Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio i opposizione ad una
ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, il pretore di Lucca con ordinanza emessa il 28
settembre 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari), "nella parte in
cui non prevede che il destinatario, dopo l'avviso lasciato alla sua
abitazione, o ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività per
raccomandata a.r., così come previsto dall'art. 140 c.p.c".
Rileva il giudice a quo che, qualora la notificazione venga
eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, questi, in caso di
assenza del destinatario e di rifiuto, mancanza, inidoneità o
assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto, deve - ai
sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile -: 1) depositare
copia dell'atto nella casa comunale; 2) affiggere avviso del deposito
alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del
destinatario; 3) darne allo stesso notizia per raccomandata con
avviso di ricevimento.
Qualora la notifica avvenga invece a mezzo posta, l'art. 8 della
citata legge 20 novembre 1982, n. 890, prevede solo l'obbligo a
carico dell'agente postale, nelle stesse ipotesi di cui all'art. 140
del codice di procedura civile, di lasciare al destinatario della
notifica l'avviso di deposito del piego presso l'ufficio postale
mediante affissione di tale avviso alla porta d'ingresso o immissione
nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda, senza che di siffatto adempimento venga poi data
notizia allo stesso destinatario mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
Siffatta diversità di disciplina determinerebbe a giudizio del
rimettente - attesa l'identità delle situazioni disciplinate dalle
due norme - la violazione del principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato e deteriore
trattamento riservato ai destinatari, assenti, della notificazione
eseguita a mezzo posta.
La norma denunciata violerebbe, altresì, l'art. 24 della
Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del
destinatario dell'atto da notificare, il quale, per cause anche
accidentali, potrebbe non avere conoscenza dell'avviso come sopra
comunicatogli; pregiudizio, questo, evitabile, qualora la
notificazione venga effettuata ai sensi dell'art. 140 del codice di
procedura civile, prescrivendo tale norma che con raccomandata a.r.
si dia notizia al notificatario delle attività svolte.
1.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta inammissibilità della questione, non
essendo stati prospettati profili nuovi o diversi rispetto a quanto
già deciso da questa Corte con la sentenza n. 591 del 1989 e con le
ordinanze n. 429 e n. 899 del 1988, nonché n. 138 del 1990.
2. - Nel corso di un procedimento civile per opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo, la Corte di appello di Milano con ordinanza
emessa il 22 aprile 1997 ha sollevato, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego, notificato per
compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla data di deposito presso
l'ufficio postale, venga restituito al mittente senza che il
destinatario sia messo in grado di conoscere tipo, natura,
provenienza e contenuto dell'atto che gli è stato notificato.
Ad avviso del giudice a quo, una volta rimesso il piego al mittente
sarebbe impossibile, o quanto meno estremamente difficoltoso per il
notificatario, rintracciare l'atto che gli è stato notificato (non
contenendo l'avviso dell'agente postale alcuna utile indicazione),
con conseguente violazione del diritto di difesa sancito dall'art.
24 della Costituzione.
2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta inammissibilità della questione, per non
essere stati prospettati profili nuovi o diversi rispetto ad
identiche questioni dichiarate inammissibili da questa Corte.
Considerato in diritto
1. - Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle
ordinanze del pretore di Lucca e della Corte di appello di Milano
vanno riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Il pretore di Lucca denuncia l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, della legge 20 novembre
1982, n. 890, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
nella parte in cui detta norma non prevede che il destinatario della
notifica effettuata a mezzo posta, dopo l'avviso lasciato presso la
sua abitazione, ufficio o azienda, riceva notizia delle attività
compiute per raccomandata a.r., così come previsto dall'art. 140 del
codice di procedura civile per il caso di notifica effettuata
personalmente dall'ufficiale giudiziario.
3. - La Corte di appello di Milano dubita, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale del medesimo art. 8, secondo e terzo comma, della
citata legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che il
piego, notificato per compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla
data di deposito presso l'ufficio postale, venga restituito al
mittente senza che il destinatario sia messo in grado di conoscere
tipo, natura, provenienza e contenuto dell'atto che gli è stato
notificato.
4. - La prima questione è fondata, nei limiti di seguito
precisati.
4.1. - Nel sistema delineato dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,
l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la
notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e
penale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte
richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1,
primo comma). In materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve
sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da
eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la
parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1,
secondo comma). Salva la richiesta del notificante di eseguire la
notificazione personalmente, l'ufficiale giudiziario ha dunque la
facoltà - e talvolta l'obbligo - di utilizzare il servizio postale.
4.2. - In caso di assenza del destinatario di una notificazione a
mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle
altre persone abilitate a ricevere l'atto), l'art. 8 della legge n.
890 del 1982 prevede che l'agente postale depositi il piego
nell'ufficio postale, rilasciando avviso al destinatario "mediante
affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda", e che di tutte le formalità eseguite e del deposito
nonché dei motivi che li hanno determinati sia fatta menzione
sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente
postale, è unito al piego (secondo comma). Trascorsi dieci giorni
dalla data del deposito senza che il piego sia stato ritirato dal
destinatario, il piego stesso viene restituito al mittente,
unitamente all'avviso di ricevimento, con l'indicazione "non
ritirato" (terzo comma). La notificazione si ha per eseguita decorso
il suddetto termine di dieci giorni dal deposito (quarto comma).
4.3. - Ora, se rientra nella discrezionalità del legislatore la
conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina
delle notificazioni, un limite inderogabile di tale discrezionalità
è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario. Deve
pertanto escludersi che la diversità di disciplina tra le
notificazioni a mezzo posta e quelle personalmente eseguite
dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle
garanzie del destinatario delle prime.
Per l'ipotesi di notificazione eseguita personalmente
dall'ufficiale giudiziario, l'art. 140 del codice di procedura civile
impone a quest'ultimo di dare comunicazione al destinatario, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle
formalità indicate (deposito dell'atto nella casa comunale e
affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione,
dell'azienda o dell'ufficio). E ciò allo scopo di garantire che il
notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza
dell'avvenuto deposito dell'atto, ritenendosi evidentemente
insufficiente l'affissione del relativo avviso alla porta d'ingresso
o la sua immissione nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio ed individuandosi nella
successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo
perseguito. Una disposizione siffatta - pur se compatibile con la
specificità propria del mezzo postale - manca invece nella
disciplina censurata che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva
di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell'atto
da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione.
E ciò senza considerare che le insufficienti garanzie di
conoscibilità che presenta per il notificatario la notificazione a
mezzo del servizio postale derivano, in ultima analisi, dalla scelta
del modo di notificazione effettuata da soggetti, l'ufficiale
giudiziario e il notificante, privi di qualsivoglia interesse alla
conoscibilità dell'atto da parte del notificatario: il solo
notificante, infatti, può richiedere all'ufficiale giudiziario di
effettuare la notifica personalmente e, qualora ciò non faccia,
l'ufficiale giudiziario può, a sua discrezione, scegliere l'uno o
l'altro modo di notificazione.
4.4. - L'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n.
890, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella
parte in cui non prevede che, in caso di assenza del destinatario (e
di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone
abilitate a ricevere l'atto), sia data notizia al destinatario
medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento
delle formalità prescritte.
5. - Anche la questione sollevata dalla Corte di appello di Milano
è fondata nei limiti di seguito precisati.
5.1. - La funzione propria della notificazione è quella di portare
l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire
l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del
diritto di difesa. Compete naturalmente al legislatore, nel
bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del
notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa
realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto
di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze
personali - come ad esempio l'assenza dalla abitazione o dall'ufficio
- riguardanti il destinatario della notificazione.
I termini di tale bilanciamento di interessi possono naturalmente
essere i più vari come emerge dalle soluzioni adottate in alcuni
degli ordinamenti processuali europei a noi più vicini per cultura e
tradizione.
5.2. - Ciò premesso, non sembra in ogni caso potersi dubitare che
la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel
fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere
posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza
necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il
contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi
confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario
medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica
dell'atto notificatogli. È opportuno, altresì, sottolineare che la
questione di cui si tratta non concerne in alcun modo
l'individuazione del momento perfezionativo della notificazione (in
relazione al quale dispone il quarto comma del citato art. 8) bensì
la legittimità della norma che dispone la restituzione al mittente
del piego non ritirato dal destinatario entro i dieci giorni dal
deposito presso l'ufficio postale (art. 8, terzo comma).
Disposizione quest'ultima che, in un contesto sociale ben diverso
da quello esistente all'epoca della sua emanazione, risulta
gravemente pregiudizievole per il notificatario, il quale - nel caso
(oggi non certo infrequente, specie nel periodo estivo) di assenza
dall'abitazione, dall'azienda o dall'ufficio che si protragga per
oltre dieci giorni e di mancanza delle persone indicate al secondo e
terzo comma dell'art. 7 della citata legge n. 890 del 1982 - non è
più posto in condizioni di ritirare il piego, diversamente da quanto
si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai
sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, e si trova
perciò in una situazione di impossibilità o comunque di notevole
difficoltà di individuazione dell'atto notificatogli (talvolta
provocata dal notificante, mediante la scelta dell'epoca della
notifica e la mancata richiesta di notificazione personale da parte
dell'ufficiale giudiziario) tale da potergli in concreto precludere
ogni effettiva possibilità di difesa.
Anche in tal caso, non si tratta dunque di sostituirsi al
legislatore nell'individuare uno dei possibili correttivi alla
disciplina delle notificazioni a mezzo posta, bensì di rimuovere una
previsione (quella di restituzione del piego al mittente dopo il
decorso di un termine del tutto inidoneo, per la sua brevità, a
garantire l'effettiva possibilità di conoscenza) lesiva del diritto
di difesa del destinatario della notificazione, non presente nella
parallela disciplina codicistica delle notificazioni a mezzo di
ufficiale giudiziario e non connaturata, quanto meno nella sua
dimensione temporale, alla specificità del mezzo postale.
Il legislatore, nella sua discrezionalità, sarà quindi libero di
adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso
di assenza del destinatario) a quella dettata dall'art. 140 del
codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione
dell'atto al mittente) ovvero di stabilire regole diverse: il limite
della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto
di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi
illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del
piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve,
pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto
dell'atto da parte del destinatario medesimo.
5.3. - La mancata restituzione del piego al mittente dopo il decimo
giorno di giacenza non solo non incide - come già si è visto -
sull'individuazione del momento perfezionativo della notificazione,
ma nemmeno pregiudica l'interesse del notificante alla tempestiva
formazione della prova dell'avvenuta notifica che ben può essere
fornita, indipendentemente dal piego, dall'avviso di ricevimento, da
restituirsi al mittente in raccomandazione e mediante il quale questi
potrà dimostrare la regolarità della notificazione.
5.4. - L'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n.
890, va pertanto dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede
che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da
parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso
l'ufficio postale.