Reg. ord. n. 68 del 2025 pubbl. su G.U. del 23/04/2025 n. 17

Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Bari  del 24/03/2025

Tra: A.K. D.B.



Oggetto:

Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Modifiche normative ad opera del decreto-legge n.123 del 2023, come convertito – Esclusione dell’applicabilità delle disposizioni del comma 1 dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, ai delitti previsti dall’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. – Disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati anche più gravi, in considerazione della pena minima edittale – Contrasto con l’intero impianto normativo che regola il processo penale minorile, avente come finalità il recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale – Contrasto con la normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di un sistema di giustizia penale a misura del minore informato al principio di proporzionalità e al principio del minimo intervento – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 




Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 22/09/1988  Num. 448  Art. 28   Co. 5 bis  aggiunto dal

decreto-legge  del 15/09/2023  Num. 123  Art.  Co. 1 lett. c-bis)  convertito con modificazioni in

legge  del 13/11/2023  Num. 159



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 27   Co.

Costituzione  Art. 31   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva UE  del 11/05/2016  Num. 800

Regole minime delle Nazioni unite sull'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino)  del 29/11/1985

regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà (regole de L'Avana)  del 14/12/1990

raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle regole europee per i delinquenti minori che siano oggetto di sanzioni o di misure  del 05/11/2008

Linee guida per una giustizia a misura di minore, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa  del 17/11/2010



Camera di Consiglio del 22 settembre 2025 rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2025

Ordinanza del 24 marzo 2025 del Tribunale per i minorenni di Bari nel
procedimento penale a carico di A.K. D. B.. 
 
Processo penale - Processo minorile  -  Sospensione  del  processo  e
  messa alla prova - Modifiche normative ad opera  del  decreto-legge
  n.123 del 2023, come convertito  -  Esclusione  dell'applicabilita'
  delle disposizioni del comma 1 dell'art. 28 del d.P.R. n.  448  del
  1988, in tema di sospensione del processo con messa alla prova,  ai
  delitti previsti dall'art. 609-bis cod. pen.  (violenza  sessuale),
  nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448
  (Approvazione delle disposizioni sul processo penale  a  carico  di
  imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis. 


(GU n. 17 del 23-04-2025)

 
                  TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI 
 
    Il G.U.P. del Tribunale per  i  Minorenni  di  Bari,  riunito  in
camera di consiglio, nelle persone dei sigg.: 
        dott.ssa Francesca Stilla Presidente; 
        dott. Edgardo Bisceglia giudice onorario; 
        dott.ssa Rosa Diana giudice onorario; 
    nel procedimento penale a carico di D. B. A. K. (nato  a  ...  in
data ...) imputato dei delitti di cui agli articoli 81, 605, 609-bis,
609-ter ultimo co.1 ipotesi perche', con diverse azioni esecutive  di
un medesimo disegno criminoso, costringeva la minore G. M. , di  anni
13, a subire atti sessuali privandola  altresi'  della  sua  liberta'
personale e, piu' specificamente, dopo averla invitata da sola presso
un  locale  nella  sua  disponibilita',  l'abbracciava,  le   toccava
ripetutamente il  seno  e  la  schiena  e  la  baciava  sulle  labbra
nonostante il suo dissenso, agendo altresi' con violenza,  consistita
nel prenderla in braccio obbligandola  a  sedersi  su  uno  sgabello,
nell'afferrarla  per  il  collo  e  nel  porsi  davanti  alla   porta
d'ingresso per impedirle di uscire e comunque agendo repentinamente e
profittando della propria superiorita' fisica e dell'assenza di altre
persone, abbassandosi altresi' i pantaloni e le mutande  e  munendosi
di preservativi con  il  chiaro  intento  di  consumare  con  lei  un
rapporto sessuale. In ... il ... 
    All'udienza  preliminare  del  10   marzo,   l'imputato   rendeva
dichiarazioni spontanee, si sottoponeva all'esame e  infine  chiedeva
la sospensione del procedimento con avvio del programma trattamentale
di messa alla prova. 
    La difesa insisteva nella richiesta e chiedeva un breve rinvio al
fine di sollevare questione di legittimita' costituzionale del  comma
5-bis dell'art. 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
448/1988. 
    Il Collegio rinviava la  trattazione  del  presente  procedimento
alla data del 24 marzo 2025. 
    La  difesa  della  parte  si  riportava  alla  memoria  difensiva
depositata in data 17 marzo 2024 e  chiedeva  che  venisse  sollevata
questione di legittimita' costituzionale del  comma  5-bis  dell'art.
28, decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988. 
    Il pubblico ministero si associava alla richiesta della parte. 
    All'esito dell'udienza  odierna,  acquisite  le  richieste  delle
parti, ha emesso la  seguente  ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale di questione di legittimita' costituzionale. 
    D. B. A. K.  ,  di  anni  15,  veniva  rinviato  a  giudizio  per
rispondere del delitto di sequestro di persona e di violenza sessuale
aggravata  commessa  in  danno  della   minore   tredicenne   G.   M.
Quest'ultima, in sede di sommarie informazioni del 30 marzo  2024  ha
dichiarato  di  avere  conosciuto  l'imputato  in  occasione  di   un
concerto, di condividere la sua stessa passione di scrivere  testi  e
di comporre musica e di avere deciso di incontrarlo «per  scrivere  e
cantare». La minore ha dichiarato: «dopo circa due settimane, durante
le quali non ci eravamo scambiati messaggi, io  gli  ho  scritto  per
chiedergli quando potevamo incontrarci per  scrivere  e  cantare.  Ci
organizzammo per il giorno ... e in quella circostanza io chiesi a K.
se poteva far sopraggiungere altri suoi amici; ma quando arrivai allo
studio di registrazione riscontrai che eravamo solo  io  e  lui.  Ivi
giunta io e K. abbiamo iniziato a scrivere la melodia della canzone e
lui e' venuto dietro di me e mi ha abbracciato sfiorandomi con la usa
mano il mio seno dx. Alla cosa io non ho dato peso pensando fosse  un
errore ma  subito  dopo  e'  ritornato  sempre  da  dietro  e  mi  ha
abbracciata e mi ha palpato il seno dx da sopra la maglietta;  subito
io mi sono spostata con il corpo e lui e'  ritornato  al  pianoforte.
Dopo poco K. mi si  e'  avvicinato  e  si  e'  seduto  su  una  sedia
posizionata affianco a  quella  dove  ero  seduta  io  e,  in  quella
circostanza ha infilato la sua mano all'interno della mia maglietta e
mi ha toccato la schiena e subito dopo e' passato davanti  palpandomi
prima il seno dx e poi quello sx. Io ho cercato di svincolarmi ma lui
opponeva resistenza poiche' mi stringeva con un braccio; dopo essersi
fermato una prima volta,  ha  ripreso  immediatamente  dopo  entrando
proprio all'interno del reggiseno e palpandomi entrambi  i  seni.  In
quella circostanza sono riuscita a tirargli un morso al  polso  dx  e
solo cosi' lui si e' staccato. A questo punto poiche' ero infastidita
da tale comportamento ho inventato una scusa per  potere  andare  via
ovvero gli ho detto che mi stava chiamando mia madre e quindi, mentre
stavo andando a prendere il  giubbotto  per  andare  via,  K.  si  e'
abbassato i pantaloni e le mutande mostrandomi il suo pene. A  questo
punto io mi sono subito girata di spalle e l'ho invitato  piu'  volte
ad alzarsi i pantaloni. Ad un certo punto K. per farmi vedere che  si
era alzato i pantaloni e' venuto davanti a me e  ho  riscontrato  che
effettivamente li aveva alzati. Io ho cercato di andare via ma K.  si
e' posizionato davanti alla porta d'ingresso per impedirmi di  uscire
e, ad un certo punto, mi ha preso in braccio di peso e  mi  ha  fatto
sedere su uno sgabello. Io mi sono alzata per andare via dicendo a K.
che mia madre mi stava cercando e lui,  per  tutta  risposta,  mi  ha
presa per il collo e mi ha baciata sulle labbra  per  quattro  volte.
Dopo essere uscita fuori dallo studio per la tensione sono  scoppiata
a piangere e ho contattato un mio amico [...] preciso che  all'inizio
del nostro incontro del giorno ... K. ha cercato  di  baciarmi  sulle
labbra non riuscendoci a causa della mia  reazione.  Aggiungo  ancora
che subito ha uscito dalla tasca un pacchetto  che  ha  lanciato  sul
tavolo che solo dopo ho riconosciuto contenere profilattici». 
    In occasione  dell'udienza  del  10  marzo  2025,  A.  K.  D.  B.
ammetteva la commissione dei fatti contestati, sia pure precisando di
avere erroneamente supposto il consenso della minore,  si  dichiarava
consapevole della sofferenza arrecata alla vittima  e  richiedeva  la
sospensione del procedimento con avvio della messa alla prova. 
    A tale proposito, l'imputato dichiarava: «Ho  15  anni  e  quando
sono  successi  i  fatti  avevo  poco  piu'  di  14  anni.  Frequento
l'istituto professionale di servizi culturali dello spettacolo di ...
e faccio il 1 anno. In tutte le materie ho la sufficienza sono  anche
responsabile di  classe.  Ho  conosciuto  la  ragazza  attraverso  la
sorella di M. Lei e' una cantante e  volevamo  scrivere  una  canzone
insieme. E' iniziata un'amicizia,  abbiamo  iniziato  a  scriverci  e
sembrava che questa amicizia si stava evolvendo in qualcosa di  piu'.
Ho iniziato ad uscire e l'ho invitata a venire a casa  di  mio  nonno
perche' a casa di mio nonno c'e'  uno  studio  di  registrazione.  Il
motivo era passare  del  tempo  insieme  e  registrare  una  canzone.
Sentivo che c'era qualcosa d'altro oltre l'amicizia e  ho  deciso  di
provarci sfiorandola. Ai primi tocchi la ragazza non ha detto  niente
e ho deciso di continuare. La ragazza dopo 5 minuti ha detto  di  no.
Ho deciso di fermarmi. Abbiamo continuato la serata e ci siamo  fatti
dei selfie. Provengo da ... un piccolo paese dove tutti ci conosciamo
e ho avuto l'occasione di incontrarla il mese scorso. Mi sono scusato
con la ragazza perche' dal primo  momento  mi  sono  subito  pentito.
Abbiamo subito  risolto  ma  non  ci  esco.  Nel  senso  che  abbiamo
dimenticato la questione. Abbiamo deciso di fare  cosi'  perche'  lei
pensa di aver esagerato con la sua reazione,  ma  ritengo  che  avevo
sbagliato io e le ho detto  che  ero  stato  io  a  sbagliare.  Avevo
sbagliato perche' ero andato contro il suo consenso.  All'inizio  ero
ignaro del suo dissenso ma quando mi ha detto di  no,  ho  deciso  di
fermarmi. Queste sono le mie dichiarazioni». 
    In sede di esame, l'imputato  precisava:  ADR:  «Confermo  quanto
poc'anzi dichiarato in sede di dichiarazioni spontanee e cioe' che al
momento in cui M. mi  ha  detto  di  no,  io  mi  sono  fermato».  In
relazione alle dichiarazioni rese dalla minore  M.  G.  il  30  marzo
2024, dichiarava: ADR: «Ho gia' letto queste dichiarazioni e mi  sono
soffermato su tutti gli atti e in particolare sulla parte del morso e
posso dire che non mi ricordo. La serata me la ricordo pienamente  ma
questo dettaglio del morso non lo ricordo proprio. 
    ADR: «Voglio spiegare il mio punto di vista. Ogni azione  che  la
ragazza ha percepito come violenta, e' frutto della mia inesperienza.
E' la mia prima volta che facevo degli avance con lei e  in  generale
e' una delle mie prime volte. Non ho ben compreso all'inizio  il  suo
no e questo mi ha portato ad abbassare i pantaloni ma non le  mutande
come ha detto perche' lei era girata. Solo a quel punto mi  e'  stato
chiaro il dissenso di M. 
    ADR Quanto ai baci che le ho dato sulle labbra posso dire che  io
avevo compreso che M. fosse contraria al rapporto sessuale e  non  ai
baci sulle labbra, anche perche' la fotografia l'abbiamo fatta quando
la ragazza stava andando via. 
    ADR: «Ho scattato una foto  che  non  e'  agli  atti  ma  che  io
conservo sul telefono. Anzi la foto e' stata scattata da  M.  con  il
mio telefono alla fine della serata e  non  siamo  insieme.  Metto  a
disposizione del Collegio la fotografia scattata. La  fotografia  che
mostro in realta' e' uno screenshot di una foto che  conservo  e  che
metto a disposizione di tutti.» 
    ADR: «Non faccio uso di sostanze stupefacenti. Ma ne ho fatto uso
una sola volta a ... era il secondo giorno di scuola, ho  fumato  una
canna e mi sono sentito male» [...] 
    ADR del difensore: «Ho compreso che la situazione e' sbagliata  e
cio' che ho fatto e' sbagliato. Non mi sono piu' permesso ad avere un
contatto fisico con una ragazza  o  una  persona  senza  il  consenso
esplicito. Con la ragazza e con tutti gli amici ho risolto. Ci  tengo
a dire che ho conosciuto delle ragazze che  sono  state  molestate  e
sono stato vicino. Ho capito che ho  sbagliato  perche'  sono  andato
contro il consenso di M. Con lei avevo un rapporto molto stretto. Ora
non ho alcun contatto con lei perche'  andiamo  a  scuole  diverse  e
abbiamo amici diversi». 
    Sulla  richiesta  di  messa   alla   prova,   appare   necessario
evidenziare che il 15 novembre 2023, e' entrata in vigore la legge 13
novembre 2023, n.  159  che  ha  convertito,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (cd. decreto Caivano) recante
«Misure urgenti di contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla criminalita' minorile». 
    L'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge 15  settembre
2023, n. 123, convertito con modificazioni nella  legge  13  novembre
2023, n. 159, con l'introduzione del comma  5-bis  nell'art.  28  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, secondo cui  «le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  delitti  previsti
dall'art. 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate
ai sensi dell'art. 576,  dagli  articoli  609-bis  e  609-octies  del
codice  penale,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate   ai   sensi
dell'art. 609-ter, e dall'art. 628, terzo  comma,  numeri  2),  3)  e
3-quinquies), del codice penale», ha escluso  l'accesso  all'istituto
della messa alla prova in relazione a determinate tipologie di reato,
tra cui la violenza sessuale in danno di minorenne e dunque aggravata
ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale. 
    All'udienza del 24 marzo 2025, la difesa  dell'imputato  avanzava
istanza di sospensione del  presente  procedimento  con  trasmissione
degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  ritenuta  l'illegittimita'
costituzionale della nuova formulazione dell'art. 28 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 448/1988 per violazione degli articoli
3, 24, 27 commi 1 e 3 e 31, comma 2 della Costituzione. 
    Il pubblico ministero riteneva  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la  questione  di  illegittimita'  costituzionale,  siccome
posta dalla parte. 
    Cio' premesso, occorre verificare la rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza della questione proposta. 
    Il vaglio di rilevanza della  questione  in  esame  attiene  alla
verifica dell'impossibilita', per il Giudice a quo, di  risolvere  il
caso pratico sottoposto alla sua attenzione, indipendentemente  dalla
risoluzione della questione stessa. 
    Ebbene, nel caso che occupa, il GUP del Tribunale per i minorenni
di Bari dovrebbe applicare il comma 5-bis dell'art.  28  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988,  come  di   recente
introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella  legge  13
novembre 2023, n. 159, per rigettare l'istanza dell'imputato  che  ha
chiesto di beneficiare della messa alla prova. 
    La richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova
non appare infatti accoglibile atteso che il comma 5-bis dell'art. 28
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  448/1988,  come  di
recente  introdotto  dall'art.  6,  comma  1,  lettera   c-bis)   del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni
nella legge 13 novembre 2023, n. 159, ha escluso la messa alla  prova
in relazione a determinate  tipologie  di  reato,  tra  le  quali  la
violenza sessuale commessa in danno  di  persona  di  minore  eta'  e
dunque aggravata ai sensi dell'art. 609-ter del codice penale. 
    Detta questione appare allora  rilevante  in  quanto  la  recente
riforma impedisce al Collegio di entrare nel merito della valutazione
circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso  alla  messa  alla
prova, siccome avanzata dall'imputato A. K. D. B. 
    Dunque, l'applicazione di tale norma ai fini  del  rigetto  rende
rilevante la questione, in quanto si  tratterebbe  di  applicare  una
norma che si asserisce incostituzionale. 
    Per quanto attiene al profilo della non  manifesta  infondatezza,
il  Collegio  ritiene  non  manifesta  infondata  la   questione   di
legittimita' costituzionale della norma in  esame  sotto  il  profilo
della violazione dell'art. 31, comma secondo della Costituzione. 
    Ad avviso del Collegio, la preclusione introdotta dalla norma  in
esame, infatti, appare in contrasto con  tutto  l'impianto  normativo
che regola il  processo  penale  minorile  e  che  trova  il  proprio
fondamento  costituzionale  nell'art.  31,   comma   secondo,   della
Costituzione. 
    Il processo penale minorile, come noto, in ossequio all'art.  31,
comma secondo della Costituzione che recita: «La Repubblica  protegge
la maternita', l'infanzia e  la  gioventu',  favorendo  gli  istituti
necessari a tale scopo», e'  volto  principalmente  al  recupero  del
minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo  reinserimento
sociale,  anche  attraverso  l'attenuazione   dell'offensivita'   del
processo. 
    Tutta la ratio della disciplina del processo penale  minorile  e'
in effetti basata sulle finalita' del recupero del minore e della sua
rapida fuoriuscita dal circuito penale,  come  piu'  volte  la  Corte
costituzionale ha affermato (cfr. sentenze numeri 125 del  1992,  206
del 1987, 222 del 1983, 139 del 6 luglio 2020). 
    Al fine del perseguimento di tali finalita' e dell'individuazione
della migliore risposta del sistema alla  commissione  del  reato  da
parte di un soggetto in formazione e in continua evoluzione, quale e'
il soggetto di minore eta', il  giudice  e'  chiamato,  di  volta  in
volta, ad esaminare la personalita' del minore imputato.  Non  e'  un
caso che, in ogni stato  e  grado  del  procedimento  minorile,  come
statuito dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
448/1998, l'Autorita' giudiziaria debba acquisire «elementi circa  le
condizioni e le risorse personali, familiari,  sociale  e  ambientali
del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita'  e  il  grado  di
responsabilita', valutare la  rilevanza  sociale  del  fatto  nonche'
disporre  le  adeguate  misure  penali  e  adottare   gli   eventuali
provvedimenti civili». 
    La messa alla prova  appare  uno  dei  principali  strumenti  che
consente al giudice di valutare  compiutamente  la  personalita'  del
minore, sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini
dell'apprezzamento  dei  risultati  degli  interventi   di   sostegno
disposti. Se infatti la  personalita'  del  minorenne  e'  avviata  a
sicuro cambiamento  (avuto  particolare  riguardo  al  riconoscimento
della propria responsabilita', al mutamento delle condizioni di  vita
del minorenne  il  quale,  ad  esempio,  abbia  ripreso  il  processo
educativo o formativo interrotto ovvero abbia avviato un percorso  di
disintossicazione dalla propria condizione di dipendenza ovvero abbia
iniziato una rivisitazione critica degli agiti)  e,  all'esito  dello
svolgimento del programma  trattamentale  di  messa  alla  prova,  il
minorenne abbia dato prova del superamento di quelle  situazioni  che
hanno portato alla commissione del reato, l'ordinamento  prevede  che
il Giudice possa dichiarare estinto il reato per esito positivo della
disposta  prova,  essendo  venuto  meno  l'interesse   alla   pretesa
punitiva, per il  raggiungimento  delle  finalita'  di  recupero  del
minore e del suo reinserimento sociale. Parrebbe  infatti  sommamente
ingiusto punire un soggetto che, all'esito di un positivo percorso di
messa alla prova, abbia conseguito un totale mutamento di vita e  sia
divenuto «altro» rispetto a quello che ha commesso il reato. 
    I tempi di durata previsti per la messa alla prova  (sino  a  tre
anni  per  i  delitti  piu'  gravi),  la  possibilita'  di  verifiche
intermedie dell'andamento del percorso, cosi' come  le  revocabilita'
della sospensione, rappresentano elementi  idonei  a  verificare  nel
tempo la  serieta'  dell'impegno  dell'imputato,  cosi'  scongiurando
strumentalizzazioni  dell'istituto.  Inoltre   la   possibilita'   di
inserire, nel progetto di messa alla  prova,  importanti  momenti  di
confronto  con  i  Servizi  specialistici   (Consultorio   Familiare,
Neuropsichiatria Infantile, SERD) e di  supporto  psicologico,  utili
nei  delitti  di  relazione  caratterizzati  da  dinamiche  affettive
disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e  nei  delitti  di
pedopornografia) riduce il rischio di  recidiva,  a  beneficio  della
generalita' dei consociati. 
    Come dunque ampiamente argomentato  dalla  Corte  costituzionale,
nella sentenza n. 125 del 1995 «la messa alla prova, in  conclusione,
costituisce, nell'ambito degli istituti di favore tipici del processo
penale  a  carico  dei  minorenni,  uno   strumento   particolarmente
qualificante, rispondendo, forse piu' di ogni  altro,  alle  indicate
finalita' della giustizia minorile». 
    In questa cornice si colloca la recentissima pronuncia n.  8  del
14 gennaio 2025 con la quale la Corte, illustrando nel  dettaglio  le
caratteristiche dell'istituto in esame e  mettendo  in  relazione  la
messa alla prova dell'adulto con la messa alla prova  del  minorenne,
ha sottolineato la finalita'  rieducativa  dell'istituto  («la  messa
alla prova nel processo minorile e' caratterizzata, rispetto a quella
introdotta nel 2014 per i procedimenti penali a carico degli  adulti,
da un significativo elemento differenziale: per gli adulti,  infatti,
la messa alla prova e' ammessa solo per  reati  di  ridotta  gravita'
(individuati dall'art. 168-bis, primo comma, codice penale),  postula
la richiesta dell'imputato e, ove tale richiesta  sia  formulata  nel
corso delle indagini preliminari, il consenso del pubblico  ministero
(art. 464-ter del codice di  procedura  penale),  con  cio'  rendendo
evidente la sua natura negoziale e la sua finalita' deflativa;  nella
messa alla prova minorile, al  contrario,  prevalgono  nettamente  la
funzione officiosa del giudice (non avendo pari valore  condizionante
il  consenso  del  minore  imputato)  e  la  finalita'   rieducativa.
Sintetizzando la differente portata dei due istituti, la sentenza  n.
139 del 2020 di questa Corte ha chiarito, da  ultimo,  che,  "[q]uale
istituto ad applicazione officiosa  e  illimitata,  non  condizionata
cioe' dalla richiesta dell'imputato, ne' dal  consenso  del  pubblico
ministero, ne' sottoposta a limiti oggettivi  di  pena  edittale,  la
messa alla prova del minore evidenzia  caratteristiche  specularmente
opposte  a  quella  dell'adulto,   poiche'   l'essenziale   finalita'
rieducativa  ne  plasma  la   disciplina   in   senso   rigorosamente
personologico, estraneo ogni obiettivo  di  deflazione  giudiziaria"»
(sentenza n. 8 del 14 gennaio 2025). 
    La previsione di un  catalogo  di  reati  (tra  cui  la  violenza
sessuale aggravata ai  sensi  dell'art.  609-ter,  ultimo  comma)  in
relazione ai quali privare l'imputato minorenne della possibilita' di
accesso a questo importante  istituto  di  recupero  e  reinserimento
sociale costituisce un vulnus  di  tutela  e  protezione  del  minore
autore del reato. 
    D'altra parte la stessa  Corte  costituzionale,  sia  pure  nella
materia della esecuzione della pena detentiva, ha sempre  escluso  la
possibilita' di prevedere nei confronti dei minorenni autori di reato
rigidi automatismi. 
    A tale proposito appare utile richiamare la sentenza n. 90 del 28
aprile 2017 con la quale la stessa Corte costituzionale,  dichiarando
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma  9,  lettera  a)
del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 31,  secondo
comma della Costituzione,  nella  parte  in  cui  non  consentiva  la
sospensione della esecuzione della pena detentiva nei  confronti  dei
minorenni condannati per i delitti ivi elencati,  ha  dichiarato  che
«un rigido automatismo, fondato su una presunzione  di  pericolosita'
legata al titolo del reato commesso, che esclude la  valutazione  del
caso concreto e delle specifiche esigenze del minore» (sentenza n. 90
del 28 aprile 2017). 
    Analogamente,  nella  sentenza  n.  263  del   2019,   la   Corte
costituzionale ha affermato che «il cuore  della  giustizia  minorile
deve consistere in valutazioni fondate su prognosi  individualizzate,
in grado di assolvere al compito di  recupero  del  minore  deviante.
Cio'  comporta  l'abbandono  di  qualsiasi  automatismo  che  escluda
l'applicazione di benefici o misure alternative» e  ancora  che  «una
presunzione di pericolosita' che si basa esclusivamente sul titolo di
reato, irrigidisce la regola di giudizio in  un  meccanismo  che  non
consente di tenere conto della storia e del percorso individuale  del
singolo soggetto e della  sua  complessiva  evoluzione  sulla  strada
della risocializzazione». 
    In linea appare pure la recente pronuncia n. 24 del 2025  con  la
quale  la  Corte  costituzionale  nel   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5 della legge 26 luglio  1975,
n. 354, ha sottolineato sostanzialmente  come  ogni  automatismo  non
solo comprometta la  funzione  rieducativa  della  pena  ma  altresi'
impedisca una valutazione individualizzata del percorso  di  recupero
della persona condannata. 
    La previsione di preclusioni assolute all'accesso alla messa alla
prova basate sul titolo di  reato  per  cui  si  procede  costituisce
inoltre un vulnus anche alla tutela dell'intera collettivita'  contro
i rischi di una possibile recidiva. 
    Orbene, nella vicenda in  esame,  parrebbero  ricorrere  tutti  i
presupposti per la sospensione del procedimento e l'avvio della messa
alla prova. 
    L'imputato A. K. D. B. , in sede di udienza  preliminare  del  10
marzo 2025, a seguito della contestazione dei  fatti  indicati  nelle
imputazioni, ha ammesso la condotta contestata,  sia  pure  sotto  il
profilo della sussistenza dell'elemento oggettivo contestato. 
    Le dichiarazioni rese dall'imputato,  all'epoca  dei  fatti  poco
piu' che quattordicenne, non appaiono strumentali ma sembrano  frutto
di un processo di  acquisizione  di  sempre  maggiore  consapevolezza
rispetto alla vicenda penale in esame, come anche  emerge  dalle  sue
dichiarazioni («Voglio spiegare il mio punto di  vista.  Ogni  azione
che la ragazza ha  percepito  come  violenta,  e'  frutto  della  mia
inesperienza. E' la mia prima volta che facevo degli avance con lei e
in generale e' una  delle  mie  prime  volte.  Non  ho  ben  compreso
all'inizio il suo no e questo mi ha portato ad abbassare i  pantaloni
ma non le mutande come ha detto perche' lei era girata. Solo  a  quel
punto mi e' stato chiaro il dissenso di M. [...] «Ho compreso che  la
situazione e' sbagliata e cio' che ho fatto e' sbagliato. Non mi sono
piu' permesso ad avere un contatto  fisico  con  una  ragazza  o  una
persona senza il consenso esplicito. Con la ragazza e con  tutti  gli
amici ho risolto. Ci tengo a dire che ho conosciuto delle ragazze che
sono state molestate e sono stato vicino. Ho capito che ho  sbagliato
perche' sono andato contro  il  consenso  di  M.  Con  lei  avevo  un
rapporto molto stretto. Ora non ho alcun  contatto  con  lei  perche'
andiamo a scuole diverse e abbiamo amici diversi») e  dal  contributo
informativo reso dagli amici della vittima. 
    Gia' a pochi giorni dal fatto, infatti, secondo quanto dichiarato
dai minori Y. S. e P. D. , l'imputato appariva pentito della condotta
agita che aveva ricondotto all'uso di sostanze stupefacenti. 
    A tale proposito Y. S. , in data 22 aprile 2024,  ha  dichiarato:
«solo qualche giorno dopo occasionalmente in ... ho incontrato K. che
gia' conoscevo di vista e gli ho chiesto perche' avesse fatto  quella
cosa brutta a M. e lui, per tutta risposta mi ha detto "ero fatto non
capivo niente". Nel dire queste cose mi e' sembrato pentito di quello
che aveva fatto». 
    In pari data, P. D. ha dichiarato: «mi sono incontrato con  K.  e
quando gli ho detto se si rendeva conto di quanto avesse fatto, mi ha
risposto dicendo "non ero consapevole di  quello  che  stavo  facendo
poiche' ero fatto" ed ancora "se volete vi pago e vi do dei  grammi".
Dopo tale affermazione io andai via per  la  mia  strada  mentre  lui
ando' per quella sua. Aggiungo che il sabato  successivo  durante  la
sera,  mi  sono  incontrato  nuovamente  con  K.   nei   pressi   del
supermercato F. ed ivi K. che era in compagnia di alcuni suoi  amici,
mi ha nuovamente  detto  che  quanto  era  accaduto  con  M.  si  era
verificato solo perche' lui era fatto e  nella  circostanza  oltre  a
rappresentarmi il suo pentimento mi  diceva  che  voleva  uscire  dal
giro». 
    Nella relazione dei Servizi minorili  dell'Amministrazione  della
giustizia  (U.S.S.M.)  del  5  marzo  2025,  evidenzia  da  un   lato
l'inizio di una evoluzione positiva della personalita'  dell'imputato
il quale, adeguatamente supportato dalla  famiglia,  si  e'  mostrato
collaborativo  con  i  Servizi  e  dall'altro,   la   necessita'   di
coinvolgerlo   in   attivita'   trattamentali   che   prevedano    il
coinvolgimento  dei  Servizi  specialistici,  sotto  il  profilo  del
supporto psicologico («il minore come  gia'  riportato  frequenta  il
primo  anno  dell'istituto  professionale  ...  di  ...  ,  indirizzo
fotografico e di  spettacolo,  dopo  avere  riportato  la  bocciatura
presso il liceo musicale di ... In considerazione della sua  passione
per la musica, lo stesso si e' iscritto presso  il  Conservatorio  di
... ad un corso propedeutico al primo anno, dove frequenta le lezioni
di solfeggio e chitarra classica per due  pomeriggi  alla  settimana.
Riferisce di portare  buoni  voti  in  entrambi  i  corsi  scolastici
frequentati. Il suo comportamento a detta dei familiari non  presenta
criticita' di rilievo. Il ragazzo  sta  gradualmente  acquisendo  una
minima consapevolezza rispetto alla negativita'  delle  condotte  che
gli sono contestate e si dice  intenzionato  a  «riparare  all'errore
commesso [...] E' stata altresi'  anticipata  la  necessita'  che  il
minore, in caso di valutazione di fattibilita' di messa  alla  prova,
dovra'  avviare  la  frequenza   di   un   percorso   di   educazione
all'affettivita'  ed  alle  relazioni,  beneficiare  di  un  supporto
psicologico finalizzato a realizzare una adeguata  revisione  critica
delle proprie condotte, nonche' impegnarsi in  attivita'  prosociali,
aderendo, di sua iniziativa, a  tutte  le  attivita'  proposte  dallo
stesso USSM»). 
    Cio' posto,  l'attuale  normativa  di  riferimento  impedisce  al
Collegio di valutare la presenza dei presupposti per  la  sospensione
del procedimento e messa alla prova, con  grave  pregiudizio  per  le
esigenze di recupero e di reinserimento sociale di A.  K.  D.  B.  di
giovanissima eta', incensurato e senza altre pendenze, in  violazione
del secondo comma dell'art. 31 della Costituzione. 
    Tra l'altro, nel caso di specie, A. K. D.  B.  risponde  sia  del
delitto di violenza sessuale aggravata (reato per  il  quale  sarebbe
operante la preclusione  ai  sensi  del  comma  5-bis  dell'art.  28,
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  448/1988)  e  sia  del
delitto di sequestro di persona di minore eta' (reato  per  il  quale
sarebbe concedibile la messa alla prova). 
    Orbene, seguendo le indicazioni del  Legislatore,  astrattamente,
e' ben possibile che una medesima  persona  possa  beneficiare  della
messa alla prova solo per una parte della condotta agita  e,  dunque,
solo rispetto a  questa  parte  della  condotta,  parrebbe  residuare
l'interesse   del   legislatore   ad   un'analisi   approfondita   ed
individualizzata della sua personalita' che consenta di  cogliere  le
ragioni del comportamento deviante e di costruire  il  piu'  adeguato
progetto educativo. E' di tutta evidenza come tale scelta legislativa
non appaia supportata da criterio di ragionevolezza. 
    La nuova formulazione dell'art. 28, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 448/1988, introdotta dopo i  gravi  fatti  di  Caivano,
fondamentalmente mossa  da  comprensibili  esigenze  di  sicurezza  e
ordine  pubblico,  impedisce  il  necessario  bilanciamento  tra   le
predette  esigenze  di  sicurezza  e  ordine  pubblico  e  quelle  di
«protezione   dell'infanzia   e   della   gioventu'»,   privilegiando
automaticamente le prime. 
    Preme sottolineare come l'emergenza  non  possa  giustificare  la
compressione di diritti fondamentali della persona, in questo caso di
minore eta', nell'ottica di una asserita generica  ed  indiscriminata
tutela della salute e della incolumita' pubblica. 
    Come anche rilevato dalla difesa, nella questione  in  esame,  si
profila anche il contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  nella
misura  in  cui  gli  imputati  anche  di  delitti  piu'  gravi,   in
considerazione della pena  edittale  prevista,  quali  i  delitti  di
produzione, cessione e diffusione di  materiale  pedopornografico,  i
delitti di strage, di terrorismo, i  delitti  associativi  di  stampo
mafioso o di sequestro di persona a scopo  di  estorsione,  avrebbero
accesso all'istituto della messa alla prova, negato invece al  D.  B.
Tale  disparita'  di  trattamento  non  appare  supportata  da  alcun
criterio di ragionevolezza nelle scelte legislative. 
    La preclusione in esame inoltre impedirebbe al minore  autore  di
reato  di  accedere  a  percorsi  educativi,   di   recupero   e   di
risocializzazione  adeguati,  residuando  peraltro   l'applicabilita'
della sola condanna alla pena detentiva, fatto salvo il caso  in  cui
il minore stesso possa avere accesso alla sanzione sostitutiva  della
semiliberta' o della  detenzione  domiciliare  ovvero-del  lavoro  di
pubblica   utilita'   (laddove   la   pena   irrogata   non    superi
rispettivamente i quattro e i tre anni). 
    In tal senso allora, la condanna di K. a pena  detentiva  o  alle
sopra indicate sanzioni  sostitutive,  sanzioni  queste  prive  della
capacita' educativa e responsabilizzante del programma  trattamentale
di messa alla prova, parrebbe allora  in  contrasto  con  l'art.  27,
comma 3 della Costituzione, letto in combinato  disposto  con  l'art.
31, comma 2 della Costituzione, realizzandosi l'effetto di sottoporre
il minore (in questo caso  poco  piu'  che  quattordicenne  e  dunque
soggetto con una personalita' ancora in fieri e alla ricerca  di  una
identita') a un trattamento sanzionatorio privo di  adeguata  valenza
educativa. 
    La previsione di delitti ostativi  all'accesso  alla  messa  alla
prova minorile  si  pone  anche  in  netto  contrasto  con  tutta  la
normativa sovranazionale che orienta alla costruzione di  un  sistema
di giustizia penale a misura del minore  informato  al  principio  di
proporzionalita', avuto riguardo alla gravita'  del  reato,  all'eta'
del minore,  al  suo  benessere  psico-fisico  e  mentale,  sviluppo,
capacita'  e  circostanze  personali)  e  al  principio  del   minimo
intervento. 
    La preclusione in esame appare in contrasto con il  principio  di
diritto sancito dall'art. 40 della Convenzione ONU secondo  cui  «gli
Stati parti riconoscono  a  ogni  fanciullo  sospettato,  accusato  o
riconosciuto colpevole di avere commesso un reato  il  diritto  a  un
trattamento tale da favorire il suo senso di dignita'  e  del  valore
personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e  le
liberta' fondamentali e che tenga conto della sua eta' nonche'  della
necessita' di facilitare il suo reinserimento  nella  societa'  e  di
fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima». 
    La previsione di cui al comma 5-bis  dell'art.  28,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 448/1998 appare in contrasto con tutta
la normativa sovranazionale che indica al Legislatore un  modello  di
intervento che preveda per i minori del circuito  penale  il  ricorso
alla privazione della liberta' quale ultima istanza, che favorisca il
reinserimento del  minore  nel  tessuto  sociale,  scongiurando  ogni
qualsivoglia stigmatizzazione e favorisca, ove possibile, nuove forme
di confronto con la vittima. 
    Tra tutti gli atti internazionali, a tale proposito, appare utile
richiamare le Regole minime  per  l'amministrazione  della  giustizia
minorile, c.d. Regole di Pechino (approvate  dall'Assemblea  generale
delle Nazioni Unite in data 29 novembre 1985), le Regole ONU  per  la
protezione   dei   minori   privati   della    liberta'    (approvate
dall'Assemblea generale delle  Nazioni  Unite  in  data  14  dicembre
1990), c.d. Regole dell'Havana, la Raccomandazione del  Comitato  dei
ministri del Consiglio d'Europa in data 5 novembre 2008 sulle  regole
del trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o  a
misure restrittive della liberta' personale, le Linee  guida  su  una
giustizia a misura di minore adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010
e la direttiva  2016/800  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori  indagati
o imputati nei procedimenti penali. 
    Il contrasto che dunque si profila tra la norma interna in  esame
e la normativa sovranazionale richiamata rende  necessario  investire
la Corte costituzionale anche per  il  tramite  dell'art.  117  Cost.
della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  28,  comma
5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  448/1988  nella
parte in cui la citata norma prevedendo  reati  ostativi  all'accesso
alla messa alla  prova  impedisce  la  realizzazione  dei  preminenti
interessi  dei  minori  come  tracciati  dalle  norme  internazionali
richiamate, in  violazione  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali che ne conseguono. 
    In conclusione, la previsione ex lege  del  divieto  assoluto  di
accesso  alla  messa  alla  prova,  nei  casi  di  violenza  sessuale
aggravata, ai sensi del comma 5-bis  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 448/1988 appare dunque contrastare con
l'art. 31, comma secondo, art. 3, 27 comma 3 e 117, primo comma della
Costituzione, sottraendo al vaglio  di  un  Giudice  specializzato  e
interdisciplinare la possibilita' di  valutare,  caso  per  caso,  le
condizioni contingenti, per rendere la risposta del  processo  penale
minorile  aderente  alla  personalita'  del  minore  e   maggiormente
rispondente  alla   finalita'   rieducative,   di   recupero   e   di
reinserimento sociale del minore autore di reato. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Ritenutane la rilevanza e non  manifesta  infondatezza,  solleva,
nei   termini   dinanzi   indicati,   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 448/1988  per  contrasto  con  gli  articoli  31,
secondo  camma,  3,  27  terzo  comma  e  117   primo   comma   della
Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni  di  cui
al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'art. 609-bis del
codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter  del
codice penale. 
    Sospende il procedimento penale in corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a  cura  della  cancelleria  in  sede,  la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' a A. K. D. B. a sua madre,  al  difensore  di  fiducia  e  al
pubblico ministero. 
    Ordina che, a cura della cancelleria  in  sede,  l'ordinanza  sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Segnala che, a norma dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.
196/2003 e succ.  modifiche,  in  caso  di  diffusione  del  presente
provvedimento dovranno essere omessi le generalita' e gli altri  dati
identificativi dei minorenni. 
        Bari, 24 marzo 2025 
 
                   Il Presidente estensore: Stilla