Reg. ord. n. 100 del 2024 pubbl. su G.U. del 05/06/2024 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Firenze  del 05/04/2024

Tra: Ibrahim Salah



Oggetto:

Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria – Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata irragionevole previsione di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.


- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 2.


- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma, e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.



Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Denunciata irragionevole previsione di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.


- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 50, comma 3.


- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma. e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.



In via subordinata: Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Previsione che, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – Misura degli onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del medesimo d.P.R. - Limitazione, per entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell’interprete per l’attività di interpretariato svolta nell’interesse dell’imputato alloglotto - Denunciate irragionevoli previsioni di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica la garanzia della qualità minima necessaria per l’equità del processo – Lesione del diritto all’assistenza di un interprete – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in relazione al diritto a un processo equo.


- Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 50, comma 3.


- Costituzione, artt. 3, 111, terzo comma, e 117, primo comma; direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, artt. 2 e 5; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), art. 6.



Norme impugnate:

legge  del 08/07/1980  Num. 319  Art.  Co.

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 50   Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva CE  del 20/10/2010  Num. 64

direttiva CE  del 20/10/2010  Num. 64  Art.

direttiva CE  del 20/10/2010  Num. 64  Art.

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali  Art.



Camera di Consiglio del 10 dicembre 2024 rel. SAN GIORGIO


Testo dell'ordinanza

N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 aprile 2024

Ordinanza del 5 aprile 2024 del  Tribunale  di  Firenze  sull'istanza
proposta da Ibrahim Salah. 
 
Spese di giustizia - Spese per  consulenti  e  ausiliari  -  Compensi
  spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a
  richiesta dell'autorita'  giudiziaria  -  Previsione  che,  per  le
  vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a
  quello  previsto  per  la  prima  vacazione,  anche  in   caso   di
  applicazione  di  previsioni  tariffarie  non  adeguate   a   norma
  dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
  2002. 
- Legge 8 luglio 1980, n.  319  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai
  consulenti tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
  eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma 2. 
Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Misura  degli
  onorari - Previsione che le tabelle relative agli onorari  a  tempo
  individuino il compenso orario eventualmente  distinguendo  tra  la
  prima e le  ore  successive,  anche  in  caso  di  applicazione  di
  previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3. 
In via subordinata: Spese di  giustizia  -  Spese  per  consulenti  e
  ausiliari - Previsione che, per le vacazioni successive alla prima,
  stabilisce un onorario inferiore a quello  previsto  per  la  prima
  vacazione, anche in caso di applicazione di  previsioni  tariffarie
  non adeguate a norma dell'art. 54 del decreto del Presidente  della
  Repubblica n. 115 del 2002 - Misura degli onorari - Previsione  che
  le tabelle relative agli onorari a tempo  individuino  il  compenso
  orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive,
  anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate
  a norma  dell'art.  54  del  medesimo  d.P.R.  -  Limitazione,  per
  entrambe le norme, alle ipotesi di liquidazione dell'interprete per
  l'attivita' di interpretariato svolta nell'interesse  dell'imputato
  alloglotto. 
- Legge 8 luglio 1980, n.  319  (Compensi  spettanti  ai  periti,  ai
  consulenti tecnici,  interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni
  eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria), art. 4, comma  2;
  decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia), art. 50, comma 3. 


(GU n. 23 del 05-06-2024)

 
                         TRIBUNALE DI FIRENZE 
                        Prima sezione penale 
 
    Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato
a carico di E. A. E. H. ,  nato  in  ...  il  ...  (  ...),  elettiv.
domiciliato presso  l'avv.  Tiziana  Giuttari  del  Foro  di  Firenze
(elezione e accettazione all'udienza del 27 dicembre 2023); avvisi ex
art. 161 c.p.p.  in  sede  di  arresto;  difeso  d'ufficio  dall'avv.
Tiziana  Giuttari  del   Foro   di   Firenze   (nomina   al   momento
dell'arresto); gia' presente, sottoposto per questa causa all'obbligo
di presentazione alla p.g.  (provvedimento  del  27  dicembre  2023);
imputato dei seguenti reati: 
        1) per il reato di cui agli articoli 624 e 625  n.  2)  prima
ipotesi c.p., perche', al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per
altri, si impossessava del registratore di cassa del bar ...  di  via
..., contenente circa euro 100 in contanti, asportandolo  dal  locale
dopo esservisi  introdotto  forzando  la  porta  d'ingresso  con  uno
strumento da scasso. 
    Con l'aggravante di aver commesso il  fatto  con  violenza  sulle
cose. 
        In ... il ... 
        2) per il reato di cui agli articoli 56,  624  e  625  n.  2)
prima ipotesi c.p., perche', al fine di trarne profitto per se' o per
altri, con attrezzi da scasso cercava di forzare la  saracinesca  del
chioso «...» di Piazza ... cosi' compiendo  atti  idonei  diretti  in
modo non equivoco a  impossessarsi  del  denaro  e  di  altri  mobili
custoditi all'interno del locale, non riuscendo nel  proprio  intento
per l'intervento delle forze dell'ordine. 
    Con l'aggravante di aver commesso il  fatto  con  violenza  sulle
cose. 
        In ... il 
    in relazione all'istanza di  liquidazione  del  proprio  onorario
presentata il 27 dicembre  2023  dall'interprete  Salah  Ibrahim  per
l'attivita' d'interpretariato dal medesimo svolta alla stessa udienza
del 27 dicembre 2023; 
    Premesso che: 
        E. A. E. H. era tratto in  arresto  dalla  Polizia  di  Stato
nella notte tra il ... e il ... alle ore ... circa, in  flagranza  di
reato per due episodi  di  furto  aggravato  (in  ipotesi,  il  primo
consumato e il secondo tentato); il pubblico  ministero  con  decreto
del ... (ore ...) disponeva la presentazione  diretta  dell'arrestato
dinanzi al giudice nella mattina dello stesso ... , alle  ore  12,45,
per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo; 
        nello stesso verbale d'arresto la stessa p.g. dava  atto  che
il prevenuto (nato in ... ), pur parlando la lingua italiana, non  la
comprendeva adeguatamente e necessitava quindi di  un  interprete  di
lingua araba per la celebrazione  del  processo;  la  stessa  Polizia
provvedeva quindi a citare per la prevista udienza  (sulla  base  dei
protocolli operativi in  essere  tra  Tribunale,  Procura  e  Polizia
giudiziaria) l'interprete Salah Ibrahim, soggetto presente  nell'albo
dei periti del Tribunale di Firenze, sezione interpreti e traduttori,
in relazione alla lingua araba; 
        all'udienza  del  ...  il  giudice  conferiva  l'incarico  di
interprete al predetto Salah Ibrahim; l'udienza  si  svolgeva  quindi
con l'ausilio del citato interprete: si svolgeva la  relazione  orale
di uno degli operanti  autori  dell'arresto  ed  era  interrogato  il
predetto  arrestato/imputato;  all'esito  era  convalidato  l'arresto
(limitatamente ad uno degli episodi contestati),  era  applicata  una
misura cautelare non custodiate ed era  instaurato  il  giudizio  con
rito direttissimo con l'imputazione  sopra  riportata  formulata  dal
pubblico ministero; il processo era poi rinviato per la richiesta  di
un termine a difesa; 
        lo stesso... l'interprete Salah Ibrahim presentava  l'istanza
per la liquidazione del compenso relativo all'attivita'  svolta  alla
citata udienza; 
        alla successiva udienza del 12  gennaio  2024  il  difensore,
munito di procura speciale,  chiedeva  che  si  procedesse  con  rito
abbreviato, anche in relazione al reato per il  quale  l'arresto  non
era convalidato; all'esito della discussione e  della  deliberazione,
il giudice pronunciava sentenza (condanna dell'imputato per  i  fatti
ascritti, qualificati entrambi come tentati furti aggravati  ex  art.
625 n. 2 c.p., alla pena finale di mesi  cinque  e  giorni  dieci  di
reclusione ed euro 90 di multa); 
        questo giudice deve ora  provvedere  in  merito  alla  citata
istanza di liquidazione del ...; 
        per  poter  addivenire  ad  una  corretta  decisione   appare
necessario il  pronunciamento  della  Corte  costituzionale:  risulta
infatti dubbia la legittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui
all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte in  cui
- per le vacazioni  successive  alla  prima  -  prevede  un  onorario
inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso  di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma  dell'art.
54 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del  2002,  nonche'
della norma di cui all'art. 50. comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui  prevede  che  le  tabelle
relative  agli  onorari  a  tempo  individuino  il  compenso   orario
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  a  norma
dell'art. 54, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115  del
2002; in subordine, le citate norme paiono di dubbia legittimita' con
riguardo  alla  liquidazione  dell'interprete  per   l'attivita'   di
interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato alloglotto; 
    cio' premesso, osserva. 
1. Rilevanza della questione 
    1.1 Nel caso di specie, l'interprete era citato per le vie  brevi
per l'udienza del ...; il citato interprete giungeva in aula alle ore
9,00 (come da attestazione della Cancelleria).  Benche'  non  risulti
documentalmente, si deve ritenere - sulla base della prassi operativa
dell'ufficio giudiziario e della  Polizia  giudiziaria  -  che  detto
interprete sia stato citato dalla  p.g.  effettivamente  per  le  ore
9,00. Del resto, la comunicazione notizia di reato - in cui  si  dava
gia'  atto  dell'individuazione   del   citato   interprete   -   era
protocollata alle ore 10,09; il decreto di presentazione del pubblico
ministero riporta l'orario «12,40»; Salah Ibrahim era  gia'  presente
in aula alle ore 9,00; e' quindi evidente come l'interprete sia stato
citato  prima  che  fossero  redatte  la  c.n.r.  e  il  decreto   di
presentazione,  verosimilmente  nel  momento  in  cui   il   pubblico
ministero alle ore 4,35 veniva informato dalla p.g.  dell'intervenuto
arresto e disponeva a voce che si procedesse  con  rito  direttissimo
(circostanze riportate nel verbale di arresto). 
    In base ai verbali di udienza, procedimento a carico di E. A.  E.
H .  per  il  quale  l'interprete  era  stato  citato,  era  trattato
concretamente a partire dalle ore 16,04 (a causa della trattazione in
precedenza di ulteriori procedimenti  con  convalida  dell'arresto  e
successivo rito  direttissimo);  l'udienza  si  concludeva  alle  ore
18,10. 
    Ai  sensi  della  normativa  vigente  questo   giudice   dovrebbe
liquidare all'interprete Salah Ibrahim - in  relazione  all'attivita'
professionale prestata all'udienza del ... per la  quale  era  citato
per le ore 9,00 e  che  si  concludeva  poco  dopo  le  ore  18,10  -
l'importo complessivo di euro 47,28 oltre iva (suscettibile di essere
raddoppiato ex  art.  4,  comma  3,  legge  n.  319/1980  in  ragione
dell'urgenza). 
    Piu' precisamente. trattandosi di prestazione  non  espressamente
prevista (ne' analoga a quelle previste) nelle tabelle approvate  con
decreto ministeriale  30  maggio  2002,  gli  onorari  devono  essere
commisurati al tempo impiegato  e  vanno  determinati  in  base  alle
vacazioni (art. 4, comma 1, legge n. 319/1980).  Tenuto  conto  della
durata dell'udienza, dei tempi di attesa (in base all'orario  per  il
quale era citato l'interprete) e dei tempi necessari per  gli  ultimi
adempimenti successivi all'udienza (estrazione e  consegna  di  copie
dell'ordinanza. interlocuzioni finali tra difensore e assistito),  si
dovrebbero liquidare  cinque  vacazioni  (ognuna  pari  a  due  ore).
L'onorario per la prima vacazione e' di euro 14,68 e  quello  per  le
successive e' di euro 8,15 a vacazione;  l'onorario  complessivo  per
cinque vacazioni e' cosi' pari ad euro 47,28. 
    Non trova applicazione il disposto dell'art. 4, comma 5, legge n.
319/1980 (secondo cui il giudice non puo' liquidare piu'  di  quattro
vacazioni al giorno per ciascun incarico), posto che - come  previsto
dal  quinto  comma  dello  stesso  articolo  -  l'incarico  e'  stato
espletato alla presenza dell'autorita' giudiziaria. 
    In definitiva, alla stregua della  normativa  qui  censurata,  si
dovrebbe  liquidare   all'interprete   l'onorario   di   euro   47,28
(suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza). 
    Ove invece la questione sollevata fosse  accolta,  e  quindi  per
ognuna delle cinque vacazioni l'onorario  fosse  di  euro  14,68,  si
dovrebbe  liquidare   all'interprete   l'onorario   di   euro   73,40
(suscettibile di essere raddoppiato per l'urgenza). 
    1.2 Si ritiene di dover considerare ai fini della liquidazione  a
vacazioni il periodo di tempo in  cui  il  professionista  ha  dovuto
attendere la concreta chiamata del processo. in particolare a partire
dal momento (ore 9,00) in cui egli  e'  dovuto  comparire  a  seguito
della citazione per le vie brevi da parte della p.g.: infatti. da  un
lato egli era tenuto a comparire all'orario per il quale era  citato;
dall'altro, si tratta comunque di tempo che il medesimo non ha potuto
dedicare ad altre attivita'. 
    Quand'anche ai fini della liquidazione si tenesse conto del  solo
intervallo temporale  compreso  tra  le  12,45  (orario  fissato  nel
decreto di presentazione del pubblico ministero per  la  celebrazione
dell'udienza) e le ore 18,10 (orario di conclusione dell'udienza), la
questione posta  sarebbe  comunque  rilevante.  Si  dovrebbe  infatti
considerare il numero di tre  vacazioni,  in  ragione  del  quale  si
dovrebbe liquidare l'importo di euro 30,98; ove invece  la  questione
sollevata  fosse  accolta,  si  dovrebbe   liquidare   all'interprete
l'onorario di euro 44,04. 
    Pare invece senz'altro da scartare l'ipotesi  di  considerare  ai
fini  della  liquidazione  solo   l'arco   temporale   di   effettivo
svolgimento  dell'udienza  (dunque  a  partire  dalle   ore   16,04),
insostenibile, posto che un professionista,  impegnato  per  oltre  9
ore, si vedrebbe cosi liquidare solo una vacazione e mezza,  rendendo
di fatto gratuita la prestazione professionale (la questione  sarebbe
comunque rilevante). 
    1.3 Come si vedra', gli  importi  previsti  per  la  liquidazione
delle vacazioni - inizialmente determinati  in  lire  10.000  per  la
prima vacazione, lire 5.000 per le successive - sono stati oggetto di
successivo adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n.  319/1980  (e
poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera di fonti secondarie,  da
ultimo il decreto ministeriale 30 maggio 2002. 
    A  prevedere  e  legittimare  uno  scarto   (significativo)   tra
l'importo relativo alla prima vacazione  e  l'importo  relativo  alle
vacazioni successive e' tuttavia la norma di legge, in particolare la
norma qui censurata di cui all'art. 4, comma  2,  legge  n.  319/1980
(una previsione analoga, ma in termini piu'  generici,  e'  contenuta
nell'art. 50, comma 3, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002), in assenza della quale  una  previsione  differenziata  da
parte del decreto ministeriale si dovrebbe ritenere illegittima. 
    Sembra dunque possibile un intervento della Corte  costituzionale
sul punto, in relazione alle previsioni della norma di legge. 
    1.4 Pare utile ancora precisare che nell'ordinamento italiano  il
provvedimento  di  liquidazione  del  compenso  dell'ausiliario   del
giudice (quale e' l'interprete) e' pacificamente un provvedimento  di
natura giurisdizionale e non amministrativa. 
    Cosi', ad esempio, la Corte di cassazione nella sentenza n. 44564
dell'11 novembre 2008 (depositata il 28 novembre 2008)  ha  enunciato
il seguente principio di diritto: «Il provvedimento  di  liquidazione
del compenso per l'ausiliare del giudice ha natura giurisdizionale e,
come tale, non puo' essere revocato d'ufficio  dal  medesimo  giudice
che lo ha emesso». 
    Nello stesso senso si e' espressa la Corte costituzionale con  la
sentenza  n.  192/2015  (depositata  il  24  settembre   2015):   «La
giurisprudenza  ha  da  tempo  chiarito  che   il   procedimento   di
liquidazione  dei  compensi   agli   ausiliari   presenta   carattere
giurisdizionale (il che, del resto, condiziona la possibilita' stessa
di sollevare, in tale sede, questioni di legittimita' costituzionale:
sentenza n. 88 del 1970). Per tale ragione, non e' ammessa la  revoca
in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o  infondati,
dovendosi invece procedere all'esperimento dei mezzi di  impugnazione
previsti dalla legge, ed altrimenti prendere atto della formazione di
una preclusione processuale (salva, naturalmente, la eventualita' che
sia la stessa legge a prevedere la possibilita' di revoca). ln  altri
termini,  i  provvedimenti  di   liquidazione   non   restano   nella
disponibilita' del magistrato che li ha  emessi,  e  sono  emendabili
solo in sede di (eventuale) impugnazione». 
2. Non manifesta infondatezza. Questione principale. 
    2.1 Si dubita della legittimita' costituzionale  della  norma  di
cui all'art. 4, comma 2, legge n. 319/1980. nella parte in cui per le
vacazioni successive alla  prima  prevede  un  onorario  inferiore  a
quello previsto per la prima vacazione, nonche' della  norma  di  cui
all'art. 50, comma 3  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002, nella parte in cui prevede che  le  tabelle  relative  agli
onorari  a  tempo  individuino  il  compenso   orario   eventualmente
distinguendo tra la prima e le ore successive. 
    2.2 Pare utile una sintetica ricostruzione del quadro normativo. 
    A  seguito  dell'adozione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 115/2002, ai sensi del relativo  art.  50  gli  onorari
spettanti  agli  ausiliari  del  magistrato  possono  essere   fissi,
variabili  e  a  tempo;  la  misura  e'  stabilita  mediante  tabelle
approvate con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della  legge  n.  400/1988.  Le  tabelle  devono  essere
redatte  con  riferimento  alle  tariffe   professionali   esistenti,
eventualmente  concernenti  materie  analoghe,  contemperate  con  la
natura pubblicistica dell'incarico. Le tabelle relative agli  onorari
a tempo individuano il compenso  orario,  eventualmente  distinguendo
tra la prima e le ore  successive.  la  percentuale  di  aumento  per
l'urgenza,  il  numero  massimo  di  ore  giornaliere  e  l'eventuale
superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita'
giudiziaria. 
    L'art. 299, decreto del Presidente della Repubblica  n.  115/2002
ha contestualmente disposto l'abrogazione della legge n. 319/1980, ad
eccezione del relativo articolo 4. 
    Tale articolo 4 - tuttora in vigore - per  quel  che  qui  rileva
prevede che gli onorari a tempo  vengano  determinati  in  base  alle
vacazioni. La vacazione e' di due ore; e'  poi  previsto  un  importo
diversificato per la prima vacazione e per le successive. 
    In particolare, gli importi inizialmente previsti -  lire  10.000
per la prima vacazione, lire 5.000 per le  successive  -  sono  stati
oggetto di successivo adeguamento, ai sensi dell'art.  10,  legge  n.
319/1980 (e poi dell'art. 2, legge n. 13/1991), ad opera del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  103/1984,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 352/1988, del decreto  ministeriale  5
dicembre 1997 e, da ultimo, del decreto ministeriale 30 maggio  2002.
Per effetto di tale ultimo intervento normativo,  l'onorario  per  la
prima vacazione e' ora  di  euro  14,68.  mentre  l'onorario  per  le
vacazioni successive e' di euro 8,15. 
    Ai sensi dei successivi commi  dell'art.  4,  legge  n.  319/1980
l'onorario  per  la  vacazione  puo'  essere  aumentato  in   ragione
dell'urgenza (raddoppiato quando per il compimento  delle  operazioni
sia fissato un termine non superiore a cinque giorni; aumentato  fino
alla meta' quando e' fissato un  termine  non  superiore  a  quindici
giorni); l'onorario per la vacazione non si  divide  che  per  meta';
trascorsa un'ora e un quarto lo  stesso  e'  dovuto  interamente.  Il
giudice non puo' liquidare piu' di quattro vacazioni  al  giorno  per
ciascun incarico, ma tale limitazione non si applica  agli  incarichi
che vengano espletati alla presenza dell'autorita' giudiziaria. 
    Ai sensi dell'art. 52 decreto del Presidente della Repubblica  n.
115/2002 per le prestazioni di eccezionale importanza. complessita' e
difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio. 
    L'art. 54 decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002
prevede  infine  un  adeguamento  periodico  degli  onorari   (fissi,
variabili e a tempo), in relazione alla  variazione  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi
nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Tale norma non ha mai peraltro  avuto  attuazione:  l'ultimo
adeguamento degli importi degli onorari e' quello  operato  dall'art.
1, comma 1 del decreto ministeriale 30 maggio 2002  (adottato  ancora
sulla base dell'art. 10, legge n. 319/1980, posto che il decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sarebbe entrato in
vigore solo il successivo 1° luglio 2002). 
    2.3  La  stessa  Corte  costituzionale   ha   gia'   piu'   volte
stigmatizzato  «il   deplorevole   inadempimento   delle   autorita'»
amministrative (sentenza n. 41 del 1996); nella sentenza n. 192/2015,
intervenendo in materia di decurtazione ex art. 106-bis  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 degli onorari dell'ausiliario
del giudice in caso di imputato ammesso al patrocinio a  spese  dello
Stato, ha poi rilevato come la base  tariffaria  sulla  cui  base  si
devono calcolare i compensi risulti «ormai seriamente  sproporzionata
per difetto, anche a voler considerare, come richiede l'art.  50  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  115  del  2002,  che  la
misura degli  onorari  in  esame,  rapportata  alle  vigenti  tariffe
professionali,  dev'essere  contemperata  (e   quindi   ridotta)   in
relazione  alla  natura  pubblicistica  della  prestazione  richiesta
(riduzione gia' attuata nella fissazione dei valori di partenza)». 
    Come  rilevato  nella  stessa  sentenza,   inoltre,   la   citata
disciplina comporta anche delle ricadute «di  sistema»,  tra  cui  il
concreto rischio dell'allontanamento, dal  circuito  degli  ausiliari
del magistrato, dei soggetti dotati delle migliori professionalita'. 
    Tali rilievi - formulati nel 2015 - risultano ancor  piu'  validi
nel 2024, posto che, nonostante il decorso  di  ulteriori  nove  anni
(nei quali  l'inflazione  ha  raggiunto  livelli  ragguardevoli),  e'
persistita l'inerzia dell'autorita' amministrativa; conseguentemente,
gli importi degli onorari - rimasti invariati  ormai  da  22  anni  -
lungi dal risentire semplicemente della  natura  pubblicistica  della
prestazione, risultano ormai irrisori. 
    La Corte costituzionale e' intervenuta ancora  nella  materia  in
questione: con la sentenza n.  178/2017  in  cui,  pronunciandosi  in
ordine alla decurtazione degli onorari del  consulente  di  parte  in
caso di imputato ammesso  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ha
ravvisato - in costanza di mancato adeguamento  dei  compensi  -  una
violazione  del  diritto  di  difesa  oltre  che  del  principio   di
ragionevolezza;  con  la  sentenza  n.   166   del   2022   in   cui,
pronunciandosi in relazione alle analoghe  decurtazioni  previste  in
ambito civile, ha ribadito  che  «L'adeguatezza  della  remunerazione
dell'ausiliario,  imposta  dal  principio   di   ragionevolezza,   e'
assicurata dal rapporto di proporzionalita' tra  i  valori  tabellari
dei compensi e  le  corrispondenti  tariffe  libero-professionali  di
mercato,  ancorche'  con   una   riduzione,   avuto   riguardo   alla
connotazione pubblicistica dell'istituto». 
    2.4 In tale  contesto,  allo  scrivente  pare  che  a  subire  un
pregiudizio siano non solo il professionista. che avrebbe diritto  ad
essere compensato dignitosamente per l'attivita' prestata, ma anche e
soprattutto l'amministrazione della giustizia e lo  stesso  imputato:
l'entita'  irrisoria  degli  onorari,  infatti,  comporta   l'elevata
probabilita' che ne derivino effetti negativi per la  qualita'  della
prestazione  dell'ausiliario,   sia   in   termini   di   tendenziale
allontanamento  dal  circuito  degli  ausiliari  dei  soggetti   piu'
qualificati,  sia  in  termini  di  sensibile  rischio  che  soggetti
sottopagati non profondano il  necessario  impegno  nell'espletamento
dell'incarico. 
    Se gia' l'onorario previsto per la prima vacazione - euro 14,68 -
pare al  riguardo  largamente  inadeguato,  quello  previsto  per  le
vacazioni successive - euro 8,15 -, comportando un compenso orario di
appena 4 euro lordi, inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva per mestieri molto meno qualificati, risulta assolutamente
insufficiente a garantire la qualita' necessaria della prestazione. 
    Se  si  possono  ipotizzare  altri  rimedi  in  capo  al  singolo
professionista a tutela del relativo compenso, viceversa il giudice -
a garanzia del corretto svolgimento degli atti processuali  e  quindi
del  «giusto  processo»,  nonche'  a  tutela  dell'imputato  -   puo'
solamente invocare l'intervento del giudice delle leggi, 
    2.5 Sul piano dei parametri costituzionali, la previsione per  le
vacazioni successive alla prima di un  onorario  inferiore  a  quello
previsto per la prima vacazione pare violare gli  articoli  3  e  111
della Costituzione: si traduce infatti nella irragionevole previsione
di un onorario assolutamente inadeguato, che pregiudica  la  garanzia
della qualita' minima necessaria per l'equita' del processo. 
    Astrattamente la previsione per la prima vacazione di un onorario
superiore a quello previsto  per  le  vacazioni  successive  potrebbe
anche essere ragionevole e non compromettere la qualita'  degli  atti
processuali. E' in ragione dei valori che concretamente assumono  gli
onorari - sia per la fissazione iniziale di importi modesti, sia  per
il successivo mancato adeguamento per molti anni agli incrementi  del
costo della vita - che la citata disciplina pare  lesiva  dei  valori
costituzionali. 
    Si potrebbe allora obiettare che  l'inadeguatezza  degli  onorari
non dipenda da un  difetto  legislativo,  bensi'  dall'inerzia  delle
autorita'  amministrative  che  dovrebbero   provvedere   al   citato
adeguamento. 
    Tuttavia, nel contesto del citato  inadempimento  -  che  non  e'
ormai un dato contingente, ma assurge  a  connotato  strutturale  del
sistema - la previsione legislativa per le vacazioni successive  alla
prima di una decurtazione dell'onorario pare sfociare nella manifesta
irragionevolezza, secondo quanto ritenuto dalla Corte  costituzionale
nella sentenza n. 192/2015 in  relazione  alla  previsione  nell'art.
106-bis, decreto del Presidente della Repubblica  n.  115/2002  della
riduzione  del  terzo  degli  onorari  spettanti  all'ausiliario  del
magistrato nei casi di parti ammesse  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato. 
    E' si vero che  l'art.  106-bis,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 115/2002 era introdotto in un  momento  successivo  dal
legislatore, che «non poteva ignorare come si trattasse  di  compensi
che, a norma dell'art. 54 del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  avrebbero
dovuto essere periodicamente rivalutati»; laddove l'art. 4, legge  n.
319/1980  prevedeva  fin  dall'origine  un  minor  onorario  per   le
vacazioni successive alla prima. 
    Si tratta pero' di un dato distintivo  che  non  pare  dirimente,
nella misura in cui l'irragionevolezza delle  previsioni  legislative
puo' determinarsi anche in ragione di fattori sopravvenuti. 
    D'altro  canto,  il  successivo  inadempimento  da  parte   delle
autorita' amministrative al dovere di adeguamento della misura  degli
onorari,  ai  sensi  dell'art.  54,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 115/2002, era ampiamente prevedibile,  posto  che  gia'
nella vigenza dell'art. 10,  legge  n.  319/1980  all'esito  di  piu'
trienni la misura degli onorari non era stata adeguata. 
    Inoltre, gia' nella citata sentenza n.  166  del  2022  la  Corte
costituzionale  ha  ritenuto  non  dirimente  la   circostanza   (pur
evidenziata dall'Avvocatura dello Stato nelle  proprie  osservazioni)
che la norma allora censurata (art. 130, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002), a differenza dell'art. 106-bis, decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  115/2002  oggetto  delle  precedenti
declaratorie d'illegittimita', fosse  gia'  inserita  nell'originario
corpo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
3. Non manifesta infondatezza. Questione subordinata 
    3.1 La citata disciplina pare violare i  principi  costituzionali
sotto un ulteriore profilo, con  riguardo  al  diritto  dell'imputato
alloglotto all'assistenza di un interprete. 
    Tale diritto e' previsto dalla Costituzione all'art.  111,  comma
3; e' inoltre oggetto di tutela da parte del diritto internazionale. 
    L'art. 111, comma 3 Cost. si limita a prevedere genericamente  il
diritto all'assistenza di un interprete. 
    3.2  Piu'  analitica  e'  la  disciplina  da  parte  del  diritto
dell'Unione europea. 
    Viene in rilievo  in  particolare  la  direttiva  2010/64/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre  2010  sul  diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei  procedimenti  penali  (che
prevedeva - quale termine per il recepimento  da  parte  degli  Stati
membri - la data del 27 ottobre 2013 e a cui  lo  Stato  italiano  ha
inteso dare attuazione con decreto legislativo n. 32/2014). 
    Cosi'  recita  il  relativo  Considerando  n.  14:  «il   diritto
all'interpretazione e alla traduzione per coloro che  non  parlano  o
non comprendono la lingua del procedimento e' sancito dall'articolo 6
della  CEDU,  come  interpretato  nella  giurisprudenza  della  Corte
europea  dei  diritti  dell'uomo.  La  presente  direttiva   facilita
l'applicazione di tale diritto nella pratica. A tal  fine,  lo  scopo
della presente direttiva  e'  quello  di  assicurare  il  diritto  di
persone indagate o imputati all'interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali al fine  di  garantire  il  loro  diritto  ad  un
processo equo». 
    L'art. 2 della direttiva  prevede  tra  l'altro:  «1.  Gli  Stati
membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non  parlano  o
non comprendono la lingua del procedimento penale in questione  siano
assistiti senza indugio da  un  interprete  nei  procedimenti  penali
dinanzi  allle  autorita'  inquirenti  e  giudiziarie,  inclusi   gli
interrogatori  di  polizia,  e  in  tutte  le  udienze,  comprese  le
necessarie udienze preliminari. [...] 5. Gli Stati membri  assicurano
che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli  indagati
o gli imputati abbiano il diritto  di  impugnare  una  decisione  che
dichiara   superflua   l'interpretazione   e,   nel   caso   in   cui
l'interpretazione sia  stata  fornita,  abbiano  la  possibilita'  di
contestare la qualita' dell'interpretazione in quanto insufficiente a
tutelare  l'equita'  del  procedimento.  [...]  8.  L'interpretazione
fornita  ai  sensi  del  presente  articolo  dev'essere  di  qualita'
sufficiente a tutelare l'equita'  del  procedimento,  in  particolare
garantendo che gli imputati o gli  indagati  in  procedimenti  penali
siano a conoscenza delle accuse a loro carico e  siano  in  grado  di
esercitare i loro diritti della difesa». 
    L'art. 4 prevede che gli  Stati  membri  sostengano  i  costi  di
interpretazione e di  traduzione  derivanti  dall'applicazione  degli
articoli 2 e 3, indipendentemente dall'esito del procedimento. 
    L'articolo    5    torna    ad    occuparsi    della     qualita'
dell'interpretazione  e  della  traduzione:  «1.  Gli  Stati   membri
adottano  misure  atte  a  garantire  che  l'interpretazione   e   la
traduzione  fornite  rispettino  la  qualita'  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 2, paragrafo 8, e dell'articolo 3, paragrafo 9.  2.  Al
fine di assicurare un servizio di  interpretazione  e  di  traduzione
adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si
impegnano a istituire un registro o  dei  registri  di  traduttori  e
interpreti  indipendenti  e  debitamente   qualificati.   Una   volta
istituiti, tali registri, se del  caso,  sono  messi  a  disposizione
degli avvocati e delle autorita' competenti [...]». 
    3.3 La Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo  -  richiamata
come si e' visto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 20 ottobre 2010 - all'art. 6  (Diritto  a  un  equo
processo) cosi' dispone: «1. Ogni persona ha diritto  a  che  la  sua
causa sia esaminata equamente,  pubblicamente  ed  entro  un  termine
ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi  sulle  controversie  sui
suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di  ogni
accusa penale formulata nei suoi confronti. [...] 3. In  particolare,
ogni accusato ha diritto di: [...] (e) farsi assistere  gratuitamente
da un interprete se non comprende o non  parla  la  lingua  usata  in
udienza». 
    La Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  ha  affermato  che  il
diritto all'assistenza di  un  interprete  deve  essere  effettivo  e
concreto. Si veda ad esempio la sentenza del 24 gennaio 2019 nel caso
Knox contro Italia (par.  182):  «L'assistenza  data  in  materia  di
interpretazione deve permettere all'imputato di sapere cio'  che  gli
viene  addebitato  e  di  difendersi,  in  particolare  fornendo   al
tribunale la sua versione dei fatti. Il diritto  cosi'  sancito  deve
essere concreto ed effettivo»; tale  sentenza  ha  peraltro  concluso
esservi stata nel caso esaminato una violazione da parte dello  Stato
italiano dell'art. 6, par. 3, lettera e) della Convenzione. 
    3.4 L'articolo 2, par. 8 della  direttiva  2010/64/UE  stabilisce
dunque espressamente  che  l'interpretazione  fornita  dev'essere  di
qualita'  sufficiente  a  tutelare  l'equita'  del  procedimento,  in
particolare  garantendo  che  gli  imputati   o   gli   indagati   in
procedimenti penali siano a conoscenza delle accuse a loro  carico  e
siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa. 
    A tal fine, come precisato all'art.  5.  gli  Stati  membri  sono
tenuti ad adottare misure atte a garantire che l'interpretazione e la
traduzione fornite rispettino la qualita' richiesta. Inoltre, in base
al paragrafo 2 dello stesso art. 5, gli Stati membri devono istituire
un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti  e
debitamente qualificati. 
    3.5 La normativa italiana prevede  (articoli  67  e  69,  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271): che in ogni Tribunale  si  debba
istituire un albo dei periti diviso in  categorie,  una  delle  quali
deve essere relativa ad interpretariato e traduzione; che il  giudice
tendenzialmente debba nominare come interprete un  soggetto  iscritto
in detto albo; che la richiesta di iscrizione a detto  albo,  diretta
al Presidente del Tribunale, debba essere  accompagnata  tra  l'altro
dai  titoli  e  documenti  attestanti  la  speciale  competenza   del
richiedente. 
    Si tratta tuttavia di  disposizioni  dal  contenuto  estremamente
generico, prive di  dati  di  dettaglio  che  assicurino  l'effettiva
competenza dei soggetti iscritti nell'albo  e  quindi  in  definitiva
l'effettiva qualita' della prestazione d'interpretariato dagli stessi
resa. In particolare,  non  sono  previsti  requisiti  specifici  (ad
esempio il conseguimento di una laurea o di  un  diploma  post-laurea
nel settore dell'interpretazione di  conferenza)  che  tali  soggetti
debbano necessariamente  possedere  ne'  e'  previsto  il  necessario
superamento di un test o di una prova d'interpretariato. 
    Anche il decreto ministeriale n. 109/2023. che - con riguardo  al
processo civile - ha fissato i requisiti  per  l'iscrizione  all'albo
dei consulenti tecnici, in relazione alla categoria dei traduttori  e
degli interpreti non pare avere dettato una disciplina  in  proposito
rassicurante. 
    Ne' il giudice, all'atto del conferimento  dell'incarico,  e'  in
grado  di  verificare  compiutamente  la  competenza  dell'interprete
(tanto meno nei tempi ristretti in cui si deve svolgere l'udienza  ex
art. 558 c.p.p.). 
    3.6 In tale contesto normativo, la tematica del compenso previsto
per  l'attivita'  d'interpretariato  pare  strettamente  collegata  a
quella della effettiva qualita' della prestazione, tale da  garantire
l'equita' del procedimento. 
    Come e' facilmente intuibile e  come  riconosciuto  dalla  stessa
Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.  192/2015,   infatti,   la
previsione  di  una  remunerazione  «seriamente  sproporzionata   per
difetto»  finisce  per  determinare  l'allontanamento  dal   circuito
giudiziario dei professionisti  piu'  qualificati  e  la  persistente
disponibilita'  ad  assumere  l'incarico  d'interprete  soltanto   di
soggetti che non abbiano i titoli e/o le competenze  per  fruire  sul
mercato di occasioni lavorative piu' equamente remunerate. 
    3.7 Non e' un caso in effetti che in numerose occasioni,  per  le
udienze deputate alla convalida degli arresti,  non  si  rinvenga  la
disponibilita' di alcun soggetto a svolgere l'incarico  d'interprete.
Si rilevi ad esempio che esiste  tutto  un  filone  giurisprudenziale
della  Corte  di  cassazione  volto  a  legittimare  lo   svolgimento
dell'udienza  di  convalida  dell'arresto  di  un  soggetto  che  non
comprenda la  lingua  italiana  pur  in  assenza  di  un  interprete,
ravvisando nel mancato reperimento di  un  interprete  un'ipotesi  di
forza maggiore: «Secondo orientamento consolidato della suprema Corte
la  mancata  presenza  dell'interprete,   pur   se   non   imputatile
all'arrestato, configura ipotesi di forza maggiore che non  impedisce
la convalida  dell'arresto,  di  cui  il  giudice  deve  valutare  la
regolarita'   formale   indipendentemente   dall'interrogatorio   non
possibile (v. Sez. 1, n. 41934 del 14 ottobre 2009, ..., Rv.  245063;
Sez. 1, n. 20297 dell'8 maggio 2008, ...,  Rv.  239997:  Sez.  4,  n.
26468 del 17 maggio 2007, ..., Rv. 236995; Sez. 4,  n.  3633  del  15
dicembre 1998, dep. 1999, ... Rv. 212477; Sez.  5,  n.  10517  dell'8
febbraio 2007, ... ,  Rv.  235990).  Ritiene  il  collegio  che  tale
orientamento meriti di essere  confermato  anche  dopo  le  modifiche
introdotte agli articoli 143 e 104 c.p.p., dal decreto legislativo  4
marzo 2014, n. 32 (Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2014, n. 64),  che  ha
dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto alla  interpretazione
ed  alla  traduzione  nei  procedimenti  penali»  (cosi'   Corte   di
cassazione, Sez. 4, sentenza n. 4649 del 15 gennaio 2015 Rv. 262034 -
01, richiamata - da ultimo - dalla sentenza Cass. Sez.  5,  n.  36828
del  2023  e  dalla  sentenza  Cass.  Sez.  6,  n.  4016  del  2024).
L'esistenza sul punto di tante pronunce di legittimita' (e dunque  di
tante occasioni in cui la Corte di cassazione ha dovuto affrontare la
questione) conferma la diffusione del  problema  del  reperimento  di
interpreti nei tempi ristretti previsti per le udienze  di  convalida
degli arresti (udienze nelle quali peraltro  si  svolge  un'attivita'
processuale particolarmente delicata, volta  ad  accertare  -  previa
effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato  -   la  legittimita'
dell'arresto e la necessita' di disporre l'applicazione di una misura
cautelare limitativa della liberta' personale). 
    3.8 Al pari di tale ultimo problema, anche quello  dell'effettiva
qualita' dell'interpretariato dipende - ad avviso di questo giudice -
dall'importo assai modesto previsto dalla normativa italiana  per  il
compenso degli interpreti. 
    Come si e' gia' visto, tale  compenso  e'  commisurato  al  tempo
impiegato dall'interprete ed e' determinato in  base  alle  vacazioni
(ciascuna di due ore). L'onorario per la prima vacazione e'  di  euro
14,68 e per ciascuna delle vacazioni successive e' di euro 8,15 (art.
4, legge n. 39/1980).  Dunque  per  le  prime  due  ore  il  compenso
dell'interprete e' di 7,34 euro/ora; in seguito, compenso e' di 4,075
euro all'ora. 
    Si tratta di una remunerazione assolutamente inadeguata. che gia'
era tale in origine, ma che tanto piu' lo e'  diventata  per  effetto
del  mancato  aggiornamento   degli   onorari   -   dopo   il decreto
ministeriale 30 maggio 2002 - ad opera dei decreti ministeriali  (pur
previsti dall'art. 54 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002), situazione gia'  censurata  a  piu'  riprese  dalla  Corte
costituzionale, ma comunque rimasta immutata. 
    3.9 L'esistenza di  una  stretta  correlazione  tra  la  qualita'
dell'interpretazione  e  la  remunerazione  che  lo  Stato   assicura
all'interprete per l'opera prestata e' stata evidenziata da  numerosi
studi condoni a livello europeo.» 
    In particolare, lo studio dell'Irish Council for Civil  Liberties
(ICCL) in collaborazione  con  la  Open  Society  Justice  Initiative
(OS.JI) intitolato Inside Police Custody 2 sottolinea (a  pagina  28)
questo  nesso,  e  come  esso  sia  particolarmente   rilevante   con
riferimento al caso italiano (1) . La questione e'  stata  affrontata
anche da uno studio condotto dalla Fundamental Rights Agency  (Rights
of  suspected  and  accused  persons  across  the  EU:   translation,
interpretation and information, Luxembourg 2016, pagina 56) (2) . 
    Nel  caso   dell'Italia,   il   livello   di   remunerazione   e'
particolarmente basso. Cio' si accompagna all'assenza  di  meccanismi
previsti  per  legge  volti  ad   assicurare   un'adeguata   qualita'
dell'interpretazione. 
    3.10  Si  auspica  quindi   che   la   Corte   costituzionale   -
eventualmente, in caso di dubbio  circa  l'interpretazione  da  darsi
alla citata direttiva 2010/64/UE (se le disposizioni della  direttiva
debbano essere interpretate nel senso di esigere che gli Stati membri
creino  meccanismi  tesi  ad  assicurare  una  qualita'   sufficiente
dell'interpretazione offerta nel processo penale all'imputato,  anche
con riguardo alla remunerazione prevista per l'interprete,  e  quindi
se le disposizioni della citata direttiva debbano essere interpretate
nel senso che ostino all'esistenza di una normativa  nazionale,  come
quella italiana, che prevede  una  riduzione  del  compenso  per  gli
interpreti, dopo le prime due ore di attivita', a soli euro 8,15  per
ogni vacazione di due ore), previo rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi  dell'art.  267  TFUE  (3)   -
dichiari l'illegittimita' della norme di cui  all'art.  4,  comma  2,
legge n. 319/1980, nella parte in cui, per  le  vacazioni  successive
alla prima, prevede un onorario inferiore a quello  previsto  per  la
prima  vacazione  anche  in  caso  di  applicazione   di   previsioni
tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54, decreto del  Presidente
della Repubblica n. 115/2002 (per contrasto con le citate norme della
direttiva UE e quindi con l'art. 117 Cost.). 
    Per gli stessi  motivi  si  censura  altresi'  la  norma  di  cui
all'art. 50, comma 3, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002, nella parte in cui prevede che  le  tabelle  relative  agli
onorari  a  tempo  individuino  il  compenso   orario   eventualmente
distinguendo tra la prima e le  ore  successive,  anche  in  caso  di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma  dell'art.
54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
3. Possibilita' di un'interpretazione conforme 
    Non risultano percorribili interpretazioni conformi  della  norma
ora censurata agli articoli 3, 111 e 117 della Costituzione, chiaro e
univoco essendo il dato letterale. 
    Pare inoltre opportuno evidenziare come non possa sopperirsi alla
grave  sproporzione  per   difetto   degli   onorari   previsti   per
l'ausiliario del giudice - e in particolare all'ulteriore fattore  di
inadeguatezza legato alla riduzione degli onorari  per  le  vacazioni
successive  alla  prima  -  tramite  i  possibili  aumenti   previsti
dall'ordinamento in relazione all'urgenza  dell'incombente  (art.  4,
comma  3,  legge  n.  319/1980)  o   alla   eccezionale   importanza,
complessita' e difficolta' della prestazione (art.  52,  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  115/2002).  Si  tratta  infatti  di
possibili incrementi previsti in funzione  di  diversi  fattori,  che
potrebbero comunque essere dovuti (ad esempio, nel  caso  di  specie,
quello relativo all'urgenza, essendo l'interprete  stato  citato  nel
corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023 per  la  successiva
mattina del 27 dicembre). D'altro canto, l'applicazione strumentale o
addirittura illegittima delle norme, a fini di adeguamento  di  fatto
dei compensi, e' proprio una delle possibili ricadute «di sistema» la
cui considerazione ha indotto la Corte  costituzionale  a  dichiarare
nella  sentenza  n.  192/2015  l'illegittimita'  dell'art.   106-bis,
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella  parte  in
cui non  esclude  che  la  diminuzione  di  un  terzo  degli  importi
spettanti all'ausiliario  del  magistrato  sia  operata  in  caso  di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma  dell'art.
54 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Una ricaduta
di sistema dell'entita' irrisoria degli onorari attualmente  previsti
consiste proprio  nella  frequenza  con  cui  statisticamente,  nella
prassi, viene riconosciuta l'eccezionale importanza,  complessita'  e
difficolta' della prestazione. 

(1) In most of the countries in the study, a  further  issue  related
    both to the availability of  interpreters  and  translators,  and
    quality, is the low level of remuneration, In Italy, for example,
    interpreters are paid approximately five Euros per hour, and they
    may not be paid for more than two year. 

(2) Entrambi gli studi sono citati nella Relazione della  Commissione
    al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  sull'attuazione  della
    direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
    20  ottobre  2010,  sul  diritto   all'interpretazione   e   alla
    traduzione nei procedimenti penali, COM(2018) 857 final. 

(3) Questo giudice  non  puo'  sollevare  direttamente  la  questione
    pregiudiziale. La Corte di giustizia, decima Sezione, nella causa
    C-783/21 con ordinanza del 31 maggio  2022  ha  ritenuto  che  il
    giudice  penale  italiano  -  nell'ambito  della   procedura   di
    liquidazione dell'onorario dell'interprete - non possa  sollevare
    questioni pregiudiziali dinanzi alla stessa Corte in ragione  del
    carattere non contenzioso  di  detta  procedura  (la  domanda  di
    pronuncia pregiudiziale nell'occasione e' stata percio'  ritenuta
    manifestamente irricevibile). 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953, 
    ritenuta d'ufficio la questione rilevante  e  non  manifestamente
infondata, 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale della  norma  di
cui all'art. 4, comma 2, legge 8 luglio 1980, n. 319, nella parte  in
cui - per le vacazioni successive alla prima -  prevede  un  onorario
inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso  di
applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma  dell'art.
54, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;  nonche'
della norma di cui all'art. 50, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui  prevede  che  le  tabelle
relative  agli  onorari  a  tempo  individuino  il  compenso   orario
eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in
caso di applicazione di previsioni tariffarie non  adeguate  a  norma
dell'art. 54, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  115  del
2002, per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione; 
    in subordine, solleva questione  di  legittimita'  costituzionale
delle norme sopra indicate, nei termini sopra indicati. limitatamente
alle ipotesi  di  liquidazione  dell'interprete  per  l'attivita'  di
interpretariato svolta nell'interesse dell'imputato  alloglotto,  per
violazione degli articoli 111 e 117 della Costituzione  (quest'ultimo
in relazione agli articoli 2  e  5  della  direttiva  2010/64/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e  all'art.  6
CEDU). 
    Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  all'imputato,  al  difensore,  al  pubblico  ministero   e
all'interprete, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e
per la comunicazione ai presidenti della Camera dei  deputati  e  del
Senato  della  Repubblica  e  per  la  successiva  trasmissione   del
fascicolo processuale alla Corte costituzionale. 
        Firenze, 3 aprile 2024 
 
                         Il Giudice: Attina'