Reg. ord. n. 134 del 2024 pubbl. su G.U. del 10/07/2024 n. 28

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 29/05/2024

Tra: Carlomagno Filomena, Collini Erika, Dadda Andreina ed altri 14 C/ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZA - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO/MONZA E BRIANA, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ed altri 1



Oggetto:

Impiego pubblico – Trattamento economico - Personale delle Aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro – Previsione che per costoro debba esser scomputata dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91 del 2022 – Denunciata disposizione in base alla quale al medesimo personale spetterebbe, in sede di armonizzazione del trattamento economico spettante per l’anno 2022, un incremento parziale dell’indennità di amministrazione, attesa la compensazione con quanto già percepito a titolo di "una tantum", ex art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito – Introduzione di un meccanismo di compensazione nell’ambito della sola armonizzazione del trattamenti economici accessori del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte di disposizioni che hanno garantito l’armonizzazione di tali trattamenti per tutto il resto del personale del comparto Ministeri, senza alcuna forma di compensazione con altre voci retributive o indennitarie - Previsione discriminatoria visto il trattamento differenziato di posizioni analoghe – Disposizione discriminatoria poiché destinata a trovare applicazione in un contenzioso già instaurato che, in assenza di tale previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso, nel giudizio principale, con l’accoglimento integrale della domanda anche per l’annualità 2022 – Norma destinata a incidere, per l’anno 2022, sul trattamento retributivo del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a dispetto delle pattuizioni collettive di settore – Lesione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni – Violazione del principio di ragionevolezza, poiché, anche giustificando lo scomputo della sola indennità una tantum succitata, a ragione di contenimento della spesa pubblica, l’equilibrio finanziario verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 



Norme impugnate:

decreto-legge  del 18/10/2023  Num. 145  Art. 1 bis  convertito con modificazioni in

legge  del 15/12/2023  Num. 191



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 39 



Udienza Pubblica del 10 dicembre 2024 rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ordinanza

N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 2024

Ordinanza del 29 maggio 2024 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da  Filomena  Carlomagno  e  altri  contro  Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale  dello  Stato
di Milano/Monza e Brianza e altri.. 
 
Impiego pubblico -  Trattamento  economico  -  Personale  delle  Aree
  dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Previsione che per  costoro
  debba esser scomputata dalle somme da riconoscere per  l'anno  2022
  l'indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del decreto-legge n.
  50 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n.  91  del
  2022.  
- Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure  urgenti  in  materia
  economica e fiscale, in favore degli enti  territoriali,  a  tutela
  del  lavoro  e  per  esigenze   indifferibili),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 1-bis. 


(GU n. 28 del 10-07-2024)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
                           Sezione lavoro 
 
    Il Giudice del lavoro, dott.ssa Chiara Colosimo, nel procedimento
n. 7007/2023 R.G.L. promosso da: 
        Abategiovanni Lucia 
        Bello Assunta 
        Carlomagno Filomena 
        Collini Erika 
        Dadda Andreina 
        Di Napoli Ornella Carmen 
        Gaito Sandro 
        Gori Federico 
        Marziani Ernestina 
        Menegotto Elena 
        Miele Assunta Rosaria 
        Mistretta Annamaria Simona 
        Paparo Manuela 
        Riu Antonio Giovanni 
        Scarnato Alessia 
        Tateo Silvia Rachele Laura 
        Veneziano Giuseppe 
        con l'Avv. Menorello e l'Avv. Scuttari, ricorrenti; 
    Contro: 
        Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -   Ragioneria
territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, con  l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano; 
        Ispettorato   nazionale   del   lavoro,   con    l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano; 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  l'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Milano; 
        Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali,   con
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, resistenti; 
    Letti gli atti; 
    Esaminati i documenti, a scioglimento della riserva assunta il 28
maggio 2024, osserva; 
    Premesso: 
        1. per quel che attiene all'oggetto  del  presente  giudizio,
quanto segue: 
          1.1. Con ricorso depositato in  data  7  luglio  2023,  gli
odierni ricorrenti hanno convenuto  in  giudizio  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  Ragioneria
territoriale dello Stato di Milano/Monza e  Brianza  e  l'Ispettorato
nazionale del lavoro, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 
«1) accogliere le domande dei ricorrenti e per l'effetto, accertata e
dichiarata la dovuta equiparazione fra  i  dipendenti  dell'INL  e  i
dipendenti  del  Ministero  del  lavoro,  disporre  ogni   ordine   e
statuizione al fine di assicurare verso i ricorrenti stessi la  piena
esecuzione dell'art. 1, comma 143, della  legge  n.  160/2019  ovvero
delle norme della  contrattazione  collettiva  in  narrativa  citate,
riferibili alle voci accessorie della retribuzione e, in particolare,
all'indennita' di amministrazione  come  perequata,  tra  l'altro  in
forza dello stesso art. 1, comma  143,  legge  n.  160/2019  e  della
Tabella G del CCNL 2019-2021, a titolo  di  arretrati  per  gli  anni
2020, 2021 e 2022; 
2) accertare e dichiarare  il  diritto  dei  ricorrenti  in  epigrafe
indicati agli incrementi delle voci accessorie della retribuzione  e,
in particolare, dell'indennita' di  amministrazione  come  perequata,
prevista,  fra  l'altro,  dall'art.  56  CCNL  Comparto  Ministeri  -
Funzioni  centrali   2019/2021   e   da   ogni   disposizione   della
contrattazione collettiva connessa, in attuazione dell'art. 1,  comma
143, della legge n. 160/2019 e del DPCM 23 dicembre  2021  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022 fino al 31 ottobre  2022,
nonche' della Tabella G del CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021
dal 1° novembre  2022,  previa,  in  via  subordinata  e  per  quanto
occorrer possa, la disapplicazione del citato DPCM 23  dicembre  2021
nella parte in cui venga  ritenuto  ostativo  all'applicazione  degli
incrementi previsti nell'indennita'  di  amministrazione  citata  ivi
esposti anche ai dipendenti dell'Agenzia  Ispettorato  nazionale  del
lavoro di cui al decreto legislativo n. 149/2015, specie per gli anni
2020, 2021 e 2022; 
3) condannare il Ministero dell'economia e delle finanze  -  MEF,  in
quanto ente pagatore dei dipendenti ricorrenti, anche  alla  luce  di
quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1,  decreto  legislativo  n.
165/2001, e/o l'Ispettorato nazionale del  lavoro,  quale  datore  di
lavoro dei ricorrenti, anche in qualita' di soggetto concorrente  e/o
coobbligato solidalmente  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, o di altra Amministrazione che codesto Ecc. Tribunale  adito
ritenga avere titolo, a corrispondere ai ricorrenti almeno  le  somme
indicate sulla base del  DPCM  23  dicembre  2021,  aggiornate  nella
misura minima di diritto, piu' precisamente individuata in  corso  di
causa, fino al 31 ottobre 2022 e nella misura  di  cui  alle  Tabelle
ricognitive ARAN del 14 luglio 2022 esplicative della Tabella  G  del
CCNL Comparto funzioni centrali 2019/2021 dal 1° novembre 2022 al  31
dicembre 2022, maggiorate di interessi e rivalutazione dalla  debenza
al saldo ovvero come segue: 
Abategiovanni Lucia, (ex Area III, F2, ora Funzionario):  almeno euro
6.053,16 (2020 euro 1.275; 2021 euro 2.195; 2022 euro  1.829,16  fino
al 31 ottobre 2022 e  dal  1°  novembre  2022,  per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Bello Assunta, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III,  F4  per  il
2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro 1.351; 2021
euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al  31  ottobre  2022  e  dal  1°
novembre  2022,  per  ciascun  mese  a  seguire,  per   euro   377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle  Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Carlomagno Filomena, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4 per
il 2021 e 2022, ora Funzionario): almeno  euro  6.595,00  (2020  euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31.10.2022  e  dal
1° novembre 2022,  per  ciascun  mese  a  seguire,  per  euro  377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle  Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Collini Erika, (ex  Area  III,  F4,  ora  Funzionario):  almeno  euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro  2.040,08  fino
al 31 ottobre 2022 e  dal  1°  novembre  2022,  per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Dadda Andreina, (ex Area  III,  F2,  ora  Funzionario):  almeno  euro
6.053,16 (2020 euro 1.275; 2021 euro 2.195; 2022 euro  1.829,16;  per
complessivi euro 5.299,16, fino al 31 ottobre 2022 e dal 1°  novembre
2022, per ciascun mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base
mensile secondo le quantificazioni delle Tabelle ARAN  pubblicate  il
14 luglio 2022); 
Di Napoli Ornella Carmen, (ex Area III, F1, Funzionario  in  servizio
fino al 30 novembre 2022): almeno euro  5.675,70  (2020  euro  1.275;
2021 euro 2.195; 2022 euro 1.829,16; per complessivi  euro  5.299,16,
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Gaito Sandro,  (ex  Area  III,  F4,  ora  Funzionario):  almeno  euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro  2.040,08  fino
al 31 ottobre 2022 e  dal  1°  novembre  2022,  per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Gori Federico, (ex Area III, F4, ora Funzionario, part-time):  almeno
euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022  euro  2.040,08
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Marziani Ernestina, (ex Area III, F4,  ora  Funzionario,  part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021  euro  2.449;  2022  euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base  mensile  secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Menegotto Elena, (ex  Area  III,  F4,  ora  Funzionario,  part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021  euro  2.449;  2022  euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base  mensile  secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Miele Assunta Rosaria, (ex Area III,  F4,  ora  Funzionario):  almeno
euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022  euro  2.040,08
fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Mistretta Anna Maria, (ex Area III, F4, ora Funzionario,  part-time):
almeno euro 6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021  euro  2.449;  2022  euro
2.040,08 fino al 31 ottobre 2022 e dal 1° novembre 2022, per  ciascun
mese a seguire, per euro 377,46 complessivi su base  mensile  secondo
le quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Paparo Manuela, (ex Area  III,  F4,  ora  Funzionario):  almeno  euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro  2.040,08  fino
al 31 ottobre 2022 e  dal  1°  novembre  2022,  per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Riu Antonio Giovanni, (ex Area III, F3 per il 2020 ed  Area  III,  F4
per il 2021 e 2022, ora  Funzionario):  almeno  6.595,00  (2020  euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022  e
dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a  seguire,  per  euro  377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle  Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Scarnato Alessia, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III, F4 per il
2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00 (2020 euro 1.351; 2021
euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al  31  ottobre  2022  e  dal  1°
novembre  2022,  per  ciascun  mese  a  seguire,  per   euro   377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle  Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Tateo Silvia Rachele Laura, (ex Area III, F3 per il 2020 ed Area III,
F4 per il 2021 e 2022, ora Funzionario): almeno 6.595,00  (2020  euro
1.351; 2021 euro 2.449; 2022 euro 2.040,08 fino al 31 ottobre 2022  e
dal 1° novembre 2022, per ciascun mese a  seguire,  per  euro  377,46
complessivi su base mensile secondo le quantificazioni delle  Tabelle
ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
Veneziano Giuseppe, (ex Area III, F4, ora Funzionario):  almeno  euro
6.615,00 (2020 euro 1.371; 2021 euro 2.449; 2022 euro  2.040,08  fino
al 31 ottobre 2022 e  dal  1°  novembre  2022,  per  ciascun  mese  a
seguire, per euro 377,46  complessivi  su  base  mensile  secondo  le
quantificazioni delle Tabelle ARAN pubblicate il 14 luglio 2022); 
          4) in subordine, disapplicare e/o dichiarare nullo e/o,  in
subordine,  accertare  la  illegittimita'  e  annullare,  per  quanto
occorrer possa, ogni atto nelle parti che  risultano  incoerenti  con
quanto in narrativa rappresentato  e  richiesto,  ivi  compreso,  nei
sensi indicati al motivo n. IV, lett. b), il DPCM 23  dicembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2022; 
          5)  in  ulteriore   subordine,   sollevare   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 143,  della  legge  n.
160/2019 nei termini esposti alla lettera c)  del  motivo  n.  4)  di
ricorso, con ogni riserva di ulteriore precisazione e deduzione; 
          6) condannare il  Ministero  resistente  ovvero,  anche  in
qualita'  di  soggetto  concorrente  e/o   coobbligato   solidalmente
l'Ispettorato nazionale del lavoro, o altra Amministrazione  ritenuta
avere titolo, alla corresponsione delle somme dovute,  maggiorate  di
interessi e  rivalutazione  dalla  debenza  delle  stesse  al  saldo,
nonche'  al  risarcimento  di  tutti  i  danni  patiti   e   patiendi
nell'ammontare che sara' dimostrato in corso di causa ovvero ritenuto
di Giustizia»; 
        1.2. si sono ritualmente costitute in giudizio tutte le parti
convenute, eccependo la carenza di legittimazione  passiva  (la  sola
Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  il  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze), nonche' l'infondatezza in fatto e in diritto delle  domande
di cui al ricorso, chiedendo il rigetto delle avversarie  pretese  e,
comunque, la loro rideterminazione in minus; 
        1.3. nelle  more  del  giudizio,  e'  entrata  in  vigore  la
previsione  di  cui  all'art.  1-bis,   decreto-legge   n.   145/2023
(inserito, in sede di conversione,  dall'art.  1,  co.  1,  legge  n.
191/2023), rubricato «Armonizzazione dei  trattamenti  economici  del
personale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,   dell'ANPAL   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'», che - al fine di  perseguire
l'armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  anche   del
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro  -  ha  riconosciuto,
per tutte e tre le annualita'  per  cui  e'  causa,  l'indennita'  di
amministrazione  «tenendo  conto  degli  importi  attribuiti  per  le
medesime annualita' al personale del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali»; 
        1.4. la suddetta previsione consente di ritenere  cessata  la
materia del contendere relativamente alle  annualita'  2020  e  2021,
anche in ragione dei pagamenti medio tempore  intervenuti  in  favore
dei ricorrenti (cfr. verbale udienza del 28 maggio 2024); 
        1.5.  per  contro,  alle  medesime   conclusioni   non   puo'
pervenirsi  per  l'annualita'  2022,  per  la  quale  l'art.   1-bis,
decreto-legge  n.  145/2023  introduce  un  peculiare  meccanismo  di
compensazione   imponendo   lo   scomputo,    «per    il    personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per
l'anno 2022 l'indennita'  una  tantum  di  cui  all'art.  32-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»: meccanismo che, per le ragioni di
seguito  evidenziate,  si  espone   a   rilievi   di   illegittimita'
costituzionale; 
    Premesso: 
        2. per quel che attiene alla fattispecie  oggetto  di  causa,
quanto segue: 
          2.1.  i  ricorrenti  -  originariamente  vincitori  di   un
concorso per ruoli  del  Ministero  del  lavoro  -  sono  attualmente
dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in servizio  presso
l'Ispettorato territoriale di Milano, con rapporto di lavoro regolato
dal Contratto collettivo Comparto Ministeri funzioni centrali; 
          2.2. difatti, con l'art. 1,  co.  7,  lett.  l),  legge  n.
183/2014 - «allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva» -  il  Governo  e'  stato  delegato  «...ad  adottare,  su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi,  di  cui  uno   recante   un   testo   organico
semplificato delle discipline  delle  tipologie  contrattuali  e  dei
rapporti di lavoro, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione  europea  e  le
convenzioni internazionali:... l) razionalizzazione e semplificazione
dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di  coordinamento  ovvero
attraverso  l'istituzione,  ai  sensi   dell'art.   8   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia  unica
per le ispezioni  del  lavoro,  tramite  l'integrazione  in  un'unica
struttura dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,   dell'INPS   e   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL),  prevedendo
strumenti e forme di coordinamento  con  i  servizi  ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale»; 
          2.3. in attuazione della suddetta  delega,  con  l'art.  1,
decreto  legislativo  n.  149/2015,  «al  fine  di  razionalizzare  e
semplificare  l'attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro   e
legislazione sociale, nonche' al fine di evitare  la  sovrapposizione
di interventi ispettivi», e' stata istituita, «senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per  le
ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale  del  lavoro",
di  seguito  "Ispettorato",  che  integra  i  servizi  ispettivi  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dell'INPS   e
dell'INAIL»; 
          2.4. ai sensi dell'art. 6, co. 1,  decreto  legislativo  n.
149/2015 la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
«non superiore a 7.846 unita' ripartite tra  le  diverse  qualifiche,
dirigenziali e non dirigenziali, e' definita  con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato,  previa  approvazione  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  e  nei  limiti  delle  dotazioni
finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nell'ambito della predetta  dotazione  organica  sono  ricompresi  un
numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di
cui una da conferire ai sensi dell'art. 19,  comma  10,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali
di livello non generale...»; 
          2.5. in forza delle  suddette  disposizioni,  i  ricorrenti
sono stati trasferiti  al  neocostituito  Ispettorato  nazionale  del
lavoro, giusta la previsione di cui all'art.  6,  co.  6,  lett.  b),
decreto  legislativo  n.   149/2015:   «e'   trasferito   nei   ruoli
dell'Ispettorato il personale di ruolo del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  individuato  dagli  stessi  decreti  di  cui
all'art. 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento e'  ricompreso  il
personale gia' in  servizio  presso  le  direzioni  interregionali  e
territoriali  del  lavoro  e  presso  la   direzione   generale   per
l'attivita' ispettiva del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. E' altresi' trasferito presso la sede  centrale  e  le  sedi
territoriali di  Roma  dell'Ispettorato  il  personale  ispettivo  in
servizio presso le sedi centrali del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, fatta salva la  possibilita'  di  chiedere,  entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di
rimanere nei ruoli  dello  stesso  Ministero  con  inquadramento  nei
corrispondenti profili amministrativi»; 
    Premesso: 
        3. per quel che concerne la natura dell'Agenzia unica per  le
ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro»  e
il trattamento retributivo spettante  al  personale  della  medesima,
quanto segue: 
          3.1. correttamente, le parti  convenute  hanno  evidenziato
che l'Ispettorato nazionale del lavoro costituisce «una nuova entita'
organizzativa e amministrativa, dotata di una distinta  soggettivita'
giuridica  rispetto  al  Ministero   del   Lavoro   e   con   diverse
caratteristiche dimensionali e di funzione che non ne consentono piu'
l'assimilazione, sul piano amministrativo...» (cfr. pag.  5,  memoria
ITL); 
          3.2.  tuttavia,  ai  sensi  dell'art.   3   del   Contratto
collettivo nazionale Quadro per la definizione dei Comparti  e  delle
Aree  di  contrattazione  collettiva  nazionale,  «Il   comparto   di
contrattazione  collettiva  delle  Funzioni  centrali,  comprende  il
personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma
3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e quello in servizio nella
Provincia di Bolzano di cui agli articoli  7  e  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:...
Ispettorato nazionale del lavoro...»; 
          3.3. sotto il profilo del trattamento  economico  spettante
al personale ivi incardinato, inoltre, l'ultima  parte  dell'art.  6,
co. 1, decreto legislativo n. 149/2015 ha espressamente stabilito che
«al   personale   dirigenziale   e   non   dirigenziale   di    ruolo
dell'Ispettorato  si  applica,  rispettivamente,  la   contrattazione
collettiva dell'Area I e la contrattazione  collettiva  del  comparto
Ministeri»; 
          3.4. l'art. 1, co. 1  e  6-8,  C.C.N.L.  Comparto  funzioni
centrali prevede che «il presente contratto si  applica  a  tutto  il
personale con rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato dipendente  da  tutte  le  amministrazioni  del  comparto
indicate all'art. 3  del  CCNQ  sulla  definizione  dei  comparti  di
contrattazione collettiva del 3 agosto 2021», e precisa che  «6.  Con
il termine "agenzia/e", ove non specificato, si  intendono  l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  destinatarie
dei precedenti CCNL del comparto Agenzie fiscali... 8. Con il termine
"Ministero/i"  si  intendono  le  amministrazioni  destinatarie   dei
precedenti CCNL  del  comparto  dei  Ministeri»  (doc.  8,  fascicolo
ricorrenti); 
          3.5. peraltro, il medesimo contratto collettivo reca  -  al
Titolo VIII -  «Disposizioni  speciali»,  tra  le  quali,  previsioni
particolari per i Ministeri (art. 56), per le Agenzie  fiscali  (art.
57), per gli Enti pubblici non economici (art. 58), per il CNEL (art.
59), per l'ENAC (art. 60), per l'AGID (art. 61); 
          3.6. sulla portata delle disposizioni di  cui  all'art.  1,
co.  1  e  6-8,  C.C.N.L.  Comparto  funzioni  centrali,  il  giudice
rimettente condivide pienamente la pronunzia del Tribunale di Venezia
con cui si e' osservato  che  «alcuna  Clausola  speciale  e'  invece
prevista per l'Ispettorato del lavoro, il quale, per contro, non puo'
essere  ricondotto  alle  Agenzie   fiscali»,   cosi'   che   risulta
riconducibile all'ipotesi di cui al comma 8, quale «amministrazion[e]
destinatari[a] dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri» (Trib.
Venezia, Sez. Lav., 5 maggio 2023, n. 104); 
          3.7. per questi motivi, si ritiene  che  la  contrattazione
collettiva non abbia inteso  introdurre  distinzione  alcuna  tra  il
personale appartenente  all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e  i
dipendenti in ruolo al Ministero; 
    Premesso: 
        4. avuto specifico riguardo alla questione oggetto di  causa,
quanto segue: 
          4.1. l'art. 56 C.C.N.L. Comparto funzioni centrali  prevede
che «1. I Ministeri continuano a corrispondere: a) le  indennita'  di
amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL 14  settembre  2007,  nei
valori e secondo la disciplina previgente, tenendo  conto  di  quanto
previsto all'art. 51 (Adeguamenti alla disciplina delle indennita' di
amministrazione sulla base di disposizioni di legge)  e  all'art.  52
(Trattamento   economico   nell'ambito   del   nuovo    sistema    di
classificazione professionale); b) l'indennita' di bilinguismo di cui
all'art. 33 del CCNL 14 settembre 2007, incrementata nelle  misure  e
con le decorrenze di cui alla allegata tabella I. 2.  In  materia  di
trattamento economico, i Ministeri continuano inoltre ad applicare le
seguenti ulteriori discipline: a) l'art. 22,  comma  2  del  CCNL  12
giugno 2003; b) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2001  aggiunto
dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001;  c)  l'art.  18,
comma 8, del CCNL 12 giugno 2003. 3. Continuano  altresi'  a  trovare
applicazione le previsioni dell'art. 17, comma  3  del  CCNL  del  16
maggio 1995. 4. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.
87 del CCNL 12 febbraio 2018»; 
          4.2. con l'art. 1, co. 143 e  144,  legge  n.  160/2019  e'
stato previsto che,  «143.  Al  fine  di  perseguire  la  progressiva
armonizzazione dei  trattamenti  economici  accessori  del  personale
appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei
Ministeri, e' istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da  ripartire,  con  dotazione
pari a 80 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  A
decorrere dall'anno 2020, il fondo  puo'  essere  alimentato  con  le
eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei
contratti del pubblico impiego precedenti  al  triennio  contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  di  quanto  previsto   dal
precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo
da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato
di previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo
sono  destinate,  nella  misura  del  90  per  cento,  alla  graduale
armonizzazione delle  indennita'  di  amministrazione  del  personale
appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne
il differenziale e, per la  restante  parte,  all'armonizzazione  dei
fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle  medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si
provvede  alla  ripartizione  delle  risorse   del   fondo   tra   le
amministrazioni di cui al primo  periodo  per  il  finanziamento  del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto  anche  del
differenziale dei trattamenti di cui  al  precedente  periodo  e,  in
deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
alla  conseguente  rideterminazione  delle  relative  indennita'   di
amministrazione.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   a
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le
risorse decentrate del personale non dirigenziale  di  5  milioni  di
euro annui e il fondo per la  retribuzione  di  posizione  e  per  la
retribuzione di risultato del personale di livello  dirigenziale  non
generale  di  2  milioni  di  euro  annui,  a  valere  sulle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel  proprio  bilancio
autonomo. 144. Agli oneri derivanti dal  comma  143,  primo  periodo,
pari a 80 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente
di cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre  2009,  n.
196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio»; 
          4.3. in ragione del quadro  normativo  e  contrattuale  per
come sopra ricostruito,  il  giudicante  condivide  quanto  affermato
circa il fatto che «...la previsione di cui all'art.  1,  comma  143,
legge n. 160/2019 secondo la  quale  e'  "istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  un  fondo  da
ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2021", "al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale  appartenente  alle
aree professionali e del personale dirigenziale dei  Ministeri",  per
il 90% destinato «alla graduale armonizzazione  delle  indennita'  di
amministrazione del personale appartenente  alle  aree  professionali
dei Ministeri al fine di  ridurne  il  differenziale»,  debba  essere
riferito anche al  personale  appartenente  alle  aree  professionali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  in  quanto  la  contrattazione
collettiva  a  tale  personale  applicabile  non  lo  distingue   dai
"Ministeri", a differenza delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici
non economici» (Trib. Venezia, Sez. Lav., 5 maggio 2023, n. 104); 
          4.4. tuttavia, il D.P.C.M.  23  dicembre  2021  -  «Riparto
delle  risorse  del  fondo  per  la  progressiva  armonizzazione  dei
trattamenti economici accessori del personale appartenente alle  aree
professionali e  del  personale  dirigenziale  dei  Ministeri»  -  ha
determinato, alla Tabella 1,  gli  «Incrementi  degli  importi  delle
indennita' di  amministrazione  spettanti  al  personale  delle  aree
professionali in servizio presso i  Ministeri  dal  1°  gennaio  2020
(lordo  dipendente)»  suddividendoli   esclusivamente   per   singolo
Ministero di afferenza, aree e fasce economiche, e ha precisato, alla
Tabella  2,  gli  «Incrementi  degli  importi  delle  indennita'   di
amministrazione spettanti al personale delle  aree  professionali  in
servizio presso i Ministeri rideterminati dal 1° gennaio 2021»; 
          4.5.  peraltro,  in  data  19  aprile  2022,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale,  del  personale  e  dei  servizi  direzione   dei   sistemi
informativi e dell'innovazione - ha emanato  la  Circolare  024/2022,
relativa alla  «Applicazione  DPCM  23  dicembre  2021  -  Incremento
dell'Indennita' di amministrazione per il personale  dei  Ministeri»,
con cui ha comunicato quanto segue:  «In  applicazione  del  DPCM  23
dicembre 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'11  marzo
2022,  n.  59,  si  e'  provveduto  su  rata  maggio  all'adeguamento
dell'indennita' di amministrazione del  personale  appartenente  alle
aree  professionali  dei  Ministeri,  ai   fini   della   progressiva
armonizzazione dei trattamenti accessori del predetto  personale.  In
particolare, sono stati rideterminati dal 1° gennaio 2020  e  dal  1°
gennaio 2021 gli importi dell'indennita' di  amministrazione  (codice
assegno 667), sulla base delle tabelle 1 e 2  del  sopracitato  DPCM.
L'adeguamento ha interessato i seguenti  assegni  per  indennita'  di
amministrazione:... 667/Gxx - Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali... Gli importi di arretrato spettanti sono stati  determinati
tramite lavorazione centralizzata e liquidati con  emissione  urgente
con esigibilita' entro il mese di aprile e identificati in banca dati
con i seguenti codici arretrato: 
            
 
           ===============================================
           | Codice arretrati  |  Descrizione arretrati  |
           +===================+=========================+
           |                   |Incr. Ind. Amm. DPCM     |
           |4P3                |23.13.2011 - AC          |
           +-------------------+-------------------------+
           |                   |Incr. Ind. Amm. DPCM     |
           |4P4                |23.13.2011 - AP          |
           +-------------------+-------------------------+
 
          ..." (doc. 11, fascicolo ricorrenti); 
          4.6. dunque, e' circostanza  pacifica  in  giudizio  che  i
ricorrenti - quale personale afferente all'Ispettorato nazionale  del
lavoro - non sono stati  destinatari  della  graduale  armonizzazione
dell'indennita'   di   amministrazione   garantita    al    personale
appartenente alle aree professionali dei Ministeri; 
          4.7. per questi motivi, con  il  presente  procedimento,  i
ricorrenti hanno lamentato di essere stati esclusi dal riconoscimento
della perequazione dell'indennita' di amministrazione e dal pagamento
dei relativi arretrati; 
          4.8. a fondamento della suddetta  doglianza,  i  ricorrenti
hanno evidenziato come al rapporto di  lavoro  risulti  applicato  il
medesimo contratto collettivo applicato ai dipendenti  del  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  hanno  rammentato  che
«l'Ispettorato svolge la propria attivita'  ispettiva  sotto  l'egida
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui spetta, tra
le altre cose, anche il  monitoraggio  periodico  sugli  obiettivi  e
sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. Il tutto sotto  il
controllo della Corte dei conti»:  secondo  gli  odierni  ricorrenti,
«...l'INL esercita e coordina su tutto  il  territorio  nazionale  la
vigilanza in materia di lavoro, sulla base di direttive  emanate  dal
Ministero del lavoro stesso, risultando,  in  punto  di  fatto  e  di
diritto, il riferimento ultimo di tutta l'attivita' svolta dagli ITL.
Proprio  tale  potere  di   incidere   sull'attivita'   dei   singoli
Ispettorati  fa  emergere  con  cristallina  chiarezza   la   stretta
interconnessione esistente tra il Ministero del lavoro e l'ITL.  Tale
idoneita' a definire il perimetro di attivita'  dell'INL  non  e'  il
frutto di un'attivita' deduttiva, bensi' e' la conseguenza dei poteri
che il Ministero del lavoro e/o il relativo Ministro  esercitano  nei
confronti dell'ITL, come ad esempio avviene con la sottoscrizione tra
Ministero e l'INL di convenzioni per lo svolgimento dell'attivita' di
questi ultimi» (pag. 21, ricorso); 
          4.9.  in  particolare,  secondo  la  tesi  attorea,   dalla
«ontologica appartenenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (e dei
suoi ambiti territoriali) al Ministero» (pag. 22,  ricorso)  e  dalla
«natura strumentale dell'Agenzia INL e dell'invarianza  del  rapporto
contrattuale»  deriverebbe  il  diritto  dei  ricorrenti  di  vedersi
applicata «necessariamente... la disciplina economica e normativa  in
essere presso  il  Ministero  del  lavoro  comprese,  ovviamente,  le
indennita' esistenti» (pag. 23, ricorso); 
    Premesso: 
        5. in merito allo svolgimento del presente  giudizio,  quanto
segue: 
          5.1. all'udienza del 26 settembre 2023,  il  giudicante  ha
tentato la conciliazione tra le parti con esito interlocutorio  e  ha
rinviato all'udienza del 5 dicembre 2023 per le necessarie verifiche; 
          5.2. fallito il tentativo  di  composizione  bonaria  della
controversia  e  ritenuta  la  causa  matura  per  la  decisione,  la
discussione e' stata rinviata all'udienza del 6 febbraio 2024,  anche
al fine di consentire alle parti il  deposito  di  giurisprudenza  in
termini; 
          5.3. nelle more, tuttavia, con l'art. 1-bis,  decreto-legge
n. 145/2023 (inserito dall'art. 1, co. 1, legge n. 191/2023, in  sede
di conversione), rubricato «Armonizzazione dei trattamenti  economici
del personale dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro,  dell'ANPAL  e
dell'Agenzia italiana per  la  gioventu'»,  si  e'  stabilito  quanto
segue: «1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni  2020,
2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori  di
cui all'art. 1, commi 334, 335, 336 e 337, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, per il personale delle Aree dell'Ispettorato  nazionale
del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
e dell'Agenzia italiana per la gioventu',  il  beneficio  di  cui  al
citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,
e' riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi
attribuiti per le medesime annualita' al personale del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  e  scomputando,  per  il  personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per
l'anno 2022 l'indennita' una tantum di cui  all'articolo  32-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2. Per le  medesime  finalita'  di
cui al comma 1 e tenendo conto di quanto gia' percepito dal personale
appartenente ai ruoli  dirigenziali  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro ai sensi dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, i fondi  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e di risultato del  predetto  personale  dirigenziale  sono
incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per  il
personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
del  decreto-legge  22  giugno   2023,   n.   75,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalita'  di
cui al precedente  periodo  si  provvede  mediante  l'incremento  per
l'anno 2023 dei fondi per  il  finanziamento  della  retribuzione  di
posizione e  di  risultato  del  personale  dirigenziale  di  livello
generale e non generale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali nell'importo complessivo di euro 178.541.  Per  il  personale
dirigenziale dell'Agenzia italiana per la gioventu',  alle  finalita'
di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge  27  dicembre
2019, n. 160, nell'importo complessivo di euro 14.845. 3. Agli  oneri
derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro  23.428.458
in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  e
ad euro 726.841 in riferimento al  personale  dell'Agenzia  nazionale
per  le  politiche  attive   del   lavoro,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  143,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160.   Quanto   al   personale
dell'Agenzia italiana per la  gioventu',  agli  oneri  derivanti  dai
commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023,  ad  euro  190.171,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; 
          5.4.  all'udienza  del  6   febbraio   2024,   preso   atto
dell'entrata in vigore dell'art. 1-bis,  decreto-legge  n.  145/2023,
l'Avvocato dello Stato ha chiesto di dichiarare la  cessazione  della
materia del contendere (cfr. anche memoria del 29 gennaio 2024); 
          5.5.  il  procuratore  dei  ricorrenti  ha   condiviso   la
prospettiva  della  sopravvenuta   cessazione   della   materia   del
contendere limitatamente alle pretese azionate per gli  anni  2020  e
2021, ma ha affermato che «la nuova disposizione parrebbe  presentare
criticita' sotto il profilo della legittimita'  costituzionale  avuto
particolare riguardo alla regolazione prevista  per  l'armonizzazione
2022, nella parte in cui prevede lo scomputo di quanto gia' percepito
dagli  ispettori  del  lavoro  -  una  tantum  -  ex   art.   32-bis,
decreto-legge n. 50/2022» (cfr. verbale udienza del 6 febbraio 2024); 
          5.6. ritenutane la necessita'  ai  fini  del  decidere,  il
giudice  procedente  ha  concesso  termine  per  note  in  ordine  ai
possibili profili di illegittimita' costituzionale  dell'art.  1-bis,
decreto-legge n. 145/2023, e ha rinviato per discussione al 16 aprile
2024 e, poi, per repliche al 28 maggio 2024. 
    Tanto premesso; 
    Lette le note autorizzate; 
    Udita la discussione dei procuratori delle parti; 
    Il Giudice, ritenuto: 
        6. avuto riguardo alla natura e agli effetti della previsione
di cui all'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 (per come  inserito,
in sede di conversione, dall'art.  1,  co.  1,  legge  n.  191/2023),
quanto segue: 
          6.1. con l'art. 1, co. 334, legge n. 197/2022  -  per  come
modificato  dall'art.  1,  co.  5-ter,  lett.  a),  decreto-legge  n.
75/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2023  -  «Al
fine  di  perseguire  l'armonizzazione  dei   trattamenti   economici
accessori, a decorrere dall'anno 2023 al  personale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive
del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle
Aree previste dal sistema di  classificazione  professionale  a  essi
applicabile», e' stata «riconosciuta l'indennita' di  amministrazione
nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate  secondo
i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
2019-2021 - comparto Funzioni centrali»; 
          6.2.  con  il  successivo  art.  1-bis,  decreto-legge   n.
145/2023, il legislatore ha individuato la  copertura  economica  per
procedere  -  in  relazione  agli  anni   2020,   2021   e   2022   -
all'armonizzazione dei trattamenti economici, tra gli altri,  per  il
personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  attribuendo  per  i
medesimi anni il beneficio di cui  all'art.  1,  co.  334,  legge  n.
197/2022  in  ragione  «degli  importi  attribuiti  per  le  medesime
annualita' al personale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali»; 
          6.3. contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne  parti
convenute, gli interventi normativi di cui all'art. 1, co. 334, legge
n. 197/2022 e all'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023 non assurgono
a «conferma dell'assoluta infondatezza delle pretese  avversarie  nei
confronti dell'Ispettorato il quale, ancorche' datore di  lavoro  dei
ricorrenti, non aveva alcuna possibilita' di estendere ad essi,  come
a nessun altro dipendente, il pagamento delle somme di  cui  all'art.
1, comma 143, legge n. 160/2019 in assenza delle necessarie modifiche
normative, disposizioni alle quali l'INL ha dato pronta ed  integrale
esecuzione» (cfr. pagg. 2-3, note autorizzate del 3 aprile 2024); 
          6.4. invero, le suddette  previsioni  risultano  funzionali
all'individuazione della copertura economica (cfr. art. 1,  co.  337,
legge n. 197/2022 e art. 1-bis, co. 3, decreto-legge n. 145/2023  per
come inserito, in sede  di  conversione,  dalla  legge  n.  191/2023)
necessaria  al   finanziamento   di   un   diritto   previsto   dalla
contrattazione collettiva, cui la disciplina legislativa  di  settore
rinvia; 
          6.5. sul punto, dunque, si condivide la considerazione  per
cui «...la ricostruzione dell'Amministrazione sia suggestiva  ma  non
convincente in quanto seppur e' vero che l'art. 1, co. 143, legge  n.
160/2019 ha  "istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da  ripartire,  con  dotazione
pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021", "Al fine
di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale appartenente alle aree  professionali  e  del
personale dirigenziale dei Ministeri", non vi e' dubbio che sia dalla
lettura del CCNL Comparto funzioni centrali sia dall'art. 6, comma 1,
decreto legislativo n. 149/2015 emerga che al  personale  delle  aree
professionali dell'Ispettorato nazionale del  lavoro  si  applica  la
stessa contrattazione collettiva dei Ministeri» (Trib. Venezia,  Sez.
Lav., 5 maggio 2023, n. 104); 
          6.6. in ogni caso, alla luce di quanto  previsto  dall'art.
1-bis, decreto-legge n. 145/2023 (e, soprattutto, dei pagamenti medio
tempore intervenuti in favore dei ricorrenti - cfr.  verbale  udienza
del  28  maggio  2024),  potra'  senz'altro  essere   dichiarata   la
cessazione della materia del contendere  limitatamente  alle  pretese
azionate quivi azionate per gli  anni  2020  e  2021,  residuando  in
proposito la sola questione inerente alla regolazione delle spese  di
lite, sulla quale dovra' provvedersi al momento della definizione del
giudizio; 
          6.7. per contro, non si ritiene che alla medesima pronunzia
possa pervenirsi relativamente all'anno 2022, posto che la richiamata
previsione impone lo scomputo,  «per  il  personale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere  per  l'anno  2022»,
della «indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
17 maggio 2022, n.  50»,  e  gli  odierni  ricorrenti  insistono  per
l'accoglimento della domanda originaria e, dunque, per  il  pagamento
integrale di  quanto  spettante  per  l'anno  2022  senza  detrazione
dell'ammontare corrispondente a quest'ultimo emolumento (cfr. verbale
udienza del 28 maggio 2024); 
    Rilevato: 
        7. in ordine alla natura e alla disciplina dell'indennita' di
amministrazione, quanto segue: 
          7.1. l'indennita' di amministrazione e' stata istituita  in
attuazione della delega di cui all'art. 72,  decreto  legislativo  n.
29/1993    -     «Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia  di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421» - a mente del  quale  «1.  Gli  accordi  sindacali  recepiti  in
decreti del Presidente della Repubblica come previsto dalla legge  29
marzo 1983, n. 93, e le norme generali e  speciali  disciplinanti  il
rapporto di impiego pubblico integrano la disciplina del rapporto  di
lavoro  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  nella  parte  non  abrogata
esplicitamente o implicitamente dal presente  decreto.  Resta  ferma,
per  quanto  non  modificato  dal  presente  decreto,  la  disciplina
dell'accordo  sindacale  riguardante   tutto   il   personale   delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171,
fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto  dal
titolo III nell'ambito di riferimento di esso. Le disposizioni  delle
predette norme e dei predetti accordi sindacali recepiti  in  decreti
del  Presidente  della  Repubblica  sono  derogabili  da  quelle  dei
contratti collettivi stipulati come previsto  dal  titolo  III;  esse
cessano  in  ogni  caso  di  produrre  effetti  dal   momento   della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  del  secondo
contratto   collettivo   previsto   dal    presente    decreto.    2.
Contestualmente alla sottoscrizione dei  primi  contratti  collettivi
stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni  che
prevedono  automatismi  che  influenzano  il  trattamento  economico,
nonche' le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori
comunque denominati a favore  di  dipendenti  pubblici.  I  contratti
collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici  fondamentali
ed accessori in  godimento  aventi  natura  retributiva  ordinaria  o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione
o ente. 3. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,  la
disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto»; 
          7.2.   come   chiarito    dalla    Corte    costituzionale,
«...Istituita con il primo CCNL  del  comparto  Ministeri  1994/1997,
firmato il 16 maggio 1995, in  attuazione  dell'art.  72  del  citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, l'indennita'  di  amministrazione
e' sorta come trattamento accessorio  della  retribuzione,  collegata
alla  presenza  in  servizio  e  commisurata  ai   compensi   mensili
percepiti. Il CCNL 1998/2001,  firmato  il  16  febbraio  1999,  come
integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, ha definitivamente configurato
l'indennita' di amministrazione quale voce retributiva, corrisposta a
tutti  i  dipendenti  ministeriali  in  misura  fissa  e  per  dodici
mensilita', utile ai fini del calcolo dell'indennita' di  buonuscita,
del TFR e  dell'indennita'  di  preavviso  (art.  33)...  Negli  anni
successivi, fino  al  "blocco"  menzionato  dalla  Corte  rimettente,
disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge  n.  98
del 2011, la contrattazione collettiva del comparto di riferimento e'
intervenuta sull'indennita' di  amministrazione  per  aumentarne  gli
importi, anche a fini perequativi...» (C. cost., 13 giugno  2022,  n.
145); 
          7.3. dunque, all'indennita' di amministrazione deve  essere
riconosciuta natura retributiva, con caratteristiche  di  fissita'  e
continuativita'; 
          7.4. per questi motivi, in  virtu'  della  gia'  richiamata
previsione di cui all'art. 6, co. 1, decreto legislativo n.  149/2015
(in forza della quale «al personale dirigenziale e  non  dirigenziale
di   ruolo   dell'Ispettorato   si   applica,   rispettivamente,   la
contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione  collettiva
del comparto Ministeri»), come  anticipato,  la  suddetta  indennita'
deve  essere  corrisposta  quale  parte  integrante  del  trattamento
retributivo del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  con
le  medesime  modalita'  e  nella  stessa  misura   con   cui   viene
riconosciuta al personale del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali; 
    Ritenuto: 
        8. in merito agli effetti  della  previsione  che  impone  lo
scomputo dell'una tantum di cui  all'art.  32-bis,  decreto-legge  n.
50/2022 dagli importi spettanti - al solo personale  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro - a titolo di armonizzazione dell'indennita'  di
amministrazione per l'anno 2022, quanto segue: 
          8.1. ai sensi dell'art. 32-bis,  decreto-legge  n.  50/2022
(inserito, in sede di conversione,  dall'art.  1,  co.  1,  legge  n.
91/2022),  «1.   Al   fine   di   dare   riconoscimento   all'impegno
straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per  la
vigilanza sul rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'attuazione
delle  misure  previste  nel  PNRR,  ai  dipendenti  dell'Ispettorato
nazionale del lavoro e' attribuita, per  l'anno  2022,  un'indennita'
una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con  decreto
del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato
sentite   le   organizzazioni   sindacali    comparativamente    piu'
rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.
A tale fine i fondi per le risorse  decentrate  del  personale  delle
aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del  personale
dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati,
rispettivamente, di euro 10.455.680 e  di  euro  781.783  per  l'anno
2022. 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,
pari  a  euro  11.237.463  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'art.  18,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
          8.2. a differenza dell'indennita' di  amministrazione  (che
e' voce retributiva corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali  in
misura fissa e continuativa), l'una tantum di  cui  all'art.  32-bis,
decreto-legge n. 50/2022 e' voce di natura indennitaria e/o premiale,
poiche'  attribuita  ai  dipendenti  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro -  per  il  solo  anno  2022  -  per  valorizzarne  «l'impegno
straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per  la
vigilanza sul rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e  per  l'attuazione
delle misure previste nel PNRR»; 
          8.3. si  tratta,  dunque,  di  un  emolumento  a  carattere
straordinario e privo di qualsivoglia caratteristica di  periodicita'
e continuativita'; 
          8.4.  in  ragione  di  quanto  appena  osservato  consegue,
secondo il giudice rimettente,  che  l'intervento  normativo  di  cui
l'art. 1-bis, decreto-legge n.  145/2023  -  rilevante  ai  fini  del
decidere, in quanto destinato  a  incidere  sulla  definizione  della
domanda relativa all'anno 2022, oggetto di specifica censura da parte
dei ricorrenti (cfr. verbali udienza del 6 febbraio  2024  e  del  28
maggio 2024) e  non  altrimenti  interpretabile  -  presenta  plurimi
profili di incostituzionalita', non manifestamente infondati; 
          8.5. tanto si afferma in quanto  -  imponendo  lo  scomputo
«per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle  somme
da riconoscere per l'anno 2022», della «indennita' una tantum di  cui
all'art. 32-bis del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50»  -  la
suddetta previsione determina, tanto un'irragionevole  disparita'  di
trattamento  in  violazione  dell'art.  3  Costituzione,  quanto  una
lesione  delle  prerogative  sindacali  con  conseguente   violazione
dell'art. 39 Costituzione; 
    Ritenuto: 
        9.  avuto  specifico  riguardo  alla  prospettata  violazione
dell'art. 3 Costituzione, quanto segue: 
          9.1. la violazione del precetto costituzionale  si  ravvisa
nel  fatto  che  -  in  virtu'  dell'applicazione  dell'art.   1-bis,
decreto-legge n. 145/2023 - il personale  dell'Ispettorato  nazionale
del lavoro si vedrebbe corrispondere, in sede di  armonizzazione  del
trattamento  economico  spettante  per  l'anno  2022,  un  incremento
parziale  dell'indennita'  di  amministrazione   in   ragione   della
compensazione con quanto gia' percepito a titolo  di  una  tantum  ex
art. 32-bis, decreto-legge n. 50/2022; 
          9.2. la suddetta operazione di scomputo,  difatti,  avrebbe
l'effetto  di  impedire  la  piena  armonizzazione  del   trattamento
economico  del  personale  dell'Ispettorato  nazionale   del   lavoro
(ovvero,  diversamente  argomentando,  di  annullare  ex  post   ogni
beneficio  economico  derivante  dalla  previsione  di  cui  all'art.
32-bis, decreto-legge n. 50/2022); 
          9.3. siffatta compensazione, tuttavia, non pare ragionevole
trattandosi di operazione effettuata su emolumenti  aventi  natura  e
funzione affatto diverse; 
          9.4. peraltro, a parere del giudice rimettente, lo scomputo
cosi'  previsto  non  pare  nemmeno  giustificabile  in  virtu'   del
principio  di  onnicomprensivita'  del  trattamento   economico   dei
pubblici dipendenti,  posto  che  lo  stesso  concerne  gli  elementi
principali e accessori della retribuzione  in  relazione  ai  compiti
rientranti  nelle  mansioni  dell'ufficio  ricoperto,  e  non   puo',
pertanto, determinare l'assorbimento di  una  voce  indennitaria  e/o
premiale qual e' quella di  cui  all'art.  32-bis,  decreto-legge  n.
50/2022; 
          9.5.  ancora,  siffatto  meccanismo  di  compensazione   si
prospetta duplicemente discriminatorio; 
          9.6. in primo luogo, discriminatorio in quanto -  a  fronte
di previsioni che hanno garantito  l'armonizzazione  dei  trattamenti
economici accessori per tutto il resto  del  personale  del  comparto
Ministeri, in assenza di  qualsivoglia  forma  di  compensazione  con
altre voci retributive e/o indennitarie  -  e'  stato  introdotto  un
meccanismo di compensazione nell'ambito della sola armonizzazione dei
trattamenti  economici  accessori  del   personale   dell'Ispettorato
nazionale del  lavoro,  con  evidente  trattamento  differenziato  di
posizioni  analoghe:  come  gia'  sopra  evidenziato,  il   personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartiene, sin dal  principio,
al comparto Ministeri in virtu' di un rapporto di lavoro regolato, da
sempre, dal C.C.N.L. Comparto funzioni centrali; 
          9.7. in secondo luogo, discriminatorio in quanto meccanismo
introdotto con una  disposizione  destinata  a  trovare  applicazione
nell'ambito di un contenzioso gia' instaurato che, in  assenza  della
suddetta  previsione,  si  sarebbe   ragionevolmente   concluso   con
l'accoglimento integrale della domanda anche per l'annualita' 2022; 
    Ritenuto: 
        10.  quanto  alla   prospettata   violazione   dell'art.   39
Costituzione, quanto segue: 
          10.1. la norma in commento, relativamente all'anno 2022, e'
destinata  a  incidere  sul  trattamento  retributivo  del  personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro a  dispetto  delle  pattuizioni
collettive di settore, con conseguente violazione  della  riserva  di
contrattazione in materia di retribuzioni; 
          10.2. in proposito, la Corte costituzionale  ha  rammentato
che, «nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della  legge
(art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del decreto legislativo n.
165  del  2001),   il   contratto   collettivo   si   atteggia   come
imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento  economico
(art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001), nelle sue
componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001),  e  «i  diritti  e   gli   obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di  lavoro,  nonche'  le  materie
relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo  periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001). In una costante  dialettica
con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare  aspetti
sempre piu' puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo,  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001),  il  contratto  collettivo
contempera  in  maniera  efficace   e   trasparente   gli   interessi
contrapposti delle parti e concorre a  dare  concreta  attuazione  al
principio di proporzionalita' della retribuzione, ponendosi,  per  un
verso, come strumento di garanzia della parita'  di  trattamento  dei
lavoratori (art. 45, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttivita'
e del merito (art. 45, comma 3, del decreto legislativo  n.  165  del
2001)» (C. cost., 23 luglio 2015, n. 178); 
          10.3. senz'altro, il Giudice delle  leggi  ha  anche  avuto
modo di  chiarire  che  cio'  «non  esclude  che  [la  contrattazione
collettiva] si debba svolgere entro limiti generali di compatibilita'
con le finanze  pubbliche  legittimamente  fissati  dal  legislatore;
come, di fatto, avviene sempre, poiche' e' la legge  che  ogni  volta
individua le risorse destinate a finanziare  i  rinnovi  contrattuali
nell'impiego pubblico...» (cosi', C. cost., 30 luglio 2012, n. 215); 
          10.4. tuttavia,  la  previsione  in  commento  non  risulta
correlata al perseguimento delle  suddette  preminenti  finalita'  in
quanto lo  scomputo  e'  previsto  esclusivamente  per  il  personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e per una sola  annualita'  tra
quelle ivi contemplate, e presuppone, inoltre, la  compensazione  tra
emolumenti oggetto di autonomi e separati stanziamenti; 
    Ritenuto: 
        11. peraltro,  che,  ove  si  ritenesse  di  giustificare  lo
scomputo della sola «indennita' una tantum di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» a ragioni  di  contenimento  della
spesa  pubblica,  dovrebbe  ravvisarsi  -  una  volta  ancora  -   la
violazione dell'art. 3 Costituzione, poiche' l'equilibrio finanziario
verrebbe   garantito   con   il   sacrificio   del   solo   personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
    Ritenuto: 
        12. infine, che il  tenore  inequivoco  della  previsione  in
commento non  consenta  nessuna  interpretazione  compatibile  con  i
precetti costituzionali che si assumono violati; 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
degli articoli 3 e 39  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1-bis, decreto-legge n. 145/2023  (per  come
inserito, in sede di  conversione,  dall'art.  1,  co.  1,  legge  n.
191/2023), rubricato «Armonizzazione dei  trattamenti  economici  del
personale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,   dell'ANPAL   e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'», limitatamente all'inciso  «e
scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,
dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennita' una tantum di
cui  all'art.  32-bis  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; 
    Ordina l'immediata trasmissione alla  Corte  costituzionale,  con
gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni  di
cui all'art. 23, legge n. 87/1953 (come prescritto dagli artt. 1 e  2
del regolamento della Corte costituzionale del 16 marzo 1956); 
    Ordina  alla  cancelleria  che  la   presente   ordinanza   venga
notificata alle  parti  del  presente  giudizio,  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  nonche'  al  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Milano, 29 maggio 2024 
 
                   Il Giudice del lavoro: Colosimo