Reg. ord. n. 76 del 2024 pubbl. su G.U. del 15/05/2024 n. 20

Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari  del 25/03/2024

Tra: M. P.



Oggetto:

Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Esclusione della applicabilità dell’istituto della messa alla prova ai delitti previsti dall’art. 609-octies cod. pen. (Violenza sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. – Contrasto con l’impianto normativo che regola il processo penale minorile – Violazione dei principi di protezione dell’infanzia e della gioventù. 




Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 22/09/1988  Num. 448  Art. 28   Co. 5 bis  aggiunto dall'

decreto-legge  del 15/09/2023  Num. 123  Art.  Co. 1 lett. c-bis)  convertito con modificazioni in

legge  del 13/11/2023  Num. 159



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 31   Co.



Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025 rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2024

Ordinanza del 25 marzo 2024 del  G.U.P.  presso  il Tribunale  per  i
minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di M. P.. 
 
Processo penale - Processo minorile  -  Sospensione  del  processo  e
  messa alla prova - Esclusione  della  applicabilita'  dell'istituto
  della messa alla prova ai  delitti  previsti  dall'art.  609-octies
  cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi  dell'art.
  609-ter cod. pen. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448
  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale  a  carico  di
  imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. 


(GU n. 20 del 15-05-2024)

 
                IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI 
 
    Il G.U.P. del Tribunale per  i  Minorenni  di  Bari,  riunito  in
Camera di consiglio, nelle persone dei signori: 
      dott.ssa Francesca Stilla - Presidente; 
      dott. Filippo Campobasso - Giudice onorario; 
      dott.ssa Rosa Diana - Giudice onorario; 
    nel procedimento  penale  a  carico  di  P.  M.  (nato  ad...  in
data...), unitamente ad A.  P.  e  V.  R.  (separatamente  giudicati)
imputato del reato di cui agli articoli 609-octies, commi 1, 2 e 3  e
609-ter, comma 1, n. 1 c.p. per aver partecipato ad atti di  violenza
sessuale nei confronti della minore infra-quattordicenne  S.  M.,  in
particolare V. R. e P. M. la bloccavano e le  facevano  sedere  sugli
scalini mentre A. P. si abbassava  i  pantaloni  e  poi,  dopo  avere
estratto il  suo  organo  genitale,  la  costringeva  a  compiere  un
rapporto sessuale  orale  afferrandole  la  testa,  non  riuscendo  a
completare l'atto perche' LA minor si opponeva, poi l'A. le afferrava
la mano e se  la  metteva  nei  pantaloni,  obbligando  la  minore  a
masturbarlo. In... il...; 
    all'esito dell'udienza  odierna,  a  scioglimento  della  riserva
formulata all'udienza del 26 febbraio 2024, ha emesso la seguente 
 
ordinanza di remissione alla Corte  costituzionale  di  questione  di
                     legittimita' costituzionale 
 
    P. M., unitamente a V. R. e ad A. P.  (per  i  quali  si  procede
separatamente), veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto
di violenza  sessuale  di  gruppo  commessa  in  danno  della  minore
infra-quattordicenne  S.  M.  Quest'ultima,  in  sede   di   sommarie
informazioni del  26  novembre  del  2019,  ha  dichiarato  di  avere
incontrato i suoi amici A. P. V. R., P. M., M. I. e L. A. e di  avere
trascorso con loro il pomeriggio del suo compleanno. Rimasta da  sola
con V. A. e P., ha dichiarato di essere  stata  costretta  da  questi
ultimi, a compiere atti sessuali. In particolare, dichiarava  «mentre
attendevamo i due predetti amici, io mi sono seduta nuovamente  sugli
scalini quando, ad un certo punto, mentre R. V. era seduto accanto  a
me. P. A. si e' avvicinato mettendosi di fronte e si e'  abbassato  i
pantaloni della tuta e delle mutande. Ha estratto il suo pene e mi ha
afferrato la testa con una mano cercando di avvicinare la mia  faccia
verso il suo organo  genitale  senza  riuscirci  perche'  ho  opposto
resistenza e ho cercato di coprirmi la bocca con il mio braccio.  Non
riuscendo nel suo intento ha afferrato la  mia  mano  mettendola  nei
suoi pantaloni e mi ha costretto a toccarlo nella sua zona  genitale.
Dopo ha tentato altre volte di afferrami la mano per metterla nei sui
pantaloni  riuscendoci  dicendomi  che  non  avrebbe  smesso  se  non
l'avessi masturbato. In quel momento non ce la facevo piu' e mi  sono
arresa pertanto mi ha costretto a stringere nella  mia  mano  il  suo
pene mentre lui e la muoveva per  masturbarsi  [...]  sebbene  l'atto
sessuale che ho subito sia avvenuto con A. P. V. R. e P. M. lo  hanno
aiutato ad approfittare di me. Non solo hanno  assistito  in  maniera
impassibile a cio' che mi stava  accadendo,  ma  hanno  aiutato  P  a
bloccarmi per poi farmi sedere agli scalini ove  e'  stato  consumato
l'atto sessuale [...] non volevo assolutamente  che  accadesse.  Sono
stata costretta a farlo e non ho avuto la capacita' di reagire». 
    In occasione dell'udienza del 22 maggio 2022,  l'imputato  P.  M.
ammetteva l'addebito e chiedeva la sospensione del  procedimento  per
messa alla prova. 
    Il Collegio,  preso  atto  del  parere  favorevole  del  Pubblico
Ministero,  rinviava  il  procedimento  all'udienza  del  giorno   11
dicembre del 2023, incaricando i competenti  Servizi  minorili  della
Amministrazione della giustizia (USSM) della preliminare verifica  di
fattibilita' della messa alla prova. 
    Nelle  more  del  rinvio  e  degli   approfondimenti   istruttori
richiesti, il 15 novembre 2023, e' entrata  in  vigore  la  legge  13
novembre 2023, n.  159  che  ha  convertito,  con  modificazioni,  il
decreto legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. Decreto Caivano)  recante
«Misure urgenti di contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla criminalita' minorile». 
    La nuova normativa ha escluso la messa alla prova in relazione  a
determinate tipologie di reato, tra le quali la violenza sessuale  di
gruppo commessa ai danni di persona di minore eta' e dunque aggravata
ai sensi dell'art. 609-ter c.p. 
    L'USSM, nel frattempo, con nota del 21 novembre 2023, trasmetteva
la relazione richiesta con l'ipotesi progettuale di messa alla prova. 
    All'udienza del giorno 11 dicembre 2023, la difesa  dell'imputato
chiedeva il rinvio dell'udienza anche per le valutazioni  conseguenti
alla entrata in vigore della  nuova  normativa,  anche  per  valutare
l'opportunita' di richiedere la definizione del procedimento con rito
alternativo. 
    All'udienza  del  26  febbraio  2024,  la  difesa   dell'imputato
avanzava  istanza  di  sospensione  del  presente  procedimento   con
trasmissione  degli  atti   alla   Corte   costituzionale,   ritenuta
l'illegittimita' costituzionale della nuova formulazione dell'art. 28
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   448/1988   per
violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. 
    Il PM  riteneva  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  illegittimita'  costituzionale,  siccome  posta  dalla
parte. 
    Il Collegio si riservava, rinviando il  procedimento  all'udienza
del 25 marzo 2024. 
    Cio' premesso, occorre verificare la rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza della questione proposta. 
    Il vaglio di rilevanza  della  questione  m  esame  attiene  alla
verifica dell'impossibilita', per il Giudice a quo, di  risolvere  il
caso pratico sottoposto alla sua attenzione, indipendentemente  dalla
risoluzione della questione stessa. 
    Ebbene, nel caso che occupa, il GUP del Tribunale per i minorenni
di Bari dovrebbe applicare il comma 5-bis dell'art.  28  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  come  di   recente
introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella  legge  13
novembre 2023, n. 159, per rigettare l'istanza dell'imputato  che  ha
chiesto di beneficiare dell'istituto della messa ala prova. 
    La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova
non appare infatti accoglibile: atteso che il comma  5-bis  dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988,  come  di
recente  introdotto  dall'art.  6  comma  1,   lettera   c-bis)   del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni
nella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha escluso la messa alla  prova
in relazione a determinate  tipologie  di  reato,  tra  le  quali  la
violenza sessuale di gruppo commessa in danno di persona minorenne  e
dunque aggravata ai sensi dell'art. 609-ter c.p. 
    Detta questione appare allora  rilevante  in  quanto  la  recente
riforma impedisce al Collegio di entrare nel merito della valutazione
circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso  alla  messa  alla
prova, siccome avanzata dall'imputato P. M. 
    Dunque, l'applicazione di tale norma ai fini  del  rigetto  rende
rilevante la questione, in quanto si  tratterebbe  di  applicare  una
norma che si asserisce incostituzionale. 
    A tale considerazione si  giunge  anche  considerando  la  natura
dell'istituto di messa alla prova in esame. In proposito, si  osserva
che, diversamente da quanto rilevato dal PM in sede  di  udienza  del
giorno  11  dicembre  2023,  che  l'istituto  della  sospensione  del
procedimento con messa alla prova, pur  avendo  effetti  sostanziali,
determinando   l'estinzione    del    reato,    e'    intrinsecamente
caratterizzato   da   una   dimensione   processuale.   Ne   consegue
l'applicabilita' del principio del  tempus  regit  actum  e  non  del
principio della lex mitior riferibile esclusivamente alla fattispecie
incriminatrice e  al  trattamento  sanzionatorio,  sicche'  la  legge
processuale applicabile va individuata in quella vigente  al  momento
della pronuncia dell'ordinanza ex art.  28,  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 448/1988 e non a quella vigente al momento  della
richiesta di sospensione del procedimento. La richiesta di messa alla
prova, infatti, costituisce una mera dichiarazione di  disponibilita'
al programma trattamentale cui consegue una verifica di  fattibilita'
a cura dell'USSM, l'elaborazione del relativo progetto, la  verifica,
nel contraddittorio delle parti, della rispondenza del progetto  alle
esigenze di recupero del minore  imputato  sino  alla  decisione  del
Collegio, momento conclusivo di  un  iter  preliminare  al  quale  e'
necessario  fare  riferimento  per  la  individuazione  della   norma
applicabile. 
    Cio' posto, l'art. 6, comma 1, lettera c-bis)  del  decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni  nella  Legge
13  novembre  2023,  n.  159,  con  l'introduzione  del  comma  5-bis
nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988,
secondo cui «le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai
delitti previsti dall'art. 575 del codice penale, limitatamente  alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, dagli  articoli  609-bis  e
609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 609-ter, e dall'art. 628, terzo comma, numeri 2),  3)
e 3-quinquies), del codice penale», ha escluso l'accesso all'istituto
della messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato,
tra cui la violenza sessuale di gruppo in danno di minorenne e dunque
aggravata ai sensi dell'art. 609-ter c.p. 
    Per quanto attiene al profilo della non  manifesta  infondatezza,
il  Collegio  ritiene  non  manifesta  infondata  la   questione   di
legittimita' costituzionale della norma in  esame  sotto  il  diverso
profilo  della  violazione   dell'art.   31   comma   secondo   della
Costituzione. 
    Ad avviso del Collegio, la preclusione introdotta dalla norma  in
esame, infatti, appare in contrasto con  tutto  l'impianto  normativa
che regola il  processo  penale  minorile  e  che  trova  il  proprio
fondamento  costituzionale  nell'art.  31,   comma   secondo,   della
Costituzione. 
    Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all'art.  31,
comma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica  protegge
la maternita', l'infanzia e  la  gioventu',  favorendo  gli  istituti
necessari a tale scopo», e'  volto  principalmente  al  recupero  del
minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo  reinserimento
sociale,  anche  attraverso  l'attenuazione   dell'offensivita'   del
processo. 
    Tutta la ratio della disciplina del processo penale  minorile  e'
in effetti basata sulle finalita' del recupero del minore e della sua
rapida fuoriuscita dal circuito penale,  come  piu'  volte  la  Corte
costituzionale ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206  del
1987 e 222 del 1983). 
    Al fine del perseguimento di tali finalita' e dell'individuazione
della migliore risposta del sistema alla  commissione  del  reato  da
parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale e'
il soggetto di minore eta', il  giudice  e'  chiamato,  di  volta  in
volta, ad esaminare la personalita' del minore imputato.  Non  e'  un
caso che, in ogni stato  e  grado  del  procedimento  minorile,  come
statuito dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
448/ 1998; l'Autorita' Giudiziaria debba acquisire «elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari,  sociale  e  ambientali
del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita'  e  il  grado  di
responsabilita', valutare la  rilevanza  sociale  del  fatto  nonche'
disporre  le  adeguate  misure  penali  e  adottare   gli   eventuali
provvedimenti civili». 
    La messa alla prova  appare  uno  dei  principali  strumenti  che
consente al giudice di valutare  compiutamente  la  personalita'  del
minore, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini
dell'apprezzamento  dei  risultati  degli  interventi   di   sostegno
disposti. Se infatti la  personalita'  del  minorenne  e'  avviata  a
sicuro  cambiamento,  come  potrebbe  emergere  dalla  relazione   di
verifica preliminare di fattibilita' della messa alla prova dell'USSM
(avuto  particolare  riguardo   al   riconoscimento   della   propria
responsabilita', al mutamento delle condizioni di vita del  minorenne
il quale, ad esempio, abbia ripreso il processo educativo o formativo
interrotto ovvero abbia  avviato  un  percorso  di  disintossicazione
dalla propria condizione di  dipendenza  ovvero  abbia  iniziato  una
rivisitazione critica degli agiti) e, all'esito dello svolgimento del
programma trattamentale di messa alla prova, il minorenne abbia  dato
prova del superamento di quelle situazioni  che  hanno  portato  alla
commissione del reato, l'ordinamento prevede  che  il  Giudice  possa
dichiarare estinto il reato per esito positivo della disposta  prova,
essendo  venuto  meno  l'interesse  alla  pretesa  punitiva,  per  il
raggiungimento delle finalita' di  recupero  del  minore  e  del  suo
reinserimento sociale. Parrebbe infatti sommamente ingiusto punire un
soggetto che, all'esito di un positivo percorso di messa alla  prova,
abbia conseguito un totale mutamento di vita e sia  divenuto  «altro»
rispetto a quello che ha commesso il reato. 
    I tempi di durata previsti per la messa alla prova  (sino  a  tre
anni  per  i  delitti  piu'  gravi),  la  possibilita'  di  verifiche
intermedie dell'andamento del percorso, cosi' come  le  revocabilita'
della sospensione, rappresentano elementi  idonei  a  verificare  nel
tempo la  serieta'  dell'impegno  dell'imputato,  cosi'  scongiurando
strumentalizzazioni  del!'  istituto.  Inoltre  la  possibilita'   di
inserire, nel progetto di messa alla  prova,  importanti  momenti  di
confronto  con  i  Servizi  specialistici   (Consultorio   Familiare,
Neuropsichiatria Infantile, SERD) e di  supporto  psicologico,  utili
nei  delitti  di  relazione  caratterizzati  da  dinamiche  affettive
disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e  nei  delitti  di
pedo-pornografica) riduce il rischio di recidiva, a  beneficio  della
generalita' dei consociati. 
    Come dunque ampiamente argomentato  dalla  Corte  costituzionale,
nella sentenza n. 125 del 1995 «la messa alla prova, in  conclusione,
costituisce, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo
penale  a  carico  dei  minorenni,  uno   strumento   particolarmente
qualificante, rispondendo, forse piu' di ogni  altro,  alle  indicate
finalita' della giustizia minorile». 
    Prevedere un catalogo di reati (tra cui la violenza  sessuale  di
gruppo aggravata) in relazione  ai  quali  privare  l'imputato  della
possibilita' di accesso a questo importante istituto  di  recupero  e
reinserimento sociale, costituisce un vulnus non  solo  di  tutela  e
protezione del minore autore del reato ma anche di tutela dell'intera
collettivita' contro i rischi di una possibile recidiva. 
    D'altra parte, la stessa Corte  costituzionale,  sia  pure  nella
diversa materia della esecuzione della  pena  detentiva,  dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma  9,  lettera  a)
c.p.p., per violazione dell'art. 31 secondo comma della Costituzione,
nella parte in cui non consentiva  la  sospensione  della  esecuzione
della pena detentiva nei confronti dei  minorenni  condannati  per  i
delitti ivi elencati, ha escluso la  possibilita'  di  prevedere  nei
confronti  dei  minori  «un  rigido  automatismo,  fondato   su   una
presunzione di pericolosita' legata al titolo del reato commesso, che
esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche  esigenze
del minore» (sentenza n. 90 del 28 aprile 2017). 
    Orbene, nella vicenda in  esame,  parrebbero  ricorrere  tutti  i
presupposti per la sospensione del procedimento e l'avvio della messa
alla prova. 
    L'imputato P. M., in sede di udienza preliminare  del  22  maggio
2022,  a  seguito  della  contestazione  dei  fatti  indicati   nelle
imputazioni, ha ammesso l'addebito. Tali dichiarazioni  non  appaiono
strumentali ma sembrano frutto di  un  processo  di  acquisizione  di
sempre  maggiore  consapevolezza  rispetto  al  disvalore  del  fatto
compiuto, cosi' come risulta dalla lettura delle relazioni  dell'USSM
sede. 
    A tale proposito, si legge infatti nelle relazioni  dell'USSM  in
atti e nella ultima relazione del 21 novembre 2023 che,  diversamente
da quanto rilevato nella fase iniziale del procedimento, il  giovane,
tra  l'altro  imputato  nell'unico  procedimento  a  suo  carico,  ha
mostrato un atteggiamento sempre piu' caratterizzato  da  un  impegno
riflessivo  e  critico  piu'  adeguato  orientato  ad   un   percorso
strutturato che possa consentirgli di analizzare, in profondita',  il
reato commesso, attraverso un impegno lavorativo stabile ed attivita'
restitutive utili a consolidare un adeguato processo di  revisione  e
una maggiore capacita' di gestione degli impulsi. 
    A tale proposito, si legge  nella  predetta  relazione:  «M.  col
passare del tempo ha assunto un atteggiamento  piu'  critico  e  piu'
riflessivo riguardo ai fatti illeciti compiuti  ed  ha  mantenuto  un
atteggiamento piu'  critico  e  piu'  riflessivo  riguardo  ai  fatti
illeciti  compiuti  ed  ha  mantenuto  un  comportamento  corretto  e
rispettoso durante i diversi colloqui effettuati con questo Servizio.
Sulla scorta dell'atteggiamento  divenuto  piu'  progettuale,  questo
Servizio ha individuato per il giovane un progetto di MAP strutturato
ed ha previsto attivita' utili a favorire una riflessione profonda  e
intima  sulle  imputazioni  ascrittagli.   Pertanto,   gli   impegni,
formativi,  restitutivi  ed  educativi  oltre  che  a  favorire   una
ri-elaborazione  del  vissuto  in  chiave  piu'  attiva,  puntano  al
consolidamento di processi di revisione che, con fatica ma con  senso
di responsabilita' sono emersi in un secondo tempo». 
    Il miglioramento delle dinamiche familiari, il consolidamento del
legame madrefiglio, il corretto apporto  e  contributo  della  figura
materna  nella  costruzione  dell'  ipotesi  progettuale  hanno   poi
consentito  al  ragazzo  di  acquisire  sempre  maggiori   spazi   di
autonomia, con ricadute positive sui  suoi  processi  evolutivi  («la
genitrice ha pertanto assunto un  comportamento  collaborativo  e  di
aiuto diretto a  favorire  obiettivi  di  crescita  piu'  autonoma  e
responsabile ed ha cominciato  a  fornire  al  figlio  gli  spazi  di
autonomia che richiedeva e ricerca. Gli aspetti di maggiore  apertura
che si sono evidenziati nelle relazioni intra-familiari  hanno  avuto
ricadute positive ed influito nell'assunzione di  atteggiamenti  piu'
adeguati da parte di M.»). 
    Nella predetta relazione, il Servizio da' poi atto dell'avvio  di
una attivita' di volontariato che M. ha, come attivita'  restitutiva,
di sua iniziativa e fuori dal programma di  messa  alla  prova,  gia'
intrapreso, supportando gli operatori della «...»  nella  cura  delle
persone non autosufficienti e con problematiche psichiatriche. 
    P. M. e' stato poi inserito nel percorso di legalita' avviato nel
Comune di ...  «per  favorire  la  partecipazione  e  l'operativita',
valorizzando  la  creativita'  e  promuovendo   processi   espressivi
attraverso il riconoscimento e l'espressione delle sue emozioni».  Da
ultimo, il ragazzo e' poi stato segnalato  dall'USSM  al  Consultorio
Familiare di ... per una presa in carico che tenga  conto  delle  sue
fragilita'  e  della  necessita'  di  approfondire  il   suo   quadro
personologico. 
    Quanto sopra rappresentato da Servizio, evidenzia l'inizio di una
evoluzione  positiva  della  personalita'  dell'imputato  il   quale,
adeguatamente  supportato  dalla  famiglia,  si  e'  sempre  mostrato
collaborativo con i Servizi, aderendo, di sua iniziativa, a tutte  le
attivita' proposte dallo stesso USSM. 
    Cio'  posto,  l'attuale  normativa  di   riferimento   impedisce,
tuttavia, al Collegio di' valutare la presenza dei presupposti per la
sospensione  del  procedimento  e  messa  alla   prova,   con   grave
pregiudizio per le esigenze di recupero e di reinserimento sociale di
P. M., incensurato e senza altre pendenze, in violazione del  secondo
comma dell'art. 31 della Costituzione. 
    E' di tutta evidenza che  la  nuova  formulazione  dell'art.  28,
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, introdotta  dopo
i gravi fatti di Caivano,  fondamentalmente  mossa  da  comprensibili
esigenze di sicurezza e  ordine  pubblico,  impedisce  il  necessario
bilanciamento tra le predette esigenze di sicurezza e ordine pubblico
e  quelle  di   «protezione   dell'infanzia   e   della   gioventu'»,
privilegiando automaticamente le prime. 
    Preme sottolineare come l'emergenza  non  possa  giustificare  la
compressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di
minore eta', nell'ottica di una asserita generica  ed  indiscriminata
tutela della salute e della incolumita' pubblica. 
    La previsione ex lege del divieto assoluto di accesso alla  messa
alla prova, nei casi di violenza sessuale  aggravata,  appare  dunque
contrastare  con  l'art.  31  comma   secondo   della   Costituzione,
sottraendo al vaglio di un Giudice specializzato e  interdisciplinare
la  possibilita'  di  valutare,  caso   per   caso,   le   condizioni
contingenti, per rendere la risposta  del  processo  penale  minorile
aderente alla personalita' del minore e maggiormente rispondente alla
finalita' rieducative, di recupero e  di  reinserimento  sociale  del
minore autore di reato. In  questa  cornice  si  colloca  la  recente
pronuncia  della  Corte  costituzionale,  allorquando,  mettendo   in
relazione la messa alla prova dell'adulto con la messa alla prova del
minorenne, ha statuito che:  «la  messa  alla  prova  del  minore  e'
prevista per tutti i reati anche quelli di gravita' massima, rispetto
ai quali l 'ordinamento sospende il processo in vista  dell'eventuale
estinzione del reato per finalita' puramente rieducative, quindi  non
perche' l'imputato lo richieda e il pubblico ministero  vi  consenta,
ma solo perche', ed  in  quanto,  lo  ritenga  opportuno  un  giudice
strutturalmente  idoneo  a  valutare  la  personalita'  del   minore»
(sentenza n. 139 del 6 luglio 2020). 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    ritenutane la rilevanza e non  manifesta  infondatezza,  solleva,
nei   termini   dinanzi   indicati,   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 448/1988 per contrasto  con  l'art.  31,  secondo
comma  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che   le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  delitti  previsti
dall'art. 609-octies del codice  penale  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale. 
    Sospende il procedimento penale in corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' a P. M. (nato ad...),  ai  suoi  genitori,  al  difensore  di
fiducia e al pubblico ministero. 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Segnala che, a norma dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.
196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione  del  presente
provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri  dati
identificativi dei minorenni. 
      Bari, 25 marzo 2024 
 
                   Il Presidente estensore: Stilla