Reg. ric. n. 1 del 2025 n° parte 1

pubbl. su G.U. del 22/01/2025 n. 4

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti:  Regione Campania 



Oggetto:

Elezioni – Elezioni regionali – Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) - Norme della Regione Campania – Limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Giunta regionale - Previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo (cosiddetto divieto di terzo mandato consecutivo) – Computo dei mandati a decorrere da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2024 (26 novembre 2024) – Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una previsione elusiva del divieto di terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto – Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale con riguardo ai casi di ineleggibilità – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Contrasto con il principio di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive.



Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 11/11/2024  Num. 16  Art.  Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 51 

Costituzione  Art. 122   Co.

legge  del 02/07/2004  Num. 165  Art.  Co.



Parte n. 1: Udienza Pubblica del 09/04/2025 rel. PITRUZZELLA


Testo del ricorso

N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Elezioni - Elezioni regionali -  Incompatibilita'  e  ineleggibilita'
  (cause di) - Norme della Regione Campania - Limite  al  numero  dei
  mandati  consecutivi  alla  carica  di  Presidente   della   Giunta
  regionale - Previsione della  non  immediata  rieleggibilita'  allo
  scadere del secondo mandato consecutivo -  Computo  dei  mandati  a
  decorrere da quello in corso di espletamento alla data  di  entrata
  in vigore della legge regionale n. 16 del 2024. 
- Legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16  (Disposizioni
  in materia di  ineleggibilita'  alla  carica  di  Presidente  della
  Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1,  lettera
  f), della legge 2 luglio 2004, n. 165), art. 1, comma 1. 


(GU n. 4 del 22-01-2025)

     Ricorso ex art. 127 della costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato   in   Roma   alla   via   dei   Portoghesi,   12   (PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  ricorrente  contro  la   Regione
Campania,  in  persona  del  Presidente  pro  tempore  della   Giunta
regionale, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia  81,  indirizzi
(PEC: us01@pec.regione.campania.it e urp@pec.regione.campania.it) 
    Intimata per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1 della legge della Regione Campania  11  novembre
2024, n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Campania  n.
77  dell'11  novembre  2024  recante  «"Disposizioni  in  materia  di
ineleggibilita' alla carica di Presidente della Giunta regionale,  in
recepimento dell'art. 2, comma 1, lettera f)  della  legge  2  luglio
2004, n. 165", come da delibera del Consiglio dei ministri in data  9
gennaio 2025. 
    Sul B.U.R. n. 77 del 11 novembre 2024 della Regione  Campania  e'
stata pubblicata la legge regionale 11 novembre 2024, n. 16, composta
di  un  solo   articolo   recante   «Disposizioni   in   materia   di
ineleggibilita' del Presidente della Giunta regionale», che al  comma
1 prevede: 
      «1.  Non  e'  immediatamente  rieleggibile   alla   carica   di
Presidente della Giunta  regionale  chi,  allo  scadere  del  secondo
mandato, ha gia' ricoperto  ininterrottamente  tale  carica  per  due
mandati  consecutivi.  Ai  fini  dell'applicazione   della   presente
disposizione, il computo dei mandati decorre da quello  in  corso  di
espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Il Governo ritiene censurabile la disposizione sopra  indicata  e
propone pertanto questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127 comma 1 Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 della legge
regionale Campania n. 16/2024 per contrasto con l'art. 122,  comma  1
Costituzione in relazione all'art. 2, comma 1, lettera f) della legge
2 luglio 2004, n. 165 (norma interposta) e con gli articoli  3  e  51
della Costituzione. 
    Con  la  legge  impugnata  la   Regione   Campania   ha   dettato
disposizioni in materia di ineleggibilita' alla carica di  presidente
della Giunta regionale, in (solo apparente) recepimento dell'art.  2,
comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165. 
    In sostanza, la norma regionale  limita  ingiustificabilmente  la
sfera di applicazione dell'anzidetta legge statale laddove, dopo aver
riconosciuto  nel  primo   periodo   che   «Non   e'   immediatamente
rieleggibile alla carica di Presidente della  Giunta  regionale  chi,
allo scadere del secondo mandato, ha gia' ricoperto ininterrottamente
tale carica  per  due  mandati  consecutivi»,  prevede,  nel  secondo
periodo, che «Ai fini dell'applicazione della presente  disposizione,
il computo dei mandati decorre da quello  in  corso  di  espletamento
alla data di entrata in vigore della presente legge». 
    Il  legislatore  regionale  ha,   in   questo   modo,   differito
l'applicazione del c.d. divieto di terzo  mandato  consecutivo  posto
dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge statale n. 165 del 2004,
in evidente contrasto con l'art. 122 Cost., nonche' con gli  articoli
3 e 51 Cost. 
    L'art. 122, comma 1 della Costituzione dispone  che  «Il  sistema
d'elezione e i casi di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  del
Presidente e degli altri componenti della  Giunta  regionale  nonche'
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge  della  Regione
nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con  legge  della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». 
    La  disciplina   del   sistema   elettorale   e   dei   casi   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale e', dunque, materia di legislazione
concorrente ed e', precisamente, demandata  alla  potesta'  normativa
della Regione nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti  con
legge statale. 
    In attuazione del dettato costituzionale, la legge 2 luglio 2004,
n. 165, ha enunciato i principi fondamentali che  le  Regioni  devono
recepire nella propria legislazione. 
    Questa legge, recante «Disposizioni di attuazione dell'art.  122,
primo comma, della Costituzione» prevede,  all'art.  1  (Disposizioni
generali): 
      «1. Il presente capo stabilisce  in  via  esclusiva,  ai  sensi
dell'art.  122,  primo  comma,   della   Costituzione,   i   principi
fondamentali  concernenti  il  sistema  di  elezione  e  i  casi   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente  e  degli  altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali»
a all'art. 2 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'art. 122,
primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita'): 
        «1.  Fatte  salve  le  disposizioni  legislative  statali  in
materia di incandidabilita' per coloro che hanno  riportato  sentenze
di condanna o nei  cui  confronti  sono  state  applicate  misure  di
prevenzione,  le  regioni  disciplinano   con   legge   i   casi   di
ineleggibilita', specificamente individuati,  di  cui  all'art.  122,
primo comma, della Costituzione, nei  limiti  dei  seguenti  principi
fondamentali: 
          ... 
          f) previsione  della  non  immediata  rieleggibilita'  allo
scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente  della  Giunta
regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla  base  della
normativa regionale adottata in materia». 
    Deve, preliminarmente, osservarsi che la Regione Campania  si  e'
dotata di una propria disciplina elettorale con  legge  regionale  27
marzo 2009, n. 4 (entrata in vigore  il  15  aprile  2009)  -  dunque
successiva  alla  legge  statale  n.  165  del  2004  ed  alla  legge
Costituzionale n. 1/1999 - ed ha previsto all'art. 1, comma 1 che «1.
Il Presidente della Giunta regionale e il  Consiglio  regionale  sono
eletti a suffragio universale e diretto». Parimenti, lo Statuto della
Regione Campania adottato con la legge regionale 28 maggio  2009,  n.
6, prevede espressamente all'art. 46 comma 1 che  «1.  Il  Presidente
della Giunta regionale e' eletto a  suffragio  universale  e  diretto
contestualmente alla elezione del  Consiglio  regionale,  di  cui  e'
componente». 
    Avendo, quindi, la Regione Campania adottato  una  propria  legge
elettorale (n. 4/2009) ed uno Statuto (legge  n.  6/2009)  che  hanno
previsto l'elezione diretta del Presidente della Giunta  ragionale  a
suffragio universale  e  diretto,  non  vi  e'  nessuna  ragione  per
escludere l'operativita' del divieto di terzo mandato  consecutivo  a
chi ne abbia gia' svolti due sulla base della legislazione  regionale
elettorale su richiamata. 
    Non appare dubbia, poi, la natura, dichiarata dal legislatore, di
principio fondamentale dell'ipotesi  di  ineleggibilita'  di  cui  al
citato  art.  2,  lettera  f),  rimessa  alla  determinazione   della
legislazione statale  che,  appunto,  ha  ritenuto  di  stabilire  un
divieto di rielezione temporaneo e non permanente, nel senso  che  la
norma non preclude - in assoluto -  la  possibilita'  di  restare  in
carica per un terzo mandato per chi  ne  abbia  gia'  effettuati  due
consecutivi, ma la subordina a un'interruzione successiva al  secondo
mandato consecutivo. 
    Una siffatta tipologia di  divieto,  invero,  risulta  funzionale
all'esigenza  di  prevenire  il  rischio  di  concentrazione   e   di
personalizzazione del potere, come sottolineato dalla  giurisprudenza
costituzionale   (Corte   costituzionale,   sentenza   n.   60/2023),
amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 2765 del 2008)  e  di
legittimita' (Corte di cassazione, Sezione prima civile, sentenza  n.
6128 del 2015, n. 25497 del 2007, n. 3383  del  2008,  n.  11895  del
2006, n. 21100 del 2007). 
    Altrettanto  evidente  e'  che  eventuali  deroghe  regionali  al
principio fondamentale del divieto  dei  tre  mandati  consecutivi  -
anche se di natura transitoria - non potrebbero  essere  giustificate
neppure dal favor per il diritto di elettorato passivo. 
    Secondo  l'orientamento  della  Corte,  infatti,  il  diritto  di
elettorato passivo (nel cui ambito sono  da  ricomprendere  anche  le
cause di ineleggibilita' e incandidabilita') «essendo intangibile nel
suo contenuto di valore, puo' essere unicamente disciplinato da leggi
generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare  altri
interessi costituzionali altrettanto fondamentali e  generali,  senza
porre  discriminazioni  sostanziali  tra   cittadino   e   cittadino,
qualunque sia la regione o il  luogo  di  appartenenza»  (cfr.  Corte
costituzionale, sentenza n. 235/1988). 
    Tale principio e' stato recentemente ed in  maniera  approfondita
confermato dalla Corte nella  sentenza  n.  60/2023,  in  materia  di
limite di mandati consecutivi per i Sindaci, ove si afferma  che  «La
previsione del numero massimo dei mandati consecutivi  -  in  stretta
connessione con l'elezione diretta dell'organo di  vertice  dell'ente
locale, a cui fa da ponderato  contraltare  -  riflette  infatti  una
scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali
diritti e principi costituzionali: l'effettiva  par  condicio  tra  i
candidati, la liberta' di voto dei singoli elettori e  la  genuinita'
complessiva della competizione elettorale,  il  fisiologico  ricambio
della  rappresentanza  politica   e,   in   definitiva,   la   stessa
democraticita' degli enti locali. 
    Tali ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare
in armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad
uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione  deve  essere
lasciata nelle mani del legislatore statale» (enfasi aggiunta). 
    Nella  recente  sentenza  n.  196/2024,  sempre   relativa   alla
disciplina del divieto di  tre  mandati  consecutivi  per  l'elezione
dell'organo   di   vertice   degli   Enti   locali,   codesta   Corte
costituzionale ha ribadito i seguenti principi: 
      «3.2.−  Questa  Corte  ha  di  recente  affermato   che   «[l]a
previsione del numero massimo dei mandati consecutivi  -  in  stretta
connessione con l'elezione diretta dell'organo di  vertice  dell'ente
locale, a cui fa da ponderato contraltare - riflette [...] una scelta
normativa  idonea  a  inverare  e  garantire  ulteriori  fondamentali
diritti e principi costituzionali: l'effettiva  par  condicio  tra  i
candidati, la liberta' di voto dei singoli elettori e  la  genuinita'
complessiva della competizione elettorale,  il  fisiologico  ricambio
della  rappresentanza  politica   e,   in   definitiva,   la   stessa
democraticita' degli enti locali» (sentenza n. 60 del 2023). 
    Proprio  perche'  e'  frutto  di  un  bilanciamento  tra  diversi
interessi costituzionali, la individuazione del punto  di  equilibrio
tra gli stessi ad opera della normativa  in  materia  e'  espressione
della discrezionalita' del legislatore, che puo' essere sindacata  da
questa Corte solo se manifestamente irragionevole (sentenze n. 114  e
n. 47 del 2024, n. 88 e n. 73 del 2023)...». 
    Siffatti principi risultano mutuabili  ed  applicabili  anche  al
caso  di  specie,  dal  che   discende   la   conferma   che   spetta
esclusivamente   alla   legislazione   statale    stabilire    l'equo
contemperamento degli  interessi  in  gioco  fissando  i  limiti  dei
mandati consecutivi anche per la carica di  Presidente  della  Giunta
regionale eletto a suffragio universale diretto. 
    Il principio stabilito  a  livello  statale  non  necessita,  del
resto, di nessuna specificazione a livello di legislazione  regionale
per essere applicato, essendo gia' perfettamente delineato,  per  cui
lo stesso  e'  immediatamente  operativo  a  prescindere  da  un  suo
(formale) recepimento da parte delle Regioni. 
    La previsione del  divieto  del  terzo  mandato  quale  principio
fondamentale di  legislazione  concorrente  risponde  alla  ratio  di
imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il territorio
nazionale,  ammettendo  si',  come  accade   in   ogni   materia   di
legislazione  concorrente,  diverse  articolazioni  di  dettaglio  in
ambito regionale, senza,  tuttavia,  sacrificare  l'istanza  unitaria
portata dalla disposizione statale. 
    A fronte di cio', la legge regionale qui impugnata,  nella  parte
in cui prevede che «il computo dei mandati decorre da quello in corso
di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge»,
cosi' escludendo  dal  computo  della  consecutivita'  il  precedente
mandato svolto,  si  pone,  dunque,  in  frontale  contrasto  con  il
principio fondamentale, fissato dall'art. 2,  comma  1,  lettera  f),
della legge statale «cornice» n. 165 del 2004,  della  non  immediata
rieleggibilita' - allo scadere del secondo mandato consecutivo -  del
Presidente della Giunta regionale eletto  a  suffragio  universale  e
diretto; dal che consegue l'evidente violazione dell'art. 122,  primo
comma, Cost., nonche' dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di
cui all'art. 3 della Costituzione e dell'art. 51 della Costituzione. 
    E' appena il caso di soggiungere, del resto, che se si ammettesse
che le Regioni siano libere di differire l'operare del divieto  della
non  rieleggibilita'  dopo  il  secondo  mandato  consecutivo,  e  se
addirittura   si   concedesse   che   il   principio   debba   essere
necessariamente e formalmente recepito dalla  legislazione  regionale
per  essere  operante,  senza  peraltro  porre   alcun   termine   al
recepimento, ne deriverebbe che le  Regioni  resterebbero  del  tutto
libere di ridimensionarne la portata precettiva  e,  addirittura,  di
rinviarne l'attuazione sine die. 
    Ne' puo' obiettarsi che le norme di leggi cornice  non  sarebbero
suscettibili  di  diretta  applicazione,  in  quanto  ben   puo'   il
legislatore nazionale dettare norme di dettaglio che rispondano, come
nel caso di specie, ad una prevalente esigenza di disciplina uniforme
a livello nazionale. 
    Codesta Corte, ad esempio, ha  escluso  l'incostituzionalita'  di
norme di dettaglio statali in tema di Governo del  territorio  (Corte
cost., 14 maggio 2004, n. 146) e, piu' recentemente (sentenza  n.  70
del  2020),   ha   affermato   che   «Per   costante   giurisprudenza
costituzionale, a  prescindere  dall'auto-qualificazione,  certamente
non vincolante  per  l'interpretazione  di  questa  Corte,  contenuta
nell'art. 1, comma 1, del testo unico edilizia, in detto testo  unico
trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia,  a  sua
volta riconducibile al Governo del  territorio».  Si  veda  anche  il
seguente punto 9.2., per il quale «Come questa Corte  ha  gia'  avuto
modo di  sottolineare,  le  disposizioni  del  testo  unico  edilizia
integrano «norme  dalla  diversa  estensione,  sorrette  da  rationes
distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune  finalita'  di
offrire a beni non frazionabili una protezione  unitaria  sull'intero
territorio nazionale» (sentenza n. 125 del 2017)». Nel caso di specie
gli interessi meritevoli di protezione a livello unitario sull'intero
territorio nazionale sono l'effettiva par condicio tra  i  candidati,
la liberta' di voto dei singoli elettori e la genuinita'  complessiva
della competizione elettorale, nonche' il fisiologico ricambio  della
rappresentanza politica  ex  articoli  3  e  51  Cost.,  strettamente
connessi  al  principio  democratico  che  informa  di  se'  l'intero
ordinamento. 
    In  aggiunta  a  quanto  si  e'  detto,  e  con  piu'   specifico
riferimento  al  caso  della  Regione  Campania  che  qui  viene   in
considerazione, si osserva che la citata legge  elettorale  regionale
campana n. 4/2009 - dunque successiva alla legge statale n.  165  del
2004 - ha previsto all'art. 1, tra i suoi «Principi», quanto segue: 
      1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  e  il   Consiglio
regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. 
    Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio
regionale si svolgono contestualmente, sono indette con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale in carica e possono  aver  luogo  a
decorrere  dalla  quarta  domenica  precedente  il   compimento   del
quinquennio, ovvero, nel caso di  cessazione  anticipata,  entro  tre
mesi dalla cessazione stessa. 
      2. All'elezione del Presidente della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio regionale si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel  testo  vigente  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  cosi'  come   integrate
dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre  1999,  n.  1,  ad
eccezione  delle  parti  incompatibili  con  quanto  disposto   negli
articoli che seguono o da questi ultimi derogate. 
      3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente
legge, le altre disposizioni statali o  regionali,  anche  di  natura
regolamentare, vigenti in materia. 
      4.  I  componenti  del  Consiglio  regionale  sono  eletti  con
criterio  proporzionale  sulla   base   di   liste   circoscrizionali
concorrenti,  con  applicazione  di  un  premio  di  maggioranza.  Le
disposizioni  relative  alla  lista  regionale  per  l'elezione   del
Consiglio regionale contenute nella legge n. 108/1968 e  nella  legge
n. 43/1995, comprese  quelle  di  cui  all'art.  7  di  quest'ultima,
s'intendono riferite ai candidati alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale». 
    Il rinvio operato dalla legge regionale alle «altre  disposizioni
statali o  regionali,  anche  di  natura  regolamentare,  vigenti  in
materia» costituisce ulteriore ragione  della  doverosa  applicazione
del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), 1. n.  165/2004
che  rappresentava,  all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  legge
elettorale regionale, una disposizione vigente in materia. 
    Pertanto, dovrebbe comunque  ritenersi  vigente,  fin  dal  2009,
anche la limitazione del numero dei mandati e cio' in  virtu'  di  un
richiamo alle  ulteriori  disposizioni  statali  vigenti  chiaramente
onnicomprensivo,  in  quanto  esteso   finanche   alle   disposizioni
regolamentari; e, quindi, ampiamente, ed autonomamente, sufficiente a
fondare l'applicabilita' anche della menzionata  disposizione  recata
dalla legge n. 165 del 2004, la quale certamente non  puo'  ritenersi
ostacolata dalla generale condizione di  compatibilita'  fissata  dal
rinvio medesimo. 
    Pertanto, si ribadisce  che  la  nuova  norma  regionale  risulta
incostituzionale per violazione dell'art. 122 Cost. - oltre che,  per
quanto detto in precedenza, per contrasto con gli  articoli  3  e  51
Cost. - in quanto adottata in sostanziale elusione della disposizione
statale interposta di cui all'art. 2, lettera f), della legge n.  165
del 2004, da ritenersi: 
      a) direttamente operante in quanto principio fondamentale della
materia autoapplicativo; 
      b) in ogni caso applicabile nella Regione Campania per  effetto
del richiamo contenuto legge regionale n. 4 del 2009. 
    In sintesi, la legge oggi  censurata,  ribadendo  il  divieto  di
terzo mandato, questa volta in maniera esplicita e  specifica  (sulla
base del primo periodo della disposizione censurata), produce il solo
effetto (sulla base del secondo periodo della  disposizione)  di  far
decorrere ex novo il computo dei mandati,  privando  di  efficacia  e
sterilizzando quelli gia' svolti, ad eccezione di quello in corso. 
    In questo modo si genera un quadro elusivo in base al  quale  una
nuova legiferazione  regionale  in  materia,  che  e'  iniziativa  in
astratto  di  certo  non  preclusa  ai  Consigli  regionali,  avrebbe
l'effetto di rendere  irrilevante  lo  svolgimento  di  mandati  gia'
effettuati dal singolo soggetto di volta in volta interessato. 
    Per i motivi indicati, si ritiene che l'art.  1,  comma  1  della
legge impugnata sia illegittimo per violazione  dell'art.  122  della
Costituzione in relazione all'art. 2, lettera f), della legge n.  165
del  2004,  nonche'  per  contrasto  con  l'art.  3   (principio   di
uguaglianza  e  ragionevolezza)  e  con  l'art.  51   (principio   di
uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive) della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 1, comma 1 della legge  della  Regione  Campania  n.
16/2024 per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del 9
gennaio 2025 con allegata relazione; 
      2. legge Regione Campania n. 16/2024. 
        Roma, 10 gennaio 2025 
 
                  L' Avvocato dello Stato: De Bonis 
 
 
                                  L'Avvocato dello Stato: Di Martino