Reg. ord. n. 208 del 2024 pubbl. su G.U. del 13/11/2024 n. 46

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina  del 09/10/2024

Tra: B&g Servizi Rete Ed Extrarete srl C/ Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina



Oggetto:

Tributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi - Denunciata disciplina la quale non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzatisi nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma alla riespansione dei consumi energetici – Normativa che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già tassata, poiché i ricavi conseguiti nell’anno di imposta precedente al 1° gennaio 2023 sono già considerati per la determinazione del contributo straordinario di cui all’art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 – Violazione del principio della capacità contributiva – Prelievo fiscale significativamente alto, la cui incidenza sui redditi di impresa confligge con il principio di proporzionalità – Misura fiscale che grava indistintamente sull’intero settore energetico, comprendendo, oltre ai produttori, anche i distributori sfavoriti dall’aumento dei prezzi – Violazione dei principi di uguaglianza e di pari trattamento dei soggetti incisi, di ragionevolezza e di solidarietà contributiva.



Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 115 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 116 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 117 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 118 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 119 



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 53 



Udienza Pubblica del 28 gennaio 2025 rel. 


Testo dell'ordinanza

N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 ottobre 2024

Ordinanza del 9 ottobre 2024 della Corte di giustizia  tributaria  di
primo grado di Messina sul ricorso proposto dalla B & G Servizi  rete
ed extrarete srl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale
di Messina. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti
  dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per
  le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di  un  contributo  di
  solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
  energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
  per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello  in
  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel  comma
  115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
  base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per  cento
  sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai
  fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che
  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi
  determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in
  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che nel caso in cui la  media
  dei redditi complessivi sia negativa si assume  un  valore  pari  a
  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita'  del  contributo
  ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell'accertamento,
  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta',
  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. 


(GU n. 46 del 13-11-2024)

     La Corte di Giustizia  Tributaria  di  primo  grado  di  Messina
Sezione 14, riunita in udienza il 24 settembre 2024  alle  ore  10,30
con la seguente composizione collegiale: 
      Fiorentino Adolfo, Presidente Patania Elvira, Relatore  Mirenna
Mauro, Giudice in data 24 settembre 2024 ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Sul ricorso n. 1575/2024 depositato il 9 aprile 2024, proposto da
B&g Servizi Rete Ed Extrarete S.r.l. - 03412140836 - Difeso da Davide
De Girolamo - DGRDVD77A24H501P Livia  Salvini  -  SLVLVI57H67H501M  -
Rappresentato da Alessandro Bonetti - BNTLSN71H16F839G 
    Rappresentante difeso da Davide De  Girolamo  -  DGRDVD77A24H501P
Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M ed elettivamente domiciliato  presso
davidedegirolamo@ordineavvocatiroma.org contro Ag. Entrate  Direzione
Provinciale     Messina     elettivamente     domiciliato      presso
dp.messina@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
      Silenzio Rifiut Contr Solid 2023 a seguito  di  discussione  in
pubblica udienza 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    Visto il ricorso notificato ad Agenzia  delle  entrate  Direzione
Provinciale  di  Messina  in  data  9  aprile   2024   e   depositato
telematicamente il 13 marzo 2024 con il quale la societa' B&G Servizi
Rete ed Extrarete S.r.l. con  sede  legale  in  Messina  (ME),  corso
Cavour n. 206, in persona del legale rappresentante dott.  Alessandro
Bonetti, proponeva impugnazione avverso il  silenzio-rifiuto  serbato
dalla convenuta in relazione all'istanza presentata  via  PEC  il  16
novembre 2023 per ottenere il  rimborso  di  euro  169.993,25,  oltre
interessi maturati e maturandi  corrisposti  (allegava  quietanza  di
versamento) ai sensi dell'art.  1,  commi  115  ss.  della  legge  29
dicembre  2022,  n.  197  a  titolo  di  Contributo  di  Solidarieta'
temporaneo a carico delle imprese del settore energetico, nonche'  la
condanna della medesima  Agenzia  delle  entrate  al  rimborso  delle
predette somme; 
    la istante rilevava di essere una societa' che opera nel  settore
dei prodotti petroliferi e che il contributo in questione,  che  trae
origine dall'omologo contributo di solidarieta'  temporaneo  previsto
dal Regolamento UE 2022/1854  del  6  ottobre  2022  «relativo  a  un
intervento  di  emergenza  per   far   fronte   ai   prezzi   elevati
dell'energia», e'  stato  introdotto  in  Italia  dall'art.  1  commi
115-119  della  legge  di  bilancio  2023  (legge  n.  197/2022)  che
individua  i  soggetti  passivi,  la  base  imponibile  e  l'aliquota
dell'imposta  (la  natura  tributaria  del  contributo  non   e'   in
contestazione): 
      a) quanto ai soggetti passivi, sono  tenuti  al  pagamento  del
Contributo di Solidarieta' coloro che esercitano nel territorio dello
Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione
di energia elettrica, che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori  di
energia elettrica, di gas metano e di gas  naturale;  che  esercitano
l'attivita' di produzione,  distribuzione  e  commercio  di  prodotti
petroliferi;  importano  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva
rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti
petroliferi o introducono  nel  territorio  dello  Stato  detti  beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. 
    E' stato espressamente previsto che il Contributo di Solidarieta'
e' dovuto solo se almeno il 75%  dei  ricavi  del  periodo  d'imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da una  delle
attivita' sopra indicate. Rilevava, a questo proposito,  che  l'alveo
dei soggetti passivi del  Contributo  di  Solidarieta'  domestico  e'
significativamente piu' ampio rispetto a quello del  Regolamento  UE.
Quest'ultimo, infatti, include nel proprio perimetro soggettivo  solo
le  imprese  che   svolgono   «attivita'   economiche   nel   settore
dell'estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.
1893/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio»;  di  contro,
l'ambito soggettivo di applicazione del  Contributo  di  Solidarieta'
domestico ricomprende le  imprese  «energetiche»  largamente  intese,
operanti in  tutte  le  fasi  della  filiera  (dall'estrazione,  alla
produzione e vendita) e in relazione a tutti  i  prodotti  energetici
(gas,  energia  elettrica  e  prodotti  petroliferi).  Parimenti,  il
contributo europeo,  a  differenza  di  quello  italiano,  non  grava
affatto sul settore elettrico, per il quale il Regolamento prevede un
diverso istituto, del c.d. «tetto sui ricavi di mercato» (artt.  6  e
ss. del Regolamento), destinato a colpire  i  produttori  (ma  non  i
rivenditori)  di  energia  elettrica.  Con  riferimento   alla   base
imponibile e all'aliquota del Contributo di Solidarieta',  l'art.  1,
comma 116, della legge di bilancio 2013 prevede che esso e' calcolato
applicando un'aliquota del 50% alla  quota  del  reddito  complessivo
IRES per il periodo d'imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 che eccede per  almeno  il  10%  la  media  dei  redditi
complessivi IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti
a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui  la  media  dei
redditi complessivi dei quattro periodi  d'imposta  sia  negativa  si
assume un valore pari a zero. 
    Anche  sotto  questo  profilo,  il  Contributo  di   Solidarieta'
domestico differisce da quello unionale. Infatti,  il  parametro  del
10% previsto a livello nazionale e' dimezzato rispetto all'incremento
minimo  previsto  dal  legislatore  europeo  (pari  al  20%).   Cio',
evidentemente, da un lato amplia il numero  dei  soggetti  tenuti  al
versamento del nuovo Contributo di  Solidarieta'  e,  dall'altro,  ne
dilata le loro basi imponibili. Anche l'aliquota  del  Contributo  di
Solidarieta'    domestico,    pari    al    50%,    risulta    essere
significativamente  maggiore  dell'aliquota  del  33%  prevista   dal
Regolamento UE. 
    Sempre  al  comma  116,  al  secondo  periodo  e'  previsto   che
l'ammontare del Contributo di Solidarieta' non puo' eccedere  il  25%
del patrimonio netto esistente alla data di  chiusura  dell'esercizio
antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2022.  La  legge  di
bilancio 2023 prevede espressamente che il Contributo di Solidarieta'
e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. 
    Rilevava, ancora, la ricorrente che il  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio con  due  ordinanze  (nn.  763/2024  e  766/2024)
depositate  il  16  gennaio  2024  ha  dichiarato  rilevante  e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi 115 ss. legge n.  197/2022  per  violazione  degli
articoli 3, 53 e 117 della Costituzione.  In  particolare,  con  tali
ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale Lazio ha: 
      a) prospettato la contrarieta' del Contributo  di  Solidarieta'
all'art. 117 della Costituzione con  riguardo  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, del  Regolamento  UE
1854/2022.  I  giudici  hanno,  in   dettaglio,   rilevato   come   -
contrariamente  al  Contributo  di  solidarieta'  temporaneo  europeo
previsto  dal  citato  Regolamento  UE,  specificamente  destinato  a
colpire il settore estrattivo e della raffinazione - il Contributo di
Solidarieta' di cui all'art. 1, commi 115 e  seguenti,  della  citata
legge  n.  197/2022  indicato  come  «equivalente")   assoggetta   ad
imposizione  operatori  appartenenti  a  settori  diversi  da  quelli
indicati dallo stesso Regolamento; 
      b) evidenziato molteplici profili  d'incostituzionalita'  dello
stesso con riferimento agli articoli 3 e 53  della  Costituzione.  In
estrema  sintesi,  ad  avviso  del  TAR,  la  norma  istitutiva   del
Contributo si pone  in  contrasto  con  i  principi  di  uguaglianza,
proporzionalita',  ragionevolezza  e  capacita'  contributiva,  nella
misura in cui, da un lato, assoggetta a  contribuzione  straordinaria
componenti reddituali di per se' non riconducibili ad «extraprofitti»
derivanti  dall'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti   energetici   e,
dall'altro, non considera ai fini dell'individuazione  della  propria
base  imponibile  la  «riespansione»  dei  consumi  a  seguito  della
pandemia da Covid-19. 
    Infine, il Tribunale amministrativo regionale ha anche ben  messo
in luce (come ulteriore profilo di contrasto con gli articoli 3 e  53
Cost.) la parziale  duplicazione  d'imposta  che  l'applicazione  del
Contributo determina nei confronti dei contribuenti  altresi'  incisi
dal precedente contributo «straordinario»  di  cui  all'art.  37  del
citato  decreto-legge  n.  21/2021.  In   quest'ottica,   i   giudici
amministrativi  hanno  rilevato  -  in  subordine   ai   profili   di
illegittimita' tout court del contributo - l'illegittimita' dell'art.
1, comma 118 della citata  legge  n.  197/2022  nella  parte  in  cui
esclude  la  deducibilita'   del   contributo   «straordinario»   dal
Contributo di solidarieta'  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    Sulla base di queste  premesse,  la  ricorrente  ha  chiesto  che
questa Corte, ritenuta la rilevanza ai fini del  decidere  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
del tributo in oggetto sotto il profilo della sua  contrarieta'  agli
articoli 3, 53, 117 Cost., rimetta gli atti alla Corte costituzionale
per la decisione della questione, previa sospensione del giudizio  in
oggetto,   ovvero,   in   subordine,   rimetta   la   questione    di
pregiudizialita' alla Corte di Giustizia dell'UE ai  sensi  dell'art.
267 del Trattato. 
    Agenzia delle entrate depositava in data 13 maggio 2024,  memoria
con la quale si opponeva all'accoglimento del ricorso evidenziando la
discrezionalita' e la legittimita' del proprio operato che era  stato
rispettoso di una norma legislativa vigente nel Paese. 
    All'odierna udienza, la Corte assumeva la causa in decisione. 
    Cio' premesso, questa  Corte,  condividendo  quasi  integralmente
quanto sostenuto dal rimettente  Tribunale  amministrativo  regionale
Lazio  nelle  ordinanze  indicate  in  premessa,  ritiene  di  dovere
accogliere la richiesta avanzata in via principale dalla ricorrente e
di rimettere la questione di legittimita' costituzionale della  legge
istitutiva del contributo in oggetto alla Corte costituzionale. 
    In  particolare,  la   Corte,   ritenendola   rilevante   e   non
manifestamente  infondata,  intende   sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116 e 118,  della
legge n. 197 del 2022, con riferimento agli articoli  3  e  53  della
Costituzione, per i seguenti motivi sinteticamente riassunti: 
      a)  alla  disamina  della  rilevanza   della   questione   deve
necessariamente essere premesso che il contributo di solidarieta'  in
esame ha natura tributaria sicche' sussiste la competenza  di  questa
Corte a sollevare la questione; 
      b) la questione e' rilevante ai fini del decidere  non  potendo
la decisione prescindere dall'accertamento della  legittimita'  della
norma istitutiva del contributo di cui si discute; 
      c)  le  disposizioni  citate  appaiono,  in  primo  luogo,   in
contrasto con i principi di uguaglianza,  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza, di solidarieta' contributiva  che  del  principio  di
uguaglianza  costituisce  una   specificazione,   rappresentando   il
presupposto e, al contempo, il limite  del  potere  impositivo  dello
Stato  e  del  dovere  del  contribuente  di  concorrere  alle  spese
pubbliche e importando, di conseguenza,  l'illegittimita'  di  quelle
norme che istituiscono un trattamento  differenziato  tra  situazioni
uguali ovvero un trattamento  uguale  per  situazioni  differenziate,
laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta  da  argomenti
persuasivi. 
    Le disposizioni di cui ai commi 115 e ss. dell'art. 1 della legge
n.   197/2022   presentano   diverse   criticita'   con   riferimento
all'individuazione della base imponibile, la definizione della  quale
risulta, per piu' versi, non congruente con la  dichiarata  finalita'
di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi
dell'energia. Come  visto,  il  contributo  e'  calcolato  applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023
che eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES
conseguiti nei quattro periodi  d'imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022.  La  base  di  calcolo  del  contributo  di
solidarieta' per il 2023, alla quale applicare l'aliquota del 50  per
cento, e' dunque il risultato di un confronto  fra  il  reddito  IRES
conseguito dal soggetto passivo nel periodo d'imposta antecedente  al
1° gennaio 2023 - quindi nel  2022,  per  i  soggetti  con  esercizio
coincidente con l'anno solare - e la media  dei  redditi  complessivi
IRES dei quattro periodi d'imposta precedenti. Il  reddito  rilevante
ai fini Ires, tuttavia, include, nella base di  calcolo,  anche  voci
che nulla a che vedere con gli «extraprofitti» derivanti dall'aumento
dei prezzi dei prodotti energetici. 
    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai
fondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/  minusvalenze  derivanti
da cessioni di partecipazioni, ovvero, ancora,  da  eventi  collegati
all'operativita' straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che
individuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione
con l'incremento dei prezzi dell'energia. 
    Sul punto e' significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con
riferimento al  contributo  di  cui  all'art.  37  del  decreto-legge
21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1,  comma  120,  lettera
c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato
art. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei
totali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri
titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono
tra i soggetti di cui al comma 1». 
    Nella stessa logica, del  resto,  pare  muoversi,  l'art.  6  del
decreto-legge 145/2023, convertito con modificazioni, dalla legge  n.
191/2023.15.1.3. - Sempre con  riferimento  all'individuazione  della
base imponibile, la disciplina del  contributo  straordinario  appare
poi in contrasto con il principio di capacita'  contributiva  laddove
non considera che una parte dell'incremento dei  profitti  realizzati
nel 2022 rispetto alla media  dei  precedenti  quattro  anni  non  e'
dovuta a una maggiore capacita' di  produrre  reddito  dell'operatore
economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che,
nel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021, si e' contratta a  causa
della pandemia da Covid 19, cosi' che una parte di quelli che vengono
considerati «extraprofitti», sia pure solo con riferimento ai criteri
di calcolo della media rilevante, e' semplicemente rappresentata  dal
ritorno al volume di affari pre Covid. 
    Si e' dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto
dipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare
idoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare
l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine
dell'emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita'
dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e
calcolare  una  supposta  «plus-  ricchezza»,  e  cioe'   l'ipotetico
«sovraprofitto» realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che
gli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al
corrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al
fatto che durante la pandemia le societa' erano in perdita, cosi' che
il differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo
non rappresenta un «sovraprofitto», ma un  mero  incremento  rispetto
alle perdite realizzate in costanza di pandemia. 
    Altro profilo  di  contrasto  con  gli  articoli  3  e  53  della
Costituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
legge n. 197  del  2022  colpisce  una  manifestazione  di  capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione. 
    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l'anno di
imposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso
del  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia'  presi   in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del decreto legislativo 21 del 2022. 
    Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile
del   contributo   solidaristico    straordinario    e'    costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni
passive, riferito al periodo dall'1° ottobre 2021 al 30 aprile  2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021». 
    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,
marzo ed aprile del  2022,  gia'  considerati  quale  presupposto  di
imposta a  fini  della  determinazione  dell'importo  del  contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023. 
    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,
sia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. 
    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)
una duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della
sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due prelievi
(individuate, rispettivamente, dall'art. 37 del decreto-legge 21/2022
nel  «contenere  per  le  imprese  e  i   consumatori   gli   effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e
dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel  «contenere  gli
effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico per le imprese e i consumatori»). 
    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in
meccanismi di deducibilita' del contributo  introdotto  dall'art.  37
del decreto-legge n. 21/2022  da  quello  introdotto  dal  comma  115
dell'art.  1  della  legge  n.   197/2022,   cosi'   comportando   la
sottoposizione degli operatori economici  incisi  dalle  due  misure,
anche in ragione delle aliquote previste per entrambi i tributi, a un
prelievo fiscale significativamente alto, la cui  concreta  incidenza
sui redditi di impresa, in disparte la qualificabilita' o meno  della
stessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio
di proporzionalita'. 
    Infine, ulteriore motivo  di  criticita'  sotto  il  profilo  del
principio di uguaglianza e di pari trattamento dei  soggetti  incisi,
va ravvisato nel fatto che  il  prelievo  di  cui  si  discute  grava
indistintamente sull'intero settore energetico,  comprendendo,  oltre
ai produttori, anche i distributori  (dei  quali  e'  un  esempio  la
attuale ricorrente)  mentre  si  puo'  affermare  che,  in  linea  di
principio e fatti salvi controlli specifici da attuarsi da  parte  di
organi di verifica competenti,  l'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti
energetici non favorisce le imprese che dei  medesimi  prodotti  sono
(direttamente o indirettamente) acquirenti, come quelle impegnate  in
attivita' di commercializzazione.  

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di  Messina,  Sezione
n. 1, rimette alla Corte costituzionale la questione di  legittimita'
costituzionale, illustrata in motivazione, relativa all'art. 1, commi
115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Demanda alla Segreteria della Sezione tutti  gli  adempimenti  di
competenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Messina nella Camera di consiglio del 24.09.2024 
 
                     Il Presidente: Fiorentino  
 
 
                                         Il Giudice relatore: Patania