ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra J. E. A. e altri e Ministero dell’interno, con ordinanza del 7 marzo 2025, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di E. D.F. A. G. e altri, di J. E. A. e altri, nonché gli atti di intervento di Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e di Circolo Domus Sardinia;
viste le istanze di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ammissibilità degli interventi, depositate da Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e da Circolo Domus Sardinia;
udita nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in composizione monocratica, con ordinanza del 7 marzo 2025, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 2025, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione «ai principi derivati dall’ordinamento internazionale» e agli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza);
che nel giudizio sono intervenuti, con atti di identico tenore depositati il 20 maggio 2025, il Circolo Trentino di San Paolo del Brasile e il Circolo Domus Sardinia;
che gli intervenienti – entrambi enti senza scopo di lucro che rappresentano interessi di emigranti italiani – affermano di avere un interesse diretto, concreto e attuale rispetto alle questioni oggetto del giudizio, in quanto rappresentano una moltitudine di soggetti discendenti da cittadini italiani emigrati, direttamente coinvolti dalla normativa sulla cittadinanza italiana;
che gli intervenienti hanno richiesto l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato che gli intervenienti sopra indicati non sono parti dei giudizi principali;
che, secondo un costante orientamento di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);
che a tale disciplina è possibile derogare – senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità – soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 19 del 2025, e relativa ordinanza allegata, nonché sentenze n. 144 e n. 140 del 2024 e relative ordinanze allegate), ovvero nel caso di questioni che «coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa» (sentenza n. 66 del 2025 e relativa ordinanza allegata, nonché in precedenza sentenza n. 135 del 2024 e relativa ordinanza allegata);
che non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire, in quanto l’accesso di un simile terzo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo (sentenze n. 156 del 2023 e relativa ordinanza allegata, sentenza n. 136 del 2022, ordinanza n. 191 del 2021);
che, alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte, non vale neppure a legittimare l’intervento la funzione di rappresentanza istituzionale che l’interveniente eventualmente svolga a favore di soggetti i cui interessi siano implicati nella questione, «tanto più a fronte della [...] introduzione dell’art. 4-ter [oggi art. 6] delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali “portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità” di presentare alla Corte un’opinione scritta in qualità di amici curiae» (sentenza n. 144 del 2024 e relativa ordinanza allegata), salvo che sussista «un nesso con lo specifico rapporto giuridico dedotto in giudizio» (ordinanza n. 37 del 2020);
che l’intervento di terzi è ammissibile solo quando «un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva» dell’interveniente (sentenza n. 98 del 2019), in ragione di specifiche attribuzioni connesse alla norma censurata (sentenze n. 98 del 2019 e n. 180 del 2018), condizione che non si ravvisa nel caso degli odierni intervenienti;
che non risulta possibile convertire l’atto di intervento in opinio dell’amicus curiae, posto che questa Corte ha affermato che «[l]e significative differenze tra i due istituti, quanto a presupposti e modalità processuali, non ne consentono la compresenza nello stesso atto, in via alternativa o subordinata» (sentenza n. 14 del 2023), neppure ove la conversione sia espressamente richiesta in via subordinata alla richiesta di intervento, il che rende tanto più impercorribile una conversione d’ufficio dell’atto;
che gli interventi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.