REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), promosso dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen nel procedimento vertente tra la Generalbau spa e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visti gli atti di costituzione della Generalbau spa e della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
uditi gli avvocati Roberto Nania e Igor Janes per Generalbau spa e l’avvocato Jutta Segna per la Provincia autonoma di Bolzano;
deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 31 maggio 2024, iscritta al n. 137 reg. ord. 2024, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 (di cui deve intendersi evocato il primo comma) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.
La disposizione censurata, recante la rubrica «Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio», stabilisce che «[l]e prescrizioni perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all’acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità».
2.– Il giudice a quo è investito del ricorso proposto dalla Generalbau spa nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2023, n. 851, con cui è stata approvata, in via definitiva, una modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, prevedendo la trasformazione della particella edificiale n. 604 del comune catastale di Bolzano (in cui sono ricompresi gli immobili di proprietà della ricorrente nel processo principale) da «zona residenziale A2 – Centro storico» a «zona per attrezzature pubbliche sovracomunali», al fine di realizzarvi il nuovo Museo archeologico dell’Alto Adige.
Con sentenza non definitiva 31 maggio 2024, n. 142 il TRGA ha dichiarato irricevibili o infondati i primi quattro motivi di impugnazione e, tenendo conto del quinto motivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018.
3.– Il TRGA evidenzia, in primo luogo, la diversità della disposizione censurata rispetto alla disciplina statale. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)», al comma 2 dell’art. 9 (rubricato «Vincoli derivanti da piani urbanistici»), prevede una durata solo quinquennale dei medesimi vincoli, destinati a venire meno ove entro tale termine non intervenga la dichiarazione di pubblica utilità. Nella legislazione provinciale, invece, la durata decennale del vincolo avrebbe un impatto notevole sul diritto di proprietà, soprattutto alla luce della facoltà dell’amministrazione procedente – analogamente a quanto previsto dal d.P.R. n. 327 del 2001 – di disporne la conferma, aumentandone la validità sino a venti anni.
4.– Quanto alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice a quo ne ravvisa la sussistenza evidenziando che oggetto delle censure è proprio una disposizione di cui si deve fare applicazione nell’ambito del giudizio davanti a sé. L’eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe la dimidiazione del termine di efficacia del vincolo, oggetto di impugnazione, con evidenti conseguenze anche in relazione all’obbligo di versamento dell’imposta municipale sull’immobile.
Il rimettente sottolinea, inoltre, che il presente giudizio rappresenterebbe l’ultima occasione per contestare la legittimità costituzionale della durata del vincolo in esame. Il provvedimento che lo istituisce diverrebbe altrimenti inoppugnabile, con la conseguenza che la ricorrente nel processo principale potrebbe proporre le proprie doglianze solo in relazione alla distinta questione dell’indennizzo, ma non alla durata dell’indisponibilità del bene derivante dal provvedimento impugnato.
Infine, il giudice a quo esclude che le censure formulate siano superabili attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, poiché si tratterebbe della previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni, se non a fronte di un intervento correttivo da parte di questa Corte.
5.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di legittimità della durata massima dei vincoli urbanistici, in considerazione della loro incidenza sul diritto di proprietà dei privati (è richiamata in primo luogo la sentenza n. 55 del 1968).
Il TRGA osserva che, nel conformarsi ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ha introdotto la durata quinquennale del vincolo, periodo nell’ambito del quale è stata esclusa la necessità di corrispondere un indennizzo.
Il giudice a quo sottolinea che la natura temporanea dei vincoli preordinati all’esproprio implica che il termine di efficacia non può essere di durata tale da svuotare e, di conseguenza, vanificare il diritto di proprietà. È richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del 1999, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentivano la reiterazione dei vincoli senza la previsione di un indennizzo. In seguito, il d.P.R. n. 327 del 2001, all’art. 9, comma 2, ha ribadito la durata quinquennale dei vincoli preordinati all’esproprio (il cosiddetto «periodo di franchigia», durante il quale non è dovuto indennizzo) e ha stabilito i limiti e le condizioni per la loro reiterazione. Il successivo art. 39 prevede invece la corresponsione dell’indennizzo in caso di reiterazione.
Ad avviso del TRGA, l’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, per l’assenza di una ragione giustificatrice, tale da escludere i caratteri di arbitrarietà e irragionevolezza della differente disciplina stabilita dalla disposizione censurata.
6.– Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità del legislatore provinciale in materia di espropriazione per pubblica utilità, in considerazione della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Provincia autonoma di Bolzano dall’art. 8, primo comma, numero 22), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il giudice a quo ritiene tuttavia tale rilievo non dirimente.
Al riguardo, il TRGA richiama la sentenza n. 82 del 1982, con la quale questa Corte – dopo avere riconosciuto che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici rientra nella piena disponibilità del legislatore regionale o provinciale nell’esercizio di una potestà, come è quella esclusiva, finalizzata e diretta ad adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze locali – ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità previsti dalla normativa della Regione siciliana, in quanto giustificata dagli eventi sismici ivi verificatisi e dalle relative ripercussioni su tutte le attività economiche.
Inoltre, osserva il giudice rimettente, la sentenza n. 1164 del 1988 ha ritenuto costituzionalmente legittima la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione di cui all’articolo unico della legge della Provincia di Trento 27 luglio 1981, n. 11 (Modifica della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53), in quanto la determinazione di tale periodo – purché non irragionevole o arbitraria – rientra nella piena disponibilità del legislatore locale nell’esercizio di una potestà esclusiva. In questo caso, la diversa durata dei vincoli è stata giustificata dalla transitorietà ed eccezionalità della situazione creatasi nella Provincia autonoma di Trento a seguito del passaggio da una disciplina urbanistica a un’altra. È stata infatti sottolineata l’esigenza di non pregiudicare l’attuazione della riforma urbanistica, di cui alla legge della Provincia di Trento 11 dicembre 1975, n. 53 (Modifiche all'ordinamento urbanistico della Provincia), e consentire il compimento delle più importanti opere pubbliche.
Il rimettente richiama inoltre la successiva sentenza n. 344 del 1995 in cui questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina siciliana avente ad oggetto la proroga dell’efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all’adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993, ne ha ritenuto la legittimità costituzionale in considerazione dell’esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.
7.– Tuttavia, osserva il TRGA, nel caso in esame la difesa della Provincia autonoma di Bolzano non ha svolto alcun argomento circa le finalità sottese alla previsione della durata dei vincoli preordinati all’esproprio, essendosi limitata a richiamare la propria competenza legislativa esclusiva.
Non risultano in alcun modo illustrate le ragioni della diversa durata di tali vincoli, pari al doppio di quella statale. Da ciò discenderebbe il dubbio di illegittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per contrasto con i principi di razionalità e non arbitrarietà, tenuto conto della eccessiva compressione del diritto dominicale derivante dalla sua applicazione.
La radicale assenza di allegazioni da parte dell’amministrazione resistente non sarebbe superabile neppure attraverso la disamina delle finalità sottese alla disciplina di cui alla legge provinciale in oggetto. Infatti, osserva il TRGA, l’art. 2, rubricato «Finalità», contiene l’enunciazione di principi generali, privi di riferimenti concreti alla reale necessità di una maggiore durata dei vincoli per la realizzazione di opere pubbliche nel contesto geografico del territorio provinciale. L’esposizione di tali finalità non consente di individuare un’adeguata giustificazione della differente disciplina provinciale rispetto a quella prevista a livello nazionale, in contrasto con i criteri di razionalità e non arbitrarietà, nonché con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost.
Di qui, ad avviso del TRGA, la normativa provinciale, in assenza di una valida giustificazione, determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e quelli residenti nel restante territorio nazionale, per i quali la durata dei vincoli preordinati all’esproprio sarebbe dimidiato.
Da ciò discenderebbe altresì la violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. Il trattamento deteriore per il cittadino residente nel Comune di Bolzano sarebbe applicato sulla base di un mero riferimento geografico, in assenza di giustificazioni sottese a tale disparità.
La disposizione censurata si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 42 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, per violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità della ingerenza nella proprietà privata da parte del potere pubblico. In applicazione di tali principi, l’ingerenza dell’autorità portatrice di un pubblico interesse – osserva il giudice a quo – deve essere in ogni caso ragionevolmente giustificabile e comunque proporzionata rispetto al fine che intende realizzare, dovendosi attribuire preferenza ai mezzi caratterizzati da una minore valenza lesiva del diritto di proprietà. Viceversa, nel caso in esame, non sarebbe ragionevole, né proporzionato, che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio comprometta la piena disponibilità e fruibilità di un immobile da parte del proprietario per dieci anni, suscettibili di proroga, in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla realizzazione dell’opera pubblica.
L’irragionevolezza e la sproporzione di questa disciplina rileverebbe anche in riferimento all’art. 53 Cost., in considerazione della permanenza dell’obbligo, in capo al proprietario, di versamento delle imposte comunali sugli immobili, a fronte della indisponibilità del bene gravato dal vincolo.
8.– Con atto depositato il 26 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Generalbau spa, concludendo per la fondatezza delle questioni.
La ricorrente nel processo principale aderisce alle motivazioni esposte dal giudice a quo, osservando, «a scopo rafforzativo del thema decidendum di cui all’ordinanza del TRGA», che la diposizione censurata non risulterebbe «accompagnata da alcuna circostanziata limitazione», sicché il vincolo in esame potrebbe essere reiterato indefinite volte e assumere così una durata potenzialmente illimitata, pari a «tutto il tempo […] di cui l’amministrazione ritenga di dover disporre allo scopo di procedere all’ablazione dell’immobile».
La società osserva, altresì, che il termine quinquennale di durata del vincolo, previsto dalla disciplina statale, si configurerebbe «quale criterio costituzionalmente obbligato di attuazione» dell’art. 42, terzo comma, Cost., così da realizzare «il giusto e dovuto punto di contemperamento tra l’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica e quello espresso dalla tutela del diritto di proprietà», segnando «la soglia massima accettabile […] di una simile compressione della proprietà privata in assenza del ristoro dell’indennizzo».
Di conseguenza, il primo termine decennale di «franchigia» stabilito dalla disposizione censurata, in luogo di quello quinquennale, risulterebbe comunque in contrasto con il citato art. 42, terzo comma, Cost. Ciò consentirebbe di «prescindere» dal fatto che tale durata quinquennale ha assunto anche «la fisionomia di principio fondamentale dell’ordinamento giuridico e di grande riforma economico sociale», con i conseguenti limiti statutari posti all’esercizio della potestà legislativa esclusiva provinciale in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
9.– Il 31 gennaio 2025 si è costituita in giudizio (fuori termine) anche la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l’inammissibilità e comunque per la non fondatezza delle questioni.
9.1.– La Provincia ha eccepito l’inammissibilità delle questioni e, in subordine, ha chiesto che questa Corte restituisca gli atti al giudice a quo per il perfezionamento della notificazione, nonché, in ulteriore subordine, che venga comunque ammessa la sua tardiva costituzione in giudizio, lamentando la mancata notifica dell’ordinanza di rimessione.
In sintesi, la Provincia autonoma ha dedotto che l’ordinanza di rimessione non è stata notificata a mezzo PEC dall’ufficiale giudiziario, ma comunicata con lo stesso mezzo dalla segreteria del giudice a quo.
Nell’atto di costituzione, inoltre, ha svolto compiute difese in rito e nel merito sulle questioni sollevate dal rimettente, eccependone l’inammissibilità e chiedendone, nel merito, il rigetto.
9.2.– Le questioni sarebbero inammissibili anche per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata e per difetto di rilevanza.
Sotto il primo profilo, secondo la Provincia autonoma, il rimettente, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalità della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale). Ciò gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della più lunga durata, decennale, dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal t.u. espropriazioni.
Il difetto di rilevanza delle questioni deriverebbe dalle seguenti ragioni:
- la sentenza non definitiva pronunciata contestualmente all’ordinanza di rimessione avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta nel giudizio a quo, consistente nella richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato dinanzi al TRGA: di conseguenza, nel predetto giudizio non sarebbe più ravvisabile un petitum separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale in esame, mancando così il nesso di strumentalità necessaria tra la definizione del processo principale e la risoluzione delle medesime questioni;
- l’asserita eccessività del periodo di indisponibilità del bene colpito dal vincolo espropriativo sarebbe in contrasto, da un lato, con il fatto che alla società proprietaria è stato concesso l’utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell’approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice a quo nel pronunciare il rigetto del quarto motivo di ricorso) e, d’altro lato, con l’integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare;
- la questione concernente la violazione dell’art. 53 Cost., incentrata sulla permanenza in capo al proprietario dell’obbligo di pagare l’imposta municipale immobiliare (IMI), sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa di pagamento delle imposte una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo;
- la mancata considerazione delle peculiarità del procedimento espropriativo disciplinato dalla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991 varrebbe anche a integrare il difetto di rilevanza delle questioni, per l’omessa ricostruzione della cornice normativa di riferimento.
9.3.– Nel merito, la Provincia autonoma osserva innanzitutto di essere titolare, ex art. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, di potestà legislativa primaria in materia di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», nel cui ambito rientra anche la disciplina sulla durata dei vincoli preordinati all’esproprio, evidenziando che l’esercizio di tale potestà è soggetto ai soli limiti di cui all’art. 4 dello stesso statuto (in particolare, ai limiti derivanti dai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra i quali non rientrano i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato», cui è sottoposta invece la potestà legislativa provinciale concorrente).
Di conseguenza, la mera circostanza che la disposizione censurata preveda un termine di efficacia dei vincoli diverso rispetto a quello fissato dalla normativa nazionale non costituirebbe motivo sufficiente a sostenere le censure, a fronte sia delle previsioni dei citati parametri statutari, sia di quelle dello stesso d.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 5, comma 3, prevede che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano «adeguano» la propria legislazione alle disposizioni del citato d.P.R., «ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».
Le questioni, dunque, riguarderebbero il mancato adeguamento della legislazione provinciale alle previsioni di principio della legislazione statale, ciò che farebbe emergere un’ulteriore ragione di inammissibilità per difetto di legittimazione del giudice a quo, che avrebbe in realtà introdotto un giudizio di legittimità costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Secondo la Provincia autonoma, inoltre, la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione avrebbe attribuito alle regioni (e alle province autonome) competenza legislativa esclusiva nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità, cosicché le anteriori disposizioni del d.P.R. n. 327 del 2001 sarebbero state tacitamente abrogate per incompatibilità con il nuovo sistema di ripartizione delle competenze, non disponendo più lo Stato di potestà legislativa nella stessa materia.
Inoltre, le sentenze citate dal rimettente a sostegno delle questioni sarebbero inconferenti, risalendo ai tempi del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione.
Infine, non sarebbe violato, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, perché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo non ha mai affermato l’illegittimità tout court delle restrizioni alla proprietà privata per motivi di interesse generale, censurandone semmai la sproporzione per l’eventuale mancanza di temporaneità e per la possibilità di automatica e immotivata reiterazione, con conseguente svuotamento di contenuto del diritto. Situazione che, ad avviso della Provincia, non si verifica nella fattispecie concreta, atteso che i vincoli disciplinati dalla disposizione censurata sono temporanei e che la loro reiterazione è subordinata all’assolvimento di uno specifico e rafforzato onere motivazionale.
10.– Il 4 febbraio 2025 la Generalbau spa ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento delle questioni.
In via preliminare, essa dichiara di rimettersi alle determinazioni di questa Corte in ordine all’eccezione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano sull’inidoneità della comunicazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza di rimessione ad instaurare validamente il contraddittorio.
Inoltre, chiede il rigetto delle ulteriori eccezioni di inammissibilità dedotte dalla Provincia autonoma, per mancato tentativo di interpretazione conforme e per difetto di rilevanza, affermando, in particolare, quanto alla pretesa mancanza di incidentalità, che il motivo di impugnazione concernente l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata è stato proposto nel giudizio a quo ai fini di ottenere l’annullamento dell’atto che ha apposto il vincolo decennale.
La ricorrente nel processo principale replica poi alle difese di merito della Provincia autonoma, ribadendo che la competenza legislativa primaria in materia di espropriazioni, prevista dall’art. 8, primo comma, numero 22), dello statuto speciale, deve essere esercitata nel rispetto del principio fondamentale espresso dall’art. 9, comma 2, t.u. espropriazioni, che rappresenterebbe una norma di grande riforma economico-sociale.
Né si potrebbe ritenere che, a seguito della riforma del Titolo V, la materia delle espropriazioni sia stata attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, anche in considerazione della sua incidenza sul diritto di proprietà e delle connesse esigenze di uniforme trattamento normativo sull’intero territorio nazionale.
Infine, la previsione di un termine di efficacia del vincolo talmente prolungato da comportare un palese squilibrio tra interessi pubblici e posizioni private risulterebbe evidentemente contraria anche al principio stabilito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
11.– Con decreto del 7 febbraio 2025, il Presidente della Corte ha rimesso in termini la Provincia autonoma di Bolzano quanto all’atto di costituzione depositato.
Considerato in diritto
1.– Il TRGA di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, per violazione degli artt. 3, 42, 53, 97 e 117 Cost., quest’ultimo (di cui deve intendersi evocato il primo comma) in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
Tale disposizione, recante la rubrica «Efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio», stabilisce che le prescrizioni del piano urbanistico comunale che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all’esproprio «perdono ogni efficacia e le aree interessate riacquistano le destinazioni precedenti se, entro 10 anni dalla data di approvazione del piano o della variante puntuale allo stesso, gli enti competenti non hanno provveduto all’acquisizione delle aree stesse o il Consiglio comunale non ha confermato con motivazione specifica il permanere della pubblica utilità».
Nel giudizio a quo la Generalbau spa ha impugnato la delibera della Giunta provinciale di Bolzano che, approvando una modifica d’ufficio al piano urbanistico del Comune di Bolzano, ha previsto su un’area di sua proprietà una zona per attrezzature pubbliche sovracomunali, destinandola alla realizzazione del nuovo Museo archeologico dell’Alto Adige.
1.1.– La disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in primo luogo per la disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, insita nella previsione di vincoli preordinati all’esproprio di durata doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001; in secondo luogo, l’art. 3 Cost. sarebbe violato per difetto di ragionevolezza e per arbitrarietà, non essendo ravvisabile alcuna adeguata giustificazione di tale compressione del diritto di proprietà.
Sarebbero violati, altresì, gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, poiché l’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio che comprometta la piena disponibilità di un immobile per dieci anni, suscettibili di proroga, non sarebbe rispondente ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.
Infine, la disposizione censurata violerebbe l’art. 97 Cost., per la lesione del principio di imparzialità dell’amministrazione, e l’art. 53 Cost., considerata la permanenza dell’obbligo del proprietario di versare le imposte comunali sugli immobili, nonostante l’indisponibilità del bene gravato dal vincolo.
2.– In via preliminare, vanno innanzi tutto individuati l’oggetto e il petitum delle questioni.
Stando al dato letterale dell’ordinanza di rimessione, il giudice a quo sembrerebbe dubitare della legittimità costituzionale dell’intero art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, ma dal contenuto delle censure si desume con chiarezza che l’oggetto delle questioni è circoscritto alla parte della disposizione che prevede la durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio.
Ancora sul piano letterale, il petitum formulato nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione appare diretto a una pronuncia integralmente ablatoria, ma dalla motivazione risultano con pari chiarezza il diverso contenuto e il reale verso delle censure, che mirano alla «dimidiazione» del termine di efficacia dei vincoli, attraverso un «intervento correttivo» di questa Corte. È richiesta, dunque, una pronuncia parzialmente ablatoria di tipo sostitutivo, che dichiari l’illegittimità costituzionale della disposizione provinciale nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».
3.– Vanno preliminarmente esaminate, inoltre, le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
3.1.– In primo luogo, il giudice a quo avrebbe omesso di operare un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, in quanto, errando nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, avrebbe esaminato solo le finalità della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, mentre avrebbe dovuto considerare la peculiare disciplina contenuta nella legge prov. Bolzano n. 10 del 1991. Il che gli avrebbe consentito di individuare le cause giustificative della più lunga durata dei vincoli espropriativi in ambito provinciale rispetto alla durata quinquennale stabilita dal testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.
L’eccezione non è fondata.
Il rimettente ha espressamente escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, «trattandosi di questione riguardante la previsione di un termine temporale fisso e insuscettibile di subire variazioni». Tale argomentazione rende ammissibili le questioni, perché il giudice a quo ha ravvisato nel tenore letterale della disposizione l’impedimento a una sua diversa interpretazione compatibile con il dettato costituzionale. Le deduzioni svolte dalla difesa provinciale, che si traducono anche in una censura di incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non riguardano l’ammissibilità, ma il merito delle questioni, nel cui ambito la disciplina provinciale sulle espropriazioni per pubblica utilità fornirebbe, in tesi, ragioni giustificative della maggiore durata del vincolo.
3.2.– In secondo luogo, ad avviso della Provincia autonoma, le questioni non sarebbero rilevanti, per plurime ragioni.
3.3.– Innanzi tutto, la sentenza non definitiva pronunciata dal giudice a quo contestualmente all’ordinanza di rimessione, nel respingere o dichiarare irricevibili i primi quattro motivi di impugnazione della delibera che ha modificato il piano urbanistico comunale, avrebbe integralmente rigettato, in rito e nel merito, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consistente nella richiesta di annullamento della suddetta delibera. Mancherebbe pertanto il requisito dell’incidentalità, poiché nel processo principale non sussisterebbe più un petitum separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale in esame, che costituiscono l’oggetto del quinto – e ultimo – motivo proposto in quel giudizio dalla ricorrente.
L’eccezione non è fondata.
Dall’accoglimento delle questioni deriverebbe la possibilità di annullare il provvedimento impugnato nel giudizio a quo nella parte in cui, prescrivendo la destinazione dell’area alla realizzazione di un’opera di interesse generale, qual è il nuovo Museo archeologico dell’Alto Adige, ne ha automaticamente determinato, ai sensi dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, l’assoggettamento a un vincolo preordinato all’esproprio della durata di dieci anni, anziché di cinque.
Ciò consente di ravvisare la permanenza nel processo principale di un petitum separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale.
L’esistenza del requisito dell’incidentalità vale anche a escludere l’inammissibilità delle questioni per difetto di legittimazione del rimettente, eccepita dalla Provincia autonoma sull’assunto che quest’ultimo avrebbe introdotto in modo surrettizio una sorta di giudizio costituzionale in via principale o un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
3.4.– Inoltre, secondo la Provincia autonoma, l’asserita eccessività del periodo di indisponibilità del bene colpito dal vincolo espropriativo contrasterebbe, da un lato, con il fatto che alla società proprietaria è stato concesso l’utilizzo temporaneo dello stesso bene nelle more dell’approvazione del progetto museale (come accertato dal giudice a quo nel rigettare il quarto motivo di ricorso) e, d’altro lato, con l’integrale assorbimento degli effetti del vincolo in forza di un precedente vincolo indiretto di tutela storico-artistica gravante sul medesimo compendio immobiliare.
L’eccezione non è fondata.
Le considerazioni svolte dalla difesa provinciale non incidono sulla rilevanza delle questioni, poiché riguardano accertamenti di merito propri del giudizio a quo. Ai fini del controllo esterno sulla rilevanza, spettante a questa Corte, è sufficiente osservare che il rimettente ha non implausibilmente motivato sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata allo scopo di decidere la controversia sottoposta alla sua cognizione.
3.5.– Secondo la Provincia autonoma, infine, la questione riferita all’art. 53 Cost., che si incentra sulla permanenza in capo al proprietario dell’obbligo di pagare le imposte immobiliari, sarebbe eventualmente pregiudiziale alla definizione di una controversia tributaria, ove fosse impugnata la pretesa impositiva una volta decorsi i primi cinque anni di efficacia del vincolo.
Anche tale eccezione non è fondata.
La Provincia lamenta, in sostanza, la mancanza del rapporto di pregiudizialità tra la questione sollevata in riferimento all’art. 53 Cost., per lesione del principio di capacità contributiva, e il processo principale, poiché in quest’ultimo non si controverte di materia tributaria. Tale rapporto, tuttavia, non è determinato dal contenuto del parametro costituzionale di cui si prospetta la violazione, ma dalla necessità di applicare la disposizione censurata per definire il giudizio a quo (tra le tante, sentenze n. 151 del 2023 e n. 269 del 2022), necessità in ordine alla quale il rimettente, come si è visto, ha fornito una motivazione non implausibile, così da consentire il superamento del vaglio di ammissibilità.
4.– Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, per difetto di motivazione.
Il giudice a quo, infatti, non ha assolto l’onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l’ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale (sentenza n. 270 del 2020, in riferimento a un’analoga questione).
5.– Nel merito, si osserva che le questioni investono il tema della durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio.
Tali vincoli consistono in previsioni urbanistiche da cui deriva l’inedificabilità di aree determinate, in attesa che le stesse vengano espropriate per la realizzazione di opere di interesse generale. Sono misure puntuali a contenuto particolare, perché precludono a specifici proprietari la facoltà di costruire, riservandola alla pubblica amministrazione per finalità collettive, previa apprensione del bene. Tali misure rappresentano una sorta di anticipazione dell’effetto ablativo che si produrrà mediante l’emissione del provvedimento espropriativo, destinando il bene che ne è interessato esclusivamente al fine pubblico cui mira la pianificazione.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, si tratta di misure che «comporta[no] come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (sentenza n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968, e, tra le più recenti, le sentenze n. 344 del 1995; n. 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992), comportanti inedificabilità assoluta» (sentenza n. 179 del 1999).
Sul piano costituzionale, il principale problema posto dai vincoli urbanistici preordinati all’esproprio attiene alla loro compatibilità con l’art. 42 Cost., che tutela il diritto di proprietà condizionando l’espropriazione per motivi di interesse generale al riconoscimento di un indennizzo.
Questa Corte, con la sentenza n. 55 del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i numeri 2), 3) e 4) dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 1150 del 1942, nonché l’art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per le limitazioni espropriative a tempo indeterminato.
A seguito di questa sentenza, il legislatore statale, chiamato a sciogliere l’alternativa tra un indennizzo da corrispondere immediatamente, al momento dell’apposizione del vincolo di durata indeterminata, e un vincolo senza immediato indennizzo ma a tempo determinato, ha optato per tale seconda soluzione, con la legge n. 1187 del 1968, il cui art. 2, secondo comma, ha stabilito la durata quinquennale del vincolo, periodo comunemente detto di franchigia, durante il quale la necessità di corrispondere un indennizzo è esclusa.
Con la citata sentenza n. 179 del 1999 questa Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, secondo comma, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva alla pubblica amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti senza la previsione di un indennizzo.
Il legislatore statale si è adeguato a queste indicazioni con l’emanazione del già richiamato testo unico di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.
In base alle norme da questo dettate, il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni, nel corso dei quali al proprietario del bene non è dovuto alcun indennizzo (art. 9, comma 2, che conferma in parte qua la previsione della legge n. 1187 del 1968), e decade se, entro tale termine, non è dichiarata la pubblica utilità dell’opera (art. 9, comma 3).
Una volta decaduto e, dunque, divenuto inefficace, il vincolo può solo essere motivatamente reiterato, subordinatamente alla previa approvazione di un nuovo piano urbanistico generale o di una sua variante (art. 9, comma 4) e con la corresponsione di un apposito indennizzo (art. 39).
Le stesse garanzie devono essere poste a fondamento di un’eventuale proroga del vincolo prima della sua naturale scadenza (in tal senso, sentenza n. 314 del 2007).
I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, pertanto, non danno luogo all’indennizzo solo se rispettano la durata del periodo di franchigia. La determinazione di tale durata compete al legislatore statale e a quello delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (sentenze n. 186 e n. 185 del 1993, n. 1164 del 1988), mentre a questa Corte è rimessa la verifica della ragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 344 del 1995).
L’obbligo di indennizzo sorge dunque, una volta superato il periodo di ordinaria durata temporanea del vincolo, determinato dal legislatore entro limiti non irragionevoli (sentenza n. 148 del 2003, che richiama la sentenza n. 179 del 1999). Al riguardo, nella giurisprudenza costituzionale si è ritenuto che la richiamata disciplina di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001, prevedendo la durata quinquennale del vincolo, abbia individuato un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco, onde deve ritenersi violato, tra l’altro, l’art. 42, terzo comma, Cost. in tutti i casi in cui la legislazione regionale vada oltre «il punto di tollerabilità individuato dal legislatore statale», senza riconoscere un indennizzo (sentenza n. 270 del 2020).
5.1.– In riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, questa Corte ha precisato che la diversa durata del vincolo da esse eventualmente prevista nell’esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica è compatibile con la Costituzione, purché la stessa si fondi su «ragioni giustificative [...] apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà» (sentenza n. 179 del 1999).
La sussistenza di tali ragioni è stata riconosciuta nella giurisprudenza costituzionale in diverse occasioni, con specifico riferimento a normative della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento (dotata, quest’ultima, di potestà legislative statutarie analoghe a quelle spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano).
In primo luogo, la sentenza n. 82 del 1982 ha ritenuto costituzionalmente legittima – in quanto giustificata dagli eventi sismici in precedenza verificatisi in Sicilia e dalle conseguenti ripercussioni su tutte le attività economiche nell’isola – la particolare durata dei vincoli, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, previsti dagli strumenti urbanistici generali, durata fissata dall’art. 1 della legge della Regione siciliana 5 novembre 1973, n. 38 (Norme concernenti la durata dei vincoli degli strumenti urbanistici nel territorio della Regione siciliana), in dieci anni, anziché in cinque, come stabiliva l’art. 2 della legge n. 1187 del 1968, vigente all’epoca.
La medesima situazione si è poi riprodotta con l’articolo unico della legge prov. Trento n. 11 del 1981, che pure aveva previsto la durata decennale dei vincoli posti dai programmi di fabbricazione. Anch’esso è stato ritenuto costituzionalmente legittimo, sul rilievo che la determinazione della durata dei vincoli urbanistici, sempre che non appaia irragionevole o arbitraria, rientra nella piena disponibilità del legislatore provinciale o regionale nell’esercizio di una potestà legislativa esclusiva, diretta a adattare la disciplina urbanistica alle particolari esigenze provinciali o regionali. Esigenze che, nella specie, sono state rinvenute nel fine di non pregiudicare l’attuazione della riforma urbanistica del 1975 e il compimento delle più importanti opere pubbliche, di fronte ai ritardi nell’adozione dei nuovi piani urbanistici comprensoriali e alla necessità di conservare in vita i programmi di fabbricazione preesistenti (sentenza n. 1164 del 1988).
La sentenza n. 186 del 1993 ha riguardato, invece, una disposizione regionale siciliana che stabiliva la proroga dei vincoli di inedificabilità di durata limitata nel tempo – fino al 31 dicembre 1992 – e necessaria alla revisione dei piani regolatori, nonché all’adozione di altre misure finalizzate all’ordinato sviluppo del territorio (art. 2, primo e secondo comma, della legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali»). Questa Corte, nell’affermare la legittimità costituzionale di tale normativa, ha sottolineato che la determinazione di una particolare durata dei vincoli, così come la loro eventuale proroga, in quanto connessa alle particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale, appartengono comunque alla discrezionalità del legislatore regionale, le cui valutazioni non sono censurabili se risultano fondate su una scelta non irragionevole.
La successiva sentenza n. 344 del 1995, avente per oggetto un’altra disposizione siciliana che prorogava l’efficacia dei vincoli previsti dagli strumenti urbanistici generali sino all’adozione dei provvedimenti di revisione e comunque sino al 31 dicembre 1993 (art. 6, comma 7, della legge della Regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, recante «Modifica all’articolo 1 e proroga del termine di cui all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, in tema di assunzione di personale a contratto, per le finalità di cui all’art. 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, nonché in favore di personale dei ruoli dell’Amministrazione regionale e proroga dei vincoli urbanistici»), ne ha ritenuto la legittimità costituzionale in considerazione dell’esigenza di portare a compimento il disegno di pianificazione urbanistica.
6.– Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si può passare all’esame delle singole questioni.
6.1.– Con la prima di esse, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. per lesione, innanzi tutto, del principio di eguaglianza, in quanto la disposizione provinciale censurata, prevedendo una durata dei vincoli preordinati all’esproprio in misura doppia rispetto a quella contemplata dalla disciplina statale, determinerebbe una disparità di trattamento tra i cittadini residenti nella Provincia autonoma di Bolzano e i cittadini residenti nel restante territorio nazionale, sulla base di un mero riferimento geografico.
La questione non è fondata.
La Provincia autonoma di Bolzano ha operato nell’ambito delle sue potestà legislative esclusive in materia di «urbanistica e piani regolatori», nonché di «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», ex art. 8, primo comma, numeri 5) e 22), dello statuto speciale, sicché è sufficiente osservare che lo stesso riconoscimento costituzionale di tali competenze comporta l’eventualità di una disciplina diversa rispetto a quella vigente in altre parti del territorio nazionale (sentenza n. 119 del 2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Tale conclusione trova conferma nella citata sentenza n. 1164 del 1988 – che, come si è visto, riguardava una normativa della Provincia autonoma di Trento adottata nell’esercizio di analoghe potestà legislative statutarie –, là dove essa afferma che «[...] il legislatore provinciale gode nella disciplina dell’urbanistica di un’ampia discrezionalità, che gli deriva dal fatto che in questa materia la Provincia di Trento possiede, a norma dell’art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, una competenza legislativa esclusiva. Sotto tale aspetto, pertanto, non vale osservare, come fa il giudice a quo, che la legge provinciale si discosta illegittimamente dalla legislazione nazionale (v. art. 2, legge 19 novembre 1968, n. 1187), la quale prevede, per i vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti inedificabilità, un’efficacia massima (cinque anni) di durata inferiore a quella prevista dalla disposizione impugnata».
6.2.– Il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. anche per il profilo dell’irragionevolezza, arbitrarietà e sproporzione della durata dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, in quanto determinata dal legislatore provinciale nel termine di dieci anni.
La censura è strettamente connessa a quella relativa alla violazione dell’art. 42 Cost., in quanto la lamentata lesione delle garanzie costituzionali del diritto di proprietà deve valutarsi alla stregua degli stessi criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Le questioni, che possono dunque essere esaminate unitariamente, sono fondate.
Diversamente dalle ipotesi che questa Corte ha esaminato nelle sentenze richiamate al punto 5.1., la disposizione censurata, inserita in una legge che disciplina in modo organico e in via generale il «[t]erritorio e [il] paesaggio» provinciali, determina l’ordinaria durata decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli urbanistici preordinati all’esproprio, senza riferimenti di sorta – espliciti o ricavabili dalla ratio della norma – a realtà o a esigenze peculiari.
Anche a voler spostare l’indagine – come richiede la Provincia autonoma – dalla normativa urbanistica di cui alla legge prov. Bolzano n. 9 del 2018 a quella che disciplina la materia delle espropriazioni per pubblica utilità nel territorio provinciale, di cui alla legge prov. Bolzano n. 10 del 1991, non è possibile individuare le specifiche ragioni della durata decennale dei vincoli preordinati all’esproprio.
Le disposizioni di tale ultima legge provinciale, concernenti tutte le fasi del procedimento espropriativo, si applicano «all’espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili, e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti provinciali, dei comuni, dei consorzi tra comuni, delle comunità comprensoriali, e loro aziende, nelle materie di competenza provinciale» (art. 1, comma 1), nonché «anche all’espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali» (art. 1, comma 2). Si tratta, dunque, di una normativa di carattere generale, applicabile a ogni ipotesi di espropriazione per pubblica utilità in ambito provinciale, anche al di fuori della materia urbanistica.
Né la Provincia autonoma ha indicato specifiche ragioni a sostegno della particolare durata dei vincoli, essendosi limitata a censurare l’omessa indagine da parte del rimettente circa «la positiva sussistenza di peculiarità giustificative del procedimento espropriativo provinciale delineato dalla legge provinciale n. 10 [del] 1991», senza però chiarire in cosa consisterebbero tali peculiarità.
Non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la durata obiettivamente eccessiva del periodo di franchigia in esame, resa evidente dalla sua macroscopica divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore statale, disvela l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta operata da quello provinciale. La disposizione censurata, pertanto, ha superato il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in mancanza di indennizzo, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l’apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio.
Invero, la disposizione statale che prevede la durata quinquennale del periodo di franchigia costituisce idoneo punto di riferimento e soluzione costituzionalmente adeguata già esistente nell’ordinamento, così da consentire, nel caso di accertata irragionevolezza della misura provinciale, l’intervento sostitutivo richiesto dal rimettente (tra le tante, sentenze n. 28 del 2022, n. 157 e n. 63 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata). In proposito, è sufficiente ribadire che nella citata sentenza n. 270 del 2020 questa Corte ha già individuato nella disciplina statale introdotta dall’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001 un «ragionevole punto di equilibrio» tra gli interessi pubblici e privati in gioco.
7.– Deve dunque dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni».
Le altre questioni, sollevate in riferimento agli artt. 53 e 97 Cost., restano assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA