Reg. ord. n. 70 del 2024 pubbl. su G.U. del 08/05/2024 n. 19

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  del 16/01/2024

Tra: ENGYCALOR ENERGIA CALORE SRL C/ AGENZIA DELLE ENTRATE



Oggetto:

Tributi – Energia - Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi – Denunciata previsione che, in spregio al vincolo derivante dal Regolamento europeo UE 1854/2022 di adottare una misura contributiva di solidarietà a carico dello specifico settore dell’estrazione e della raffineria, ha imposto una misura contributiva per le imprese, appartenenti ad altro settore, definendola misura equivalente - Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Criticità delle disposizioni in relazione all’individuazione della base imponibile, la cui definizione non risulta congruente con la dichiarata finalità di tassare gli incrementi di utili dipendenti dall’aumento dei prezzi dell’energia – Intervento legislativo che, in riferimento alla base imponibile, non considera che una parte dell’incremento dei profitti realizzati nel 2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non è dovuta a una maggiore capacità di produrre reddito dell’operatore economico, ma dalla riespansione dei consumi energetici – Normativa che introduce un contributo straordinario che colpisce una manifestazione di capacità contributiva in parte già sottoposta a tassazione dall’art. 37 del decreto legislativo n. 21 del 2022, relativamente ai redditi afferenti all’anno di imposta precedente il 1° gennaio 2023 – Previsioni che generano una duplicazione di imposta che comporta la sottoposizione degli operatori economici incisi dalle due misure a un prelievo fiscale alto e sproporzionato– Previsione che importa la sottoposizione a tassazione di una voce di costo, che per l’anno in cui si verifica il versamento, incide sul reddito d’impresa – Contrasto con il consolidato orientamento della Corte costituzionale, secondo cui i costi sostenuti nell’esercizio di impresa, se inerenti, devono essere deducibili ai fini del reddito d’impresa – Lesione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva – Lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.




Norme impugnate:

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 115 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 116 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 117 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 118 

legge  del 29/12/2022  Num. 197  Art.  Co. 119 



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 53 

Costituzione  Art. 117   Co.

regolamento UE  del 06/10/2022  Num. 1854



Udienza Pubblica del 28 gennaio 2025 rel. 


Testo dell'ordinanza

N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2024

Ordinanza del 16 gennaio 2024 del Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da  ENGYCALOR  Energia  Calore  srl
contro Agenzia delle entrate, Presidenza del Consiglio dei ministri e
Ministero dell'economia e delle finanze.. 
 
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per contenere  gli  effetti
  dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico  per
  le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di  un  contributo  di
  solidarieta' temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore
  energetico - Previsione che il contributo e' dovuto se almeno il 75
  per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello  in
  corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nel  comma
  115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 - Quantificazione della
  base imponibile - Applicazione di un'aliquota pari al 50 per  cento
  sull'ammontare della quota del reddito complessivo  determinato  ai
  fini dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo di
  imposta antecedente a quello in  corso  al  1°  gennaio  2023,  che
  eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi  complessivi
  determinati  ai  sensi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
  conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a  quello  in
  corso al 1° gennaio 2022 - Previsione che, nel caso in cui la media
  dei redditi complessivi sia negativa, si assume un  valore  pari  a
  zero - Versamento - Disciplina - Non deducibilita'  del  contributo
  ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
  attivita' produttive -  Applicazione,  ai  fini  dell'accertamento,
  delle sanzioni e della riscossione del contributo di  solidarieta',
  delle disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2023-2025), art. 1, commi da 115 a119. 


(GU n. 19 del 08-05-2024)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        (Sezione Seconda Ter) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 6943 del 2023,  proposto  dalla  Engycalor  Energia
Calore S.r.l., in persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Arossa, Nico  Moravia,
Elisabetta Gardini, Federico Maria Mercuri,  con  domicilio  digitale
come da registri di Giustizia; 
    Contro l'Agenzia delle entrate, in  persona  del  Presidente  pro
tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Nei confronti della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  in
persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, e  del
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro  pro
tempore, rappresentati e  difesi  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Per l'annullamento, previa adozione d'idonea misura cautelare: 
        della circolare n. 4/E del  23  febbraio  2023,  dell'Agenzia
delle entrate, Direzione centrale coordinamento normativo  avente  ad
oggetto «Art. 1, commi da 115 a 121, della legge 29 dicembre 2022, n.
197,  recante  "Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2023-2025"
(c.d.  legge  di  bilancio  2023) -  Istituzione  del  contributo  di
solidarieta'  temporaneo  per  il  2023  e  modifiche  al  contributo
straordinario  contro  il  caro  bollette  di  cui  all'art.  37  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina)»; 
        della risoluzione n. 15/E  del  14  marzo  2023  dell'Agenzia
delle  entrate,  Divisione  servizi,   Direzione   centrale   servizi
istituzionali  e  di  riscossione  recante  «Istituzione  dei  codici
tributo per il versamento, tramite modello  F24,  del  contributo  di
solidarieta' temporaneo per il  2023,  nonche'  del  maggior  importo
dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo  versato
del contributo straordinario contro il caro bollette  per  il  2022 -
Articolo 1, commi da 115 a 212 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
        del provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
prot. n. 55523/2023 del 28 febbraio 2023, recante  «Approvazione  del
modello di dichiarazione "Redditi 2023-SC", del relativo "Modello  di
dichiarazione "Redditi 2023-SC" e delle relative «Istruzioni  per  la
compilazione del modello di dichiarazione dei redditi delle  societa'
di capitali»; 
        nonche' di ogni  atto  presupposto,  conseguente  o  comunque
connesso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione  in  giudizio  dell'Agenzia  delle
entrate, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.; 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  21  novembre  2023  la
dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. - Con ricorso notificato il 24 aprile  2023  e  depositato  il
successivo 3 maggio, Engycalor Energia Calore S.r.l. -  societa'  che
esercita,    nel    territorio    dello    Stato,    attivita'     di
commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi e,  nello
specifico, attivita' di vendita di gasolio, di olio combustibile e di
benzina, di rifornimento GPL Autotrazione a stazioni di  servizio,  e
gestisce altresi' un  impianto  per  lo  stoccaggio  e  transito  dei
bitumi - ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa  sospensione
cautelare, la circolare dell'Agenzia delle  entrate  n.  4/E  del  23
febbraio 2023, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 15/E  del
14 marzo 2023, nonche' il provvedimento  dell'Agenzia  delle  entrate
prot. n. 55523 del 28 febbraio 2023, meglio specificati in  epigrafe,
relativi al contributo di solidarieta' per il 2023 previsto dall'art.
1, commi da 115 a 119, della c.d. legge di bilancio  2023  (legge  29
dicembre 2022, n. 197); 
    2. - L'art. 1, commi 115-119, della legge  n.  197  del  2022  ha
introdotto, nell'ordinamento italiano, un contribuito «a  carico  dei
soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva
vendita dei beni, l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o  di
estrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia
elettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio  di
prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti
che, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea». La  finalita'  della  disposizione,
come emerge dalla Relazione  illustrativa  al  disegno  di  legge  di
bilancio 2023-2025, e' quella di introdurre, «per  l'anno  2023,  una
misura nazionale equivalente al contributo  temporaneo  istituito  ai
sensi del regolamento (UE) 2022/1854, relativo  a  un  intervento  di
emergenza  per  far  fronte  ai  prezzi  elevati   dell'energia,   un
contributo di  solidarieta'  temporaneo»,  a  sua  volta  finalizzato
all'adozione di misure uniformi, da parte degli Stati membri, volte a
contrastare l'inflazione generale nella zona euro e il  rallentamento
della  crescita  economica   dell'Unione   europea   dovuta   (anche)
all'aumento netto dei prezzi dell'energia. 
    La ratio sottesa alla previsione in esame  e'  dunque  quella  di
contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi  e  delle  tariffe  del
settore energetico sulle imprese e i consumatori, andando  a  colpire
quegli operatori economici che, proprio in ragione di  tale  aumento,
si presume abbiano generato maggiori entrate e profitti. 
    3. - Il regolamento UE 2022/1854 del  Consiglio,  del  6  ottobre
2022, ha individuato le misure da  adottarsi  da  parte  degli  Stati
membri nelle seguenti: 
        a) la riduzione del consumo di energia elettrica; 
        b) un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori  di
energia elettrica, da  energia  eolica,  energia  solare  (termica  e
fotovoltaica),  energia  geotermica,  energia   idroelettrica   senza
serbatoio, combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da
biomassa) escluso il biometano, rifiuti, energia  nucleare,  lignite,
prodotti del petrolio greggio, torba; 
        c) un  contributo  di  solidarieta'  temporaneo  sugli  utili
generati esclusivamente dalle  imprese  che  svolgono  attivita'  nei
settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone  e  della
raffinazione, da intendersi  le  «imprese  o  stabili  organizzazioni
dell'Unione  che  generano  almeno  il  75%  del  loro  fatturato  da
attivita' economiche nel settore dell'estrazione, della  raffinazione
del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1893/2006  del  Parlamento   europeo   e   del
Consiglio». 
    4.  -  Il  legislatore  italiano  aveva  gia'  introdotto,  prima
dell'adozione   del   regolamento   comunitario,    un    «Contributo
straordinario contro il caro  bollette»  a  mezzo  dell'art.  37  del
decreto-legge 21  marzo  2022,  n.  21  (c.d.  «decreto  Ucraina»)  -
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  e
modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50  (c.d.  «decreto
Aiuti»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,
n. 91 - con il  quale  veniva  imposto  a  tutti  gli  operatori  del
comparto energetico (ivi inclusa la societa' ricorrente)  un  tributo
solidaristico   non   deducibile   (aliquota   del   25%,   pagamento
dell'acconto al  30  giugno  2022  e  30  novembre  2022),  calcolato
sull'incremento del saldo tra le operazioni attive soggette a  IVA  e
quelle passive soggette a IVA prendendo a riferimento il  periodo  1°
ottobre 2021-30 aprile 2022 rispetto al periodo  1°  ottobre  2020-31
marzo 2021. 
    5. - Gli atti impugnati con il ricorso in esame prevedono  quanto
segue. 
    5.1. - La circolare n. 4/E del 23  febbraio  2023  individua,  in
primo luogo, i soggetti passivi del contributo nei «soggetti  passivi
IRES di cui all'art. 73, comma 111, lettere a), b) e  d),  del  testo
unico   delle   imposte   sui   redditi»,   specificati,    in    via
esemplificativa,  mediante  i  c.d.  codici  ATECO,  e  indicati  nei
«soggetti che esercitano nel territorio dello Stato una o piu'  delle
seguenti attivita': 
        produzione di energia elettrica, produzione  di  gas  metano,
estrazione di gas naturale, per la successiva vendita; 
        rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale; 
        produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi; 
        importazione  a  titolo   definitivo,   per   la   successiva
rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas  metano,  prodotti
petroliferi; 
        introduzione nel territorio dello Stato,  per  la  successiva
rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o  prodotti
petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.». 
    5.2. - In  seguito,  la  circolare  descrive  base  imponibile  e
ammontare  del  contributo,  affermando  che  «In  aderenza  con   le
finalita' poste dal regolamento UE di assoggettare al  contributo  in
argomento gli utili eccedenti quelli ordinari, la norma  prevede  che
il contributo di solidarieta' si applichi «sull'ammontare della quota
del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul  reddito
delle societa' relativo al periodo d'imposta antecedente a quello  in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle  societa'  conseguiti  nei  quattro  periodi  d'imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».  Rileva  pertanto,
ai fini del calcolo della base  imponibile,  l'ammontare  di  reddito
determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV,  del
TUIR, conseguito nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello  in
corso al 1° gennaio 2023, senza considerare, per ognuno  dei  periodi
d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto  delle
perdite riferite alle  annualita'  pregresse,  nonche'  la  deduzione
conseguita  per  effetto  della  c.d.  agevolazione   ACE.   Occorre,
pertanto, fare riferimento all'importo  indicato  al  rigo  RF63  del
modello di dichiarazione  dei  redditi  Societa'  di  capitali,  enti
commerciali ed equiparati «Redditi SC», che  costituisce  il  reddito
imponibile ai fini del contributo in commento, fatto salvo quanto  si
dira' nel prosieguo in relazione alle societa' aderenti a  un  regime
di trasparenza fiscale.». 
    5.3. - Successivamente, la circolare  illustra  le  modalita'  di
«Versamento del contributo e relazione con altre  imposte»,  nonche',
sotto vari aspetti, le «Modifiche al contributo straordinario di  cui
all'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022». 
    5.4. - Da parte sua, la risoluzione  del  direttore  dell'Agenzia
delle  entrate  n.  55523/2023   del   28   febbraio   2023   recante
«Approvazione del modello di dichiarazione «Redditi 2023-SC», oltre a
ripercorrere la  norma  primaria  e  la  circolare  sopra  descritte,
istituisce i codici tributo per il relativo versamento da  parte  dei
soggetti  passivi  e   fornisce   indicazioni   per   l'utilizzo   in
compensazione   del   maggior   importo   versato   del    contributo
straordinario contro il caro bollette per il 2022. 
    6. - Il ricorso e' strutturato in tre parti, ciascuna delle quali
contenente  specifiche  censure  dei  provvedimenti   impugnati   per
illegittimita'  derivata  dall'invalidita'  delle  norme  europee   e
nazionali  che  hanno  istituto  il  contributo  di  solidarieta'  in
questione, di seguito sintetizzate. 
    6.1. -  Nella  prima  parte  viene  dedotta  l'invalidita'  degli
articoli da 14 a 18 del regolamento UE 2022/1854, per  contrasto  con
altre norme europee, che determinerebbe l'invalidita' del regolamento
stesso, l'accertamento della quale imporrebbe il rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del  TFUE.  Di  qui
l'invalidita', in via derivata, dell'art.  1,  comma  115-119,  della
legge n. 197 del 2022 nonche' degli atti impugnati. 
    A giudizio della societa'  i  provvedimenti  impugnati  sarebbero
illegittimi perche' emanati in applicazione di  una  legge  nazionale
invalida poiche' adottata sulla base di un regolamento comunitario  a
sua volta invalido, perche' violerebbe: 
        a) il principio di attribuzione di cui agli articoli  4(1)  e
5(1) del TUE (laddove introdurrebbe una misura fiscale diretta); 
        b) la previsione di cui all'art.  122,  comma  1,  del  TFUE,
della quale difetterebbero  i  presupposti  applicativi,  benche'  la
stessa sia espressamente richiamata, nelle premesse del  regolamento,
quale norma giustificativa dell'intervento europeo; 
        c) il principio di uguaglianza e non  discriminazione,  quale
espressione  di  quei  principi  fondamentali  del  diritto   europeo
richiamati dall'art. 6, comma 2, del TUE, laddove avrebbe  introdotto
un trattamento differenziato a  fronte  di  situazioni  analoghe,  in
assenza di una ratio giustificatrice; 
        d) il diritto di  proprieta'  garantito  dall'art.  17  della
Carta dei Diritti fondamentali e dall'art.  1  del  Primo  Protocollo
della CEDU, dal momento che il contributo di solidarieta', cosi' come
introdotto a livello europeo, non soddisferebbe il requisito relativo
al rispetto del principio di legalita' ne' quello  inerente  al  c.d.
test di proporzionalita', come elaborati dalla  giurisprudenza  della
CEDU; 
        e) la liberta' d'iniziativa economica garantita dall'art.  16
della Carta dei  Diritti  fondamentali,  giacche'  il  contributo  in
parola andrebbe ad  incidere,  senza  idonea  giustificazione,  sulle
scelte di impiego delle proprie  risorse  economiche  e  finanziarie,
tipiche dell'attivita' di impresa; 
        f) il principio generale di proporzionalita' di cui  all'art.
5, comma 4, del TUE, risultando abnorme il sacrificio imposto con  il
contributo di solidarieta' rispetto allo scopo perseguito; 
        g)  il   principio   di   certezza   del   diritto,   laddove
introdurrebbe,  senza  idonea  giustificazione,  misure   applicabili
retroattivamente; 
    6.2. - Nella seconda  parte  del  ricorso  sono  esposte  diverse
censure relative al contrasto tra la legge nazionale e il regolamento
UE 2022/1854; nello specifico, la  violazione  e  falsa  applicazione
degli articoli 2 n. 17, 14, 15,  16,  17  e  18  del  regolamento  UE
2022/1854 e dei relativi considerando  nn.  50,  51,  53,  54  e  63,
nonche' la violazione e falsa applicazione dell'art. 288 del TFUE, ed
ancora,  la   violazione   dei   principi   di   proporzionalita'   e
ragionevolezza. 
    A giudizio della societa' ricorrente  i  provvedimenti  impugnati
sarebbero illegittimi ed immediatamente lesivi perche'  con  la  loro
adozione l'Agenzia delle entrate avrebbe dato attuazione ad una legge
nazionale  in  contrasto  con   il   diritto   dell'Unione   europea,
direttamente applicabile, cosi' sottraendosi all'obbligo, su di  essa
gravante, di disapplicare la normativa nazionale difforme dal diritto
unionale. E' dedotto, in altre parole, che il  contributo  introdotto
in sede nazionale dall'art. 1, comma 115-119, della c.d. legge n. 197
del 2022, sarebbe in contrasto con la disciplina europea  di  cui  ai
medesimi articoli 14-18 del regolamento, per aver: 
        a) esteso l'ambito soggettivo del contributo anche in capo  a
soggetti che esercitano attivita' che il regolamento ha invece inteso
escludere, come l'attivita' di rivendita di gas metano, gas naturale,
nonche' di importazione per  la  successiva  rivendita  dei  medesimi
prodotti, con l'effetto di applicare il  contributo  di  solidarieta'
anche alla societa'  ricorrente,  che  ne  sarebbe  stata  altrimenti
esentata; 
        b) introdotto un contributo  molto  piu'  gravoso  di  quello
oggetto del regolamento UE, sia con riferimento alla base  imponibile
prescelta  sia  con  riferimento  al  tasso  da  applicare   per   la
determinazione della somma da versare; 
        c) omesso di valutare la circostanza che in Italia erano gia'
state adottate misure nazionali equivalenti, aventi cioe'  «obiettivi
simili» e soggette a «norme analoghe» (si tratterebbe,  in  sostanza,
del contributo straordinario di cui all'art. 37 del decreto-legge  n.
21 del 2022, anch'esso riconducibile all'ambito delle  misure  aventi
la finalita' di colpire gli «extraprofitti» generati dagli  operatori
del settore dell'energia); 
        c) colpito, pertanto, in modo non corretto gli utili prodotti
nell'anno 2022, poiche' la base  imponibile  oggetto  del  contributo
straordinario per l'anno 2023 si sovrapporrebbe in parte a quella del
diverso contributo previsto all'art. 37 del c.d. decreto Ucraina  per
l'anno 2022 (gia' versato dalla societa'  ricorrente),  andando,  per
l'effetto, a tassare nuovamente «extraprofitti» gia' tassati, con  la
conseguenza  pratica  di  incidere   anche   su   importi   che   non
rappresentano  piu'  «extraprofitti»  generati  dalla  societa',   ma
paradossalmente costi da questa sopportati; 
        d) leso, mediante l'individuazione di una misura fiscale piu'
afflittiva di quella disegnata dal legislatore  europeo,  l'interesse
superiore alla creazione di un sistema unitario  di  misure  volte  a
fronteggiare la  crisi  energetica  che  il  regolamento  aveva,  per
contro,  inteso  garantire,  evitando  le  distorsioni  del   mercato
determinate da un intervento non uniforme a livello unionale. 
    6.3. - Nella terza ed ultima parte del ricorso, Engycalor Energia
Calore S.r.l. rileva l'illegittimita' dei provvedimenti gravati anche
in via derivata, in ragione  della  incostituzionalita'  della  norma
istitutiva del contributo di solidarieta' (art. 1, commi 115  e  ss.,
della legge n. 197 del 2022), che su di essi andrebbe a riverberarsi. 
    In particolare, e' contestata la violazione dell'art.  117  della
Costituzione e, in via mediata,  dell'art.  1  del  Primo  Protocollo
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali  nonche'  degli  articoli  3,  42  e  53  della
Costituzione. 
    Quanto   alla   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale, la societa' ricorrente evidenzia come i provvedimenti
gravati siano i primi atti  attuativi  delle  citate  disposizioni  e
rappresenta come i vizi che inficiano la legge - cui  dovrebbe  darsi
attuazione  in  questa  sede  -  siano  tali  da  determinare   anche
l'illegittimita' degli atti stessi e dunque il loro annullamento. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza Engycalor  Energia  Calore
S.r.l. rappresenta, in primo  luogo,  come  i  commi  da  115  a  119
dell'art. 1 della legge n. 197/22 si pongano in contrasto con  l'art.
117 della Costituzione, per non avere il legislatore nazionale tenuto
conto degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 1  del  Primo
Protocollo CEDU. 
    In secondo luogo, le disposizioni citate non sarebbero idonee  ad
individuare e determinare puntualmente gli  extraprofitti  realizzati
che la norma intende tassare con fine  perequativo,  con  conseguente
violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione  e,  dunque,  dei
principi di uguaglianza e di capacita' contributiva. 
    A giudizio  di  Engycalor  Energia  Calore  S.r.l.,  infatti,  le
disposizioni censurate avrebbero illegittimamente individuato, tra  i
soggetti passivi, anche le imprese di distribuzione che,  come  tali,
sono price taker e, dunque, subiscono la politica di prezzo operata a
monte  nella  filiera  industriale,  e  pertanto  sono,  ictu  oculi,
inidonee a generare «sovraprofitti». 
    La misura, di  conseguenza,  non  colpirebbe  una  manifestazione
effettiva e reale di capacita' contributiva e avrebbe,  in  concreto,
introdotto   un'ingiustificata   «discriminazione   qualitativa   dei
redditi». 
    La  societa'  ricorrente  evidenzia,  poi,  come  la   disciplina
positiva  contestata,  in  violazione  del  principio  di   capacita'
contributiva: 
        a) abbia ricompreso nella base imponibile del tributo voci di
reddito che  non  dipendono  dall'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti
energetici,  ovvero  utili  che  la  stessa  disciplina  europea  non
considera  alla  stregua  di  extraprofitti,  oltreche'  utili   gia'
altrimenti tassati; 
        b) non abbia considerato il riporto delle perdite degli  anni
pregressi  (in  cio'  contraddicendo  lo  stesso   riferimento   alla
disciplina IRES); 
        c) non  abbia  tenuto  conto  della  contrazione  dei  ricavi
determinati dalla pandemia da Covid-19; 
    Il contributo straordinario introdotto dalla  legge  n.  197  del
2022,   inoltre,   colpirebbe   una   manifestazione   di   capacita'
contributiva in parte gia' tassata, perche' presa  in  considerazione
dal contributo straordinario per l'anno 2022, di cui all'art. 37  del
d.l. n. 21 del 2022, determinando - alla luce del  fatto  che  i  due
contribuiti straordinari si cumulano con le  imposte  ordinare  -  un
carico  fiscale  inaccettabile,  tale   da   provocare   un   effetto
sostanzialmente espropriativo, con conseguente violazione dell'art. 1
del Primo Protocollo addizionale della  Convenzione  Europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, che
tutela la proprieta' privata. 
    L'effetto sarebbe  poi  aggravato  dalla  mancata  previsione  di
meccanismi di deducibilita' del contributo straordinario  per  l'anno
2022, di cui al menzionato art. 37 del decreto-legge n. 21 del  2022,
che determinerebbe l'inclusione nella base di calcolo  di  ricavi  in
realta' inesistenti. 
    7. -  Ribadita  la  natura  tributaria  del  prelievo,  Engycalor
Energia Calore  S.r.l.  rappresenta  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, commi da 115 a 119, legge n. 197 del 2022, altresi', per
evidente contrasto con i principi generali di eguaglianza,  coerenza,
divieto  di  doppia  imposizione  ed  effettivita'  della   capacita'
contributiva nella parte in cui, a fronte di un'imposta straordinaria
che incide in modo selettivo su  una  sola  parte  dei  contribuenti,
riserva un trattamento ingiustamente indifferenziato tra  i  soggetti
passivi, incidendo in misura eguale su soggetti che hanno determinato
la crisi del prezzo dell'energia e soggetti che quel aumento  l'hanno
subito. 
    8. - L'Agenzia delle entrate, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze, costituiti  in
giudizio,  hanno  sostenuto,  in  rito,  il   difetto   assoluto   di
giurisdizione sui provvedimenti impugnati e, in via  subordinata,  il
difetto di giurisdizione del Giudice  amministrativo  in  favore  del
Giudice tributario nonche' la carenza di  interesse  a  ricorrere  di
Engycalor Energia Calore S.r.l.. 
    Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza del gravame e ne  hanno
chiesto il rigetto. 
    9. - Il ricorso e' stato posto in decisione alla pubblica udienza
del 21 novembre 2023. 
    10. - Il Collegio, ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,   intende   sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge n.  197
del  2022,  con  riferimento  agli  articoli  3,  53  e   117   della
Costituzione, nei  sensi  che  si  chiariranno  nel  prosieguo  della
presente motivazione. Alla disamina della rilevanza  della  questione
deve necessariamente essere premesso quanto segue. 
    10.1. - Il Collegio e'  consapevole  che  il  giudizio  in  esame
involge sia potenziali questioni di legittimita'  costituzionale  sia
potenziali  questioni  di  compatibilita'  comunitaria  delle   norme
interessate  (che,  per  larga   parte,   costituiscono   motivo   di
impugnazione degli atti oggetto di ricorso),  in  astratto  idonee  a
fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di  giustizia  dell'Unione
europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato. 
    Tali questioni - come testimonia l'invocazione  della  violazione
dell'art. 117 Cost. contenuta nell'atto introduttivo -  nel  presente
giudizio concorrono piu' volte tra di loro. 
    Questo Tribunale amministrativo regionale - non ponendo in dubbio
la legittimita' dello stesso regolamento comunitario che, in ossequio
al principio di sussidiarieta' di cui all'art. 5 del TUE, risulta  lo
strumento piu' idoneo  a  garantire  l'obiettivo  prefissato,  di  un
intervento emergenziale di dimensione tale da attenuare  gli  effetti
dei prezzi elevati dell'energia, dato il  concorrere  di  circostanze
eccezionali - ritiene di dovere innanzitutto sollevare le  richiamate
questioni di costituzionalita', dando cosi' precedenza  al  sindacato
accentrato della Corte costituzionale. 
    Cio', innanzitutto, sulla scorta  dell'osservazione  per  cui  un
eventuale rinvio della medesima questione  alla  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea sarebbe inutile, qualora la Corte  costituzionale
dovesse accogliere la  questione  di  costituzionalita'  delle  norme
censurate. 
    10.2. - La giurisprudenza costituzionale piu' recente in  materia
di c.d. doppia pregiudizialita' conforta tale decisione del Collegio. 
    Infatti, in una pronunzia (sentenza n. 269 del 14 dicembre  2017)
-   resa   all'esito   della   rimessione   di   una   questione   di
costituzionalita'  in  un  giudizio  tributario,  per   il   ritenuto
contrasto della norma nazionale proprio in riferimento agli  articoli
3 e 53, primo e secondo comma, Cost. -  la  Corte  costituzionale  ha
premesso che «puo' darsi il caso che  la  violazione  di  un  diritto
della persona infranga, ad un tempo, sia le garanzie presidiate dalla
Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei  diritti
dell'Unione, come e' accaduto da ultimo in riferimento  al  principio
di legalita' dei reati e delle pene (Corte di  giustizia  dell'Unione
europea, grande  sezione,  sentenza  5  dicembre  2017,  nella  causa
C-42/17, M.A.S, M.B.)». 
    In  quella  circostanza,  la  Corte  costituzionale   ha   dunque
osservato che «le violazioni dei diritti della persona  postulano  la
necessita' di un intervento erga omnes  di  questa  Corte,  anche  in
virtu'  del  principio  che  situa   il   sindacato   accentrato   di
costituzionalita'  delle   leggi   a   fondamento   dell'architettura
costituzionale (art. 134 Cost.). La Corte giudichera' alla  luce  dei
parametri interni ed eventualmente di quelli europei (ex articoli  11
e 117 Cost.), secondo l'ordine di volta in volta  appropriato,  anche
al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta  dei
diritti   siano   interpretati   in   armonia   con   le   tradizioni
costituzionali, pure richiamate dall'art. 6 del Trattato  sull'Unione
europea e dall'art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti  in
tale ambito.». 
    Peraltro, come pure osservato dal Giudice delle leggi, «la stessa
Corte  di  giustizia  ha  a  sua  volta  affermato  che  il   diritto
dell'Unione «non osta»  al  carattere  prioritario  del  giudizio  di
costituzionalita' di competenza delle Corti costituzionali nazionali,
purche' i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di
giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano  appropriata
e finanche al  termine  del  procedimento  incidentale  di  controllo
generale  delle  leggi,  qualsiasi  questione  pregiudiziale  a  loro
giudizio necessaria»; di «adottare qualsiasi  misura  necessaria  per
garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti
dall'ordinamento giuridico dell'Unione»; di disapplicare, al  termine
del  giudizio  incidentale   di   legittimita'   costituzionale,   la
disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il
vaglio di costituzionalita', ove, per  altri  profili,  la  ritengano
contraria al diritto dell'Unione (tra le altre,  Corte  di  Giustizia
dell'Unione europea, quinta  sezione,  sentenza  11  settembre  2014,
nella  causa  C112/13  A  contro  B  e  altri;  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 22 giugno  2010,  nelle
cause C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli).». 
    E, pertanto, «In linea  con  questi  orientamenti,  questa  Corte
ritiene che, laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimita'
tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana,
quanto in relazione  a  quelli  garantiti  dalla  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea in ambito di rilevanza  comunitaria,
debba essere sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale,
fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le  questioni  di
interpretazione o di invalidita' del diritto  dell'Unione,  ai  sensi
dell'art. 267 del TFUE.». 
    10.3. - Ne  consegue,  in  definitiva,  che  la  rilevanza  delle
questioni di legittimita' costituzionale che qui il Collegio  intende
sollevare non e' inficiata dalla concorrente presenza  di  potenziali
questioni di compatibilita' comunitaria,  in  astratto  da  sollevare
davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
    Con la precisazione, che deriva direttamente dalla lettura  della
richiamata sentenza n. 269/2017, per cui la preventiva  questione  di
legittimita' costituzionale non deve riguardare unicamente  le  norme
che, al contempo, possano essere sospettate anche di incompatibilita'
con il diritto dell'Unione, al fine  di  consentire  quel  necessario
«intervento erga omnes»  a  tutela  delle  tradizioni  costituzionali
nazionali che solo il sindacato accentrato della Corte costituzionale
e' in grado di  garantire  con  riguardo  anche  a  quei  profili  di
illegittimita'   costituzionale   non   implicanti    questioni    di
compatibilita' comunitaria delle norme interessate. 
    11. - Tanto premesso sul potere-dovere  di  questo  Tribunale  di
sollevare  questioni  di  legittimita'  costituzionale  nel  presente
giudizio, e' adesso possibile scrutinare  i  requisiti  di  rilevanza
delle questioni che il Collegio intende sollevare. 
    11.1. - E' innanzitutto lapalissiano  che,  senza  l'introduzione
nell'ordinamento - ad opera dell'art. 1, commi 115, 116 e 118,  della
legge n. 197 del 2022 - del contributo di solidarieta' in  questione,
la societa' ricorrente non risulterebbe incisa dal  relativo  obbligo
tributario, e che, in maniera correlata, l'Agenzia delle entrate  non
avrebbe dovuto ne' potuto emanare  la  circolare  e  gli  altri  atti
oggetto della impugnazione davanti a questo TAR. 
    In particolare, cio' che la prospettazione di parte ricorrente ha
inteso ottenere - mediante i censurati  vizi  di  legittimita'  degli
atti  dell'Agenzia  delle  entrate  oggetto  di  impugnazione  ed  il
conseguente   annullamento   degli   stessi   -    e'    l'espunzione
dall'ordinamento italiano della stessa norma nazionale  che  fonda  i
presupposti dell'imposizione in questione. 
    Va al riguardo osservato che le sentenze n. 188 e n. 224 del 2020
e n. 46  del  2021  della  Corte  costituzionale  affermano  che  non
sussiste il difetto di incidentalita' quando la questione investe una
disposizione avente forza di legge che il rimettente  deve  applicare
come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia
oggetto del processo principale. 
    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,
viene  ravvisato  nei  casi  in  cui  «le  doglianze   mosse   contro
provvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere
accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione  di
legittimita' proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da
quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.
303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in
diritto)» (sentenza n. 16 del 2017). 
    Tanto accade, come detto, nel caso di specie. 
    11.2. - E' allora indispensabile scrutinare, in  questa  sede  di
esame   della    rilevanza    delle    prospettate    questioni    di
costituzionalita', la possibilita' che -  allo  stato  degli  atti  e
salve eventuali sopravvenienze  future  - il  giudizio  in  questione
pervenga ad una pronunzia di merito, sia essa di  accoglimento  o  di
rigetto. 
    E' in  altri  termini  indispensabile  prima  di  tutto  valutare
l'eventuale fondatezza della questione relativa alla giurisdizione. 
    La stessa giurisprudenza costituzionale non pone in dubbio che il
giudizio sulla rilevanza della questione passi necessariamente per la
valutazione della sussistenza della giurisdizione del giudice a  quo;
la Corte, infatti, non ha esitato (cfr., ad esempio, ordinanze n. 458
del 1992 e n. 60 del 1994) a dichiarare la manifesta inammissibilita'
della questione di costituzionalita' nei casi in cui  la  stessa  era
stata sollevata da un giudice privo di giurisdizione. 
    11.3. - Il presente giudizio viene ascritto  dalla  stessa  parte
ricorrente alla giurisdizione generale di  legittimita'  del  Giudice
amministrativo, davanti al quale e' stata infatti proposta domanda di
annullamento della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 23
febbraio 2023 e dell'atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n.
55523 del 28 febbraio 2023. 
    11.3.1. - Anche in questa circostanza -  cosi'  com'era  accaduto
nella vicenda giudiziaria che sin qui ha interessato il contributo di
solidarieta' di cui all'art. 37 del decreto-legge  n.  21/2022  -  le
parti non pongono in dubbio la natura tributaria  del  contributo  di
solidarieta' introdotto dall'art. 1, commi  115,  116  e  118,  della
legge n. 197 del 2022. 
    Per tale ragione, il confronto dialettico  tra  le  parti  si  e'
sviluppato (ancora una volta, cosi' come era accaduto in relazione al
contributo del  2022),  oltre  che  in  ordine  all'eccepito  difetto
assoluto di giurisdizione, anche in relazione all'attribuzione  della
giurisdizione al Giudice  amministrativo  piuttosto  che  al  Giudice
tributario. 
    Peraltro, la natura di imposta sui redditi del contributo di  cui
all'art. 1, commi 115, 116 e 118, della legge  n.  197  del  2022  e'
stata espressamente messa in dubbio proprio dalla  circolare  n.  4/E
del 23 febbraio 2023, laddove a pag. 4 si precisa che  «Il  Consiglio
dell'Unione europea, al riguardo, con il citato regolamento  (UE)  n.
2022/1854 del 6 ottobre 2022, ha previsto al  Capo  III  una  «Misura
riguardante i settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del
carbone e della raffinazione»,  consistente,  in  particolare,  nella
previsione a livello unionale, per gli anni  2022  e/o  2023,  di  un
contributo di solidarieta' temporaneo  obbligatorio  a  carico  delle
imprese e delle stabili organizzazioni che operano  in  tali  settori
(...). Si tratta di una misura ridistributiva, congiunta e coordinata
- adottata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi  dell'art.  122
del  Trattato  di  funzionamento  dell'Unione  europea   (...)   deve
ritenersi che il contributo straordinario sia una misura temporanea e
straordinaria per  l'anno  2023  non  annoverabile  nell'alveo  delle
imposte sui redditi.». 
    E in calce, alla  nota  6,  la  circolare  medesima  testualmente
afferma: «Si evidenzia, al  riguardo,  che  le  misure  adottate  dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 122 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea rientrano  tra  quelle  di  cui  al
titolo VIII, Capo 1, del  TFUE,  riguardanti  la  politica  economica
dell'Unione europea, e non tra quelle di cui al titolo VII,  Capo  2,
concernenti le disposizioni fiscali.». 
    Tali affermazioni della circolare gravata  potrebbero  indurre  a
ritenere che il contributo in  questione,  oltre  a  non  essere  una
imposta sui redditi, non rivesta neppure natura tributaria. 
    11.3.2. - Il Collegio ritiene, al  contrario,  di  poter  aderire
alla prospettazione della  parte  ricorrente  circa  la  qualita'  di
imposta, ai fini del riparto  di  giurisdizione,  del  contributo  in
esame. 
    Come  noto,  secondo  la   giurisprudenza   costituzionale,   una
fattispecie deve ritenersi «di natura  tributaria,  indipendentemente
dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si  riscontrino
tre  indefettibili  requisiti:  la  disciplina  legale  deve   essere
diretta, in via prevalente, a procurare una  definitiva  decurtazione
patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non  deve
integrare una modifica di un  rapporto  sinallagmatico;  le  risorse,
connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla
suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche
spese (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 269  en.  236  del  2017)»
(cfr., sentenze n. 89 e n. 167 del 2018). 
    Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione e' concorde nel
ritenere che una fattispecie deve  ritenersi  di  natura  tributaria,
indipendentemente  dalla  qualificazione  offerta  dal   legislatore,
laddove si riscontrino i tre indefettibili  requisiti  su  richiamati
(Cass. civ., sez. un., 31 ottobre 2022, n. 32121). 
    Inoltre, i caratteri generali identificativi del tributo  debbono
essere  individuati  nei  seguenti  elementi   tipizzanti   (peraltro
dichiaratamente   rinvenuti   dalla   Corte   di   cassazione   nella
giurisprudenza costituzionale): 
        «la matrice legislativa della prestazione imposta, in  quanto
il tributo  nasce  direttamente  in  forza  della  legge,  risultando
irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015)»; 
        «la doverosita' della prestazione (Corte cost.,  n.  141  del
2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che  comporta
un'ablazione delle somme con attribuzione delle  stesse  ad  un  ente
pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n.  26
del 1982)»; 
        «la circostanza  che  i  soggetti  tenuti  al  pagamento  del
contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la  legge  non  da'
alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volonta' delle
parti (Corte cost., n. 238  del  2009,  punto  7.2.3.2,  nonche',  in
relazione al contributo al SSN, Cassazione civ., sez. un., n. 123 del
2007, che ne ha affermato la natura tributaria)»; 
        «il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione
e' destinata allo scopo di  apprestare  i  mezzi  per  il  fabbisogno
finanziario dell'ente impositore (Corte cost., n. 37 del 1997, n.  11
e n. 2 del 1995, n. 26 del 1982, nonche', tra le altre,  Cass.  civ.,
sez. un., n. 21950 del 2015 e n. 13431 del 2014)». 
    11.3.3. - Orbene, a parere del Collegio, dalla piana lettura  dei
commi da 115 a 119 dell'art. 1, legge n. 197 del 2022,  e'  possibile
rilevare, per quanto  di  interesse,  la  sussistenza  dei  requisiti
appena rassegnati, dal momento che: 
        il prelievo e' disposto per legge; 
        non  e'  dubitabile  la   definitivita'   della   prestazione
patrimoniale, non essendo prevista alcuna forma di restituzione o  di
ripetibilita', neppure parziale, in favore dei soggetti passivi; 
        non  e'  riscontrabile  una  controprestazione  in   rapporto
sinallagmatico con i versamenti del contributo; 
        il  contributo,  perlomeno  nelle  intenzioni   dell'impianto
normativo, si propone di colpire cio' che la norma primaria, al comma
115, ritiene essere un indice di  capacita'  contributiva,  ossia  le
attivita' delle imprese del settore energetico  ivi  contemplate,  se
almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da tali attivita'; 
        lo scopo del prelievo e', secondo il  comma  115,  quello  di
«contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e  delle  tariffe  del
settore energetico per le imprese e i consumatori». 
    In  conclusione,  si  deve  rilevare  la  natura  tributaria  del
contributo in questione, che puo'  essere  qualificato  come  imposta
(indiretta), in quanto l'obbligazione non si correla ad un atto o  ad
un'attivita' pubblica, ma trova il proprio presupposto esclusivamente
in fatti economici posti in essere dai soggetti passivi. 
    11.4. - Tanto premesso sulla natura tributaria, ritiene  tuttavia
il Collegio di non potere aderire alle eccezioni di difetto  assoluto
di giurisdizione e, in  subordine,  di  carenza  della  giurisdizione
amministrativa   (in   favore   di   quella   tributaria)   sollevate
dall'Agenzia  delle  entrate  in  relazione  all'impugnazione   della
circolare e degli altri atti in epigrafe indicati. 
    11.4.1. - Come ricordato dalla difesa di parte ricorrente,  nella
analoga vicenda dell'impugnazione della circolare e degli altri  atti
emessi in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n.  21/2022  (cd.
contributo di solidarieta' per l'anno 2022), questo TAR, con numerose
sentenze, aveva dichiarato il difetto assoluto  di  giurisdizione  in
considerazione  della  natura  meramente  ricognitiva  (della   norma
primaria istitutiva del tributo) della circolare impugnata in  quella
sede, e cosi' anche dei successivi atti adottati  dall'Agenzia  delle
entrate. 
    11.4.2. - Senonche', in sede d'appello, il Consiglio di Stato, ha
annullato con rinvio le pronunzie di primo grado,  affermando  invece
la sussistenza della giurisdizione amministrativa. 
    Il Consiglio di Stato ha posto  a  base  dell'annullamento  delle
sentenze di questo TAR la considerazione  per  cui  «...  alla  fonte
normativa primaria sono  stati  riservati  gli  elementi  costitutivi
della  prestazione  impositiva,  mentre  a   quella   gerarchicamente
subordinata sono stati demandati gli ulteriori aspetti  di  dettaglio
della stessa, necessari  per  l'attuazione  della  norma  impositiva.
Sotto  il  profilo  ora  evidenziato  quest'ultima   risulta   dunque
riferibile ad un potere amministrativo,  attribuito  alla  competente
amministrazione finanziaria. Ne deriva  quale  ulteriore  conseguenza
che gli atti riconducibili alla fonte amministrativa istituita  dalla
norma di legge partecipano della relativa natura e sono quindi a loro
volta qualificabili come atti amministrativi. (...) non  e'  peraltro
determinante stabilire se sul piano sostanziale il provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate  ex  art.  37,  comma  5,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, abbia natura regolamentare  o  di
atto amministrativo generale. In base al sopra citato art.  7,  comma
1, cod. proc. amm. la  giurisdizione  generale  di  legittimita'  del
Giudice amministrativo  concerne  infatti  «provvedimenti»  e  «atti»
delle  pubbliche  amministrazioni  comunque  espressivi  del   potere
pubblico, quali pacificamente sono sia i  regolamenti  che  gli  atti
amministrativi generali, nel  cui  schema  la  stessa  Agenzia  delle
entrate riconosce essere inquadrabile il provvedimento di  attuazione
del contributo straordinario oggetto di impugnazione. (...)  Pacifica
dunque  la  natura  di  atto  amministrativo  di  quest'ultimo,  come
peraltro  anche  della  circolare  e  della  risoluzione   impugnati,
altrettanto incontestabile e' l'assenza nella fattispecie controversa
di atti di imposizione tributaria che possano valere  a  radicare  la
giurisdizione degli organi  del  contenzioso  tributario  (...)»  (ex
plurimis, sentenza n. 3219 del 29 marzo 2023). 
    11.4.4. - Il Collegio ritiene  di  dovere  superare  l'incertezza
interpretativa presente in giurisprudenza (cfr. Consiglio  di  Stato,
n. 9188 del 24 ottobre 2023), prendendo atto che le sentenze rese dal
Consiglio di Stato  nell'analoga  vicenda  relativa  all'impugnazione
della circolare  e  degli  ulteriori  atti  applicativi  inerenti  il
contributo di cui all'art. 37  del  decreto-legge  n.  21/2022,  sono
state   oggetto   di   regolamento   di   giurisdizione   da    parte
dell'Avvocatura dello  Stato  davanti  alle  SS.UU.  della  Corte  di
cassazione,  le  quali  hanno   dichiarato   la   sussistenza   della
giurisdizione del Giudice amministrativo. 
    In particolare, in quella circostanza  (si  veda  ad  esempio  la
sentenza n. 29103 del 19 ottobre  2023)  -  in  cui  pure  veniva  in
considerazione l'impugnazione davanti al Giudice amministrativo di un
provvedimento direttoriale, di una circolare interpretativa e di  una
risoluzione -  la  Corte  ha  affermato,  quanto  alla   natura   del
provvedimento  direttoriale  (ritenuto  meramente   attuativo   della
voluntas legis dalle difese dell'Agenzia  delle  entrate),  trattarsi
«... di un atto amministrativo generale, come tale impugnabile avanti
al GA, in virtu' della previsione di cui all'art. 7, commi 1 e 4 cod.
proc. amm. ....», e quanto  alla  circolare  (ritenuta,  dall'Agenzia
ricorrente,  atto  meramente   interpretativo),   che   essa   avesse
«contenuto integrativo del provvedimento direttoriale  ed  in  quanto
tale  allo  stesso  e'  associabile  sul  piano   della   sussistenza
dell'affermata giurisdizione amministrativa». 
    Hanno poi soggiunto le SS.UU. che «Poiche' l'esercizio del potere
discrezionale  dell'Agenzia  delle  entrate,  pur   attuativo   della
voluntas legis  (peraltro  secondo  il  principio  costituzionale  di
legalita' dell'azione  amministrativa),  costituisce  il  presupposto
generale dell'azione impositrice concreta, la  situazione  soggettiva
che  ne  deriva  non  puo'  essere  che  qualificata  come  interesse
legittimo,  giacche'  altrimenti  se  ne  creerebbe   un'assenza   di
giustiziabilita' costituzionalmente non  consentita  (v.  ultra).  In
altri, piu' semplici e  stringenti  termini,  la  sussistenza  di  un
interesse  legittimo,  che  costituisce   la   situazione   giuridica
soggettiva tutelanda, deriva dalla stessa ontologia dei provvedimenti
impugnati e quindi sussiste in re ipsa.». 
    In  definitiva,  cio'  che  le  Sezioni  Unite   hanno   ritenuto
ammissibile,  ed   ascrivibile   alla   giurisdizione   del   Giudice
amministrativo, e' «... una forma  di  tutela  preventiva  avverso  i
regolamenti/gli  atti  amministrativi  generali  rispetto  agli  atti
impositivi/riscossivi "individuali" che  e'  del  tutto  legittimata,
come gia' osservato, dall'art. 7, commi 1-4 cod. proc. amm.,  e,  per
converso, dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  art.  7,
comma 5,  il  quale  appunto  prevede  che  "Le  Corti  di  giustizia
tributaria di primo e secondo  grado,  se  ritengono  illegittimo  un
regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non
lo applicano, in relazione all'oggetto  dedotto  in  giudizio,  salva
l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.». 
    Per tali ragioni la Corte ha ritenuto di dover dare continuita' a
quel principio di diritto, in altra vicenda dalla  stessa  enunziato,
per  cui  «"Rientra  nella   giurisdizione   esclusiva   del   g.a...
l'impugnazione proposta dal responsabile di un impianto  fotovoltaico
contro il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 6  marzo  2020
con cui, in attuazione del decreto-legge n. 124 del  2019,  art.  36,
comma 3, conv., con modif., dalla legge n. 157 del 2019,  sono  stati
indicati le modalita' di  presentazione  e  il  contenuto  essenziale
della comunicazione mediante la quale  gli  operatori  economici  che
abbiano cumulato la deduzione fiscale L. n. 388 del 2000, ex art.  6,
commi 13 e ss., e gli incentivi previsti dai decreti ministeriali del
2011 possono, avvalendosi della speciale facolta' introdotta  proprio
dal citato art.  36,  assoggettare  alle  imposte  dirette  l'importo
dedotto dalle rispettive basi imponibili. Infatti, tale provvedimento
si  configura  come  atto   tipicamente   amministrativo,   generale,
meramente  ricognitivo  e  attuativo  del  disposto  di  legge,   non
contenente  una  pretesa  tributaria  sostanziale  e  non  rientrante
nell'elenco riportato nel decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, art. 19" (Sez. U -, Ordinanza n. 25479 del  21  settembre  2021,
Rv. 662252 - 01).». 
    11.4.5. - Sebbene in  quella  circostanza  la  Corte  regolatrice
abbia  fatto  espresso  riferimento,  nell'enunciare   il   principio
applicabile, alla giurisdizione esclusiva del Giudice  amministrativo
(trattandosi di controversia in materia di  produzione  di  energia),
mentre nel caso di specie si verte  nell'ambito  della  giurisdizione
generale di legittimita' (si tratta  di  azione  di  annullamento  in
materia non contemplata dall'art. 133  c.p.a.;  in  particolare,  non
ricorre l'ipotesi di cui alla lettera «o» del comma 1, essendo qui la
produzione di energia solo il presupposto dell'imposizione tributaria
disciplinata con le norme denunziate), come anticipato,  il  Collegio
ritiene  di  aderire  alla  tesi  per  cui  la  situazione  giuridica
soggettiva correlata agli atti impugnati in questa sede e' tutelabile
dinanzi  ad  un  giudice,  ed  in  particolare  davanti  al   Giudice
amministrativo. 
    A cio' il Collegio e' indotto innanzitutto dall'evidente analogia
tra i due contributi straordinari (quello disciplinato  dall'art.  37
del decreto-legge n. 21/2022,  i  cui  atti  applicativi  sono  stati
oggetto del regolamento di giurisdizione  sopra  ricordato  e  quello
introdotto dall'art. 1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022,  di
cui  si   fa   questione   di   costituzionalita'),   nonche'   dalla
constatazione della  identica  qualificazione  giuridica  degli  atti
impugnati in ambedue giudizi (un provvedimento direttoriale,  ed  una
circolare interpretativa). In quest'ultimo  senso  e'  dirimente,  in
presenza di atti dichiaratamente attuativi della  norma  primaria  di
riferimento, l'affermazione delle SS.UU. per cui «Non ha  rilievo  la
natura discrezionale  ovvero  vincolata  (meramente  attuativa  della
norma primaria) dell'atto in contesto,  non  essendo  un  presupposto
necessario  a  fondare  la  competenza  giurisdizionale  del  giudice
amministrativo». 
    11.4.6.  -  Tali  affermazioni  sono  peraltro   in   sostanziale
consonanza con quanto aveva affermato, in punto di giurisdizione,  il
Consiglio di Stato in  sede  di  appello  proposto  dalle  originarie
ricorrenti avverso le sentenze  di  questo  Tribunale  amministrativo
regionale declinatorie della  giurisdizione  nell'impugnazione  degli
atti emessi in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge  n.  21  del
2022 (e.g., Consiglio di Stato, n. 3219 del 2023, sopra citata). 
    12. - Da ultimo, nell'ambito della  valutazione  della  rilevanza
delle  questioni  di  costituzionalita'  che  il   Collegio   intende
sollevare, al fine di scrutinare il possibile approdo del ricorso  ad
una decisione di merito va esaminata l'eccezione di  inammissibilita'
per difetto di interesse sollevata dall'Avvocatura dello Stato. 
    In sintesi, la parte resistente sostiene che,  essendo  gli  atti
impugnati solo ripetitivi della norma istitutiva del tributo, il loro
eventuale annullamento non inciderebbe sulla sussistenza, in capo  ai
soggetti passivi, dell'obbligo  tributario  cui  essi  sono  astretti
direttamente dalla norma stessa. 
    La  societa'  ricorrente,   al   contrario,   accorda   rilevanza
dirimente, sotto questo profilo,  alla  circostanza  che  con  l'atto
direttoriale sono stati istituiti i codici  tributo,  senza  i  quali
l'obbligo tributario non potrebbe essere materialmente assolto. 
    12.1. - Su questo punto osserva il Collegio  che  il  riferimento
all'istituzione dei c.d. codici tributo certamente non puo'  incidere
sull'esistenza  dell'obbligazione  tributaria  in  capo  ai  soggetti
passivi, e tantomeno, sulla platea di questi ultimi, ne'  sulla  base
imponibile del contributo straordinario: tali  elementi  (cosi'  come
tutti quelli costituitivi del tributo), atti a fondare l'obbligazione
tributaria, per definizione non  possono  che  essere  stabiliti  (ed
eventualmente modificati) dalla legge o da atti aventi forza di legge
(art. 23 Cost.): e cosi' e' anche nel caso dell'art. 1, commi da  115
a 118, della legge n. 197 del 2022. 
    12.2. - Tuttavia, dall'istituzione del codice tributo  deriva  un
rilevante effetto sostanziale, che refluisce, sul piano  processuale,
nel  radicamento  dell'interesse  al  ricorso  in  capo  ai  soggetti
d'imposta. 
    Tale effetto e' stato riferito,  negli  scritti  difensivi  delle
ricorrenti - in estrema  sintesi -  come  possibilita'  di  adempiere
all'obbligazione tributaria istituita con norma di rango legislativo. 
    Tale impostazione merita condivisione. 
    Se, infatti, in linea generale, non e' dubitabile che - ai  sensi
dell'art.  23  della  Costituzione   -   l'obbligazione   tributaria,
considerata nel suo «aspetto statico» (presupposto, base  imponibile,
soggetti  passivi),  e'  un'obbligazione  legale,  nondimeno  la  sua
formazione puo' derivare anche da atti del contribuente (ad  esempio,
opzione per  uno  dei  possibili  regimi  previsti  dalla  legge  per
determinati  tributi)  o   dell'Amministrazione   finanziaria   (c.d.
«aspetto dinamico» dell'obbligazione tributaria). 
    In quest'ultimo caso l'attuazione  dell'imposta  deriva  da  atti
ulteriori rispetto alla sua istituzione con legge. 
    Nel caso in esame, l'istituzione del codice  tributo  -  mediante
uno degli atti impugnati nel presente giudizio, ossia la  risoluzione
direttoriale - attiene indubbiamente a tale  momento  attuativo,  nel
senso  che  rende  esigibile  (insieme  agli  altri  elementi   della
fattispecie legale, in primis la scadenza del termine  di  pagamento)
l'obbligazione tributaria. 
    L'istituzione  del  codice  tributo   rende   infatti   possibile
l'imputazione corretta del  pagamento  (qui  da  effettuarsi  tramite
versamento diretto a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia  delle
entrate, come specificato  nella  impugnata  circolare  n.  4/2023  e
ribadito nella esaminanda risoluzione) al tributo in questione, e non
ad altre e diverse  obbligazioni  cui  il  soggetto  passivo  dovesse
essere astretto nei confronti dell'Erario, in quanto reca gli estremi
identificativi dell'imposta pagata: si tratta,  in  definiva,  di  un
onere cui l'Ente titolare del  tributo  deve  assolvere  al  fine  di
consentire al  debitore  di  adempiere  correttamente  l'obbligazione
tributaria. 
    12.3.  -   In   conclusione,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale che il Collegio  intende  sollevare  sono  fornite  di
rilevanza nel presente giudizio, atteso  che  gli  atti  impugnati  -
dotati di autonoma lesivita' per quanto su rassegnato  -  sono  stati
emessi  in  diretta  derivazione  dalle  norme  qui   sospettate   di
incostituzionalita'. 
    13. Quanto alla non manifesta infondatezza il Collegio rileva, in
primo luogo, che il contributo di solidarieta'  introdotto  dall'art.
1, commi 115 e ss., della legge n. 197/2022 sembra confliggere  -  ex
art. 117 Cost. - con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nello specifico, dal regolamento UE 1854/2022.  Deve  innanzitutto
considerarsi che con il regolamento indicato, l'Unione europea,  dopo
aver dato atto che, a  causa  di  situazioni  eccezionali  (quali  la
guerra e particolari  condizioni  meteorologiche),  tutti  gli  Stati
membri, sebbene in misura diversa, sono  stati  colpiti  dall'attuale
crisi energetica e che «il netto aumento dei prezzi dell'energia  sta
contribuendo in modo sostanziale all'inflazione generale  nella  zona
euro e rallenta la crescita economica dell'Unione» (considerando  5),
ha ritenuto necessario «uno sforzo coordinato da  parte  degli  Stati
membri, in uno spirito di solidarieta', durante la stagione invernale
2022-2023» per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia  e
garantire che l'attuale crisi  non  comporti  danni  duraturi  per  i
consumatori e l'economia (considerando n. 6). 
    L'Unione europea ha  infatti  spiegato  che  «E'  necessaria  una
risposta unitaria e ben coordinata  a  livello  dell'Unione»  poiche'
«Misure   nazionali   non   coordinate   potrebbero   incidere    sul
funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in  pericolo
la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti
dei  prezzi  negli  Stati   membri   piu'   colpiti   dalla   crisi.»
(considerando 9). 
    Sulla base di queste premesse, il regolamento ha  individuato  le
misure che gli Stati membri possono adottare, ove  non  abbiano  gia'
adottato  misure  equivalenti,  per  far   fronte   alla   situazione
emergenziale   in   maniera   armonizzata   sull'intero    territorio
dell'Unione, illustrandole compiutamente gia'  nei  considerando  del
regolamento. 
    Tali misure, come visto,  consistono:  (i)  nella  riduzione  del
consumo di energia elettrica (considerando 10 e poi in dettaglio 16 e
ss.); (ii) in un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai  produttori
di energia rinnovabile (considerando 11 e poi in dettaglio 23 e  ss);
iii) in un contributo di solidarieta' eccezionale temporaneo «per  le
imprese  e  le  stabili  organizzazioni  dell'Unione   che   svolgono
attivita' nei settori del petrolio greggio,  del  gas  naturale,  del
carbone e della raffineria» (considerando  12,  13  e  14  e  poi  in
dettaglio 50 e ss), con la precisazione che tali sono le imprese e le
organizzazioni che generano almeno il 75 % di fatturato  nel  settore
dell'estrazione,   della   raffinazione   del   petrolio   o    della
fabbricazione di prodotti di cokeria (art. 2 «Definizioni»,  par.  1,
n. 17). 
    Con  particolare  riferimento  a  quest'ultima  misura,  qui   di
interesse, la ratio dell'individuazione,  a  livello  europeo,  degli
specifici  destinatari  del  contributo  eccezionale   e   temporaneo
(imprese   che   svolgono,   in   sostanza,   la   parte   prevalente
dell'attivita'  nei  settori  dell'estrazione  e  della   raffineria)
risulta esplicitata in piu' passaggi nel regolamento: «Il  contributo
di solidarieta' e' uno  strumento  adeguato  per  gestire  gli  utili
eccedenti  in  caso  di  circostanze  impreviste.  Tali   utili   non
corrispondono agli  utili  ordinari  che  le  imprese  e  le  stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si
sarebbero aspettati o  avrebbero  potuto  prevedere  di  ottenere  in
circostanze  normali,   se   non   si   fossero   verificati   eventi
imprevedibili sui mercati dell'energia» (considerando 14);  cio',  si
continua  a  leggere,  e'  evidentemente  avvenuto   perche'   «Senza
modificare in modo sostanziale la struttura dei costi  ne'  aumentare
gli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni  dell'Unione
che generano almeno il 75 % di fatturato che svolgono  attivita'  nei
settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone  e  della
raffinazione hanno registrato un'impennata dei profitti  dovuta  alle
circostanze improvvise e imprevedibili della  guerra  di  aggressione
della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla riduzione  dell'offerta
di  energia  e  all'aumento  della  domanda  causato  da  temperature
eccezionalmente  elevate»  (considerando  50);  di  conseguenza,  «Il
contributo di solidarieta' temporaneo dovrebbe fungere da  misura  di
ridistribuzione   grazie   alla   quale   le   imprese    interessate
contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel  mercato  interno
proporzionalmente  agli  utili  eccedenti  che  hanno  realizzato  in
conseguenza delle circostanze impreviste.» (considerando 51). 
    In altri termini, quindi, dalla lettura del  regolamento  europeo
sembra  emergere  che  la  peculiarita'  dei  destinatari   (rectius,
dell'attivita' imprenditoriale svolta  dai  medesimi  che,  a  fronte
dell'invarianza  dei  costi,  ha   loro   consentito   di   aumentare
considerevolmente i ricavi in virtu'  delle  circostanze  eccezionali
verificatesi) integri la  ragion  d'essere,  l'ubi  consistam,  della
misura stessa. 
    La specificita' della misura del contributo  rivolto  al  settore
dell'estrazione rispetto alle altre misure e' chiaramente esposta nel
regolamento (considerando 45): «Le pratiche commerciali e  il  quadro
normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente  diversi
da quelli che  vigono  per  i  combustibili  fossili.  Dato  che  con
l'introduzione del tetto sui ricavi di mercato  s'intende  riprodurre
l'esito del mercato che i  produttori  potrebbero  attendersi  se  le
catene  di  approvvigionamento  mondiali  funzionassero  normalmente,
ossia  senza   le   interruzioni   dell'approvvigionamento   di   gas
verificatesi da febbraio 2022, e' necessario che la misura  destinata
ai produttori di energia elettrica si  applichi  ai  ricavi  ottenuti
dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarieta'
temporaneo dovrebbe invece applicarsi alle  imprese  e  alle  stabili
organizzazioni dell'Unione che svolgono  attivita'  nei  settori  del
petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione,
dal momento che tale contributo e' diretto alla loro redditivita', in
netto aumento rispetto agli anni scorsi». 
    La distinzione tra le due misure e' spiegata anche nella Proposta
di regolamento, ove si  legge  (pp.  4-5):  «Al  fine  di  assicurare
parita'  di  condizioni,  la  Commissione   propone   due   strumenti
complementari che abbracciano l'intero settore dell'energia:  a)  una
misura volta a ridurre temporaneamente i  ricavi  dei  produttori  di
energia elettrica e b) una misura che stabilisce  temporaneamente  un
contributo di solidarieta' sugli utili eccedenti nel settore  fossile
che rientrano nell'ambito di applicazione del  presente  regolamento.
Riducendo i ricavi dei produttori di  energia  elettrica,  la  misura
proposta dal regolamento mira a riprodurre l'esito del mercato che  i
produttori potrebbero attendersi se le catene  di  approvvigionamento
mondiali  funzionassero   normalmente,   ossia   in   assenza   delle
interruzioni  dell'approvvigionamento  di   gas   verificatesi   dopo
l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022.  La  Commissione  propone
inoltre un contributo temporaneo di solidarieta' che si applica  agli
utili delle imprese attive nei settori del  petrolio,  del  gas,  del
carbone e della raffinazione, che hanno registrato una forte crescita
rispetto agli anni precedenti». 
    Nonche':  «la  presente   proposta   istituisce   un   contributo
temporaneo di solidarieta' basato sugli utili  imponibili  realizzati
nell'esercizio fiscale 2022  da  societa'  e  stabili  organizzazioni
attive solo nei settori del petrolio, del gas, del  carbone  e  della
raffinazione». 
    A fronte di siffatte indicazioni del regolamento europeo circa le
ragioni del contributo di solidarieta'  e  conseguentemente  del  suo
ambito soggettivo (Capo III del regolamento, specificamente rubricato
«Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale,
del carbone e della raffinazione»), il legislatore italiano,  con  le
norme qui in esame, ha inteso porre tale contributo anche a carico di
soggetti diversi da quelli individuati a  livello  europeo  a  motivo
delle loro  specifiche  dinamiche  di  impresa,  peraltro  escludendo
proprio le imprese che svolgono attivita' di estrazione del petrolio,
specificamente contemplate a livello sovranazionale. 
    La scelta legislativa nazionale cosi' operata appare al  Collegio
contrastante con i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario
appena  sintetizzati.  Se,  da  un  lato,  la  misura  sovranazionale
specificamente indicata per il settore estrattivo e di raffineria non
risulta  adottata  dall'Italia,  a  fronte   delle   previsioni   del
regolamento europeo (art. 14, paragrafi 1 e 3  del  regolamento:  «1.
Gli utili eccedenti generati  da  imprese  e  stabili  organizzazioni
dell'Unione che svolgono attivita' nei settori del petrolio  greggio,
del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un
contributo di solidarieta' temporaneo obbligatorio, a  meno  che  gli
Stati membri  non  abbiano  adottato  misure  nazionali  equivalenti.
(...)». «3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano
il contributo di  solidarieta'  temporaneo  obbligatorio  di  cui  al
paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.»); dall'altro, risulta  invece
adottato - quale misura nazionale di contribuzione  di  solidarieta',
asseritamente qualificata come misura equivalente a  quella  prevista
dal regolamento UE 2022/1854 - un contributo straordinario  ricadente
in  larga  parte  su  un  diverso  settore  (tra  cui,  quello  della
distribuzione, di interesse per  la  societa'  ricorrente),  peraltro
gia' destinatario di altre misure. 
    Non  appare  in  proposito  rilevante  la  circostanza   che   il
regolamento prevede la possibilita' per gli Stati membri di  adottare
misure «equivalenti», poiche',  nel  disegno  normativo  europeo,  il
concetto di equivalenza sembra spiegare i suoi effetti esclusivamente
nell'ambito del medesimo e specifico settore dell'estrazione e  della
raffineria, caratterizzato dalle proprie  dinamiche  di  impresa  che
giustificano la misura, dovendo l'equivalenza, semmai, riguardare gli
obiettivi della misura stessa, le finalita' di utilizzo dei proventi,
la base imponibile e l'aliquota del contributo (cfr. considerando 63,
nonche' l'art. 14, paragrafo 2, del regolamento:  «Gli  Stati  membri
provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano
obiettivi simili a quelli del contributo di  solidarieta'  temporaneo
di cui al presente regolamento, siano soggette  a  norme  analoghe  e
generino proventi comparabili o superiori  ai  proventi  stimati  del
contributo di solidarieta'.»). 
    14. -  La  rilevata  natura  di   tributo   del   contributo   di
solidarieta'  in  esame  importa  altresi'  la   contrarieta'   delle
previsioni in esame agli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    Le disposizioni, infatti, appaiono, in primo luogo, in  contrasto
con  i  principi   di   uguaglianza,   di   proporzionalita'   e   di
ragionevolezza,  quest'ultima  intesa  anche  come  congruenza  delle
previsioni adottate con l'obiettivo perseguito dal legislatore. 
    La disciplina del contributo  di  solidarieta'  appare,  inoltre,
confliggere con il  principio  di  capacita'  contributiva,  che  del
principio   di   uguaglianza    costituisce    una    specificazione,
rappresentando il presupposto e, al contempo, il  limite  del  potere
impositivo dello Stato e del dovere del  contribuente  di  concorrere
alle spese pubbliche e importando, di  conseguenza,  l'illegittimita'
di quelle norme che istituiscono  un  trattamento  differenziato  tra
situazioni  uguali  ovvero  un  trattamento  uguale  per   situazioni
differenziate, laddove l'opzione normativa prescelta non sia sorretta
da argomenti persuasivi. 
    In proposito il Collegio richiama quanto  affermato  dalla  Corte
costituzionale con riferimento al tributo di cui all'art.  81,  commi
16, 17 e 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133 (che, per diversi profili ricorda il contributo  qui  in  esame),
laddove ha statuito che il sacrificio ai principi  di  eguaglianza  e
capacita' contributiva recato da un tributo speciale e selettivo  non
dev'essere  sproporzionato  e  non  deve  degradare   in   arbitraria
discriminazione, e dunque «la sua struttura deve raccordarsi  con  la
relativa  ratio  giustificatrice»,  cosi'  che  se  «il   presupposto
economico che  il  legislatore  intende  colpire  e'  la  eccezionale
redditivita'  dell'attivita'  svolta  in  un  settore  che   presenta
caratteristiche privilegiate in un dato momento  congiunturale,  tale
circostanza  dovrebbe  necessariamente  riflettersi  sulla  struttura
dell'imposizione» (Corte costituzionale, sentenza 11  febbraio  2015,
n. 10). 
    14.1. - Rileva, in particolare, il Collegio come le  disposizioni
di cui ai commi 115  e  ss.  dell'art.  1  della  legge  n.  197/2022
presentano  diverse  criticita'  con  riferimento  all'individuazione
della base imponibile, la definizione della quale risulta, sotto vari
profili, non congruente con la dichiarata finalita'  di  tassare  gli
incrementi di utili dipendenti dall' aumento dei prezzi dell'energia. 
    Come visto, il contributo e' calcolato applicando un'aliquota del
50% alla quota del reddito complessivo IRES per il periodo  d'imposta
antecedente a quello in corso al  1°  gennaio  2023  che  eccede  per
almeno il 10% la media dei redditi complessivi  IRES  conseguiti  nei
quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio
2022. 
    La base di calcolo del contributo di solidarieta'  per  il  2023,
alla quale applicare l'aliquota  del  50  per  cento,  e'  dunque  il
risultato di un confronto fra il reddito IRES conseguito dal soggetto
passivo nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023 - quindi
nel 2022, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno  solare
- e la  media  dei  redditi  complessivi  IRES  dei  quattro  periodi
d'imposta precedenti. 
    Il reddito rilevante ai fini IRES, tuttavia, include, nella  base
di calcolo,  anche  voci  che  nulla  hanno  a  che  vedere  con  gli
«extraprofitti»  derivanti  dall'aumento  dei  prezzi  dei   prodotti
energetici. 
    Si tratta in sostanza delle  operazioni  societarie  relative  ai
fondi rischi, agli oneri o alle plusvalenze/minusvalenze derivanti da
cessioni di  partecipazioni,  ovvero,  ancora,  da  eventi  collegati
all'operativita' straordinaria delle imprese,  operazioni  tutte  che
individuano un incremento di reddito che non  ha  alcuna  connessione
con l'incremento dei prezzi dell'energia. 
    Sul punto e' significativo  il  fatto  che  il  legislatore,  con
riferimento al contributo di cui all'art.  37  del  decreto-legge  n.
21/2022, abbia introdotto, a mezzo dell'art. 1,  comma  120,  lettera
c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un comma  3-bis  al  citato
art. 37, a norma del quale «Non concorrono  alla  determinazione  dei
totali delle operazioni attive e passive,  di  cui  al  comma  3,  le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o  altri
titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che  intercorrono
tra i soggetti di cui al comma 1». 
    Nella stessa logica, del resto, pare muoversi, il pure richiamato
art. 6 del decreto-legge n. 145/2023, convertito  con  modificazioni,
dalla legge n. 191/2023. 
    14.1.1. - Sempre con riferimento  all'individuazione  della  base
imponibile, la disciplina del contributo straordinario appare poi  in
contrasto con il principio  di  capacita'  contributiva  laddove  non
considera che una parte dell'incremento dei profitti  realizzati  nel
2022, rispetto alla media dei precedenti quattro anni, non e'  dovuta
a  una  maggiore  capacita'  di   produrre   reddito   dell'operatore
economico, ma dipende dalla riespansione dei consumi energetici,  che
nel corso degli anni 2020 e (in parte) 2021 si e' contratta  a  causa
della pandemia da Covid 19, cosi' che una quota di quelli che vengono
considerati  «extraprofitti» -  sia  pure  solo  con  riferimento  ai
criteri  di  calcolo  della  media  rilevante  -   e'   semplicemente
rappresentata dal ritorno al volume di affari ante Covid. 
    Si e' dato in tal modo rilievo ad  un  elemento  che,  in  quanto
dipendente da circostanze imprevedibili ed  eccezionali,  non  appare
idoneo  a  fungere  da  riferimento  per  individuare   e   calcolare
l'ipotetico «sovraprofitto» realizzato dalle  imprese  dopo  la  fine
dell'emergenza (per la analoga valutazione in ordine alla inidoneita'
dell'imponibile 2020 a costituire il riferimento  per  individuare  e
calcolare una presunta «plus-ricchezza», in ragione del fatto che  il
differenziale che confluisce nella base imponibile del contributo non
rappresenta un «sovraprofitto», ma un mero incremento  rispetto  alle
perdite realizzate in costanza di pandemia, cfr., con riferimento  al
contributo di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 21/2022, Corte  di
giustizia tributaria di primo grado, Roma, Sez. XXVII - Ordinanza  n.
147 del 27 giugno 2023). 
    14.2. - Altro profilo di contrasto con gli articoli 3 e 53  della
Costituzione della normativa  in  esame  deve  poi  ravvisarsi  nella
circostanza che il contributo straordinario introdotto dalla legge n.
197 del 2022 colpisce una manifestazione di capacita' contributiva in
parte gia' sottoposta a tassazione. 
    La legge n. 197  del  2022,  infatti,  impone  il  pagamento  del
contributo con riferimento ai redditi relativi ad un periodo - l'anno
di imposta precedente al 1° gennaio 2023 - i  ricavi  conseguiti  nel
corso del quale risultano, sia pure solo  in  parte,  gia'  presi  in
considerazione per la determinazione del contributo straordinario per
l'anno 2022 di cui all'art. 37 del decreto-legge n. 21 del 2022. 
    Quest'ultima norma, infatti, ha previsto che «la base  imponibile
del   contributo   solidaristico    straordinario    e'    costituita
dall'incremento del saldo tra le operazioni attive  e  le  operazioni
passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30  aprile  2022,
rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021». 
    In sostanza, i redditi conseguiti nei mesi di gennaio,  febbraio,
marzo ed aprile del  2022,  gia'  considerati  quale  presupposto  di
imposta a  fini  della  determinazione  dell'importo  del  contributo
straordinario per il 2022, rientrano, altresi', nella base imponibile
per il calcolo del contributo del 2023. 
    Appare, di conseguenza, evidente come, con riferimento al periodo
1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022, gli utili di un medesimo  soggetto,
sia  pure  determinati  sulla  base  di  un   criterio   di   calcolo
parzialmente diverso, sono assoggettati ad entrambi i contribuiti. 
    Tanto comporta (con riferimento ai quattro mesi  sopra  indicati)
una duplicazione di imposta, che risulta  evidente  alla  luce  della
sostanziale sovrapponibilita' degli scopi perseguiti dai due prelievi
(individuati, rispettivamente,  dall'art.  37  del  decreto-legge  n.
21/2022 nel «contenere per le imprese e  i  consumatori  gli  effetti
dell'aumento dei prezzi e delle tariffe  del  settore  energetico»  e
dall'art. 1, comma 115, della legge n. 197/2002, nel  «contenere  gli
effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e  delle  tariffe   del   settore
energetico per le imprese e i consumatori»). 
    La evidenziata duplicazione, del resto, non trova  correttivi  in
meccanismi di deducibilita' del contributo  introdotto  dall'art.  37
del decreto-legge n. 21/2022 da quello introdotto dal comma 115 dell'
art. 1 della legge n. 197/2022, cosi' comportando  la  sottoposizione
degli operatori economici incisi dalle due misure - anche in  ragione
delle aliquote previste per  entrambi  i  tributi -  ad  un  prelievo
fiscale  significativamente  alto,  la  cui  concreta  incidenza  sui
redditi di impresa, in disparte  la  qualificabilita'  o  meno  della
stessa come misura espropriativa, non appare rispettosa del principio
di proporzionalita'. 
    14.3. -  Ulteriore  e  distinto  profilo  di  contrasto  con  gli
articoli 3 e 53 della Costituzione investe, infine,  la  disposizione
di cui al comma 118, per la quale «Il contributo di solidarieta'  non
e' deducibile ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive». 
    La previsione, importando la sottoposizione a tassazione  di  una
voce di costo che, per l'anno  in  cui  si  verifica  il  versamento,
incide  sull'utile  societario  e,  di   conseguenza,   sul   reddito
d'impresa, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della
Corte costituzionale secondo cui  i  costi  sostenuti  nell'esercizio
dell'impresa - se inerenti - devono essere  deducibili  ai  fini  del
reddito d'impresa (Corte costituzionale, 4 dicembre 2020, n. 262). 
    15. - In conclusione, il Collegio ritiene rilevante ai fini della
decisione della presente controversia e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 115
a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023),
in relazione alla  violazione  degli  articoli  3,  53  e  117  della
Costituzione. 
    16. - Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  il
presente giudizio,  va  quindi  sospeso  e  va  disposta  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  affinche'  decida
della questione di legittimita' costituzionale che, con  la  presente
ordinanza, incidentalmente si pone. 
    Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione  e
di comunicazione della presente ordinanza, nei  modi  e  nei  termini
indicati nel dispositivo. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di  Roma
(Sezione seconda ter) rimette alla Corte costituzionale la  questione
di legittimita' costituzionale, illustrata in  motivazione,  relativa
all'art. 1, commi 115-119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  per
contrasto con gli articoli 3, 53 e 117 della Costituzione. 
    Dispone la sospensione  del  presente  giudizio,  con  rinvio  al
definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle
spese di lite. 
    Dispone, altresi', l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale. Demanda  alla  Segreteria  della  Sezione  tutti  gli
adempimenti di  competenza  e,  in  particolare,  la  notifica  della
presente ordinanza alle parti  del  giudizio  ed  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Manda altresi' alla Segreteria di  comunicare
la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati  ed  al
Presidente del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma,  via  Flaminia  n.  189,  nella  Camera  di
consiglio  del  giorno  21  novembre  2023   con   l'intervento   dei
magistrati: 
        Salvatore Mezzacapo, Presidente; 
        Achille Sinatra, consigliere; 
        Maria Rosaria Oliva, referendario, estensore. 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
 
                                                   L'estensore: Oliva