N. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 2025
Ordinanza del 14 febbraio 2025 della Corte d'appello di Firenze nel
procedimento penale a carico di P. T..
Reati e pene - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena
detentiva - Modifiche normative ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022
- Previsione che la pena detentiva non puo' essere sostituita nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis
della legge n. 354 del 1975.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art.
59, comma 1, lettera d), sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo
per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari).
(GU n. 12 del 19-03-2025)
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Seconda sezione penale
La Corte d'appello di Firenze, riunita in camera di consiglio
nelle persone dei seguenti consiglieri:
Presidente dott. Giampiero Borraccia, rel.;
Giudice dott. Rosa Valotta;
Giudice dott. Francesca Sbrana.
Nel procedimento penale a carico di T... P... nato il ... a ...,
residente a ... in via ..., ove ha dichiarato domicilio, difeso di
fiducia da:
avv. Cecilia Turco del foro di Pistoia con studio in via
Della Vigna n. 6 - Pistoia;
avv. Michele Giacomo Carlo Passione del foro di Firenze con
studio in via L. S. Cherubini n. 13;
Imputato
In concorso con A... M..., (la cui posizione e' stata separata)
dei seguenti reati:
a) delitto di cui all'art. 110, 600-ter del codice penale
perche', in concorso tra loro, utilizzando una minore degli anni
diciotto, producevano un video pornografico e, in particolare, dopo
avere consumato un rapporto sessuale con la minore A... A..., la
riprendevano con un cellulare mentre, ancora semi nuda, la ragazza
giaceva immobile a terra, soffermandosi con dei primi piani sulle
parti intime della stessa e conservavano il video nella memoria fissa
del dispositivo del T... P..., ove veniva rinvenuto.
In ... il ...
b) per il reato di cui all'art. 609-octies, art. 609-ter n. 5
del codice penale, perche' partecipavano in piu' persone riunite ad
atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis del codice penale
ai danni di A... A..., nata a ... il ..., all'epoca dei fatti
diciassettenne: nello specifico, dopo averla condotta con l'inganno
in un luogo appartato e dopo che la minore aveva iniziato con A... i
primi approcci sessuali consenzienti, abusavano della stessa. Nello
specifico, dopo che la ragazza aveva espresso al T..., alla presenza
dell'A..., la propria volonta' contraria a proseguire ulteriormente
il rapporto sessuale, continuavano nel loro agire, costringendo la
ragazza a subire, contro la sua volonta' manifesta, atti sessuali,
approfittando anche delle condizioni di inferiorita' fisica in cui la
stessa, alterata per la pregressa assunzione di alcol, versava.
In ... il ....
Parte civile
A... A..., nata a ... il ..., difesa dall'avv. Gianmarco Romanini
del Foro di Lucca.
A. Esposizione dei fatti di causa
1. Con sentenza in data 24 novembre 2023 del GUP presso il
Tribunale di Firenze T... P... e' stata condannato in sede di rito
abbreviato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per i reati
in epigrafe previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 6, del codice penale.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato deducendo
quali motivi di impugnazione:
a) L'insussistenza del reato di cui all'art. 609-octies del
codice penale per difetto dell'elemento soggettivo;
b) L'insussistenza del reato di cui all'art. 600-ter del
codice penale;
c) L'eccessivita' della pena inflitta con richiesta di:
applicazione delle riduzioni massime per le circostanze attenuanti di
cui agli articoli 62-bis del codice penale e 62, n. 6, del codice
penale; aumento minimo per la continuazione con il capo a);
concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163,
comma 3, del codice penale; applicazione di pena sostitutiva della
pena detentiva ex articoli 545-bis e 598-bis, comma 4-bis, del codice
di procedura penale.
3. Ha concluso chiedendo:
a) in tesi, in totale riforma della sentenza impugnata, di
assolvere l'imputato T... P... dai reati a lui ascritti perche' il
fatto non sussiste o non costituisce reato o ai sensi dell'art. 530,
comma 2, del codice di procedura penale, oppure secondo la formula
ritenuta di giustizia, con ogni consequenziale pronuncia;
b) in denegata ipotesi, in parziale riforma della sentenza
impugnata, previa rinnovazione parziale della istruttoria
dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1 e 2, codice di
procedura penale, di diminuire la pena, previo riconoscimento della
riduzione massima per le circostanze attenuanti di cui all'art. 62,
n. 6, del codice penale e all'art. 62-bis del codice penale entrambe
prevalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante di cui
all'art. 600-ter, n. 5, del codice penale, e previa applicazione
dell'aumento per la continuazione con il reato ex art. 600-ter del
codice penale di cui al capo a) ridotto nella misura tale da
consentire la concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma 3, del codice
penale, sussistendone i presupposti;
c) nella denegatissima ipotesi di conferma della pena
irrogata dal primo giudice o, comunque, di mancata concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena, disporre la
sostituzione della pena detentiva inflitta con una pena sostitutiva
ai sensi dell'art. 545-bis del codice di procedura penale (in virtu'
della procura speciale rilasciata dall'odierno appellante), con
riserva di formulare eccezione di illegittimita' costituzionale della
norma di cui all'art. 59, lettera d), della legge n. 689/1981 in
relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui
prevede che la pena detentiva non puo' essere sostituita nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 3541, salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, del
codice penale.
4. Con motivi nuovi e aggiunti l'appellante ha chiesto:
in tesi: A) di ridurre la pena inflitta, applicando la
massima diminuzione per le gia' concesse circostanze ex art. 62-bis
del codice penale, e la minima riduzione per l'aumento operato ex
art. 81 del codice penale, concedendo il beneficio di cui all'art.
163, comma 3, del codice penale; B) di disporre l'invio dell'imputato
e della vittima al Centro per la giustizia riparativa di riferimento,
per l'avvio di un programma di giustizia riparativa; C) di sostituire
la pena inflitta con quella di cui all'art. 561 della legge n.
689/1981;
in ipotesi: D) di dichiarare rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59,
comma 1, lettera d), legge n. 689/1981, come sostituito dall'art. 71,
del decreto legislativo n. 150/2022, per contrasto con gli articoli
3, 27, comma 3, 76 della Costituzione, laddove non consente la
sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva nei
confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la
circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, del
codice penale, assumendo per l'effetto ogni conseguente
determinazione di legge.
5. Fissata l'udienza per la discussione e' stata presentata
richiesta di concordato con rinuncia ai motivi di appello con
applicazione della pena finale di anni due e mesi sei subordinata
alla concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'art. 163, comma 3, del codice penale, richiesta alla quale il
procuratore generale ha prestato il consenso.
6. All'udienza del 4 novembre 2024 la Corte ha rigettato la
richiesta di concordato non ritenendo la pena proposta congrua
rispetto alla gravita' dei fatti contestati rilevando altresi' che la
sospensione condizionale della pena non era stata subordinata alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i reati, di cui all'art.
609-octies del codice penale, come previsto dall'art. 165, comma 3,
del codice di procedura penale vigente all'epoca dei fatti;
7. All'odierna udienza di rinvio l'appellante ha presentato nuova
istanza di concordato nei medesimi termini prevedendo pero' che la
pena venisse condizionalmente sospesa subordinatamente alla
partecipazione ad ulteriore specifico percorso di recupero presso
ente o associazione che si occupa di prevenzione, assistenza
psicologica e recupero come disposto dall'art. 165, comma 5, del
codice penale.
Il procuratore generale ha prestato nuovamente il consenso.
La Corte ha invitato le parti a discutere sulla nuova richiesta
di concordato e nel merito dei motivi di appello. Le parti hanno
quindi cosi' concluso:
il procuratore generale si e' riportato al consenso prestato
al concordato e nel merito ha chiesto la conferma della sentenza di
primo grado;
il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della
sentenza impugnata;
il difensore di T... ha chiesto l'accoglimento del concordato
e, in subordine, si e' riportato ai motivi di appello.
8. La Corte ritiratasi in camera di consiglio non ha accolto la
nuova richiesta di concordato accogliendo invece, previa separazione
della posizione A..., l'ultima richiesta subordinata di rimesslone
degli atti alla Corte costituzionale come di seguito dettagliata.
B. Disposizioni legislative censurate
Art. 59, comma 1, lettera d), legge n. 689/1981, come sostituito
dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre
2022, nella misura in cui non consente la sostituzione della pena
detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui
all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia
stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis,
secondo comma, del codice penale.
C. Parametri costituzionali
Si rileva il contrasto della suindicata norma con gli articoli 3,
27, comma 3, e 76 della Costituzione.
D. Termini e motivi della questione
Alla stregua dei rilievi difensivi, ritiene il giudice remittente
che il decreto legislativo n. 150/2022 sia incorso in un eccesso di
delega introducendo una disciplina che finisce col tradire le
rationes sottese alla legge delega, legge n. 134/2021, con cui si
delegava al Governo di ridisciplinare opportunamente le condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il
coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento
penitenziario per l'accesso alla semiliberta' e alla detenzione
domiciliare.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge delega n.
134 del 2021, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i
decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, dovevano essere adottati nel rispetto dei principi e
criteri direttivi ivi indicati, tra cui quello di cui alla lettera c
che di seguito si riporta testualmente:
«c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice
ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e
assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione
del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra
le pene sostitutive;».
Le finalita' della riforma delle pene sostitutive perseguite dal
legislatore delegante emergono, in particolare, dalla relazione
finale della Commissione di studio istituita con decreto ministeriale
16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di
processo e sistema sanzionatorio penale, nonche' in materia di
prescrizione del reato, sulla base della quale e' stato formulato
l'emendamento 1.502 del 14 luglio 2021 di iniziativa governativa al
disegno di legge A.C. 2435, che e' all'origine della delega conferita
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021. Tale relazione
aveva auspicato, tra l'altro, che «l'istituto della sostituzione
della pena detentiva, contestuale alla condanna da parte del giudice
di cognizione, possa essere opportunamente rivitalizzato, con impatto
positivo sulla deflazione penitenziaria e processuale». La stessa
relazione, conseguentemente, aveva proposto tra l'altro di
«modificare la tipologia delle pene sostitutive in modo tale da
valorizzare contenuti sanzionatori sperimentati con successo in altri
contesti normativi; cio' nella consapevolezza che il carcere non deve
rappresentare l'unica risposta al reato e che, anzi, per gli effetti
desocializzanti che comporta, deve essere evitato quando possibile in
favore di pene da eseguirsi nella comunita'. Se corredate di
contenuti sanzionatori positivi, le sanzioni sostitutive possono
rivestire il ruolo di vere e proprie pene sostitutive delle pene
detentive. Una riforma delle pene sostitutive promette d'altra parte
ripercussioni positive altresi' in termini di deflazione processuale,
se si valorizzano quelle pene come incentivo ai riti alternativi -
procedimento per decreto e patteggiamento, in particolare - il cui
ruolo e' di primaria importanza in vista della deflazione del carico
giudiziario e della riduzione dei tempi medi di durata del processo
penale». Il disegno complessivo perseguito dal legislatore delegante
si articolava dunque attorno alla finalita' di rivitalizzare un
istituto - quello delle pene sostitutive - introdotto nel 1981 ma
ancora scarsamente utilizzato nella prassi. E cio' per perseguire due
obiettivi di fondo, chiaramente emergenti dalla relazione citata.
In primo luogo, quello di mettere a disposizione del giudice di
cognizione - gia' in fase, dunque, di commisurazione della pena -
risposte sanzionatorie alternative alle pene detentive brevi o
comunque di durata contenuta, la consapevolezza dei cui effetti
desocializzanti era stata all'origine della stessa introduzione delle
pene sostitutive oltre un quarantennio fa: e cio' in coerenza sia con
il principio del minimo sacrificio necessario della liberta'
personale, sia con la necessaria finalita' rieducativa della pena di
cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che deve
accompagnare la pena «da quando nasce, nell'astratta previsione
normativa, fino a quando in concreto si estingue», e dunque anche
nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio
appropriato da parte del giudice della cognizione. Principio, questo,
di speciale rilievo in un contesto caratterizzato dalla situazione di
significativo sovraffollamento in cui versano le carceri italiane.
In secondo luogo, quello di incentivare definizioni alternative
del processo - attraverso la prospettiva di ottenere l'applicazione
di pene sostitutive del carcere, anche per effetto degli sconti di
pena connessi alla scelta dei riti alternativi - con conseguente
alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale. E cio' in
funzione dell'obiettivo ultimo, imposto dall'art. 111, secondo comma,
della Costituzione, di assicurare (al singolo imputato e alla
generalita' degli imputati) tempi piu' contenuti di definizione dei
processi. (cosi', Corte costituzionale, sentenza n. 84/2024,
paragrafo 3.2 Considerato in diritto). Cosi' chiarita la ratio
sottesa alla legge delega, si rileva che per espressa previsione di
legge (art. 58 della legge n. 689/1981; art. 1, comma 17, lettera d),
legge n. 134/2021) le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
posso essere applicate dal giudice solo allorche' egli ritenga le
stesse funzionali alla rieducazione del condannato e idonee a
prevenire il pericolo di recidiva.
Di regola, dunque, l'applicazione di una sanzione sostitutiva ad
opera del giudice della cognizione richiede un apprezzamento
discrezionale da parte dello stesso in relazione alle circostanze del
caso concreto; il giudicante dovra' domandarsi se, alla luce delle
peculiarita' del caso, una sanzione sostitutiva sara' piu' idonea di
quella detentiva breve a rieducare il condannato e a prevenire la
commissione di ulteriori reati.
Con il decreto legislativo n. 150/2022, il Governo,
nell'esercizio della delega conferitagli con la legge n. 134/2021, ha
modificato l'art. 59 della legge n. 689/1981 introducendo, in
sostanza, una presunzione di inidoneita' delle misure alternative a
conseguire le finalita' indicate dalla legge nei confronti del
soggetto che sia imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis
legge n. 354/1975, con conseguente inapplicabilita' delle stesse.
In altri termini, nei confronti di un imputato per i reati di cui
all'art. 4-bis o.p., si sottrae al giudice della cognizione la
possibilita' di una valutazione discrezionale delle peculiarita' del
caso concreto ai fini dell'applicazione di una sanzione sostitutiva,
operando una presunzione legale di inidoneita' della stessa a
perseguire i fini cui e' preposta. Presunzione, questa, che viene
meno solo allorquando sia stata riconosciuta l'attenuante di cui
all'art. 323-bis, secondo comma, del codice penale, e cioe'
allorquando condannato abbia dato prova di ravvedimento operoso,
attivandosi per evitare che l'attivita' delittuosa giungesse a
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e
l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite.
Tale preclusione, oltre a tradire la ratio sottesa alla legge
delega n. 134 del 2021 di rivitalizzare l'istituto delle pene
sostitutive e disciplinare il potere discrezionale del giudice nella
scelta tra le pene sostitutive, con conseguente violazione dell'art.
76 della Costituzione, si presenta contraria e lesiva degli ulteriori
principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione. Ed infatti, appare del tutto irragionevole ancorare una
presunzione legale di inidoneita' della pena sostitutiva a perseguire
i fini di legge al mero titolo di reato addebitato all'imputato, a
prescindere da una valutazione delle peculiarita' del caso concreto.
Una tale previsione normativa sembra aprire al rischio di trattare in
maniera diversa situazioni differenziate dal titolo di reato ma
connotate, in concreto, da eguale gravita'.
Altrettanto irragionevole pare che al momento dell'applicazione
di una sanzione di natura penale che deve avere carattere
retributivo, specialpreventivo e rieducativo non si consenta al
giudice della cognizione di valutare le condizioni soggettive
dell'autore del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze
concrete in cui e' stato commesso il fatto, consentano di escludere
un rischio attuale di recidiva ovvero la possibilita' di contenerlo
con una misura efficace diversa dalla detenzione.
Cio' senza considerare che, precludendo al giudice del caso
concreto qualsiasi valutazione discrezionale in ordine alla
possibilita' di sostituire la pena detentiva breve nei confronti di
un condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. penit. ove
non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma
2, del codice penale, si impedisce al giudice della cognizione di
individuare la sanzione piu' adeguata al caso concreto, alla luce
delle peculiarita' della fattispecie e della personalita' del
condannato, vulnerando il principio costituzionale per cui la pena
deve tendere alla rieducazione del soggetto.
In altri termini, si ritiene che la norma in questa sede
censurata impedisca al giudice a quo di individualizzare il
trattamento sanzionatorio attraverso l'applicazione di una pena
sostitutiva a quella detentiva che, alla luce delle specificita' del
caso concreto, potrebbe perseguire la funzione rieducativa del
condannato piu' e meglio dell'esperienza detentiva in carcere, che,
come noto, produce sovente un effetto desocializzante e di
involuzione della persona, anche alla luce della situazione critica
in cui versano le carceri italiane.
E. Sulla non manifesta infondatezza
Posto il carattere chiaro e univoco del dato normativa, non
appaiono percorribili interpretazioni della norma ora censurata in
senso conforme agli articoli 3 e 27, comma 3, e 176 della
Costituzione.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa non appare pertanto manifestamente infondata e merita il
vaglio della Corte costituzionale in quanto sussistono seri dubbi di
costituzionalita' della norma censurata in relazione alle norme
costituzionali anzidette.
F. Sulla rilevanza della questione
Questa Corte all'odierna udienza ha invitato le parti a
concludere sia in relazione alla seconda richiesta di concordato
presentata dalla difesa T... (e per il quale il procuratore generale
ha prestato il consenso), sia in merito ai motivi di impugnazione
proposti. Quindi la Corte e' stata investita di tutte le questioni
devolute nell'atto di appello e nei motivi nuovi, in cui sono state
articolate richieste gradate e subordinate (come sopra riportate),
ultima delle quali e' quella di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale, sollecitazione che e' stata raccolta nei
termini di cui al punto D.
La Corte, dunque, non solo non ha accolto la richiesta principale
di concordato (gia' rigettata e reiterata peraltro tardivamente
tenuto conto dei termini di decadenza previsti dall'art. 599-bis,
comma 1, del codice di procedura penale), ma anche tutte le altre
richieste nel merito (assoluzione, riduzione della pena e sospensione
condizionale della stessa, accesso a percorso di giustizia
rlparatlva) accogliendo l'ultima richiesta subordinata di rimessione
degli atti alla Corte costituzionale per sollevare la questione di
legittimita' costituzionale proposta dall'appellante.
Questa Corte dovra' dunque affermare la responsabilita' penale
dell'imputato per la quale non appare congrua una pena pari o
inferiore a quella di anni due e mesi sei di reclusione.
Residua solo la decisione sulla quantificazione della pena che,
per la sua entita', non potra' essere condizionalmente sospesa, e la
valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive ai
sensi dell'art. 58, comma 1, legge n. 689/1981 che secondo questa
Corte appaiono idonee alla rieducazione dell'imputato, incensurato e
di giovane eta', in tal modo assicurando la prevenzione del pericolo
di reiterazione di condotte criminose.
Non vi sono neppure elementi per valutare come negativa la
prognosi circa l'adempimento da parte dell'imputato delle
prescrizioni connesse alla pena sostitutiva avendo T... gia'
positivamente intrapreso un percorso di responsabilizzazione per
uomini maltrattanti.
Ritiene, tuttavia, la Corte di non poter accedere, allo stato,
alla richiesta di applicazione di pene sostitutive ostando il chiaro
dettato normativo di cui all'art. 59, comma 1, lettera d), legge n.
689/1981, ma solo previa dichiarazione di illegittimita' della norma
nei termini sopra enucleati e per la quale si rende necessaria una
pronuncia della Corte costituzionale cui si debbono rimettere gli
atti.
La questione appare dunque rilevante poiche' questa Corte
nell'irrogare una pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione
potra' applicare le pene sostitutive solo previa declaratoria di
illegittimita' costituzionale della norma anzidetta nella parte in
cui non consente di sostituire la pena detentiva breve nei confronti
di un condannato per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. penit.
P. Q. M.
La Corte di appello di Firenze, visto l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dispone la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale affinche' si pronunci sulla legittimita'
costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera d), della legge 24
novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71 del decreto
legislativo n. 150/2022, per contrasto con gli articoli 3, 27, comma
3, e 76 della Costituzione.
Dispone altresi' la sospensione del presente giudizio fino alla
decisione della Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in
causa, al procuratore generale, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Presidente est.: Borraccia
Si dispone, a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n.
196/2003, che chiunque diffonda la sentenza provveda ad omettere le
generalita', altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali puo' desumersi anche indirettamente l'identita' dei
minori oppure delle parti.