N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2024
Ordinanza del 9 ottobre 2024 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Messina sul ricorso proposto dalla B & G Servizi rete
ed extrarete srl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale
di Messina.
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per
le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di
solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel comma
115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento
sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai
fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che
eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi
determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle societa'
conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la media
dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita' del contributo
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive - Applicazione, ai fini dell'accertamento,
delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarieta',
delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.
(GU n. 46 del 13-11-2024)
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina
Sezione 14, riunita in udienza il 24 settembre 2024 alle ore 10,30
con la seguente composizione collegiale:
Fiorentino Adolfo, Presidente Patania Elvira, Relatore Mirenna
Mauro, Giudice in data 24 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Sul ricorso n. 1575/2024 depositato il 9 aprile 2024, proposto da
B&g Servizi Rete Ed Extrarete S.r.l. - 03412140836 - Difeso da Davide
De Girolamo - DGRDVD77A24H501P Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M -
Rappresentato da Alessandro Bonetti - BNTLSN71H16F839G
Rappresentante difeso da Davide De Girolamo - DGRDVD77A24H501P
Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato presso
davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org contro Ag. Entrate Direzione
Provinciale Messina elettivamente domiciliato presso
dp.messina@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Silenzio Rifiut Contr Solid 2023 a seguito di discussione in
pubblica udienza
Elementi in fatto e diritto
Visto il ricorso notificato ad Agenzia delle entrate Direzione
Provinciale di Messina in data 9 aprile 2024 e depositato
telematicamente il 13 marzo 2024 con il quale la societa' B&G Servizi
Rete ed Extrarete S.r.l. con sede legale in Messina (ME), corso
Cavour n. 206, in persona del legale rappresentante dott. Alessandro
Bonetti, proponeva impugnazione avverso il silenzio-rifiuto serbato
dalla convenuta in relazione all'istanza presentata via PEC il 16
novembre 2023 per ottenere il rimborso di euro 169.993,25, oltre
interessi maturati e maturandi corrisposti (allegava quietanza di
versamento) ai sensi dell'art. 1, commi 115 ss. della legge 29
dicembre 2022, n. 197 a titolo di Contributo di Solidarieta'
temporaneo a carico delle imprese del settore energetico, nonche' la
condanna della medesima Agenzia delle entrate al rimborso delle
predette somme;
la istante rilevava di essere una societa' che opera nel settore
dei prodotti petroliferi e che il contributo in questione, che trae
origine dall'omologo contributo di solidarieta' temporaneo previsto
dal Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 «relativo a un
intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati
dell'energia», e' stato introdotto in Italia dall'art. 1 commi
115-119 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che
individua i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota
dell'imposta (la natura tributaria del contributo non e' in
contestazione):
a) quanto ai soggetti passivi, sono tenuti al pagamento del
Contributo di Solidarieta' coloro che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di produzione
di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di
energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; che esercitano
l'attivita' di produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi; importano a titolo definitivo, per la successiva
rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti
petroliferi o introducono nel territorio dello Stato detti beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
E' stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta'
e' dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una delle
attivita' sopra indicate. Rilevava, a questo proposito, che l'alveo
dei soggetti passivi del Contributo di Solidarieta' domestico e'
significativamente piu' ampio rispetto a quello del Regolamento UE.
Quest'ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo solo
le imprese che svolgono «attivita' economiche nel settore
dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n.
1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»; di contro,
l'ambito soggettivo di applicazione del Contributo di Solidarieta'
domestico ricomprende le imprese «energetiche» largamente intese,
operanti in tutte le fasi della filiera (dall'estrazione, alla
produzione e vendita) e in relazione a tutti i prodotti energetici
(gas, energia elettrica e prodotti petroliferi). Parimenti, il
contributo europeo, a differenza di quello italiano, non grava
affatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un
diverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt. 6 e
ss. del Regolamento), destinato a colpire i produttori (ma non i
rivenditori) di energia elettrica. Con riferimento alla base
imponibile e all'aliquota del Contributo di Solidarieta', l'art. 1,
comma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e' calcolato
applicando un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo
IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi
complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti
a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei
redditi complessivi dei quattro periodi d'imposta sia negativa si
assume un valore pari a zero.
Anche sotto questo profilo, il Contributo di Solidarieta'
domestico differisce da quello unionale. Infatti, il parametro del
10% previsto a livello nazionale e' dimezzato rispetto all'incremento
minimo previsto dal legislatore europeo (pari al 20%). Cio',
evidentemente, da un lato amplia il numero dei soggetti tenuti al
versamento del nuovo Contributo di Solidarieta' e, dall'altro, ne
dilata le loro basi imponibili. Anche l'aliquota del Contributo di
Solidarieta' domestico, pari al 50%, risulta essere
significativamente maggiore dell'aliquota del 33% prevista dal
Regolamento UE.
Sempre al comma 116, al secondo periodo e' previsto che
l'ammontare del Contributo di Solidarieta' non puo' eccedere il 25%
del patrimonio netto esistente alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. La legge di
bilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta'
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Rilevava, ancora, la ricorrente che il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con due ordinanze (nn. 763/2024 e 766/2024)
depositate il 16 gennaio 2024 ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 115 ss. legge n. 197/2022 per violazione degli
articoli 3, 53 e 117 della Costituzione. In particolare, con tali
ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha:
a) prospettato la contrarieta' del Contributo di Solidarieta'
all'art. 117 della Costituzione con riguardo ai vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, del Regolamento UE
1854/2022. I giudici hanno, in dettaglio, rilevato come -
contrariamente al Contributo di solidarieta' temporaneo europeo
previsto dal citato Regolamento UE, specificamente destinato a
colpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di
Solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115 e seguenti, della citata
legge n. 197/2022 indicato come «equivalente") assoggetta ad
imposizione operatori appartenenti a settori diversi da quelli
indicati dallo stesso Regolamento;
b) evidenziato molteplici profili d'incostituzionalita' dello
stesso con riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In
estrema sintesi, ad avviso del TAR, la norma istitutiva del
Contributo si pone in contrasto con i principi di uguaglianza,
proporzionalita', ragionevolezza e capacita' contributiva, nella
misura in cui, da un lato, assoggetta a contribuzione straordinaria
componenti reddituali di per se' non riconducibili ad «extraprofitti»
derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e,
dall'altro, non considera ai fini dell'individuazione della propria
base imponibile la «riespansione» dei consumi a seguito della
pandemia da Covid-19.
Infine, il Tribunale amministrativo regionale ha anche ben messo
in luce (come ulteriore profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53
Cost.) la parziale duplicazione d'imposta che l'applicazione del
Contributo determina nei confronti dei contribuenti altresi' incisi
dal precedente contributo «straordinario» di cui all'art. 37 del
citato decreto-legge n. 21/2021. In quest'ottica, i giudici
amministrativi hanno rilevato - in subordine ai profili di
illegittimita' tout court del contributo - l'illegittimita' dell'art.
1, comma 118 della citata legge n. 197/2022 nella parte in cui
esclude la deducibilita' del contributo «straordinario» dal
Contributo di solidarieta' ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Sulla base di queste premesse, la ricorrente ha chiesto che
questa Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
del tributo in oggetto sotto il profilo della sua contrarieta' agli
articoli 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti alla Corte costituzionale
per la decisione della questione, previa sospensione del giudizio in
oggetto, ovvero, in subordine, rimetta la questione di
pregiudizialita' alla Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art.
267 del Trattato.
Agenzia delle entrate depositava in data 13 maggio 2024, memoria
con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso evidenziando la
discrezionalita' e la legittimita' del proprio operato che era stato
rispettoso di una norma legislativa vigente nel Paese.
All'odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione.
Cio' premesso, questa Corte, condividendo quasi integralmente
quanto sostenuto dal rimettente Tribunale amministrativo regionale
Lazio nelle ordinanze indicate in premessa, ritiene di dovere
accogliere la richiesta avanzata in via principale dalla ricorrente e
di rimettere la questione di legittimita' costituzionale della legge
istitutiva del contributo in oggetto alla Corte costituzionale.
In particolare, la Corte, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, intende sollevare la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della
legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, per i seguenti motivi sinteticamente riassunti:
a) alla disamina della rilevanza della questione deve
necessariamente essere premesso che il contributo di solidarieta' in
esame ha natura tributaria sicche' sussiste la competenza di questa
Corte a sollevare la questione;
b) la questione e' rilevante ai fini del decidere non potendo
la decisione prescindere dall'accertamento della legittimita' della
norma istitutiva del contributo di cui si discute;
c) le disposizioni citate appaiono, in primo luogo, in
contrasto con i principi di uguaglianza, di proporzionalita' e di
ragionevolezza, di solidarieta' contributiva che del principio di
uguaglianza costituisce una specificazione, rappresentando il
presupposto e, al contempo, il limite del potere impositivo dello
Stato e del dovere del contribuente di concorrere alle spese
pubbliche e importando, di conseguenza, l'illegittimita' di quelle
norme che istituiscono un trattamento differenziato tra situazioni
uguali ovvero un trattamento uguale per situazioni differenziate,
laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta da argomenti
persuasivi.
Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell'art. 1 della legge
n. 197/2022 presentano diverse criticita' con riferimento
all'individuazione della base imponibile, la definizione della quale
risulta, per piu' versi, non congruente con la dichiarata finalita'
di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi
dell'energia. Come visto, il contributo e' calcolato applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo IRES per il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023
che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi IRES
conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022. La base di calcolo del contributo di
solidarieta' per il 2023, alla quale applicare l'aliquota del 50 per
cento, e' dunque il risultato di un confronto fra il reddito IRES
conseguito dal soggetto passivo nel periodo d'imposta antecedente al
1° gennaio 2023 - quindi nel 2022, per i soggetti con esercizio
coincidente con l'anno solare - e la media dei redditi complessivi
IRES dei quattro periodi d'imposta precedenti. Il reddito rilevante
ai fini Ires, tuttavia, include, nella base di calcolo, anche voci
che nulla a che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall'aumento
dei prezzi dei prodotti energetici.
Si tratta in sostanza delle operazioni societarie relative ai
fondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/ minusvalenze derivanti
da cessioni di partecipazioni, ovvero, ancora, da eventi collegati
all'operativita' straordinaria delle imprese, operazioni tutte che
individuano un incremento di reddito che non ha alcuna connessione
con l'incremento dei prezzi dell'energia.
Sul punto e' significativo il fatto che il legislatore, con
riferimento al contributo di cui all'art. 37 del decreto-legge
21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1, comma 120, lettera
c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3-bis al citato
art. 37, a norma del quale «Non concorrono alla determinazione dei
totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3, le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri
titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono
tra i soggetti di cui al comma 1».
Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l'art. 6 del
decreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge n.
191/2023.15.1.3. - Sempre con riferimento all'individuazione della
base imponibile, la disciplina del contributo straordinario appare
poi in contrasto con il principio di capacita' contributiva laddove
non considera che una parte dell'incremento dei profitti realizzati
nel 2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e'
dovuta a una maggiore capacita' di produrre reddito dell'operatore
economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che,
nel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021, si e' contratta a causa
della pandemia da Covid 19, cosi' che una parte di quelli che vengono
considerati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri
di calcolo della media rilevante, e' semplicemente rappresentata dal
ritorno al volume di affari pre Covid.
Si e' dato, in tal modo, rilievo a un elemento che, in quanto
dipendente da circostanze imprevedibili ed eccezionali, non appare
idoneo a fungere da riferimento per individuare e calcolare
l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle imprese dopo la fine
dell'emergenza (per analoga valutazione in ordine alla inidoneita'
dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento per individuare e
calcolare una supposta «plus- ricchezza», e cioe' l'ipotetico
«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione del fatto che
gli extraprofitti realizzati nel 2021-2022, rispetto al
corrispondente periodo 2020-2021, sono, in gran parte, dovuti al
fatto che durante la pandemia le societa' erano in perdita, cosi' che
il differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo
non rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento rispetto
alle perdite realizzate in costanza di pandemia.
Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53 della
Costituzione della normativa in esame deve poi ravvisarsi con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
legge n. 197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione.
La legge n. 197 del 2022, infatti, impone il pagamento del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l'anno di
imposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel corso
del quale risultano, sia pure solo in parte, gia' presi in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022.
Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base imponibile
del contributo solidaristico straordinario e' costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni
passive, riferito al periodo dall'1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021».
In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo ed aprile del 2022, gia' considerati quale presupposto di
imposta a fini della determinazione dell'importo del contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023.
Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo soggetto,
sia pure determinati sulla base di un criterio di calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti.
Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi sopra indicati)
una duplicazione di imposta, che risulta evidente alla luce della
sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due prelievi
(individuate, rispettivamente, dall'art. 37 del decreto-legge 21/2022
nel «contenere per le imprese e i consumatori gli effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico» e
dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel «contenere gli
effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico per le imprese e i consumatori»).
La evidenziata duplicazione, del resto, non trova correttivi in
meccanismi di deducibilita' del contributo introdotto dall'art. 37
del decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115
dell'art. 1 della legge n. 197/2022, cosi' comportando la
sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure,
anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un
prelievo fiscale significativamente alto, la cui concreta incidenza
sui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita' o meno della
stessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio
di proporzionalita'.
Infine, ulteriore motivo di criticita' sotto il profilo del
principio di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi,
va ravvisato nel fatto che il prelievo di cui si discute grava
indistintamente sull'intero settore energetico, comprendendo, oltre
ai produttori, anche i distributori (dei quali e' un esempio la
attuale ricorrente) mentre si puo' affermare che, in linea di
principio e fatti salvi controlli specifici da attuarsi da parte di
organi di verifica competenti, l'aumento dei prezzi dei prodotti
energetici non favorisce le imprese che dei medesimi prodotti sono
(direttamente o indirettamente) acquirenti, come quelle impegnate in
attivita' di commercializzazione.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina, Sezione
n. 1, rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita'
costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 1, commi
115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Dispone la sospensione del presente giudizio, con rinvio al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Demanda alla Segreteria della Sezione tutti gli adempimenti di
competenza e, in particolare, la notifica della presente ordinanza
alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Messina nella Camera di consiglio del 24.09.2024
Il Presidente: Fiorentino
Il Giudice relatore: Patania