Reg. ord. n. 153 del 2024 pubbl. su G.U. del 04/09/2024 n. 36

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 18/06/2024

Tra: Lorenzo Accetta, Stefania Maria Dominijanni, Gianluca Falanga ed altri 8 C/ Italia Trasporto Aereo spa - ITA Airways



Oggetto:

Lavoro - Impresa e imprenditore – Azienda – Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria – Cessioni attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del decreto legislativo n. 270 del 1999, effettuate in base a decisioni della Commissione europea che escludono la continuità economica fra cedente e cessionario - Previsione che l'art. 56, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, si interpreta nel senso che tali cessioni si intendono in ogni caso effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente e non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile - Inapplicabilità della disciplina prevista per la prosecuzione dei rapporti di lavoro nei casi di trasferimento di azienda o di un suo ramo – Denunciata introduzione di una norma, a notevole distanza dall’entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica, preordinata a condizionare l’esito dei giudizi ancora in corso, vista l’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni - Lesione del giusto processo, della stabilità e della certezza dei rapporti giuridici patrimoniali – Violazione delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario e della parità delle armi nelle reciproche posizioni del rapporto di lavoro, non sussistendo giustificazioni ragionevoli all’intervento legislativo retroattivo – Contrasto con gli obblighi internazionali, come declinati dall’art. 6 della CEDU, che sancisce il diritto a un equo processo. 




Norme impugnate:

decreto-legge  del 29/09/2023  Num. 131  Art.  convertito con modificazioni in

legge  del 27/11/2023  Num. 169



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 24   Co.

Costituzione  Art. 102 

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 111   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  Art.



Udienza Pubblica del 25 marzo 2025 rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2024

Ordinanza del 18 giugno 2024 del Tribunale di Roma  nel  procedimento
civile promosso da Lorenzo Accetta e altri  contro  Italia  Trasporto
Aereo S.p.a. - ITA Airways. 
 
Lavoro  -  Impresa  e  imprenditore  -  Azienda  -  Disposizioni   di
  interpretazione autentica  in  materia  di  cessione  di  complessi
  aziendali  da  parte  di  aziende   ammesse   alla   procedura   di
  amministrazione straordinaria - Cessioni attuate in esecuzione  del
  programma di cui all'art. 27, comma 2, lettere  a)  e  b-bis),  del
  decreto legislativo n. 270 del 1999, effettuate in base a decisioni
  della Commissione europea che escludono  la  continuita'  economica
  fra cedente e cessionario - Previsione che l'art. 56, comma  3-bis,
  del medesimo decreto legislativo si interpreta nel senso  che  tali
  cessioni si intendono  in  ogni  caso  effettuate  in  vista  della
  liquidazione dei beni del cedente e non costituiscono trasferimento
  di azienda, di ramo o di parti  dell'azienda,  ai  sensi  dell'art.
  2112 del codice civile - Inapplicabilita' della disciplina prevista
  per  la  prosecuzione  dei  rapporti  di   lavoro   nei   casi   di
  trasferimento di azienda o di un suo ramo. 
- Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in  materia
  di energia, interventi per sostenere il  potere  di  acquisto  e  a
  tutela del risparmio), art. 6, nel testo modificato dalla legge  di
  conversione 27 novembre 2023, n. 169. 


(GU n. 36 del 04-09-2024)

 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
                           Sezione Lavoro 
 
    In persona del giudice  del  lavoro  dott.ssa  Tiziana  Orru  nel
procedimento promosso da: 
        Lorenzo Accetta, Giulio Bondanese, Fabrizio  Crudi,  Stefania
Maria Vittoria Dominijanni, Gianluca Falanga, Simona Fugazza, Antonio
Linetti, Andrea Malinverni, Rosanna Natale, Marina  Prospitti,  Paolo
Santelli, rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Antonino  Galletti,
Massimiliano Bezzi e Gianluca Caputo, ricorrenti; 
    Nei confronti di Italia Trasporto Aereo S.p.a. - ITA  Airways  in
persona del Chief  Legal  &  Compliance  Officer  e  procuratore  pro
tempore, Paolo  Massimiliano  Quaini  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti prof. Marco  Marazza,  Domenico  De  Feo  e  Massimo  Luciani,
convenuta; 
    Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulle  conclusioni  rassegnate
dalle parti: 
        per i ricorrenti: «Piaccia al Tribunale adito, nella  persona
del giudice designato, disattesa ogni diversa e contraria istanza, in
via principale e nel merito, 
          a) accertare e riqualificare l'operazione posta  in  essere
tra  Alitalia  -  SAI  S.p.a.  in  AS,  in  persona  dei   commissari
straordinari pro  tempore,  ed  Italia  Trasporto  Aereo  S.p.a.,  in
persona del legale rappresentante pro  tempore,  e  denominata  inter
partes «acquisizione asset (o lotto o area o perimetro  o  settore  o
business unit) Aviation» come trasferimento di ramo d'azienda ai fini
e per gli effetti di cui all'art. 2112 del codice civile, anche  alla
luce dei rilievi costituzionali espressi nel corpo del ricorso; 
          b)  accertare  e  dichiarare,  per  i  motivi  esposti   in
narrativa, la prosecuzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti  e
la societa' resistente, senza soluzione di continuita' ed a identiche
condizioni normative e retributive, con gli effetti di  cui  all'art.
2112 del codice civile oltreche' della direttiva 23/2001/CE,  dal  15
ottobre  2021   o   dalla   diversa   data   che   verra'   accertata
giudizialmente, tra Alitalia - SAI  S.p.a.  in  AS,  in  persona  dei
CC.SS. pro tempore, ed Italia Trasporto Aereo S.p.a., in persona  del
l.r.p.t.; 
          c) per l'effetto, condannare Italia Trasporto Aereo S.p.a.,
in persona del l.r.p.t., al ripristino del rapporto di lavoro  con  i
ricorrenti,  nonche'  alla  regolarizzazione  sotto   ogni   profilo,
retributivo e contributivo, del rapporto di lavoro tra la stessa ed i
ricorrenti,  assumendoli  sulla  base  dei  parametri  di   legge   e
contrattual-collettivi, come in ricorso precisati; 
          d) condannare, altresi', ITA Spa, in persona  del  l.r.p.t.
alla  corresponsione  in  favore  dei  ricorrenti   dei   trattamenti
retributivi  maturati  dalla  data  del  mancato  trasferimento   del
rapporto di lavoro in capo alla cessionaria (15 ottobre 2021) fino al
di' dell'effettivo ripristino del rapporto - assumendo come parametro
retributivo  di  riferimento  la  retribuzione  lorda  media  mensile
dell'anno 2019 (relativa ai mesi di prestazione effettiva) o comunque
dell'ultima annualita' utile per ciascun ricorrente - o della diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed
interessi dalla maturazione dei singoli  crediti  al  saldo,  vuoi  a
titolo di adempimento del contratto di lavoro  vuoi  di  risarcimento
danni,  nonche'  al  versamento  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per  il  medesimo  periodo;  Con  vittoria  di  spese,
competenze ed onorari, oltre  accessori  di  legge,  spese  generali,
Cassa ed IVA»; 
        per la societa' convenuta: in via principale  e  nel  merito,
accertare e dichiarare l'inammissibilita'  del  ricorso  introduttivo
del presente giudizio, per le ragioni di cui  alla  presente  memoria
difensiva, nei termini visti  in  narrativa  e,  comunque,  rigettare
integralmente le domande formulate nel ricorso, in  quanto  infondate
in fatto  e  in  diritto;  in  ogni  caso,  dichiarare  la  manifesta
inammissibilita'  e,  comunque,  la  manifesta   infondatezza   delle
questioni  di  legittimita'  costituzionale,  per  le  ragioni  sopra
esposte; condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. 
 
                                - 1 - 
 
    I  ricorrenti   dipendenti   di   Alitalia   in   amministrazione
straordinaria attualmente sospesi in CIGS a zero ore dal  15  ottobre
2021, agiscono per ottenere il trasferimento  del  loro  rapporto  di
lavoro ai sensi  dell'art.  2112  del  codice  civile  alla  societa'
convenuta ITA S.p.a. 
    A tal fine deducono: 
        di essere stati addetti alle attivita' di terra con  mansioni
riconducibili ai livelli di inquadramento descritti all'art. 6  CCNL,
Parte Speciale Vettori, Sezione Terza, tutte afferenti  all'attivita'
del  ramo  Aviation,  personale  di  terra,  in  quanto  allo  stesso
strettamente connesse per ragioni di adibizione e funzione; 
        che il 14 ottobre 2021 Alitalia operava il suo ultimo volo  e
il giorno successivo Ita proseguiva senza  soluzione  di  continuita'
l'attivita' di trasporto aereo gia' svolta da Alitalia utilizzando  i
medesimi aeromobili, impiegando quasi  esclusivamente  (per  il  99%)
personale navigante e di terra proveniente da A. (assunto a decorrere
dal 15 ottobre 2021, previa risoluzione del rapporto  di  lavoro  con
Alitalia), utilizzando gli stessi slot assegnati sino al giorno prima
ad Alitalia, continuando a operare le stesse rotte e gli stessi voli; 
        che il contratto di cessione del  comparto  Aviation  del  14
ottobre 2021 configura una cessione  di  ramo  di  azienda  ai  sensi
dell'art. 2112 del codice civile avendo  determinato  la  continuita'
nell'esercizio dell'attivita' imprenditoriale tra Alitalia e Ita  con
conseguente    impossibilita'    della    qualificazione    giuridica
dell'operazione come mera «cessione di singoli beni e/o rapporti»; 
        che il trasferimento non puo' considerarsi insussistente  per
il solo fatto che la convenuta  ha  acquisito  separatamente  i  beni
(aeromobili, slot,) utilizzati da  Alitalia  e  ha  assunto  ex  novo
alcuni dipendenti  della  cedente,  ne'  perche'  detta  acquisizione
avrebbe riguardato una parte e non tutti  i  beni  organizzati  dalla
cedente a formare il ramo Aviation; 
        che  a  tal  fine  non  e'  rilevante  la   decisione   della
Commissione europea resa in materia di «aiuti di  stato»  sa.58173  -
2021 n; 
        che non e' applicabile al caso di specie ne' l'art. 56, comma
3-bis decreto legislativo n.  270  del  1999   (1)   per  intervenuta
abrogazione ex art. 15 preleggi ed in ogni caso per  incompatibilita'
anche con il quadro  normativo  nazionale  ed  europeo  vigente;  ne'
l'art. 5, comma 2-ter, decreto-legge n. 347 del  2003  (c.d.  decreto
Marzano) (2)  per insussistenza dei presupposti di fatto, ne'  l'art.
6, comma 1, decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (3) , trattandosi
di norma innovativa sopravvenuta, con riferimento  alla  quale  hanno
sollevato dubbi di costituzionalita'  nella  parte  in  cui  si  auto
qualifica di natura interpretativa; 
        che pertanto deve essere  inderogabilmente  applicato  l'art.
2112  del  codice  civile  con  conseguente  diritto   al   passaggio
automatico alle dipendenze  di  Italia  trasporto  aereo  S.p.a.  per
effetto della natura solo formalmente liquidatoria della procedura di
amministrazione  straordinaria   di   Alitalia   e   la   sostanziale
prosecuzione dell'attivita' di impresa fino alla  cessione  del  ramo
d'azienda. 
    La societa' convenuta ha resistito eccependo in  via  preliminare
l'inammissibilita' della domanda per carenza di allegazioni e  prove;
l'inapplicabilita' dell'art. 2112  per  carenza  dei  presupposti  di
fatto trattandosi della cessione di singoli  beni  ed  in  ogni  caso
trattandosi di una procedura  di  amministrazione  straordinaria  con
finalita'  liquidatoria,  la  vincolativita'  della  decisione  della
Commissione europea ed infine l'applicazione  dell'art.  6,  comma  1
convertito in legge n. 169/2003 trattandosi di norma interpretativa. 
 
                                - 2 - 
 
    Ai fini di  un  compiuto  inquadramento  della  vicenda,  risulta
necessario chiarire il contesto di riferimento. 
2.  1)  La  fase  iniziale   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria di Alitalia (il Programma 2018) 
    In data  2  maggio  2017,  il  consiglio  di  amministrazione  di
Alitalia ha deliberato la richiesta di ammissione della Societa' alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.
347/2003. In accoglimento dell'istanza, con decreto del  MISE  emesso
in pari data 2 maggio 2017 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 104 del 6 maggio 2017, Alitalia e' stata  ammessa
alla  procedura  di   amministrazione   straordinaria   di   cui   al
decreto-legge n. 347/2003. Il  Tribunale  di  Civitavecchia,  sezione
fallimentare,  con  sentenza  n.  17/2017  dell'11  maggio  2017,  ha
dichiarato  l'insolvenza  di  Alitalia  ai  sensi  dell'art.  4   del
decreto-legge n. 347/2003. Con successivo decreto del MISE in data 12
maggio 2017, CityLiner e' stata  anch'essa  ammessa,  su  istanza  di
Alitalia, alla procedura di amministrazione  straordinaria  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003. 
    In  data  27  gennaio  2018  i  commissari   straordinari   hanno
sottoposto alla  valutazione  del  MISE  il  programma  di  cessione,
previsto dall'art. 27, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
n. 270/1999, individuato quale strumento per il raggiungimento  delle
finalita'   conservative   del   patrimonio   produttivo,    mediante
prosecuzione,   riattivazione   o   riconversione   delle   attivita'
imprenditoriali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 270/1999
e redatto secondo quanto previsto dagli articoli 54 e seguenti  dello
stesso decreto e dalle applicabili disposizioni del decreto-legge  n.
347/2003 (d'ora innanzi, il Programma 2018). Per quanto  riguarda  il
contenuto del Programma 2018, si rileva che esso aveva ad oggetto  le
due societa' in  A.S.  Preso  atto,  infatti,  degli  stretti  legami
societari ed imprenditoriali esistenti tra le societa'  in  A.S.,  e'
stato  predisposto  ai  sensi   dell'art.   3,   comma   3-bis,   del
decreto-legge n. 347/2003  un  unico  Programma,  fermo  restando  il
principio di autonomia delle masse attive  e  passive  delle  singole
societa'. Per quanto riguarda, infine, le  prospettive  temporali  di
prosecuzione dell'attivita' d'impresa delle societa' in  A.S.,  detto
Programma 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art.  27,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo n. 270 del  1999,  sara'  attuato
sulla  base  di   un   programma   di   prosecuzione   dell'esercizio
dell'impresa   della   durata   non   superiore   a    dodici    mesi
dall'autorizzazione del Programma. Con decreto del 23 marzo  2018  il
MISE ha  autorizzato  l'esecuzione  del  sopra  citato  Programma  di
cessione dei complessi aziendali di Alitalia e CityLiner. In data  26
marzo 2018 viene depositato presso il Tribunale di Civitavecchia.  Il
Ministro dello sviluppo economico, previo parere  positivo  da  parte
del Comitato di sorveglianza,  con  decreto  del  7  maggio  2019  ha
accolto l'istanza disponendo la proroga del termine di esecuzione del
Programma al 23 marzo 2020. Successivamente, con  istanza  presentata
in data 22 gennaio 2020, il Commissario straordinario delle  societa'
in A.S., richiamato lo sviluppo del precedente tentativo di  cessione
dei complessi aziendali conclusosi con esito negativo, ha chiesto  la
proroga per ulteriori dodici  mesi  del  termine  di  esecuzione  del
Programma, tenuto conto della necessita' di  integrare  il  Programma
gia' approvato mediante un piano avente ad oggetto  le  iniziative  e
gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura
e delle  attivita'  aziendali  (il  «Piano  di  efficientamento»)  in
ossequio al disposto del decreto-legge  n.  137/2019,  e  in  termini
sostanzialmente contestuali, avviare una nuova procedura di cessione,
previa  ulteriore  sollecitazione  del  mercato,  nel  rispetto   dei
principi di parita' di trattamento, trasparenza e non discriminazione
con la precisazione che sarebbero state «ammesse  offerte  per  lotti
distinti come di seguito specificato.. (a) alle  attivita'  aziendali
unitariamente considerate ("Lotto Unico");  ovvero,  alternativamente
(b) alle attivita' di  aviation  ("Lotto  Aviation");  e/o  (c)  alle
attivita' di handling ("Lotto Handling"); e/o (d) alle  attivita'  di
manutenzione  (il   "Lotto   Manutenzione")",   e   con   l'ulteriore
chiarimento per cui "le manifestazioni di interesse aventi ad oggetto
un perimetro aziendale diverso  da  quello  rappresentato  nei  lotti
sopradescritti" sarebbero state  "ammesse  alla  successiva  fase  in
assenza di offerte relative al Lotto Unico o ai lotti  ove  insistano
beni, rapporti o attivita' oggetto di interesse». 
    I lotti risultavano cosi' definiti: «il Lotto Aviation  comprende
beni e rapporti giuridici destinati alle attivita' di trasporto aereo
delle  societa'  in  S.,  come   risultanti   dagli   interventi   di
riorganizzazione ed efficientamento di cui  al  precedente  paragrafo
1.3. Il Lotto Handling comprende  beni  e  rapporti  giuridici  delle
societa' in S. destinati allo svolgimento dei  servizi  in  aeroporto
per l'assistenza a terra a terzi. Il Lotto Manutenzione  comprende  i
beni e i rapporti giuridici destinati alle attivita' di  manutenzione
degli aeromobili. Il Lotto Unico comprende tutti i beni e i  rapporti
giuridici ricompresi nel Lotto Aviation, nel  Lotto  Handling  e  nel
Lotto Manutenzioni». 
    L'avviso precisava, altresi', che «per quanto concerne i rapporti
di lavoro del personale attualmente alle dipendenze delle societa' in
A.S. avrebbero trovato applicazione, conformemente a quanto  previsto
dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
le norme applicabili alle cessioni aziendali  realizzate  nell'ambito
delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza nonche' quanto previsto dall'art. 1, comma  4,
del  decreto-legge  2  dicembre  2019,   n.   137,   convertito   con
modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2». 
    Il Ministro dello sviluppo economico, in accoglimento della  gia'
menzionata istanza, ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi,
e, dunque, sino a tutto il 23 marzo 2021, del termine  di  esecuzione
del Programma con proprio decreto in data 25 febbraio 2020. 
2.2 - La costituzione di ITA S.p.a. 
    Contestualmente, con l'art. 79, comma 3, decreto-legge n. 18  del
2020 (sostituito dall'art. 202, comma 1, lettera b), decreto-legge n.
34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del  2020
e successivamente modificato  dall'art.  87,  comma  1,  lettera  a),
decreto-legge n. 104 del 2020,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 126 del 2020) - rubricato «Misure urgenti per  il  trasporto
aereo» - e' stata «autorizzata la costituzione di una nuova  societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
ovvero  controllata  da  una  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica anche indiretta», per «l'esercizio dell'attivita'  d'impresa
nel  settore  del  trasporto  aereo  di  persone  e  merci»,  con  la
precisazione   che   «l'esercizio   dell'attivita'   sarebbe    stato
subordinato alle valutazioni della Commissione europea». Con  decreto
interministeriale del 9 ottobre 2020, registrato il 30 ottobre  2020,
e' stata costituita «Italia Trasporto Aereo Spa», controllata al  100
per cento dal MEF allo scopo di rilevare gli asset del lotto Aviation
da Alitalia e far nascere una nuova compagnia di bandiera: in data 23
novembre 2020 veniva adottato lo statuto di ITA, ove era chiarito che
«4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro  dello
sviluppo economico  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sottoposto alla registrazione della  Corte  dei  conti,  che
rappresenta  l'atto  costitutivo  della   societa',   sono   definiti
l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con
lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della  societa',
sono nominati gli organi sociali per il primo periodo  di  durata  in
carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai  sensi
dell'art. 2389, primo comma, del codice civile,  e  sono  definiti  i
criteri, in  riferimento  al  mercato,  per  la  remunerazione  degli
amministratori  investiti  di  particolari  cariche  da   parte   del
consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.  2389,  terzo  comma,
del  codice  civile.  Le  successive  modifiche  allo  statuto  e  le
successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate
a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un
apporto complessivo  di  3.000  milioni  di  euro,  da  sottoscrivere
nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi  aumenti
di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa'  a
prevalente  partecipazione  pubblica.  4-bis   In   sede   di   prima
applicazione della presente  disposizione,  e'  autorizzata,  con  le
modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa' anche  ai
fini dell'elaborazione del piano  industriale.  Il  capitale  sociale
iniziale e' determinato in 20 milioni di  euro,  cui  si  provvede  a
valere sul fondo di cui al comma 7. Il consiglio  di  amministrazione
della  societa'  redige  ed  approva,  entro  trenta   giorni   dalla
costituzione della societa',  un  piano  industriale  di  sviluppo  e
ampliamento  dell'offerta,  che  include  strategie  strutturali   di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di  una
o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli
rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con  altri
soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche'  l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese
titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente nazionale
per l'aviazione civile, anche in  amministrazione  straordinaria.  Il
piano e' trasmesso alla Commissione europea  per  le  valutazioni  di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni
parlamentari  competenti  esprimono  parere  motivato   nel   termine
perentorio di trenta giorni dalla data di  assegnazione,  decorso  il
quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione
o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della  decisione
della Commissione  europea.  4-ter.  Ai  fini  della  prestazione  di
servizi pubblici essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma  3,  ovvero  le
societa' dalla stessa controllate o partecipate, stipula, nel  limite
delle risorse disponibili, apposito  contratto  di  servizio  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  e  con  gli  enti   pubblici   territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti  gia'  stipulati  per  le
medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo periodo del  comma
4-bis 5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla stessa
partecipate o controllate non si applicano le  disposizioni  previste
dal decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  e  dall'articolo
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
2.3 Le interlocuzioni con  la  Commissione  europea  e  la  decisione
SA.58173 (in materia di aiuti di Stato) della Direzione concorrenza 
    Il 20  luglio  2020,  l'Italia  ha  presentato  alla  Commissione
europea il piano industriale redatto  per  Ita  S.p.a.  «che  avrebbe
dovuto  acquisire  beni  da  Alitalia  -  societa'  A.I.  S.p.a.   in
amministrazione straordinaria». 
    Secondo quanto rappresentato alla  Commissione  europea,  «alcuni
beni» di Alitalia S.p.a. sarebbero stati trasferiti a Ita S.p.a.  «in
fase di negoziazione diretta,  mentre  altri  beni»  sarebbero  stati
«appaltati»,  con  la  precisazione  che  «i  trasferimenti  mediante
trattative dirette e gare d'appalto non  avrebbero  coperto  tutti  i
beni di Alitalia. Per un certo periodo dopo le negoziazioni dirette e
le  gare,  Alitalia  avrebbe  continuato  ad  esistere  come  entita'
giuridica e  i  commissari  straordinari  avrebbero  gestito  i  beni
residui in conformita' con la legislazione italiana pertinente».  Tra
i beni e i diritti trasferiti da Alitalia  S.p.a.  a  Ita  S.p.a.  vi
sarebbero stati «il leasing di 52 aeromobili, i relativi slot e altri
beni correlati. In particolare, l'attivita' di trasporto aereo  sara'
trasferita sulla base di negoziati diretti. A tal fine Alitalia e Ita
intendono stipulare un contratto di compravendita che sara'  concluso
prima del lancio delle operazioni di volo di Ita, previsto per il  15
ottobre 2021». 
    Secondo il piano aziendale presentato in sede europea,  «in  fase
di start-up ad Ita sarebbero stati trasferiti slot  commisurati  alla
flotta rilevata da Alitalia». 
    In particolare, per evitare la continuita' economica tra Alitalia
e Ita, l'Italia si e' impegnata a: vendere almeno i seguenti beni  di
Alitalia   mediante   gare   d'appalto   aperte,   trasparenti    non
discriminatorie  e  incondizionate:   (a)   l'unita'   aziendale   di
manutenzione di Alitalia, per la quale Ita sara' autorizzata  a  fare
offerte per una quota di minoranza (non dando ad Ita il controllo sul
business manutenzione) ma non sara' autorizzata a  fare  offerte  per
una quota di maggioranza di controllo, (b) per l'unita' aziendale  di
assistenza a terra di Alitalia, che sara' suddivisa in  lotti  e  Ita
sara' autorizzata a  presentare  offerte  per  la  maggioranza  delle
attivita' di assistenza a terra nell'aeroporto di Roma Fiumicino, (c)
per il programma di fidelizzazione Millemiglia di  Alitalia,  in  cui
Ita sara' esclusa dall'offerta, (d) il marchio di Alitalia  dove  Ita
potra'  fare  offerte.  Inoltre,  l'Italia  garantira'  che  Ita  non
acquisisca  una  maggioranza   (di   controllo)   nell'attivita'   di
manutenzione  di  Alitalia  o  nel  programma  di  fidelizzazione  di
Alitalia almeno fino al 1° gennaio 2026. Inoltre, per quanto riguarda
l'unita' aziendale  di  trasporto  aereo  di  Alitalia,  l'Italia  si
impegna a garantire che: a) la flotta di  Ita  all'inizio  delle  sue
operazioni non  superera'  52  aeromobili  e  dopo  il  trasferimento
iniziale di aeromobili da Alitalia, Ita si rifornira'  di  tutti  gli
altri  suoi  aeromobili  dal  mercato;  b)   non   ci   sara'   alcun
trasferimento di informazioni sui clienti da Alitalia a Ita;  c)  Ita
assumera' personale dal mercato con nuovi  contratti  di  lavoro,  in
base alle condizioni di mercato. Il numero del personale assunto  non
superera' 2800 nel 2021 e 5750 nel  2022;  d)  Ita  non  rilevera'  i
biglietti prepagati da A.; e) Ita creera' un proprio sito web rivolto
ai propri clienti, utilizzando un dominio  separato  da  Alitalia.com
Tuttavia, a causa di  vincoli  tecnici,  le  prenotazioni  effettuate
tramite  il  sito  web  di  Ita  possono  essere   reindirizzate   ad
Alitalia.com  Ita  allo  scopo  di  finalizzare  la  prenotazione   o
l'acquisto di biglietti. Se Ita acquisisce il marchio e  Alitalia  ha
cessato le sue attivita' Ita puo' anche utilizzare il sito web  e  il
nome di dominio di Alitalia.com per la sua interfaccia con  i  propri
clienti. L'Italia si impegna a  far  si'  che  Ita  non  applichi  le
condizioni di lavoro che erano  applicabili  ai  dipendenti  di  Ita.
L'Italia si impegna a non effettuare un apporto di  capitale  in  Ita
superiore a 1,35 miliardi di euro,  con  una  prima  tranche  di  700
milioni di euro nel 2021, una seconda tranche di 400 milioni di  euro
nel 2022 e una terza tranche di 250 milioni di euro  nel  2023,  come
indicato nel piano aziendale. Infine, per quanto riguarda  gli  slot,
l'Italia si impegna a garantire che: (a)  ci  sara'  proporzionalita'
tra il volume di slot  da  trasferire  e  la  capacita'  di  volo  da
acquisire da Alitalia;  (b)  Ita  gestira'  gli  slot  trasferiti  da
Alitalia fin dalla fase di  start-up.  In  particolare,  l'Italia  si
impegna a garantire, aeroporto per aeroporto: -  Milano  Linate:  Ita
non  otterra'  piu'  di  175  slot  giornalieri   o   24   aeromobili
equivalenti. Qualora  Ita  basi  meno  aeromobili  nell'Aeroporto  di
Milano Linate nella fase di start up, il numero di  slot  giornalieri
da trasferire sara' proporzionalmente ridotto; - Roma-Fiumicino:  Ita
non otterra' piu' slot di quelli da utilizzare in fase  di  start-up,
ovvero 178 slot giornalieri. Qualora Ita basi nell'Aeroporto di  Roma
un numero di aeromobili inferiore nella  fase  di  start-up  rispetto
all'equivalente  di  178  slot  giornalieri,  il   numero   di   slot
giornalieri da trasferire sara' proporzionalmente  ridotto;  -  altri
aeroporti coordinati in Italia e in altri stati membri dell'UE/SEE in
cui Ita  intende  operare:  si  applicheranno  le  stesse  condizioni
(proporzionalita' e utilizzo a partire dalla fase di start-up». 
    La  Commissione  europea  con  lettera  del  15  luglio  2021  ha
notificato all'Italia la seguente 
    8. Conclusione 
        La Commissione ha pertanto deciso che: 
          fermo restando il  pieno  rispetto  degli  impegni  assunti
dall'Italia, compreso che il trasferimento degli  asset  di  Alitalia
sara' effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di  alcuni
asset di Alitalia ad ITA come descritto nella presente decisione  non
portera' alla continuita' economica tra Alitalia e ITA; 
          l'apporto  di  capitale  in  ITA,  secondo  il   calendario
notificato e alla luce del piano industriale presentato, non crea  un
vantaggio per ITA e pertanto non costituisce aiuto di Stato. 
2.4)  La  fase  successiva   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria di Alitalia (il Programma 2021) 
    Preso atto di quanto sopra, «Alitalia ha presentato  al  Comitato
di sorveglianza ed al  Ministero  dello  sviluppo  economico  istanza
volta a chiedere la  revoca  della  procedura  ad  evidenza  pubblica
avviata a  marzo  2020.  Il  Comitato  di  sorveglianza  ha  dapprima
richiesto un approfondimento sui motivi della gia' menzionata istanza
nella seduta del 9 dicembre 2020 e,  successivamente  alla  ricezione
dei chiarimenti necessari, ha espresso parere favorevole alla  revoca
della  gara,  previa  autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, con verbale in data 23 dicembre 2020. In data 28  dicembre
2020, la gestione  commissariale  ha  dunque  presentato  istanza  di
revoca della gara al Ministero dello sviluppo  economico,  per  poter
definire  i  successivi  adempimenti  nell'ambito  del  programma  di
cessione dei complessi aziendali. 
    A  seguito  delle  modifiche  normative  intervenute   ad   opera
dell'art. 11-quater del decreto-legge  del  25  maggio  2021,  n.  73
(Disposizioni in  materia  di  Alitalia  -  Societa'  aerea  italiana
S.p.a.)  (4)  l'A.S. di Alitalia,  nel  2021,  ha  redatto  un  nuovo
Programma a modifica del Programma di cessione gia'  autorizzato  dal
Ministero dello sviluppo economico:  la  presente  modifica  prevede,
alla luce del mutato contesto fattuale e  normativo,  l'articolazione
all'interno di un unico documento, di distinti programmi di  cessione
e la  differenziazione  nei  seguenti  termini:  a)  la  cessione  di
complessi  di  beni  e  contratti,  costituenti  il  c.d.   perimetro
Aviation, ai sensi dell'art. 27, comma  2,  lettera  b-bis),  decreto
legislativo n. 270/1999 al valore stabilito di euro  1,00  oltre  IVA
(un euro). (cfr. Parte B), par. 3);  b)  le  cessioni  dei  complessi
aziendali  costituenti  i  rami  Handling  e  maintenance  ai   sensi
dell'art. 27, comma 2, lettera a), decreto  legislativo  n.  270/1999
(cfr. Parte B), par. 4); c) il piano di  liquidazione  dei  beni  non
funzionali  all'esercizio  dell'impresa,  per   effetto   di   quanto
convenuto dal Governo italiano con la Commissione europea e di quanto
non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da  Italia
Trasporto Aereo S.p.a.». 
    Con riferimento al personale di Alitalia  il  Programma  2021  ha
espressamente previsto che Alla luce del contesto  legislativo  sopra
riepilogato ed ai sensi della decisione  della  Commissione  europea,
cui  il  presente  programma  deve  conformarsi,  e  con  riferimento
specifico alla sorte dei rapporti di lavoro, e'  stato  previsto  che
ITA effettui le assunzioni ex novo  per  proprio  personale  mediante
selezione  di  candidature   volontariamente   presentate   da   ogni
potenziale interessato sul portale appositamente messo a disposizione
(https://cving.com/itajobs), adottando un nuovo contratto di  lavoro,
basato su condizioni di mercato. Il numero delle persone  oggetto  di
assunzione non sara' superiore alle 2.800  unita'  nel  2021  e  alle
5.750 unita' nel 2022 (cfr. comfort letter della Commissione europea,
pag. 4). 
2.5) Le intese preliminari e la cessione del «perimetro Aviation» 
    Dalla lettura del Programma 2021 si evince che in data 24  agosto
2021   Ita   ha   formulato   un'offerta    vincolante    finalizzata
all'acquisizione      del      perimetro      Aviation      accettata
dall'Amministrazione straordinaria di Alitalia con pec del 31  agosto
2021. 
    In data 23 agosto 2021, Ita convocava le sigle sindacali  per  il
25  agosto   successivo   comunicando   l'intenzione   di   procedere
all'acquisizione dell'Asset «Aviation», nonche' quella  di  procedere
all'assunzione ex  novo  di  personale  anche  tra  i  dipendenti  di
Alitalia in A.S. Lo stesso faceva Alitalia il 24 agosto 2021. In data
25 agosto 2021 avevano inizio gli  incontri  tra  le  societa'  e  le
organizzazioni sindacali,  che  proseguivano  fino  al  successivo  8
settembre e all'esito degli  incontri  le  parti  sottoscrivevano  un
verbale in cui  affermavano  non  sussistere  i  presupposti  per  il
raggiungimento di un accordo e consideravano chiusa, con  un  mancato
accordo, la procedura di informazione e  consultazione  sindacale  ex
art. 47 della legge n. 428 del 1990. 
    Contestualmente a partire dal 26 agosto 2021 Ita, al  fine  della
formazione  dell'organico  necessario   all'avvio   dell'operativita'
prevista per il 15 ottobre 2021, attuava una  campagna  di  selezione
del personale attraverso il portale-piattaforma telematica  «CVingp»,
al fine di coprire l'organico da assumere entro il 15  ottobre  2021,
data di inizio operativita'. 
    Ita ha ottenuto dall'ENAC, in data 18 agosto  2021,  il  rilascio
delle certificazioni funzionali  all'avvio  della  propria  attivita'
operativa. 
2.6. Il contratto di cessione del perimetro Aviation 
    In conformita' alle indicazioni della Commissione europea,  sulla
scorta della perizia valutativa del perimetro Aviation il 14  ottobre
2021 e' stato negoziato il contratto di cessione di complessi di beni
e contratti per cui il Venditore cede e  trasferisce  all'acquirente,
che accetta ed acquista, il complesso dei beni e  rapporti  giuridici
funzionali a consentire l'avvio e gestione delle attivita' di volo di
cui al presente articolo 2 (il «Perimetro Aviation»)  di  titolarita'
del medesimo venditore, a fronte del pagamento del  corrispettivo  di
cui al successivo paragrafo 3.1, con effetto dal termine iniziale  di
efficacia (come individuati ed identificati nel presente contratto  e
nei suoi allegati,  che  sono  stati  redatti  e  concordati  tra  le
parti... restando inteso che sono esclusi dal  Perimetro  Aviation  e
non saranno oggetto di trasferimento ai sensi e per gli  effetti  del
presente contratto: il marchio Alitalia; l'attivita' e ed i  rapporti
giuridici   relativi   al   programma   loyalty   "Millemiglia";   le
attivita', i beni strumentali, le licenze, i contratti  attivi  verso
clienti terzi, i software, l'hardware, ed i  cespiti  necessari  alla
gestione delle attivita' di  handling,  maintenance,  loyalty  e  per
quanto non regolamentato ai sensi dei contratti di  servizio  tra  le
parti e strettamente necessario alle attivita'  amministrative  della
procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia  ad  eccezione
dei beni di  cui  al  successivo  paragrafo  2.3.1  b)  (iiil;  V  le
convenzioni ed i servizi relativi alle cc.dd.  PSO  ("Public  Service
Obligations"); I dati relativi alla clientela Alitalia (c.d. customer
base);  i  biglietti  prepagati;  qualunque  contratto  e  passivita'
relativa ai lavoratori dipendenti di Alitalia; e  piu'  in  generale,
tutte le  passivita'  per  titolo  e  causa  antecedenti  il  termine
iniziale di efficacia del presente contratto relative o connesse alla
pregressa attivita' esercitata dal venditore e del Gruppo)  Alitalia,
anche se relative a beni o contratti di cui  al  Perimetro  Aviation.
... 
    Il contratto di cessione individua in modo dettagliato  l'oggetto
del trasferimento, elencando prima per categorie e poi  singolarmente
i beni, contratti e rapporti ceduti. In particolare: beni (cfr.  pag.
7-10,): - Diritti di proprieta' industriale: marchi (pag.  28-30  del
contratto di cessione); nomi di  dominio  (pag.  31  del  contratto);
testate, titoli, rubriche (pag. 32 del contratto); diritti  d'autore;
il cd. know how;  i  software  e  le  banche  dati  (pag.  33-35  del
contratto); codice privacy; l'hardware; tutti i sistemi  informativi.
- Altri tangible assets: motori di riserva,  apparati  di  rotazione,
attivita',  sistemi   ed   equipaggiamenti,   impianti,   macchinari,
attrezzature,  arredi  d'ufficio,  uniformi,  materiali  di  bordo  e
aeroportuali,  arredi  aree  lounge,  arredi  situati  in  Fiumicino.
Nell'allegato 2.3.1 del Contratto (cfr. pag. 36 - 157), sono indicati
strumenti e oggetti di ogni genere, tra i quali svariate centinaia di
tablet, telefoni cellulari, televisori, orologi,  palmari  di  bordo,
computer, server, terminali di rilevazione delle  presenze,  apparati
wifi,   monitor,   condizionatori,   pos,    simulatori    e    altre
apparecchiature per l'addestramento sugli aeromobili (inclusa  quelle
relative  ad  aeromobili  non  in  flotta),  una  serie  di  attrezzi
attinenti  alle  attivita'  di  manutenzione  (vasche  di   lavaggio,
cromatura, un tornio, forni per lavorazioni meccaniche, 2 carroponti,
impianti per la falegnameria), video  proiettori,  lavagne  luminose,
casse audio, registratori  audio,  fino  a  migliaia  e  migliaia  di
articoli per l'equipaggiamento  dei  velivoli  e  l'allestimento  dei
servizi di bordo. Inoltre, risultano oggetto di trasferimento, sempre
in  relazione  agli   uffici   siti   nell'aeroporto   di   Fiumicino
(identificati con i numeri 334, 335, 336, 337, 40, 36, 275, 324, 325,
326, 248 357 e 95), arredi, impianti  e  attrezzature  e  ogni  altro
bene.  Ancora,  sempre  con  riferimento  agli  uffici  siti   presso
l'aeroporto di Fiumicino, il trasferimento ha riguardato anche quelli
indicati alle pagine 120-131; si tratta di molteplici uffici e  sale,
con l'indicazione di apparecchiature, impianti,  attrezzi,  arredi  e
quant'altro. Lo stesso risulta avvenuto per  gli  uffici  presso  gli
aeroporti di Algeri,  Amsterdam,  Barcellona,  Bruxelles,  Il  Cairo,
Charles De Gaulle, Francoforte, JFK, Heatrow, Madrid, Malta,  Monaco,
Nizza, Orly, Tirana, Tel Aviv, Tunisi,  Alghero,  Brindisi,  Bologna,
Bari, Cagliari Catania, Genova,  Napoli,  Palermo,  Reggio  Calabria,
Lamezia Terme, Torino, Venezia (pag. 156-157). - Slot  e  diritti  di
traffico: tutti i diritti di atterraggio e decollo, anche relativi  a
tratte inutilizzate, nonche' le richieste di autorizzazione pendenti;
i diritti di sorvolo e di traffico  rilasciati  da  ENAC  (cfr.  pag.
158-211); B. Contratti  trasferiti  (cfr.  pag.  10-11  doc.  19):  -
Contratti di leasing: Aeromobili; APU (Auxiliary powerunits);  Motori
(cfr. pag. 213-217). - Contratti con i  terzi  fornitori  di  beni  e
servizi:  Cargo,  catering,  goods,  handling,   hotac,   ict,   ife,
marketing, provveditoria, services, staff&pax  catering,  camo,  gds,
fleet, outstations (cfr. pag. 218-236 del contratto); - Contratti con
le compagnie aeree di navigazione: (cfr. pag. 236-240 del  contratto)
- Contratti con i fornitori  di  servizi  IT:  (cfr.  pag.  241-242).
Risorse umane: - all'allegato 7.4.1 (pag. 243 doc. 19) sono  elencate
le risorse umane gia' transitate in ITA provenienti da Alitalia SAI. 
 
                                - 3 - 
 
    La  questione  centrale  del  contenzioso  e'  costituita   dalla
richiesta di applicazione  ai  ricorrenti  della  disciplina  dettata
dall'art. 2112 del codice civile. 
    Occorre pertanto valutare l'applicabilita' della norma sulla base
della prospettazione delle argomentazioni delle  parti,  delle  prove
acquisite e della disciplina in concreto applicabile. 
    Tenuto conto dei rilievi delle parti  si  espongono  le  seguenti
ragioni. 
3.1. L'ammissibilita' del ricorso 
    Dall'esame  del  ricorso  emerge  con  sufficiente  chiarezza  la
allegazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto  necessarie
e sufficienti ad esaminare nel merito  la  domanda,  con  conseguente
rigetto dell'eccezione di inammissibilita' del ricorso per carenza di
oneri di allegazione e prova. 
    Neppure  puo'   essere   accolta   l'eccezione   preliminare   di
inammissibilita' del ricorso per non avere i  ricorrenti  allegato  e
dimostrato di avere svolto  attivita'  lavorativa  nel  contesto  del
perimetro Aviation oggetto di cessione ad Ita. 
    Nel ricorso risultano, infatti indicati, senza  alcuna  specifica
contestazione, le mansioni di tutti i ricorrenti che  presentano  una
relazione  inscindibile  con  le  attivita'  inerenti  al   perimetro
Aviation trasferito da Alitalia ad Ita. 
    E'  infatti,  dimostrato  che  i   compiti   svolti   rientravano
pacificamente nell'attivita' svolta da Alitalia sino alla data del 14
ottobre 2021, cosi' come inserita nel c.d. perimetro Aviation,  tanto
che con comunicazione del 14 ottobre 2021 e'  la  stessa  Alitalia  a
comunicare a  ciascuno  dei  ricorrenti  che:  in  conseguenza  della
cessione degli assets del settore  Aviation,  la  relativa  attivita'
operativa cessera' a decorrere dal 15  ottobre  2021.  Alla  luce  di
quanto sopra, considerata la posizione da Lei ricoperta,  il  profilo
professionale e le mansioni a Lei assegnate, Le comunichiamo  che  il
suo rapporto di lavoro verra' sospeso a zero ore e senza rotazione  a
partire dal 15 ottobre 2021,  fermo  il  Suo  diritto  a  godere  del
trattamento di integrazione salariale nella misura e alle  condizioni
previste e autorizzate dalla legge. 
    A  fronte  di  tale  chiara  evidenza  documentale  che  dimostra
l'adibizione di ognuno dei  ricorrenti  alle  attivita'  del  settore
Aviation ceduto, Alitalia non ha fornito alcun elemento, contrario. 
3.2 L'irrilevanza della decisione della Commissione europea 
    Prima di affrontare in concreto il tema dell'applicabilita'  alla
fattispecie  in  esame  dell'art.  2112  del  codice  civile  occorre
esaminare l'eccezione sollevata  dalla  difesa  convenuta  in  merito
all'assenza di presupposti per l'applicazione della norma per effetto
della decisione della Commissione europea del 10 settembre  2021  che
ha valutato  ed  accertato  la  piena  discontinuita'  economica  tra
Alitalia e Ita. 
    Secondo l'assunto difensivo, con la decisione  del  10  settembre
2021, la Commissione europea avrebbe rilevato  la  discontinuita'  ed
evidenziato  le   caratteristiche   -   non   riconducibili   ad   un
trasferimento d'azienda -  dell'acquisto  degli  assets  Aviation  da
parte di Ita S.p.a.: detta decisione sarebbe  vincolante,  anche  nel
presente giudizio, in virtu' del  principio  per  cui  «le  decisioni
della Commissione dell'Unione europea (nella specie, in tema di aiuti
di  Stato),  ancorche'  prive  dei  requisiti  della  generalita'   e
dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione  del  diritto  e,
pertanto, vincolano il giudice nazionale anche nei giudizi  pendenti,
in quanto "jus superveniens" incidente sul rapporto  controverso:  ne
deriva che, laddove detta disciplina venga  adottata  nel  corso  del
giudizio di legittimita' e renda necessario procedere ad accertamenti
di fatto, incompatibili con la struttura dello stesso,  la  pronuncia
impugnata, se incompatibile con il nuovo regime, deve essere  cassata
con rinvio»  (Cass.  Civ.,  Sez.  V,  19  gennaio  2018,  n.  1325  -
ordinanza). 
    L'argomentazione deve essere disattesa. In proposito  si  ritiene
di poter condividere ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  118  del
codice procedura civile le ragioni espresse dal giudice del lavoro di
Milano nella sentenza del 1° giugno 2023, n. 1227 resa in fattispecie
analoga che, dopo aver  dato  atto  della  conoscenza  di  precedenti
giurisprudenziali difformi, ha cosi' motivato. 
    Sul punto, tuttavia, si  ritengono  pienamente  condivisibili  le
considerazioni gia' esposte  da  questo  Tribunale  con  sentenza  15
novembre 2022, n. 2694 (anch'essa relativa alla medesima fattispecie,
in un giudizio promosso nei confronti della stessa I. S.p.a.),  nella
parte  in  cui  si  e'  osservato:  «...Innanzi  tutto  il  carattere
vincolante riguarda il contenuto della decisione della Commissione  e
non anche i presupposti di fatto posti  a  fondamento  della  stessa.
Inoltre,  la  copiosa  produzione   di   pronunce   giurisprudenziali
effettuata dalla difesa della convenuta,  per  sostenere  la  propria
tesi, in sede di discussione orale riguarda esclusivamente la materia
degli  aiuti  di  Stato.  In  particolare,  la  comunicazione   della
Commissione n. 2021(C 305/01) al punto  45  prevede  che  "I  giudici
nazionali devono astenersi dall'adottare decisioni in  contrasto  con
una decisione della Commissione  e  devono  pertanto  attenersi  alla
valutazione della  Commissione  circa  l'esistenza  di  un  aiuto  di
Stato". Le sentenze nn. 15354/14, 10191/17, 1325/18 e 1774/2019 della
Cassazione affermano che  le  decisioni  adottate  dalla  Commissione
delle Comunita' europee  nell'ambito  delle  funzioni  conferite  dal
Trattato CE  sull'attuazione  e  lo  sviluppo  della  politica  della
concorrenza nell'interesse comunitario, ancorche' prive dei requisiti
della  generalita'  e  dell'astrattezza,   costituiscono   fonte   di
produzione di diritto comunitario anche con specifico  riguardo  agli
aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice  nazionale  nell'ambito
dei giudizi portati  alla  sua  cognizione.  Analoghe  considerazioni
valgono per la sentenza n. 142/2018 della Corte costituzionale». 
    Con la richiamata pronunzia, la  Consulta  ha  osservato:  «...Al
riguardo, giova preliminarmente rammentare che l'art. 107 TFUE vieta,
in linea di principio - dichiarandoli "incompatibili con  il  mercato
interno" - "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero  mediante  risorse
statali, sotto qualsiasi forma" (formula che abbraccia  pacificamente
anche  gli  aiuti  provenienti  da  amministrazioni   pubbliche   non
centrali, quali regioni o altri enti  territoriali)  "che,  favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza", "nella misura in cui incidano sugli  scambi  tra  Stati
membri". Il divieto non e', tuttavia, assoluto e  incondizionato.  Lo
stesso  art.  107  TFUE  prevede,  infatti,  una  serie  di  deroghe,
distinguendole  in  due  categorie:  da  un  lato,  le   ipotesi   di
compatibilita' "di pieno diritto", ricorrendo le quali la Commissione
non ha poteri discrezionali in merito (paragrafo  2),  dall'altro,  i
casi di aiuti "potenzialmente compatibili", i  quali  possono  essere
autorizzati  all'esito  di  una   valutazione   discrezionale   delle
istituzioni europee  (paragrafo  3).  Il  successivo  art.  108  TFUE
prefigura una rigorosa procedura di  controllo  sulla  compatibilita'
degli  aiuti  con  la  disciplina  del  Trattato,   che   vede   come
protagonista la Commissione e che si svolge  con  modalita'  diverse,
secondo che si tratti di aiuti gia' esistenti ovvero di  aiuti  nuovi
(nozione che abbraccia anche le modifiche  di  aiuti  esistenti).  In
base alla  costante  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia,  la
valutazione della compatibilita' di un aiuto di Stato con il  mercato
interno rientra nella competenza  esclusiva  della  Commissione,  che
opera sotto il controllo del giudice dell'Unione, con la  conseguenza
che ai giudici nazionali non e' consentito pronunciarsi sul punto (ex
plurimis, Corte di giustizia, sentenza  26  ottobre  2016,  in  causa
C-590/14 P, O.E.I. AE; sentenza 15 settembre 2016, in causa C-574/14,
PGE G. i E.K. SA; sentenza 19 marzo 2015,  in  causa  C-672/13,  O.B.
Nyrt). Nell'attuazione del sistema  del  controllo  degli  aiuti,  ai
giudici nazionali spetta un ruolo "complementare e distinto". Ad essi
compete, in specie, la salvaguardia, fino alla  decisione  definitiva
della Commissione, dei diritti dei singoli in caso  di  inadempimento
dell'obbligo di notifica preventiva della misura alla Commissione  da
parte degli stati membri, previsto dall'art. 108, paragrafo 3,  TFUE.
A tal fine, i giudici nazionali possono interpretare e  applicare  la
nozione di "aiuto di Stato" per valutare se un provvedimento adottato
senza seguire il procedimento di controllo preventivo debba esservi o
meno soggetto, salva restando, in caso di dubbio, la possibilita'  di
chiedere  chiarimenti  alla  Commissione  o,   in   alternativa,   di
sottoporre la questione in via pregiudiziale alla Corte di  giustizia
(facolta', quest'ultima, che diviene un  obbligo  ove  si  tratti  di
giudice di ultima istanza,  ai  sensi  dell'art.  267,  paragrafo  3,
TFUE).  Inoltre,  spetta  ai  giudici  nazionali  trarre   tutte   le
conseguenze della violazione del citato art. 108, paragrafo 3,  TFUE,
sia per quanto  riguarda  la  validita'  degli  atti  che  comportano
l'attuazione delle  misure  di  aiuto,  sia  per  quanto  attiene  al
recupero degli aiuti concessi in violazione di tale norma. Sempre per
affermazione della  Corte  di  giustizia,  in  forza  dell'art.  288,
paragrafo  4,  TFUE,  la  decisione  della  Commissione,  una   volta
intervenuta - e fin tanto che non venga  rimossa  nei  modi  previsti
(profilo sul quale si tornera' poco  piu'  avanti)  -  e',  peraltro,
obbligatoria in tutti i suoi elementi  (dunque,  anche  in  relazione
alla qualificazione della misura come aiuto di Stato)  nei  confronti
dello Stato destinatario. 
    L'obbligatorieta' vale per tutti gli organi dello Stato, compresi
i giudici (Corte di giustizia, sentenza 13 febbraio  2014,  in  causa
C-69/13, M. Spa), imponendo loro - in base al principio di "primazia"
del  diritto  dell'Unione  -  di  non  applicare  le  norme   interne
contrastanti (che potrebbero ostacolare,  cioe',  l'attuazione  della
decisione stessa) (in termini generali, Corte di giustizia,  sentenza
21 maggio 1987, in causa 249/85, Albako). Si  tratta  di  conclusione
recepita in modo uniforme anche dalla giurisprudenza della  Corte  di
cassazione (tra le altre, sezione lavoro, sentenza 5 settembre  2013,
n. 20413; sezione quinta civile, 12 settembre 2012, n. 15207; sezione
quinta civile, 11 maggio 2012, n. 7319)"  (Corte  costituzionale,  24
gennaio 2018, n. 142). 
    Il Tribunale di  Milano  ha,  altresi',  evidenziato  che  "...la
Commissione si e' pronunciata sulla discontinuita'  economica  e  non
sulla configurabilita' di un trasferimento d'azienda.  Si  tratta  di
valutazioni tra loro distinte  e  diverse.  La  stessa  decisione  10
settembre 2021  della  Commissione  europea,  al  punto  6,  detta  i
principi generali che  disciplinano  la  (dis)continuita'  economica.
Appare evidente che la valutazione della continuita' o discontinuita'
economica tra due societa' riguardi la  specifica  fattispecie  degli
aiuti di Stato giudicati illegali e  incompatibili,  ai  sensi  degli
articoli  107  e  108  TFUE:   l'obbligo   di   recupero   dell'aiuto
incompatibile "puo' essere esteso ad un'altra societa', alla quale la
societa' beneficiaria  abbia  trasferito  o  venduto  parte  del  suo
patrimonio, qualora tale struttura  di  trasferimento  o  di  vendita
presenti una continuita'  economica  tra  le  due"  (punto  188).  La
valutazione di  continuita'  o  discontinuita'  economica  e'  quindi
funzionale alla estensione dell'obbligo di recupero di aiuti di Stato
a societa' diverse rispetto alla societa' che ha fruito  degli  aiuti
ed e' fondata su elementi e presupposti autonomi.  Al  punto  191  la
Commissione precisa infatti: "Secondo la giurisprudenza  della  Corte
di giustizia dell'Unione, la continuita' economica  tra  le  societa'
che sono parti di un trasferimento di beni puo' essere valutata  alla
luce  dell'oggetto  del  trasferimento   (attivita'   e   passivita',
mantenimento  del  personale,  beni   aggregati),   del   prezzo   di
trasferimento,  dell'identita'  degli  azionisti  o  dei  proprietari
dell'impresa acquirente e dell'impresa originaria, del momento in cui
avviene il trasferimento (dopo  l'avvio  dell'indagine,  l'avvio  del
procedimento o la decisione finale) e anche  della  logica  economica
dell'operazione". 
    Cio' premesso, e' quindi necessario procedere alla verifica della
configurabilita',  nel  caso  di  specie,  di  un  vero   e   proprio
trasferimento di ramo di  azienda.»  (Trib.  Milano,  Sez.  Lav.,  15
novembre 2022, n. 2694). 
    Sicche', contrariamente a quanto sostenuto da I. S.p.a.,  non  si
ritiene che la decisione della Commissione europea del  10  settembre
2021 possa assumere portata vincolante nel presente  giudizio,  posta
la differente prospettiva e il diverso oggetto su  cui  si  fonda  la
suddetta valutazione. 
    A  tacer  d'altro,   rilievo   che   assume   portata   dirimente
indipendentemente dal valore  che  si  ritenga  di  riconoscere  alla
decisione del 10 settembre 2021, e' evidente che la stessa  e'  stata
adottata ex ante, ossia prima della realizzazione del piano aziendale
sottoposto a valutazione. 
    Cio' significa che la Commissione europea, lungi dall'affermare -
in concreto - la sussistenza della discontinuita'  economica  tra  A.
S.p.a.   in   amministrazione   straordinaria   e   I.   S.p.a.,    e
l'insussistenza di un'ipotesi di aiuto di stato,  ha  chiarito  quali
avrebbero  dovuto  essere  i  presupposti  per  la  realizzazione  di
siffatte condizioni: non vi sarebbe  stata  continuita'  economica  a
condizione del «pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia» e a
condizione  che  «il  trasferimento  delle  attivita'  di  A.   fosse
effettuato a condizioni di mercato" (20); quindi, se, e solo  se,  il
piano aziendale fosse stato realizzato con le modalita' e i contenuti
prospettati  alla  Commissione  medesima,   per   come   gia'   sopra
richiamati. 
    Peraltro,  nel  far  valere  la  vincolativita'  della   suddetta
decisione nella  presente  controversia,  I.  S.p.a.  avrebbe  dovuto
provare  in  primis  la  piena  corrispondenza  tra   i   presupposti
considerati dalla Commissione europea  e  gli  elementi  in  concreto
caratterizzanti l'operazione  di  acquisizione  degli  assets  di  A.
S.p.a., in uno  con  tutte  le  altre  operazioni  compiute  ai  fini
dell'avvio  -  a  partire  dal  15  ottobre  2021  dell'attivita'  di
trasporto aereo di persone e merci. 
    Come si avra' modo di evidenziare nel prosieguo, tale  onere  non
e' stato soddisfatto. 
3.3. Il ramo di azienda. 
    Il trasferimento di ramo d'azienda e' regolato da un intreccio di
fonti normative nazionali ed  eurounitarie,  in  cui  assume  rilievo
l'opera interpretativa della giurisprudenza. L'art.  2112,  comma  5,
del codice civile attualmente in vigore - frutto di diversi  processi
di adeguamento rispetto all'ordinamento eurounitario -  definisce  il
trasferimento di ramo d'azienda  quale  articolazione  funzionalmente
autonoma di un'attivita'  economica  organizzata,  identificata  come
tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
    Per questo motivo, nella ricostruzione della fattispecie non puo'
prescindersi  dalla  giurisprudenza  eurounitaria  sul  concetto   di
trasferimento d'azienda. 
    L'art.  1  dir.  2001/23/CE  dispone  che  «e'  considerato  come
trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di  un'entita'
economica che conserva la propria identita', intesa come  insieme  di
mezzi organizzati al fine di  svolgere  un'attivita'  economica,  sia
essa essenziale o accessoria». 
    Il ramo d'azienda si considera  percio'  provvisto  di  autonomia
funzionale  laddove  tra  gli  elementi  trasferiti  al   cessionario
sussista un nesso funzionale di interdipendenza  e  complementarita',
tenendo comunque presente che i fattori trasferiti al cessionario ben
possono essere integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa
struttura organizzativa al fine di continuare un'attivita'  economica
identica o analoga, senza che  cio'  escluda  la  sussistenza  di  un
trasferimento di ramo d'azienda. 
    Nel caso in esame le circostanze: 
        che il  venditore  cede  e  trasferisce  all'acquirente,  che
accetta ed acquista, il  complesso  dei  beni  e  rapporti  giuridici
funzionali a consentire l'avvio e gestione delle attivita' di volo; 
        che la cessione sia avvenuta il 14 ottobre  2021  e  gia'  il
giorno successivo ITA era in grado di svolgere la medesima  attivita'
organizzata di Alitalia SAI; 
        costituiscono   forti   indizi    della    sussistenza    del
trasferimento di un ramo d'azienda. 
    Di  particolare   importanza   risultano,   inoltre,   le   norme
riguardanti la mobilita' degli slots. La nuova disciplina comunitaria
(reg. CE n. 793/2004), infatti, ha sostituito il  precedente  art.  8
del reg. CEE n. 95/93 con due distinti  articoli,  di  cui  il  primo
(art. 8), dedicato alla procedura di assegnazione degli  slots  (slot
allocation) e il secondo (art. 8-bis), dedicato alla mobilita'  delle
bande orarie (slot mobility).  (5) 
    In merito a questo ultimo aspetto, estremamente  dibattuto  sotto
l'egida del  precedente  regolamento,  la  normativa  comunitaria  ha
previsto che le bande orarie possano essere spostate da una rotta  ad
un'altra o trasferite da un tipo di servizio ad un  altro,  da  parte
del  vettore  che  ne  e'  titolare  esclusivamente   a   determinate
condizioni. 
    Il regolamento prevede infatti la possibilita'  di  trasferimento
senza limiti di slot da un vettore ad un altro, qualora si tratti  di
societa' madre e affiliata o  tra  societa'  affiliate  della  stessa
societa' controllante, oppure nei casi di acquisto della  maggioranza
del capitale sociale, ovvero  in  quelli  di  acquisizione  totale  o
parziale di  azienda,  quando  le  bande  orarie  siano  direttamente
connesse con il vettore aereo acquisito. 
    Come detto, nel caso  in  esame  il  contratto  di  cessione  del
compendio Aviation ha  espressamente  previsto  il  trasferimento  di
tutti i diritti di atterraggio e decollo,  anche  relativi  a  tratte
inutilizzate, nonche' le  richieste  di  autorizzazione  pendenti;  i
diritti di sorvolo e  di  traffico  rilasciati  da  ENAC  e  piu'  in
particolare tutti gli slots «in proporzione al numero  dei  contratti
di leasing degli aeromobili oggetto dell'operazione». 
    Si tratta a ben vedere  di  una  ipotesi  di  trasferimento  che,
secondo  la  normativa  europea  e'  consentita  solo  in   caso   di
trasferimento di azienda o di un suo ramo. 
    Nel caso di specie, non ricorre ne' l'ipotesi  del  trasferimento
infragruppo ne' quella dello scambio tra vettori aerei distinti posto
che - circostanza pacifica in giudizio - Alitalia S.p.a., a decorrere
dal  15  ottobre   2021,   ha   interrotto   qualsivoglia   attivita'
riconducibile al ramo Aviation e la convenuta, prima del  15  ottobre
2021, non svolgeva alcun tipo di attivita' di trasporto aereo. 
    Sicche', l'unica ipotesi che avrebbe  legittimato  l'acquisizione
da parte di Ita S.p.a. degli slots  di  A.  S.p.a.  e'  quella  della
«acquisizione  totale  o  parziale»  che,  come  visto,  consente  lo
spostamento delle bande orarie «direttamente connesse con il  vettore
aereo acquisito». 
 
                                 §§§ 
 
    In ogni caso la vicenda successoria  assume  i  caratteri  di  un
trasferimento di ramo aziendale  proprio  con  riferimento  alle  sue
caratteristiche di fatto. 
    Anche con riferimento alla dedotta vicenda traslativa del ramo di
azienda al quale erano addetti  i  ricorrenti  si  ritiene  di  dover
condividere ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.  in  conformita'
ai principi di economia del giudizio, il contenuto della sentenza del
Tribunale di Milano del 1° giugno 2023,  n.  1227  -  che  ha  deciso
questione analoga - essendo assolutamente sovrapponibili in  entrambi
i giudizi le deduzioni delle parti e la documentazione  acquisita  in
giudizio. 
Sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento 
    Sussiste autonomia funzionale ove l'entita' trasferita sia idonea
a svolgere autonomamente l'attivita' economicamente rilevante che  le
e' propria (produzione di un bene o un servizio,  anche  destinato  a
essere impiegato in un piu' ampio ciclo aziendale) «senza  intervento
diretto da parte di  altre  strutture  organizzative  del  datore  di
lavoro» (CGUE, 6 settembre 2011, C-108/10, A., 51):  presupposto  che
«va interpretato non gia' nel  senso  che  richiede  il  mantenimento
dell'organizzazione specifica imposta  dall'imprenditore  ai  diversi
fattori di produzione trasferiti,  ma,  come  rilevato  dall'avvocato
generale ai paragrafi 42 e 44 delle sue conclusioni,  nel  senso  che
presuppone il mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza  e
complementarita' fra tali fattori.  Infatti  il  mantenimento  di  un
siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti  consente  al
cessionario  di  utilizzare  questi  ultimi,  anche  se   essi   sono
integrati, dopo il trasferimento,  in  una  nuova  diversa  struttura
organizzativa alfine di continuare un'attivita' economica identica  o
analoga (v., in questo senso, sentenza 4 aprile 1994, causa C-392/92,
Schmidt, Racc. pag. I-1311,  punto  17)»  (CGUE,  12  febbraio  2009,
C-466/07, K., 48-49). 
    Requisito fondamentale ai fini della genuinita'  del  negozio  e'
che  l'entita'  trasferita  -  sia  essa  l'azienda  complessivamente
considerata, ovvero solo una  parte  di  essa  -  mantenga  il  nesso
funzionale  tra  diversi  fattori  di   produzione   e   le   proprie
caratteristiche organizzative e che, conseguentemente, il cessionario
possa  utilizzare  questi  stessi  fattori  al  fine  di   proseguire
un'attivita' economica identica o analoga. 
    Piu' di recente, il giudice europeo ha chiarito  che,  «ai  sensi
dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), della succitata  direttiva,  e'
considerato come trasferimento quello  di  un'entita'  economica  che
conserva  la  propria  identita',  intesa  come  insieme   di   mezzi
organizzati al fine di  svolgere  un'attivita'  economica,  sia  essa
essenziale o accessoria. La nozione di entita' si richiama quindi  ad
un complesso organizzato di persone e beni che consentono l'esercizio
di  un'attivita'  economica  finalizzata  al  perseguimento  di   uno
specifico obiettivo» (CGUE, 27 febbraio 2020, C-298/18, R.G., 22),  e
che  «il  semplice  fatto,  per  un'entita'  economica,  di  rilevare
l'attivita' economica di un'altra entita' economica non  consente  di
concludere  nel  senso  che  sia  stata  conservata  l'identita'   di
quest'ultima. Infatti,  l'identita'  di  siffatta  entita'  non  puo'
essere ridotta all'attivita'  che  le  e'  affidata.  Tale  identita'
emerge da una pluralita' di elementi inscindibili fra loro, quali  il
personale  che  la  compone,  i  suoi  quadri   direttivi,   la   sua
organizzazione del lavoro,  i  suoi  metodi  di  gestione  od  anche,
eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione  (sentenze  del
20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 41,  e  del  20
luglio 2017, P. R., C-416/16, EU: C: 2017: 574, punto 43)» (CGUE,  27
febbraio 2020, C-298/18, R.G., 26). 
    Dunque,  cio'  che  e'  necessario  e'  che  risulti   preservata
l'attitudine produttiva tra le componenti del ramo ceduto e,  quindi,
che  non  sia  modificata  la  capacita'  dell'entita'  oggetto   del
trasferimento di svolgere l'originaria - e  determinata  -  attivita'
economica. 
    Il supremo Collegio ha precisato che, «ai fini del  trasferimento
di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112  del codice  civile,  anche
nel testo modificato dall'art. 32 del decreto legislativo n. 276  del
2003, costituisce elemento  costitutivo  della  cessione  l'autonomia
funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacita', gia' al  momento
dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo  con  i  propri
mezzi  funzionali  ed  organizzativi   e   quindi   di   svolgere   -
autonomamente dal cedente e senza integrazioni di  rilievo  da  parte
del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato
nell'ambito  dell'impresa  cedente   al   momento   della   cessione.
L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi  letto  in
reciproca integrazione con il requisito della  preesistenza,  e  cio'
anche in armonia con  la  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
secondo la quale l'impiego del termine  «conservi»  nell'art.  6,  1,
commi 1 e 4 della  direttiva  2001/23/CE,  «implica  che  l'autonomia
dell'entita' ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento»
(Corte di giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di  giustizia,  13
giugno 2019, C-664/2017) (Cass. civ., Sez. lav., 4  agosto  2021,  n.
22249). 
    La Corte di cassazione ha,  altresi',  rammentato  quanto  segue:
«.Gia' con sentenza n. 21711/12 si affermo'  che,  in  linea  con  la
prevalente dottrina formatasi sul punto, in materia di  trasferimento
di parte (c.d. ramo)  di  azienda,  tanto  la  normativa  comunitaria
(direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la  legislazione  nazionale
(art. 2112, comma quinto, del codice civile, sostituito dall'art.  32
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) perseguono il fine
di evitare che il trasferimento si trasformi in semplice strumento di
sostituzione del datore di lavoro (relativamente ad una pluralita' di
rapporti individuali)  con  altro  sul  quale  i  lavoratori  possano
riporre minore affidamento  sul  piano  sia  della  solvibilita'  sia
dell'attitudine a proseguire con continuita' l'attivita'  produttiva.
La  citata  direttiva  del  1998  richiede,  pertanto,  che  il  ramo
d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entita'  economica
con propria identita', intesa come insieme di mezzi  organizzati  per
un'attivita' economica, essenziale  o  accessoria,  e,  analogamente,
l'art. 2112, quinto comma, del codice civile si riferisce alla "parte
d'azienda,  intesa  come  articolazione  funzionalmente  autonoma  di
un'attivita' economica  organizzata"».  Deve,  quindi,  trattarsi  di
un'entita' economica organizzata in  modo  stabile  e  non  destinata
all'esecuzione di  una  sola  opera  (cfr.  Corte  di  giustizia  CE,
sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero di un'organizzazione quale
legame funzionale che renda le attivita' dei lavoratori interagenti e
capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8 giugno 2009
n. 13171). La Corte ha dunque aderito alla tesi  che  l'art.  32  del
decreto legislativo n. 276 del 2003 (emanato a  seguito  della  legge
delega n. 30/2003 che prevedeva innanzitutto il «completo adeguamento
della  disciplina  vigente   alla   normativa   comunitaria»),   vada
innanzitutto interpretato alla luce di quest'ultima - che  presuppone
che l'oggetto del trasferimento costituisca un'entita' economica  con
propria identita' funzionalmente autonoma che resti conservata con il
trasferimento (cfr. in particolare le direttive  CE  n.  98/50  e  n.
23/2001;  quest'ultima  stabilisce,  all'art.  1,  lettera   b:   «e'
considerato come trasferimento  ai  sensi  della  presente  direttiva
quello di un'entita' economica che  conserva  la  propria  identita',
intesa  come  insieme  di  mezzi  organizzati  al  fine  di  svolgere
un'attivita' economica, sia essa essenziale o accessoria»). 
    Ne consegue che, nonostante talune difformi opinioni  basate  sul
dato  letterale  dell'assenza,  nelle  direttive   comunitarie,   del
concetto  di  preesistenza  (pur  essendo   previsto   quello   della
conservazione dell'identita'), l'entita' economica trasferita deve in
realta'  ritenersi  preesistente  al   trasferimento,   non   potendo
conservarsi quel che non c'e' (cfr. sul punto Cass. 13  ottobre  2009
n.  21697).  Il  concetto  di  preesistenza  deve  quindi   ritenersi
necessariamente riferito ad una articolazione funzionalmente autonoma
dell'azienda, posto che qualunque lavorazione  aziendale,  per  poter
essere ceduta, non potrebbe che preesistere  al  negozio  traslativo,
essendone  il  necessario  oggetto  contrattuale.  Tale   conclusione
risulta obbligata anche alla luce  della  legge  delega  n.  30/2003,
considerando  che  essa  prevedeva  la  sussistenza   del   requisito
dell'autonomia funzionale del  ramo  d'azienda  al  momento  del  suo
trasferimento, dovendosi  conseguentemente  ritenere  non  consentito
attribuire unicamente alle parti  imprenditoriali  di  individuare  a
quali cessioni si applichi la fondamentale garanzia di  cui  all'art.
2112 del codice  civile,  risultando  quindi  erroneo  sostenere  che
competa unicamente al datore di lavoro  decidere  sull'applicabilita'
di disposizioni inderogabili a garanzia dei lavoratori. Resta  dunque
che quando oggetto di  cessione  non  sia  un  complesso  di  beni  e
contratti funzionalmente coordinati all'esercizio  almeno  potenziale
ad una attivita'  di  impresa,  ma  solo  contratti  di  lavoro  (con
l'aggiunta eventuale di taluni beni  strumentali  non  legati  da  un
nesso organizzativo-funzionale), si  e'  fuori  dall'ipotesi  di  cui
all'art. 2112 del codice civile, essendo  invece  applicabile  l'art.
1406 del codice civile, che condiziona l'efficacia della cessione  al
consenso  del  contraente  ceduto.  Ed  invero,  seppure  puo'   oggi
ritenersi che l'autonomia funzionale del ramo di azienda  ceduto  non
coincida con la materialita' dello stesso (quanto a  strutture,  beni
strumentali ed attrezzature, etc.), ma possa consistere anche  in  un
ramo «smaterializzato»  o  «leggero»,  costituito  in  prevalenza  da
rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo,  anche  potenzialmente
(od al netto  dei  supporti  generali  sussistenti  presso  l'azienda
cedente), allo svolgimento di un'attivita' economica, cio' non toglie
che tale autonomia dell'entita' ceduta  debba  essere  obiettivamente
apprezzabile,  sia   pur   con   possibili   interventi   integrativi
imprenditoriali ad opera del  cessionario,  al  fine  di  verificarne
l'imprescindibile requisito comunitario della sua «conservazione». 
    Non puo' ammettersi invece - alla luce dei  principi  comunitari,
cfr. C.G.U.E. 24 gennaio  2002,  causa  C-51/00  -  che  tale  legame
funzionale possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione
fattane dal cedente e dal cessionario al momento  del  trasferimento,
consentendo ai soggetti stipulanti il  negozio  traslativo  (peraltro
neppure portatori di superiori interessi pubblici o  collettivi),  la
libera definizione della fattispecie cui  la  norma  inderogabile  si
applica, e cio' in contrasto con la disciplina comunitaria in  ordine
all'inderogabilita'  dei  diritti   dei   lavoratori   in   caso   di
trasferimento di azienda. Ne consegue che il principio  per  cui  per
«ramo d'azienda», ai sensi dell'art. 2112  del  codice  civile,  come
tale  suscettibile  di  autonomo  trasferimento  riconducibile   alla
disciplina dettata per la cessione di azienda, deve  intendersi  ogni
entita'  economica   organizzata   la   quale,   in   occasione   del
trasferimento, conservi la sua identita' - come  del  resto  previsto
dalla prima parte dell'art. 32 del decreto  legislativo  n.  276  del
2003 - pur potendosi individuare,  nel  contratto  di  cessione,  una
porzione o frazione produttiva che precedentemente  era  strettamente
legata  ai  supporti  logistici  e  materiali  presenti  nell'azienda
cedente. Cio' presuppone comunque una preesistente entita' produttiva
funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa  che  gia'
esiste), e non anche una struttura  produttiva  creata  «ad  hoc»  in
occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle
parti del negozio traslativo,  essendo  preclusa  l'esternalizzazione
come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra
loro, di semplici reparti o uffici, di  articolazioni  non  autonome,
unificate soltanto dalla volonta'  dell'imprenditore  (cfr.  Cass.  9
ottobre 2009 n. 21481)  e  non  dall'inerenza  del  rapporto  ad  una
entita' economica dotata di autonoma ed obiettiva  funzionalita'.  Ne
consegue che puo' applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 del
codice civile anche in caso di  frazionamento  e  cessione  di  parte
dello specifico settore aziendale destinato  a  fornire  il  supporto
logistico, sia  al  ramo  ceduto  che  all'attivita'  della  societa'
cessionaria, purche' esso  presenti,  all'interno  della  piu'  ampia
struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione
di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi  per
il  conseguimento  di  obiettive  finalita'  produttive,  sicche'   i
reciproci rapporti vengono trasferiti dai cedente al cessionario,  ai
sensi dell'art. 2112 del codice civile, senza necessita' di  un  loro
consenso (cfr. gia' Cass. 1° febbraio 2008 n. 2489;  Cass.  17  marzo
2009 n. 6452; Cass. 13 ottobre 2009 n. 21697). L'orientamento risulta
ormai consolidato, cfr. da ultimo Cass. n. 28593/18, secondo  cui  ai
fini dell'applicazione dell'art. 2112 del codice  civile,  anche  nel
testo modificato dall'art. 32 del  decreto  legislativo  n.  276  del
2003,   applicabile   "ratione   temporis",   costituisce    elemento
costitutivo della cessione l'autonomia funzionale  del  ramo  ceduto,
ovvero la sua capacita', gia' al momento dello scorporo dal complesso
cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo  con  i  propri  mezzi
funzionali ed organizzativi e quindi di  svolgere,  autonomamente  da
parte del cedente e  senza  integrazioni  di  rilievo  da  parte  del
cessionario, il servizio o  la  funzione  cui  risultava  finalizzato
nell'ambito dell'impresa cedente» (Cass. civ.,  Sez.  lav.,  4  marzo
2021, n. 6077 - parte motiva). 
    Anche la Corte di appello di Milano ha chiarito che, «...ai  fini
dell'applicazione  dell'art.  2112  del  codice  civile   costituisce
elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo ceduto: il  ramo
ceduto deve avere la capacita' (gia' al momento dello  scorporo),  di
provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali  ed
organizzativi» (App. Milano, Sez. Lav., 20 dicembre 2022, n. 1050). 
    E' necessario, allora, che il ramo risulti  dotato  di  tutte  le
risorse funzionali alla realizzazione del bene  o  del  servizio  che
gia' lo  contraddistingueva  prima  della  cessione,  ma  ben  potra'
accadere  che  subisca  modifiche   per   quel   che   attiene   alla
distribuzione delle risorse e delle funzioni interne, cosi' come  dei
servizi  complementari  e/o  accessori;  in  questa  prospettiva,  si
riempie di contenuto il concetto  di  «preesistenza»,  reiteratamente
richiamato soprattutto dalla giurisprudenza nazionale  nonostante  il
legislatore abbia inteso rimuoverlo con la novella  di  cui  all'art.
32, decreto legislativo  n.  276  del  2003:  preesistenza  significa
idoneita' dei beni trasferiti - anche  ove  integrati  in  una  nuova
struttura  organizzativa  -  a  perseguire  il  medesimo   originario
obiettivo e, quindi, a proseguire la stessa  attivita'  economica  di
cui in precedenza. 
    La difesa di Ita nega l'ipotesi  del  trasferimento  di  un  ramo
aziendale  in  quanto  Ita  avrebbe  acquistato  un   complesso   non
organizzato di assets costituito solo da una parte degli  aeromobili,
degli slots aeroportuali, delle rotte e di  altri  beni  materiali  e
immateriali di A. S.p.a. ed in  quanto  l'acquisizione  degli  assets
Aviation non avrebbe riguardato elementi essenziali quali la  licenza
COA, il codice ICAO, il diritto di  gestire  gli  oneri  di  servizio
pubblico, le attivita' di Handling e manutenzione, le  autorizzazioni
per operare in USA, Brasile, Argentina e  Giappone,  i  programmi  di
fidelizzazione  della  clientela,  i   dati   della   clientela,   le
autorizzazioni di accesso/scalo in paesi  stranieri,  i  canali  e  i
sistemi di comunicazione con gli  utenti  (c.d.  contact  center),  i
contratti di  compravendita,  i  biglietti  aerei  gia'  venduti  e/o
prenotati con  A.  S.p.a.,  i  contratti  di  business  Aviation,  di
locazione degli immobili  e  degli  spazi  presso  gli  aeroporti  di
servizio. Infine, e soprattutto, in quanto sarebbe  stato  introdotto
un nuovo assetto manageriale con un nuovo  modello  organizzativo,  e
l'acquisizione del management e di tutte  le  risorse  umane  sarebbe
avvenuta con ricorso al mercato mediante procedure di assunzione. 
    Sennonche', giusto il disposto di cui all'art.  777,  comma  1-2,
cod. nav., «il certificato di operatore aereo e' rilasciato dall'ENAC
e attesta che  l'operatore  possiede  la  capacita'  professionale  e
l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare  l'esercizio  dei
propri  aeromobili  in  condizioni  di  sicurezza  per  le  attivita'
aeronautiche in esso specificate. Il contenuto,  le  limitazioni,  le
modalita' per il rilascio, il rinnovo ed  eventuali  variazioni  sono
determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti». 
    Il successivo comma  terzo  stabilisce  che  «il  certificato  di
operatore aereo non e' cedibile». 
    Tale rilievo rende del tutto  irrilevante  la  circostanza  della
mancata acquisizione, tra gli assets Aviation,  della  «licenza  COA,
richiesta e attivata ex novo dalla I. S.p.a. (licenzia necessaria per
svolgere attivita' di aviazione civile» (21): per legge, non  avrebbe
potuto essere altrimenti. 
    Avuto   particolare   riguardo   al   mancato   passaggio   delle
autorizzazioni, peraltro, e' I. S.p.a. ad allegarne la  rilevanza  al
fine di contrastare l'efficacia delle deduzioni attoree (22), sicche'
sarebbe stato onere  esclusivo  della  convenuta  -  che  non  lo  ha
soddisfatto -  dimostrare  che  «le  autorizzazioni  per  operare  (e
vendere  biglietti)  in  nazioni  strategiche  come   USA,   Brasile,
Argentina e Giappone" e "le autorizzazioni di accesso/scalo in  paesi
stranieri»  avrebbero  potuto   essere   astrattamente   oggetto   di
acquisizione diretta da A.  S.p.a.,  consentendolo  la  normativa  di
riferimento. 
    Irrilevante e', altresi', il  fatto  che  non  siano  passate  le
attivita' di Handling  e  di  manutenzione,  posto  che  oggetto  del
presente giudizio e' l'accertamento dell'eventuale  trasferimento  di
un singolo ramo, identificato con l'attivita' Aviation. 
    Quanto alla possibilita' di distinguere autonomamente i  suddetti
rami,   pare   sufficiente    rammentare    come    l'Amministrazione
straordinaria di A. S.p.a. e A.C. S.p.a. avesse pubblicato un «invito
a manifestare interesse n.d.e. entro "le ore 23,59  italiane  del  18
marzo 2020" per l'acquisizione delle attivita' aziendali facenti capo
ad  A.  -  A.  S.p.a.  e  A.C.  S.p.a.  entrambe  in  amministrazione
straordinaria" avente ad oggetto "il  trasferimento  delle  attivita'
aziendali delle societa' in S.  come  oggetto  di  efficientamento  e
riorganizzazione in ragione  del  piano",  con  la  precisazione  che
sarebbero state ammesse  anche  offerte  limitate,  alternativamente,
"..(b) alle attivita' di Aviation ("Lotto Aviation");  e/o  (c)  alle
attivita' di Handling ("Lotto Handling"); e/o (d) alle  attivita'  di
manutenzione (il "Lotto Manutenzione")». 
    Irrilevante,  ancora,  la  mancata  acquisizione   degli   assets
relativi  al  programma  fedelta'  «Millemiglia»  e   all'avvio   del
programma di fedelta' «Volare», dei dati della clientela, dei  canali
e dei sistemi di comunicazione con gli  utenti  e  dei  contratti  di
vendita indiretta (agenti e tour  operator),  nonche'  dei  biglietti
gia' venduti  o  prenotati,  i  contratti  di  fornitura,  i  sistemi
informativi  impiegati  per  la  gestione  della  clientela,  per  le
attivita' commerciali,  per  il  sistema  di  accesso  e  rilevazione
presenza,  per  la  reportistica   complessiva   (24):   si   tratta,
sicuramente,  di   elementi   atti   a   incidere   sulla   capacita'
«quantitativa»  di  produzione  del  servizio  di  trasporto   aereo,
soprattutto  nella  fase  di  start-up,  ma  non  certo  di   fattori
imprescindibili  ed  essenziali  ai  fini  della  realizzazione   del
servizio medesimo e, quindi, del perseguimento della stessa attivita'
economica di cui in precedenza. 
    Per quel che attiene all'oggetto del conseguimento da A.  S.p.a.,
e' pacifico che siano stati acquisiti i contratti di  leasing  di  52
aeromobili: parte  ricorrente  ha  dedotto  -  e  I.  S.p.a.  non  ha
specificamente contestato - che  «nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio e il 14 ottobre 2021 A. ha utilizzato mediamente meno  di  50
aeromobili  per  svolgere  l'attivita'   di   trasporto   aereo,   in
considerazione del ridotto traffico imposto dalla pandemia in  corso»
(25). 
    Puo'  parimenti  ritenersi  pacifico  che  la   convenuta   abbia
acquisito solo una parte delle rotte e degli slots di A.  S.p.a.;  si
tratta, tuttavia, pacificamente, di slots «in proporzione  al  numero
dei contratti di leasing degli  aeromobili  oggetto  dell'operazione»
(26). 
    Il ricorrente sostiene che «nel 2021 A. -  in  conseguenza  della
contrazione della domanda dovuta alla situazione pandemica in corso -
ha utilizzato un numero ridotto di slot rispetto a  quelli  assegnati
(tali slot possono desumersi dagli "avvicendamenti"  adottati  da  A.
nelle settimane precedenti il 15 ottobre 2021  (doc.  17)»  (27);  la
resistente deduce che «il numero di slot utilizzabili dalla I. S.p.A.
e' inferiore del 57% sulla base di Fiumicino e del 15% sulla base  di
Milano/Linate  rispetto  alla  A.  S.p.a.  in  A.  (solo  una   parte
minoritaria degli slot e' stato oggetto di acquisizione)» (28). 
    Irrilevante la quantificazione in concreto degli slots conseguiti
da  I.  S.p.a.,  cio'  che  rileva,  ai  fini  del  decidere,  e'  la
peculiarita' di siffatta acquisizione ove si consideri  la  normativa
di riferimento. 
    Pacifica l'acquisizione dei 52 aeromobili in leasing, degli slots
in  proporzione  al  numero  dei  suddetti  velivoli,  di  una  parte
rilevante delle rotte di A. S.p.a. e di ulteriori «cespiti  materiali
e immateriali» della medesima «strettamente  connessi»  al  «business
aviation (cd. asset aviation)» (29), deve necessariamente  procedersi
alla verifica della fisiologia della suddetta operazione nel contesto
di mercato cui appartiene. 
    E, d'altronde, e' proprio I. S.p.a. a sottolineare come vi  fosse
l'impegno di «I. a pagare un prezzo di mercato per le  attivita'  che
avrebbe acquistato da A. (direttamente  o  tramite  gare  d'appalto)»
(30): impegno sul  quale  si  fonda,  peraltro,  la  decisione  della
Commissione europea. 
    Ritiene il giudicante che l'onere di provare  il  soddisfacimento
di questo specifico presupposto fosse a carico della parte convenuta:
in primo luogo, per una  piana  applicazione  del  principio  di  cui
all'art. 2697, comma 2, del codice civile,  posto  che  e'  stata  la
societa'  a  eccepire  l'infondatezza  della  tesi   avversaria   sul
presupposto della vincolativita' della  suddetta  decisione  e  della
ricorrenza  dei  presupposti  fattuali  che   ne   costituiscono   il
fondamento; in secondo luogo, in virtu' del  principio  di  vicinanza
della prova (ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2012, n.  9099),
poiche' l'azienda soltanto  e'  in  possesso  del  contratto  che  ha
regolato  l'acquisizione  degli  assets  e  di  ogni  altro  elemento
documentale atto a dimostrare il soddisfacimento della condizione  di
cui si discute. Tale onere non e' stato soddisfatto. 
    E' dimostrato in giudizio che la cessione del compendio  Aviation
e' avvenuta dietro corrispettivo di 1 euro. 
    Orbene, la convenuta non ha fornito prova alcuna del fatto che il
prezzo cosi' quantificato sia adeguato rispetto agli  assets  oggetto
di acquisizione e il dato, invero, risulta porsi in contrasto con  la
fisiologia di mercato gia'  solo  per  il  fatto  che  I.  S.p.a.  ha
acquisito 52 aeromobili che - il 15 ottobre 2021, senza soluzione  di
continuita' rispetto all'attivita' economica con gli stessi svolta da
A. S.p.a. - le hanno consentito di avviare immediatamente la  propria
attivita' di trasporto aereo. 
    Se a  tale  rilievo  si  aggiunge  che  l'acquisizione  ha  avuto
pacificamente un oggetto ben piu' ampio (38), il prezzo  di  un  solo
euro non trova giustificazione alcuna  nell'ambito  di  un'operazione
che si afferma di mera acquisizione di assets, e non di trasferimento
di  un  compendio  aziendale  caratterizzato   anche   da   rilevanti
passivita'. 
    Peraltro,  nella  decisione  della  Commissione  europea  del  10
settembre 2021 si era osservato che, «per quanto riguarda  il  prezzo
del trasferimento, I. e l'amministrazione straordinaria di  A.  hanno
interessi opposti nel determinare il prezzo di vendita dell'attivita'
di trasporto aereo, con la prima che cerca di  minimizzare  l'importo
pagato mentre la seconda cerca di massimizzarlo. Inoltre, I. affronta
un vincolo di bilancio dovuto agli impegni dello  Stato  italiano  di
iniettare in I. non piu' di 1,35 miliardi di euro» (39): come  questi
contrapposti - e fisiologici - interessi abbiano potuto portare a  un
prezzo di un solo euro non e'  dato  sapere  e  sarebbe  stato  onere
esclusivo di I. S.p.a. chiarirlo. 
    I. S.p.a. ha dedicato ampio spazio al  progressivo  sviluppo  del
proprio piano industriale. 
    In primo luogo,  ha  dedotto  di  aver  avviato  un  processo  di
modernizzazione ed efficientamento energetico del  parco  aeromobili:
«a tal proposito, si precisa che, in data 30 settembre  2021,  la  I.
S.p.a. ha confermato l'ordine di n. 28 nuovi aeromobili "Airbus", tra
cui n. 7 "A220", n. 11 "A320neo" e n. 10 "A330neo" sempre in leasing,
direttamente dalla casa costruttrice (doc. n. 11 - comunicato  stampa
acquisto A.)... Di fatto,  sin  dall'inizio  dell'anno  2022,  la  I.
S.p.a. ha iniziato ad approvvigionarsi di nuovi  aerei  dal  mercato,
ottenendo aerei di nuova generazione, a basso consumo di  carburante.
Al fine di ridurre i costi di  manutenzione,  la  I.  S.p.a.  intende
omogeneizzare  la  flotta,  riducendo  il  numero  di  fornitori  (e,
pertanto, approvvigionandosi esclusivamente da A. e non da B. e E.)..
Inoltre, la  I.  S.p.a.  implementera'  la  propria  flotta  mediante
ulteriori contratti di leasing per gli  aeromobili -  sempre  modello
"AIRBUS A350" - cosi' da completarne l'ammodernamento» (40). 
    Ha affermato, poi, che le proprie rotte sarebbero  differenti  da
quelle di A. S.p.a. in  quanto,  da  un  lato,  non  sarebbero  state
acquisite le rotte  «su  Mexico  City,  Havana,  Santiago  de  Chile,
Johannesburg,  Mauritius,  Male',  Seoul,   Casabablanca,   Toulouse,
Dusseldorf, Berlin, Prague, Berlin Budapest, Warsaw, Podgoriza, Saint
Petersburg, Kiev, Cyprus, Madrid,  Atene,  Trieste,  Trapani,  Milano
Malpensa, Bergamo,  Pisa»  e,  dall'altro,  sarebbero  operate  dalla
convenuta per la prima volta  le  rotte  su  «San  Francisco,  Dakar,
Accra, Lagos, Tokio Haneda, Jeddah, Ryhadh, Kuwait», come, del resto,
«chiarito dalla Commissione europea  nell'occasione  della  decisione
del 10 settembre 2021, «I. non volera' 32 rotte .. di A., e aprira' 9
nuove rotte"» (41). 
    Si tratta di circostanze neutre ai fini del decidere. 
    Cio' che  accade  all'articolazione  dopo  il  trasferimento  non
rileva ai fini dell'applicazione della  previsione  di  cui  all'art.
2112  del  codice  civile:  la  legge  richiede  che  l'articolazione
funzionalmente autonoma conservi le sue caratteristiche organizzative
nel trasferimento, non dopo;  in  virtu'  delle  prerogative  di  cui
all'art. 41 della Costituzione, dopo il trasferimento, il  ramo  puo'
essere modificato, ceduto o dismesso, poiche' la validita'  dell'atto
di cessione  non  e'  condizionata  alla  continuita'  dell'attivita'
economica presso il cessionario. 
    E' pacifico  inoltre  che  la  resistente  ha  proseguito,  senza
soluzione di continuita', l'attivita' di trasporto aereo di  Alitalia
S.p.a., tra l'altro, «impiegando quasi esclusivamente  (per  il  99%)
personale navigante e di terra proveniente da A. (assunto a decorrere
dal 15 ottobre 2021, previa risoluzione del rapporto  di  lavoro  con
S-(42). 
    Uno degli argomenti della difesa di I. S.p.a., per contro, e' che
non potrebbe sussistere un trasferimento di ramo di azienda in quanto
avrebbe selezionato e assunto il personale in forze alla data del  15
ottobre 2021 «a condizioni di mercato, nel contesto di un processo di
selezione aperto», come peraltro risulterebbe dalla  decisione  della
Commissione europea del  10  settembre  2021;  in  effetti,  tra  gli
impegni  espressamente  valorizzati  a  sostegno   della   richiamata
decisione, vi e' quello secondo cui la  N.  avrebbe  dovuto  assumere
«personale dal mercato con nuovi contratti di lavoro,  in  base  alle
condizioni di mercato» (43). 
    Il dato relativo  alle  assunzioni  effettuate  -  in  via  quasi
esclusiva - a favore del personale navigante e di  terra  proveniente
da A. S.p.a. risulta confermato dalla stessa convenuta, che ha omesso
di contestarlo specificamente e che - insistendo sul  fatto  di  «non
essere  tenuta  comunque  ad  osservare  alcuno  specifico   criterio
selettivo», di «non essere  in  alcun  modo  tenuta  a  dar  luogo  a
procedure selettive di tipo concorsuale e/o ad evidenza  pubblica»  e
di «non essere tenuta ad  osservare  alcun  criterio  di  scelta  nel
reclutamento del personale» (44) - ha  affermato  di  aver  proceduto
«valorizzando, quale ulteriore razionale organizzativo  e  sempre  in
ragione della contingente necessita' di avviare le attivita' di volo,
il possesso, da parte delle risorse,  di  esperienza  e  abilitazioni
funzionali al pronto impiego sugli aeromobili della flotta» (45). 
    Sennonche',  alla  luce  del  quadro  normativo  e  fattuale   di
riferimento - ossia di  un'operazione  compiuta  nell'ambito  di  una
procedura soggetta alla valutazione della Commissione europea  e  nel
solco delle condizioni da quest'ultima valorizzate  -  sarebbe  stato
onere esclusivo  di  I.  S.p.a.  dimostrare  di  aver  effettivamente
reperito le risorse del  personale  navigante  e  di  terra  con  una
selezione attuata nella fisiologia degli equilibri di mercato,  ossia
«a condizioni di mercato, nel contesto di un  processo  di  selezione
aperto» (46). 
    Tale onere non e' stato soddisfatto, in quanto la  convenuta  non
ha inteso chiarire quali siano  stati  -  in  concreto  -  i  criteri
applicati nella selezione dei nuovi assunti; ne consegue che  l'unico
dato acquisito come certo al giudizio e' che «alle ore  24,00  del  6
settembre 2021, la I. S.p.a. ha ricevuto oltre n. 29.451 candidature»
- di cui «2. 760 per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti
da A. in amministrazione straordinaria), 8.097 per assistenti di volo
(3.311 provenienti da A.) e 18.594 per il personale di  staff  (2.601
provenienti da A. (47) -  e  che  il  15  ottobre  2021  la  societa'
resistente  aveva  effettuato,   tra   quelle   29.451   candidature,
l'assunzione di circa 1.600 unita' di cui il 99%  proveniente  da  A.
S.p.a. (come dedotto da parte  attrice  e  non  utilmente  contestato
(48)). 
    Nella sostanza, dunque,  puo'  affermarsi  che  I.  S.p.a.  abbia
ammesso di aver assunto quasi esclusivamente personale navigante e di
terra proveniente da A. S.p.a. 
    Ai fini del decidere, tuttavia,  rilevano  ulteriori  circostanze
inerenti all'assunzione del nuovo personale della convenuta, elementi
che risultano documentalmente provati da parte attrice. 
    E' circostanza pacifica in  giudizio  che  ogni  compagnia  aerea
debba dotarsi di proprie procedure, di standard operativi che  piloti
e personale navigante debbono conoscere e  saper  gestire  con  piena
padronanza; a tal  fine,  il  personale  di  volo  deve  seguire  dei
particolari  percorsi  formativi  (Operation  Converce  Course)   per
ciascuna compagnia nella quale sia chiamato a operare (49). 
    Il 30 settembre 2021 e' stata inviata - dall'indirizzo  (omissis)
- un'e-mail avente per oggetto «Corso di addestramento OCC I.» e  del
seguente tenore: «Gentile collega, abbiamo da poco ricevuto da I. una
prima lista di nuovi assunti dal 15 ottobre, lista di  cui  anche  Tu
fai  parte.  Verrai  coinvolto  domani 1°  ottobre   nel   corso   di
addestramento OCC che, come sai,  e'  incompatibile  con  l'attivita'
operativa del tuo attuale COA AZ, per questo motivo abbiamo  ottenuto
l'indispensabile puntualizzazione da parte della  direzione  generale
degli ammortizzatori sociali e della  formazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali circa l'utilizzo della CIGS fino  al
14 ottobre, previo accordo della  procedura  di  esame  congiunto  in
corso. Riceverai a breve indicazioni necessarie per il corso da parte
di I.»(50). 
    Pare quantomeno anomalo che A. S.p.a.  -  che,  secondo  la  tesi
difensiva della convenuta, sarebbe un soggetto giuridico  autonomo  e
distinto da I. S.p.a. - si sia resa parte attiva  nella  trasmissione
ai  propri  dipendenti  di  comunicazioni   afferenti   al   processo
assunzionale della convenuta  e  ai  prodromici  percorsi  formativi,
addirittura premurandosi di reperire informazioni sulla  possibilita'
di ottenere deroghe rispetto alle incompatibilita' con il trattamento
di integrazione salariale in corso. 
    E' poi documentale la sostanziale sovrapponibilita'  dei  manuali
operativi in dotazione presso A. S.p.a. rispetto a quelli adottati da
I. S.p.a. i quali ultimi,  come  correttamente  dedotto  in  ricorso,
risultano diversi solo per l'intestazione (51). 
    Ancora, e' documentale che la durata del corso Operation Converce
Course per piloti e comandanti provenienti da A. S.p.a.  e'  prevista
in otto ore d'aula senza addestramento e prove pratiche (simulatore o
volo), ove il pilota sia in possesso del  c.d.  type  rating  per  il
modello  di  aeromobile   considerato,   mentre,   in   mancanza   di
abilitazione sullo specifico modello di  aeromobile,  la  durata  del
corso risulta piu' lunga (52); per contro, il manuale  di  I.  S.p.a.
prevede, per tutti i piloti provenienti da un vettore diverso  da  A.
S.p.a., una durata del corso Operation Converce  Course  superiore  a
dodici giorni,  indipendentemente  dal  possesso  del  relativo  type
rating (sette in  aula,  almeno  cinque  al  simulatore  e  ulteriori
giornate di addestramento in volo, con esame finale (53)). 
    Ancora, e' in atti la comunicazione e-mail con la  quale,  il  1°
ottobre 2021, il personale navigante tecnico di A.  S.p.a.  e'  stato
invitato  a  recarsi  «il  prima  possibile  a  Fiumicino  presso  la
palazzina Alfa e consegnare IPad aziendale (dopo aver  effettuato  la
procedura di configurazione della posta come da istruzioni  allegate)
al fine di consentirne la  configurazione  I.»,  con  indicazione  di
provvedervi entro e non oltre il 10 ottobre 2021  (54):  e'  evidente
che il device in questione fosse assegnato da A. S.p.a. al  personale
all'epoca alle sue dipendenze, con  riconfigurazione  operata  da  I.
S.p.a. prima della formale assunzione....Dalle  circostanze  sin  qui
evidenziate emerge, nel quadro di un processo di  assunzione  che  ha
interessato in  via  quasi  esclusiva  il  personale  di  A.  S.p.a.,
un'evidente interazione tra quest'ultima e I. S.p.a.  nelle  fasi  di
assunzione, addestramento e messa in  servizio  delle  nuove  risorse
della convenuta: una collaborazione oltremodo  anomala  nel  contesto
che, formalmente, avrebbe dovuto caratterizzare le  operazioni  delle
quali qui ci si occupa e che  avrebbe  dovuto  poggiare  sulla  netta
separazione tra le due realta' aziendali. 
Sulla sussistenza di un'ipotesi riconducibile alla previsione di  cui
all'art. 2112, comma 5, del codice civile. 
    La Corte di giustizia ha avuto modo di evidenziare che,  «secondo
una giurisprudenza costante, lo scopo della direttiva n. 2001/2023 e'
di  assicurare  la  continuita'  dei  rapporti  di  lavoro  esistenti
nell'ambito di un'entita' economica, a prescindere da un  cambiamento
del proprietario. Il criterio decisivo, per stabilire se sussista  un
trasferimento, nel senso di tale direttiva, consiste dunque nel fatto
che l'entita' in questione conservi  la  sua  identita',  il  che  si
desume in particolare dal proseguimento effettivo  della  gestione  o
dalla sua ripresa (v. sentenze A., 24/85, EU:C: 1986:127, punti 11  e
12; G0ney-Gorres e Demir, C-232/04 e  C-233/04,  EU:  C:  2005:  778,
punto 31 e giurisprudenza ivi citata,  nonche'  A.  e  a.,  C-458/12,
EU:C:2014:124, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Per determinare
se  questa  condizione  sia  soddisfatta,   si   deve   prendere   in
considerazione  il  complesso  delle   circostanze   di   fatto   che
caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le  quali  rientrano
in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in  questione,  la
cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni
mobili,  il  valore  degli  elementi   materiali   al   momento   del
trasferimento,  la  riassunzione  o  meno  della  maggior  parte  del
personale da parte del nuovo imprenditore, il  trasferimento  o  meno
della  clientela,  nonche'  il  grado  di  analogia  delle  attivita'
esercitate prima e dopo la  cessione  e  la  durata  di  un'eventuale
sospensione  di  tali  attivita'.  Questi  elementi,  tuttavia,  sono
soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si  deve
procedere e non possono, percio', essere  valutati  isolatamente  (v.
sentenze  A.,  24/85,  EU:C:1986:127,  punto   13;   R.A.,   C-29/91,
EU:C:1992:220, punto 24; S0zen, C-13/95, EU:C:  1997:141,  punto  14,
nonche' A. e a., C-340/01, EU:C:2003:629, punto 33). In  particolare,
la   Corte   ha   evidenziato   che   l'importanza   da    attribuire
rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in  funzione
dell'attivita' esercitata, o addirittura in funzione  dei  metodi  di
produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello  stabilimento
o nella parte di stabilimento di cui  trattasi  (v.  sentenze  S0zen,
C-13/95, EU:C:1997:141, punto 18; H.V. e  a.,  C-127/96,  C-229/96  e
C-74/97, EU:C:1998:594, punto 31; H. e a., C-173/96 e C-247/96, EU:C:
1998:595,  punto  31,  nonche',  in  tal  senso,  UGT-FSP,  C-151/09,
EU:C:2010:452, punto  28)  11  (CGUE,  9  settembre  2015,  C-160/14,
J.F.F.D.A. e B. e a., 25-27). 
    Orbene, e' circostanza pacifica in giudizio  che  l'attivita'  di
trasporto aereo di A. S.p.a. sia proseguita, ininterrottamente,  sino
al 14 ottobre 2021; a far data dal 15  ottobre  2021,  A.  S.p.a.  ha
dismesso qualsiasi tipo di attivita' riconducibile al ramo Aviation e
I. S.p.a. ha avviato la propria impresa di trasporto aereo. 
    Dalle considerazioni che precedono puo'  affermarsi  che,  il  15
ottobre 2021, la convenuta ha intrapreso la  suddetta  attivita'  con
l'impiego degli aeromobili, degli slots, delle rotte e del  personale
di A. S.p.a.: personale, non transitato formalmente ex art. 2112  del
codice  civile,  ma  selezionato  con  criteri  rimessi  all'assoluta
discrezionalita'  di  I.  S.p.a.  che,  cosi'  operando,  ha   potuto
scegliere i singoli dipendenti della vecchia compagine  aziendale  da
integrare nelle risorse della N. 
    Sennonche', come anticipato in premessa, aeromobili, rotte, slots
e personale navigante e di terra rappresentano gli elementi necessari
e sufficienti per lo svolgimento di  quella  attivita'  di  trasporto
aereo che era riconducibile al ramo Aviation di A. S.p.a.  e  che  si
ripresenta,  immutata   nella   sostanza,   nella   fase   di   avvio
dell'attivita' di trasporto aereo di I. S.p.a.: fattori di produzione
ed elementi organizzati che, nel passaggio dal 14 ottobre 2021 al  15
ottobre 2021, mostrano di non aver subito modificazione alcuna  e  di
esser connotati dal medesimo nesso funzionale originario. 
    Senz'altro, puo' darsi  per  pacifico  che  l'acquisizione  degli
asset Aviation non abbia  riguardato  il  management  e,  piu'  nello
specifico,  che  I.  S.p.a.  abbia  «introdotto  un   nuovo   assetto
manageriale (estraneo, dunque, all'acquisizione) con un nuovo modello
organizzativo» (56). 
    Tuttavia, vi e' gia' stato  modo  di  evidenziare  che  ben  puo'
accadere che il ramo possa subire modifiche per quel che attiene alla
distribuzione delle  risorse  e  delle  funzioni  interne;  cio'  che
rileva, e' che risulti  preservata  l'attitudine  produttiva  tra  le
componenti del ramo ceduto e,  quindi,  che  non  sia  modificata  la
capacita'  dell'entita'  oggetto  del   trasferimento   di   svolgere
l'originaria - e determinata - attivita' produttiva. 
    Questo e' cio' che sostanzialmente e' accaduto a seguito  di  due
passaggi:  l'acquisizione  degli  assets  Aviation  che  sono   stati
pacificamente oggetto di conseguimento da A. S.p.a.,  e  l'assunzione
del personale di navigante e di terra  proveniente  -  in  via  quasi
esclusiva - da quest'ultima: nella sostanza, si e' cosi' ricostituita
una «articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'  economica
organizzata». 
    Alla luce  di  tutto  quanto  sin  qui  considerato,  ritiene  il
giudicante che la fattispecie  in  esame  costituisca  un'ipotesi  di
trasferimento di ramo di azienda,  astrattamente  riconducibile  alla
disciplina  di  cui  all'art.  2112,  del  codice  civile,   con   la
conseguenza  che  -  ove  siffatta  disposizione  fosse  in  concreto
applicabile - la procedura di assunzione effettuata da I.  S.p.a.  (e
che le ha consentito di limitare e  selezionare  il  passaggio  delle
risorse originariamente assegnate al  ramo  Aviation  di  S.  S.p.a.)
risulterebbe necessariamente illegittima, in quanto il passaggio  del
personale sarebbe dovuto avvenire con  continuita'  dei  rapporti  di
lavoro gia' in essere presso A. S.p.a. 
 
                                - 4 - 
 
    Fatte queste premesse  occorre  ora  verificare  l'applicabilita'
della disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile alla  vicenda
successoria in esame che  presenta  alcune  particolarita'  derivanti
dall'intreccio tra la disciplina generale sul trasferimento d'azienda
e la disciplina speciale relativa all'amministrazione straordinaria. 
    4.1. L'amministrazione  straordinaria  delle  grandi  imprese  in
crisi e'  l'istituto  che  riguarda  la  grande  impresa  commerciale
insolvente «con finalita'  conservative  del  patrimonio  produttivo,
mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle  attivita'
imprenditoriali» (art. 1, decreto legislativo n. 270/1999). La  ratio
di tale previsione si rinviene nell'esigenza di creare una  procedura
concorsuale   idonea   a   conciliare   interessi   differenti:    il
soddisfacimento dei creditori  dell'imprenditore  insolvente,  da  un
lato,  il  salvataggio  del  complesso  produttivo  in  crisi  e   la
conservazione di posti di lavoro, dall'altro. Lo scopo e'  quello  di
evitare soluzioni liquidatorie che non tengano  conto  dei  rilevanti
interessi, privati e pubblici, alla conservazione  e  al  risanamento
dell'impresa. 
    Nell'amministrazione straordinaria, l'effetto fondamentale  della
dichiarazione di insolvenza e'  rappresentato  dall'apertura  di  una
fase successiva, di natura  diagnostica,  subordinata  alla  verifica
delle «concrete possibilita' di  recupero  dell'equilibrio  economico
delle  attivita'  imprenditoriali».  L'accertamento,  secondo  quanto
prescritto dall'art. 27, decreto legislativo n. 270/1999 (applicabile
ratione temporis),  in  tema  di  condizioni  per  l'ammissione  alla
procedura, puo' essere realizzato attraverso  programmi  alternativi:
a) tramite la cessione dei complessi  aziendali,  sulla  base  di  un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di  durata  non
superiore  ad  un  anno  («programma  di   cessione   dei   complessi
aziendali»); b) tramite la ristrutturazione economica  e  finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non
superiore a due anni («programma di ristrutturazione») b-bis) per  le
societa' operanti nel settore dei servizi pubblici  essenziali  anche
tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un
programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di  durata  non
superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni  e
contratti») 2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  la  durata  dei
programmi di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  puo'  essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un  massimo
di quattro anni. 
    La  fase  diagnostica,  che  rappresenta  il  perno   dell'intera
procedura, e' quindi caratterizzata da un  vero  e  proprio  giudizio
prognostico sulle possibilita' di sopravvivenza dell'impresa. Se tale
valutazione ha esito positivo si avra' la  vera  e  propria  apertura
della procedura di amministrazione straordinaria, in caso  contrario,
al tribunale non restera' che dichiarare il fallimento. 
    Quanto   agli    effetti    dell'apertura    dell'amministrazione
straordinaria per quanto riguarda i contratti, ai sensi dell'articolo
50,  decreto  legislativo  n.  270/1999,  essi  continuano  ad  avere
esecuzione fino a quando il commissario straordinario non esercita la
facolta' di scioglimento. Non rientrano tra questi,  i  contratti  di
lavoro subordinato che soggiacciono alla disciplina giuslavoristica. 
    Da quanto detto emerge con chiarezza che il fondamento  giuridico
dell'amministrazione straordinaria, a differenza di  altre  procedure
concorsuali, va individuato nella  finalita'  conservativa  correlata
alla continuazione dell'esercizio dell'impresa. 
    La  scelta  del  mantenimento  del   valore   dell'organizzazione
mediante la prosecuzione dell'attivita' d'impresa non appare  percio'
irragionevole ne' tale da distorcere gli equilibri del mercato  anche
nel caso di scelta del programma avente ad  oggetto  la  cessione  di
beni o complessi aziendali. 
    In tal caso, qualora  questo  venga  completato  integralmente  e
residuino attivita' da liquidare o somme da recuperare, il tribunale,
d'ufficio o su richiesta del commissario straordinario, dichiara  con
decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. 
    E' quindi  solo  da  tale  momento  che,  secondo  la  disciplina
speciale   (6)  ,   svanisce   la   funzione   conservativa   propria
dell'amministrazione straordinaria  e  la  stessa  diventa  una  mera
procedura concorsuale liquidatoria. 
    Invero, il legislatore, attraverso gli articoli 62 e 63,  decreto
legislativo n. 270/1999, ha stabilito puntuali  prescrizioni  per  la
salvaguardia di una pluralita' di interessi:  quello  dei  creditori,
quello dei lavoratori, l'interesse alla conservazione del  patrimonio
produttivo e quindi alla salvaguardia della  funzionalita'  operativa
dell'azienda. 
    Peraltro, occorre osservare, che la procedura di  amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi ha mantenuto intatta  nel
tempo  la  sua  finalita'  conservativa  del  patrimonio  produttivo,
mediante la prosecuzione, la riattivazione o la  riconversione  delle
attivita' imprenditoriali, ma, contrariamente  alle  altre  procedure
concorsuali, il suo fine principale e' quello di evitare la messa  in
liquidazione dell'impresa in considerazione  dei  notevoli  interessi
coinvolti, siano essi privati o pubblici (Cassazione civile sez. I, 5
gennaio 2022, n. 192). 
    Ed  e'  proprio  in  questo  senso  che  deve  essere   letto   e
interpretato l'art. 11-quater del decreto-legge del 25  maggio  2021,
n. 73 (Disposizioni in materia di Alitalia - Societa' aerea  italiana
S.p.a.) - nel testo vigente alla data dell'11  settembre  2021  -  al
comma 8 testualmente dispone: L'esecuzione del programma, nei termini
rivenienti  dalla  decisione  della  Commissione   europea   di   cui
all'articolo 79, comma 4-bis,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,
integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto  di  revoca
dell'attivita' d'impresa  dell'Alitalia  -  Societa'  aerea  italiana
S.p.a.  e   dell'Alitalia   Cityliner   S.p.a.   in   amministrazione
straordinaria, che  potra'  intervenire  a  seguito  dell'intervenuta
cessione  di  tutti  i  compendi  aziendali  di  cui   al   programma
autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue  con  finalita'
liquidatoria, i  cui  proventi  sono  prioritariamente  destinati  al
soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato. 
    4.2. Si rende a questo punto necessario tentare un  coordinamento
della  disciplina  che  regola  l'amministrazione  straordinaria  con
quella che regola  la  sorte  dei  rapporti  di  lavoro  in  caso  di
trasferimento dell'azienda in stato di insolvenza. 
    La  direttiva  del  Consiglio  12  marzo  2001,  n.   2001/23/CE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative al mantenimento  dei  diritti  dei  lavoratori  in  caso  di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o  di
stabilimenti, afferma al primo comma dell'art. 3 che «I diritti e gli
obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o  da
un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono,  in
conseguenza  di  tale  trasferimento,  trasferiti  al   cessionario»:
stabilisce quindi il fondamentale principio secondo il quale in  caso
di trasferimento d'azienda i lavoratori dipendenti  ad  essa  addetti
«seguono» l'azienda, prevedendo che il loro rapporto  di  lavoro  sia
ceduto ex lege al cessionario e  prosegua  alle  dipendenze  di  esso
senza soluzione di continuita'. Consapevole  degli  effetti  negativi
che una disciplina cosi' rigida avrebbe comportato nelle  ipotesi  di
trasferimento di aziende in crisi, e quindi bisognevoli di interventi
atti a riequilibrarne la struttura e i  costi,  il  Legislatore  euro
unitario ha previsto una deroga ad essa. Afferma infatti il  comma  1
dell'art. 5 che, salva diversa previsione della legislazione  interna
degli Stati membri, «gli articoli 3 e 4 non  si  applicano  ad  alcun
trasferimento di imprese,  stabilimenti  o  parti  di  imprese  o  di
stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una  procedura
fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista
della liquidazione dei beni del cedente  stesso  e  che  si  svolgono
sotto il controllo di un'autorita' pubblica competente». 
    Cosi'  disponendo,  la  normativa  euro   unitaria   prevede   la
disapplicazione   (salva   diversa   disposizione   della   normativa
nazionale) delle tutele apprestate a favore dei lavoratori dipendenti
dagli articoli  3  e  4  della  direttiva  (ed  in  particolare,  per
l'aspetto  che  qui  interessa,  il  diritto  alla  prosecuzione  del
rapporto di lavoro  alle  dipendenze  del  cessionario  dell'azienda)
qualora  sussistano,  congiuntamente,  tre  condizioni:  (i)  che  il
trasferimento sia attuato nell'ambito di una procedura di insolvenza;
(ii) che tale procedura si svolga sotto il controllo di  un'autorita'
pubblica a tal fine designata dalla legislazione nazionale; (iii) che
essa abbia una finalita'  «liquidatoria».  Ove  tali  condizioni  non
sussistano, le legislazioni nazionali non  possono  prevedere  deroga
alcuna ai principi posti dagli articoli 3 e 4 della direttiva. 
    La disciplina normativa euro unitaria e' stata recepita in Italia
con un travagliato percorso che ha imposto al nostro  legislatore  di
intervenire piu' volte per rendere la normativa  interna  compatibile
con i principi dettati dalla direttiva 23/2001. 
    La norma di riferimento e' l'art. 47, legge n. 428/1990,  il  cui
testo prevedeva (fino alla modifica in vigore dal 15 luglio 2022)  la
distinzione fra procedure caratterizzate dalla continuita' aziendale,
per  le  quali  non  e'  consentito  derogare  al   principio   della
continuita'  dei  rapporti  di  lavoro   pendenti   alla   data   del
trasferimento (art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990)  e  procedure
liquidatorie, per le quali tale deroga  e'  prevista,  salve  diverse
disposizioni contenute in apposito accordo sindacale (art. 47,  comma
5,  legge  n.  428/1990):  fra  di  esse  la  norma   annoverava   la
«dichiarazione di fallimento, omologazione di  concordato  preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento  di
liquidazione   coatta   amministrativa   ovvero   di   sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui  la  continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata». (7) 
    Sintetizzando  al  massimo,  nel  diritto  interno,  nel   regime
antecedente  al  Codice  della  crisi  di  impresa  che  qui  rileva,
risultano applicabili le seguenti disposizioni: 
        l'art. 47 della legge n. 428/1990 secondo cui,  nel  caso  di
imprese  «per  le  quali   sia   stata   disposta   l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.
270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'»
possono essere stabilite in sede di  confronto  sindacale,  ferma  la
continuita' dei rapporti, modifiche alle condizioni di lavoro  (comma
4-bis), mentre, «nel caso in cui la continuazione dell'attivita'  non
sia stata disposta o sia cessata» (comma  5),  possono  anche  aversi
deroghe, stabilite sindacalmente, alla prosecuzione dei  rapporti  di
lavoro; 
        l'art. 56,  comma  3-bis,  decreto  legislativo  n.  270/1999
secondo cui «le  operazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2»,  ovverosia
attuative  dei   diversi   programmi   che   possono   caratterizzare
l'amministrazione straordinaria, «effettuate in attuazione  dell'art.
27, comma 2, lettere a) e b-bis)» e cioe' in relazione a programmi di
cessione delle aziende o dei beni, «in vista della  liquidazione  dei
beni  del  cedente,  non  costituiscono  comunque  trasferimento   di
azienda, di ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli  effetti  previsti
dall'articolo 2112 del codice civile»; 
        l'art. 5, comma 2-ter, decreto-legge n. 347/2003,  conv.  con
mod. in legge n. 39/2004, secondo cui,  con  riferimento  ad  imprese
operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali o che gestiscono
almeno  uno  stabilimento   industriale   di   interesse   strategico
nazionale, nell'ambito delle consultazioni sindacali «ovvero esaurite
le stesse infruttuosamente», il Commissario e il cessionario  possono
«definire i contenuti  di  uno  o  piu'  rami  d'azienda,  anche  non
preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano  alle
dipendenze del cessionario». 
    La parte ricorrente, sostiene l'abrogazione  implicita  dell'art.
56, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999  in  quanto  norma  superata  dal
successivo  art.  47,  legge  n.  428/1990  cosi'   come   modificato
dall'articolo 19-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  25
settembre  2009,  n.  135,  ed  in  ogni  caso   in   contrasto   con
l'ordinamento euro unitario. 
    Tuttavia,  a  salvaguardia  del  principio  di  specialita'  deve
osservarsi che l'art. 56, comma 3-bis  citato,  non  presenta  alcuna
incompatibilita' con la disciplina di cui all'art.  47,  comma  4-bis
citato se interpretato secondo i principi della  giurisprudenza  euro
unitaria. 
    E' infatti la finalita' liquidatoria della  procedura  e  non  la
continuita'  dell'impresa  che  pone  il  vero  discrimine   per   il
trasferimento dei lavoratori,  cosi'  costituendo  quindi  il  fulcro
della disciplina prevista sia dall'art. 47 della legge  n.  428/1990,
sia dall'art. 56, comma 3-bis, decreto legislativo n. 270/1999. 
    La norma contenuta nell'art. 47, comma 4-bis, indica  in  termini
generali,  in  quali  ipotesi,   tra   le   quali   l'amministrazione
straordinaria in caso di continuita' dell'impresa, non e' ammessa  la
deroga all'art. 2112 del codice civile 
    La norma speciale contenuta nell'art. 56, comma 3-bis, altro  non
fa   che    specificare,    con    riferimento    all'amministrazione
straordinaria, che l'esclusione  dell'applicabilita'  dell'art.  2112
del codice civile e' consentita solo nei casi in cui il programma  di
cessione non abbia finalita' liquidatoria. 
    Quanto detto  in  merito  alla  specialita'  della  procedura  di
amministrazione   straordinaria   rispetto   alle   altre   procedure
concorsuali consente pertanto di meglio  comprendere  il  significato
del comma  3-bis  dell'art.  56,  ossia  che  e'  solo  la  finalita'
liquidatoria  del  programma  di  cessione  che  consente  la  deroga
all'art.  2112  del  codice  civile,  in   quanto   l'amministrazione
straordinaria non nasce come procedura liquidatoria  ma,  normalmente
lo diventa una volta attuato il programma di cessione. 
    4.3. E, infatti, la distinzione tra  procedure  aventi  finalita'
liquidatoria e procedure aventi finalita' conservativa,  non  risulta
sempre  facilmente  individuabile  soprattutto  se  rapportata   alla
legislazione  interna.  In  effetti,  alcune  procedure   concorsuali
possono manifestarsi sia nell'uno che nell'altro verso. Si  pensi  al
concordato  preventivo  che  puo'   essere   finalizzato   sia   alla
continuita' (indiretta) ma anche alla  liquidazione  del  patrimonio.
Stesso  dicasi  per  l'amministrazione  straordinaria  delle   grandi
imprese   insolventi   che   sebbene   dichiaratamente   volta   alla
conservazione dell'impresa (art. 1, decreto legislativo n.  270/1999)
contiene al suo interno una  finalita'  liquidatoria  correlata  alla
cessazione dell'attivita' d'impresa. 
    Un utile ausilio ad  una  completa  ricostruzione  del  complesso
quadro normativo ci perviene dalla giurisprudenza euro unitaria. 
    La Corte di Lussemburgo e' piu' volte intervenuta osservando  che
non vi e' sovrapponibilita' della nozione dell'impresa  in  stato  di
insolvenza di matrice europea con la categoria dell'impresa in  stato
di crisi aziendale adottata dal legislatore nazionale (CGEU 11 giugno
2009  causa  C-561/07).  Nella  medesima  decisione   per   escludere
un'ingiustificata estensione della portata  derogatoria  dell'art.  5
della direttiva, la Corte indica una serie di criteri, uno dei quali,
anche per la piu' evidente e rilevabile materialita', e'  individuato
proprio nella «prosecuzione  dell'attivita'  dell'impresa»  (CGEU  22
giugno 2017, Causa - 126/16) § 41 Orbene, poiche' detto  articolo  5,
paragrafo 1, in principio, rende inapplicabile il  regime  di  tutela
dei lavoratori in determinati casi di trasferimento d'impresa,  e  si
discosta  dall'obbiettivo  principale  alla  base   della   direttiva
2001/23, deve necessariamente essere oggetto di  una  interpretazione
restrittiva (v., per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50, sentenza del
4 giugno 2002, Beckmann, C-164/00, EU:C:2002:330, punto 29). §  44  A
tale riguardo, l'articolo 5, paragrafo 1,  della  direttiva  2001/23,
precisa, a titolo cumulativo, che il cedente deve essere  oggetto  di
una procedura di fallimento o di una procedura di insolvenza analoga.
Inoltre, questa procedura deve essere aperta per la liquidazione  dei
beni del cedente e deve svolgersi sotto il controllo di  un'autorita'
pubblica competente. § 47 In secondo luogo, l'articolo  5,  paragrafo
1, della direttiva 2001/23 prescrive che la procedura fallimentare  o
l'analoga procedura d'insolvenza sia aperta al fine  di  liquidare  i
beni del cedente. A tale riguardo, come risulta dalla  giurisprudenza
della Corte, resta inteso che una procedura che miri al proseguimento
dell'attivita' dell'impresa interessata non soddisfa tale  condizione
(v., in tal  senso,  sentenze  del  25  luglio  1991,  d'Urso  e  a.,
C-362/89, EU:C:1991:326, punti 31 e 32, e del 7 dicembre 1995,  Spano
e a., C-472/93, EU:C:1995:421, punto 25). § 48 Per quanto riguarda le
differenze tra questi due tipi di  procedura,  cosi'  come  precisato
dall'avvocato generale ai paragrafi 57 e 58  delle  sue  conclusioni,
l'una mira al proseguimento dell'attivita',  mentre  l'altra  mira  a
salvaguardare  l'operativita'  dell'impresa  o   delle   sue   unita'
economicamente sostenibili. Al contrario, una procedura  intesa  alla
liquidazione dei beni mira a massimizzare la soddisfazione collettiva
dei creditori. Sebbene non sia escluso che possa esistere  una  certa
sovrapposizione  tra  i  due  obbiettivi  perseguiti  da   una   data
procedura,  l'obbiettivo  principale  di  una  procedura  mirante  al
proseguimento  dell'attivita'   dell'impresa   rimane   comunque   la
salvaguardia dell'impresa interessata. 
    Sul punto e' intervenuta di recente la Corte  di  giustizia  che,
dopo  aver  richiamato   la   sua   precedente   giurisprudenza,   ha
ulteriormente precisato  che,  «dal  tenore  letterale  dell'art.  5,
paragrafo  1,  della  direttiva  2001/23  risulta  che  l'ambito   di
applicazione di tale disposizione e, conseguentemente,  della  deroga
da essa prevista non e' limitato alle imprese,  agli  stabilimenti  o
alle parti di imprese o di stabilimenti la cui  attivita'  sia  stata
definitivamente interrotta prima della cessione o  successivamente  a
quest'ultima. Infatti, tale articolo 5, paragrafo 1, dal momento  che
prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente  da
un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data
del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in  cui
sussistano i presupposti stabiliti in tale disposizione, implica  che
un'impresa o una parte d'impresa  ancora  in  attivita'  debba  poter
essere ceduta beneficiando, al contempo,  della  deroga  prevista  in
detta disposizione. Cosi' facendo, la direttiva 2001/23  previene  il
rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte  di  impresa  o  di
stabilimento di cui trattasi si  svaluti  prima  che  il  cessionario
rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della
liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle
attivita' del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira,  dunque,
a eliminare il grave rischio di  un  complessivo  deterioramento  del
valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di  vita  e  di  lavoro
della mano d'opera, che sarebbe in contrasto  con  le  finalita'  del
trattato» (CGUE, 28 aprile 2022, C-237/20, F.N.V., 49-51). 
    La giurisprudenza della Corte euro unitaria  nelle  sue  numerose
decisioni ha affermato per un verso,  che  non  e'  liquidatoria  una
procedura che «mira al proseguimento  dell'attivita'  quando  mira  a
salvaguardare  l'operativita'  dell'impresa  o   delle   sue   unita'
economicamente  redditizie»  e  per  altro  verso  che  resta  invece
liquidatoria, nonostante la prosecuzione dell'attivita', la procedura
in cui il trasferimento dell'azienda abbia «l'obiettivo principale di
soddisfare al meglio l'insieme dei creditori». Vale a dire che non e'
la «continuita'» di  esercizio  aziendale  il  tratto  dirimente,  ma
quella di «impresa». 
    Ed e' proprio in considerazione della giurisprudenza  della  CGUE
che si puo' dunque concludere che la continuazione dell'attivita' non
e' di per se' ostativa alla possibilita' di qualificare la  procedura
come liquidativa, ma cio' e' possibile solo qualora la  continuazione
dell'attivita'  sia  stata  disposta  in  via  principale,   se   non
esclusiva, per perseguire una migliore  soddisfazione  dell'interesse
dei creditori. 
    In questa identica prospettiva  si  inserisce,  peraltro,  l'art.
368, comma 4, lettere b) e c) del Codice della crisi di  impresa,  in
vigore dal 15 luglio 2022, che ha modificato l'art. 47, commi 4-bis e
5, della legge n. 428/1990, prevedendo che: 
        a) nell'ipotesi in cui il  trasferimento  d'azienda  riguardi
imprese coinvolte in una procedura con finalita'  conservativa  (i.e.
concordato in continuita', accordi di  ristrutturazione  dei  debiti,
amministrazione straordinaria in  caso  di  continuazione  o  mancata
cessazione dell'attivita'), fermo il trasferimento al cessionario dei
rapporti di lavoro,  le  condizioni  di  lavoro  possono  subire  una
rimodulazione grazie al raggiungimento di un accordo sindacale  (art.
47, comma 4-bis, legge n. 428/1990); 
        b) diversamente, qualora il trasferimento d'azienda  riguardi
imprese coinvolte in una procedura con finalita'  liquidatoria  (i.e.
liquidazione   giudiziale,   concordato   preventivo    liquidatorio,
amministrazione    straordinaria    con    finalita'    liquidatoria,
liquidazione coatta amministrativa) e' confermata la possibilita'  di
disapplicare l'art. 2112 del codice civile (art. 47, comma  5,  legge
n. 428/1990). 
    L'art. 368 del decreto legislativo n. 14/2019 ha cosi'  riformato
i commi 4-bis e 5 dell'art. 47, legge n. 428/1990 avvicinandoli  alla
direttiva  2001/23/CE  con  il  risultato   che   il   comma   4-bis,
disciplinante i trasferimenti in continuita', ha conservato l'obbligo
dell'accordo  con  le  rappresentanze  sindacali  ma  ha  rimosso  la
possibilita' del «mantenimento anche parziale dell'occupazione»  che,
presente  nel  testo  previgente,  alla   luce   dell'interpretazione
giurisprudenziale  comunitaria,  costituiva   espressione   equivoca.
Invece, il comma 5 stabilisce come regola base  che  «i  rapporti  di
lavoro  continuano  con  il  cessionario»  con  cio'  escludendo   la
prospettiva   di   ridurre   il   personale   per    facilitare    la
ristrutturazione e facendo salva  solo  la  possibilita'  di  accordi
individuali da sottoscriversi nelle sedi  protette  di  cui  all'art.
2113 del codice civile 
    4.4. In tale contesto normativo, nel caso  in  esame,  dando  per
scontato che si tratti di una procedura di insolvenza che  si  svolge
sotto il controllo dell'autorita' pubblica a tal fine designata dalla
legislazione nazionale,  la  questione  fondamentale  consiste  nello
stabilire  se  tale  procedura  abbia  una   finalita'   propriamente
liquidatoria, cioe' quella di dar corso alla  liquidazione  dei  beni
dell'impresa cedente con lo scopo di  massimizzare  la  soddisfazione
della massa dei creditori, ovvero abbia una finalita' diversa,  ossia
che miri a salvaguardare  l'operativita'  dell'impresa  o  delle  sue
unita' economicamente redditizie. 
    Solo nel primo caso, infatti, la disciplina euro unitaria prevede
la disapplicazione delle norme che, in ogni altro caso,  garantiscono
la  continuazione  dei  rapporti  di  lavoro  alle   dipendenze   del
cessionario. 
    La difesa di Ita,  sostenendo  la  finalita'  liquidatoria  della
procedura in quanto volta fin dall'inizio alla cessione dei complessi
aziendali, tenuto conto della recente interpretazione della CGUE  che
sarebbe decisiva  nel  dissipare  qualunque  dubbio  in  merito  alla
compatibilita'   tra   finalita'    liquidatoria    e    prosecuzione
dell'attivita', esclude per cio' solo, in conformita' alla disciplina
speciale dettata dall'art. 56 del decreto  legislativo  n.  270/1999,
l'applicabilita' dell'art. 2112 del codice civile 
    Si  tratta,  tuttavia,  di   un'impostazione   formalistica   non
suffragata, per quanto detto, da una esegesi delle norme applicabili,
lette in conformita' alla complessiva  giurisprudenza  euro  unitaria
che autorizza senz'altro una diversa interpretazione  del  quadro  di
riferimento. 
    Si puo' infatti ritenere che proprio  in  virtu'  del  fatto  che
dalla  finalita'  liquidatoria  o  meno  della  procedura  deriva  la
disapplicazione di garanzie importanti per  il  lavoratore  sia  piu'
necessario svolgere una valutazione  in  concreto  circa  l'effettiva
sussistenza   caso   per   caso    della    finalita'    liquidatoria
dell'amministrazione straordinaria, piuttosto  che  considerare  tale
finalita' come presente in virtu' di un automatismo che la  ricollega
all'adozione dei programmi di cui all'art. 27, comma 2, lettere a)  e
b-bis). 
    Un sicuro argomento spendibile a favore di questa  tesi  fa  leva
sulla lettera dell'art. 56, comma 3-bis, il  quale,  ove  richiama  i
programmi ex art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), per escludere  in
tal caso l'applicazione dell'art. 2112 del codice civile, circoscrive
il richiamo precisando che deve trattarsi di programmi con  finalita'
liquidatoria. Ove tale ultima finalita' fosse da ritenersi  immanente
nei  programmi  richiamati,  non   sarebbe   necessaria   alcun'altra
precisazione. 
    4.5.  Dall'esame  degli  atti  risulta  che   la   procedura   di
amministrazione straordinaria di Alitalia, iniziata in data 2  maggio
2017 si e' articolata con l'emanazione di due Programmi  redatti  dai
commissari, il primo nel 2018 ed il secondo nel 2021  il  cui  testo,
nelle linee essenziali e' stato riportato al par. 2. 
    Dalla lettura delle relazioni di Alitalia  prodotte  in  giudizio
emerge chiaramente che  fino  al  2020,  l'andamento  della  gestione
imprenditoriale    commissariale    e'    stata    improntata    alla
implementazione delle azioni necessarie all'aumento dei ricavi e alla
diminuzione dei  costi  attraverso  piani  di  efficientamento  e  di
riorganizzazione delle risorse, con indubbi risultati positivi.  Solo
la relazione  del  2020  ha  riportato  risultati  negativi  connessi
direttamente alla crisi del settore in dipendenza  della  pandemia  e
che ha portato il legislatore ad apportare  le  rilevanti  modifiche,
prima  fra  tutte  la  costituzione  di  ITA  e  la  possibilita'  di
trasferimento del ramo Aviation in discontinuita' economica. 
    La prosecuzione  dell'attivita'  imprenditoriale,  ben  oltre  il
limite  annuale  previsto  dall'art.  27,  decreto   legislativo   n.
270/1999,  si  e'   pertanto   inserita   appieno   nella   finalita'
conservatrice   tipica   dell'amministrazione   straordinaria,   come
peraltro dimostrato anche dal piano di  efficientamento  attuato  dai
commissari straordinari. 
    La difesa di Ita identifica il programma di cessione con  la  sua
finalita' liquidatoria in conformita' alle previsioni  dell'art.  56,
comma 3-bis citato e dell'art. 11-quater, comma 4, del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni  -  con  legge  23
luglio 2021, n.  106.  In  virtu'  di  quest'ultima  disposizione  la
cessione  del  compendio   Aviation,   secondo   Ita,   avrebbe   una
connotazione liquidatoria ex lege, definizione  resa  possibile,  tra
l'altro, dalla natura di norma di disciplina  e  non  di  fattispecie
dell'art. 56, coma 3-bis, decreto legislativo n. 270/1999. 
    Tale lettura delle norme, contenuta peraltro in talune decisioni,
tra le quali da ultimo C. App Milano n. 426/2024, non appare tuttavia
condivisibile   alla   luce   delle   vicende    dell'amministrazione
straordinaria in esame. 
    Risulta, infatti, dall'esame degli atti che entrambi i  Programmi
(2018 e 2021) hanno optato per la cessione dapprima (nel 2018)  di  3
rami aziendali e successivamente (nel 2021)  di  due  rami  aziendali
(Handling e Manutenzione) e di un complesso di beni (Aviation). 
    Il ramo Handling di Fiumicino e' stato ceduto il 12 luglio  2022;
il  ramo  Handling  di  Linate  il  27  settembre  2022  e  il   ramo
manutenzione il 13 ottobre 2022. 
    Dalla lettura dei contratti  di  cessione  prodotti  in  giudizio
emerge che in tutte e tre le ipotesi il trasferimento e' avvenuto  in
applicazione dell'art.  11-quater,  comma  4,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni - con legge 23 luglio
2021, n. 106 come modificati dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge
10 settembre 2012, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge  9
novembre 2021, n. 156 nonche' ai sensi degli articoli  27,  comma  2,
lettera  a)  e  63  del  decreto  legislativo  n.  270/1999  e  delle
previsioni normative applicabili alle alienazioni di aziende da parte
di  societa'   assoggettate   alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria. 
    Si tratta in sostanza delle medesime  disposizioni  che,  secondo
Ita,  giustificherebbero  una  lettura  in   termini   di   finalita'
liquidatoria del Programma di cessione del 2021 ma che nel  caso  dei
rami Handling e Manutenzione ha avuto una  diversa  applicazione.  In
entrambi i  casi  alla  cessione  del  ramo  e'  stata  applicata  la
disciplina di cui  all'art.  2112  del  codice  civile  con  evidente
esclusione  della   finalita'   liquidatoria   della   procedura   di
amministrazione straordinaria. 
    Sembra pertanto alquanto contraddittorio ritenere che nell'ambito
della cessione  del  ramo  Aviation  la  procedura  avesse  finalita'
liquidatoria mentre per le cessioni dei rami Handling e  Manutenzione
la medesima procedura non avesse la stessa finalita'. In ogni caso la
difesa di Ita non ha offerto sul punto alcuna valida giustificazione.
Neppure pare  possibile  ritenere  che  l'A.S.  non  fosse  vincolata
all'applicazione  dell'art.  56,  comma  3-bis  citato  che   prevede
l'inapplicabilita'  dell'art.  2112  alle  procedure  con   finalita'
liquidatoria. 
    Ma anche a voler ritenere che  la  modalita'  con  cui  e'  stato
ceduto il ramo Aviation non avrebbe potuto  vincolare  i  Commissari,
titolari  della  piena  facolta'  di  procedere,  a   seconda   della
convenienza, all'attivazione o meno della procedura di  trasferimento
del ramo d'azienda ex art. 2112 del codice civile e all'eventuale  (e
discrezionale) estensione delle tutele previste da tale norma,  sotto
altro aspetto si osserva che non vi  e'  in  atti  la  prova  che  la
procedura avesse come principale finalita' quella  di  soddisfare  la
massa dei creditori che costituisce l'obiettivo principale  di  tutte
le procedure liquidative. 
    L'identificazione del programma  di  cessione  con  la  finalita'
liquidatoria della procedura,  secondo  un'interpretazione  orientata
alla salvaguardia dei principi euro unitari, cosi' come  interpretati
dalla CGEU, e' possibile, infatti, unicamente  qualora  si  abbia  la
dimostrazione che la procedura avesse come  obiettivo  principale  la
salvaguardia degli interessi dei creditori. 
    I dati di cui si dispone  in  questo  giudizio  costituiti  dalla
documentazione prodotta dalle parti non dimostrano l'assunto di Ita. 
    La difesa  di  Ita,  nonostante  le  ripetute  sollecitazioni  di
controparte, non ha ritenuto necessario produrre la perizia di  stima
del valore di mercato del compendio Aviation pacificamente ceduto  al
prezzo di 1 euro, limitandosi ad indicarlo come  dato  di  fatto  non
contestabile. 
    Senza voler qui entrare nel merito dell'accertamento  del  valore
del ramo ceduto, operazione resa inattuabile dall'assenza di elementi
economici certi quali il valore dei singoli elementi costitutivi  del
compendio ceduto cosi' come risultanti dal contratto di cessione,  e'
tuttavia possibile evidenziare, che tra gli elementi ceduti, oltre ai
contratti di leasing dei 52 aeromobili che in bilancio  costituiscono
poste neutre e non poste passive come sostenuto dalla difesa di  Ita,
vi sono i diritti di decollo e atterraggio e le quote Ets,  cioe'  le
tonnellate di emissioni  di  CO2  che  si  possono  emettere  durante
l'attivita' in un anno senza dover pagare per l'inquinamento. 
    La difesa di Ita non ha allegato  ne'  dimostrato  i  criteri  di
valutazione degli slot che risentono di variabili che influenzano  le
loro  potenzialita'  di  sfruttamento  economico  e  che  sicuramente
costituiscono poste di rilevanza economica  determinante  nell'ambito
della cessione, ipoteticamente in grado di compensare  i  canoni  del
leasing degli aerei. 
    Nel caso di specie manca percio' qualunque allegazione e prova da
parte di Ita, sia della consistenza patrimoniale dei beni e contratti
(motori di scorta, divise del personale navigante, gli  arredi  degli
uffici, marchi, dominio, diritti d'autore, know-how, software, banche
dati  e  sistemi  informativi),  sia  soprattutto  delle  prospettive
reddituali che gli stessi sono idonei a generare una volta  confluiti
in Ita dal 15 ottobre 2021. 
    La  determinazione  del  valore  degli  asset  ceduti  non  puo',
infatti,  essere  effettuata  con  valori  di  liquidazione  soltanto
ipotizzati ma deve essere determinata nella loro unitarieta'  tenendo
conto della redditivita' futura che tali asset genereranno una  volta
inseriti nel complesso aziendale. 
    Per tali motivi le ragioni addotte da Ita nella memoria difensiva
a giustificazione della correttezza della valutazione del  prezzo  di
vendita, in assenza di prova  circa  la  consistenza  del  patrimonio
netto del ramo Aviation non puo' costituire valida dimostrazione  che
la cessione abbia comunque salvaguardato i creditori da future e piu'
ingenti  perdite  di  valore  come  anche  sostenuto  nelle  numerose
decisioni prodotte in giudizio. 
    Oltre a cio', deve essere evidenziata la circostanza  che  tra  i
beni e contratti non oggetto di cessione vi sono tutte le  passivita'
per titolo e causa antecedente la  data  iniziale  di  efficacia  del
contratto anche se relativi a beni o contratti relativi al  perimetro
Aviation. 
    La  previsione  contrattuale   e'   sicuramente   strumentale   a
determinare il requisito principale imposto dalla Commissione europea
della non continuita' economica tra Alitalia  e  Ita  ma  contraddice
l'assunto  della  difesa  di  Ita   ossia   che   la   procedura   di
amministrazione straordinaria altre finalita' non abbia avuto sin dal
suo esordio che quella di provvedere  alla  liquidazione  di  beni  e
contratti per il migliore soddisfacimento  dei  creditori  e  che  la
prosecuzione  dell'attivita'  avesse  quale  unico  scopo  quello  di
salvaguardare la consistenza del patrimonio al  fine  di  evitare  il
progressivo deterioramento del valore dell'impresa in vista della sua
liquidazione. 
    Al contrario, si e' realizzata la cessione di un  ramo  aziendale
in piena attivita' produttiva privato di tutte le sue pregresse poste
economiche e finanziarie passive. 
    Questo, altro non dimostra che la prosecuzione dell'attivita'  di
impresa non  era  finalizzata  alla  liquidazione  dei  beni  per  il
soddisfacimento della massa dei creditori  quanto  piuttosto  che  la
prosecuzione  dell'attivita'  e'  stata   finalizzata   a   mantenere
l'integrita' produttiva del ramo ceduto al fine  della  sua  cessione
con salvaguardia dell'operativita' dell'impresa e  delle  sue  unita'
economicamente redditizie. Esattamente cio' che secondo la  Corte  EU
esclude la finalita' liquidatoria di una procedura concorsuale. 
    Per quanto detto,  l'esclusione  delle  passivita'  di  Alitalia,
afferenti al ramo ceduto, contestualmente alla cessione dello  stesso
per un corrispettivo che non e' stato dimostrato in alcun modo essere
il reale prezzo di  mercato,  non  e'  idonea  a  dimostrare  che  la
cessione  del  ramo  e'  avvenuta   nel   principale   interesse   di
soddisfacimento dei creditori. 
    4.5. Infine, deve essere analizzata la  difesa  di  ITA  volta  a
giustificare la deroga all'applicabilita' dell'art. 2112  del  codice
civile  fondata  sull'applicabilita'  dell'art.   5,   comma   2-ter,
decreto-legge n. 347 del 2003 che  testualmente  recita:  Nell'ambito
delle consultazioni di cui all'articolo  63,  comma  4,  del  decreto
legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  ovvero  esaurite  le  stesse
infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono  concordare
il trasferimento solo parziale di  complessi  aziendali  o  attivita'
produttive in precedenza unitarie e definire i  contenuti  di  uno  o
piu' rami d'azienda, anche non preesistenti,  con  individuazione  di
quei lavoratori  che  passano  alle  dipendenze  del  cessionario.  I
passaggi anche  solo  parziali  di  lavoratori  alle  dipendenze  del
cessionario possono essere effettuati anche  previa  collocazione  in
cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione  del  rapporto
di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario. 
    La difesa dei ricorrenti ha, sul punto,  sottolineato  l'assoluta
assenza di presupposti di fatto per l'applicabilita' della norma. 
    Dalla documentazione prodotta ed  in  particolare  dal  Programma
2021 dell'amministrazione straordinaria  emerge  chiaramente  che  le
consultazioni sindacali hanno avuto  esito  negativo  nel  senso  che
nessun accordo e' stato raggiunto in epoca antecedente alla cessione.
L'unico accordo sindacale e' infatti stato stipulato nel dicembre del
2021 ed e' quindi irrilevante in questa sede. Neppure si  rinvengono,
dalla documentazione prodotta, accordi o intese tra  i  commissari  e
Ita volti a individuare  la  perimetrazione  del  ramo  ceduto  o  ad
individuare la platea dei lavoratori  interessati  al  passaggio.  Al
contrario  risulta  dalla  proposta  di  Ita  e  dal  Programma   dei
commissari 2021 che, in sintonia con la decisione  della  Commissione
europea, la cessione e' avvenuta in assoluta discontinuita', ossia in
assenza di accordi o intese tra le parti. 
    In particolare, per quanto riguarda il personale questo e'  stato
assunto ex novo da Ita attraverso una procedura  di  selezione  «alla
quale e' stato ammesso a partecipare anche il personale dimissionario
di  Alitalia».  Ovviamente  l'assenza  di   accordo   o   di   intesa
sull'oggetto della cessione e  sul  personale  da  trasferire  «anche
attraverso cessazione del rapporto di lavoro in essere  e  assunzione
da parte del cessionario» esclude l'applicabilita' della disposizione
invocata da Ita e della relativa tutela. 
 
                                - 5 - 
 
    Tutto  cio'  premesso,  in   assenza   di   ipotesi   derogatorie
consentite, dovrebbe  trovare  applicazione  al  caso  di  specie  la
disciplina dell'art. 2112 del codice civile  ossia  il  trasferimento
dei rapporti di lavoro dei ricorrenti alla societa'  cessionaria  del
ramo ITA S.p.a. 
    Tuttavia, l'applicazione della norma risulta attualmente impedita
dall'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2022,  n.  131  nel  testo
modificato dalla legge di conversione del 27 novembre 2023, n. 169, -
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di  cessione  di
complessi aziendali da parte di aziende  ammesse  alla  procedura  di
amministrazione  straordinaria  1.  In  coerenza  con  l'articolo  5,
paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del  12  marzo
2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in  ogni  caso
operazioni effettuate  in  vista  della  liquidazione  dei  beni  del
cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di
parti dell'azienda  agli  effetti  previsti  dall'articolo  2112  del
codice  civile,  le  cessioni  poste  in  essere  in  esecuzione  del
programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e  b-bis),  del
medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base  di
decisioni della Commissione  europea  che  escludano  la  continuita'
economica fra cedente e cessionario. 
    Come detto nel caso in esame e' pacifico che la cessione del ramo
Aviation e' avvenuta in esecuzione del programma di cui  all'articolo
27, comma  2,  lettere  a)  e  b-bis),  del  decreto  legislativo  n.
270/1999, sulla base di una decisione della Commissione  europea  che
ha escluso la continuita' economica fra cedente e cessionario. 
    La   disposizione   che   si   autoqualifica   come   norma    di
interpretazione autentica presenta, tuttavia, a parere  della  difesa
dei ricorrenti e dell'Ufficio dubbi  di  legittimita'  costituzionale
che, per le ragioni di seguito  esposte,  autorizza  il  Tribunale  a
sospendere  il  giudizio  per  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    5.1.  Chiarita  la  sussistenza  dei  presupposti  di  legge  per
l'applicazione della disposizione censurata, si evidenzia che, ove il
dubbio di legittimita' costituzionale fosse  accolto,  l'art.  6  del
decreto-legge 29 settembre 2022, n. 131 nel  testo  modificato  dalla
legge di conversione del 27 novembre 2023, n. 169,  che  predetermina
l'esito della lite - benche' applicabile dalla  data  di  entrata  in
vigore - non sarebbe utilizzabile nel procedimento in corso, il quale
dovrebbe essere definito con l'applicazione della  precedente  regola
di giudizio. 
    Tanto premesso, come anticipato, il  nucleo  della  questione  di
costituzionalita'  consiste  nello  stabilire   se   l'art.   6   del
decreto-legge 29 settembre 2022, n.  131,  debba  considerarsi  norma
innovativa e, di  conseguenza,  debba  trovare  applicazione  solo  a
decorrere  dalla  data  della  sua  entrata  in   vigore,   lasciando
impregiudicati i precedenti criteri  di  giudizio  della  fattispecie
concreta rinvenibili nell'art. 2112 del codice civile 
    La non applicabilita', al  caso  di  specie,  della  disposizione
sopra menzionata,  trova  ostacoli  insuperabili  nella  formulazione
letterale e complessiva della norma. 
    Ritiene, pertanto, questa giudice che si  ponga,  in  riferimento
agli articoli 3, 23, 24, comma 1, 102, comma 1, 111,  commi  1  e  2,
117, comma 1 della Carta costituzionale,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), un
dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  del  decreto-legge
29 settembre 2022,  n.  131  nel  testo  modificato  dalla  legge  di
conversione del  27  novembre  2023,  n.  169,  nella  parte  in  cui
introduce nuovi limiti di  applicabilita'  della  disciplina  di  cui
all'art. 2112 del codice civile 
    L'inapplicabilita' della disciplina prevista per la  prosecuzione
dei rapporti dei rapporti di lavoro  nei  casi  di  trasferimento  di
azienda  o  di  un  suo  ramo  risulta,  infatti,  lesiva  di  valori
costituzionali (giusto processo, stabilita' e certezza  dei  rapporti
giuridici     patrimoniali,     rispetto      delle      attribuzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario, parita'  di  armi
nelle reciproche posizioni del rapporto di  lavoro,  non  sussistendo
giustificazioni ragionevoli all'intervento legislativo retroattivo. 
    I dubbi di legittimita' costituzione della norma si incentrano in
particolare sul fatto che la stessa,  sebbene  formulata  in  termini
astratti, e' in realta' preordinata a condizionare,  con  l'efficacia
propria delle disposizioni interpretative, l'esito dei giudizi ancora
in corso. 
    Infatti, all'epoca della sua  emanazione,  come  si  legge  nella
relazione tecnica  di  accompagnamento  l'intervento  legislativo  si
colloca in un contesto caratterizzato da contrasti  giurisprudenziali
registratisi sul punto. La norma sarebbe volta  a  chiarire  che,  in
coerenza con quanto disposto dall'art. 5 della  direttiva  2001/23/CE
del Consiglio, del  12  marzo  2001,  la  disciplina  in  materia  di
mantenimento dei diritti dei lavoratori non si applica,  a  meno  che
gli Stati membri dispongano diversamente, «ad alcun trasferimento  di
imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti  nel  caso
in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di  una
procedura di insolvenza analoga aperta in  vista  della  liquidazione
dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il  controllo  di
un'autorita' pubblica competente». Dalla lettura  delle  proposte  di
emendamento avanzate dalle opposizioni si  evince,  inoltre,  che  la
norma si legherebbe alla vicenda della cessione d'azienda da Alitalia
a ITA Airways, nell'ambito della quale gli ex dipendenti di Alitalia,
esclusi dalla nuova compagnia, hanno avviato  un  contenzioso  legale
per farsi assumere da quest'ultima. 
    All'epoca dell'emanazione della norma, il Tribunale di Roma e  il
Tribunale di Milano, contrariamente ad altre decisioni  dei  medesimi
tribunali, avevano ritenuto nella vicenda successoria intercorsa  tra
Alitalia e Ita, la sussistenza di un trasferimento di ramo  d'azienda
con conseguente applicazione della disciplina di  cui  all'art.  2112
del codice civile relativamente ai rapporti di lavoro. 
    E' pertanto evidente che  la  norma  contenuta  nell'art.  6  del
decreto-legge 29 settembre 2022, n. 131 e' intervenuta a superare  un
contrasto giurisprudenziale sorto per regolare il  trasferimento  dei
rapporti di lavoro in capo al cessionario del ramo di azienda  ceduto
anche per chi avesse gia' un giudizio in corso,  con  ovvia  salvezza
dell'esecuzione dei giudicati gia'  formatisi  alla  data  della  sua
entrata in vigore. 
    5.2. Nella sentenza n. 12 del 2018  la  Corte  costituzionale  ha
ribadito che «non puo' essere consentito di "risolvere, con la  forma
della legge,  specifiche  controversie  (...",  violando  i  principi
relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere  giurisdizionale
e concernenti la tutela dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi"
(sentenza n. 94 del 2009, punto 7.6 del Considerato  in  diritto;  in
senso conforme, sentenze n. 85 del 2013 e n. 374 del 2000)» e che «il
principio costituzionale della parita' delle parti e' violato "quando
il legislatore statale immette nell'ordinamento  una  fattispecie  di
ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in
gioco" (sentenza n. 191 del 2014, punto 4 del Considerato in diritto;
in senso conforme, sentenza n. 186 del 2013)». Ivi ha  poi  ricordato
che «con riguardo al sindacato sulle leggi retroattive, questa  Corte
ha   ripetutamente   affermato   la   corrispondenza   tra   principi
costituzionali interni e principi contenuti nella CEDU (ex  plurimis,
sentenza n. 191 del 2014)». 
    La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte  EDU),  chiamata  a
decidere se, attraverso leggi retroattive, lo Stato avesse violato il
diritto dei ricorrenti a un processo equo, ha costantemente  ritenuto
che, in linea di principio, non sia precluso  al  potere  legislativo
regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata
retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore. Essa ha precisato
che il principio della  preminenza  del  diritto  e  il  concetto  di
processo equo sanciti dall'art. 6 ostano, salvo  che  per  imperative
ragioni di interesse generale, all'ingerenza del  potere  legislativo
nell'amministrazione della giustizia al fine di  influenzare  l'esito
giudiziario di una controversia e ha aggiunto  che  l'esigenza  della
parita' fra le parti implica l'obbligo di offrire  a  ciascuna  parte
una ragionevole possibilita' di presentare  la  propria  causa  senza
trovarsi  in  una  situazione  di  netto  svantaggio  rispetto   alla
controparte (ex plurimis, sentenze 25 marzo 2014,  Biasucci  e  altri
contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e altri contro
Italia, paragrafo 47; 7 giugno 2011, Agrati e  altri  contro  Italia,
paragrafo 58). 
    La Corte costituzionale ha inoltre rammentato che la Corte EDU ha
escluso che una misura di carattere finanziario  possa  integrare  un
motivo imperativo di interesse generale quando il suo impatto sia  di
scarsa entita' (sentenza 11 aprile 2006,  Cabourdin  contro  Francia,
paragrafi 37 e 38). 
    Nella sentenza  n.  174  del  2019,  che  si  pone  in  linea  di
continuita'  con  la  sentenza  n.  12  del  2018  citata,  la  Corte
costituzionale ha  soggiunto  che  «la  retroattivita'  deve  trovare
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un
puntuale bilanciamento tra  le  ragioni  che  ne  hanno  motivato  la
previsione e  i  valori,  costituzionalmente  tutelati,  al  contempo
potenzialmente lesi dall'efficacia a  ritroso  della  norma  adottata
(sentenza n. 73 del 2017, punto 4.3.1. del Considerato in diritto)» e
che «i limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano
alla salvaguardia  dei  principi  costituzionali  dell'eguaglianza  e
della ragionevolezza, alla tutela  del  legittimo  affidamento,  alla
coerenza e alla  certezza  dell'ordinamento  giuridico,  al  rispetto
delle funzioni costituzionalmente  riservate  al  potere  giudiziario
(sentenza n. 170 del 2013, punto 4.3. del Considerato in diritto)». 
    Nei ricordati precedenti la  Corte  costituzionale  ha  conferito
rilievo, tra gli  elementi  sintomatici  di  un  uso  distorto  della
funzione legislativa, al metodo  e  alla  tempistica  dell'intervento
legislativo, che si colloca durante un processo  gia'  radicato  e  a
notevole distanza dall'entrata in vigore delle  disposizioni  oggetto
di interpretazione autentica. 
    Nel caso di cui ci si  occupa,  l'art.  6  del  decreto-legge  29
settembre 2022, n. 131 e' stato  adottato  moltissimi  anni  dopo  la
norma da interpretare,  contenuta  nell'art.  56,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270  anche  qualora  si  voglia
evidenziare  la  necessita'  della  sua   interpretazione   correlata
all'articolo  5,  paragrafo  1,  della   direttiva   2001/23/CE   del
Consiglio, del 12 marzo 2001. 
    Alla data dell'emanazione della disposizione in  questione,  come
si e' in precedenza, era in corso un  dibattito  giurisprudenziale  e
pendeva ancora un  certo  numero  di  ricorsi  (come  quello  che  ha
originato la presente causa). 
    La norma di interpretazione autentica si rivolge, percio', a  una
platea circoscritta di destinatari e, non emergendo altri motivi  per
la sua adozione che ragioni finanziarie di contenimento  della  spesa
pubblica,  rese  evidenti  dalla   natura   di   impresa   a   totale
partecipazione pubblica di ITA, appare preordinata a definire l'esito
di specifici giudizi ancora in corso. 
    La  natura  innovativa  della  norma  in  questione  emerge   poi
indiscutibilmente dal suo testo nella parte in cui limita  e  vincola
le decisioni giudiziarie ad un elemento assolutamente  estraneo  alla
formulazione originaria  della  norma  (art.  56,  comma  3-bis,  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270)  ossia  alla  circostanza
dell'inapplicabilita' della  disciplina  di  cui  all'art.  2112  del
codice civile  alle  cessioni  poste  in  essere  in  esecuzione  del
programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e  b-bis),  del
medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base  di
decisioni della Commissione  europea  che  escludano  la  continuita'
economica fra cedente e cessionario. 
    Il vincolo  normativo  posto  dal  fatto  che  le  cessioni  sono
effettuate sulla base di  decisioni  della  Commissione  europea  che
escludano la continuita' economica fra cedente e cessionario oltre  a
non essere contenuto nella norma «interpretata»,  per  quanto  detto,
non  si  giustifica  in  alcun  modo  con  le  previsioni   contenute
nell'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva   2001/23/CE   del
Consiglio, del 12 marzo 2001 nell'interpretazione datane dalla CGUE. 
    Come nei  citati  precedenti  della  Corte  costituzionale,  puo'
prospettarsi allora anche nel caso in esame una lesione dei  principi
relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale,
nonche' delle disposizioni che assicurano a tutti l'effettiva  tutela
giurisdizionale dei propri diritti. 
    5.3. Per tali  motivi  non  appare  manifestamente  infondato  il
dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  del  decreto-legge
29 settembre 2022,  n.  131  nel  testo  modificato  dalla  legge  di
conversione del 27 novembre 2023, n. 169, in relazione agli  articoli
3, 24, comma 1, 102, 111,  commi  1  e  2,  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione al  parametro  interposto  di
cui all'art. 6 della CEDU. 
    La rilevanza della questione discende dal fatto  che  in  base  a
quanto argomentato nei paragrafi precedenti  il  ricorso  sarebbe  da
ritenersi fondato. 
    Pertanto  il  giudizio  va  sospeso  e  va  rimessa  alla   Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la  questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   6   del
decreto-legge 29 settembre 2022, n. 131 nel  testo  modificato  dalla
legge di conversione del 27 novembre 2023, n. 169, per contrasto  con
gli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e  2,  117,  comma  1,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione al parametro interposto
di cui all'art. 6 della Carta dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea. 

(1) Art.  56  -  Contenuto  del  programma  (dell'A.S.)   3-bis.   Le
    operazioni di cui  ai  commi  1  e  2  effettuate  in  attuazione
    dell'art. 27, comma 2,  lettere  a)  e  b-bis),  in  vista  della
    liquidazione dei beni del  cedente,  non  costituiscono  comunque
    trasferimento di azienda, di ramo o di  parti  dell'azienda  agli
    effetti previsti dall' articolo 2112 del codice civile. 

(2) Art. 5, comma 2-ter, decreto-legge n. 347 del  2003.  Nell'ambito
    delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del  decreto
    legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  ovvero  esaurite  le  stesse
    infruttuosamente,  il  commissario  e  il   cessionario   possono
    concordare il trasferimento solo parziale di complessi  aziendali
    o attivita'  produttive  in  precedenza  unitarie  e  definire  i
    contenuti di uno o piu' rami d'azienda, anche  non  preesistenti,
    con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze
    del cessionario. I passaggi anche  solo  parziali  di  lavoratori
    alle dipendenze del cessionario possono essere  effettuati  anche
    previa collocazione in cassa integrazione guadagni  straordinaria
    o cessazione del rapporto di lavoro in  essere  e  assunzione  da
    parte del cessionario. 

(3) Art. 6 nel testo modificato dalla legge  di  conversione  del  27
    novembre 2023, n. 169 - Disposizioni di interpretazione autentica
    in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende
    ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. - 1.  In
    coerenza  con  l'articolo  5,  paragrafo   1,   della   direttiva
    2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma
    3-bis,  del  decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  si
    interpreta nel senso che si intendono  in  ogni  caso  operazioni
    effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente,  che
    non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo  o  di  parti
    dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del  codice
    civile, le cessioni poste in essere in esecuzione  del  programma
    di cui all'articolo  27,  comma  2,  lettere  a)  e  b-bis),  del
    medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base
    di  decisioni  della  Commissione  europea   che   escludano   la
    continuita' economica fra cedente e cessionario. 

(4) Art. 11-quater nel testo  vigente  alla  data  dell'11  settembre
    2021: 1. All'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge  2  dicembre
    2019, n. 137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
    gennaio 2020, n. 2, le parole: «entro il  30  giugno  2021»  sono
    sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2021». 2.  Nelle
    more  della  decisione   della   Commissione   europea   prevista
    dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
    n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
    n. 27, nonche' della conseguente modifica del programma in  corso
    di esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia
    - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
    amministrazione straordinaria sono autorizzate alla  prosecuzione
    dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti,  che
    si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo
    69, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 3.  A
    seguito  della  decisione  della  Commissione  europea   di   cui
    all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e
    in conformita' al piano industriale  valutato  dalla  Commissione
    stessa, l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e  l'Alitalia
    Cityliner S.p.a.  in  amministrazione  straordinaria  provvedono,
    anche  mediante  trattativa  privata,  al   trasferimento,   alla
    societa' di cui al citato articolo 79,  dei  complessi  aziendali
    individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori  procedure
    necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo.  Sono
    revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del
    decreto-legge 30 giugno 2021, n.  99,  dirette,  anche  ai  sensi
    dell'art. 1 del decreto-legge n. 137 del  2019,  come  da  ultimo
    modificato dal comma 1 del presente  articolo,  al  trasferimento
    dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il  piano
    integrato  o  modificato  tenendo  conto  della  decisione  della
    Commissione  europea.  4.  Il  programma   della   procedura   di
    amministrazione  straordinaria  e'  immediatamente  adeguato  dai
    commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea
    di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.
    18 del 2020  che  possono  procedere  all'adozione,  per  ciascun
    compendio  di  beni  oggetto  di  cessione,  anche  di   distinti
    programmi nell'ambito di quelli  previsti  dall'articolo  27  del
    decreto legislativo 8  luglio  1999,  n.  270.  Le  modifiche  al
    programma, la cui durata  si  computa  dalla  data  di  modifica,
    possono essere adottate anche dopo la scadenza  del  termine  del
    primo programma autorizzato e possono  prevedere  la  cessione  a
    trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o  parti
    di  essi,  perimetrati  in  coerenza  con  la   decisione   della
    Commissione europea. Il  programma  predisposto  e  adottato  dai
    commissari straordinari in conformita' al  piano  industriale  di
    cui al citato articolo 79, comma 4- bis, e alla  decisione  della
    Commissione europea si intende ad ogni  effetto  autorizzato.  E'
    parimenti autorizzata la cessione diretta alla  societa'  di  cui
    all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di
    compendi aziendali del  ramo  aviation  individuati  dall'offerta
    vincolante formulata dalla societa' in conformita' alla decisione
    della Commissione europea. A  seguito  della  cessione  totale  o
    parziale dei compendi  aziendali  del  ramo  aviation,  gli  slot
    aeroportuali non trasferiti  all'acquirente  sono  restituiti  al
    responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti
    individuato  ai  sensi  del  regolamento  (CEE)  n.   95/93   del
    Consiglio,  del  18  gennaio  1993.   E'   altresi'   autorizzata
    l'autonoma cessione, anche  antecedentemente  alla  modifica  del
    programma, del marchio «Alitalia», da effettuarsi  nei  confronti
    di titolari di licenze di  esercizio  di  trasporto  aereo  o  di
    certificazioni di operatore aereo, individuati tramite  procedura
    di gara che, nel rispetto delle  diposizioni  europee,  anche  in
    materia antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle  offerte
    e  la  valorizzazione  del  marchio.  La  stima  del  valore  dei
    complessi oggetto della cessione puo' essere  effettuata  tramite
    perizia disposta da un  soggetto  terzo  individuato  dall'organo
    commissariale, previo parere del  comitato  di  sorveglianza,  da
    rendere nel termine massimo di  tre  giorni  dalla  richiesta.  A
    seguito della decisione della Commissione  europea  il  Ministero
    dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento  di  capitale
    della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.  5.  Il
    programma di cui al comma 4 del  presente  articolo  puo'  essere
    autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a
    prescindere  dalle   verifiche   di   affidabilita'   del   piano
    industriale previste  dall'articolo  63,  comma  3,  del  decreto
    legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  che  potranno  non  essere
    effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite
    dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del
    piano medesimo.  6.  Nelle  more  della  cessione  dei  complessi
    aziendali, i commissari  straordinari  dell'Alitalia  -  Societa'
    Aerea  Italiana  S.p.a.  e  dell'Alitalia  Cityliner  S.p.a.   in
    amministrazione straordinaria possono procedere, anche in  deroga
    al disposto dell'art. 111-bis, quarto comma, del regio decreto 16
    marzo 1942,  n.  267,  al  pagamento  degli  oneri  e  dei  costi
    funzionali alla prosecuzione dell'attivita' d'impresa di ciascuno
    dei rami del compendio aziendale nonche'  di  tutti  i  costi  di
    funzionamento della procedura che potranno  essere  antergati  ad
    ogni altro credito. 7. I Commissari straordinari dell'Alitalia  -
    Societa' Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia  Cityliner  S.p.a.
    in amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina in
    tema di rapporti di  lavoro,  sono  autorizzati  a  sciogliere  i
    contratti, anche ad esecuzione  continuata  o  periodica,  ancora
    ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le  parti,  che
    non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei
    compendi aziendali e  che  non  risultino  piu'  funzionali  alla
    procedura. 8. L'esecuzione del programma, nei termini  rivenienti
    dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79,
    comma 4-bis,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020,  integra  il
    requisito  richiesto  dall'articolo  73,  comma  1,  del  decreto
    legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A  far  data  dal  decreto  di
    revoca dell'attivita' d'impresa dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea
    Italiana   S.p.a.   e   dell'Alitalia   Cityliner    S.p.a.    in
    amministrazione straordinaria, che potra' intervenire  a  seguito
    dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al
    programma autorizzato, l'amministrazione  straordinaria  prosegue
    con finalita' liquidatoria, i cui proventi sono  prioritariamente
    destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo
    Stato. 9. Nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo
    economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni
    di euro per l'anno 2021, diretto  a  garantire  l'indennizzo  dei
    titolari di titoli di viaggio,  nonche'  di  voucher  o  analoghi
    titoli emessi dall'amministrazione straordinaria  in  conseguenza
    dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non  utilizzati  alla
    data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3.
    L'indennizzo e' erogato esclusivamente nell'ipotesi  in  cui  non
    sia garantito al contraente un analogo servizio di  trasporto  ed
    e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio.
    Il Ministero dello sviluppo economico provvede  al  trasferimento
    all'Alitalia - Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e  all'Alitalia
    Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle  risorse
    sulla base di specifica richiesta dei commissari  che  dia  conto
    dei presupposti di cui al presente comma. I commissari provvedono
    mensilmente alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle
    somme erogate ai sensi della presente norma. Agli oneri derivanti
    dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2021,
    si provvede ai sensi dell'art. 77. 

(5) Ai sensi dell'art. 8-bis, 1, regolamento (CEE) 793/04 -  relativo
    a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti
    della Comunita' - «1. Le bande orarie (n.d.e. slots) possono:  a)
    essere spostate da un vettore  aereo  da  una  rotta  o  tipo  di
    servizio ad  un'altra  rotta  o  tipo  di  servizio  operati  dal
    medesimo vettore aereo; b)  essere  trasferite  i)  tra  societa'
    madre e affiliata, e tra societa' affiliate della stessa societa'
    controllante, ii) in quanto parte dell'acquisizione del controllo
    sul capitale di un vettore aereo, iii) nel caso  di  acquisizione
    totale o parziale,  quando  le  bande  orarie  sono  direttamente
    connesse con il vettore aereo acquisito; c) essere scambiate, una
    contro una, tra vettori aerei». 

(6) Art. 73 - Cessazione dell'esercizio dell'impresa. 1. Nei casi  in
    cui e' stato autorizzato un programma di cessione  dei  complessi
    aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o
    prorogato a norma dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione
    dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del  commissario
    straordinario o d'ufficio, dichiara  con  decreto  la  cessazione
    dell'esercizio dell'impresa.  ...  3.  A  far  data  dal  decreto
    previsto  dal  comma   1   l'amministrazione   straordinaria   e'
    considerata,  ad  ogni  effetto,   come   procedura   concorsuale
    liquidatoria. 4. La liquidazione  degli  eventuali  beni  residui
    acquisiti  all'attivo  e'  effettuata  secondo  le   disposizioni
    previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65. 

(7) Con riguardo all'interpretazione e alla portata applicativa della
    legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis la Corte  di
    cassazione sez.  lav.,  31  marzo  2022,  n.10517  nella  vicenda
    Alitalia CAI/SAI ha statuito il seguente  principio  di  diritto:
    «In caso di trasferimento che riguardi aziende  delle  quali  sia
    stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della legge
    12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lettera c),  ovvero  per
    le quali sia stata disposta l'amministrazione  straordinaria,  in
    caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita',  ai
    sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  l'accordo
    sindacale di cui alla legge 29 dicembre 1990, n.  428,  art.  47,
    comma 4-bis, inserito dal decreto-legge n. 135 del 2009, conv. in
    legge n. 166 del  2009,  puo'  prevedere  deroghe  all'art.  2112
    codice civile concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando
    il  trasferimento  dei  rapporti  di  lavoro   al   cessionario».
    Precisando in particolare che il comma  4-bis,  appare  destinato
    alle procedure non liquidative a  differenza  del  comma  5,  che
    invece  presuppone  la  cessazione  dell'attivita'  d'impresa  o,
    comunque, la sua non continuazione, in simmetria con  le  deroghe
    consentite rispettivamente dalla direttiva n. 2001/23/CE, art. 5,
    paragrafo 2 e 1, alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,
in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 102, 111, commi 1 e  2,  e
117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione  all'art.
6 della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  la
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   6    del
decreto-legge 29 settembre 2022, n. 131 nel  testo  modificato  dalla
legge di conversione del 27 novembre 2023, n. 169. 
    Sospende il giudizio in corso e ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
        Roma, 18 giugno 2024 
 
                          Il giudice: Orru 
 
 
                                ---- 
 
 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
                           Sezione Lavoro 
 
    Il giudice  designato  dott.ssa  Tiziana  Orru  nel  procedimento
promosso da: Lorenzo Accetta e altri, ricorrenti; 
    contro Italia Trasporto Aereo S.p.a., resistente; 
    dispone la correzione  dell'errore  materiale  dell'ordinanza  di
rimessione alla Corte costituzionale del 18 giugno  2024  sostituendo
laddove e' scritto art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2022, n. 131
nel testo modificato dalla legge di conversione del 27 novembre 2023,
n. 169 con art. 6 del  decreto-legge  29  settembre  2023  nel  testo
modificato dalla legge di conversione del 27 novembre 2023, n. 169. 
    Si  comunichi  alle  medesime  parti  alle  quali  e'  comunicata
l'ordinanza. 
        Roma, 19 giugno 2024 
 
                          Il giudice: Orru