Reg. ord. n. 66 del 2024 pubbl. su G.U. del 02/05/2024 n. 18

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 16/01/2024

Tra: ANDROMEDA PV S.R.L., BREVA WIND S.R.L., CALABRIA SOLAR S.R.L. ed altri 11 C/ AGENZIA DELLE ENTRATE



Oggetto:

Tributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale alto e sproporzionato - Sottoposizione di una medesima manifestazione della capacità contributiva a un duplice prelievo tributario, per il mese di dicembre 2022 e con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici e ai previsti impianti rinnovabili, per l’applicazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione di energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie – Disciplina che impone ai titolari di impianti rinnovabili un tributo solidaristico nella medesima misura prevista per i titolari degli impianti alimentati a carbone/gas, benché questi ultimi non scontino alcun tetto ai ricavi e non debbano rientrare dei rilevanti costi fissi caratterizzanti le rinnovabili - Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.



Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 115 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 116 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 117 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 118 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 119 



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 53 

Costituzione  Art. 117   Co.

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854  Art. 14 

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854  Art. 14 

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854



Udienza Pubblica del 28 gennaio 2025 rel. 


Testo dell'ordinanza

N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Andromeda PV srl e altri  contro
Agenzia delle entrate, ARERA Autorita'  di  regolazione  per  energia
reti e ambiente e Presidenza del Consiglio dei ministri.. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti
  dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per
  le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di  un  contributo  di
  solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
  energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
  per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello  in
  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel  comma
  115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
  base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per  cento
  sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai
  fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che
  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi
  determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in
  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media
  dei redditi complessivi sia negativa, si assume un  valore  pari  a
  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita'  del  contributo
  ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell'accertamento,
  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta',
  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119. 


(GU n. 18 del 02-05-2024)

 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                            per il Lazio 
 
 
                        (Sezione Seconda Ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6570 del 2023, proposto  da  Andromeda  Pv  S.r.l.,
Breva Wind S.r.l., Calabria Solar S.r.l., Conza Energia  S.r.l.,  Erg
Eolica Adriatica S.r.l., Erg Eolica Faeto S.r.l., Erg Eolica Ginestra
S.r.l., Erg Solar Piemonte 3 S.r.l., Isab Energy Solare S.r.l., Lucus
Power S.r.l., San Mauro S.r.l.,  Spv  Parco  Eolico  Aria  del  Vento
S.r.l., Taca Wind S.r.l., Wincap S.r.l., in  persona  dei  rispettivi
legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dagli
avvocati Clizia Calamita Di Tria, Carlo Comande', Livia Salvini, Enzo
Puccio, Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come  da  PEC  da
Registri di Giustizia e  domicilio  eletto  presso  lo  studio  Carlo
Comande in Roma, via Pompeo Magno, 23/A, come da procure in atti; 
 
                               contro 
 
    Agenzia delle Entrate, Arera Autorita' di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti  pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
                            nei confronti 
 
    Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del  Presidente
pro tempore, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
 
                         per l'annullamento 
 
    - della Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023 emessa dall'Agenzia
delle Entrate; 
    - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed
in particolare, la risoluzione n.  15/E/2023,  il  Provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 55523/2023  del  28  febbraio
2023 recante "Approvazione  del  modello  di  dichiarazione  "Redditi
2023-SC",  nella  parte  in  cui  gia'   prevede   l'indicazione   in
dichiarazione di alcuni elementi del contributo di solidarieta'. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
Entrate, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Arera; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  21  novembre  2023  il
consigliere Achille Sinatra e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. - Con ricorso notificato il 24 aprile  2023  e  depositato  il
successivo giorno 26, le societa' in epigrafe, che affermano di  fare
parte di un gruppo industriale attivo  nella  produzione  di  energia
eolica e solare, hanno impugnato, chiedendone  l'annullamento  previa
sospensione cautelare, la Circolare  n.  4/E  del  23  febbraio  2023
emessa dall'Agenzia  delle  Entrate,  nonche'  l'atto  del  Direttore
dell'Agenzia delle Entrate n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023 recante
"Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi  2023-SC",  nella
parte in cui gia' prevede l'indicazione in  dichiarazione  di  alcuni
elementi del contributo di solidarieta' previsto dall'art.  1,  commi
115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio
2023). 
    2. - L'art. 1, commi  115-119,  della  l.  n.  197  del  2022  ha
introdotto, nell'ordinamento italiano, un contribuito "a  carico  dei
soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva
vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o  di
estrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia
elettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio  di
prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti
che, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea". La  finalita'  della  disposizione,
come emerge dalla Relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  di
bilancio 2023-2025, e' quella di introdurre, "per  l'anno  2023,  una
misura nazionale equivalente al contributo  temporaneo  istituito  ai
sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo  a  un  intervento  di
emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi  elevati   dell'energia,   un
contributo di  solidarieta'  temporaneo",  a  sua  volta  finalizzato
all'adozione di misure uniformi, da parte degli stati membri, volte a
contrastare l'inflazione generale nella zona euro e il  rallentamento
della  crescita  economica   dell'Unione   Europea   dovuta   (anche)
all'aumento netto dei prezzi dell'energia". 
    La ratio sottesa alla previsione in esame  e'  dunque  quella  di
contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del
settore energetico sulle imprese e i consumatori gli effetti, andando
a colpire quegli operatori economici che, proprio in ragione di  tale
aumento, si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. 
    3. -  Il  regolamento  UE  2022\1854  individuava  le  misure  da
adottarsi dagli stai membri nelle seguenti: 
        a) la riduzione del consumo di energia elettrica; 
        b) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori
di energia elettrica, da energia eolica, energia  solare  (termica  e
fotovoltaica),  energia  geotermica,  energia   idroelettrica   senza
serbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da
biomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia  nucleare,  lignite,
prodotti del petrolio greggio, torba; 
    c) un contributo di solidarieta' temporaneo sugli utili  generati
esclusivamente dalle imprese che svolgono attivita' nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,
da intendersi le "imprese o stabili  organizzazioni  dell'Unione  che
generano almeno il 75% del loro fatturato da attivita' economiche nel
settore dell'estrazione, della  raffinazione  del  petrolio  o  della
fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al  regolamento  (CE)  n.
1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio". 
    4.  -  Il  legislatore  italiano  aveva  gia'  introdotto,  prima
dell'adozione del regolamento comunitario: 
        - un "Contributo straordinario contro  il  caro  bollette"  a
mezzo dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  21  (c.d.
"decreto Ucraina"), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 517, e modificato dal decreto-legge 17  maggio  2022,
n. 50 (c.d. "decreto Aiuti"), convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 e con  il  comma  30  del  medesimo  d.l.
197/2022 (e sempre in attuazione del regolamento (UE)  2022/1854  del
Consiglio) a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023,
un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia
elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a  una  via,  in
riferimento  all'energia  elettrica  immessa  in  rete  da:  ....  b)
impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui  all'articolo  7,
comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. 
    Inoltre, con il medesimo art. 37 del D.L. 21 marzo 2022,  n.  21,
e' stato imposto a tutti gli operatori del comparto  energetico  (ivi
inclusa  la  societa'   ricorrente)   un   contributo   solidaristico
straordinario   non   deducibile   (aliquota   del   25%,   pagamento
dell'acconto al  30  giugno  2022  e  30  novembre  2022),  calcolato
sull'incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a  IVA  e
quelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il  periodo  1°
ottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo  1°  ottobre  2020-31
marzo 2021. 
    5. - Nello specifico settore delle societa' che producono energia
rinnovabile, esiste poi nell'ordinamento italiano il c.d.  meccanismo
di compensazione a due vie disciplinato dall'art. 15-bis del d.l.  n.
4 del 27 gennaio 2022 (c.d. "Decreto Sostegni-ter"),  gravante  sugli
"impianti  fotovoltaici"  nonche'  su  quelli  "alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica" individuati dalle
lett. a) e b) del primo comma della disposizione. 
    Anche tale misura ha carattere temporaneo, in quanto il  relativo
termine era originariamente stato previsto sino al 31 dicembre  2022,
e successivamente, mediante l'art. 11 comma 1 del  D.L.  n.  115  del
2022, e' stato prorogato al 30 giugno 2023. 
    Secondo tale meccanismo, qualora il prezzo di  mercato  praticato
dal produttore risulti superiore al prezzo  di  riferimento  indicato
dal medesimo decreto, il GSE conguaglia o provvede  a  richiedere  al
produttore l'importo corrispondente a tale differenza. 
    In dettaglio, il citato art. 15.bis prevede quanto segue: 
        "1. A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino  al  31  dicembre
2022, e' applicato un meccanismo  di  compensazione  a  due  vie  sul
prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa  in
rete da: 
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano
di premi fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto  Energia,  non
dipendenti dai prezzi di mercato; 
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte  solare,
idroelettrica,  geotermoelettrica  ed  eolica  che  non  accedono   a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010. 
    2. (...) 
    3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  GSE  calcola  la
differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
        a) un prezzo di riferimento  pari  a  quello  indicato  dalla
tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in  riferimento
a ciascuna zona di mercato; 
        b) un prezzo di mercato pari: 
1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a),  nonche'  per  gli
impianti di cui al comma 1, lettera  b),  da  fonte  solare,  eolica,
geotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da  quelli
di cui al numero 1) della presente  lettera,  alla  media  aritmetica
mensile dei prezzi zonali orari di  mercato  dell'energia  elettrica,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del  27  gennaio
2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma  7,  al  prezzo
indicato nei contratti medesimi. 
    4. Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
    5. In relazione agli impianti che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
    6. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'ARERA disciplina le modalita'  con  le  quali  e'
data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e  5.  I
proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati
dal GSE, entro il 30 giugno 2023 in modo cumulato per il  periodo  da
febbraio ad agosto 2022 e su base  mensile  per  i  mesi  successivi,
all'entrata del bilancio dello Stato e restano  acquisiti  all'erario
fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. 
    7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3,  4,  5  e  6  non
siapplicano all'energia oggetto di contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti. 
    7-bis. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario
ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del  codice  civile  e
che hanno ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in  rete  a  imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si interpretano nel  senso  che,  ai  fini
della  loro  applicazione,  rilevano   esclusivamente   i   contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
    7-ter. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis all'energia elettrica immessa in  rete
nell'anno 2023, rilevano esclusivamente i contratti  stipulati  prima
del 5 agosto 2022, ferme restando tutte  le  altre  disposizioni  del
presente articolo concernenti le modalita'  di  utilizzo  dei  prezzi
dedotti nei predetti contratti". 
    6. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono  quanto
segue. 
    6.1. - La circolare n. 4\E del 23  febbraio  2023  evidenzia,  in
primo  luogo,  quali  siano  i  soggetti  passivi   del   contributo,
individuati ne "i soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73, comma
111, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi",
specificati, in via esemplificativa, mediante i c.d. codici ATECO,  e
indicati nei "soggetti che esercitano nel territorio dello Stato  una
o piu' delle seguenti attivita': 
        - produzione di energia elettrica, produzione di gas  metano,
estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; 
        - rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; 
        -   produzione,   distribuzione,   commercio   di    prodotti
petroliferi; 
        -  importazione  a  titolo  definitivo,  per  la   successiva
rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas  metano,  prodotti
petroliferi; 
        - introduzione nel territorio dello Stato, per la  successiva
rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o  prodotti
petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea." 
    6.2. - Di  seguito,  la  circolare  descrive  base  imponibile  e
ammontare  del  contributo,  affermando  che  "In  aderenza  con   le
finalita' poste dal regolamento UE di assoggettare al  contributo  in
argomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma  prevede  che
il contributo di solidarieta' si applichi «sull'ammontare della quota
del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul  reddito
delle societa' relativo al periodo d'imposta antecedente a quello  in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  conseguiti  nei  quattro  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».  Rileva  pertanto,
ai fini del calcolo della base  imponibile,  l'ammontare  di  reddito
determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV,  del
TUIR, conseguito nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello  in
corso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno  dei  periodi
d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto  delle
perdite riferite alle  annualita'  pregresse,  nonche'  la  deduzione
conseguita  per  effetto  della  c.d.  agevolazione   ACE.   Occorre,
pertanto, fare riferimento all'importo  indicato  al  rigo  RF63  del
modello di dichiarazione  dei  redditi  Societa'  di  capitali,  enti
commerciali ed equiparati "Redditi SC", che  costituisce  il  reddito
imponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto  si
dira' nel prosieguo in relazione alle societa' aderenti a  un  regime
di trasparenza fiscale." 
    6.3. - Di seguito, poi, la  circolare  illustra  "Versamento  del
contributo e  relazione  con  altre  imposte",  nonche',  sotto  vari
aspetti,  le  "Modifiche   al   contributo   straordinario   di   cui
all'articolo 37 del d.l. n. 21 del 2022". 
    6.4. - Da parte sua, la Risoluzione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle  Entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante
"Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", oltre a
ripercorrere  la  norma  primaria  e  la  circolare   su   descritte,
istituisce il codice tributo relativo al versamento del  medesimo  da
parte dei soggetti passivi. 
    Per quanto qui rileva, dunque, tale atto recita: 
        "Con la circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023  sono  stati
forniti, tra l'altro,  i  chiarimenti  relativi  all'istituzione  del
contributo di solidarieta' temporaneo in argomento e alle modalita' e
termini per il versamento, rinviando ad  una  successiva  risoluzione
l'istituzione dei relativi codici tributo. 
    Tanto premesso, per consentire  il  versamento,  tramite  modello
F24, da presentare esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  del  contributo  in
oggetto e degli eventuali interessi e  sanzioni  dovuti  in  caso  di
ravvedimento, si istituiscono i seguenti codici tributo: 
        - "2716" denominato "Contributo  di  solidarieta'  temporaneo
per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197"; 
        - "1946" denominato "Contributo  di  solidarieta'  temporaneo
per il 2023 - INTERESSI - art. 1, commi da 115 a 119, della legge  29
dicembre 2022, n. 197"; 
        - "8946" denominato "Contributo  di  solidarieta'  temporaneo
per il 2023 - SANZIONE - art. 1, commi da 115 a 119, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197"." 7. - Il  ricorso  e'  affidato  ai  seguenti
motivi. 
    1) Illegittimita' dell' art. 1, comma 116 della legge di bilancio
2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. 
    Il  motivo  e'  strutturato  -alla   stregua   di   altre   parti
dell'impugnazione- quale denunzia diretta di preteso contrasto  delle
norme di legge primarie -di cui gli atti impugnati davanti al Giudice
Amministrativo costituiscono  espressa  e  diretta  applicazione-alla
luce di diversi parametri costituzionali. 
    Esso attiene essenzialmente alla base imponibile del  contributo,
sospettato di contrastare con gli articoli 3 e 53 della  Costituzione
sotto i seguenti profili. 
    A) Ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge di bilancio 2023,
il Contributo di Solidarieta' e' calcolato applicando un'aliquota del
50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo  d'imposta
antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023  che  eccede  per
almeno il 10% la media dei redditi complessivi  IRES  conseguiti  nei
quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio
2022. Nel caso in cui la media dei redditi  complessivi  dei  quattro
periodi d'imposta sia negativa si assume un valore pari a zero. 
    Sarebbe stata quindi incoerente con i su richiamati articoli 3  e
53 la scelta normativa di assoggettare  a  tassazione  un  incremento
reddituale ai  fini  dell'IRES  senza  tenere  in  considerazione  le
perdite pregresse, dal momento che le imprese del settore  energetico
sarebbero caratterizzate da cicli  di  attivita'  anche  rilevanti  e
prolungati:  ad  esempio,   prima   del   2022,   l'industria   della
raffinazione in Europa avrebbe registrato utili negativi per  quattro
anni consecutivi. 
    B) Il contributo, in secondo luogo, avrebbe l'effetto -egualmente
distonico con i principi costituzionali di  eguaglianza  e  capacita'
contributiva- di neutralizzare del tutto  l'effetto  di  abbattimento
dell'IRES dovuto all'applicazione della c.d. deduzione  ACE  -  Aiuto
alla Crescita Economica, che  corrisponde  al  rendimento  figurativo
degli  incrementi  di  capitale  proprio,   misura   introdotta   dal
legislatore per incentivare le aziende italiane a finanziarsi con  il
capitale di rischio e non a debito. 
    C) Inoltre, la base imponibile del contributo  non  risponderebbe
ai parametri richiamati in quanto essa include voci  di  entrata  che
non  deriverebbero  dalla  produzione  di  supposti   "sovraprofitti"
derivanti dall'aumento dei prodotti energetici, quali, ad esempio, le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri
titoli non rappresentativi di merci e quote  sociali,  che  il  comma
3-bis dell'art. 37 del d.l. n. 21/2022, introdotto proprio  dall'art.
1 comma 120 della legge  di  bilancio  2023  ha  escluso  dalla  base
imponibile del contributo di solidarieta' cui  sono  assoggettate  le
medesime imprese per l'anno 2022; cosi' sarebbe da  dirsi  anche  per
altre e diverse operazioni non idonee a  generare  extraprofitti.  In
definitiva, secondo le ricorrenti, il Contributo di Solidarieta'  per
l'anno 2023, per la stessa impugnata circolare n. 4/E/2023,  dovrebbe
colpire "gli utili eccedenti, verificatisi in capo alle societa'  dei
settori normativamente previsti", i  quali  "non  corrispondono  agli
utili ordinari che le  stesse  si  sarebbero  aspettati  o  avrebbero
potuto prevedere di  ottenere  in  circostanze  normali,  se  non  si
fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia": ma
tale scopo  sarebbe  stato  frustrato  dalla  normativa  primaria  di
riferimento. 
    2) Con riferimento all'individuazione dei  soggetti  passivi  del
contributo    di    solidarieta':    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 1 commi da  115  a  119  ("Contributo  di  solidarieta'
2023") della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per:  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 117, comma  1,  Cost.  per  contrasto  con  il
regolamento UE del 6 ottobre  2022  n.  1854  -  violazione  e  falsa
applicazione dell'articolo 53 Cost. - violazione e falsa applicazione
dell'articolo 3 Cost. - violazione e falsa applicazione dell'articolo
9 Cost. - violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili
di cui alla normativa internazionale  e  comunitaria  (protocollo  di
Kyoto, accordo di Parigi, direttive 2001 /77/CE e 2009/28/CE). 
    Anche  l'individuazione  dei  soggetti  passivi  del   contributo
oggetto degli atti gravati contrasterebbe con la Costituzione, e cio'
sotto i diversi profili di cui agli articoli citati in rubrica. 
    Le ricorrenti premettono, a questo fine,  che  la  giurisprudenza
costituzionale  ha  ripetutamente  affermato  che,  in  ossequio   ai
principi   di   uguaglianza   e   capacita'    contributiva,    "ogni
diversificazione del regime tributario, per  aree  economiche  o  per
tipologia  di  contribuenti,  deve  essere  supportata  da   adeguate
giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione  degenera
in arbitraria discriminazione" (cfr. Corte Cost. n. 10/2015). 
    Nel mercato dei servizi e prodotti energetici la lievitazione dei
profitti  si  registrerebbe,  in  realta',  a  monte,  nel   versante
estrattivo e produttivo del mercato petrolifero e del  gas  e  non  a
valle, nel settore della commercializzazione, e dunque l'aumento  dei
prezzi dei prodotti energetici non favorirebbe  le  imprese  che  dei
medesimi prodotti sono (direttamente  o  indirettamente)  acquirenti,
come quelle impegnate in attivita' di commercializzazione, ne' quelle
di produzione di energia elettrica, che operano in regime di  tariffe
pubbliche. 
    Questo dato sarebbe avvalorato dal fatto che  il  Regolamento  EU
2022/1854 avrebbe introdotto il contributo straordinario europeo solo
sul settore estrattivo della filiera energetica. 
    Ancora     maggiore     irragionevolezza      si      rinverrebbe
nell'assoggettamento   a   contributo   dei   produttori   da   fonti
rinnovabili. 
    A) In primo luogo, sussisterebbe contrasto con il Regolamento  UE
2022/1854 adottato  dal  Consiglio,  con  la  conseguente  violazione
dell'art. 117 Cost. (per cui "La potesta' legislativa  e'  esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,  nonche'
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e  dagli  obblighi
internazionali"), in quanto il primo prevede che  siano  soggetti  al
versamento di un contributo di solidarieta' solo le imprese e stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione
ed invece la misura prevista nel suddetto Regolamento per contrastare
i ricavi eccedenti  ottenuti  dai  produttori  di  energia  da  fonte
rinnovabile e' l'individuazione di un tetto massimo di € 180 per  Mwh
di energia elettrica prodotta. 
    Il Regolamento UE 1854/2022 infatti "per  garantire  la  coerenza
tra i settori della politica energetica" diverse misure di intervento
differenziando  il  settore  delle  energie  rinnovabili  (nel  quale
operano le ricorrenti), per il quale e' previsto un tetto sui  ricavi
di mercato (artt. 6 e ss.), avrebbe, da un lato, individuato  in  una
misura tale da preservare la redditivita' degli operatori ed  evitare
di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili, e,  d'altro
lato, un contributo di solidarieta' imposto alle imprese e le stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione
(art. 14 e ss.). 
    B)  Inoltre,  per  le   medesime   ragioni,   sarebbero   violati
dall'articolo 1 commi da 115 a 119 della norma primaria anche  l'art.
3 della Costituzione e l'art. 53 che ne costituisce  la  esplicazione
in ambito tributario, che predicano l'obbligo  di  trattare  in  modo
uniforme solo situazioni effettivamente comparabili e non  sono  tali
il settore  delle  energie  rinnovabili  e  quello  dei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. 
    C) La critica che muove dall'incostituzionalita' dell'imposizione
in parola rispetto  ai  produttori  da  fonti  rinnovabili  denunzia,
inoltre, la sovrapposizione del contributo con: 
        - la misura di cui  all'art.  15  bis  del  D.L.  n.  4/2022,
introdotta in sede di conversione dall'articolo  1,  comma  1,  della
Legge 28 marzo 2022, n. 25 e  resa  operativa  con  la  Deliberazione
ARERA del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL, e da ultimo prorogata con
l'art. 11 del D.L. 09 agosto 2022 n. 115, fino al 30  giugno  2023  e
con la Delibera  ARERA  143/2023;  si  tratta  del  tetto  ai  ricavi
derivanti dall'immissione in rete di elettricita' da alcune tipologie
di impianti a fonti rinnovabili  (impianti  fotovoltaici  di  potenza
superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi  dal  Conto  Energia
nonche' altri impianti sempre di potenza superiore a 20 kW alimentati
da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica  che  non
accedono a meccanismi di incentivazione purche' entrati in  esercizio
in  data  antecedente  al  primo  gennaio  2010),  mediante  il  c.d.
meccanismo di compensazione "a due vie" sul prezzo dell'  energia  in
forza del quale  ciascun  produttore  titolare  di  impianti  per  la
produzione di energia da fonte rinnovabile e' tenuto a restituire  la
differenza tra il prezzo di riferimento individuato dalla  norma  per
ciascuna zona di mercato (espresso in €/MWh) e  un  ricavo  medio  di
riferimento determinato convenzionalmente; la  misura  opera  dal  1°
febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023;  -  in  alternativa,  qualora
l'operatore non rientri nell'ambito applicativo del medesimo art.  15
bis, per il periodo dal 1 dicembre 2022 al 30  giugno  2023,  con  la
misura prevista dall'articolo 1 nei commi da 30 a 38  della  medesima
disposizione che prevede  l'applicazione  di  un  limite  massimo  di
180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari,
in attuazione di quanto contenuto  nel  Regolamento  (UE)  2022/1854,
ottenuti dalla produzione e della vendita  di  energia  elettrica  da
energia eolica  energia  solare  (termica  e  fotovoltaica),  energia
geotermica, energia idroelettrica senza  serbatoio,  combustibili  da
biomassa (combustibili solidi  o  gassosi  da  biomassa)  escluso  il
biometano, rifiuti, energia nucleare, lignite, prodotti del petrolio,
greggio, torba; 
        - il "Contributo di solidarieta'  contro  il  caro  bollette"
introdotto, per l'anno 2022, dall'art. 3 7 del d.l. 21 marzo 2022  n.
21; 
        -  il  meccanismo  di  tetto  ai  ricavi  c.d.  "a  una  via"
introdotto dal primo  dicembre  2022  con  la  medesima  disposizione
censurata ai commi 30, 31 e 32, in modo piu'  esteso  per  tutti  gli
impianti  di  energia  da  fonte  rinnovabile  (che   non   rientrano
nell'ambito di applicazione del precitato articolo 15bis, in base  al
quale  il  Gestore  dei  servizi  energetici  calcola,  relativamente
all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza
tra il tetto ai ricavi prestabilito (posto a 180€/MWh  ovvero  ad  un
valore piu' elevato per tecnologia stabilito sulla  base  di  criteri
definiti da ARERA, tenuto  conto  dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti e  un  prezzo
di mercato pari alla  media  mensile  del  prezzo  zonale  orario  di
mercato, ponderata, per gli impianti non  programmabili,  sulla  base
del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica  per  gli
impianti  programmabili);  nel  caso  la  differenza   predetta   sia
negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione (comma 33). 
    I profili di ritenuta incostituzionalita' a  carico  delle  norme
prospettati dalle censure sono due. 
    Per il primo, sarebbe violato l'art. 117 Cost., in quanto sarebbe
tradito l'impianto complessivo del Regolamento europeo n.  1854\2022,
di cui la normativa censurata costituirebbe applicazione  nel  nostro
ordinamento, in quanto esso stesso ha stabilito che il tetto  imposto
ai ricavi di  mercato  degli  operatori  del  settore  delle  energie
rinnovabili, fissato in 180  euro/MWh,  costituisce  la  porzione  di
profitto che deve ritenersi non eccedente quella ordinaria per questo
comparto energetico (id est: non costituiscono extraprofitto) e  sono
funzionali allo sviluppo degli investimenti in  energie  rinnovabili;
mentre il contributo contestato inciderebbe sui medesimi  utili,  dal
Regolamento non considerati eccedenti rispetto alla media  di  quelli
conseguiti  in  precedenza  e   che,   come   tali,   non   sarebbero
qualificabili come extraprofitti da produzione di energia elettrica. 
    Sotto  distinto  profilo,  con  riferimento  agli  operatori  del
settore delle energie rinnovabili,  la  norma  censurata,  lungi  dal
colpire gli extraprofitti da produzione di energia, colpirebbe invece
quelli  che,  in  forza  della  medesima  norma  e   del   richiamato
Regolamento Europeo, costituirebbero  non  gli  extraprofitti,  ma  i
profitti  da  produzione  di  energia:  cio'  integrerebbe  anche  la
violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione,  e  colliderebbe
anche con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale in  materia
di norme in materia di  rinnovabili  che  "...si  rendono  interpreti
dell'esigenza di potenziare le  fonti  rinnovabili,  che,  in  virtu'
della loro naturale vocazione a  preservare  l'interesse  ambientale,
costituiscono un punto di intersezione tra l'obiettivo  di  difendere
il citato interesse e l'istanza di garantire la produzione di energia
(sentenze n. 86 del 2019, n. 199 del 2014, n. 67 del 2011  e  n.  119
del 2010)", oltre che funzionali agli  obiettivi  comunitari  di  «di
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra» (sentenze  n.  275  del
2012; n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e  n.  85  del
2012, n. 77 del 2022; 13 maggio  2022,  n.  121).  3)  Illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 115-119, della l.  n.  197/2022  in
combinato disposto con l'art. 37 del d.l. n. 21/2022  e  con  l'  art
15-bis del d.l. n. 4 del 27 gennaio 2022. 
    La sovrapposizione temporale delle misure su ricordate,  previste
dalle norme in rubrica, sarebbe inoltre foriera di ulteriori vizi  di
costituzionalita' delle norme di riferimento degli atti impugnati. 
    Tale sovrapposizione emergerebbe dalle seguenti considerazioni: 
        - il contributo ex art. 37 del d.l.  n.  21/2022  sarebbe  di
competenza del periodo di imposta 2022, in quanto tutti i momenti che
attengono  al  fenomeno  impositivo   (perfezionamento   della   base
imponibile e  versamento  dell'acconto  e  del  saldo)  si  sarebbero
verificati nel 2022; 
        - il Contributo di Solidarieta'  introdotto  dalla  legge  di
bilancio sarebbe di competenza del periodo di imposta 2022, in quanto
la sua base imponibile e' determinata muovendo dal profitto  riferito
all'esercizio 2022; il provvedimento normativo che lo  ha  introdotto
(ovvero la  legge  di  bilancio)  e'  stato  pubblicato  prima  della
chiusura dell' esercizio 2022; 
    - sul medesimo anno  2022  gravano  anche  le  ordinarie  imposte
dirette (IRES, 24% e IRAP, circa 5%), nonche' quelle  indirette  (per
tutte, l'IVA). 
    Pertanto: 
        1.  l'onere  economico   dei   tre   contributi   si   cumula
nell'esercizio 2022 (aggiungendosi peraltro all'ordinaria imposizione
diretta  ai  fini  IRES  e  IRAP),  determinando   asseriti   effetti
espropriativi in affermata violazione  degli  artt.  53  e  42  della
Costituzione nonche' dell'art. 117 Cost. e, in via mediata, dell'art.
1 del Primo Protocollo CEDU; 
        2. gli "extraprofitti" dei primi quattro mesi del  2022  sono
contemporaneamente soggetti a tre  diversi  Contributi,  in  asserita
violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione; 
        3. l'indeducibilita' del contributo di cui  all'art.  37  del
d.l. n. 21/2022  ai  fini  dell'IRES  comporterebbe  che  nella  base
imponibile del secondo Contributo  sia  compresa  una  ricchezza  del
tutto  fittizia   ed   inesistente,   almeno   fino   a   concorrenza
dell'ammontare del primo Contributo, ancora  in  violazione  -  sotto
altro profilo - degli art. 3 e 53 della Costituzione. Infatti la base
imponibile su cui deve essere calcolata l'imposta dovuta dai soggetti
passivi IRES e' rappresentata dal  reddito  netto  del  contribuente,
determinato  quindi  dalla  differenza  fra  i  proventi   conseguiti
nell'arco del periodo d'imposta di riferimento - da un  lato  -  e  i
costi  sostenuti  al  fine  della  produzione  di   detti   proventi,
dall'altro (art. 75 del d.P.R. n. 917/1986), in quanto solamente  una
ricchezza effettiva  -  come  tale  idonea  ad  esprimere  una  reale
capacita' contributiva - puo' essere colpita da imposizione fiscale e
pertanto a tale fine occorre considerare tutti i costi sostenuti  dal
contribuente, ivi inclusi gli oneri fiscali (art. 99  del  d.P.R.  n.
917/1986). 
    Deriverebbero da quanto sopra, inoltre: 
        - la violazione  degli  artt.  3  e  53  Cost.  sulla  doppia
imposizione economica dei supposti  extraprofitti,  gravati  sia  dal
contributo previsto  dall'art.  37  del  d.l.  n.  21/2022,  sia  dal
contributo di solidarieta' previsto dalla legge di bilancio 2023, che
attengono ai  medesimi  soggetti  (compresi  i  produttori  da  fonti
rinnovabili, altresi' incisi dalle norme sul tetto ai ricavi  di  cui
si e' setto); 
        -  la   violazione   degli   artt.   3   e   53   Cost.   per
l'indeducibilita' del contributo previsto dall'art. 37  del  d.l.  n.
21/2022 dalla base imponibile del contributo di solidarieta' previsto
dalla legge di bilancio 2023. 
    Tanto  sarebbe  avvalorato  da  quanto  affermato   dalla   Corte
Costituzionale nella sentenza n. 262/2020, per cui  la  deducibilita'
dei  costi  necessari  alla  produzione  del  reddito  risponde  alla
finalita'  di  restituire  quanto  piu'  fedelmente  possibile  detto
presupposto e da cio' consegue la connotazione di tale istituto  come
«di un carattere  strutturale»  dell'imposizione  sui  redditi,  «dal
momento che la sottrazione all'imposizione (o la  sua  riduzione)  e'
resa  necessaria  dall'applicazione  coerente   e   sistematica   del
presupposto del tributo»;  pertanto,  «l'ampia  discrezionalita'  del
legislatore  tributario  nella  scelta  degli  indici  rivelatori  di
capacita' contributiva (sentenza n. 269 del 2017) non si  traduce  in
un potere discrezionale altrettanto  esteso  nell'individuazione  dei
singoli  elementi  che  concorrono   alla   formazione   della   base
imponibile,  una  volta  identificato   il   presupposto   d'imposta:
quest'ultimo diviene, infatti, il limite e la misura delle successive
scelte del legislatore». 
    4) Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  118  della
legge di bilancio 2023 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. 
    La    violazione    dei    medesimi    principi     comporterebbe
l'incostituzionalita' dell'art. 1 comma 118 della legge  di  bilancio
2023  nella  misura  in  cui  il  Contributo  di   Solidarieta'   ivi
contemplato  non  e'  deducibile  dalle   imposte   sui   redditi   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    5) Violazione degli artt. 14 e 15 del regolamento  del  consiglio
(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022 - violazione art. 117,  comma  1
della Costituzione. 
    Il Regolamento n. 1854\2022 ha imposto agli Stati di recepire  il
contributo di solidarieta' europeo  a  meno  che  essi  non  avessero
introdotto "misure nazionali equivalenti". 
    Tanto non sarebbe il contributo oggetto degli atti gravati. 
    Infatti, il legislatore avrebbe in tesi dovuto: 
        -  riconoscere  di  aver  gia'  "adottato  misure   nazionali
equivalenti", con l'adozione dell'articolo 37 del D.L.  21/2022  come
richiesto dall'art. 14 del Regolamento; 
        - modificare la  misura  gia'  adottata  per  renderla  "piu'
coerente con le indicazioni del regolamento (UE) 2022/1854"; 
        - comunicare tali modifiche alla Commissione  in  conformita'
con l'art. 19 del Regolamento, a norma del  quale  gli  Stati  Membri
sono per l'appunto tenuti a riferire alla Commissione in merito "alle
eventuali  modifiche  successive  apportate   al   quadro   giuridico
nazionale",  modifiche  che  riguardano  proprio  l'adeguamento   dei
rispettivi ordinamenti al nuovo Regolamento. 
    Peraltro gli altri Stati membri  dell'UE  avrebbero  adottato  un
solo tributo a seguito del recepimento del Regolamento, nella maggior
parte dei casi del tutto identico a quello del Regolamento stesso. 
    La violazione dell'art. 117 Cost emergerebbe anche sotto altro  e
ulteriore aspetto. Secondo le ricorrenti, per  misura  "equivalente",
ai  sensi  del   Regolamento,   dovrebbe   intendersi   "una   misura
legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata  da
uno  Stato  membro  entro  il  31  dicembre  2022  che   contribuisce
all'accessibilita' economica dell'energia" (art. 2, par. 1, n. 21 del
Regolamento), la quale per il Considerando n. 63 deve avere obiettivi
simili a  quelli  del  contributo  europeo  e,  cioe',  supportare  i
consumatori nell'accesso all'energia in un contesto  di  aumento  dei
prezzi; essere soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al
contributo europeo, circostanza che sussisterebbe laddove  la  misura
nazionale "riguardi attivita' nei settori del petrolio  greggio,  del
gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca  una  base,
preveda un tasso". 
    Invece, il Contributo di Solidarieta' non riguarderebbe le stesse
attivita' soggette al contributo europeo, colpendo anche  i  soggetti
che esercitano attivita' di "distribuzione e  commercio  di  prodotti
petroliferi" e quelli che "per la successiva rivendita,  importano  a
titolo definitivo ... prodotti  petroliferi  o  che  introducono  nel
territorio  dello  Stato  detti  beni  provenienti  da  altri   Stati
dell'Unione europea"; la base imponibile si applica  alla  quota  del
reddito che eccede, "per almeno  il  10  per  cento",  la  media  dei
redditi dei quattro periodi anteriori (art. 1, comma 116 della  legge
di bilancio 2023), ossia da un utile che il legislatore euro-unitario
considera non soggetto al contributo  in  quanto  utile  "non  dovuto
all'andamento imprevedibile dei mercati  dell'energia"  (considerando
54 del Regolamento). 
    6) Violazione degli artt. da 101 a 108 nonche' degli artt. da 112
a  115  TFUE.  Violazione  dell'art.  52  della  Carta  dei   diritti
fondamentali dei  diritti  dell'unione  europea  e  dei  principi  di
proporzionalita',  non  discriminazione,  parita'   di   trattamento,
nonche'  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE. 
    L'avere tassato una forma di ricchezza fittizia e non costituente
indice di reale capacita'  contributiva  e  la  platea  dei  soggetti
incisi  in   violazione   asserita   del   citato   Regolamento   UE,
comporterebbe anche una distorsione della piena concorrenzialita' dei
mercati, ossia di  un  principio  cardine  del  diritto  dell'Unione,
espressamente e direttamente tutelata dagli articoli da 101 a 108 del
TFUE, non consentita agli Stati membri neppure in caso di adozione di
misure fiscali. 
    7) Violazione dell'art. 17 della Carta di Nizza 
    Infine,   sussisterebbe   l'incompatibilita'   comunitaria    del
contributo in  questione.  L'articolo  17  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il  12
dicembre 2007 a Strasburgo (c.d. "Carta di Nizza"), dispone, al primo
paragrafo, che "1. Ogni individuo  ha  il  diritto  di  godere  della
proprieta' dei beni ...",  in  consonanza  con  l'art.  1  del  Primo
Protocollo CEDU, richiamato anche dall'art. 52, par. 3 della medesima
Carta di Nizza,  il  quale  prevede  espressamente  che  "Laddove  la
presente Carta contenga diritti  corrispondenti  a  quelli  garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono  uguali  a  quelli  conferiti  dalla  suddetta  convenzione.  La
presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda
una protezione piu' estesa": cio' avvalorerebbe la tesi  per  cui  il
ridetto Contributo di Solidarieta' avrebbe carattere  sostanzialmente
espropriativo. 
    8. -  L'Agenzia  delle  Entrate  si  e'  costituita  in  giudizio
eccependo, con memoria, quanto segue. 
    8.1.  -  Sussisterebbe,   innanzitutto,   difetto   assoluto   di
giurisdizione (cosi' come l'Agenzia aveva eccepito anche a  proposito
dell'impugnazione degli atti relativi al contributo  di  solidarieta'
di pertinenza dell'anno d'imposta 2022, istituito con  l'articolo  37
del  D.L.  21/2022),  in  quanto  il  ricorso  verterebbe   su   atti
dell'Agenzia delle Entrate "meramente interni quali le circolari o di
solo dettaglio per la mera esecuzione di norme tributarie (o di norme
istitutive  di  prestazioni  patrimoniali  affidate   all'   esazione
dell'ente) come l'attribuzione del codice tributo o  del  modello  di
dichiarazione dei redditi, pacificamente ritenuti  non  giustiziabili
(Cass.  Sez.  Un.  sentenza  2/11/2007,  n.   23031,   anche   C.d.S.
27/04/2022, n. 3273)"; sicche' la controversia avrebbe,  in  realta',
contenuto e fine di mero accertamento, tendendo,  in  definitiva,  ad
ottenere una "tutela anticipatoria" rispetto al rapporto  controverso
che dovra' instaurarsi, e che dovrebbe avere  gli  atti  applicativi,
rientranti  nella  giurisdizione  del  giudice  tributario:  e   cio'
mediante la caducazione (previo giudizio di incostituzionalita' o  di
incompatibilita' con il diritto  dell'Unione  Europea)  della  stessa
norma di rango primario istitutiva del tributo. 
    8.2. - In subordine, il Giudice Amministrativo  sarebbe  comunque
sfornito di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione  del  Giudice
Tributario. 
    Non  si  ravviserebbero,   infatti,   posizioni   di   interesse,
legittimo, ma  le  posizioni  giuridiche  soggettive  in  discussione
avrebbero  la  consistenza   di   diritti   soggettivi   direttamente
garantititi dagli articoli 3, 23, 41, 53 della Costituzione. 
    8.3.- In ulteriore subordine, dovrebbe essere ravvisata, in  capo
alle societa', la carenza di interesse a ricorrere. 
    Cio' sia quanto alla  impugnata  circolare  interpretativa,  come
affermato anche dalla sentenza n. 3273  del  2022  del  Consiglio  di
Stato (oltre che nelle numerose decisioni di questo TAR  che  avevano
pronunziato il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti  degli
atti interpretativi dell'articolo  37  del  D.L.  21/2022:  cio',  in
quanto un eventuale accoglimento del ricorso non  arrecherebbe  -alla
luce del principio sancito  dall'art.  100  c.p.c.,  applicabile  nel
processo amministrativo per effetto  del  generale  richiamo  operato
dall'art. 39 del c.p.a.- alcun effettivo e  concreto  vantaggio  alla
parte ricorrente. 
    9. - Nel  merito,  l'Agenzia  delle  Entrate  affida  le  proprie
difese, principalmente, agli argomenti di seguito compendiati. 
    9.1. - Non  vi  sarebbe,  innanzitutto,  la  ex  adverso  dedotta
incompatibilita' con il Regolamento UE n. 1854\2022, atteso che  esso
dispone che «Gli Stati membri provvedono a che  le  misure  nazionali
equivalenti  adottate  condividano  obiettivi  simili  a  quelli  del
contributo di solidarieta' temporaneo di cui al presente regolamento,
siano soggette a norme analoghe e  generino  proventi  comparabili  o
superiori ai proventi stimati del contributo di solidarieta'»: questa
testuale  opzione,  lasciata  agli   Stati   membri,   tra   puntuale
applicazione delle misure  regolamentari  o  -  invece-  adozione  di
"misure equivalenti" consentirebbe «anche l'allargamento  del  novero
dei soggetti passivi del "contributo" in questione». 
    9.2. - Quanto, invece, alla asserita indeducibilita' dal  reddito
imponibile dell'anno di competenza del contributo oggetto degli  atti
gravati, l'Agenzia delle Entrate sostiene che  le  censure  proposte,
sotto vari aspetti, in relazione a  tale  profilo,  mancherebbero  di
confrontarsi con la possibilita' di dare applicazione, nel coordinare
i due "contributi", all'art. 99 del TUIR, il quale, al comma 1,  pone
in via generale il principio per cui "Le imposte sui redditi e quelle
per le quali e' prevista la  rivalsa,  anche  facoltativa,  non  sono
ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio
in cui avviene il pagamento". 
    Peraltro, quanto alle denunziate illegittimita' costituzionale ed
incompatibilita' comunitaria del comma 118 dell'art. 1  della  L.  n.
197 del 2022, nella parte in cui viene prevista l'indeducibilita', ai
fini  delle  imposte  dirette  e  dell'IRAP,   del   "contributo   di
solidarieta', l'Agenzia oppone che lo stesso Regolamento  comunitario
di riferimento, al "Considerando 55", prevede che «Gli  Stati  membri
dovrebbero adottare le  misure  necessarie  per  garantire  la  piena
applicazione del  contributo  di  solidarieta'  di  cui  al  presente
regolamento  e  dovrebbero  ...  prevedere  la  deducibilita'  o  non
deducibilita' del contributo di solidarieta' ...». 
    9.3. - L'Avvocatura erariale critica, inoltre, la tesi per cui il
"contributo di  solidarieta'"  del  2023  graverebbe  "genericamente"
sugli utili dell'anno 2022. 
    La  base  imponibile  sarebbe  invece  piu'  ristretta,   siccome
costituita dalla variazione in aumento di detti utili  rispetto  agli
utili medi rilevati nei quattro  esercizi  precedenti,  ove  peraltro
tale variazione sia superiore al 10%. 
    Insomma, secondo l'Agenzia, "essendo gli incentivi verosimilmente
goduti anche negli  anni  antecedenti  a  quello  di  pertinenza  del
"contributo",  la  variazione  sottoposta  a  prelievo   non   potra'
ricomprendere anche questi ultimi, ma finira' per  gravare  su  utili
diversi ed eccedenti rispetto agli  incentivi  stessi,  coerentemente
con la finalita' perseguita dal legislatore nazionale." 
    10. - Le societa' ricorrenti, con le memorie conclusionali, hanno
ribattuto alle eccezioni formulate dall'Avvocatura dello Stato. 
    10.1. - Esse hanno  evidenziato,  innanzitutto,  che,  a  seguito
della riforma in appello delle sentenze di  questo  TAR  che  avevano
dichiarato il difetto assoluto di  giurisdizione  sulla  ciroclare  e
sugli ulteriori atti applicativi emessi dall'Agenzia delle Entrate in
attuazione dell'articolo 37 del  D.L.  21/2022  (c.d.  Contributo  di
solidarieta' del 2022), le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  che
avevano dichiarato la sussistenza  della  giurisdizione  del  Giudice
Amministrativo erano state impugnate  dalla  stessa  Agenzia  davanti
alle Sezioni Unite della Corte di cassazione mediante regolamento  di
giurisdizione; e che la Suprema Corte, con le sentenze n.  29103/2023
e n. 29072/2023  depositate  il  19  ottobre  2023,  ha  statuito  la
sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo. 
    La vicenda, sul punto, sarebbe sovrapponibile a quella  che  vede
l'impugnazione davanti a questo TAR  degli  atti  dell'Agenzia  delle
Entrate relativi al c.d. Contributo di solidarieta' 2023. 
    E, pertanto, andrebbero anche qui applicate le affermazioni della
S.C., per cui quella in  esame  sarebbe  "un'azione  di  annullamento
esercitabile    "in    prevenzione"    ed    alternativamente    alla
disapplicazione da parte del giudice tributario, secondo  uno  schema
che risulta ben chiaro in tali disposizioni legislative processuali",
ossia l'art. 7, commi 1 e 4, c.p.a., nonche' l'art. 7, comma 5, d.lgs
546/1992, per cui «Le  corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado, se ritengono illegittimo  un  regolamento  o  un  atto
generale rilevante ai fini della  decisione,  non  lo  applicano,  in
relazione  all'oggetto  dedotto  in   giudizio,   salva   l'eventuale
impugnazione nella diversa sede competente». 
    10.2 - Nel merito, la parte ricorrente ha obiettato quanto segue. 
    10.2.1. - Innanzitutto, il piu' volte citato Regolamento  UE  non
lascerebbe  residuare,  per  gli  Stati   membri,   uno   spazio   di
operativita' tanto vasto quanto la difesa erariale vorrebbe ritenere,
in quanto esso, all'articolo 14, dispone che  "2.  Gli  Stati  membri
provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano
obiettivi simili a quelli del contributo di  solidarieta'  temporaneo
di cui al presente regolamento, siano soggette  a  norme  analoghe  e
generino proventi comparabili o superiori  ai  proventi  stimati  del
contributo  di  solidarieta'";  mentre  al  considerando  n.  63,   i
presupposti per ritenere una "misura  equivalente"  sono  individuati
come segue: "Gli Stati membri dovrebbero applicare il  contributo  di
solidarieta'  stabilito  dal  presente  regolamento  nei   rispettivi
territori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure   nazionali
equivalenti.  L'obiettivo  della  misura  nazionale  dovrebbe  essere
considerato  simile  all'obiettivo   generale   del   contributo   di
solidarieta' istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel
contribuire all'accessibilita'  economica  dell'energia.  Una  misura
nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle
che si applicano  al  contributo  di  solidarieta'  qualora  riguardi
attivita' nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del
carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e
garantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per
finalita' che sono simili a quelle del contributo di solidarieta'". 
    Pertanto, secondo le ricorrenti, una misura nazionale, per essere
equivalente, dovrebbe avere obiettivi simili a quelli del  contributo
europeo (supportare i  consumatori  nell'accesso  all'energia  in  un
contesto di aumento dei prezzi);  gravare  sulle  medesime  attivita'
oggetto del contributo  europeo;  essere  destinata  a  finanziare  i
medesimi obiettivi previsti dal contributo europeo. 
    10.2.2. - In punto di deducibilita' del contributo,  sarebbe  poi
inconferente il richiamo della difesa erariale all'art. 99 del  TUIR,
in quanto l'articolo 37 del d.l. n. 21/2022, al  comma  7,  prevedere
che il contributo ivi previsto  «non  e'  deducibile  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive». 
    Esso, tuttavia, costituirebbe "un costo fiscale inerente  di  cui
non si puo' precludere, senza compromettere la coerenza  del  disegno
impositivo, la deducibilita'", cosi' come affermato, a  proposito  di
altro tributo straordinario, da  Corte  Cost.  n.  262/2020,  che  ha
dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   dell'indeducibilita'
dell'IMU dall'IRES. 
    10.2.3. - Andrebbe poi tenuto presente che per il considerando  9
del Regolamento UE 2022\1854, uno degli obiettivi di quest'ultimo  e'
quello di garantire "una risposta unitaria e ben coordinata a livello
dell'Unione per far fronte al forte rincaro dei  prezzi  dell'energia
elettrica e al suo impatto sulle famiglie  e  sull'industria.  Misure
nazionali non coordinate potrebbero incidere  sul  funzionamento  del
mercato interno  dell'energia,  mettendo  in  pericolo  la  sicurezza
dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti  dei  prezzi
negli  Stati  membri  piu'  colpiti  dalla  crisi.  La   salvaguardia
dell'integrita'  del  mercato  interno  dell'energia   elettrica   e'
pertanto  cruciale  per  preservare  e   rafforzare   la   necessaria
solidarieta' tra gli Stati membri". 
    10.2.4. - Le  ricorrenti  hanno  quindi  concluso  chiedendo  che
questo TAR voglia "- nel merito, in accoglimento del motivo sub  I  e
II, annullare i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi  per  i
motivi ivi esposti; - in ogni caso, previa, occorrendo,  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale, ritenuta  la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 1 13 commi da 115 a 119 della Legge 29 dicembre 2022 n.
197, nei termini sopra indicati - con riferimento agli  artt.  3,  9,
53, 117 comma 1 e comma 2 lett. e) e 41  della  Costituzione  nonche'
con riferimento ai principi comunitari di  massima  diffusione  delle
fonti rinnovabili e  di  tutela  della  concorrenza  in  applicazione
dell'articolo 117 cost. in relazione agli artt. 107, comma  1  e  108
del TFUE altresi' per violazione degli artt. da  101  a  108  nonche'
degli artt. da 112 a 115 TFUE, degli artt. 17 e 52  della  Carta  dei
diritti fondamentali dei diritti dell'Unione Europea e  dei  principi
di proporzionalita', non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,
nonche'  violazione  della  liberta'  di  stabilimento  e  di  libera
prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE - sollevare la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1 commi da 115
a 119 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, altresi', contestualmente,
sospendendo  il  giudizio  nonche'  l'efficacia   dei   provvedimenti
impugnati nelle more del pronunciamento della  Corte  Costituzionale,
ed  accogliere  il  presente  ricorso,  per  l'effetto  annullando  i
provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
di giudizio." 
    Il ricorso e' stato posto in decisione alla pubblica udienza  del
21 novembre 2023. 
    11. - Il Collegio, ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,   intende   sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del
2022, con riferimento agli articoli 3, 53 e 117  della  Costituzione,
nei  sensi  che  si  chiariranno   nel   prosieguo   della   presente
motivazione. Alla  disamina  della  rilevanza  della  questione  deve
necessariamente essere premesso quanto segue. 
    11.1. - Il giudizio in esame involge -e di cio'  il  Collegio  e'
consapevole - sia potenziali questioni di legittimita' costituzionale
(che  per  larga  parte  costituiscono,  esse   stesse,   motivi   di
impugnazione degli atti oggetto di ricorso), sia potenziali questioni
di compatibilita' comunitaria delle norme  interessate,  in  astratto
idonee a fondare un rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato. 
    Tali questioni -come testimonia la ricorrente  invocazione  della
violazione dell'art. 117 Cost. contenuta nell'atto introduttivo - nel
presente giudizio concorrono piu' volte tra di loro. 
    Questo TAR ritiene di dovere innanzitutto sollevare  le  ritenute
questioni di costituzionalita', dando cosi' precedenza  al  sindacato
accentrato della Corte costituzionale. 
    Cio', innanzitutto, sulla scorta  dell'osservazione  per  cui  un
eventuale rinvio della medesima questione  alla  Corte  di  giustizia
dell'UE sarebbe inutile,  qualora  la  Corte  costituzionale  dovesse
accogliere la questione di costituzionalita' delle norme censurate. 
    11.2. - La giurisprudenza costituzionale piu' recente in  materia
c.d. doppia pregiudizialita' conforta tale decisione del Collegio. 
    Infatti, proprio  in  una  pronunzia  (sentenza  n.  269  del  14
dicembre  2017)  che  derivava  da  un  giudizio  a  quo  in  materia
tributaria  (in  quella  circostanza  erano  state  sollevate   dalla
Commissione  Tributaria  Provinciale  di   Roma   le   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater,
della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  Norme  per  la  tutela  della
concorrenza e del mercato, proprio in riferimento agli artt. 3 e  53,
primo e secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale ha
premesso che "puo' darsi il caso che  la  violazione  di  un  diritto
della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla
Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei  diritti
dell'Unione, come e' accaduto da ultimo in riferimento  al  principio
di legalita' dei reati e delle pene (Corte di  giustizia  dell'Unione
europea, grande  sezione,  sentenza  5  dicembre  2017,  nella  causa
C-42/17, M.A.S, M.B.)". 
    In  quella  circostanza,  la  Corte  costituzionale   ha   dunque
osservato che "le violazioni dei diritti della persona  postulano  la
necessita' di un intervento erga omnes  di  questa  Corte,  anche  in
virtu'  del  principio  che  situa   il   sindacato   accentrato   di
costituzionalita'  delle   leggi   a   fondamento   dell'architettura
costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera' alla  luce  dei
parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex artt.  11  e
117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche  al
fine di assicurare che i diritti garantiti  dalla  citata  Carta  dei
diritti   siano   interpretati   in   armonia   con   le   tradizioni
costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato  sull'Unione
europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti  in
tale ambito." 
    Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, "la stessa
Corte  di  giustizia  ha  a  sua  volta  affermato  che  il   diritto
dell'Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di
costituzionalita' di competenza delle Corti costituzionali nazionali,
purche' i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di
giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata
e finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo
generale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro
giudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per
garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti
dall'ordinamento giuridico dell'Unione»; di disapplicare, al  termine
del  giudizio  incidentale   di   legittimita'   costituzionale,   la
disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il
vaglio di costituzionalita', ove, per  altri  profili,  la  ritengano
contraria al diritto dell'Unione (tra le altre,  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea, quinta  sezione,  sentenza  11  settembre  2014,
nella  causa  C-112/13  A  contro  B  e  altri;  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea, grande sezione, sentenza 22 giugno  2010,  nelle
cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli)." 
    E, pertanto, "In linea  con  questi  orientamenti,  questa  Corte
ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita'
tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,
quanto in relazione  a  quelli  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza  comunitaria,
debba essere sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale,
fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le  questioni  di
interpretazione o di invalidita' del diritto  dell'Unione,  ai  sensi
dell'art. 267 del TFUE." 
    11.3. - Ne segue, in definitiva, che la rilevanza delle questioni
di legittimita' costituzionale che qui il Collegio intende  sollevare
non  e'  inficiata  dalla  concorrente  presenza  di   questioni   di
compatibilita' comunitaria, in astratto  da  sollevare  davanti  alla
Corte di Giustizia dell'UE. 
    Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura  della
su ampiamente richiamata sentenza n. 269\2017, per cui la  preventiva
questione  di  legittimita'  costituzionale   non   deve   riguardare
unicamente le norme che, al contempo, possano essere sospettate anche
di  incompatibilita'  con  il  diritto  dell'Unione;   bensi',   come
chiaramente indica la centrale affermazione della Corte per  cui  "le
violazioni dei diritti della persona postulano la  necessita'  di  un
intervento erga omnes di questa Corte, anche in virtu' del  principio
che situa il sindacato accentrato di costituzionalita' delle leggi  a
fondamento dell'architettura  costituzionale  (art.  134  Cost.).  La
Corte giudichera' alla luce dei parametri interni ed eventualmente di
quelli europei (ex artt. 11 e 117 Cost.), secondo l'ordine  di  volta
in volta appropriato",  anche  eventuali  profili  di  illegittimita'
costituzionale non implicanti questioni di compatibilita' comunitaria
delle norme interessate. 
    12. - Tanto premesso sul potere-dovere  di  questo  Tribunale  di
sollevare  questioni  di  legittimita'  costituzionale  nel  presente
giudizio, e' adesso possibile scrutinare  i  requisiti  di  rilevanza
delle questioni che il Collegio intende sollevare. 
    12.1 - E' innanzitutto fin troppo ovvio che, senza l'introduzione
nell'ordinamento, ad opera dell'art. 1, commi 115, 116 e  118,  della
l. n. 197 del 2022, del contributo di solidarieta' in  questione,  le
societa' ricorrenti non risulterebbero incise  dal  relativo  obbligo
tributario, e,  soprattutto,  l'Agenzia  delle  entrate  non  avrebbe
dovuto ne' potuto emanare la  circolare  e  gli  altri  atti  oggetto
dell'impugnazione di parte ricorrente davanti a questo TAR. 
    In  particolare,  la  parte  ricorrente,  attraverso  i  vizi  di
legittimita' che ha ritenuto di  appuntare  sugli  atti  dell'Agenzia
delle  entrate  oggetto  di  impugnazione,  censura   sia   la   base
imponibile, che  l'estensione  dei  soggetti  passivi,  che,  ancora,
l'indeducibilita'   dall'Ires   del   contributo   straordinario   in
questione. 
    In  altri  termini,  cio'  che  l'impugnazione  si   propone   di
raggiungere -mediante il richiesto annullamento di circolare ed  atti
successivi - e' l'espunzione dall'ordinamento nazionale della  stessa
norma che fonda i  presupposti  imprescindibili  dell'imposizione  in
questione. 
    Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188, n. 224 del  2020
e n. 46  del  2021  della  Corte  costituzionale  affermano  che  non
sussiste il difetto di incidentalita' quando la questione investe una
disposizione avente forza di legge che il rimettente  deve  applicare
come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia
oggetto del processo principale. 
    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,
viene  ravvisato  nei  casi  in  cui  "le  doglianze   mosse   contro
provvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere
accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione  di
legittimita' proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da
quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.
303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in
diritto)" (sentenza n. 16 del 2017). 
    Tanto accade, come detto, nel caso di specie. 
    12.2. -E' allora indispensabile scrutinare,  in  questa  sede  di
esame  della  rilevanza  delle  questioni  di  costituzionalita',  la
possibilita'  che  -allo  stato  degli   atti   e   salve   eventuali
sopravvenienze future- il  giudizio  in  questione  pervenga  ad  una
pronunzia di merito, sia essa di accoglimento o di rigetto. 
    Infatti,   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale "deve ritenersi sussistente quando la norma della  cui
legittimita' costituzionale il giudice dubiti debba essere  applicata
nel giudizio a quo per decidere il merito della  controversia  o  una
questione processuale o pregiudiziale,  oppure  quando  la  decisione
della  Corte   costituzionale   comunque   influisca   sul   percorso
argomentativo  che  il  rimettente  deve  seguire  per   rendere   la
decisione". 
    E'  in  altri   termini   indispensabile   valutare   l'eventuale
fondatezza di questioni preliminari o pregiudiziali, prime fra  tutte
quelle relative alla giurisdizione. 
    Cio' in quanto "Ai fini dell'ammissibilita' di una  questione  di
costituzionalita', sollevata nel corso  di  un  giudizio  dinanzi  ad
un'autorita' giurisdizionale, e' necessario, fra  l'altro,  che  essa
investa una disposizione avente forza di  legge  di  cui  il  giudice
rimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio  obbligato
ai fini della risoluzione della  controversia  oggetto  del  processo
principale. Nel  caso  di  specie,  non  e'  dubbio  che  l'eventuale
accoglimento delle questioni  prospettate  (  ...  )  produrrebbe  un
concreto effetto nel  giudizio  a  quo,  satisfattivo  della  pretesa
dedotta dalle parti private, poiche'  dovrebbero  essere  accolte  le
doglianze mosse contro le norme secondarie  censurate  (nello  stesso
senso, sul principio,  sentenze  nn.  303  e  50  del  2007)"  (Corte
costituzionale n. 151 del 2009). 
    E la stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio  che
il giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per
la valutazione della sussistenza della giurisdizione  del  giudice  a
quo; la Corte, infatti, non ha esitato (ad esempio, ordinanze n.  458
del 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita'
della questione di costituzionalita' in casi in cui  essa  era  stata
sollevata dal giudice non fornito di giurisdizione. 
    12.3. - Il presente giudizio viene ascritto  dalla  stessa  parte
ricorrente alla giurisdizione generale di  legittimita'  del  Giudice
Amministrativo, davanti al quale le  societa'  ricorrenti  propongono
domanda di annullamento della Circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023
emessa dall'Agenzia delle entrate e l'atto del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante
"Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi  2023-SC",  nella
parte in cui gia' prevede l'indicazione in  dichiarazione  di  alcuni
elementi del contributo di solidarieta' previsto dall'art.  1,  commi
115-119, della legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (legge  di  bilancio
2023). 
    12.3.1. - Anche in questa circostanza, cosi'  come  era  accaduto
nella vicenda giudiziaria che -sin qui- ha interessato il  contributo
di solidarieta' di cui all'articolo 37 del D.L. 21/2022, le parti non
pongono in dubbio la natura tributaria del contributo di solidarieta'
di cui all'art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022. 
    Per tale ragione, il confronto dialettico  tra  le  parti  si  e'
sviluppato (ancora una volta, cosi' come era accaduto in relazione al
contributo del  2022),  oltre  che  in  ordine  all'eccepito  difetto
assoluto di giurisdizione, anche in relazione all'attribuzione  della
giurisdizione al Giudice Amministrativo oppure al Giudice tributario. 
    Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di  cui
all'art. 1, commi 115, 116 e 118, della l. n. 197 del 2022  e'  stata
espressamente messa in dubbio proprio dalla Circolare n. 4/E  del  23
febbraio 2023. 
    A pag. 4 della circolare, infatti, e' dato  di  leggere  che  "Il
Consiglio dell'Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento
(UE) n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto  al  Capo  III  una
«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,
del carbone e  della  raffinazione"»,  consistente,  in  particolare,
nella previsione a livello unionale, per gli anni 2022 e/o  2023,  di
un contributo di solidarieta' temporaneo obbligatorio a carico  delle
imprese e delle stabili organizzazioni che operano in tali settori  (
... ). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata
- adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai  sensi  dell'articolo
122 del Trattamento di funzionamento dell'Unione europea ( ... ) deve
ritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e
straordinaria per  l'anno  2023  non  annoverabile  nell'alveo  delle
imposte sui redditi." 
    E in calce, alla  nota  6,  la  circolare  medesima  testualmente
afferma: "Si evidenzia, al  riguardo,  che  le  misure  adottate  dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi  dell'articolo  122  del  TFUE
rientrano tra quelle di  cui  al  Titolo  VIII,  Capo  1,  del  TFUE,
riguardanti la politica economica  dell'Unione  europea,  e  non  tra
quelle di cui al Titolo VII,  Capo  2,  concernenti  le  disposizioni
fiscali." 
    12.3.2. - Tali affermazioni della  circolare  gravata  potrebbero
indurre a ritenere che il contributo in questione, oltre a non essere
una imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. 
    Tuttavia, ai fini  del  riparto  di  giurisdizione,  il  Collegio
ritiene di  potere  concordare  con  la  parte  ricorrente  circa  la
qualita' di imposta dello stesso. 
    Per quanto qui interessa, l'art. art. 1, commi da 115 a1 19 della
l. n. 197 del 2022 prevede quanto segue: 
        "115. Al fine  di  contenere  gli  effetti  dell'aumento  dei
prezzi e delle tariffe del settore energetico  per  le  imprese  e  i
consumatori,  e'  istituito  per  l'anno  2023   un   contributo   di
solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico
dei soggetti che  esercitano  nel  territorio  dello  Stato,  per  la
successiva vendita dei beni, l'attivita'  di  produzione  di  energia
elettrica, dei soggetti che esercitano l'attivita' di  produzione  di
gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti  rivenditori
di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei  soggetti
che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio
di prodotti petroliferi.  Il  contributo  e'  dovuto,  altresi',  dai
soggetti  che,  per  la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo
definitivo energia elettrica, gas naturale o gas  metano  o  prodotti
petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato  detti  beni
provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non  e'
dovuto dai soggetti che  svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e
gestione di piattaforme per lo scambio  dell'energia  elettrica,  del
gas, dei certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'  dalle
piccole imprese e dalle microimprese che  esercitano  l'attivita'  di
commercio al dettaglio di carburante  per  autotrazione  identificata
dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se  almeno  il  75
per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei  periodi
precedenti." 
        "116. Il contributo di solidarieta' e' determinato applicando
un'aliquota pari al 50  per  cento  sull'ammontare  della  quota  del
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la
media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero. L'ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non
puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio  antecedente  a
quello in corso al 1° gennaio 2022." 
    Questa disposizione e' stata integrata mediante il Decreto  legge
18/10/2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili", pubblicato nella G.U.R.I. 18 ottobre 2023, n. 244, il
cui art.6 (Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 2023,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre  2023,
n. 127) prevede  che  "1.  Ai  soli  fini  della  determinazione  del
contributo di solidarieta' temporaneo, per il 2023, di cui  ai  commi
da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
non concorrono alla determinazione del reddito  complessivo  relativo
al periodo di imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio
2023 gli utilizzi di riserve  del  patrimonio  netto  accantonate  in
sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte
ai sensi dell'articolo 109, comma 4,  lettera  b),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo  previgente  alle
modifiche apportate dall'articolo 1,  comma  33,  lettera  q),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel  limite  del  30  per  cento  del
complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. " 
        "117. Il contributo di solidarieta'  dovuto,  determinato  ai
sensi del comma 116, e' versato entro  il  sesto  mese  successivo  a
quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2023.  I  soggetti  che  in  base  a  disposizioni  di  legge
approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a
quello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non
coincidente con l'anno solare possono effettuare  il  versamento  del
contributo entro il 30 giugno 2023." 
    Peraltro, il termine di  versamento  e'  stato  differito  al  30
ottobre 2023 ad opera dell'art. 4, comma 1, D.L. 28 luglio  2023,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla L.  18  settembre  2023,  n.
127. 
        "118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive." 
        "119. Ai  fini  dell'accertamento,  delle  sanzioni  e  della
riscossione del contributo di solidarieta', nonche' del  contenzioso,
si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi." 
    12.3.3. - Come noto, secondo  la  giurisprudenza  costituzionale,
una   fattispecie   deve    ritenersi    "di    natura    tributaria,
indipendentemente  dalla  qualificazione  offerta  dal   legislatore,
laddove si riscontrino tre  indefettibili  requisiti:  la  disciplina
legale deve essere  diretta,  in  via  prevalente,  a  procurare  una
definitiva decurtazione patrimoniale a carico del  soggetto  passivo;
la decurtazione non  deve  integrare  una  modifica  di  un  rapporto
sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente
rilevante e derivanti dalla  suddetta  decurtazione,  debbono  essere
destinate a  sovvenire  pubbliche  spese"  (ad  esempio,  fra  tante,
sentenze n. 269 en. 236 del 2017, sentenza n. 89 del  2018,  sentenza
n. 167 del 2018). 
    Anche la giurisprudenza della Corte di  cassazione  (Cass.  civ.,
sez. un., 31 ottobre 2022 n. 32121) e' concorde nel ritenere che  una
fattispecie deve ritenersi di  natura  tributaria,  indipendentemente
dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si  riscontrino
i tre indefettibili requisiti su richiamati. 
    Inoltre, i caratteri identificativi generali del tributo  debbono
essere  individuati  nei  seguenti  elementi   tipizzanti   (peraltro
dichiaratamente   rinvenuti   dalla   Corte   di   cassazione   nella
giurisprudenza costituzionale): 
        - "la  matrice  legislativa  della  prestazione  imposta,  in
quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando
irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)"; 
        - "la doverosita' della prestazione (Corte cost., n. 141  del
2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che  comporta
un'ablazione delle somme con attribuzione delle  stesse  ad  un  ente
pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n.  26
del 1982)"; 
        - "la circostanza che i  soggetti  tenuti  al  pagamento  del
contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la  legge  non  da'
alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta' delle
parti (Corte cost., n. 238  del  2009,  punto  7.2.3.2,  nonche',  in
relazione al contributo al SSN, Cass. civ.,  sez.  un.,  n.  123  del
2007, che ne ha affermato la natura tributaria)"; 
        -  "il  nesso  con  la  spesa  pubblica,  nel  senso  che  la
prestazione e' destinata allo scopo di  apprestare  i  mezzi  per  il
fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Corte cost., n.  37  del
1997, n. 11 e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche', tra  le  altre,
Cass. civ., sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)". 
    Nel caso in esame la ricorrenza dei requisiti  appena  rassegnati
e', a parere del Collegio, evidente, in quanto: 
        - il prelievo e' disposto da una norma avente forza di legge; 
        -  non  e'  dubitabile  la  definitivita'  della  prestazione
patrimoniale,  della  quale  non  e'   prevista   alcuna   forma   di
restituzione o di ripetibilita',  neppure  parziale,  in  favore  dei
soggetti passivi; 
        -  non   vi   e'   alcuna   controprestazione   in   rapporto
sinallagmatico con i versamenti del contributo; 
        -  quest'ultimo  -almeno   nelle   intenzioni   dell'impianto
normativo, e senza  che  cio'  costituisca  giudizio  sulle  svariate
censure proposte dalle imprese ricorrenti sul punto-  si  propone  di
colpire cio' che la norma primaria, al comma 115, ritiene  essere  un
indice di capacita' contributiva, ossia le  attivita'  delle  imprese
del settore energetico ivi contemplate, se almeno il 75 per cento dei
ricavi del periodo d'imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 derivi da tali attivita'; 
        - lo scopo del prelievo e', secondo il comma 115,  quello  di
"contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e  delle  tariffe  del
settore energetico per le imprese e i consumatori". 
    In  conclusione,  si  deve  rilevare  la  natura  tributaria  del
contributo in questione, che puo'  essere  qualificato  come  imposta
(indiretta), in quanto l'obbligazione non si correla a un  atto  o  a
un'attivita' pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente
in fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. 
    12.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria del contributo  in
questione, ritiene tuttavia il Collegio di non  potere  aderire  alle
eccezioni di difetto assoluto di giurisdizione e - in subordine -  di
carenza della  giurisdizione  amministrativa  (in  favore  di  quella
tributaria)  sollevate  dall'Agenzia  delle  entrate   in   relazione
all'impugnazione della circolare e degli altri atti in epigrafe. 
    12.4.1. - Come ricordato dalla difesa delle ricorrenti,  nella  -
certamente analoga alla presente -  materia  dell'impugnazione  della
circolare e degli altri atti emessi in  attuazione  dell'articolo  37
del D.L. 21/2022 (contributo di solidarieta' per l'anno 2022), questo
TAR, con numerose sentenze, aveva dichiarato il difetto  assoluto  di
giurisdizione in considerazione della assenza di natura regolamentare
(ma anche di atto amministrativo generale) della circolare in  quella
circostanza impugnata, nonche' della sua natura meramente ricognitiva
-e cosi' anche di  quella  degli  ulteriori  atti  emessi  "a  valle"
dall'Agenzia delle  Entrate-  della  norma  primaria  istitutiva  del
tributo. 
    12.4.2. - A seguito della declaratoria  di  difetto  assoluto  di
giurisdizione da parte di questo TAR, il Consiglio di Stato, in  sede
d'appello, ha annullato con  rinvio  le  pronunzie  di  primo  grado,
affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa. 
    Il Giudice d'appello ha basato l'annullamento delle  sentenze  di
questo TAR sulla base della considerazione per cui  "...  alla  fonte
normativa primaria sono  stati  riservati  gli  elementi  costitutivi
della  prestazione  impositiva,  mentre  a   quella   gerarchicamente
subordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti  di  dettaglio
della stessa, necessari  per  l'attuazione  della  norma  impositiva.
Sotto  il  profilo  ora  evidenziato  quest'ultima   risulta   dunque
riferibile ad un potere amministrativo,  attribuito  alla  competente
amministrazione finanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza
che gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita  dalla
norma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro
volta qualificabili come atti amministrativi. ( ... ) non e' peraltro
determinante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate  ex  art.  37,  comma  5,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare  o  di
atto amministrativo generale. In base al sopra citato art.  7,  comma
1, cod. proc. amm. la  giurisdizione  generale  di  legittimita'  del
giudice amministrativo  concerne  infatti  «provvedimenti»  e  «atti»
delle  pubbliche  amministrazioni  comunque  espressivi  del   potere
pubblico, quali pacificamente sono sia i  regolamenti  che  gli  atti
amministrativi generali, nel  cui  schema  la  stessa  Agenzia  delle
entrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di  attuazione
del  contributo  straordinario  oggetto  di  impugnazione.  (  ...  )
Pacifica dunque la natura di  atto  amministrativo  di  quest'ultimo,
come peraltro anche della circolare e  della  risoluzione  impugnati,
altrettanto incontestabile e' l'assenza nella fattispecie controversa
di atti di imposizione tributaria che possano valere  a  radicare  la
giurisdizione degli organi del  contenzioso  tributario  (...)"  (tra
tante, si veda la sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). 
    12.4.3. - Va peraltro rilevato che, con sentenza n. 9188  del  24
ottobre 2023, lo stesso Consiglio di  Stato,  chiamato  a  scrutinare
l'appello contro la sentenza di questa sezione che  aveva  dichiarato
il difetto assoluto di  giurisdizione  sull'atto  dell'Agenzia  delle
entrate n. 132395 del 12 luglio 2017 (recante, ai sensi dell'art.  4,
comma 6, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
con l. 21 giugno 2017, n. 96, le  "disposizioni  di  attuazione"  del
regime fiscale per le locazioni brevi stabilito dall'art. 4, commi 4,
5 e 5-bis, del medesimo d.l. n. 50 del 2017), ha  affermato  che  "In
termini  generali,  la  circolare  e',  in  se',  mero  atto  interno
dell'Amministrazione privo di rilievo, spessore e  valore  normativo:
la circolare, in altri termini, non e' fonte del  diritto.  (  ...  )
Essa, infatti, e' priva della capacita' di dettare  norme  vincolanti
per tutti i consociati e si rivolge esclusivamente alle articolazioni
interne (uffici sotto-ordinati  e  periferici)  dell'Amministrazione,
indicando le modalita' da  seguire  nell'espletamento  dell'attivita'
istituzionale. ( ...  )  Peraltro,  anche  all'interno  dell'apparato
amministrativo  la  circolare  non  e'  vincolante  e   puo'   essere
disattesa, senza che cio' determini per  cio'  solo  l'illegittimita'
dell'atto: la violazione della circolare, al  piu',  puo'  venire  in
rilievo soltanto quale possibile figura sintomatica  dell'eccesso  di
potere.  (  ...  )  Per  quanto  qui  di  interesse,   le   circolari
interpretative,  quale  e'  quella  nella  specie   gravata,   recano
l'esegesi di una disposizione di legge e, pertanto, afferiscono ad un
profilo,   appunto   l'interpretazione   della    legge,    in    cui
l'Amministrazione non ha funditus  alcuna  posizione  di  privilegio,
essendo viceversa soggetta al dato legislativo al pari di ogni  altro
soggetto: nel nostro ordinamento,  infatti,  l'unica  interpretazione
vincolante della legge e' quella data dal Giudice (nei  limiti  della
specifica materia del contendere portata al suo esame e nei confronti
dei soli soggetti coinvolti nella lite - cfr. art. 2909 c.c.). (  ...
)  Nella  materia  tributaria,   infatti,   il   rapporto   giuridico
intercorrente  fra  Ente  impositore  e  contribuente   e'   regolato
interamente dalla legge;  l'Amministrazione  non  puo'  autonomamente
individuare  an,  quantum,  quomodo  e   quando   della   prestazione
tributaria gravante sul singolo contribuente, dovendo, al  contrario,
procedere alla mera attuazione del dictum normativo,  previa  esegesi
delle disposizioni rilevanti che, tuttavia, ha un  valore  del  tutto
equi-ordinato  a  quella  operata  dal  contribuente;  in   caso   di
contenzioso, grava sul  Giudice  adito  l'enucleazione  del  corretto
significato da attribuire alle disposizioni, senza che abbia  rilievo
decisivo  l'orientamento  esegetico  dell'Amministrazione,  ove  pure
espresso   in   atti   formali   (quale   appunto    una    circolare
interpretativa).  (  ...  )  Di  per  se',   dunque,   la   circolare
interpretativa non  puo'  strutturalmente  ledere  l'amministrato  e,
conseguentemente,  vi  e'  in   merito   un   difetto   assoluto   di
giurisdizione: essa, infatti, non concreta ne' un atto  specifico  di
esercizio  di  potesta'  impositiva,  per  il   quale   sussiste   la
giurisdizione  del  Giudice  tributario,  ne'  un  atto  generale  di
imposizione, rientrante  -  quale  atto  regolamentare  o,  comunque,
generale propedeutico all'emanazione dei singoli  atti  impositivi  -
nell'ordinaria   giurisdizione   di    legittimita'    del    Giudice
amministrativo. ( ... ) Le esposte conclusioni  assumono  particolare
pregnanza nel diritto tributario, connotato dalla  riserva  di  legge
(art. 23 Cost.), dall'inderogabilita' della  disposizione  tributaria
e, parallelamente, dall'indisponibilita' della prestazione tributaria
(art.  53  Cost.),  dalla   normale   assenza   di   discrezionalita'
amministrativa in capo agli Enti impositori." 
    Sulla  scorta  di  tali  considerazioni,  pertanto,   in   quella
controversia, il Consiglio di Stato ha respinto il  motivo  d'appello
relativo al difetto assoluto di giurisdizione  pronunziato  in  primo
grado dal TAR. 
    12.4.4. - Il Collegio ritiene  di  dovere  superare  l'incertezza
interpretativa presente in giurisprudenza, di cui si e'  appena  dato
conto,  prendendo   atto   che   le   sentenze   d'appello   relative
all'impugnazione della circolare e degli ulteriori  atti  applicativi
inerenti il contributo di  cui  all'art.  37  del  decreto  legge  n.
21\2022 sono state oggetto di regolamento di giurisdizione  da  parte
dell'Avvocatura dello  Stato  davanti  alle  SS.UU.  della  Corte  di
Cassazione,  le  quali  hanno   dichiarato   la   sussistenza   della
giurisdizione del Giudice Amministrativo. 
    In particolare, in quella circostanza  (si  veda  ad  esempio  la
sentenza n. 29103 del  19  ottobre  2023),  in  cui  pure  veniva  in
considerazione l'impugnazione davanti al Giudice Amministrativo di un
provvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di  una
risoluzione,  la  Corte  ha  affermato,  quanto   alla   natura   del
provvedimento  direttoriale  (ritenuto  meramente   attuativo   della
voluntas legis dalle difese dell'Agenzia  delle  Entrate),  trattarsi
"... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti
al GA, in virtu' della previsione di cui all'art. 7, commi 1 e 4 cod.
proc.  amm....",  e  quanto  alla  circolare  -ritenuta  dall'Agenzia
ricorrente atto meramente interpretativo-, che essa avesse "contenuto
integrativo del provvedimento direttoriale ed  in  quanto  tale  allo
stesso e' associabile  sul  piano  della  sussistenza  dell'affermata
giurisdizione amministrativa". 
    Hanno poi soggiunto le SS.UU. che "Poiche' l'esercizio del potere
discrezionale  dell'Agenzia  delle  entrate,  pur   attuativo   della
voluntas legis  (peraltro  secondo  il  principio  costituzionale  di
legalita' dell'azione  amministrativa),  costituisce  il  presupposto
generale dell'azione impositrice concreta, la  situazione  soggettiva
che  ne  deriva  non  puo'  essere  che  qualificata  come  interesse
legittimo,  giacche'  altrimenti  se  ne  creerebbe   un'assenza   di
giustiziabilita' costituzionalmente non  consentita  (v.  ultra).  In
altri, piu' semplici e  stringenti  termini,  la  sussistenza  di  un
interesse  legittimo,  che  costituisce   la   situazione   giuridica
soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti
impugnati e quindi sussiste in re ipsa." 
    In definitiva, cio' che le SS.UU. hanno ritenuto ammissibile,  ed
ascrivibile alla giurisdizione del Giudice  Amministrativo,  e'  "...
una  forma  di  tutela  preventiva  avverso  i  regolamenti/gli  atti
amministrativi generali rispetto agli  atti  impositivi/riscossivi  "
individuali" che e'  del  tutto  legittimata,  come  gia'  osservato,
dall'art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm., e, per converso,  dal  D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5, il quale  appunto  prevede
che "Le corti di giustizia tributaria di primo e  secondo  grado,  se
ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante  ai
fini della decisione, non  lo  applicano,  in  relazione  all'oggetto
dedotto in giudizio, salva  l'eventuale  impugnazione  nella  diversa
sede competente." 
    Per tali ragioni la Corte ha  ritenuto  di  dare  continuita'  al
principio di diritto, che essa ha espressamente  enunziato,  per  cui
"Rientra nella giurisdizione esclusiva  del  g.a...  l'  impugnazione
proposta dal responsabile  di  un  impianto  fotovoltaico  contro  il
provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020 con cui, in
attuazione del D.L. n. 124 del 2019, art. 36,  comma  3,  conv.,  con
modif., dalla L. n. 157 del 2019, sono stati indicati le modalita' di
presentazione e il contenuto essenziale della comunicazione  mediante
la quale gli operatori economici che abbiano  cumulato  la  deduzione
fiscale L. n. 388 del 2000,  ex  art.  6,  commi  13  e  ss.,  e  gli
incentivi  previsti  dai  decreti  ministeriali  del  2011   possono,
avvalendosi della speciale facolta'  introdotta  proprio  dal  citato
art. 36, assoggettare alle imposte dirette l' importo  dedotto  dalle
rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento si  configura
come atto tipicamente amministrativo, generale, meramente ricognitivo
e attuativo  del  disposto  di  legge,  non  contenente  una  pretesa
tributaria sostanziale e non  rientrante  nell'elenco  riportato  nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19" (Sez.  U  -,  Ordinanza  n.
25479 del 21/09/2021, Rv. 662252 - 01)." 
    12.4.5. - Sebbene in  quella  circostanza  la  Corte  regolatrice
abbia  fatto  espresso  riferimento,  nell'enunciare   il   principio
applicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice  Amministrativo
(in quanto il principio era stato espresso in precedenza  nell'ambito
di controversia in materia di produzione di energia), e nel  caso  di
specie si verta, invece, nella giurisdizione generale di legittimita'
(si tratta di azione  di  annullamento  in  materia  non  contemplata
dall'art. 133 c.p.a.; in particolare, non ricorre  l'ipotesi  di  cui
alla lettera "o" del comma 1, essendo qui la  produzione  di  energia
solo il presupposto dell'imposizione tributaria disciplinata  con  le
norme denunziate), il Collegio ritiene di aderire -come  detto-  alla
tesi per cui gli atti impugnati sono impugnabili, e lo  sono  davanti
al Giudice Amministrativo. 
    A cio' il Collegio e' indotto sia dall' evidente analogia  tra  i
due contributi straordinari (quello disciplinato dall'  art.  37  del
decreto legge n. 21 \2022, i cui atti applicativi sono stati  oggetto
del regolamento di giurisdizione di cui si e' detto, e quello di  cui
alle norme di cui si fa questione di legittimita' costituzionale) che
dalla constatazione per cui gli atti impugnati in quel giudizio e nel
presente hanno  eguale  qualificazione  giuridica  (un  provvedimento
direttoriale, ed una circolare interpretativa): in quest'ultimo senso
e' dirimente, in presenza  di  atti  dichiaratamente  solo  attuativi
della norma primaria di riferimento, l'affermazione delle SS.UU.  per
cui  "Non  ha  rilievo  la  natura  discrezionale  ovvero   vincolata
(meramente attuativa della norma primaria) dell'atto in contesto, non
essendo  un  presupposto   necessario   a   fondare   la   competenza
giurisdizionale del giudice amministrativo". 
    12.4.6.  -  Tali  affermazioni  sono  peraltro   in   sostanziale
consonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione,  il
Consiglio di Stato in  sede  di  appello  proposto  dalle  originarie
ricorrenti avverso le  sentenze  di  questo  TAR  declinatorie  della
giurisdizione  nell'impugnazione  agli  atti  emessi  in   attuazione
dell'art. 37 del decreto legge n. 21 del 2022. 
    In quella circostanza, infatti (si veda ad esempio la sentenza n.
3219 del 2023), il Consiglio di Stato aveva  osservato  che  "...  in
conformita' all'art. 23 Cost., alla  fonte  normativa  primaria  sono
stati  riservati   gli   elementi   costitutivi   della   prestazione
impositiva, mentre a quella gerarchicamente  subordinata  sono  stati
demandati gli ulteriori aspetti di dettaglio della stessa,  necessari
per  l'attuazione  della  norma  impositiva.  Sotto  il  profilo  ora
evidenziato quest'ultima  risulta  dunque  riferibile  ad  un  potere
amministrativo,   attribuito    alla    competente    amministrazione
finanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza  che  gli  atti
riconducibili alla fonte  amministrativa  istituita  dalla  norma  di
legge partecipano della relativa natura e sono quindi  a  loro  volta
qualificabili come atti amministrativi." 
    Per risolvere la questione di giurisdizione oggetto del  presente
appello  non  e'  peraltro  determinante  stabilire  se   sul   piano
sostanziale il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ex art. 37, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  abbia
natura regolamentare o di atto amministrativo generale.  In  base  al
sopra citato art. 7,  comma  1,  cod.  proc.  amm.  la  giurisdizione
generale di legittimita' del giudice amministrativo concerne  infatti
«provvedimenti» e «atti»  delle  pubbliche  amministrazioni  comunque
espressivi del  potere  pubblico,  quali  pacificamente  sono  sia  i
regolamenti che gli atti amministrativi generali, nel cui  schema  la
stessa  Agenzia  delle  entrate  riconosce  essere  inquadrabile   il
provvedimento di attuazione del contributo straordinario  oggetto  di
impugnazione. 
    13. - Da ultimo, nell'ambito della  valutazione  della  rilevanza
delle questioni  che  il  Collegio  intende  sollevare,  al  fine  di
scrutinare il possibile approdo  del  ricorso  ad  una  decisione  di
merito va esaminata l'eccezione di inammissibilita'  per  difetto  di
interesse sollevata dall'Avvocatura erariale. 
    Per la  quale,  in  sintesi,  essendo  gli  atti  impugnati  solo
ripetitivi della norma istitutiva  del  tributo,  il  loro  eventuale
annullamento non  inciderebbe  sulla  sussistenza,  per  i  designati
soggetti passivi, dell'obbligo  tributario  cui  essi  sono  astretti
direttamente dalla norma stessa. 
    La  parte  ricorrente,  sotto  questo  profilo,  annette   invece
rilevanza dirimente al fatto che l'atto direttoriale ha  istituito  i
codici tributo, senza i quali,  a  detta  delle  societa',  l'obbligo
tributario non potrebbe essere materialmente assolto. 
    13.1. - Su questo punto osserva il Collegio  che  il  riferimento
all'istituzione dei c.d. codice tributo  certamente  non  puo'  avere
effetto  sull'esistenza  dell'obbligazione  tributaria  in  capo   ai
soggetti passivi, ne', tanto meno, sulla  platea  di  questi  ultimi,
ne', ancora, sulla base imponibile del contributo straordinario: tali
elementi -cosi' come tutti quelli costituitivi del tributo-,  atti  a
fondare l'obbligazione tributaria, per definizione  non  possono  che
essere posti (ed eventualmente modificati) soltanto dalla legge o  da
atti aventi forza di legge (art. 23 Cost.): e cosi' e' anche nel caso
dell'art. 1 commi da 115 a 118 della legge n. 197 del 2022. 
    13.2. - Tuttavia, dall'istituzione del codice tributo  deriva  un
rilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano  processuale,
nel  radicamento  dell'interesse  al  ricorso  in  capo  ai  soggetti
d'imposta. 
    Tale effetto e' stato riferito (qui lo si  riferisce  in  estrema
sintesi), negli scritti difensivi delle ricorrenti, come possibilita'
di adempiere all'obbligazione tributaria istituita con norma di rango
legislativo. 
    Tale impostazione merita condivisione. 
    Se, infatti, in linea generale, non e' dubitabile che  -ai  sensi
dell'art. 23 della  Costituzione-  l'obbligazione  tributaria,  sotto
cio'  che  viene  definito  in  dottrina  il  suo  "aspetto  statico"
(presupposto, base imponibile, soggetti passivi), e'  un'obbligazione
legale, nondimeno la sua formazione puo' derivare anche da  atti  del
contribuente (ad  esempio,  opzione  per  uno  dei  possibili  regimi
previsti dalla legge per determinati tributi) o  dell'Amministrazione
finanziaria (c.d. "aspetto dinamico" dell'obbligazione tributaria). 
    In quest'ultimo caso l'attuazione  dell'imposta  deriva  da  atti
ulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. 
    Nel  caso  in  esame,  l'istituzione  -mediante  uno  degli  atti
impugnati nel presente giudizio, ossia la  risoluzione  direttoriale-
del codice tributo attiene indubbiamente a  tale  momento  attuativo,
nel senso che rende esigibile  (insieme  agli  altri  elementi  della
fattispecie legale, in primis la scadenza del termine  di  pagamento)
l'obbligazione tributaria. 
    L'istituzione  del  codice  tributo,  infatti,  rende   possibile
l'imputazione corretta del  pagamento  (qui  da  effettuarsi  tramite
versamento diretto tramite i servizi  telematici  dell'Agenzia  delle
Entrate, come specificato  nella  impugnata  circolare  n.  4\2023  e
ribadito nella risoluzione gravata) al tributo in questione, e non ad
altre e diverse obbligazioni cui il  soggetto  passivo  sia  astretto
verso  l'Erario,  in   quanto   reca   gli   estremi   identificativi
dell'imposta pagata: si tratta, in definiva, di un onere  cui  l'Ente
titolare del tributo deve assolvere al fine di rendere  possibile  al
proprio  debitore   di   adempiere   correttamente   all'obbligazione
tributaria. 
    13.3.  -   In   conclusione,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale che il  Collegio  intende  sollevare  sono  dotate  di
rilevanza nel  presente  giudizio,  atteso  che  gli  atti  impugnati
-dotati di autonoma lesivita' per quanto su  rassegnato-  sono  stati
emessi  in  diretta  derivazione  dalle  norme  qui   sospettate   di
incostituzionalita'. 
    14. - Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio ravvisa,
in primo  luogo,  la  contrarieta'  del  contributo  di  solidarieta'
introdotto dall'art. 1, commi  115  e  ss.,  della  legge  n.  197/22
all'art. 117 della Costituzione, con riguardo  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, dal  Regolamento  UE
1854/2022, direttamente applicabile. 
    Deve infatti  considerarsi  che,  con  il  Regolamento  indicato,
l'Unione Europea, dopo aver dato atto  che,  a  causa  di  situazioni
eccezionali   (quali   la    guerra    e    particolari    condizioni
meteorologiche), tutti gli Stati membri, sebbene in  misura  diversa,
sono stati colpiti dall'attuale crisi  energetica  e  che  "il  netto
aumento dei prezzi dell'energia sta contribuendo in modo  sostanziale
all'inflazione generale  nella  zona  euro  e  rallenta  la  crescita
economica dell'Unione" (considerando 5), ha ritenuto necessario  "uno
sforzo coordinato da parte degli Stati  membri,  in  uno  spirito  di
solidarieta', durante la stagione invernale 2022-2023" per  attenuare
l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e garantire  che  l'attuale
crisi non comporti danni duraturi  per  i  consumatori  e  l'economia
(considerando n. 6). 
    L'unione Europea ha  infatti  spiegato  che  "E'  necessaria  una
risposta unitaria e ben coordinata  a  livello  dell'Unione"  poiche'
"Misure   nazionali   non   coordinate   potrebbero   incidere    sul
funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in  pericolo
la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti
dei  prezzi  negli  Stati   membri   piu'   colpiti   dalla   crisi."
(considerando 9). 
    Sulla base di queste premesse, il Regolamento ha  individuato  le
misure che gli Stati membri possono adottare, ove  non  abbiano  gia'
adottato  misure  equivalenti,  per  far   fronte   alla   situazione
emergenziale   in   maniera   armonizzata   sull'intero    territorio
dell'Unione, illustrandole  compiutamente  gia'  nelle  premesse  del
Regolamento. 
    Tali misure, come visto,  consistono:  (i)  nella  riduzione  del
consumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e
ss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori
di energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e  ss);
iii) in un contributo di solidarieta' eccezionale temporaneo "per  le
imprese  e  le  stabili  organizzazioni  dell'Unione   che   svolgono
attivita' nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del
carbone e della raffineria" (considerando  12,  13  e  14  e  poi  in
dettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le
organizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato  nel  settore
dell'estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della
fabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 "Definizioni",  par.  1,
n. 17). 
    Con particolare riferimento a quest'ultima  misura,  ora  qui  di
interesse,  l'indicazione,  a  livello   europeo,   degli   specifici
destinatari del contributo  eccezionale  e  temporaneo  (imprese  che
svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell'attivita' nei settori
della estrazione e della raffineria) e'  espressamente  spiegata  nel
Regolamento, in piu' passaggi: "Il contributo di solidarieta' e'  uno
strumento adeguato  per  gestire  gli  utili  eccedenti  in  caso  di
circostanze impreviste.  Tali  utili  non  corrispondono  agli  utili
ordinari che le imprese e le stabili organizzazioni  dell'Unione  che
svolgono  attivita'  nei  settori  del  petrolio  greggio,  del   gas
naturale, del carbone e della raffineria  si  sarebbero  aspettati  o
avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non
si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati  dell'energia"
(considerando 14); cio', si  continua  a  leggere,  e'  evidentemente
avvenuto perche' "Senza modificare in modo sostanziale  la  struttura
dei costi ne' aumentare gli investimenti, le  imprese  e  le  stabili
organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 %  di  fatturato
che svolgono attivita' nei settori  del  petrolio  greggio,  del  gas
naturale,  del  carbone  e  della   raffinazione   hanno   registrato
un'impennata  dei  profitti  dovuta  alle  circostanze  improvvise  e
imprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei  confronti
dell'Ucraina, alla riduzione dell'offerta di  energia  e  all'aumento
della  domanda  causato  da  temperature   eccezionalmente   elevate"
(considerando 50); di conseguenza,  "Il  contributo  di  solidarieta'
temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie  alla
quale le imprese interessate contribuiscono  ad  attenuare  la  crisi
energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti
che hanno realizzato in conseguenza  delle  circostanze  impreviste."
(considerando 51). 
    In altri termini, quindi, dalla  piana  lettura  del  Regolamento
europeo emerge che la  specificita'  dei  destinatari  (rectius,  del
peculiare  atteggiarsi  dell'attivita'  imprenditoriale  svolta   dai
medesimi che, a fronte dell'invarianza dei costi, ha loro  consentito
di aumentare considerevolmente i ricavi in virtu'  delle  circostanze
eccezionali  verificatesi)  integra   la   ragion   d'essere,   l'ubi
consistam, della misura stessa. 
    La peculiarita' della misura del contributo  rivolto  al  settore
dell'estrazione rispetto alle altre misure  e'  ben  esplicitata  nel
Regolamento (considerando 45): "Le pratiche commerciali e  il  quadro
normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente  diversi
da quelli che  vigono  per  i  combustibili  fossili.  Dato  che  con
l'introduzione del tetto sui ricavi di mercato  s'intende  riprodurre
l'esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le
catene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,
ossia  senza   le   interruzioni   dell'approvvigionamento   di   gas
verificatesi da febbraio 2022, e' necessario che la misura  destinata
ai produttori di energia elettrica si  applichi  ai  ricavi  ottenuti
dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta'
temporaneo dovrebbe invece applicarsi alle  imprese  e  alle  stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,
dal momento che tale contributo e' diretto alla loro redditivita', in
netto aumento rispetto agli anni scorsi". 
    La differenza tra  le  due  misure  e'  esplicitata  anche  nella
Proposta di Regolamento,  dove  si  legge  (pp.  4-5):  "Al  fine  di
assicurare  parita'  di  condizioni,  la  Commissione   propone   due
strumenti   complementari   che    abbracciano    l'intero    settore
dell'energia: a) una misura volta a ridurre temporaneamente i  ricavi
dei produttori di energia elettrica e b) una  misura  che  stabilisce
temporaneamente un contributo di solidarieta' sugli  utili  eccedenti
nel settore fossile che rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
presente regolamento. Riducendo i ricavi dei  produttori  di  energia
elettrica, la misura  proposta  dal  regolamento  mira  a  riprodurre
l'esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le
catene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,
ossia in assenza delle interruzioni  dell'approvvigionamento  di  gas
verificatesi dopo l'invasione  dell'Ucraina  nel  febbraio  2022.  La
Commissione propone inoltre un contributo temporaneo di  solidarieta'
che si applica agli  utili  delle  imprese  attive  nei  settori  del
petrolio, del gas,  del  carbone  e  della  raffinazione,  che  hanno
registrato una forte crescita rispetto agli anni precedenti". 
    Nonche':  "la  presente   proposta   istituisce   un   contributo
temporaneo di solidarieta' basato sugli utili  imponibili  realizzati
nell'esercizio fiscale 2022  da  societa'  e  stabili  organizzazioni
attive solo nei settori del petrolio, del gas, del  carbone  e  della
raffinazione". 
    A fronte di cosi' chiare ed espresse indicazioni, nel Regolamento
europeo, sulle motivazioni del contributo di solidarieta' e  sul  suo
conseguente   ambito   soggettivo   (Capo   III    del    Regolamento
specificamente dedicato, appunto, alla "Misura riguardante i  settori
del  petrolio  greggio,  del  gas  naturale,  del  carbone  e   della
raffinazione"), tuttavia, con le norme qui in  esame  il  Legislatore
italiano, come visto, ha posto tale contributo a carico  di  soggetti
anche diversi dai soli testualmente indicati a  livello  europeo  (in
quanto, come spiegato, le loro dinamiche di impresa giustificano, nel
testo del Regolamento, la previsione di uno specifico contributo). 
    E cio' e' tanto piu' evidente con riguardo a quei soggetti,  come
le societa' ricorrenti, cui si applica la misura  prevista  dall'art.
15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4. 
    Come appena  osservato,  il  legislatore  comunitario  ha  inteso
infatti introdurre due misure distinte, per finalita' e  presupposti,
non sovrapponibili tra loro, individuando nel tetto ai ricavi, pari a
180  €/MWh,  "la  misura   piu'   appropriata   per   preservare   il
funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica,  in  quanto
consente di  mantenere  una  concorrenza  basata  sui  prezzi  tra  i
produttori di energia elettrica  che  usano  tecnologie  diverse,  in
particolare per le energie rinnovabili" (considerando 27). 
    Ritiene  il  Collegio,  sul  punto,  che  la  scelta  legislativa
nazionale  cosi'  operata  sia  direttamente  violativa  dei  vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  senza  che   sussista   la
necessita' di  procedere  alla  interpretazione  del  dato  normativo
europeo: la misura sovranazionale specifica per il settore estrattivo
e  di  raffineria,  invero,  non  e'  stata   adottata   dall'Italia,
nonostante  le  cogenti  previsioni  del  Regolamento  europeo  e  la
fissazione di un apposito termine (art.  14,  paragrafi  1  e  3  del
Regolamento "1. Gli utili eccedenti generati  da  imprese  e  stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della  raffinazione
sono  soggetti   a   un   contributo   di   solidarieta'   temporaneo
obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure
nazionali equivalenti. (  ...  )  3.  Gli  Stati  membri  adottano  e
pubblicano  misure  che  attuano  il   contributo   di   solidarieta'
temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro  il  31  dicembre
2022.). 
    Per contro, per la pretesa attuazione delle norme del Regolamento
risulta adottata altra diversa misura nazionale di  contribuzione  di
solidarieta', quale misura asseritamente equivalente (pregiudizievole
per i ricorrenti e quindi contestata), ricadente in larga parte su un
diverso settore (gia' destinatario di  altre  misure),  che  integra,
quindi, una sorta di aliud pro alio la cui immediata  percezione  non
richiede alcuno sforzo esegetico. 
    Non rileva, infatti, in senso contrario alla  illegittimita'  qui
ritenuta, la circostanza che il Regolamento preveda  la  possibilita'
per gli Stati Membri di adottare misure "equivalenti",  poiche',  nel
disegno normativo europeo, l'equivalenza e' testualmente fissata  tra
misure ricadenti sullo stesso specifico settore  della  estrazione  e
della raffineria, caratterizzato dalle proprie dinamiche  di  impresa
che giustificano la misura, potendo l'equivalenza, semmai, riguardare
gli obiettivi della misura  stessa,  le  finalita'  di  utilizzo  dei
proventi, la  base  imponibile  e  l'aliquota  del  contributo  (cfr.
Considerando 63 secondo cui "Gli Stati membri dovrebbero applicare il
contributo di solidarieta' stabilito  dal  presente  regolamento  nei
rispettivi  territori,  a  meno  che  non  abbiano  adottato   misure
nazionali equivalenti. L'obiettivo della  misura  nazionale  dovrebbe
essere considerato simile all'obiettivo generale  del  contributo  di
solidarieta' istituito dal presente regolamento quando  consiste  nel
contribuire all'accessibilita'  economica  dell'energia.  Una  misura
nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme  analoghe  a  quelle
che si applicano  al  contributo  di  solidarieta'  qualora  riguardi
attivita' nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del
carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso  e
garantisca che i proventi della  misura  nazionale  siano  usati  per
finalita' che sono simili a quelle del contributo  di  solidarieta'",
nonche' art. 14, paragrafo 2: "Gli Stati membri provvedono a  che  le
misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili  a
quelli del contributo di solidarieta' temporaneo di cui  al  presente
regolamento, siano soggette a  norme  analoghe  e  generino  proventi
comparabili  o  superiori  ai  proventi  stimati  del  contributo  di
solidarieta'.") 
    Ne consegue che la violazione diretta del vincolo  derivante  dal
Regolamento  europeo  di  adottare   una   misura   contributiva   di
solidarieta' a carico dello  specifico  settore  della  estrazione  e
della raffineria, e' rilevante nella specie, poiche'  il  Legislatore
italiano - in luogo di essa - ha ritenuto  di  adottare  nel  periodo
indicato, definendola espressamente  quale  misura  equivalente,  una
misura contributiva invece anche a carico delle  imprese  ricorrenti,
appartenenti ad altro settore, che, per  contro,  non  avrebbe  avuto
ragion d'essere prevista ove non si fosse  perpetrata  la  violazione
anzidetta. 
    15.  -  La  rilevata  natura   tributaria   del   contributo   di
solidarieta' in esame importa pure la contrarieta'  delle  previsioni
in esame agli artt. 3  e  53  della  Costituzione.  Le  disposizioni,
infatti, appaiono, in primo luogo, in contrasto  con  i  principi  di
uguaglianza, di proporzionalita' e  di  ragionevolezza,  quest'ultima
intesa  anche  come  congruenza   delle   previsioni   adottate   con
l'obiettivo perseguito dal legislatore. 
    La disciplina del contributo di solidarieta' appare, inoltre,  in
contrasto  con  il  principio  di  capacita'  contributiva,  che  del
principio   di   uguaglianza    costituisce    una    specificazione,
rappresentando il presupposto e, al contempo, il  limite  del  potere
impositivo dello Stato e del dovere del  contribuente  di  concorrere
alle spese pubbliche e importando, di  conseguenza,  l'illegittimita'
di quelle norme che istituiscono  un  trattamento  differenziato  tra
situazioni  uguali  ovvero  un  trattamento  uguale  per   situazioni
differenziate, laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta
da argomenti persuasivi. 
    In proposito il Collegio richiama quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale con riferimento al tributo di cui all'art.  81,  commi
16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133 (che, per diversi profili richiama il contributo qui  in  esame),
laddove ha affermato che il sacrificio ai principi di  eguaglianza  e
capacita' contributiva recato da un tributo speciale e selettivo  non
dev'essere  sproporzionato  e  non  deve  degradare   in   arbitraria
discriminazione, in quanto "la sua struttura deve raccordarsi con  la
relativa  ratio  giustificatrice",  cosi'  che  se  "il   presupposto
economico che  il  legislatore  intende  colpire  e'  la  eccezionale
redditivita'  dell'attivita'  svolta  in  un  settore  che   presenta
caratteristiche privilegiate in un dato momento  congiunturale,  tale
circostanza  dovrebbe  necessariamente  riflettersi  sulla  struttura
dell'imposizione" (Corte costituzionale, sentenza 11  febbraio  2015,
n. 10). 
    15.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le  disposizioni
di cui ai commi 115  e  ss.  dell'art.  1  della  legge  n.  197/2022
presentano  diverse  criticita'  con  riferimento  all'individuazione
della base imponibile, la definizione della quale risulta,  per  piu'
versi, non congruente con la  dichiarata  finalita'  di  tassare  gli
incrementi di utili dipendenti dall'aumento dei prezzi dell'energia. 
    15.1.2. - Come  visto,  il  contributo  e'  calcolato  applicando
un'aliquota del 50% alla quota del reddito complessivo  IRES  per  il
periodo d'imposta antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023
che eccede per almeno il 10% la media dei  redditi  complessivi  IRES
conseguiti nei quattro periodi  d'imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022. 
    La base di calcolo del contributo di solidarieta'  per  il  2023,
alla quale applicare l'aliquota  del  50  per  cento,  e'  dunque  il
risultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto
passivo nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi
nel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno  solare
- e la  media  dei  redditi  complessivi  IRES  dei  quattro  periodi
d'imposta precedenti. 
    Il reddito rilevante ai fini Ires, tuttavia, include, nella  base
di calcolo, anche voci che nulla a che vedere con gli "extraprofitti"
derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici. 
    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai
fondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da
cessioni di  partecipazioni,  ovvero,  ancora,  da  eventi  collegati
all'operativita' straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che
individuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione
con l'incremento dei prezzi dell'energia. 
    Sul punto e' significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con
riferimento al contributo di cui all'art. 37 del d.l  21/2022,  abbia
introdotto, a mezzo dell'articolo 1, comma  120,  lettera  c),  della
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma 3 -bis  al  citato  articolo
37, a norma del quale "Non concorrono alla determinazione dei  totali
delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3,  le  operazioni
di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli  non
rappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i
soggetti di cui al comma 1". 
    Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, l'art. 6 del  d.l.
145/2023, convertito con modificazioni, dalla l. n. 191/2023. 
    15.1.3. - Sempre con riferimento  all'individuazione  della  base
imponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi  in
contrasto con il principio  di  capacita'  contributiva  laddove  non
considera che una parte dell'incremento dei profitti  realizzati  nel
2022 rispetto alla media dei precedenti quattro anni non e' dovuta  a
una maggiore capacita' di produrre reddito dell'operatore  economico,
ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici, che, nel  corso
degli anni 2020 e (in parte) 2021, si  e'  contratta  a  causa  della
pandemia da Covid 19, cosi' che  una  parte  di  quelli  che  vengono
considerati "extraprofitti", sia pure solo con riferimento ai criteri
di calcolo della media rilevante, e' semplicemente rappresentata  dal
ritorno al volume di affari pre Covid. 
    Si e' dato, in tal modo, rilievo a un  elemento  che,  in  quanto
dipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare
idoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare
l'ipotetico "sovraprofitto" realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine
dell'emergenza (per analoga valutazione in  ordine  alla  inidoneita'
dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e
calcolare  una  supposta  "plus-ricchezza",   e   cioe'   l'ipotetico
"sovraprofitto" realizzato dalle imprese, in ragione  del  fatto  che
gli   extraprofitti   realizzati   nel   2021-2022,    rispetto    al
corrispondente periodo 2020-2021, sono,  in  gran  parte,  dovuti  al
fatto che durante la pandemia le societa' erano in perdita, cosi' che
il differenziale che confluisce nella base imponibile del  contributo
non rappresenta un "sovraprofitto", ma un  mero  incremento  rispetto
alle  perdite  realizzate  in  costanza  di   pandemia,   cfr.,   con
riferimento al contributo di cui all'art. 37 del d.l  21/2022:  Corte
di giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII -  Ordinanza
n. 147 del 27 giugno 2023). 
    15.1.4. - Altro profilo di contrasto con gli artt. 3 e  53  della
Costituzione  della  normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  con
riferimento al fatto che il contributo straordinario introdotto dalla
l.  n.  197  del  2022  colpisce  una  manifestazione  di   capacita'
contributiva in parte gia' sottoposta a tassazione. 
    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del
contributo con riferimento a redditi riferiti a un periodo, l'anno di
imposta precedente al 1° gennaio 2023, i ricavi conseguiti nel  corso
del  quale  risultano,  sia  pure  solo  in  parte,  gia'  presi   in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022, di cui all'art. 37 del d.lgs. 21 del 2022. 
    Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che "la base  imponibile
del   contributo   solidaristico    straordinario    e'    costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni
passive, riferito al periodo dal 1 ottobre 2021 al  30  aprile  2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1 ottobre 2020 al 30 aprile 2021 ". 
    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,
marzo ed aprile del  2022,  gia'  considerati  quale  presupposto  di
imposta a  fini  della  determinazione  dell'importo  del  contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023. 
    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,
sia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. 
    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)
una duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della
sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due prelievi
(individuate, rispettivamente, dall'art.  37  del  d.l.  21/2022  nel
"contenere per le imprese e i consumatori  gli  effetti  dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore  energetico"  e  dall'art.  1,
comma  115,  della  legge  197/2002,  nel  "contenere   gli   effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori"). 
    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in
meccanismi di deducibilita' del contributo  introdotto  dall'art.  37
del d.l. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell'art. 1 della
legge 197/2022, cosi' comportando la sottoposizione  degli  operatori
economici incisi dalle due misure, anche in  ragione  delle  aliquote
previste  per   entrambi   i   tributi,   a   un   prelievo   fiscale
significativamente alto, la cui concreta  incidenza  sui  redditi  di
impresa, in disparte la qualificabilita' o  meno  della  stessa  come
misura  espropriativa,  non  appare  rispettosa  del   principio   di
proporzionalita'. 
    15.1.4.1. - La sottoposizione di una medesima  manifestazione  di
capacita' contributiva a un duplice prelievo tributario va ravvisata,
sotto diverso profilo e per i mesi da febbraio a dicembre 2022, anche
con riferimento ai gestori degli impianti fotovoltaici incentivati  e
agli impianti rinnovabili in esercizio da prima del 2010, ai quali  -
ai sensi dell'art. 15  bis  del  d.l.  4/2022  (a  decorrere  dal  1°
febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023) - e' stato applicato un tetto
sui  ricavi  di  mercato  ottenuti  dalla   produzione   dell'energia
elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a due vie. 
    Il meccanismo di compensazione, infatti, prevede il  recupero  da
parte del GSE degli utili eccedenti il prezzo  fissato  dal  gestore,
cosi' che la ricomprensione nella base di calcolo del contribuito  di
solidarieta' delle somme corrispondenti agli  utili  ritrasferiti  al
Gestore, importa, in concreto, la sottoposizione a tassazione  di  un
reddito non effettivamente conseguito. 
    15.1.5. - Va poi rilevato come  ulteriori  profili  di  contrasto
della normativa in esame con gli artt.  3  e  53  della  Costituzione
devono ravvisarsi, con specifico riguardo  ai  titolari  di  impianti
rinnovabili, nella circostanza che, a fronte  di  costi  fissi  molto
elevati e di un mercato concorrenziale di dimensione europea,  da  un
lato,  costoro  vedono  la  concorrenza  sul  prezzo   limitata   dal
meccanismo del tetto ai ricavi ad essi applicabile (ex  art.  15  bis
d.l. n. 4/2022, ovvero ex art. 1, commi 30- 38, legge  n.  197/2022),
dall'altro, risultano altresi' destinatari del tributo  solidaristico
nella medesima misura (calcolata sulla quota del reddito che  eccede,
"per almeno il 10  per  cento",  la  media  dei  redditi  complessivi
determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito   delle   societa'
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022) prevista  per  i  titolari  degli  impianti
alimentati a carbone/gas, nonostante questi ultimi non scontino alcun
tetto ai  ricavi  e  non  debbano  rientrare  -  per  caratteristiche
tecnologiche -  dei  rilevanti  costi  fissi  che  caratterizzano  le
rinnovabili. 
    15.1.6. - Ulteriore e distinto profilo di contrasto con gli artt.
3 e 53 della Costituzione investe, infine, la disposizione di cui  al
comma  118,  secondo  cui  "Il  contributo  di  solidarieta'  non  e'
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive". 
    La previsione, importando la sottoposizione a tassazione  di  una
voce di costo che, per l'anno  in  cui  si  verifica  il  versamento,
incide  sull'utile  societario  e,  di   conseguenza,   sul   reddito
d'impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della
Corte costituzionale secondo cui  i  costi  sostenuti  nell'esercizio
dell'impresa - se inerenti - devono essere  deducibili  ai  fini  del
reddito d'impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). 
    16. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della
decisione della presente controversia e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 115
a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),
in  relazione  alla  violazione  degli  artt.  3,  53  e  117   della
Costituzione  e,   pertanto,   sottopone   e   rimette   alla   Corte
costituzionale la relativa questione di legittimita' costituzionale. 
    Conseguentemente dispone la sospensione del presente giudizio  ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Lazio  (Sezione
Seconda Ter)  rimette  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  illustrata  in  motivazione,  relativa
all'art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Demanda alla Segreteria della Sezione tutti  gli  adempimenti  di
competenza e, in particolare, la notifica  della  presente  ordinanza
alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei  Deputati
e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  21
novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Mezzacapo, Presidente 
        Achille Sinatra, Consigliere, Estensore 
        Maria Rosaria Oliva, Referendario 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
 
                                                L'Estensore: Sinatra