Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata irragionevole previsione di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma, e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.
Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata irragionevole previsione di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma. e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.
In via subordinata: Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del medesimo d.P.R. - Limitazione, per entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell’interprete per l’attività di interpretariato svolta nell’interesse dell’imputato alloglotto - Denunciate irragionevoli previsioni di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma, e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, artt. 2 e 5; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.
N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 aprile 2024
Ordinanza del 5 aprile 2024 del Tribunale di Firenze sull'istanza
proposta da Ibrahim Salah.
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Compensi
spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
richiesta dell'autorita' giudiziaria - Previsione che, per le
vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a
quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2.
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Misura degli
onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo
individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la
prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3.
In via subordinata: Spese di giustizia - Spese per consulenti e
ausiliari - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima,
stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima
vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie
non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 - Misura degli onorari - Previsione che
le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso
orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive,
anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate
a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R. - Limitazione, per
entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per
l'attivita' di interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato
alloglotto.
- Legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni
eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3.
(GU n. 23 del 05-06-2024)
TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima sezione penale
Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di E. A. E. H. , nato in ... il ... ( ...), elettiv.
domiciliato presso l'avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze
(elezione e accettazione all'udienza del 27 dicembre 2023); avvisi ex
art. 161 c.p.p. in sede di arresto; difeso d'ufficio dall'avv.
Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (nomina al momento
dell'arresto); gia' presente, sottoposto per questa causa all'obbligo
di presentazione alla p.g. (provvedimento del 27 dicembre 2023);
imputato dei seguenti reati:
1) per il reato di cui agli articoli 624 e 625 n. 2) prima
ipotesi c.p., perche', al fine di trarne profitto per se' o per
altri, si impossessava del registratore di cassa del bar ... di via
..., contenente circa euro 100 in contanti, asportandolo dal locale
dopo esservisi introdotto forzando la porta d'ingresso con uno
strumento da scasso.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle
cose.
In ... il ...
2) per il reato di cui agli articoli 56, 624 e 625 n. 2)
prima ipotesi c.p., perche', al fine di trarne profitto per se' o per
altri, con attrezzi da scasso cercava di forzare la saracinesca del
chioso «...» di Piazza ... cosi' compiendo atti idonei diretti in
modo non equivoco a impossessarsi del denaro e di altri mobili
custoditi all'interno del locale, non riuscendo nel proprio intento
per l'intervento delle forze dell'ordine.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle
cose.
In ... il
in relazione all'istanza di liquidazione del proprio onorario
presentata il 27 dicembre 2023 dall'interprete Salah Ibrahim per
l'attivita' d'interpretariato dal medesimo svolta alla stessa udienza
del 27 dicembre 2023;
Premesso che:
E. A. E. H. era tratto in arresto dalla Polizia di Stato
nella notte tra il ... e il ... alle ore ... circa, in flagranza di
reato per due episodi di furto aggravato (in ipotesi, il primo
consumato e il secondo tentato); il pubblico ministero con decreto
del ... (ore ...) disponeva la presentazione diretta dell'arrestato
dinanzi al giudice nella mattina dello stesso ... , alle ore 12,45,
per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo;
nello stesso verbale d'arresto la stessa p.g. dava atto che
il prevenuto (nato in ... ), pur parlando la lingua italiana, non la
comprendeva adeguatamente e necessitava quindi di un interprete di
lingua araba per la celebrazione del processo; la stessa Polizia
provvedeva quindi a citare per la prevista udienza (sulla base dei
protocolli operativi in essere tra Tribunale, Procura e Polizia
giudiziaria) l'interprete Salah Ibrahim, soggetto presente nell'albo
dei periti del Tribunale di Firenze, sezione interpreti e traduttori,
in relazione alla lingua araba;
all'udienza del ... il giudice conferiva l'incarico di
interprete al predetto Salah Ibrahim; l'udienza si svolgeva quindi
con l'ausilio del citato interprete: si svolgeva la relazione orale
di uno degli operanti autori dell'arresto ed era interrogato il
predetto arrestato/imputato; all'esito era convalidato l'arresto
(limitatamente ad uno degli episodi contestati), era applicata una
misura cautelare non custodiate ed era instaurato il giudizio con
rito direttissimo con l'imputazione sopra riportata formulata dal
pubblico ministero; il processo era poi rinviato per la richiesta di
un termine a difesa;
lo stesso... l'interprete Salah Ibrahim presentava l'istanza
per la liquidazione del compenso relativo all'attivita' svolta alla
citata udienza;
alla successiva udienza del 12 gennaio 2024 il difensore,
munito di procura speciale, chiedeva che si procedesse con rito
abbreviato, anche in relazione al reato per il quale l'arresto non
era convalidato; all'esito della discussione e della deliberazione,
il giudice pronunciava sentenza (condanna dell'imputato per i fatti
ascritti, qualificati entrambi come tentati furti aggravati ex art.
625 n. 2 c.p., alla pena finale di mesi cinque e giorni dieci di
reclusione ed euro 90 di multa);
questo giudice deve ora provvedere in merito alla citata
istanza di liquidazione del ...;
per poter addivenire ad una corretta decisione appare
necessario il pronunciamento della Corte costituzionale: risulta
infatti dubbia la legittimita' costituzionale della norma di cui
all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in cui
- per le vacazioni successive alla prima - prevede un onorario
inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art.
54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, nonche'
della norma di cui all'art. 50. comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle
relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002; in subordine, le citate norme paiono di dubbia legittimita' con
riguardo alla liquidazione dell'interprete per l'attivita' di
interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto;
cio' premesso, osserva.
1. Rilevanza della questione
1.1 Nel caso di specie, l'interprete era citato per le vie brevi
per l'udienza del ...; il citato interprete giungeva in aula alle ore
9,00 (come da attestazione della Cancelleria). Benche' non risulti
documentalmente, si deve ritenere - sulla base della prassi operativa
dell'ufficio giudiziario e della Polizia giudiziaria - che detto
interprete sia stato citato dalla p.g. effettivamente per le ore
9,00. Del resto, la comunicazione notizia di reato - in cui si dava
gia' atto dell'individuazione del citato interprete - era
protocollata alle ore 10,09; il decreto di presentazione del pubblico
ministero riporta l'orario «12,40»; Salah Ibrahim era gia' presente
in aula alle ore 9,00; e' quindi evidente come l'interprete sia stato
citato prima che fossero redatte la c.n.r. e il decreto di
presentazione, verosimilmente nel momento in cui il pubblico
ministero alle ore 4,35 veniva informato dalla p.g. dell'intervenuto
arresto e disponeva a voce che si procedesse con rito direttissimo
(circostanze riportate nel verbale di arresto).
In base ai verbali di udienza, procedimento a carico di E. A. E.
H . per il quale l'interprete era stato citato, era trattato
concretamente a partire dalle ore 16,04 (a causa della trattazione in
precedenza di ulteriori procedimenti con convalida dell'arresto e
successivo rito direttissimo); l'udienza si concludeva alle ore
18,10.
Ai sensi della normativa vigente questo giudice dovrebbe
liquidare all'interprete Salah Ibrahim - in relazione all'attivita'
professionale prestata all'udienza del ... per la quale era citato
per le ore 9,00 e che si concludeva poco dopo le ore 18,10 -
l'importo complessivo di euro 47,28 oltre iva (suscettibile di essere
raddoppiato ex art. 4, comma 3, legge n. 319/1980 in ragione
dell'urgenza).
Piu' precisamente. trattandosi di prestazione non espressamente
prevista (ne' analoga a quelle previste) nelle tabelle approvate con
decreto ministeriale 30 maggio 2002, gli onorari devono essere
commisurati al tempo impiegato e vanno determinati in base alle
vacazioni (art. 4, comma 1, legge n. 319/1980). Tenuto conto della
durata dell'udienza, dei tempi di attesa (in base all'orario per il
quale era citato l'interprete) e dei tempi necessari per gli ultimi
adempimenti successivi all'udienza (estrazione e consegna di copie
dell'ordinanza. interlocuzioni finali tra difensore e assistito), si
dovrebbero liquidare cinque vacazioni (ognuna pari a due ore).
L'onorario per la prima vacazione e' di euro 14,68 e quello per le
successive e' di euro 8,15 a vacazione; l'onorario complessivo per
cinque vacazioni e' cosi' pari ad euro 47,28.
Non trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 5, legge n.
319/1980 (secondo cui il giudice non puo' liquidare piu' di quattro
vacazioni al giorno per ciascun incarico), posto che - come previsto
dal quinto comma dello stesso articolo - l'incarico e' stato
espletato alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
In definitiva, alla stregua della normativa qui censurata, si
dovrebbe liquidare all'interprete l'onorario di euro 47,28
(suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza).
Ove invece la questione sollevata fosse accolta, e quindi per
ognuna delle cinque vacazioni l'onorario fosse di euro 14,68, si
dovrebbe liquidare all'interprete l'onorario di euro 73,40
(suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza).
1.2 Si ritiene di dover considerare ai fini della liquidazione a
vacazioni il periodo di tempo in cui il professionista ha dovuto
attendere la concreta chiamata del processo. in particolare a partire
dal momento (ore 9,00) in cui egli e' dovuto comparire a seguito
della citazione per le vie brevi da parte della p.g.: infatti. da un
lato egli era tenuto a comparire all'orario per il quale era citato;
dall'altro, si tratta comunque di tempo che il medesimo non ha potuto
dedicare ad altre attivita'.
Quand'anche ai fini della liquidazione si tenesse conto del solo
intervallo temporale compreso tra le 12,45 (orario fissato nel
decreto di presentazione del pubblico ministero per la celebrazione
dell'udienza) e le ore 18,10 (orario di conclusione dell'udienza), la
questione posta sarebbe comunque rilevante. Si dovrebbe infatti
considerare il numero di tre vacazioni, in ragione del quale si
dovrebbe liquidare l'importo di euro 30,98; ove invece la questione
sollevata fosse accolta, si dovrebbe liquidare all'interprete
l'onorario di euro 44,04.
Pare invece senz'altro da scartare l'ipotesi di considerare ai
fini della liquidazione solo l'arco temporale di effettivo
svolgimento dell'udienza (dunque a partire dalle ore 16,04),
insostenibile, posto che un professionista, impegnato per oltre 9
ore, si vedrebbe cosi liquidare solo una vacazione e mezza, rendendo
di fatto gratuita la prestazione professionale (la questione sarebbe
comunque rilevante).
1.3 Come si vedra', gli importi previsti per la liquidazione
delle vacazioni - inizialmente determinati in lire 10.000 per la
prima vacazione, lire 5.000 per le successive - sono stati oggetto di
successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n. 319/1980 (e
poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera di fonti secondarie, da
ultimo il decreto ministeriale 30 maggio 2002.
A prevedere e legittimare uno scarto (significativo) tra
l'importo relativo alla prima vacazione e l'importo relativo alle
vacazioni successive e' tuttavia la norma di legge, in particolare la
norma qui censurata di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980
(una previsione analoga, ma in termini piu' generici, e' contenuta
nell'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002), in assenza della quale una previsione differenziata da
parte del decreto ministeriale si dovrebbe ritenere illegittima.
Sembra dunque possibile un intervento della Corte costituzionale
sul punto, in relazione alle previsioni della norma di legge.
1.4 Pare utile ancora precisare che nell'ordinamento italiano il
provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario del
giudice (quale e' l'interprete) e' pacificamente un provvedimento di
natura giurisdizionale e non amministrativa.
Cosi', ad esempio, la Corte di cassazione nella sentenza n. 44564
dell'11 novembre 2008 (depositata il 28 novembre 2008) ha enunciato
il seguente principio di diritto: «Il provvedimento di liquidazione
del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e,
come tale, non puo' essere revocato d'ufficio dal medesimo giudice
che lo ha emesso».
Nello stesso senso si e' espressa la Corte costituzionale con la
sentenza n. 192/2015 (depositata il 24 settembre 2015): «La
giurisprudenza ha da tempo chiarito che il procedimento di
liquidazione dei compensi agli ausiliari presenta carattere
giurisdizionale (il che, del resto, condiziona la possibilita' stessa
di sollevare, in tale sede, questioni di legittimita' costituzionale:
sentenza n. 88 del 1970). Per tale ragione, non e' ammessa la revoca
in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati,
dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione
previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di
una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualita' che
sia la stessa legge a prevedere la possibilita' di revoca). ln altri
termini, i provvedimenti di liquidazione non restano nella
disponibilita' del magistrato che li ha emessi, e sono emendabili
solo in sede di (eventuale) impugnazione».
2. Non manifesta infondatezza. Questione principale.
2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980. nella parte in cui per le
vacazioni successive alla prima prevede un onorario inferiore a
quello previsto per la prima vacazione, nonche' della norma di cui
all'art. 50, comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli
onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente
distinguendo tra la prima e le ore successive.
2.2 Pare utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo.
A seguito dell'adozione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, ai sensi del relativo art. 50 gli onorari
spettanti agli ausiliari del magistrato possono essere fissi,
variabili e a tempo; la misura e' stabilita mediante tabelle
approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge n. 400/1988. Le tabelle devono essere
redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti,
eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la
natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle relative agli onorari
a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo
tra la prima e le ore successive. la percentuale di aumento per
l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale
superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita'
giudiziaria.
L'art. 299, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
ha contestualmente disposto l'abrogazione della legge n. 319/1980, ad
eccezione del relativo articolo 4.
Tale articolo 4 - tuttora in vigore - per quel che qui rileva
prevede che gli onorari a tempo vengano determinati in base alle
vacazioni. La vacazione e' di due ore; e' poi previsto un importo
diversificato per la prima vacazione e per le successive.
In particolare, gli importi inizialmente previsti - lire 10.000
per la prima vacazione, lire 5.000 per le successive - sono stati
oggetto di successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n.
319/1980 (e poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera del decreto
del Presidente della Repubblica n. 103/1984, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 352/1988, del decreto ministeriale 5
dicembre 1997 e, da ultimo, del decreto ministeriale 30 maggio 2002.
Per effetto di tale ultimo intervento normativo, l'onorario per la
prima vacazione e' ora di euro 14,68. mentre l'onorario per le
vacazioni successive e' di euro 8,15.
Ai sensi dei successivi commi dell'art. 4, legge n. 319/1980
l'onorario per la vacazione puo' essere aumentato in ragione
dell'urgenza (raddoppiato quando per il compimento delle operazioni
sia fissato un termine non superiore a cinque giorni; aumentato fino
alla meta' quando e' fissato un termine non superiore a quindici
giorni); l'onorario per la vacazione non si divide che per meta';
trascorsa un'ora e un quarto lo stesso e' dovuto interamente. Il
giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni al giorno per
ciascun incarico, ma tale limitazione non si applica agli incarichi
che vengano espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
Ai sensi dell'art. 52 decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza. complessita' e
difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
L'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
prevede infine un adeguamento periodico degli onorari (fissi,
variabili e a tempo), in relazione alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi
nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tale norma non ha mai peraltro avuto attuazione: l'ultimo
adeguamento degli importi degli onorari e' quello operato dall'art.
1, comma 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002 (adottato ancora
sulla base dell'art. 10, legge n. 319/1980, posto che il decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sarebbe entrato in
vigore solo il successivo 1° luglio 2002).
2.3 La stessa Corte costituzionale ha gia' piu' volte
stigmatizzato «il deplorevole inadempimento delle autorita'»
amministrative (sentenza n. 41 del 1996); nella sentenza n. 192/2015,
intervenendo in materia di decurtazione ex art. 106-bis decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 degli onorari dell'ausiliario
del giudice in caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, ha poi rilevato come la base tariffaria sulla cui base si
devono calcolare i compensi risulti «ormai seriamente sproporzionata
per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che la
misura degli onorari in esame, rapportata alle vigenti tariffe
professionali, dev'essere contemperata (e quindi ridotta) in
relazione alla natura pubblicistica della prestazione richiesta
(riduzione gia' attuata nella fissazione dei valori di partenza)».
Come rilevato nella stessa sentenza, inoltre, la citata
disciplina comporta anche delle ricadute «di sistema», tra cui il
concreto rischio dell'allontanamento, dal circuito degli ausiliari
del magistrato, dei soggetti dotati delle migliori professionalita'.
Tali rilievi - formulati nel 2015 - risultano ancor piu' validi
nel 2024, posto che, nonostante il decorso di ulteriori nove anni
(nei quali l'inflazione ha raggiunto livelli ragguardevoli), e'
persistita l'inerzia dell'autorita' amministrativa; conseguentemente,
gli importi degli onorari - rimasti invariati ormai da 22 anni -
lungi dal risentire semplicemente della natura pubblicistica della
prestazione, risultano ormai irrisori.
La Corte costituzionale e' intervenuta ancora nella materia in
questione: con la sentenza n. 178/2017 in cui, pronunciandosi in
ordine alla decurtazione degli onorari del consulente di parte in
caso di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha
ravvisato - in costanza di mancato adeguamento dei compensi - una
violazione del diritto di difesa oltre che del principio di
ragionevolezza; con la sentenza n. 166 del 2022 in cui,
pronunciandosi in relazione alle analoghe decurtazioni previste in
ambito civile, ha ribadito che «L'adeguatezza della remunerazione
dell'ausiliario, imposta dal principio di ragionevolezza, e'
assicurata dal rapporto di proporzionalita' tra i valori tabellari
dei compensi e le corrispondenti tariffe libero-professionali di
mercato, ancorche' con una riduzione, avuto riguardo alla
connotazione pubblicistica dell'istituto».
2.4 In tale contesto, allo scrivente pare che a subire un
pregiudizio siano non solo il professionista. che avrebbe diritto ad
essere compensato dignitosamente per l'attivita' prestata, ma anche e
soprattutto l'amministrazione della giustizia e lo stesso imputato:
l'entita' irrisoria degli onorari, infatti, comporta l'elevata
probabilita' che ne derivino effetti negativi per la qualita' della
prestazione dell'ausiliario, sia in termini di tendenziale
allontanamento dal circuito degli ausiliari dei soggetti piu'
qualificati, sia in termini di sensibile rischio che soggetti
sottopagati non profondano il necessario impegno nell'espletamento
dell'incarico.
Se gia' l'onorario previsto per la prima vacazione - euro 14,68 -
pare al riguardo largamente inadeguato, quello previsto per le
vacazioni successive - euro 8,15 -, comportando un compenso orario di
appena 4 euro lordi, inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva per mestieri molto meno qualificati, risulta assolutamente
insufficiente a garantire la qualita' necessaria della prestazione.
Se si possono ipotizzare altri rimedi in capo al singolo
professionista a tutela del relativo compenso, viceversa il giudice -
a garanzia del corretto svolgimento degli atti processuali e quindi
del «giusto processo», nonche' a tutela dell'imputato - puo'
solamente invocare l'intervento del giudice delle leggi,
2.5 Sul piano dei parametri costituzionali, la previsione per le
vacazioni successive alla prima di un onorario inferiore a quello
previsto per la prima vacazione pare violare gli articoli 3 e 111
della Costituzione: si traduce infatti nella irragionevole previsione
di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia
della qualita' minima necessaria per l'equita' del processo.
Astrattamente la previsione per la prima vacazione di un onorario
superiore a quello previsto per le vacazioni successive potrebbe
anche essere ragionevole e non compromettere la qualita' degli atti
processuali. E' in ragione dei valori che concretamente assumono gli
onorari - sia per la fissazione iniziale di importi modesti, sia per
il successivo mancato adeguamento per molti anni agli incrementi del
costo della vita - che la citata disciplina pare lesiva dei valori
costituzionali.
Si potrebbe allora obiettare che l'inadeguatezza degli onorari
non dipenda da un difetto legislativo, bensi' dall'inerzia delle
autorita' amministrative che dovrebbero provvedere al citato
adeguamento.
Tuttavia, nel contesto del citato inadempimento - che non e'
ormai un dato contingente, ma assurge a connotato strutturale del
sistema - la previsione legislativa per le vacazioni successive alla
prima di una decurtazione dell'onorario pare sfociare nella manifesta
irragionevolezza, secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 192/2015 in relazione alla previsione nell'art.
106-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 della
riduzione del terzo degli onorari spettanti all'ausiliario del
magistrato nei casi di parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato.
E' si vero che l'art. 106-bis, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002 era introdotto in un momento successivo dal
legislatore, che «non poteva ignorare come si trattasse di compensi
che, a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbero
dovuto essere periodicamente rivalutati»; laddove l'art. 4, legge n.
319/1980 prevedeva fin dall'origine un minor onorario per le
vacazioni successive alla prima.
Si tratta pero' di un dato distintivo che non pare dirimente,
nella misura in cui l'irragionevolezza delle previsioni legislative
puo' determinarsi anche in ragione di fattori sopravvenuti.
D'altro canto, il successivo inadempimento da parte delle
autorita' amministrative al dovere di adeguamento della misura degli
onorari, ai sensi dell'art. 54, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, era ampiamente prevedibile, posto che gia'
nella vigenza dell'art. 10, legge n. 319/1980 all'esito di piu'
trienni la misura degli onorari non era stata adeguata.
Inoltre, gia' nella citata sentenza n. 166 del 2022 la Corte
costituzionale ha ritenuto non dirimente la circostanza (pur
evidenziata dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie osservazioni)
che la norma allora censurata (art. 130, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002), a differenza dell'art. 106-bis, decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 oggetto delle precedenti
declaratorie d'illegittimita', fosse gia' inserita nell'originario
corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.
3. Non manifesta infondatezza. Questione subordinata
3.1 La citata disciplina pare violare i principi costituzionali
sotto un ulteriore profilo, con riguardo al diritto dell'imputato
alloglotto all'assistenza di un interprete.
Tale diritto e' previsto dalla Costituzione all'art. 111, comma
3; e' inoltre oggetto di tutela da parte del diritto internazionale.
L'art. 111, comma 3 Cost. si limita a prevedere genericamente il
diritto all'assistenza di un interprete.
3.2 Piu' analitica e' la disciplina da parte del diritto
dell'Unione europea.
Viene in rilievo in particolare la direttiva 2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (che
prevedeva - quale termine per il recepimento da parte degli Stati
membri - la data del 27 ottobre 2013 e a cui lo Stato italiano ha
inteso dare attuazione con decreto legislativo n. 32/2014).
Cosi' recita il relativo Considerando n. 14: «il diritto
all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o
non comprendono la lingua del procedimento e' sancito dall'articolo 6
della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva facilita
l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo
della presente direttiva e' quello di assicurare il diritto di
persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un
processo equo».
L'art. 2 della direttiva prevede tra l'altro: «1. Gli Stati
membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o
non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano
assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali
dinanzi allle autorita' inquirenti e giudiziarie, inclusi gli
interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le
necessarie udienze preliminari. [...] 5. Gli Stati membri assicurano
che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati
o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che
dichiara superflua l'interpretazione e, nel caso in cui
l'interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilita' di
contestare la qualita' dell'interpretazione in quanto insufficiente a
tutelare l'equita' del procedimento. [...] 8. L'interpretazione
fornita ai sensi del presente articolo dev'essere di qualita'
sufficiente a tutelare l'equita' del procedimento, in particolare
garantendo che gli imputati o gli indagati in procedimenti penali
siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di
esercitare i loro diritti della difesa».
L'art. 4 prevede che gli Stati membri sostengano i costi di
interpretazione e di traduzione derivanti dall'applicazione degli
articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento.
L'articolo 5 torna ad occuparsi della qualita'
dell'interpretazione e della traduzione: «1. Gli Stati membri
adottano misure atte a garantire che l'interpretazione e la
traduzione fornite rispettino la qualita' richiesta ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9. 2. Al
fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione
adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si
impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e
interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta
istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione
degli avvocati e delle autorita' competenti [...]».
3.3 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo - richiamata
come si e' visto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 ottobre 2010 - all'art. 6 (Diritto a un equo
processo) cosi' dispone: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui
suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni
accusa penale formulata nei suoi confronti. [...] 3. In particolare,
ogni accusato ha diritto di: [...] (e) farsi assistere gratuitamente
da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in
udienza».
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che il
diritto all'assistenza di un interprete deve essere effettivo e
concreto. Si veda ad esempio la sentenza del 24 gennaio 2019 nel caso
Knox contro Italia (par. 182): «L'assistenza data in materia di
interpretazione deve permettere all'imputato di sapere cio' che gli
viene addebitato e di difendersi, in particolare fornendo al
tribunale la sua versione dei fatti. Il diritto cosi' sancito deve
essere concreto ed effettivo»; tale sentenza ha peraltro concluso
esservi stata nel caso esaminato una violazione da parte dello Stato
italiano dell'art. 6, par. 3, lettera e) della Convenzione.
3.4 L'articolo 2, par. 8 della direttiva 2010/64/UE stabilisce
dunque espressamente che l'interpretazione fornita dev'essere di
qualita' sufficiente a tutelare l'equita' del procedimento, in
particolare garantendo che gli imputati o gli indagati in
procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro carico e
siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa.
A tal fine, come precisato all'art. 5. gli Stati membri sono
tenuti ad adottare misure atte a garantire che l'interpretazione e la
traduzione fornite rispettino la qualita' richiesta. Inoltre, in base
al paragrafo 2 dello stesso art. 5, gli Stati membri devono istituire
un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e
debitamente qualificati.
3.5 La normativa italiana prevede (articoli 67 e 69, decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271): che in ogni Tribunale si debba
istituire un albo dei periti diviso in categorie, una delle quali
deve essere relativa ad interpretariato e traduzione; che il giudice
tendenzialmente debba nominare come interprete un soggetto iscritto
in detto albo; che la richiesta di iscrizione a detto albo, diretta
al Presidente del Tribunale, debba essere accompagnata tra l'altro
dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del
richiedente.
Si tratta tuttavia di disposizioni dal contenuto estremamente
generico, prive di dati di dettaglio che assicurino l'effettiva
competenza dei soggetti iscritti nell'albo e quindi in definitiva
l'effettiva qualita' della prestazione d'interpretariato dagli stessi
resa. In particolare, non sono previsti requisiti specifici (ad
esempio il conseguimento di una laurea o di un diploma post-laurea
nel settore dell'interpretazione di conferenza) che tali soggetti
debbano necessariamente possedere ne' e' previsto il necessario
superamento di un test o di una prova d'interpretariato.
Anche il decreto ministeriale n. 109/2023. che - con riguardo al
processo civile - ha fissato i requisiti per l'iscrizione all'albo
dei consulenti tecnici, in relazione alla categoria dei traduttori e
degli interpreti non pare avere dettato una disciplina in proposito
rassicurante.
Ne' il giudice, all'atto del conferimento dell'incarico, e' in
grado di verificare compiutamente la competenza dell'interprete
(tanto meno nei tempi ristretti in cui si deve svolgere l'udienza ex
art. 558 c.p.p.).
3.6 In tale contesto normativo, la tematica del compenso previsto
per l'attivita' d'interpretariato pare strettamente collegata a
quella della effettiva qualita' della prestazione, tale da garantire
l'equita' del procedimento.
Come e' facilmente intuibile e come riconosciuto dalla stessa
Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2015, infatti, la
previsione di una remunerazione «seriamente sproporzionata per
difetto» finisce per determinare l'allontanamento dal circuito
giudiziario dei professionisti piu' qualificati e la persistente
disponibilita' ad assumere l'incarico d'interprete soltanto di
soggetti che non abbiano i titoli e/o le competenze per fruire sul
mercato di occasioni lavorative piu' equamente remunerate.
3.7 Non e' un caso in effetti che in numerose occasioni, per le
udienze deputate alla convalida degli arresti, non si rinvenga la
disponibilita' di alcun soggetto a svolgere l'incarico d'interprete.
Si rilevi ad esempio che esiste tutto un filone giurisprudenziale
della Corte di cassazione volto a legittimare lo svolgimento
dell'udienza di convalida dell'arresto di un soggetto che non
comprenda la lingua italiana pur in assenza di un interprete,
ravvisando nel mancato reperimento di un interprete un'ipotesi di
forza maggiore: «Secondo orientamento consolidato della suprema Corte
la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputatile
all'arrestato, configura ipotesi di forza maggiore che non impedisce
la convalida dell'arresto, di cui il giudice deve valutare la
regolarita' formale indipendentemente dall'interrogatorio non
possibile (v. Sez. 1, n. 41934 del 14 ottobre 2009, ..., Rv. 245063;
Sez. 1, n. 20297 dell'8 maggio 2008, ..., Rv. 239997: Sez. 4, n.
26468 del 17 maggio 2007, ..., Rv. 236995; Sez. 4, n. 3633 del 15
dicembre 1998, dep. 1999, ... Rv. 212477; Sez. 5, n. 10517 dell'8
febbraio 2007, ... , Rv. 235990). Ritiene il collegio che tale
orientamento meriti di essere confermato anche dopo le modifiche
introdotte agli articoli 143 e 104 c.p.p., dal decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 32 (Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2014, n. 64), che ha
dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione
ed alla traduzione nei procedimenti penali» (cosi' Corte di
cassazione, Sez. 4, sentenza n. 4649 del 15 gennaio 2015 Rv. 262034 -
01, richiamata - da ultimo - dalla sentenza Cass. Sez. 5, n. 36828
del 2023 e dalla sentenza Cass. Sez. 6, n. 4016 del 2024).
L'esistenza sul punto di tante pronunce di legittimita' (e dunque di
tante occasioni in cui la Corte di cassazione ha dovuto affrontare la
questione) conferma la diffusione del problema del reperimento di
interpreti nei tempi ristretti previsti per le udienze di convalida
degli arresti (udienze nelle quali peraltro si svolge un'attivita'
processuale particolarmente delicata, volta ad accertare - previa
effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato - la legittimita'
dell'arresto e la necessita' di disporre l'applicazione di una misura
cautelare limitativa della liberta' personale).
3.8 Al pari di tale ultimo problema, anche quello dell'effettiva
qualita' dell'interpretariato dipende - ad avviso di questo giudice -
dall'importo assai modesto previsto dalla normativa italiana per il
compenso degli interpreti.
Come si e' gia' visto, tale compenso e' commisurato al tempo
impiegato dall'interprete ed e' determinato in base alle vacazioni
(ciascuna di due ore). L'onorario per la prima vacazione e' di euro
14,68 e per ciascuna delle vacazioni successive e' di euro 8,15 (art.
4, legge n. 39/1980). Dunque per le prime due ore il compenso
dell'interprete e' di 7,34 euro/ora; in seguito, compenso e' di 4,075
euro all'ora.
Si tratta di una remunerazione assolutamente inadeguata. che gia'
era tale in origine, ma che tanto piu' lo e' diventata per effetto
del mancato aggiornamento degli onorari - dopo il decreto
ministeriale 30 maggio 2002 - ad opera dei decreti ministeriali (pur
previsti dall'art. 54 decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002), situazione gia' censurata a piu' riprese dalla Corte
costituzionale, ma comunque rimasta immutata.
3.9 L'esistenza di una stretta correlazione tra la qualita'
dell'interpretazione e la remunerazione che lo Stato assicura
all'interprete per l'opera prestata e' stata evidenziata da numerosi
studi condoni a livello europeo.»
In particolare, lo studio dell'Irish Council for Civil Liberties
(ICCL) in collaborazione con la Open Society Justice Initiative
(OS.JI) intitolato Inside Police Custody 2 sottolinea (a pagina 28)
questo nesso, e come esso sia particolarmente rilevante con
riferimento al caso italiano (1) . La questione e' stata affrontata
anche da uno studio condotto dalla Fundamental Rights Agency (Rights
of suspected and accused persons across the EU: translation,
interpretation and information, Luxembourg 2016, pagina 56) (2) .
Nel caso dell'Italia, il livello di remunerazione e'
particolarmente basso. Cio' si accompagna all'assenza di meccanismi
previsti per legge volti ad assicurare un'adeguata qualita'
dell'interpretazione.
3.10 Si auspica quindi che la Corte costituzionale -
eventualmente, in caso di dubbio circa l'interpretazione da darsi
alla citata direttiva 2010/64/UE (se le disposizioni della direttiva
debbano essere interpretate nel senso di esigere che gli Stati membri
creino meccanismi tesi ad assicurare una qualita' sufficiente
dell'interpretazione offerta nel processo penale all'imputato, anche
con riguardo alla remunerazione prevista per l'interprete, e quindi
se le disposizioni della citata direttiva debbano essere interpretate
nel senso che ostino all'esistenza di una normativa nazionale, come
quella italiana, che prevede una riduzione del compenso per gli
interpreti, dopo le prime due ore di attivita', a soli euro 8,15 per
ogni vacazione di due ore), previo rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE (3) -
dichiari l'illegittimita' della norme di cui all'art. 4, comma 2,
legge n. 319/1980, nella parte in cui, per le vacazioni successive
alla prima, prevede un onorario inferiore a quello previsto per la
prima vacazione anche in caso di applicazione di previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del Presidente
della Repubblica n. 115/2002 (per contrasto con le citate norme della
direttiva UE e quindi con l'art. 117 Cost.).
Per gli stessi motivi si censura altresi' la norma di cui
all'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli
onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente
distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art.
54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme
Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma
ora censurata agli articoli 3, 111 e 117 della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale.
Pare inoltre opportuno evidenziare come non possa sopperirsi alla
grave sproporzione per difetto degli onorari previsti per
l'ausiliario del giudice - e in particolare all'ulteriore fattore di
inadeguatezza legato alla riduzione degli onorari per le vacazioni
successive alla prima - tramite i possibili aumenti previsti
dall'ordinamento in relazione all'urgenza dell'incombente (art. 4,
comma 3, legge n. 319/1980) o alla eccezionale importanza,
complessita' e difficolta' della prestazione (art. 52, decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002). Si tratta infatti di
possibili incrementi previsti in funzione di diversi fattori, che
potrebbero comunque essere dovuti (ad esempio, nel caso di specie,
quello relativo all'urgenza, essendo l'interprete stato citato nel
corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023 per la successiva
mattina del 27 dicembre). D'altro canto, l'applicazione strumentale o
addirittura illegittima delle norme, a fini di adeguamento di fatto
dei compensi, e' proprio una delle possibili ricadute «di sistema» la
cui considerazione ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare
nella sentenza n. 192/2015 l'illegittimita' dell'art. 106-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in
cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi
spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art.
54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Una ricaduta
di sistema dell'entita' irrisoria degli onorari attualmente previsti
consiste proprio nella frequenza con cui statisticamente, nella
prassi, viene riconosciuta l'eccezionale importanza, complessita' e
difficolta' della prestazione.
(1) In most of the countries in the study, a further issue related
both to the availability of interpreters and translators, and
quality, is the low level of remuneration, In Italy, for example,
interpreters are paid approximately five Euros per hour, and they
may not be paid for more than two year.
(2) Entrambi gli studi sono citati nella Relazione della Commissione
al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della
direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali, COM(2018) 857 final.
(3) Questo giudice non puo' sollevare direttamente la questione
pregiudiziale. La Corte di giustizia, decima Sezione, nella causa
C-783/21 con ordinanza del 31 maggio 2022 ha ritenuto che il
giudice penale italiano - nell'ambito della procedura di
liquidazione dell'onorario dell'interprete - non possa sollevare
questioni pregiudiziali dinanzi alla stessa Corte in ragione del
carattere non contenzioso di detta procedura (la domanda di
pronuncia pregiudiziale nell'occasione e' stata percio' ritenuta
manifestamente irricevibile).
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,
ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente
infondata,
Solleva questione di legittimita' costituzionale della norma di
cui all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in
cui - per le vacazioni successive alla prima - prevede un onorario
inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art.
54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002; nonche'
della norma di cui all'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui prevede che le tabelle
relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma
dell'art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002, per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione;
in subordine, solleva questione di legittimita' costituzionale
delle norme sopra indicate, nei termini sopra indicati. limitatamente
alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per l'attivita' di
interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto, per
violazione degli articoli 111 e 117 della Costituzione (quest'ultimo
in relazione agli articoli 2 e 5 della direttiva 2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e all'art. 6
CEDU).
Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza all'imputato, al difensore, al pubblico ministero e
all'interprete, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e
per la comunicazione ai presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del
fascicolo processuale alla Corte costituzionale.
Firenze, 3 aprile 2024
Il Giudice: Attina'