N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2024
Ordinanza del 25 marzo 2024 del G.U.P. presso il Tribunale per i
minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di M. P..
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e
messa alla prova - Esclusione della applicabilita' dell'istituto
della messa alla prova ai delitti previsti dall'art. 609-octies
cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art.
609-ter cod. pen.
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis.
(GU n. 20 del 15-05-2024)
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI
Il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in
Camera di consiglio, nelle persone dei signori:
dott.ssa Francesca Stilla - Presidente;
dott. Filippo Campobasso - Giudice onorario;
dott.ssa Rosa Diana - Giudice onorario;
nel procedimento penale a carico di P. M. (nato ad... in
data...), unitamente ad A. P. e V. R. (separatamente giudicati)
imputato del reato di cui agli articoli 609-octies, commi 1, 2 e 3 e
609-ter, comma 1, n. 1 c.p. per aver partecipato ad atti di violenza
sessuale nei confronti della minore infra-quattordicenne S. M., in
particolare V. R. e P. M. la bloccavano e le facevano sedere sugli
scalini mentre A. P. si abbassava i pantaloni e poi, dopo avere
estratto il suo organo genitale, la costringeva a compiere un
rapporto sessuale orale afferrandole la testa, non riuscendo a
completare l'atto perche' LA minor si opponeva, poi l'A. le afferrava
la mano e se la metteva nei pantaloni, obbligando la minore a
masturbarlo. In... il...;
all'esito dell'udienza odierna, a scioglimento della riserva
formulata all'udienza del 26 febbraio 2024, ha emesso la seguente
ordinanza di remissione alla Corte costituzionale di questione di
legittimita' costituzionale
P. M., unitamente a V. R. e ad A. P. (per i quali si procede
separatamente), veniva rinviato a giudizio per rispondere del delitto
di violenza sessuale di gruppo commessa in danno della minore
infra-quattordicenne S. M. Quest'ultima, in sede di sommarie
informazioni del 26 novembre del 2019, ha dichiarato di avere
incontrato i suoi amici A. P. V. R., P. M., M. I. e L. A. e di avere
trascorso con loro il pomeriggio del suo compleanno. Rimasta da sola
con V. A. e P., ha dichiarato di essere stata costretta da questi
ultimi, a compiere atti sessuali. In particolare, dichiarava «mentre
attendevamo i due predetti amici, io mi sono seduta nuovamente sugli
scalini quando, ad un certo punto, mentre R. V. era seduto accanto a
me. P. A. si e' avvicinato mettendosi di fronte e si e' abbassato i
pantaloni della tuta e delle mutande. Ha estratto il suo pene e mi ha
afferrato la testa con una mano cercando di avvicinare la mia faccia
verso il suo organo genitale senza riuscirci perche' ho opposto
resistenza e ho cercato di coprirmi la bocca con il mio braccio. Non
riuscendo nel suo intento ha afferrato la mia mano mettendola nei
suoi pantaloni e mi ha costretto a toccarlo nella sua zona genitale.
Dopo ha tentato altre volte di afferrami la mano per metterla nei sui
pantaloni riuscendoci dicendomi che non avrebbe smesso se non
l'avessi masturbato. In quel momento non ce la facevo piu' e mi sono
arresa pertanto mi ha costretto a stringere nella mia mano il suo
pene mentre lui e la muoveva per masturbarsi [...] sebbene l'atto
sessuale che ho subito sia avvenuto con A. P. V. R. e P. M. lo hanno
aiutato ad approfittare di me. Non solo hanno assistito in maniera
impassibile a cio' che mi stava accadendo, ma hanno aiutato P a
bloccarmi per poi farmi sedere agli scalini ove e' stato consumato
l'atto sessuale [...] non volevo assolutamente che accadesse. Sono
stata costretta a farlo e non ho avuto la capacita' di reagire».
In occasione dell'udienza del 22 maggio 2022, l'imputato P. M.
ammetteva l'addebito e chiedeva la sospensione del procedimento per
messa alla prova.
Il Collegio, preso atto del parere favorevole del Pubblico
Ministero, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 11
dicembre del 2023, incaricando i competenti Servizi minorili della
Amministrazione della giustizia (USSM) della preliminare verifica di
fattibilita' della messa alla prova.
Nelle more del rinvio e degli approfondimenti istruttori
richiesti, il 15 novembre 2023, e' entrata in vigore la legge 13
novembre 2023, n. 159 che ha convertito, con modificazioni, il
decreto legge 15 settembre 2023 n. 123 (cd. Decreto Caivano) recante
«Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta'
educativa e alla criminalita' minorile».
La nuova normativa ha escluso la messa alla prova in relazione a
determinate tipologie di reato, tra le quali la violenza sessuale di
gruppo commessa ai danni di persona di minore eta' e dunque aggravata
ai sensi dell'art. 609-ter c.p.
L'USSM, nel frattempo, con nota del 21 novembre 2023, trasmetteva
la relazione richiesta con l'ipotesi progettuale di messa alla prova.
All'udienza del giorno 11 dicembre 2023, la difesa dell'imputato
chiedeva il rinvio dell'udienza anche per le valutazioni conseguenti
alla entrata in vigore della nuova normativa, anche per valutare
l'opportunita' di richiedere la definizione del procedimento con rito
alternativo.
All'udienza del 26 febbraio 2024, la difesa dell'imputato
avanzava istanza di sospensione del presente procedimento con
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta
l'illegittimita' costituzionale della nuova formulazione dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 per
violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione.
Il PM riteneva rilevante e non manifestamente infondata la
questione di illegittimita' costituzionale, siccome posta dalla
parte.
Il Collegio si riservava, rinviando il procedimento all'udienza
del 25 marzo 2024.
Cio' premesso, occorre verificare la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione proposta.
Il vaglio di rilevanza della questione m esame attiene alla
verifica dell'impossibilita', per il Giudice a quo, di risolvere il
caso pratico sottoposto alla sua attenzione, indipendentemente dalla
risoluzione della questione stessa.
Ebbene, nel caso che occupa, il GUP del Tribunale per i minorenni
di Bari dovrebbe applicare il comma 5-bis dell'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 448/1988, come di recente
introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 13
novembre 2023, n. 159, per rigettare l'istanza dell'imputato che ha
chiesto di beneficiare dell'istituto della messa ala prova.
La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova
non appare infatti accoglibile: atteso che il comma 5-bis dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, come di
recente introdotto dall'art. 6 comma 1, lettera c-bis) del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni
nella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha escluso la messa alla prova
in relazione a determinate tipologie di reato, tra le quali la
violenza sessuale di gruppo commessa in danno di persona minorenne e
dunque aggravata ai sensi dell'art. 609-ter c.p.
Detta questione appare allora rilevante in quanto la recente
riforma impedisce al Collegio di entrare nel merito della valutazione
circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla messa alla
prova, siccome avanzata dall'imputato P. M.
Dunque, l'applicazione di tale norma ai fini del rigetto rende
rilevante la questione, in quanto si tratterebbe di applicare una
norma che si asserisce incostituzionale.
A tale considerazione si giunge anche considerando la natura
dell'istituto di messa alla prova in esame. In proposito, si osserva
che, diversamente da quanto rilevato dal PM in sede di udienza del
giorno 11 dicembre 2023, che l'istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova, pur avendo effetti sostanziali,
determinando l'estinzione del reato, e' intrinsecamente
caratterizzato da una dimensione processuale. Ne consegue
l'applicabilita' del principio del tempus regit actum e non del
principio della lex mitior riferibile esclusivamente alla fattispecie
incriminatrice e al trattamento sanzionatorio, sicche' la legge
processuale applicabile va individuata in quella vigente al momento
della pronuncia dell'ordinanza ex art. 28, decreto del Presidente
della Repubblica n. 448/1988 e non a quella vigente al momento della
richiesta di sospensione del procedimento. La richiesta di messa alla
prova, infatti, costituisce una mera dichiarazione di disponibilita'
al programma trattamentale cui consegue una verifica di fattibilita'
a cura dell'USSM, l'elaborazione del relativo progetto, la verifica,
nel contraddittorio delle parti, della rispondenza del progetto alle
esigenze di recupero del minore imputato sino alla decisione del
Collegio, momento conclusivo di un iter preliminare al quale e'
necessario fare riferimento per la individuazione della norma
applicabile.
Cio' posto, l'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge
15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella Legge
13 novembre 2023, n. 159, con l'introduzione del comma 5-bis
nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988,
secondo cui «le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
delitti previsti dall'art. 575 del codice penale, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, dagli articoli 609-bis e
609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 609-ter, e dall'art. 628, terzo comma, numeri 2), 3)
e 3-quinquies), del codice penale», ha escluso l'accesso all'istituto
della messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato,
tra cui la violenza sessuale di gruppo in danno di minorenne e dunque
aggravata ai sensi dell'art. 609-ter c.p.
Per quanto attiene al profilo della non manifesta infondatezza,
il Collegio ritiene non manifesta infondata la questione di
legittimita' costituzionale della norma in esame sotto il diverso
profilo della violazione dell'art. 31 comma secondo della
Costituzione.
Ad avviso del Collegio, la preclusione introdotta dalla norma in
esame, infatti, appare in contrasto con tutto l'impianto normativa
che regola il processo penale minorile e che trova il proprio
fondamento costituzionale nell'art. 31, comma secondo, della
Costituzione.
Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all'art. 31,
comma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica protegge
la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti
necessari a tale scopo», e' volto principalmente al recupero del
minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento
sociale, anche attraverso l'attenuazione dell'offensivita' del
processo.
Tutta la ratio della disciplina del processo penale minorile e'
in effetti basata sulle finalita' del recupero del minore e della sua
rapida fuoriuscita dal circuito penale, come piu' volte la Corte
costituzionale ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992, 206 del
1987 e 222 del 1983).
Al fine del perseguimento di tali finalita' e dell'individuazione
della migliore risposta del sistema alla commissione del reato da
parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale e'
il soggetto di minore eta', il giudice e' chiamato, di volta in
volta, ad esaminare la personalita' del minore imputato. Non e' un
caso che, in ogni stato e grado del procedimento minorile, come
statuito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
448/ 1998; l'Autorita' Giudiziaria debba acquisire «elementi circa le
condizioni e le risorse personali, familiari, sociale e ambientali
del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di
responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche'
disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali
provvedimenti civili».
La messa alla prova appare uno dei principali strumenti che
consente al giudice di valutare compiutamente la personalita' del
minore, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini
dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno
disposti. Se infatti la personalita' del minorenne e' avviata a
sicuro cambiamento, come potrebbe emergere dalla relazione di
verifica preliminare di fattibilita' della messa alla prova dell'USSM
(avuto particolare riguardo al riconoscimento della propria
responsabilita', al mutamento delle condizioni di vita del minorenne
il quale, ad esempio, abbia ripreso il processo educativo o formativo
interrotto ovvero abbia avviato un percorso di disintossicazione
dalla propria condizione di dipendenza ovvero abbia iniziato una
rivisitazione critica degli agiti) e, all'esito dello svolgimento del
programma trattamentale di messa alla prova, il minorenne abbia dato
prova del superamento di quelle situazioni che hanno portato alla
commissione del reato, l'ordinamento prevede che il Giudice possa
dichiarare estinto il reato per esito positivo della disposta prova,
essendo venuto meno l'interesse alla pretesa punitiva, per il
raggiungimento delle finalita' di recupero del minore e del suo
reinserimento sociale. Parrebbe infatti sommamente ingiusto punire un
soggetto che, all'esito di un positivo percorso di messa alla prova,
abbia conseguito un totale mutamento di vita e sia divenuto «altro»
rispetto a quello che ha commesso il reato.
I tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre
anni per i delitti piu' gravi), la possibilita' di verifiche
intermedie dell'andamento del percorso, cosi' come le revocabilita'
della sospensione, rappresentano elementi idonei a verificare nel
tempo la serieta' dell'impegno dell'imputato, cosi' scongiurando
strumentalizzazioni del!' istituto. Inoltre la possibilita' di
inserire, nel progetto di messa alla prova, importanti momenti di
confronto con i Servizi specialistici (Consultorio Familiare,
Neuropsichiatria Infantile, SERD) e di supporto psicologico, utili
nei delitti di relazione caratterizzati da dinamiche affettive
disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di
pedo-pornografica) riduce il rischio di recidiva, a beneficio della
generalita' dei consociati.
Come dunque ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale,
nella sentenza n. 125 del 1995 «la messa alla prova, in conclusione,
costituisce, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo
penale a carico dei minorenni, uno strumento particolarmente
qualificante, rispondendo, forse piu' di ogni altro, alle indicate
finalita' della giustizia minorile».
Prevedere un catalogo di reati (tra cui la violenza sessuale di
gruppo aggravata) in relazione ai quali privare l'imputato della
possibilita' di accesso a questo importante istituto di recupero e
reinserimento sociale, costituisce un vulnus non solo di tutela e
protezione del minore autore del reato ma anche di tutela dell'intera
collettivita' contro i rischi di una possibile recidiva.
D'altra parte, la stessa Corte costituzionale, sia pure nella
diversa materia della esecuzione della pena detentiva, dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a)
c.p.p., per violazione dell'art. 31 secondo comma della Costituzione,
nella parte in cui non consentiva la sospensione della esecuzione
della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i
delitti ivi elencati, ha escluso la possibilita' di prevedere nei
confronti dei minori «un rigido automatismo, fondato su una
presunzione di pericolosita' legata al titolo del reato commesso, che
esclude la valutazione del caso concreto e delle specifiche esigenze
del minore» (sentenza n. 90 del 28 aprile 2017).
Orbene, nella vicenda in esame, parrebbero ricorrere tutti i
presupposti per la sospensione del procedimento e l'avvio della messa
alla prova.
L'imputato P. M., in sede di udienza preliminare del 22 maggio
2022, a seguito della contestazione dei fatti indicati nelle
imputazioni, ha ammesso l'addebito. Tali dichiarazioni non appaiono
strumentali ma sembrano frutto di un processo di acquisizione di
sempre maggiore consapevolezza rispetto al disvalore del fatto
compiuto, cosi' come risulta dalla lettura delle relazioni dell'USSM
sede.
A tale proposito, si legge infatti nelle relazioni dell'USSM in
atti e nella ultima relazione del 21 novembre 2023 che, diversamente
da quanto rilevato nella fase iniziale del procedimento, il giovane,
tra l'altro imputato nell'unico procedimento a suo carico, ha
mostrato un atteggiamento sempre piu' caratterizzato da un impegno
riflessivo e critico piu' adeguato orientato ad un percorso
strutturato che possa consentirgli di analizzare, in profondita', il
reato commesso, attraverso un impegno lavorativo stabile ed attivita'
restitutive utili a consolidare un adeguato processo di revisione e
una maggiore capacita' di gestione degli impulsi.
A tale proposito, si legge nella predetta relazione: «M. col
passare del tempo ha assunto un atteggiamento piu' critico e piu'
riflessivo riguardo ai fatti illeciti compiuti ed ha mantenuto un
atteggiamento piu' critico e piu' riflessivo riguardo ai fatti
illeciti compiuti ed ha mantenuto un comportamento corretto e
rispettoso durante i diversi colloqui effettuati con questo Servizio.
Sulla scorta dell'atteggiamento divenuto piu' progettuale, questo
Servizio ha individuato per il giovane un progetto di MAP strutturato
ed ha previsto attivita' utili a favorire una riflessione profonda e
intima sulle imputazioni ascrittagli. Pertanto, gli impegni,
formativi, restitutivi ed educativi oltre che a favorire una
ri-elaborazione del vissuto in chiave piu' attiva, puntano al
consolidamento di processi di revisione che, con fatica ma con senso
di responsabilita' sono emersi in un secondo tempo».
Il miglioramento delle dinamiche familiari, il consolidamento del
legame madrefiglio, il corretto apporto e contributo della figura
materna nella costruzione dell' ipotesi progettuale hanno poi
consentito al ragazzo di acquisire sempre maggiori spazi di
autonomia, con ricadute positive sui suoi processi evolutivi («la
genitrice ha pertanto assunto un comportamento collaborativo e di
aiuto diretto a favorire obiettivi di crescita piu' autonoma e
responsabile ed ha cominciato a fornire al figlio gli spazi di
autonomia che richiedeva e ricerca. Gli aspetti di maggiore apertura
che si sono evidenziati nelle relazioni intra-familiari hanno avuto
ricadute positive ed influito nell'assunzione di atteggiamenti piu'
adeguati da parte di M.»).
Nella predetta relazione, il Servizio da' poi atto dell'avvio di
una attivita' di volontariato che M. ha, come attivita' restitutiva,
di sua iniziativa e fuori dal programma di messa alla prova, gia'
intrapreso, supportando gli operatori della «...» nella cura delle
persone non autosufficienti e con problematiche psichiatriche.
P. M. e' stato poi inserito nel percorso di legalita' avviato nel
Comune di ... «per favorire la partecipazione e l'operativita',
valorizzando la creativita' e promuovendo processi espressivi
attraverso il riconoscimento e l'espressione delle sue emozioni». Da
ultimo, il ragazzo e' poi stato segnalato dall'USSM al Consultorio
Familiare di ... per una presa in carico che tenga conto delle sue
fragilita' e della necessita' di approfondire il suo quadro
personologico.
Quanto sopra rappresentato da Servizio, evidenzia l'inizio di una
evoluzione positiva della personalita' dell'imputato il quale,
adeguatamente supportato dalla famiglia, si e' sempre mostrato
collaborativo con i Servizi, aderendo, di sua iniziativa, a tutte le
attivita' proposte dallo stesso USSM.
Cio' posto, l'attuale normativa di riferimento impedisce,
tuttavia, al Collegio di' valutare la presenza dei presupposti per la
sospensione del procedimento e messa alla prova, con grave
pregiudizio per le esigenze di recupero e di reinserimento sociale di
P. M., incensurato e senza altre pendenze, in violazione del secondo
comma dell'art. 31 della Costituzione.
E' di tutta evidenza che la nuova formulazione dell'art. 28,
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, introdotta dopo
i gravi fatti di Caivano, fondamentalmente mossa da comprensibili
esigenze di sicurezza e ordine pubblico, impedisce il necessario
bilanciamento tra le predette esigenze di sicurezza e ordine pubblico
e quelle di «protezione dell'infanzia e della gioventu'»,
privilegiando automaticamente le prime.
Preme sottolineare come l'emergenza non possa giustificare la
compressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di
minore eta', nell'ottica di una asserita generica ed indiscriminata
tutela della salute e della incolumita' pubblica.
La previsione ex lege del divieto assoluto di accesso alla messa
alla prova, nei casi di violenza sessuale aggravata, appare dunque
contrastare con l'art. 31 comma secondo della Costituzione,
sottraendo al vaglio di un Giudice specializzato e interdisciplinare
la possibilita' di valutare, caso per caso, le condizioni
contingenti, per rendere la risposta del processo penale minorile
aderente alla personalita' del minore e maggiormente rispondente alla
finalita' rieducative, di recupero e di reinserimento sociale del
minore autore di reato. In questa cornice si colloca la recente
pronuncia della Corte costituzionale, allorquando, mettendo in
relazione la messa alla prova dell'adulto con la messa alla prova del
minorenne, ha statuito che: «la messa alla prova del minore e'
prevista per tutti i reati anche quelli di gravita' massima, rispetto
ai quali l 'ordinamento sospende il processo in vista dell'eventuale
estinzione del reato per finalita' puramente rieducative, quindi non
perche' l'imputato lo richieda e il pubblico ministero vi consenta,
ma solo perche', ed in quanto, lo ritenga opportuno un giudice
strutturalmente idoneo a valutare la personalita' del minore»
(sentenza n. 139 del 6 luglio 2020).
P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva,
nei termini dinanzi indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 448/1988 per contrasto con l'art. 31, secondo
comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti
dall'art. 609-octies del codice penale limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale.
Sospende il procedimento penale in corso e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria in sede, la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' a P. M. (nato ad...), ai suoi genitori, al difensore di
fiducia e al pubblico ministero.
Ordina che, a cura della cancelleria in sede, l'ordinanza sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Segnala che, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modifiche, in caso di diffusione del presente
provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri dati
identificativi dei minorenni.
Bari, 25 marzo 2024
Il Presidente estensore: Stilla