Reg. ord. n. 158 del 2024 pubbl. su G.U. del 11/09/2024 n. 37

Ordinanza del Tribunale di Civitavecchia  del 25/03/2024

Tra: C. G. C/ Regione Lazio



Oggetto:

Elezioni – Presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale - Ambito di applicazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale – Esclusione delle attività e funzioni riguardanti le consultazioni elettorali - Esclusione dell’applicazione della firma digitale nel procedimento elettorale (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per gli elettori affetti da disabilità tali da impedire di apporre la firma autografa, la sottoscrizione può avvenire, in alternativa, con la firma digitale - Omessa previsione – Contrasto con la normativa sovranazionale - Violazione dei diritti inviolabili dell’uomo, anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità – Lesione del diritto di elettorato – Denunciata discriminazione in danno di quanti, in ragione della propria condizione, si trovano nell’impossibilità di apporre una firma autografa - Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevolezza della scelta del legislatore di distinguere nell’uso della firma digitale tra procedimento referendario e procedimento elettorale.



Norme impugnate:

legge  del 17/02/1968  Num. 108  Art.  Co.

decreto legislativo  del 07/03/2005  Num. 82  Art.  Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 48 

Costituzione  Art. 49 

regolamento UE  del 23/07/2014  Num. 910  Art. 25 



Udienza Pubblica del 10 dicembre 2024 rel. ANTONINI


Testo dell'ordinanza

N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2024

Ordinanza del 25  marzo  2024  del  Tribunale  di  Civitavecchia  nel
procedimento civile promosso da C. G. contro Regione Lazio  e  Gruppo
politico organizzato denominato "Referendum e Democrazia". 
 
Elezioni - Presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del
  Consiglio regionale - Ambito di applicazione delle disposizioni del
  codice dell'amministrazione digitale - Esclusione delle attivita' e
  funzioni  riguardanti  le  consultazioni  elettorali  -  Esclusione
  dell'applicazione della firma digitale nel procedimento  elettorale
  (nel caso di specie, nella sottoscrizione delle liste dei candidati
  per l'elezione del Consiglio regionale) - Indicazione che, per  gli
  elettori affetti da disabilita' tali  da  impedire  di  apporre  la
  firma autografa, la sottoscrizione puo' avvenire,  in  alternativa,
  con la firma digitale - Omessa previsione. 
- Legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei  Consigli
  regionali delle Regioni a statuto normale), art.  9,  terzo  comma;
  decreto   legislativo    7    marzo    2005,    n.    82    (Codice
  dell'amministrazione digitale), art. 2, comma 6. 


(GU n. 37 del 11-09-2024)

 
                    IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA 
                           Sezione Civile 
 
    In persona del dott.  Gianluca  Gelso,  in  funzione  di  giudice
unico, ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  sospensione  del
procedimento e trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
(articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11  marzo
1953, n. 87) nel procedimento ex art. 702-bis del codice di procedura
civile iscritto al n. 476/2023 R.G.A.C. vertente tra C... G...,  nato
il 19 aprile 1984 a Tarquinia (VT) e ivi residente,  rappresentato  e
difeso dagli avvocati Harald Bonura, Giuliano Fonderico,  Gianlorenzo
Ioannides e Michele Proverbio, giusta procura speciale in atti; 
    Ricorrente e Regione Lazio, in persona del legale  rappresentante
pro tempore, con sede in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7; 
    Resistente nonche'  il  gruppo  politico  organizzato  denominato
«Referendum  e  Democrazia»,  in  persona  del  presidente  e  legale
rappresentante pro tempore, sig. Marco Perduca, con  sede  legale  in
Roma, via di San Basilio n. 64; 
    Resistente   per   sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9,  comma  3,  della  legge  n.  108/1968  e
dell'art. 2,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  82/2005,  per
violazione degli articoli 2, 3, 48 e 49 della Costituzione. 
 
                          Il Giudizio a quo 
 
    1. Con ricorso depositato ex art. 702-bis del codice di procedura
civile in data 8 febbraio 2023 il ricorrente  C...  G...  ha  chiesto
all'intestato Tribunale di: «i. accertare e dichiarare il diritto del
ricorrente  di  sottoscrivere  una  lista   di   candidati   per   la
presentazione alle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 9, legge n.
108/1968, con la propria firma  digitale;  ii.  in  via  subordinata,
accogliere  le  conclusioni  che  precedono  previa  sospensione  del
giudizio e rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai
sensi  dell'art.  267  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, della questione pregiudiziale in ordine alla  compatibilita'
tra l'art. 9, della legge n.  108/1968  e  l'art.  2,  comma  6,  del
decreto legislativo  n.  82/2005,  e  l'art.  25,  paragrafo  2,  del
regolamento UE n. 910/2014 e/o  previa  sospensione  del  giudizio  e
rimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale di
legittimita' costituzionale, ritenuta rilevante e non  manifestamente
infondata, dell'art. 9, della legge n. 108/1968 e dell'art. 2,  comma
6, del decreto legislativo n. 82/2005, per violazione degli  articoli
2, 3, 48, 49 della Costituzione; iii. ordinare  la  cessazione  della
condotta e l'adozione di ogni  provvedimento  idoneo  alla  rimozione
degli effetti della discriminazione;  iv.  disporre  la  condanna  al
risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione subito dal
ricorrente, quantificato nella  misura  ritenuta  di  giustizia.  Con
vittoria di spese, diritti e onorari». 
    Parte ricorrente ha dedotto a sostegno del proprio ricorso: 
        che il sig. C... G... e' cittadino italiano,  iscritto  nelle
liste elettorali del Comune di Tarquinia (VT); 
        che il ricorrente e' affetto da sclerosi laterale amiotrofica
di tipo II e cio' comporta che lo stesso non e' in grado di  svolgere
autonomamente numerose attivita' proprie della vita  quotidiana,  tra
cui apporre una firma autografa e pertanto si e' munito di una  firma
digitale che il ricorrente e' in grado di usare autonomamente; 
        che il sig. G..., nella sua qualita'  di  cittadino  elettore
iscritto nelle liste elettorali  di  un  comune  della  Provincia  di
Viterbo, intende esercitare il suo diritto  di  sottoscrizione  delle
liste di candidati per l'elezione del  consiglio  regionale  in  base
all'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
        che il personale politico al quale il sig. G... si e' rivolto
-  in  particolare,  il  gruppo   politico   organizzato   denominato
«Referendum e Democrazia» -  ha  rappresentato  che  l'art.  9  delle
disposizioni   citate,   secondo   l'interpretazione   adottata   dai
competenti ufici elettorali, escluderebbe la possibilita' di  apporre
le stesse in formato digitale e che il  divieto  discenderebbe  anche
dal disposto dell'art. 2, comma 6, del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, essendo peraltro  tali  preclusioni  state  recentemente
confermate in un giudizio d'urgenza proposto da alcuni candidati alle
elezioni politiche del 25 settembre  2022  dinanzi  al  Tribunale  di
Milano (vedi ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 19 settembre
2022 R.G. n. 32583/2022); 
        che, in data 22 novembre  2022,  il  ricorrente  ha  invitato
formalmente  la  Regione  Lazio   a   dichiarare   espressamente   la
possibilita' di apporre la sottoscrizione prevista dall'art. 9, legge
n. 108/1968, con firma digitale o, comunque, ad adottare ogni  azione
e ogni atto necessari al fine  di  garantire  il  proprio  diritto  a
sottoscrivere una lista di candidati  per  l'elezione  del  consiglio
regionale senza dover ricorrere all'ausilio di terzi; 
        che la richiesta e' rimasta priva di riscontro e  la  regione
non ha indicato  alcuna  modalita'  di  sottoscrizione  concretamente
attuabile dal ricorrente; 
        che   analoga   richiesta   era   stata   presentata    anche
dall'Associazione Luca Coscioni  -  Per  la  liberta'  della  ricerca
scientifica - la quale ha comunicato al  sig.  G...  la  conferma  da
parte  della   regione,   dell'impossibilita'   di   raccogliere   le
sottoscrizioni attraverso la firma digitale. 
    1.2. Nonostante  la  regolarita'  della  notifica,  non  si  sono
costituiti  in  giudizio  i  resistenti  che  sono  stati  dichiarati
contumaci. 
    1.3. Il giudice  ha  riservato  in  udienza  la  decisione  e,  a
scioglimento della riserva assunta, si ritiene  che  la  domanda  non
possa essere decisa senza lo scrutinio di costituzionalita' dell'art.
9, comma 3, della legge n. 108/1968  e  dell'art.  2,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 82/2005, per violazione degli articoli  2,  3,
48 e 49 della Costituzione nella parte in cui, nel prevedere che  «la
firma degli elettori deve avvenire  su  apposito  modulo  recante  il
contrassegno di lista, il nome e cognome,  il  luogo  e  la  data  di
nascita dei candidati, nonche' il nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita del sottoscrittore e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990,  n.  53;  deve
essere indicato il comune nelle  cui  liste  l'elettore  dichiara  di
essere iscritto», e che «le disposizioni del presente codice  non  si
applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e  funzioni  di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e  sicurezza  nazionale,  polizia
giudiziaria   e   polizia   economico-finanziaria   e   consultazioni
elettorali, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di  allerta  in
ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente  codice  si
applicano al processo civile,  penale,  amministrativo,  contabile  e
tributario, in quanto compatibili e salvo che  non  sia  diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di  processo  telematico»  non
indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori  affetti
da disabilita' tali da impedirgli di apporre la firma autografa. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    2. Oggetto della domanda nel presente giudizio e'  l'accertamento
del diritto del sig. G... a utilizzare la propria firma digitale  per
sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni  regionali,  oltre
alle conseguenti misure di risarcimento del  danno  e  di  cessazione
delle condotte e rimozione degli effetti. 
    Va osservato, in primo luogo, che le elezioni regionali del Lazio
si sono tenute il 12 e 13 febbraio 2023 mentre il  ricorso  e'  stato
depositato l'8 febbraio 2023. 
    Tuttavia,  i  difensori  del  ricorrente  hanno   richiamato   la
giurisprudenza della  Corte  costituzionale,  ed  in  particolare  la
sentenza n. 1/2014, che ha riconosciuto l'ammissibilita' di azioni di
mero accertamento, introdotte dinanzi al giudice ordinario,  volte  a
definire la portata di un diritto politico, ritenuta incerta al  fine
di garantire una tutela  giurisdizionale  efficace  e  tempestiva  in
relazione all'esercizio di diritti politici. 
    Nel caso di specie,  deve  ritenersi  sussistente  il  necessario
nesso   di   pregiudizialita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale proposta rispetto al giudizio  principale,  posto  che
quest'ultimo deve essere definito con una  sentenza  che  accerti  la
portata del diritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua
espansione, anche se  per  il  tramite  della  sentenza  della  Corte
costituzionale. 
    In conformita' a  quanto  sostenuto  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza citata, deve ritenersi che nei casi di leggi che,  nel
momento stesso in cui entrano in vigore, creano in maniera  immediata
restrizioni dei poteri o doveri in capo  a  determinati  soggetti,  i
quali, pertanto, si trovano per  cio'  stesso  gia'  pregiudicati  da
esse, come nel caso in esame  delle  leggi  elettorali,  l'azione  di
accertamento rappresenta l'unica strada percorribile  per  la  tutela
giurisdizionale di  diritti  fondamentali  di  cui,  altrimenti,  non
sarebbe possibile una tutela efficace e diretta. 
    Secondo la Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 1 del
2014: «in ordine all'ammissibilita' delle questioni  di  legittimita'
costituzionale  in  esame,  va  premesso  che,  secondo  la  costante
giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e  sul
funzionamento    della    Corte    costituzionale)    «va    limitato
all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai
quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente  ed  effettivamente
instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum,  separato
e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale, sul  quale
il giudice  remittente  sia  chiamato  a  decidere»  (tra  le  molte,
sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell'interesse ad agire e  la
verifica   della   legittimazione   delle   parti,   nonche'    della
giurisdizione del  giudice  rimettente,  ai  fini  dell'apprezzamento
della rilevanza dell'incidente di legittimita' costituzionale,  sono,
inoltre, rimessi alla valutazione  del  giudice  a  quo  e  non  sono
suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da
una motivazione non implausibile (fra le piu' recenti, sentenze n. 91
del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del  2012,  n.  270
del 2010). Nella specie, la  Corte  di  Cassazione,  con  motivazione
ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente  argomentato  in
ordine sia alla  pregiudizialita'  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia
alla rilevanza delle medesime. Essa ha  affermato  che  nel  giudizio
principale e' stata proposta  un'azione  di  accertamento  avente  ad
oggetto il diritto di voto, finalizzata - come  tutte  le  azioni  di
tale natura, la cui generale ammissibilita' e' desunta dal  principio
dell'interesse ad agire  -  ad  accertare  la  portata  del  diritto,
ritenuta incerta». 
    Ed ancora, in merito al giudizio di rilevanza della questione  di
costituzionalita', cosi' si e' espressa la Corte costituzionale:  «Al
riguardo, in ordine ai presupposti della rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale, va ricordato che, secondo  un  principio
enunciato  da  questa  Corte  fin  dalle  sue  prime  pronunce,   "la
circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una  o  piu'  norme
legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al  giudice
a quo non impedisce di considerare  sussistente  il  requisito  della
rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel  giudizio  principale
un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di
legittimita' costituzionale, sul  quale  il  giudice  rimettente  sia
chiamato  a  pronunciarsi"  (sentenza  n.  4  del  2000;  ma  analoga
affermazione era gia' contenuta nella sentenza n. 59 del 1957), anche
allo scopo di scongiurare "la esclusione di ogni garanzia e  di  ogni
controllo"   su   taluni   atti   legislativi   (nella   specie    le
leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957).  Nel  caso  in  esame,
tale condizione  e'  soddisfatta,  perche'  il  petitum  oggetto  del
giudizio principale e' costituito dalla pronuncia di accertamento del
diritto azionato,  in  ipotesi  condizionata  dalla  decisione  delle
sollevate questioni di legittimita'  costituzionale,  non  risultando
l'accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla
sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe  la  verifica  delle
altre condizioni cui la legge  fa  dipendere  il  riconoscimento  del
diritto di voto. Per di piu', nella  fattispecie  qui  in  esame,  la
questione ha  ad  oggetto  un  diritto  fondamentale  tutelato  dalla
Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il
collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed e'
proposta allo scopo di porre fine ad  una  situazione  di  incertezza
sulla effettiva portata del predetto diritto determinata  proprio  da
"una (gia'  avvenuta)  modificazione  della  realta'  giuridica",  in
ipotesi frutto delle norme censurate». 
    Alla base della pronuncia, pertanto, vi  e'  l'esigenza  che  non
siano sottratte al sindacato di  costituzionalita'  le  leggi,  quali
quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato - ma  anche,
come  nel  caso  di  specie,  relative  all'elezione  del   consiglio
regionale - che definiscono le regole della  composizione  di  organi
costituzionali  essenziali  per  il  funzionamento  di   un   sistema
democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da
quel sindacato. 
    Diversamente, ha sostenuto la Corte costituzionale: «si finirebbe
con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale
proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico,
in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per  cio'  stesso,
si  determinerebbe  un   vulnus   intollerabile   per   l'ordinamento
costituzionale complessivamente considerato». 
    Dunque, nel  caso  di  specie,  il  ricorrente  ha  richiesto  di
accertare la sussistenza di restrizioni dei poteri o doveri in capo a
determinati soggetti, tra  cui  il  ricorrente  medesimo,  il  quale,
pertanto, si trova per cio' stesso gia' pregiudicato, come  nel  caso
in esame, delle leggi elettorali. 
    La norma di cui il ricorrente  censura  la  costituzionalita'  e'
costituita dall'art. 9 della legge del 17 febbraio 1968, n. 108, che,
al comma 3, cosi' dispone: «La firma degli elettori deve avvenire  su
apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e  cognome,
il luogo e la  data  di  nascita  dei  candidati,  nonche'  il  nome,
cognome, luogo e data di nascita del  sottoscrittore  e  deve  essere
autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.  14  della  legge  21
marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il  comune  nelle  cui  liste
l'elettore dichiara di essere iscritto». 
    Di recente, oltre alla Regione Lazio, anche la Regione Lombardia,
come   detto,    ha    formalizzato    un    diniego,    alla    luce
dell'interpretazione  data  all'art.  9  della  legge  n.   108/1968,
all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.  82/2005  e  all'art.
18-bis della legge n. 361/1957, relativo  all'elezione  della  Camera
dei deputati ma  di  tenore  analogo  all'art.  9  citato,  da  parte
dell'Ufficio elettorale  regionale  della  Lombardia  e  dall'Ufficio
centrale elettorale nazionale,  nei  giudizio  oggetto  di  scrutinio
dinanzi  al  Tribunale  di  Milano.  Secondo  il  ricorrente,   nella
fattispecie decisa dal Tribunale  di  Milano,  del  tutto  analoga  a
quella  relativa  al  presente  giudizio,  i  due  uffici  elettorali
menzionati hanno negato l'utilizzabilita' della  firma  digitale  nel
procedimento  elettorale.  Una   tale   preclusione,   ove   ritenuta
sussistente, precluderebbe al sig.  G...  di  esercitare  il  proprio
diritto di sottoscrivere una lista di candidati giacche', come si  e'
detto, la propria condizione fisica  gli  impedisce  di  apporre  una
firma autografa con effetto discriminatorio nei suoi confronti. 
    Orbene, questo giudice dubita della tenuta  costituzionale  delle
norme sopra citate. 
 
             Non manifesta infondatezza della questione 
 
    3. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione nel  caso
di specie, ritiene questo giudice che le disposizioni di cui all'art.
dall'art. 9, comma 3, della legge del 17 febbraio 1968, n. 108, e  di
cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82/2005,  violino
gli articoli 2, 3, 48 e 49 della Costituzione per i  motivi  che  nei
paragrafi che seguono si esporranno. 
3.1. Premessa. Ricostruzione normativa. 
    La disciplina  che  regola  le  elezioni  regionali  deve  essere
preliminarmente ricostruita. 
    L'art. 122, comma  1,  della  Costituzione,  stabilisce  che  «Il
sistema d'elezione e i casi di ineleggibilita' e di  incompatibilita'
del presidente  e  degli  altri  componenti  della  giunta  regionale
nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con  legge  della
regione nei limiti dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge
della  Repubblica,  che  stabilisce  anche  la  durata  degli  organi
elettivi». 
    Nella Regione Lazio, questa norma e' stata attuata con  la  legge
regionale 13 gennaio 2005, n. 2, recante «Disposizioni in materia  di
elezione del presidente della regione e del consiglio regionale e  in
materia di ineleggibilita' e incompatibilita'  dei  componenti  della
giunta e del consiglio regionale». L'art. 1, comma 2, di  tale  legge
regionale,  poi,  prevede  che  «Per  quanto   non   previsto   dalle
disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la  legge
17 febbraio  1968,  n.  108  (Norme  per  la  elezione  dei  consigli
regionali delle regioni a statuto normale) e  la  legge  23  febbraio
1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a
statuto ordinario) e successive modifiche. [...]». 
    La legge n. 108/1968, in particolare, reca la disciplina  per  la
elezione dei consigli regionali adottata dallo Stato, quando esso era
titolare della relativa competenza legislativa,  vigente  l'art.  122
della Costituzione prima delle modifiche apportate dall'art. 2, legge
costituzionale n. 1/1999. 
    La Regione Lazio, con le norme sopra citate,  non  ha  introdotto
una propria disciplina per le modalita' di presentazione delle  liste
dei candidati per l'elezione dei consigli  regionali  e  dunque  deve
farsi riferimento, come detto, alla legge 17 febbraio 1968, n. 108. 
    In  merito  alla  firma  digitale,  a  livello  di   legislazione
comunitaria, l'art. 25, paragrafo 2, del regolamento UE n.  910/2014,
statuisce  che:  «Una  firma  elettronica  qualificata   ha   effetti
giuridici equivalenti a quelli  di  una  firma  autografa».  Un  tale
effetto, peraltro, discende dai requisiti e  dalle  qualita'  che  lo
stesso  regolamento  prescrive  debba  avere  una  firma  elettronica
qualificata, e che garantiscono che la stessa sia connessa unicamente
al firmatario, sia idonea a identificare il  firmatario,  sia  creata
mediante dati per la  creazione  di  una  firma  elettronica  che  il
firmatario puo', con un  elevato  livello  di  sicurezza,  utilizzare
sotto  il  proprio  esclusivo  controllo  e  sia  collegata  ai  dati
sottoscritti  in  modo  da  consentire  l'identificazione   di   ogni
successiva modifica  di  tali  dati.  Nella  legislazione  nazionale,
l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
novembre 1997, n. 513, dispone che: «L'apposizione  o  l'associazione
della  firma  digitale  al  documento   informatico   equivale   alla
sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta  su
supporto cartaceo». Tale equiparazione e' stata  poi  confermata  dal
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante   il   Codice
dell'amministrazione digitale, ed in  particolare  l'art.  20,  comma
1-bis, di tale  decreto  stabilisce  che  «Il  documento  informatico
soddisfa il requisito della forma scritta e ha  l'efficacia  prevista
dall'art. 2702 del codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
digitale, altro tipo di firma elettronica  qualificata  o  una  firma
elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa  identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall'AgID  ai  sensi  dell'art.  71  con  modalita'  tali  da
garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del  documento
e,  in  maniera  manifesta  e  inequivoca,  la  sua  riconducibilita'
all'autore». Il successivo art. 64, comma 2-duodecies, poi, riconosce
la  piena  validita'  dell'identificazione  di  un   cittadino,   nei
confronti nella pubblica amministrazione, mediante lo  strumento  del
sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese (SPID). 
    Tale equiparazione, oltre che coerente  con  il  diritto  UE,  e'
conforme al diritto del cittadino di utilizzare strumenti informatici
nei rapporti con l'amministrazione pubblica,  riconosciuto  dall'art.
3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e  incluso  tra  i  principi
generali  dell'attivita'  amministrativa,  nonche'  con  la  generale
volonta'  del  legislatore  di  estendere  la  digitalizzazione   dei
rapporti tra i cittadini e l'apparato pubblico. 
    L'art. 2, comma 6, del citato  decreto  legislativo  n.  82/2005,
secondo cui: «Le disposizioni del presente codice  non  si  applicano
limitatamente all'esercizio  delle  attivita'  e  funzioni  di  [...]
consultazioni  elettorali  [...]»  non  costituisce  un  limite  alla
possibilita' di estendere la firma digitale anche alla sottoscrizione
delle  liste  regionali  sia  perche',   facendo   riferimento   alle
«consultazioni elettorali» non puo' che riferirsi esclusivamente alle
operazioni  di  voto,  e  non  puo'  essere  estesa  al  procedimento
elettorale  preparatorio,  rappresentando  peraltro  una  deroga   in
manifesto contrasto  con  il  quadro  di  generale  spinta  verso  la
digitalizzazione sopra  descritto.  Inoltre,  tale  limite  e'  stato
comunque superato dal legislatore statale, in quanto  con  l'art.  3,
comma 7, legge 3 novembre 2017, n. 165, si prevede  che:  «Entro  sei
mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali,  sono  definite  le  modalita'  per  consentire   in   via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle  sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle candidature e  delle  liste  in
occasione di consultazioni elettorali,  anche  attraverso  l'utilizzo
della firma digitale e della firma elettronica  qualificata.  [...]».
Sebbene debba rilevarsi la mancata adozione del decreto ministeriale,
tuttavia l'approvazione di tale disposizione ha avuto ex se l'effetto
di abrogare ogni disposizione primaria precedente che ne  avrebbe  in
radice impedito l'adozione. 
    Cio' che maggiormente  rileva  e'  che  l'art.  1,  commi  341  e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, modificato  dall'art.
38-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  ha  riconosciuto
l'utilizzabilita' di strumenti digitali per apporre le sottoscrizioni
necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75  e  138  della
Costituzione, nonche' per i progetti di legge previsti dall'art.  71,
comma 2, della Costituzione, peraltro espressamente riconoscendo  che
cio' fosse  necessario  al  fine  di  «contribuire  a  rimuovere  gli
ostacoli che impediscono la piena inclusione  sociale  delle  persone
con disabilita' e di garantire loro il  diritto  alla  partecipazione
democratica». 
    In merito, va evidenziato che la disciplina e'  stata  modificata
tramite un emendamento inserito nella legge  finanziaria  per  l'anno
2021 che istitutiva, peraltro, un fondo  di  100.000,00  euro  annui,
destinato alla realizzazione di una  piattaforma  di  raccolta  delle
firme digitali da utilizzare per raccogliere e autenticare  le  firme
dei disabili (art. 1, comma 341, della legge n. 178 del 2020). 
    Tra l'altro, e' stata anche prevista, in attesa della costituenda
piattaforma digitale, una normativa transitoria diretta a favorire la
immediata   raccolta   delle   sottoscrizioni   digitali    sottratte
all'autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. 
    Dunque,  puo'  ritenersi  che  il  legislatore,  con  la   citata
disposizione,  abbia  fatto  ricorso  alla  tecnologia  per  favorire
l'esercizio di diritti fondamentali  attraverso  la  digitalizzazione
della raccolta della firma per il referendum e per  la  presentazione
di leggi di iniziativa popolare. 
    Va  ancora   precisato   che   sul   piano   sovranazionale,   il
coinvolgimento del cittadino nelle dinamiche  pubbliche  e'  promosso
nel  documento  pubblicato  di  recente  dall'European  Committee  on
Democracy and Governance sull'uso dell'ICT  nei  processi  elettorali
negli Stati membri del Consiglio d'Europa e,  in  particolare,  nelle
linee guida sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione (ICT) nel processo elettorale ove si puo' leggere  che:
«free and fair elections and referendums are one of the  cornerstones
of democracy. The integrity of the electoral process  is  fundamental
to  manteining  public  trust  in  the   legitimacy   of   democratic
institutions». 
    Non va sottaciuto che alla base della legislazione  italiana  del
2021 che ha istituito la digitalizzazione della raccolta delle  firme
per promuovere  referendum  e  leggi  di  iniziativa  popolare,  deve
collocarsi anche la recente condanna del Comitato dei  diritti  umani
dell'Onu del 29 novembre 2019 nel caso Staderini e  De  Lucia  contro
Italia per violazione dell'art. 25, lettera a), preso isolatamente  o
in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, del  Patto  sui  diritti
civili e politici, adottato dall'Assemblea delle  nazioni  unite  nel
1966. In merito, l'art. 25 dispone che ogni cittadino ha «il  diritto
e deve avere la  possibilita',  senza  alcune  delle  discriminazioni
menzionate nell'art. 2  e  senza  restrizioni  irragionevoli:  a)  di
partecipare alla direzione degli  affari  pubblici,  personalmente  o
attraverso rappresentanti liberamente scelti». 
    Tuttavia, come detto, il Legislatore regionale  non  ha  adottato
una disciplina analoga, dovendosi fare riferimento alla citata  legge
regionale n. 2/2005 che nulla ha disposto con riferimento alla  firma
digitale. 
    Tale differente disciplina, come  si  dira'  in  seguito,  appare
ingiustificatamente   discriminatoria   rispetto   a   quella   sopra
riportata. 
    E neanche si puo' sostenere  che  vi  siano  ostacoli  di  natura
tecnica, in quanto con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  9  settembre   2022,   rubricato   «Disciplina   della
piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per
i referendum previsti dagli articoli 75 e  138  della  Costituzione»,
sono stati previsti 10 articoli e, in allegato, un manuale  operativo
«Piattaforma referendum» molto dettagliato. Tale  piattaforma  e'  in
corso di  sviluppo  da  Sogei,  la  societa'  Generale  d'informatica
S.p.a.,  societa'  di  Information  Tecnology  100%   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e opera sulla base del modello  dell'in
house providing. 
    In conclusione, deve  ritenersi  che  la  digitalizzazione  della
raccolta firme per  la  presentazione  di  una  lista  alle  elezioni
politiche (nonche', anche alle elezioni regionali), possa  promuovere
la  competizione  politica   valorizzando   il   principio   di   non
discriminazione e il diritto all'elettorato passivo. 
3.2. Violazione dell'art. 2 della Costituzione. 
    La  norma  citata,  oltre  che  in  contrasto  con  la  normativa
comunitaria sopra indicata, deve ritenersi, ad avviso del remittente,
violativo dell'art. 2 della Costituzione  laddove  tale  disposizione
prevede  che:  «La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i   diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni  sociali
ove  si  svolge  la  sua  personalita'».  In  tale  ambito   rientra,
nell'ambito dei rapporti politici, il diritto di elettorato attivo  e
passivo dei cittadini tutelato dagli articoli 48 della Costituzione e
49 della Costituzione. 
    Infatti,  tale   disposizione   finirebbe   per   precludere   al
ricorrente, in  ragione  della  sua  condizione  fisica,  o  comunque
limitare, l'esercizio del  diritto  di  sottoscrivere  una  lista  di
candidati per la sua presentazione alle elezioni,  in  ragione  della
sua condizione fisica. 
3.3. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    L'interpretazione siffatta  dell'art.  9,  legge  n.  108/1968  e
dell'art. 2, comma 6,  decreto  legislativo  n.  82/2005,  richiamati
espressamente  o  implicitamente  dalla  legge   regionale,   sarebbe
manifestamente contrastante con il principio di  uguaglianza  sancito
dall'art.  3  della  Costituzione  in   quanto   determinerebbe   una
discriminazione in danno di chi, come il ricorrente, in ragione della
propria condizione non potrebbe apporre una sottoscrizione autografa.
Ne' tale discriminazione verrebbe meno per effetto della possibilita'
di applicare in via analogica quanto previsto dall'art. 28, comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,
secondo cui: «I presentatori che non sappiano o non siano in grado di
sottoscrivere  per  fisico   impedimento   possono   fare   la   loro
dichiarazione in forma  verbale,  alla  presenza  di  due  testimoni,
innanzi ad un notaio o al segretario comunale o  ad  altro  impiegato
all'uopo  delegato  dal  sindaco.  Della  dichiarazione  e'   redatto
apposito verbale, da allegare alla lista». In  primo  luogo,  perche'
tale  previsione  e'  contenuta  nella  disciplina  normativa   delle
elezioni del consiglio comunale,  e  la  sua  applicabilita'  in  via
analogica  alle  elezioni  regionali  si  basa  solo   su   circolari
interpretative della legge n. 108/1968, senza alcuna certezza per  la
persona interessata. Inoltre, essa e' applicabile ai casi in  cui  il
presentatore «non sappia o non sia in grado di sottoscrivere»,  senza
alcuna distinzione  tra  sottoscrizione  autografa  e  sottoscrizione
digitale, per cui puo' sostenersi che quando il presentatore sappia o
sia in grado di  sottoscrivere  con  una  qualsiasi  delle  modalita'
previste  dall'ordinamento  la  previsione  in  questione  non  possa
trovare applicazione. 
    Peraltro, l'imposizione del ricorso a due testimoni e a un notaio
o a un segretario comunale o ad  altro  impiegato  comunale  per  chi
sarebbe capace di  sottoscrivere  potrebbe  ritenersi  oggettivamente
lesivo della dignita' e della sfera di vita privata. 
    Infine, da ultimo, deve ritenersi che un  profilo  di  violazione
dell'art.  3  della   Costituzione   sia   costituito   anche   dalla
irragionevole scelta del legislatore di distinguere tra  procedimento
referendario - in cui, come detto, la possibilita' di  utilizzare  la
firma digitale e' stata riconosciuta - e procedimento  elettorale  in
quanto le  ragioni  di  garanzia  dell'identita'  del  sottoscrittore
sottese alle due discipline sono  infatti  le  medesime.  Invero,  la
sottoscrizione per  la  presentazione  delle  liste  elettorali  alle
elezioni politiche e la firma per promuovere una legge di  iniziativa
popolare o un referendum possono essere ritenuti  rappresentativi  di
diritti  politici  aventi   lo   stesso   rilievo   nell'architettura
dell'impianto costituzionale. Deve ritenersi, al riguardo, che se  il
supporto digitale,  connotato  dalla  certezza  della  identita'  del
sottoscrittore, ha interessato la presentazione di progetti di  legge
di iniziativa popolare e richiesta di referendum,  che  prevedono  un
limite minimo di sottoscrizioni, a maggior ragione, alla  luce  anche
del quadro europeo di riferimento, la previsione della firma digitale
debba essere ammessa per  la  presentazione  delle  candidature  alle
elezioni politiche, al fine  del  pieno  rispetto  del  principio  di
ragionevolezza e, a valle, del diritto all'elettorato passivo. 
3.4. Violazione degli articoli 48 e 49 della Costituzione. 
    Ad avviso dello scrivente, sussiste una diretta  connessione  tra
il procedimento elettorale preparatorio e  i  diritti  di  elettorato
attivo  e  passivo  riconosciuti  dagli  articoli  48  e   49   della
Costituzione (cfr. sentenza n. 48/2021 della Corte costituzionale), e
pertanto tali diritti risultano violati anche quando a  un  cittadino
elettore sia preclusa o limitata  una  qualsiasi  delle  possibilita'
riconosciute dalla legge per  incidere  sul  procedimento  elettorale
preparatorio. 
    Ancora, deve  ritenersi  che  la  facolta'  di  contribuire  alla
formazione di una lista di candidati costituisce una delle  modalita'
attraverso la quale al cittadino elettore e' consentito di concorrere
alla formazione dell'offerta elettorale, mediante l'individuazione di
candidati che siano espressione di un indirizzo  politico  congeniale
all'elettore e, dunque, di  contribuire  a  determinare  la  politica
nazionale.  In  tal  senso,  le  disposizioni  citate,  costituiscono
violazione delle norme costituzionali sopra riportate. 
    Infine, merita di essere segnalato che la  Corte  costituzionale,
con la sentenza n. 62 del 2022 ha affermato, in maniera significativa
che: «nemmeno la piu' ampia discrezionalita' del legislatore  sfugge,
tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta
irragionevolezza e di necessaria  coerenza  rispetto  alle  finalita'
perseguite».  In  particolare,  la   Corte   costituzionale   si   e'
pronunciata dichiarando l'illegittimita' costituzionale del combinato
disposto degli articoli 71, comma 3-bis, del decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali) e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi  per  la  composizione  e  la  elezione  degli   organi   delle
amministrazioni  comunali),  nella   parte   in   cui   non   prevede
l'esclusione delle liste che  non  assicurano  la  rappresentanza  di
entrambi i  sessi  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante nel presente  giudizio  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 3, della legge n. 108/1968 e dell'art. 2, comma 6, del  decreto
legislativo n. 82/2005, nella parte in cui,  nel  prevedere  che  «la
firma degli elettori deve avvenire  su  apposito  modulo  recante  il
contrassegno di lista, il nome e cognome,  il  luogo  e  la  data  di
nascita dei candidati, nonche' il nome,  cognome,  luogo  e  data  di
nascita del sottoscrittore e  deve  essere  autenticata  da  uno  dei
soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990,  n.  53;  deve
essere indicato il comune nelle  cui  liste  l'elettore  dichiara  di
essere iscritto», e che «le disposizioni del presente codice  non  si
applicano limitatamente all'esercizio delle attivita' e  funzioni  di
ordine e sicurezza pubblica, difesa e  sicurezza  nazionale,  polizia
giudiziaria   e   polizia   economico-finanziaria   e   consultazioni
elettorali, nonche' alle comunicazioni di emergenza e di  allerta  in
ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente  codice  si
applicano al processo civile,  penale,  amministrativo,  contabile  e
tributario, in quanto compatibili e salvo che  non  sia  diversamente
disposto dalle disposizioni in materia di  processo  telematico»  non
indicano come alternativa la firma digitale per gli elettori  affetti
da disabilita' tali da impedirgli di apporre la firma autografa,  per
violazione degli articoli 2,  3,  48  e  49  della  Costituzione  nei
termini di cui in motivazione; 
    Sospende il giudizio; 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata,  a  cura  della
cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
e sia comunicata ai presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati; 
    Ordina l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del giudizio, insieme  con  la  prova
delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedente capoverso. 
        Cosi' deciso in Civitavecchia, li' 21 marzo 2024 
 
                                                    Il giudice: Gelso