N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2024
Ordinanza del 29 maggio 2024 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da Filomena Carlomagno e altri contro Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato
di Milano/Monza e Brianza e altri..
Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale delle Aree
dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Previsione che per costoro
debba esser scomputata dalle somme da riconoscere per l'anno 2022
l'indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n.
50 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91 del
2022.
- Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia
economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 1-bis.
(GU n. 28 del 10-07-2024)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Colosimo, nel procedimento
n. 7007/2023 R.G.L. promosso da:
Abategiovanni Lucia
Bello Assunta
Carlomagno Filomena
Collini Erika
Dadda Andreina
Di Napoli Ornella Carmen
Gaito Sandro
Gori Federico
Marziani Ernestina
Menegotto Elena
Miele Assunta Rosaria
Mistretta Annamaria Simona
Paparo Manuela
Riu Antonio Giovanni
Scarnato Alessia
Tateo Silvia Rachele Laura
Veneziano Giuseppe
con l'Avv. Menorello e l'Avv. Scuttari, ricorrenti;
Contro:
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, con l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano;
Ispettorato nazionale del lavoro, con l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano;
Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistenti;
Letti gli atti;
Esaminati i documenti, a scioglimento della riserva assunta il 28
maggio 2024, osserva;
Premesso:
1. per quel che attiene all'oggetto del presente giudizio,
quanto segue:
1.1. Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, gli
odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio la Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Ragioneria
territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
«1) accogliere le domande dei ricorrenti e per l'effetto, accertata e
dichiarata la dovuta equiparazione fra i dipendenti dell'INL e i
dipendenti del Ministero del lavoro, disporre ogni ordine e
statuizione al fine di assicurare verso i ricorrenti stessi la piena
esecuzione dell'art. 1, comma 143, della legge n. 160/2019 ovvero
delle norme della contrattazione collettiva in narrativa citate,
riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare,
all'indennita' di amministrazione come perequata, tra l'altro in
forza dello stesso art. 1, comma 143, legge n. 160/2019 e della
Tabella G del CCNL 2019-2021, a titolo di arretrati per gli anni
2020, 2021 e 2022;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti in epigrafe
indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione e,
in particolare, dell'indennita' di amministrazione come perequata,
prevista, fra l'altro, dall'art. 56 CCNL Comparto Ministeri -
Funzioni centrali 2019/2021 e da ogni disposizione della
contrattazione collettiva connessa, in attuazione dell'art. 1, comma
143, della legge n. 160/2019 e del DPCM 23 dicembre 2021 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022 fino al 31 ottobre 2022,
nonche' della Tabella G del CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021
dal 1° novembre 2022, previa, in via subordinata e per quanto
occorrer possa, la disapplicazione del citato DPCM 23 dicembre 2021
nella parte in cui venga ritenuto ostativo all'applicazione degli
incrementi previsti nell'indennita' di amministrazione citata ivi
esposti anche ai dipendenti dell'Agenzia Ispettorato nazionale del
lavoro di cui al decreto legislativo n. 149/2015, specie per gli anni
2020, 2021 e 2022;
3) condannare il Ministero dell'economia e delle finanze - MEF, in
quanto ente pagatore dei dipendenti ricorrenti, anche alla luce di
quanto disposto dall'art. 48, comma 1, decreto legislativo n.
165/2001, e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, quale datore di
lavoro dei ricorrenti, anche in qualita' di soggetto concorrente e/o
coobbligato solidalmente con il Ministero dell'economia e delle
finanze, o di altra Amministrazione che codesto Ecc. Tribunale adito
ritenga avere titolo, a corrispondere ai ricorrenti almeno le somme
indicate sulla base del DPCM 23 dicembre 2021, aggiornate nella
misura minima di diritto, piu' precisamente individuata in corso di
causa, fino al 31 ottobre 2022 e nella misura di cui alle Tabelle
ricognitive ARAN del 14 luglio 2022 esplicative della Tabella G del
CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021 dal 1° novembre 2022 al 31
dicembre 2022, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla debenza
al saldo ovvero come segue:
Abategiovanni Lucia, (ex Area III, F2, ora Funzionario): almeno euro
6.053,16 (2020 euro 1.275; 2021 euro 2.195; 2022 euro 1.829,16 fino
al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Bello Assunta, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4 per il
2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro 1.351; 2021
euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1°
novembre 2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Carlomagno Filomena, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4 per
il 2021 e 2022, ora Funzionario): almeno euro 6.595,00 (2020 euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31.10.2022 e dal
1° novembre 2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Collini Erika, (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino
al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Dadda Andreina, (ex Area III, F2, ora Funzionario): almeno euro
6.053,16 (2020 euro 1.275; 2021 euro 2.195; 2022 euro 1.829,16; per
complessivi euro 5.299,16, fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre
2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base
mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il
14 luglio 2022);
Di Napoli Ornella Carmen, (ex Area III, F1, Funzionario in servizio
fino al 30 novembre 2022): almeno euro 5.675,70 (2020 euro 1.275;
2021 euro 2.195; 2022 euro 1.829,16; per complessivi euro 5.299,16,
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Gaito Sandro, (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino
al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Gori Federico, (ex Area III, F4, ora Funzionario, part-time): almeno
euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Marziani Ernestina, (ex Area III, F4, ora Funzionario, part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Menegotto Elena, (ex Area III, F4, ora Funzionario, part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Miele Assunta Rosaria, (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno
euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Mistretta Anna Maria, (ex Area III, F4, ora Funzionario, part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Paparo Manuela, (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino
al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Riu Antonio Giovanni, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4
per il 2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e
dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Scarnato Alessia, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4 per il
2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro 1.351; 2021
euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1°
novembre 2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Tateo Silvia Rachele Laura, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III,
F4 per il 2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e
dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
Veneziano Giuseppe, (ex Area III, F4, ora Funzionario): almeno euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino
al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a
seguire, per euro 377,46 complessivi su base mensile secondo le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022);
4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare nullo e/o, in
subordine, accertare la illegittimita' e annullare, per quanto
occorrer possa, ogni atto nelle parti che risultano incoerenti con
quanto in narrativa rappresentato e richiesto, ivi compreso, nei
sensi indicati al motivo n. IV, lett. b), il DPCM 23 dicembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2022;
5) in ulteriore subordine, sollevare questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 143, della legge n.
160/2019 nei termini esposti alla lettera c) del motivo n. 4) di
ricorso, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione;
6) condannare il Ministero resistente ovvero, anche in
qualita' di soggetto concorrente e/o coobbligato solidalmente
l'Ispettorato nazionale del lavoro, o altra Amministrazione ritenuta
avere titolo, alla corresponsione delle somme dovute, maggiorate di
interessi e rivalutazione dalla debenza delle stesse al saldo,
nonche' al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi
nell'ammontare che sara' dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto
di Giustizia»;
1.2. si sono ritualmente costitute in giudizio tutte le parti
convenute, eccependo la carenza di legittimazione passiva (la sola
Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle
finanze), nonche' l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande
di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie pretese e,
comunque, la loro rideterminazione in minus;
1.3. nelle more del giudizio, e' entrata in vigore la
previsione di cui all'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023
(inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, legge n.
191/2023), rubricato «Armonizzazione dei trattamenti economici del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'», che - al fine di perseguire
l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori anche del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - ha riconosciuto,
per tutte e tre le annualita' per cui e' causa, l'indennita' di
amministrazione «tenendo conto degli importi attribuiti per le
medesime annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali»;
1.4. la suddetta previsione consente di ritenere cessata la
materia del contendere relativamente alle annualita' 2020 e 2021,
anche in ragione dei pagamenti medio tempore intervenuti in favore
dei ricorrenti (cfr. verbale udienza del 28 maggio 2024);
1.5. per contro, alle medesime conclusioni non puo'
pervenirsi per l'annualita' 2022, per la quale l'art. 1-bis,
decreto-legge n. 145/2023 introduce un peculiare meccanismo di
compensazione imponendo lo scomputo, «per il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per
l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»: meccanismo che, per le ragioni di
seguito evidenziate, si espone a rilievi di illegittimita'
costituzionale;
Premesso:
2. per quel che attiene alla fattispecie oggetto di causa,
quanto segue:
2.1. i ricorrenti - originariamente vincitori di un
concorso per ruoli del Ministero del lavoro - sono attualmente
dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in servizio presso
l'Ispettorato territoriale di Milano, con rapporto di lavoro regolato
dal Contratto collettivo Comparto Ministeri funzioni centrali;
2.2. difatti, con l'art. 1, co. 7, lett. l), legge n.
183/2014 - «allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva» - il Governo e' stato delegato «...ad adottare, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei
rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le
convenzioni internazionali:... l) razionalizzazione e semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero
attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica
struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo
strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale»;
2.3. in attuazione della suddetta delega, con l'art. 1,
decreto legislativo n. 149/2015, «al fine di razionalizzare e
semplificare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' al fine di evitare la sovrapposizione
di interventi ispettivi», e' stata istituita, «senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro",
di seguito "Ispettorato", che integra i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL»;
2.4. ai sensi dell'art. 6, co. 1, decreto legislativo n.
149/2015 la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
«non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse qualifiche,
dirigenziali e non dirigenziali, e' definita con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni
finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un
numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di
cui una da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali
di livello non generale...»;
2.5. in forza delle suddette disposizioni, i ricorrenti
sono stati trasferiti al neocostituito Ispettorato nazionale del
lavoro, giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6, lett. b),
decreto legislativo n. 149/2015: «e' trasferito nei ruoli
dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui
all'art. 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento e' ricompreso il
personale gia' in servizio presso le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro e presso la direzione generale per
l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. E' altresi' trasferito presso la sede centrale e le sedi
territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale ispettivo in
servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fatta salva la possibilita' di chiedere, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di
rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei
corrispondenti profili amministrativi»;
Premesso:
3. per quel che concerne la natura dell'Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» e
il trattamento retributivo spettante al personale della medesima,
quanto segue:
3.1. correttamente, le parti convenute hanno evidenziato
che l'Ispettorato nazionale del lavoro costituisce «una nuova entita'
organizzativa e amministrativa, dotata di una distinta soggettivita'
giuridica rispetto al Ministero del Lavoro e con diverse
caratteristiche dimensionali e di funzione che non ne consentono piu'
l'assimilazione, sul piano amministrativo...» (cfr. pag. 5, memoria
ITL);
3.2. tuttavia, ai sensi dell'art. 3 del Contratto
collettivo nazionale Quadro per la definizione dei Comparti e delle
Aree di contrattazione collettiva nazionale, «Il comparto di
contrattazione collettiva delle Funzioni centrali, comprende il
personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quello in servizio nella
Provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:...
Ispettorato nazionale del lavoro...»;
3.3. sotto il profilo del trattamento economico spettante
al personale ivi incardinato, inoltre, l'ultima parte dell'art. 6,
co. 1, decreto legislativo n. 149/2015 ha espressamente stabilito che
«al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo
dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione
collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto
Ministeri»;
3.4. l'art. 1, co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto funzioni
centrali prevede che «il presente contratto si applica a tutto il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto
indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva del 3 agosto 2021», e precisa che «6. Con
il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinatarie
dei precedenti CCNL del comparto Agenzie fiscali... 8. Con il termine
"Ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei
precedenti CCNL del comparto dei Ministeri» (doc. 8, fascicolo
ricorrenti);
3.5. peraltro, il medesimo contratto collettivo reca - al
Titolo VIII - «Disposizioni speciali», tra le quali, previsioni
particolari per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie fiscali (art.
57), per gli Enti pubblici non economici (art. 58), per il CNEL (art.
59), per l'ENAC (art. 60), per l'AGID (art. 61);
3.6. sulla portata delle disposizioni di cui all'art. 1,
co. 1 e 6-8, C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, il giudice
rimettente condivide pienamente la pronunzia del Tribunale di Venezia
con cui si e' osservato che «alcuna Clausola speciale e' invece
prevista per l'Ispettorato del lavoro, il quale, per contro, non puo'
essere ricondotto alle Agenzie fiscali», cosi' che risulta
riconducibile all'ipotesi di cui al comma 8, quale «amministrazion[e]
destinatari[a] dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri» (Trib.
Venezia, Sez. Lav., 5 maggio 2023, n. 104);
3.7. per questi motivi, si ritiene che la contrattazione
collettiva non abbia inteso introdurre distinzione alcuna tra il
personale appartenente all'Ispettorato nazionale del lavoro e i
dipendenti in ruolo al Ministero;
Premesso:
4. avuto specifico riguardo alla questione oggetto di causa,
quanto segue:
4.1. l'art. 56 C.C.N.L. Comparto funzioni centrali prevede
che «1. I Ministeri continuano a corrispondere: a) le indennita' di
amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14 settembre 2007, nei
valori e secondo la disciplina previgente, tenendo conto di quanto
previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennita' di
amministrazione sulla base di disposizioni di legge) e all'art. 52
(Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di
classificazione professionale); b) l'indennita' di bilinguismo di cui
all'art. 33 del CCNL 14 settembre 2007, incrementata nelle misure e
con le decorrenze di cui alla allegata tabella I. 2. In materia di
trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le
seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12
giugno 2003; b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2001 aggiunto
dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001; c) l'art. 18,
comma 8, del CCNL 12 giugno 2003. 3. Continuano altresi' a trovare
applicazione le previsioni dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16
maggio 1995. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art.
87 del CCNL 12 febbraio 2018»;
4.2. con l'art. 1, co. 143 e 144, legge n. 160/2019 e'
stato previsto che, «143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale
appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei
Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione
pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le
eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei
contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal
precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo
da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo
sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale
armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale
appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne
il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le
amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del
differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in
deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di
euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la
retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio
autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo,
pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio»;
4.3. in ragione del quadro normativo e contrattuale per
come sopra ricostruito, il giudicante condivide quanto affermato
circa il fatto che «...la previsione di cui all'art. 1, comma 143,
legge n. 160/2019 secondo la quale e' "istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da
ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021", "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle
aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", per
il 90% destinato «alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree professionali
dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale», debba essere
riferito anche al personale appartenente alle aree professionali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro in quanto la contrattazione
collettiva a tale personale applicabile non lo distingue dai
"Ministeri", a differenza delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici
non economici» (Trib. Venezia, Sez. Lav., 5 maggio 2023, n. 104);
4.4. tuttavia, il D.P.C.M. 23 dicembre 2021 - «Riparto
delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree
professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri» - ha
determinato, alla Tabella 1, gli «Incrementi degli importi delle
indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree
professionali in servizio presso i Ministeri dal 1° gennaio 2020
(lordo dipendente)» suddividendoli esclusivamente per singolo
Ministero di afferenza, aree e fasce economiche, e ha precisato, alla
Tabella 2, gli «Incrementi degli importi delle indennita' di
amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in
servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1° gennaio 2021»;
4.5. peraltro, in data 19 aprile 2022, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi direzione dei sistemi
informativi e dell'innovazione - ha emanato la Circolare 024/2022,
relativa alla «Applicazione DPCM 23 dicembre 2021 - Incremento
dell'Indennita' di amministrazione per il personale dei Ministeri»,
con cui ha comunicato quanto segue: «In applicazione del DPCM 23
dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo
2022, n. 59, si e' provveduto su rata maggio all'adeguamento
dell'indennita' di amministrazione del personale appartenente alle
aree professionali dei Ministeri, ai fini della progressiva
armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto personale. In
particolare, sono stati rideterminati dal 1° gennaio 2020 e dal 1°
gennaio 2021 gli importi dell'indennita' di amministrazione (codice
assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2 del sopracitato DPCM.
L'adeguamento ha interessato i seguenti assegni per indennita' di
amministrazione:... 667/Gxx - Ministero del lavoro e delle politiche
sociali... Gli importi di arretrato spettanti sono stati determinati
tramite lavorazione centralizzata e liquidati con emissione urgente
con esigibilita' entro il mese di aprile e identificati in banca dati
con i seguenti codici arretrato:
===============================================
| Codice arretrati | Descrizione arretrati |
+===================+=========================+
| |Incr. Ind. Amm. DPCM |
|4P3 |23.13.2011Â - AC |
+-------------------+-------------------------+
| |Incr. Ind. Amm. DPCM |
|4P4 |23.13.2011 - AP |
+-------------------+-------------------------+
..." (doc. 11, fascicolo ricorrenti);
4.6. dunque, e' circostanza pacifica in giudizio che i
ricorrenti - quale personale afferente all'Ispettorato nazionale del
lavoro - non sono stati destinatari della graduale armonizzazione
dell'indennita' di amministrazione garantita al personale
appartenente alle aree professionali dei Ministeri;
4.7. per questi motivi, con il presente procedimento, i
ricorrenti hanno lamentato di essere stati esclusi dal riconoscimento
della perequazione dell'indennita' di amministrazione e dal pagamento
dei relativi arretrati;
4.8. a fondamento della suddetta doglianza, i ricorrenti
hanno evidenziato come al rapporto di lavoro risulti applicato il
medesimo contratto collettivo applicato ai dipendenti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, e hanno rammentato che
«l'Ispettorato svolge la propria attivita' ispettiva sotto l'egida
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui spetta, tra
le altre cose, anche il monitoraggio periodico sugli obiettivi e
sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. Il tutto sotto il
controllo della Corte dei conti»: secondo gli odierni ricorrenti,
«...l'INL esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la
vigilanza in materia di lavoro, sulla base di direttive emanate dal
Ministero del lavoro stesso, risultando, in punto di fatto e di
diritto, il riferimento ultimo di tutta l'attivita' svolta dagli ITL.
Proprio tale potere di incidere sull'attivita' dei singoli
Ispettorati fa emergere con cristallina chiarezza la stretta
interconnessione esistente tra il Ministero del lavoro e l'ITL. Tale
idoneita' a definire il perimetro di attivita' dell'INL non e' il
frutto di un'attivita' deduttiva, bensi' e' la conseguenza dei poteri
che il Ministero del lavoro e/o il relativo Ministro esercitano nei
confronti dell'ITL, come ad esempio avviene con la sottoscrizione tra
Ministero e l'INL di convenzioni per lo svolgimento dell'attivita' di
questi ultimi» (pag. 21, ricorso);
4.9. in particolare, secondo la tesi attorea, dalla
«ontologica appartenenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (e dei
suoi ambiti territoriali) al Ministero» (pag. 22, ricorso) e dalla
«natura strumentale dell'Agenzia INL e dell'invarianza del rapporto
contrattuale» deriverebbe il diritto dei ricorrenti di vedersi
applicata «necessariamente... la disciplina economica e normativa in
essere presso il Ministero del lavoro comprese, ovviamente, le
indennita' esistenti» (pag. 23, ricorso);
Premesso:
5. in merito allo svolgimento del presente giudizio, quanto
segue:
5.1. all'udienza del 26 settembre 2023, il giudicante ha
tentato la conciliazione tra le parti con esito interlocutorio e ha
rinviato all'udienza del 5 dicembre 2023 per le necessarie verifiche;
5.2. fallito il tentativo di composizione bonaria della
controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, la
discussione e' stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2024, anche
al fine di consentire alle parti il deposito di giurisprudenza in
termini;
5.3. nelle more, tuttavia, con l'art. 1-bis, decreto-legge
n. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, legge n. 191/2023, in sede
di conversione), rubricato «Armonizzazione dei trattamenti economici
del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'», si e' stabilito quanto
segue: «1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020,
2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di
cui all'art. 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale
del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
e dell'Agenzia italiana per la gioventu', il beneficio di cui al
citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi
attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e scomputando, per il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per
l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui all'articolo 32-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2. Per le medesime finalita' di
cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale
appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del
lavoro ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale sono
incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il
personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalita' di
cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per
l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello
generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali nell'importo complessivo di euro 178.541. Per il personale
dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu', alle finalita'
di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 3. Agli oneri
derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458
in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e
ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Quanto al personale
dell'Agenzia italiana per la gioventu', agli oneri derivanti dai
commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
5.4. all'udienza del 6 febbraio 2024, preso atto
dell'entrata in vigore dell'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023,
l'Avvocato dello Stato ha chiesto di dichiarare la cessazione della
materia del contendere (cfr. anche memoria del 29 gennaio 2024);
5.5. il procuratore dei ricorrenti ha condiviso la
prospettiva della sopravvenuta cessazione della materia del
contendere limitatamente alle pretese azionate per gli anni 2020 e
2021, ma ha affermato che «la nuova disposizione parrebbe presentare
criticita' sotto il profilo della legittimita' costituzionale avuto
particolare riguardo alla regolazione prevista per l'armonizzazione
2022, nella parte in cui prevede lo scomputo di quanto gia' percepito
dagli ispettori del lavoro - una tantum - ex art. 32-bis,
decreto-legge n. 50/2022» (cfr. verbale udienza del 6 febbraio 2024);
5.6. ritenutane la necessita' ai fini del decidere, il
giudice procedente ha concesso termine per note in ordine ai
possibili profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis,
decreto-legge n. 145/2023, e ha rinviato per discussione al 16 aprile
2024 e, poi, per repliche al 28 maggio 2024.
Tanto premesso;
Lette le note autorizzate;
Udita la discussione dei procuratori delle parti;
Il Giudice, ritenuto:
6. avuto riguardo alla natura e agli effetti della previsione
di cui all'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 (per come inserito,
in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, legge n. 191/2023),
quanto segue:
6.1. con l'art. 1, co. 334, legge n. 197/2022 - per come
modificato dall'art. 1, co. 5-ter, lett. a), decreto-legge n.
75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023 - «Al
fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici
accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle
Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi
applicabile», e' stata «riconosciuta l'indennita' di amministrazione
nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo
i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - comparto Funzioni centrali»;
6.2. con il successivo art. 1-bis, decreto-legge n.
145/2023, il legislatore ha individuato la copertura economica per
procedere - in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022 -
all'armonizzazione dei trattamenti economici, tra gli altri, per il
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attribuendo per i
medesimi anni il beneficio di cui all'art. 1, co. 334, legge n.
197/2022 in ragione «degli importi attribuiti per le medesime
annualita' al personale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali»;
6.3. contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne parti
convenute, gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, legge
n. 197/2022 e all'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 non assurgono
a «conferma dell'assoluta infondatezza delle pretese avversarie nei
confronti dell'Ispettorato il quale, ancorche' datore di lavoro dei
ricorrenti, non aveva alcuna possibilita' di estendere ad essi, come
a nessun altro dipendente, il pagamento delle somme di cui all'art.
1, comma 143, legge n. 160/2019 in assenza delle necessarie modifiche
normative, disposizioni alle quali l'INL ha dato pronta ed integrale
esecuzione» (cfr. pagg. 2-3, note autorizzate del 3 aprile 2024);
6.4. invero, le suddette previsioni risultano funzionali
all'individuazione della copertura economica (cfr. art. 1, co. 337,
legge n. 197/2022 e art. 1-bis, co. 3, decreto-legge n. 145/2023 per
come inserito, in sede di conversione, dalla legge n. 191/2023)
necessaria al finanziamento di un diritto previsto dalla
contrattazione collettiva, cui la disciplina legislativa di settore
rinvia;
6.5. sul punto, dunque, si condivide la considerazione per
cui «...la ricostruzione dell'Amministrazione sia suggestiva ma non
convincente in quanto seppur e' vero che l'art. 1, co. 143, legge n.
160/2019 ha "istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione
pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", "Al fine
di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri", non vi e' dubbio che sia dalla
lettura del CCNL Comparto funzioni centrali sia dall'art. 6, comma 1,
decreto legislativo n. 149/2015 emerga che al personale delle aree
professionali dell'Ispettorato nazionale del lavoro si applica la
stessa contrattazione collettiva dei Ministeri» (Trib. Venezia, Sez.
Lav., 5 maggio 2023, n. 104);
6.6. in ogni caso, alla luce di quanto previsto dall'art.
1-bis, decreto-legge n. 145/2023 (e, soprattutto, dei pagamenti medio
tempore intervenuti in favore dei ricorrenti - cfr. verbale udienza
del 28 maggio 2024), potra' senz'altro essere dichiarata la
cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese
azionate quivi azionate per gli anni 2020 e 2021, residuando in
proposito la sola questione inerente alla regolazione delle spese di
lite, sulla quale dovra' provvedersi al momento della definizione del
giudizio;
6.7. per contro, non si ritiene che alla medesima pronunzia
possa pervenirsi relativamente all'anno 2022, posto che la richiamata
previsione impone lo scomputo, «per il personale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022»,
della «indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50», e gli odierni ricorrenti insistono per
l'accoglimento della domanda originaria e, dunque, per il pagamento
integrale di quanto spettante per l'anno 2022 senza detrazione
dell'ammontare corrispondente a quest'ultimo emolumento (cfr. verbale
udienza del 28 maggio 2024);
Rilevato:
7. in ordine alla natura e alla disciplina dell'indennita' di
amministrazione, quanto segue:
7.1. l'indennita' di amministrazione e' stata istituita in
attuazione della delega di cui all'art. 72, decreto legislativo n.
29/1993 - «Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421» - a mente del quale «1. Gli accordi sindacali recepiti in
decreti del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge 29
marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali disciplinanti il
rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto di
lavoro di cui all'art. 2, comma 2, nella parte non abrogata
esplicitamente o implicitamente dal presente decreto. Resta ferma,
per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina
dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal
titolo III nell'ambito di riferimento di esso. Le disposizioni delle
predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti in decreti
del Presidente della Repubblica sono derogabili da quelle dei
contratti collettivi stipulati come previsto dal titolo III; esse
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo
contratto collettivo previsto dal presente decreto. 2.
Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi
stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che
prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico,
nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori
comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti
collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali
ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o ente. 3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la
disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto»;
7.2. come chiarito dalla Corte costituzionale,
«...Istituita con il primo CCNL del comparto Ministeri 1994/1997,
firmato il 16 maggio 1995, in attuazione dell'art. 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, l'indennita' di amministrazione
e' sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata
alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili
percepiti. Il CCNL 1998/2001, firmato il 16 febbraio 1999, come
integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ha definitivamente configurato
l'indennita' di amministrazione quale voce retributiva, corrisposta a
tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici
mensilita', utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita,
del TFR e dell'indennita' di preavviso (art. 33)... Negli anni
successivi, fino al "blocco" menzionato dalla Corte rimettente,
disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 98
del 2011, la contrattazione collettiva del comparto di riferimento e'
intervenuta sull'indennita' di amministrazione per aumentarne gli
importi, anche a fini perequativi...» (C. cost., 13 giugno 2022, n.
145);
7.3. dunque, all'indennita' di amministrazione deve essere
riconosciuta natura retributiva, con caratteristiche di fissita' e
continuativita';
7.4. per questi motivi, in virtu' della gia' richiamata
previsione di cui all'art. 6, co. 1, decreto legislativo n. 149/2015
(in forza della quale «al personale dirigenziale e non dirigenziale
di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva
del comparto Ministeri»), come anticipato, la suddetta indennita'
deve essere corrisposta quale parte integrante del trattamento
retributivo del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con
le medesime modalita' e nella stessa misura con cui viene
riconosciuta al personale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Ritenuto:
8. in merito agli effetti della previsione che impone lo
scomputo dell'una tantum di cui all'art. 32-bis, decreto-legge n.
50/2022 dagli importi spettanti - al solo personale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro - a titolo di armonizzazione dell'indennita' di
amministrazione per l'anno 2022, quanto segue:
8.1. ai sensi dell'art. 32-bis, decreto-legge n. 50/2022
(inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, legge n.
91/2022), «1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno
straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la
vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione
delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato
nazionale del lavoro e' attribuita, per l'anno 2022, un'indennita'
una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto
del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.
A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle
aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno
2022. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,
pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
8.2. a differenza dell'indennita' di amministrazione (che
e' voce retributiva corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in
misura fissa e continuativa), l'una tantum di cui all'art. 32-bis,
decreto-legge n. 50/2022 e' voce di natura indennitaria e/o premiale,
poiche' attribuita ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del
lavoro - per il solo anno 2022 - per valorizzarne «l'impegno
straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la
vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione
delle misure previste nel PNRR»;
8.3. si tratta, dunque, di un emolumento a carattere
straordinario e privo di qualsivoglia caratteristica di periodicita'
e continuativita';
8.4. in ragione di quanto appena osservato consegue,
secondo il giudice rimettente, che l'intervento normativo di cui
l'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 - rilevante ai fini del
decidere, in quanto destinato a incidere sulla definizione della
domanda relativa all'anno 2022, oggetto di specifica censura da parte
dei ricorrenti (cfr. verbali udienza del 6 febbraio 2024 e del 28
maggio 2024) e non altrimenti interpretabile - presenta plurimi
profili di incostituzionalita', non manifestamente infondati;
8.5. tanto si afferma in quanto - imponendo lo scomputo
«per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme
da riconoscere per l'anno 2022», della «indennita' una tantum di cui
all'art. 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50» - la
suddetta previsione determina, tanto un'irragionevole disparita' di
trattamento in violazione dell'art. 3 Costituzione, quanto una
lesione delle prerogative sindacali con conseguente violazione
dell'art. 39 Costituzione;
Ritenuto:
9. avuto specifico riguardo alla prospettata violazione
dell'art. 3 Costituzione, quanto segue:
9.1. la violazione del precetto costituzionale si ravvisa
nel fatto che - in virtu' dell'applicazione dell'art. 1-bis,
decreto-legge n. 145/2023 - il personale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro si vedrebbe corrispondere, in sede di armonizzazione del
trattamento economico spettante per l'anno 2022, un incremento
parziale dell'indennita' di amministrazione in ragione della
compensazione con quanto gia' percepito a titolo di una tantum ex
art. 32-bis, decreto-legge n. 50/2022;
9.2. la suddetta operazione di scomputo, difatti, avrebbe
l'effetto di impedire la piena armonizzazione del trattamento
economico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
(ovvero, diversamente argomentando, di annullare ex post ogni
beneficio economico derivante dalla previsione di cui all'art.
32-bis, decreto-legge n. 50/2022);
9.3. siffatta compensazione, tuttavia, non pare ragionevole
trattandosi di operazione effettuata su emolumenti aventi natura e
funzione affatto diverse;
9.4. peraltro, a parere del giudice rimettente, lo scomputo
cosi' previsto non pare nemmeno giustificabile in virtu' del
principio di onnicomprensivita' del trattamento economico dei
pubblici dipendenti, posto che lo stesso concerne gli elementi
principali e accessori della retribuzione in relazione ai compiti
rientranti nelle mansioni dell'ufficio ricoperto, e non puo',
pertanto, determinare l'assorbimento di una voce indennitaria e/o
premiale qual e' quella di cui all'art. 32-bis, decreto-legge n.
50/2022;
9.5. ancora, siffatto meccanismo di compensazione si
prospetta duplicemente discriminatorio;
9.6. in primo luogo, discriminatorio in quanto - a fronte
di previsioni che hanno garantito l'armonizzazione dei trattamenti
economici accessori per tutto il resto del personale del comparto
Ministeri, in assenza di qualsivoglia forma di compensazione con
altre voci retributive e/o indennitarie - e' stato introdotto un
meccanismo di compensazione nell'ambito della sola armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, con evidente trattamento differenziato di
posizioni analoghe: come gia' sopra evidenziato, il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartiene, sin dal principio,
al comparto Ministeri in virtu' di un rapporto di lavoro regolato, da
sempre, dal C.C.N.L. Comparto funzioni centrali;
9.7. in secondo luogo, discriminatorio in quanto meccanismo
introdotto con una disposizione destinata a trovare applicazione
nell'ambito di un contenzioso gia' instaurato che, in assenza della
suddetta previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso con
l'accoglimento integrale della domanda anche per l'annualita' 2022;
Ritenuto:
10. quanto alla prospettata violazione dell'art. 39
Costituzione, quanto segue:
10.1. la norma in commento, relativamente all'anno 2022, e'
destinata a incidere sul trattamento retributivo del personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro a dispetto delle pattuizioni
collettive di settore, con conseguente violazione della riserva di
contrattazione in materia di retribuzioni;
10.2. in proposito, la Corte costituzionale ha rammentato
che, «nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge
(art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del decreto legislativo n.
165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come
imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico
(art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001), nelle sue
componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie
relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001). In una costante dialettica
con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti
sempre piu' puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del
decreto legislativo n. 165 del 2001), il contratto collettivo
contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi
contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al
principio di proporzionalita' della retribuzione, ponendosi, per un
verso, come strumento di garanzia della parita' di trattamento dei
lavoratori (art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttivita'
e del merito (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001)» (C. cost., 23 luglio 2015, n. 178);
10.3. senz'altro, il Giudice delle leggi ha anche avuto
modo di chiarire che cio' «non esclude che [la contrattazione
collettiva] si debba svolgere entro limiti generali di compatibilita'
con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore;
come, di fatto, avviene sempre, poiche' e' la legge che ogni volta
individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali
nell'impiego pubblico...» (cosi', C. cost., 30 luglio 2012, n. 215);
10.4. tuttavia, la previsione in commento non risulta
correlata al perseguimento delle suddette preminenti finalita' in
quanto lo scomputo e' previsto esclusivamente per il personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e per una sola annualita' tra
quelle ivi contemplate, e presuppone, inoltre, la compensazione tra
emolumenti oggetto di autonomi e separati stanziamenti;
Ritenuto:
11. peraltro, che, ove si ritenesse di giustificare lo
scomputo della sola «indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» a ragioni di contenimento della
spesa pubblica, dovrebbe ravvisarsi - una volta ancora - la
violazione dell'art. 3 Costituzione, poiche' l'equilibrio finanziario
verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
Ritenuto:
12. infine, che il tenore inequivoco della previsione in
commento non consenta nessuna interpretazione compatibile con i
precetti costituzionali che si assumono violati;
P.Q.M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
degli articoli 3 e 39 Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 (per come
inserito, in sede di conversione, dall'art. 1, co. 1, legge n.
191/2023), rubricato «Armonizzazione dei trattamenti economici del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'ANPAL e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'», limitatamente all'inciso «e
scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di
cui all'art. 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»;
Dispone la sospensione del presente giudizio;
Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale, con
gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di
cui all'art. 23, legge n. 87/1953 (come prescritto dagli artt. 1 e 2
del regolamento della Corte costituzionale del 16 marzo 1956);
Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza venga
notificata alle parti del presente giudizio, al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' al Presidente del Senato della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Milano, 29 maggio 2024
Il Giudice del lavoro: Colosimo