Reg. ord. n. 46 del 2025 pubbl. su G.U. del 19/03/2025 n. 12

Ordinanza del Corte d'appello di Firenze  del 14/02/2025

Tra: P. T.



Oggetto:

Reati e pene – Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva – Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 – Previsione che la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (nella specie, reati di cui agli artt. 600-ter, 609-ter, n. 5, e 609-octies cod. pen.) – Eccesso di delega, in riferimento ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 134 del 2021 – Irragionevolezza, a fronte della previsione di una presunzione legale di inidoneità della pena sostitutiva sulla base del mero titolo di reato – Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell’autore del reato – Lesione della finalità rieducativa della pena. 



Norme impugnate:

legge  del 24/11/1987  Num. 689  Art. 59   Co. 1 lett. d)  sostituito dal

decreto legislativo  del 10/10/2022  Num. 150  Art. 71   Co. 1 lett. g)



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 76 

legge  del 27/09/2021  Num. 134  Art.  Co. 17 



Udienza Pubblica del 9 luglio 2025 rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2025

Ordinanza del 14 febbraio 2025 della Corte d'appello di  Firenze  nel
procedimento penale a carico di P. T.. 
 
Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione  della  pena
  detentiva - Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022
  - Previsione che la pena detentiva non puo' essere  sostituita  nei
  confronti dell'imputato di uno dei  reati  di  cui  all'art.  4-bis
  della legge n. 354 del 1975. 
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  art.
  59, comma 1, lettera d), sostituito dall'art. 71, comma 1,  lettera
  g), del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione
  della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante  delega  al  Governo
  per  l'efficienza  del  processo  penale,  nonche'  in  materia  di
  giustizia riparativa e disposizioni per la celere  definizione  dei
  procedimenti giudiziari). 


(GU n. 12 del 19-03-2025)

 
                     CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
                       Seconda sezione penale 
 
    La Corte d'appello di Firenze, riunita  in  camera  di  consiglio
nelle persone dei seguenti consiglieri: 
        Presidente dott. Giampiero Borraccia, rel.; 
        Giudice dott. Rosa Valotta; 
        Giudice dott. Francesca Sbrana. 
    Nel procedimento penale a carico di T... P... nato il ... a  ...,
residente a ... in via ..., ove ha dichiarato  domicilio,  difeso  di
fiducia da: 
        avv. Cecilia Turco del foro di  Pistoia  con  studio  in  via
Della Vigna n. 6 - Pistoia; 
        avv. Michele Giacomo Carlo Passione del foro di  Firenze  con
studio in via L. S. Cherubini n. 13; 
 
                              Imputato 
 
    In concorso con A... M..., (la cui posizione e'  stata  separata)
dei seguenti reati: 
        a) delitto di cui all'art. 110,  600-ter  del  codice  penale
perche', in concorso tra loro,  utilizzando  una  minore  degli  anni
diciotto, producevano un video pornografico e, in  particolare,  dopo
avere consumato un rapporto sessuale con  la  minore  A...  A...,  la
riprendevano con un cellulare mentre, ancora semi  nuda,  la  ragazza
giaceva immobile a terra, soffermandosi con  dei  primi  piani  sulle
parti intime della stessa e conservavano il video nella memoria fissa
del dispositivo del T... P..., ove veniva rinvenuto. 
        In ... il ... 
        b) per il reato di cui all'art. 609-octies, art. 609-ter n. 5
del codice penale, perche' partecipavano in piu' persone  riunite  ad
atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del  codice  penale
ai danni di A... A...,  nata  a  ...  il  ...,  all'epoca  dei  fatti
diciassettenne: nello specifico, dopo averla condotta  con  l'inganno
in un luogo appartato e dopo che la minore aveva iniziato con A...  i
primi approcci sessuali consenzienti, abusavano della  stessa.  Nello
specifico, dopo che la ragazza aveva espresso al T..., alla  presenza
dell'A..., la propria volonta' contraria a  proseguire  ulteriormente
il rapporto sessuale, continuavano nel loro  agire,  costringendo  la
ragazza a subire, contro la sua volonta'  manifesta,  atti  sessuali,
approfittando anche delle condizioni di inferiorita' fisica in cui la
stessa, alterata per la pregressa assunzione di alcol, versava. 
        In ... il .... 
 
                            Parte civile 
 
    A... A..., nata a ... il ..., difesa dall'avv. Gianmarco Romanini
del Foro di Lucca. 
A. Esposizione dei fatti di causa 
    1. Con sentenza in data  24  novembre  2023  del  GUP  presso  il
Tribunale di Firenze T... P... e' stata condannato in  sede  di  rito
abbreviato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per i reati
in  epigrafe  previo  riconoscimento  delle  circostanze   attenuanti
generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale. 
    2. Avverso la sentenza ha proposto appello  l'imputato  deducendo
quali motivi di impugnazione: 
        a) L'insussistenza del reato di cui all'art.  609-octies  del
codice penale per difetto dell'elemento soggettivo; 
        b) L'insussistenza del reato  di  cui  all'art.  600-ter  del
codice penale; 
        c) L'eccessivita'  della  pena  inflitta  con  richiesta  di:
applicazione delle riduzioni massime per le circostanze attenuanti di
cui agli articoli 62-bis del codice penale e 62,  n.  6,  del  codice
penale;  aumento  minimo  per  la  continuazione  con  il  capo   a);
concessione della sospensione condizionale della pena  ex  art.  163,
comma 3, del codice penale; applicazione di  pena  sostitutiva  della
pena detentiva ex articoli 545-bis e 598-bis, comma 4-bis, del codice
di procedura penale. 
    3. Ha concluso chiedendo: 
        a) in tesi, in totale riforma della  sentenza  impugnata,  di
assolvere l'imputato T... P... dai reati a lui  ascritti  perche'  il
fatto non sussiste o non costituisce reato o ai sensi dell'art.  530,
comma 2, del codice di procedura penale, oppure  secondo  la  formula
ritenuta di giustizia, con ogni consequenziale pronuncia; 
        b) in denegata ipotesi, in parziale  riforma  della  sentenza
impugnata,   previa   rinnovazione   parziale    della    istruttoria
dibattimentale ai sensi  dell'art.  603,  comma  1  e  2,  codice  di
procedura penale, di diminuire la pena, previo  riconoscimento  della
riduzione massima per le circostanze attenuanti di cui  all'art.  62,
n. 6, del codice penale e all'art. 62-bis del codice penale  entrambe
prevalenti rispetto alla contestata  circostanza  aggravante  di  cui
all'art. 600-ter, n. 5, del  codice  penale,  e  previa  applicazione
dell'aumento per la continuazione con il reato ex  art.  600-ter  del
codice penale di  cui  al  capo  a)  ridotto  nella  misura  tale  da
consentire   la   concessione   del   beneficio   della   sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3,  del  codice
penale, sussistendone i presupposti; 
        c)  nella  denegatissima  ipotesi  di  conferma  della   pena
irrogata dal primo giudice o, comunque, di  mancata  concessione  del
beneficio della sospensione  condizionale  della  pena,  disporre  la
sostituzione della pena detentiva inflitta con una  pena  sostitutiva
ai sensi dell'art. 545-bis del codice di procedura penale (in  virtu'
della  procura  speciale  rilasciata  dall'odierno  appellante),  con
riserva di formulare eccezione di illegittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 59, lettera d),  della  legge  n.  689/1981  in
relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
prevede  che  la  pena  detentiva  non  puo'  essere  sostituita  nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 3541, salvo che sia  stata  riconosciuta  la
circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis,  secondo  comma,  del
codice penale. 
    4. Con motivi nuovi e aggiunti l'appellante ha chiesto: 
        in tesi: A)  di  ridurre  la  pena  inflitta,  applicando  la
massima diminuzione per le gia' concesse circostanze ex  art.  62-bis
del codice penale, e la minima riduzione  per  l'aumento  operato  ex
art. 81 del codice penale, concedendo il beneficio  di  cui  all'art.
163, comma 3, del codice penale; B) di disporre l'invio dell'imputato
e della vittima al Centro per la giustizia riparativa di riferimento,
per l'avvio di un programma di giustizia riparativa; C) di sostituire
la pena inflitta con quella  di  cui  all'art.  561  della  legge  n.
689/1981; 
        in ipotesi: D) di dichiarare rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  59,
comma 1, lettera d), legge n. 689/1981, come sostituito dall'art. 71,
del decreto legislativo n. 150/2022, per contrasto con  gli  articoli
3, 27, comma 3,  76  della  Costituzione,  laddove  non  consente  la
sostituzione  della  pena  detentiva  con  quella   sostitutiva   nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che  sia  stata  riconosciuta  la
circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis,  secondo  comma,  del
codice   penale,   assumendo   per   l'effetto    ogni    conseguente
determinazione di legge. 
    5. Fissata l'udienza  per  la  discussione  e'  stata  presentata
richiesta di  concordato  con  rinuncia  ai  motivi  di  appello  con
applicazione della pena finale di anni due  e  mesi  sei  subordinata
alla concessione della sospensione condizionale della pena  ai  sensi
dell'art. 163, comma 3, del codice penale, richiesta  alla  quale  il
procuratore generale ha prestato il consenso. 
    6. All'udienza del 4 novembre  2024  la  Corte  ha  rigettato  la
richiesta di  concordato  non  ritenendo  la  pena  proposta  congrua
rispetto alla gravita' dei fatti contestati rilevando altresi' che la
sospensione condizionale della pena non era  stata  subordinata  alla
partecipazione  a  specifici  percorsi  di  recupero  presso  enti  o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero  di  soggetti  condannati  per  i  reati,  di  cui  all'art.
609-octies del codice penale, come previsto dall'art. 165,  comma  3,
del codice di procedura penale vigente all'epoca dei fatti; 
    7. All'odierna udienza di rinvio l'appellante ha presentato nuova
istanza di concordato nei medesimi termini prevedendo  pero'  che  la
pena   venisse   condizionalmente   sospesa   subordinatamente   alla
partecipazione ad ulteriore specifico  percorso  di  recupero  presso
ente  o  associazione  che  si  occupa  di  prevenzione,   assistenza
psicologica e recupero come disposto  dall'art.  165,  comma  5,  del
codice penale. 
    Il procuratore generale ha prestato nuovamente il consenso. 
    La Corte ha invitato le parti a discutere sulla  nuova  richiesta
di concordato e nel merito dei motivi  di  appello.  Le  parti  hanno
quindi cosi' concluso: 
        il procuratore generale si e' riportato al consenso  prestato
al concordato e nel merito ha chiesto la conferma della  sentenza  di
primo grado; 
        il difensore della parte civile ha chiesto la conferma  della
sentenza impugnata; 
        il difensore di T... ha chiesto l'accoglimento del concordato
e, in subordine, si e' riportato ai motivi di appello. 
    8. La Corte ritiratasi in camera di consiglio non ha  accolto  la
nuova richiesta di concordato accogliendo invece, previa  separazione
della posizione A..., l'ultima richiesta  subordinata  di  rimesslone
degli atti alla Corte costituzionale come di seguito dettagliata. 
B. Disposizioni legislative censurate 
    Art. 59, comma 1, lettera d), legge n. 689/1981, come  sostituito
dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre
2022, nella misura in cui non consente  la  sostituzione  della  pena
detentiva nei  confronti  dell'imputato  di  uno  dei  reati  di  cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  salvo  che  sia
stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis,
secondo comma, del codice penale. 
C. Parametri costituzionali 
    Si rileva il contrasto della suindicata norma con gli articoli 3,
27, comma 3, e 76 della Costituzione. 
D. Termini e motivi della questione 
    Alla stregua dei rilievi difensivi, ritiene il giudice remittente
che il decreto legislativo n. 150/2022 sia incorso in un  eccesso  di
delega  introducendo  una  disciplina  che  finisce  col  tradire  le
rationes sottese alla legge delega, legge n.  134/2021,  con  cui  si
delegava al Governo di ridisciplinare  opportunamente  le  condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva,  assicurando  il
coordinamento   con   le   preclusioni   previste    dall'ordinamento
penitenziario per  l'accesso  alla  semiliberta'  e  alla  detenzione
domiciliare. 
    Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge delega n.
134 del 2021, nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,  i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle  sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, dovevano essere adottati nel rispetto  dei  principi  e
criteri direttivi ivi indicati, tra cui quello di cui alla lettera  c
che di seguito si riporta testualmente: 
        «c)  prevedere  che  le  sanzioni  sostitutive   delle   pene
detentive brevi possano  essere  applicate  solo  quando  il  giudice
ritenga  che  contribuiscano  alla  rieducazione  del  condannato   e
assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni,  la  prevenzione
del  pericolo   che   egli   commetta   altri   reati;   disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra
le pene sostitutive;». 
    Le finalita' della riforma delle pene sostitutive perseguite  dal
legislatore  delegante  emergono,  in  particolare,  dalla  relazione
finale della Commissione di studio istituita con decreto ministeriale
16 marzo 2021  per  elaborare  proposte  di  riforma  in  materia  di
processo e  sistema  sanzionatorio  penale,  nonche'  in  materia  di
prescrizione del reato, sulla base della  quale  e'  stato  formulato
l'emendamento 1.502 del 14 luglio 2021 di iniziativa  governativa  al
disegno di legge A.C. 2435, che e' all'origine della delega conferita
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del  2021.  Tale  relazione
aveva auspicato, tra  l'altro,  che  «l'istituto  della  sostituzione
della pena detentiva, contestuale alla condanna da parte del  giudice
di cognizione, possa essere opportunamente rivitalizzato, con impatto
positivo sulla deflazione penitenziaria  e  processuale».  La  stessa
relazione,  conseguentemente,   aveva   proposto   tra   l'altro   di
«modificare la tipologia delle  pene  sostitutive  in  modo  tale  da
valorizzare contenuti sanzionatori sperimentati con successo in altri
contesti normativi; cio' nella consapevolezza che il carcere non deve
rappresentare l'unica risposta al reato e che, anzi, per gli  effetti
desocializzanti che comporta, deve essere evitato quando possibile in
favore  di  pene  da  eseguirsi  nella  comunita'.  Se  corredate  di
contenuti sanzionatori  positivi,  le  sanzioni  sostitutive  possono
rivestire il ruolo di vere e  proprie  pene  sostitutive  delle  pene
detentive. Una riforma delle pene sostitutive promette d'altra  parte
ripercussioni positive altresi' in termini di deflazione processuale,
se si valorizzano quelle pene come incentivo ai  riti  alternativi  -
procedimento per decreto e patteggiamento, in particolare  -  il  cui
ruolo e' di primaria importanza in vista della deflazione del  carico
giudiziario e della riduzione dei tempi medi di durata  del  processo
penale». Il disegno complessivo perseguito dal legislatore  delegante
si articolava dunque  attorno  alla  finalita'  di  rivitalizzare  un
istituto - quello delle pene sostitutive -  introdotto  nel  1981  ma
ancora scarsamente utilizzato nella prassi. E cio' per perseguire due
obiettivi di fondo, chiaramente emergenti dalla relazione citata. 
    In primo luogo, quello di mettere a disposizione del  giudice  di
cognizione - gia' in fase, dunque, di  commisurazione  della  pena  -
risposte  sanzionatorie  alternative  alle  pene  detentive  brevi  o
comunque di durata  contenuta,  la  consapevolezza  dei  cui  effetti
desocializzanti era stata all'origine della stessa introduzione delle
pene sostitutive oltre un quarantennio fa: e cio' in coerenza sia con
il  principio  del  minimo  sacrificio  necessario   della   liberta'
personale, sia con la necessaria finalita' rieducativa della pena  di
cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della   Costituzione,   che   deve
accompagnare la  pena  «da  quando  nasce,  nell'astratta  previsione
normativa, fino a quando in concreto si  estingue»,  e  dunque  anche
nella  fase   di   determinazione   del   trattamento   sanzionatorio
appropriato da parte del giudice della cognizione. Principio, questo,
di speciale rilievo in un contesto caratterizzato dalla situazione di
significativo sovraffollamento in cui versano le carceri italiane. 
    In secondo luogo, quello di incentivare  definizioni  alternative
del processo - attraverso la prospettiva di  ottenere  l'applicazione
di pene sostitutive del carcere, anche per effetto  degli  sconti  di
pena connessi alla scelta dei  riti  alternativi  -  con  conseguente
alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale. E cio'  in
funzione dell'obiettivo ultimo, imposto dall'art. 111, secondo comma,
della  Costituzione,  di  assicurare  (al  singolo  imputato  e  alla
generalita' degli imputati) tempi piu' contenuti di  definizione  dei
processi.  (cosi',  Corte  costituzionale,   sentenza   n.   84/2024,
paragrafo 3.2  Considerato  in  diritto).  Cosi'  chiarita  la  ratio
sottesa alla legge delega, si rileva che per espressa  previsione  di
legge (art. 58 della legge n. 689/1981; art. 1, comma 17, lettera d),
legge n. 134/2021) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
posso essere applicate dal giudice solo  allorche'  egli  ritenga  le
stesse  funzionali  alla  rieducazione  del  condannato  e  idonee  a
prevenire il pericolo di recidiva. 
    Di regola, dunque, l'applicazione di una sanzione sostitutiva  ad
opera  del  giudice  della  cognizione  richiede   un   apprezzamento
discrezionale da parte dello stesso in relazione alle circostanze del
caso concreto; il giudicante dovra' domandarsi se,  alla  luce  delle
peculiarita' del caso, una sanzione sostitutiva sara' piu' idonea  di
quella detentiva breve a rieducare il condannato  e  a  prevenire  la
commissione di ulteriori reati. 
    Con   il   decreto   legislativo   n.   150/2022,   il   Governo,
nell'esercizio della delega conferitagli con la legge n. 134/2021, ha
modificato  l'art.  59  della  legge  n.  689/1981  introducendo,  in
sostanza, una presunzione di inidoneita' delle misure  alternative  a
conseguire le  finalita'  indicate  dalla  legge  nei  confronti  del
soggetto che sia imputato di uno dei  reati  di  cui  all'art.  4-bis
legge n. 354/1975, con conseguente inapplicabilita' delle stesse. 
    In altri termini, nei confronti di un imputato per i reati di cui
all'art. 4-bis o.p.,  si  sottrae  al  giudice  della  cognizione  la
possibilita' di una valutazione discrezionale delle peculiarita'  del
caso concreto ai fini dell'applicazione di una sanzione  sostitutiva,
operando  una  presunzione  legale  di  inidoneita'  della  stessa  a
perseguire i fini cui e' preposta.  Presunzione,  questa,  che  viene
meno solo allorquando sia  stata  riconosciuta  l'attenuante  di  cui
all'art.  323-bis,  secondo  comma,  del  codice  penale,   e   cioe'
allorquando condannato abbia  dato  prova  di  ravvedimento  operoso,
attivandosi  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  giungesse  a
conseguenze  ulteriori,  per  assicurare  le  prove   dei   reati   e
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite. 
    Tale preclusione, oltre a tradire la  ratio  sottesa  alla  legge
delega n.  134  del  2021  di  rivitalizzare  l'istituto  delle  pene
sostitutive e disciplinare il potere discrezionale del giudice  nella
scelta tra le pene sostitutive, con conseguente violazione  dell'art.
76 della Costituzione, si presenta contraria e lesiva degli ulteriori
principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27, comma  3,  della
Costituzione. Ed infatti, appare del tutto irragionevole ancorare una
presunzione legale di inidoneita' della pena sostitutiva a perseguire
i fini di legge al mero titolo di reato  addebitato  all'imputato,  a
prescindere da una valutazione delle peculiarita' del caso  concreto.
Una tale previsione normativa sembra aprire al rischio di trattare in
maniera diversa situazioni  differenziate  dal  titolo  di  reato  ma
connotate, in concreto, da eguale gravita'. 
    Altrettanto irragionevole pare che al  momento  dell'applicazione
di  una  sanzione  di  natura  penale  che   deve   avere   carattere
retributivo, specialpreventivo  e  rieducativo  non  si  consenta  al
giudice  della  cognizione  di  valutare  le  condizioni   soggettive
dell'autore del reato soprattutto ove queste, unite alle  circostanze
concrete in cui e' stato commesso il fatto, consentano  di  escludere
un rischio attuale di recidiva ovvero la possibilita'  di  contenerlo
con una misura efficace diversa dalla detenzione. 
    Cio' senza considerare  che,  precludendo  al  giudice  del  caso
concreto  qualsiasi  valutazione   discrezionale   in   ordine   alla
possibilita' di sostituire la pena detentiva breve nei  confronti  di
un condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. ove
non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis,  comma
2, del codice penale, si impedisce al  giudice  della  cognizione  di
individuare la sanzione piu' adeguata al  caso  concreto,  alla  luce
delle  peculiarita'  della  fattispecie  e  della  personalita'   del
condannato, vulnerando il principio costituzionale per  cui  la  pena
deve tendere alla rieducazione del soggetto. 
    In altri  termini,  si  ritiene  che  la  norma  in  questa  sede
censurata  impedisca  al  giudice  a  quo  di   individualizzare   il
trattamento  sanzionatorio  attraverso  l'applicazione  di  una  pena
sostitutiva a quella detentiva che, alla luce delle specificita'  del
caso  concreto,  potrebbe  perseguire  la  funzione  rieducativa  del
condannato piu' e meglio dell'esperienza detentiva in  carcere,  che,
come  noto,  produce  sovente  un  effetto   desocializzante   e   di
involuzione della persona, anche alla luce della  situazione  critica
in cui versano le carceri italiane. 
E. Sulla non manifesta infondatezza 
    Posto il carattere chiaro  e  univoco  del  dato  normativa,  non
appaiono percorribili interpretazioni della norma  ora  censurata  in
senso  conforme  agli  articoli  3  e  27,  comma  3,  e  176   della
Costituzione. 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla
difesa non appare  pertanto  manifestamente  infondata  e  merita  il
vaglio della Corte costituzionale in quanto sussistono seri dubbi  di
costituzionalita' della  norma  censurata  in  relazione  alle  norme
costituzionali anzidette. 
F. Sulla rilevanza della questione 
    Questa  Corte  all'odierna  udienza  ha  invitato  le   parti   a
concludere sia in relazione  alla  seconda  richiesta  di  concordato
presentata dalla difesa T... (e per il quale il procuratore  generale
ha prestato il consenso), sia in merito  ai  motivi  di  impugnazione
proposti. Quindi la Corte e' stata investita di  tutte  le  questioni
devolute nell'atto di appello e nei motivi nuovi, in cui  sono  state
articolate richieste gradate e subordinate  (come  sopra  riportate),
ultima  delle  quali  e'  quella  di  sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale, sollecitazione che e' stata raccolta nei
termini di cui al punto D. 
    La Corte, dunque, non solo non ha accolto la richiesta principale
di concordato  (gia'  rigettata  e  reiterata  peraltro  tardivamente
tenuto conto dei termini di  decadenza  previsti  dall'art.  599-bis,
comma 1, del codice di procedura penale), ma  anche  tutte  le  altre
richieste nel merito (assoluzione, riduzione della pena e sospensione
condizionale  della  stessa,  accesso   a   percorso   di   giustizia
rlparatlva) accogliendo l'ultima richiesta subordinata di  rimessione
degli atti alla Corte costituzionale per sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale proposta dall'appellante. 
    Questa Corte dovra' dunque affermare  la  responsabilita'  penale
dell'imputato per la  quale  non  appare  congrua  una  pena  pari  o
inferiore a quella di anni due e mesi sei di reclusione. 
    Residua solo la decisione sulla quantificazione della  pena  che,
per la sua entita', non potra' essere condizionalmente sospesa, e  la
valutazione della richiesta di applicazione di  pene  sostitutive  ai
sensi dell'art. 58, comma 1, legge n.  689/1981  che  secondo  questa
Corte appaiono idonee alla rieducazione dell'imputato, incensurato  e
di giovane eta', in tal modo assicurando la prevenzione del  pericolo
di reiterazione di condotte criminose. 
    Non vi sono  neppure  elementi  per  valutare  come  negativa  la
prognosi   circa   l'adempimento   da   parte   dell'imputato   delle
prescrizioni  connesse  alla  pena  sostitutiva  avendo   T...   gia'
positivamente intrapreso  un  percorso  di  responsabilizzazione  per
uomini maltrattanti. 
    Ritiene, tuttavia, la Corte di non poter  accedere,  allo  stato,
alla richiesta di applicazione di pene sostitutive ostando il  chiaro
dettato normativo di cui all'art. 59, comma 1, lettera d),  legge  n.
689/1981, ma solo previa dichiarazione di illegittimita' della  norma
nei termini sopra enucleati e per la quale si  rende  necessaria  una
pronuncia della Corte costituzionale cui  si  debbono  rimettere  gli
atti. 
    La  questione  appare  dunque  rilevante  poiche'  questa   Corte
nell'irrogare una pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione
potra' applicare le pene  sostitutive  solo  previa  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale della norma anzidetta  nella  parte  in
cui non consente di sostituire la pena detentiva breve nei  confronti
di un condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di appello di Firenze, visto l'art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87,  dispone  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale   affinche'    si    pronunci    sulla    legittimita'
costituzionale dell'art. 59, comma 1,  lettera  d),  della  legge  24
novembre 1981, n. 689,  come  sostituito  dall'art.  71  del  decreto
legislativo n. 150/2022, per contrasto con gli articoli 3, 27,  comma
3, e 76 della Costituzione. 
    Dispone altresi' la sospensione del presente giudizio  fino  alla
decisione della Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti  in
causa, al procuratore  generale,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Firenze, 27 gennaio 2025 
 
                                        Il Presidente est.: Borraccia 
    Si dispone, a norma  dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, che chiunque diffonda la sentenza provveda ad  omettere  le
generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi  a
terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente  l'identita'  dei
minori oppure delle parti.