l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985.
L'art. 131, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 52 del
1991, discostandosi da queste prescrizioni della legge statale,
qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale
(art. 2 della legge n. 431 del 1985), consentirebbe il taglio
colturale ed altri interventi boschivi eseguiti nel rispetto della
normativa forestale, senza la necessità di autorizzazione
ambientale, anche per le foreste ed i boschi siti in zone che ad
altro titolo sono sottoposte dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977
a vincolo paesaggistico.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma regionale denunciata
contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
incidendo sul principio di riserva di legge e sull'esclusiva potestà
sanzionatoria penale dello Stato. La Regione Friuli-Venezia Giulia vi
avrebbe indirettamente interferito, rendendo lecita una condotta
altrimenti considerata illecita e penalmente sanzionata dalle norme
statali. La legge regionale avrebbe anche violato l'art. 116 della
Costituzione, dettando una disciplina in contrasto con norme
fondamentali di riforma economico-sociale. Inoltre, in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, coloro che attuano interventi di
ceduazione nell'ambito del territorio regionale sarebbero
privilegiati rispetto a quanti operano gli stessi interventi nel
restante territorio nazionale, perché non sarebbero soggetti a
sanzioni penali.
Il giudice rimettente motiva, in entrambi i giudizi, la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale, affermando che dalla
soluzione di essa dipendono le ragioni dell'archiviazione. Essendo
stati eseguiti, in conformità alle norme vigenti in materia di
polizia forestale, tagli colturali in boschi siti in prossimità di
corsi d'acqua, gli atti dei procedimenti penali dovrebbero essere
archiviati, ma con motivazioni diverse: per l'assenza di un fatto
penalmente rilevante, in caso di non fondatezza del dubbio di
legittimità costituzionale; per carenza dell'elemento psicologico
del reato nella persona sottoposta ad indagini, in caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale
denunciata.
2. - La Regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta nei due
giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque, infondate.
La Regione ritiene che la soluzione del dubbio di legittimità
costituzionale sia irrilevante nei giudizi principali, nei quali in
ogni caso la condotta degli indagati non potrebbe essere perseguita
penalmente.
Nel merito la Regione rileva che la ceduazione non comporta la
distruzione del bosco. Un intervento di ordinario prelievo di massa
legnosa da aree destinate a boschi cedui, che rimangono tali ed in
tempi medio-brevi vedranno ricrescere le piante originarie, non
determina un'alterazione permanente del paesaggio.
Ad avviso della Regione, il presupposto interpretativo da cui muove
il giudice rimettente sarebbe inesatto ed una corretta
interpretazione dell'art. 82, ottavo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977 porterebbe ad escludere che la norma regionale contrasti con la
disciplina statale, giacché entrambe esentano dall'autorizzazione
paesaggistica le stesse operazioni. L'art. 82, ottavo comma, del
d.P.R. n. 616 del 1977 stabilisce che non è necessaria
l'autorizzazione paesaggistica per specifici interventi da attuare in
"territori coperti da foreste e da boschi". La norma indica senza
incertezze l'oggetto dell'esenzione, individuando i beni ed i tipi di
intervento per i quali non è richiesta l'autorizzazione
paesaggistica. Sarebbe una forzatura interpretativa ritenere che il
legislatore statale consenta in via generale il taglio colturale
soltanto in boschi e foreste che insistono in aree non vincolate,
quando proprio foreste e boschi sono compresi nell'elenco delle aree
vincolate.
La Regione ricorda, inoltre, che non è richiesta l'autorizzazione
paesaggistica per le attività agro-silvo-pastorali, che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi (art. 82,
dodicesimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977). Tra queste
rientrerebbero gli interventi specificati nella disposizione
regionale denunciata.
Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 131,
comma 10, lettera b), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia
19 novembre 1991, n. 52, aggiunto dall'art. 23, comma 2, della legge
regionale 14 luglio 1992, n. 19, che, tra le disposizioni di
protezione delle bellezze naturali, inserite nel contesto delle norme
regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica,
prevede che non siano soggette all'autorizzazione richiesta nelle
zone sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 82 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 in relazione all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti
all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di
diradamento, all'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto,
ai tagli di utilizzazione boschiva.
Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Udine ritiene che l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977 (quale risulta a seguito delle integrazioni introdotte con il
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 8 agosto 1985, n. 431) - consentendo il
taglio colturale nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo
paesaggistico dalla stessa disposizione, purché il taglio sia
autorizzato in base alle norme in materia forestale - limiti questa
regola ai soli territori coperti da foreste e da boschi che non
insistono in zone che lo stesso art. 82 sottopone ad altro titolo a
vincolo paesaggistico. Per l'intervento in tali zone sarebbe sempre
richiesta l'autorizzazione prevista dalle norme di tutela delle
bellezze naturali (art. 7 della legge n. 1497 del 1939).
Queste norme statali sono qualificate come fondamentali di riforma
economico-sociale (art. 2 della legge n. 431 del 1985) ed in quanto
tali vincolanti anche per la legislazione della Regione
Friuli-Venezia Giulia. Ad avviso del giudice rimettente, la norma
regionale denunciata, discostandosi da esse, contrasterebbe con
l'art. 116 della Costituzione.
Il divieto di interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico
è anche assistito da sanzioni penali (art. 1-sexies del
decreto-legge n. 312 del 1985), sicché la norma denunciata, rendendo
lecite nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia condotte
altrimenti sanzionate penalmente, sarebbe in contrasto con gli artt.
25, secondo comma, e 3 della Costituzione.
2. - I due giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione
legislativa e pongono questioni identiche. Essi vanno pertanto
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - L'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa.
Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni adeguate e
non censurabili in questa sede, la rilevanza costituzionale della
questione di legittimità sull'esito dei giudizi sottoposti al suo
esame. Per procedere all'archiviazione degli atti, egli ritiene di
dovere preliminarmente valutare se, applicando la norma regionale
della cui legittimità costituzionale dubita, la condotta degli
indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma che consente nella
Regione quella condotta che in ipotesi configura un reato secondo la
legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad indagini
preliminari l'elemento psicologico del reato.
4. - Il giudice rimettente fonda il dubbio di legittimità
costituzionale, con riferimento a tutti i parametri indicati, sulla
premessa di un asserito contrasto tra la disciplina posta dalla legge
statale, contenente norme qualificate come di riforma
economico-sociale, e la regolamentazione dettata, per il territorio
del Friuli-Venezia Giulia, dalla norma regionale denunciata. L'art.
82 del d.P.R. n. 616 del 1977 consentirebbe il taglio colturale dei
boschi, in quanto tali sottoposti a vincolo paesaggistico, purché
esso avvenga in conformità alla disciplina forestale e solo se i
boschi non insistano su territori egualmente sottoposti al medesimo
vincolo. Diversa, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe la
disciplina dettata dall'art. 131, comma 10, lettera b), della legge
regionale n. 52 del 1991, che permetterebbe in ogni caso il taglio
colturale con l'autorizzazione forestale, senza che sia necessaria
l'autorizzazione paesaggistica prevista nell'ambito della protezione
delle bellezze naturali dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso. Esso
vede del tutto differenziati l'interesse forestale e quello
paesaggistico, i quali, invece, nel sistema della generale protezione
di intere categorie di beni ambientali previsto dall'art. 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977, si implicano e si integrano reciprocamente.
L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da foreste
e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende, proteggendo
l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua vita e la sua
consistenza, mediante l'adozione di tecniche appropriate, elaborate
dalle scienze forestali e non di rado recepite in atti normativi. Per
raggiungere questo scopo sono opportuni, e talvolta necessari,
interventi di silvicoltura e di appropriato taglio che, con la
utilizzazione, permettono anche di perseguire la finalità di
protezione del bosco, considerato nel suo insieme permanente e non
nei singoli alberi che concorrono a comporlo.
L'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, in un contesto di vincolo
paesaggistico generale per determinati territori, permette sempre
l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi. In questo ambito deve essere
collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto
delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bosco.
Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo
per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità forestale.
La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro
complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione
forestale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo
obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi,
prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano
essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia
necessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a
sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità
generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la
norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a
seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.
Così delineato il contenuto prescrittivo dell'art. 82 del d.P.R.
n. 616 del 1977, non risulta configurabile l'asserito contrasto con
tale disposizione della norma regionale denunciata, la quale,
consentendo il taglio colturale del bosco senza autorizzazione
paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della
disciplina statale e si sottrae alle ipotesi di illegittimità
costituzionale prefigurate dalle ordinanze di rimessione.
Rimane estranea alla valutazione di legittimità costituzionale
della norma, essendo affidata alla competenza del giudice rimettente,
la verifica delle concrete caratteristiche del taglio eseguito nella
specie, dovendo tale operazione essere conforme, per il bosco ceduo,
alle prescrizioni delle norme vigenti in materia forestale al fine di
permettere il mantenimento e la conservazione nel tempo del bosco.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 131, comma 10, lettera b), della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), aggiunto
dall'art. 23, comma 2, della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 116
della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola