Reg. ric. n. 8 del 2025 n° parte 1

pubbl. su G.U. del 26/02/2025 n. 9

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti:  Regione autonoma della Sardegna 



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che la legge n. 20 del 2024bsi applica a tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi – Ricorso del Governo – Denunciate norme che, trovando attuazione immediata in relazione ai procedimenti amministrativi già in corso di svolgimento nonché ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti favorevoli, si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli - Disposizioni regionali irragionevolmente incidenti, in senso restrittivo, sul minimum di aree idonee come identificate dalla normativa statale fondamentale di riforma economico-sociale – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Contrasto con i principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di legittimo affidamento – Previsione la quale, nel disporre che una volta avviato il procedimento di autorizzazione, l’impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa esser più realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico dell’operatore – Lesione della libertà di iniziativa economica dato che nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, l’operatore ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti.  

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 2.

- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20, comma 8.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che è vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 della medesima legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione che non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione – Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia – Ricorso del Governo – Denunciate disposizioni regionali le quali, impedendo l’applicazione della legislazione statale che impone il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, configurano le ipotesi censurate dalla giurisprudenza costituzionale di c.d. leggi di reazione, volte a render inapplicabile, nel proprio territorio, una legge ritenuta costituzionalmente illegittima, dannosa o inopportuna - Violazione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Contrasto con il decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee) 21 giugno 2024 che impone alle regioni il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione fissato a livello europeo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario - Disciplina che impone, a prescindere dal grado di maturità dei procedimenti amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto, determinante un nocumento all’operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, ha già sostenuto dei costi tecnici e amministrativi ingenti – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio - Vulnerazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto – Disposizione che rende inefficaci i titoli abilitativi già formatisi, costituendo una sopravvenienza normativa sfavorevole e retroattiva che lede i diritti già acquisiti dall’interessato – Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 5.

- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e) ; decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 22; decreto del Ministero dell’ambiente (c.d. decreto aree idonee), di concerto con il Ministero della cultura, 21 giugno 2024; direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità – Ricorso del Governo - Denunciata disciplina che confligge con il principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione dell’energia da fonte rinnovabile – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 7.

- Costituzione, artt. 3 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, art. 16-septies.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della legge reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 del'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se debba riferirsi anche a interventi già iniziati alla data della sua entrata in vigore – Violazione del principio della certezza del diritto e della chiarezza normativa – Lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento – Violazione della libertà di iniziativa economica privata – Conflitto con la normativa statale interposta che correla il concetto di area idonea non alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, bensì all’accesso a talune misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio. 

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 8.

- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, art. 20.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che indica quali sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore – Ricorso del Governo – Previsione che confligge con la normativa statale interposta la quale prevede che si giunga all’individuazione delle relative aree idonee all’esito di un percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, applicabili in virtù della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 1, comma 9.

- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, artt. 20 e 23.


Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che i comuni hanno facoltà di proporre un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di un'area individuata come non idonea, finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la Regione – Previsione che l'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtù di un impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER - Previsione che la deliberazione è preceduta da un processo partecipativo, denominato "dibattito pubblico" nonché dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa è proposta all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241 del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimità, in relazione alla compatibilità dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee – Previsione che nel procedimento amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito – Previsione che, in caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facoltà di presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU) – Ricorso del Governo – Denunciate misure di semplificazione e accelerazione che costituiscono eccezioni rispetto all’ordinario funzionamento della conferenza di servizi e del silenzio assenso – Previsione che non garantisce quei livelli ulteriori di tutela, rispetto alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esser garantiti su tutto il territorio nazionale – Disposizione regionale la quale consente che un impianto per la produzione di energie rinnovabili possa essere realizzato nell’ambito di aree non idonee a seguito di un’intesa politica tra enti territoriali, anche in aree soggette a una tutela culturale e paesaggistica - Conflitto con la normativa statale che fissa, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energie rinnovabili, un procedimento apposito da parte della soprintendenza competente - Eccedenza dalle competenze statutarie – Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dei beni culturali e del paesaggio.

- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, art. 3, commi 1, 2, 4 e 5.

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere m) e s); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), artt. 3 e 4, lettera e); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. da 14 a 14-quinquies, 17- bis, 20 e 29; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 e 146; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.



Norme impugnate:

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.

legge della Regione autonoma Sardegna  del 05/12/2024  Num. 20  Art.  Co.



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.

Costituzione  Art. 41 

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.

Statuto speciale per la Sardegna  Art.

legge costituzionale  del 18/10/2001  Num. 3  Art. 10 

direttiva UE  del 18/10/2023  Num. 2413  Art. 16 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 14 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 14 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 14 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 14 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 14 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 17 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 20 

legge  del 07/08/1990  Num. 241  Art. 29 

decreto legislativo  del 22/01/2004  Num. 42  Art. 21 

decreto legislativo  del 22/01/2004  Num. 42  Art. 146 

decreto legislativo  del 03/04/2006  Num. 152

decreto legislativo  del 08/11/2021  Num. 199  Art. 20 

decreto legislativo  del 08/11/2021  Num. 199  Art. 22 

decreto legislativo  del 08/11/2021  Num. 199  Art. 23 

decreto del Ministro dell'ambiente  del 21/06/2024



Parte n. 1: Udienza Pubblica del 07/10/2025 rel. BUSCEMA


Testo del ricorso

N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 03 febbraio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 febbraio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la legge reg.
  n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione,  ivi
  comprese le aree e le superfici sulle quali  insistono  impianti  a
  fonti  rinnovabili   in   corso   di   valutazione   ambientale   e
  autorizzazione,  di  competenza   regionale   o   statale,   ovvero
  autorizzati che non abbiano determinato una modifica  irreversibile
  dello stato dei luoghi. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che e' vietata la
  realizzazione degli impianti ricadenti nelle  rispettive  aree  non
  idonee come individuate dagli allegati A, B, C,  D,  E  alla  legge
  reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 dell'art. 1  della  medesima
  legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli
  impianti e gli accumuli FER la cui  procedura  autorizzativa  e  di
  valutazione ambientale, di competenza regionale o  statale,  e'  in
  corso al momento dell'entrata in vigore della legge reg. n. 20  del
  2024 - Previsione che non puo' essere dato corso  alle  istanze  di
  autorizzazione che, pur presentate  prima  dell'entrata  in  vigore
  della medesima legge regionale, risultino in contrasto con  essa  e
  ne pregiudichino l'attuazione  -  Previsione  che  i  provvedimenti
  autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia'
  emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti  nelle  aree  non
  idonee, sono privi di efficacia. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che,  qualora  un
  progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle  aree
  definite idonee sia nelle aree  definite  non  idonee,  prevale  il
  criterio di non idoneita'. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Interventi  di  rifacimento,
  integrale  ricostruzione,  potenziamento   relativi   ad   impianti
  realizzati in data antecedente all'entrata in  vigore  della  legge
  reg. n. 20 del 2024  e  in  esercizio,  nelle  aree  non  idonee  -
  Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un  aumento
  della superficie lorda occupata,  nonche',  nel  caso  di  impianti
  eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto,  intesa  come
  la somma delle altezze  dei  singoli  aerogeneratori  del  relativo
  impianto, fermo restando quanto previsto dal  secondo  periodo  del
  comma 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il
  rispetto  dell'art.  109  delle  norme  di  attuazione  del   Piano
  paesaggistico regionale. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che indica  quali
  sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore. 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Disposizioni  per  l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di  impianti
  a fonti di energia rinnovabile (FER)  -  Previsione  che  i  comuni
  hanno   facolta'   di   proporre   un'istanza   propedeutica   alla
  realizzazione di un impianto o di un accumulo  FER  all'interno  di
  un'area individuata come non idonea, al fine del raggiungimento  di
  un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza e' deliberata a
  maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli
  comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu' di  un
  impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER -
  Previsione  che  la  deliberazione  e'  preceduta  da  un  processo
  partecipativo,    denominato    "dibattito    pubblico",    nonche'
  dall'espletamento  di  una  consultazione  popolare  che  si   deve
  concludere con una posizione favorevole alla proposta -  Previsione
  che  l'istanza  per  il  raggiungimento  dell'intesa  e'   proposta
  all'Assessorato competente in  materia  che  secondo  le  procedure
  della conferenza di servizi istruttoria di cui alla  legge  n.  241
  del  1990,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza,
  convoca i soggetti competenti  ad  esprimersi,  all'unanimita',  in
  relazione  alla  compatibilita'   dell'intervento   rispetto   alla
  presenza di aree non  idonee  -  Previsione  che  nel  procedimento
  amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle
  ipotesi  di  assenso  tacito  -  Previsione   che,   in   caso   di
  perfezionamento  dell'intesa,  il   proponente   ha   facolta'   di
  presentare ai soggetti  competenti  istanza  per  la  realizzazione
  dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito  per
  le aree ordinarie esclusivamente  utilizzando,  in  relazione  alla
  taglia  e  tipologia  dell'impianto,  il  regime  della   Procedura
  abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU). 
- Legge della Regione  autonoma  Sardegna  5  dicembre  2024,  n.  20
  (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici  idonee  e
  non idonee all'installazione e promozione di impianti  a  fonti  di
  energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
  autorizzativi), artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi, 1, 2, 4  e
  5. 


(GU n. 9 del 26-02-2025)

 
               Ricorso ex art. 127 della Costituzione 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
ex lege dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.
80224030587) presso i cui uffici; 
    contro  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente pro tempore, presidente della Giunta regionale, nella  sua
sede  in  Cagliari,  al  viale   Trento   n.   69,   indirizzo   PEC:
presidenza@pec.regione.sardegna.it 
 
        Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale 
 
    degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi  1,  2,  4  e  5
della legge della Regione Autonoma  della  Sardegna  del  5  dicembre
2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di  aree  e
superfici idonee e  non  idonee  all'installazione  e  promozione  di
impianti  a  fonti  di   energia   rinnovabile   (FER)   e   per   la
semplificazione  di  procedimenti   autorizzativi»   pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del
5 dicembre 2024, n. 65 (Parte  I  e  II),  giusta  deliberazione  del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta  del  giorno  28  gennaio
2025. 
    Per quanto in questa sede d'interesse, si riportano di seguito le
disposizioni impugnate che cosi' dispongono: 
      Art. 1 - Disposizioni per l'individuazione di aree e  superfici
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di  energia
rinnovabile (FER). 
    «1. La presente legge: 
      a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e
ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica  e
climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo  e
secondo periodo, della Costituzione nonche' delle disposizioni di cui
all'art. 3, lettera f), m) e n), art.  4,  lettera  e),  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 22 maggio 1975, n.  480  (Nuove  norme  di  attuazione
dello statuto speciale della  Regione  autonoma  della  Sardegna),  e
secondo  un  criterio  pianificatorio  di  sistema   che   tenga   in
considerazione la pianificazione energetica e quella di  governo  del
territorio; 
      b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della  lettera  a),
ai sensi dell'art. 20, comma 4 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021,  n.  199  (Attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/2021   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti   rinnovabili)   e   in
conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per
l'individuazione di superfici e aree idonee  per  l'installazione  di
impianti a fonti rinnovabili», pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
del 2 luglio 2024, n. 153; 
      c)  garantisce  la  minimizzazione  dell'impatto  ambientale  e
paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili,  nonche'
la loro programmazione territoriale al fine di garantire il  rispetto
degli  obblighi  comunitari  in  materia   di   decarbonizzazione   e
transizione energetica,  nonche'  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
potenza complessiva da  traguardare  all'anno  2030  per  la  Regione
autonoma della Sardegna; 
      d) garantisce la massimizzazione delle aree da  individuare  al
fine di agevolare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui  alla
Tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonche' di garantire le esigenze
di tutela del  patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree
agricole e forestali, della qualita' dell'aria e  dei  corpi  idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture  edificate,  quali
capannoni industriali e parcheggi, nonche'  di  aree  a  destinazione
industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e  verificando
l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse  le
superfici  agricole  non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in
considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli
di rete e il potenziale disviluppo della rete stessa. 
    2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e  di
tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio
della Regione, ivi comprese  le  aree  e  le  superfici  sulle  quali
insistono impianti  a  fonti  rinnovabili  in  corso  di  valutazione
ambientale e  autorizzazione,  di  competenza  regionale  o  statale,
ovvero  autorizzati  che  non  abbiano   determinato   una   modifica
irreversibile dello stato dei luoghi. La presente  legge  si  applica
alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi  della
Convenzione di Montego Bay del10 dicembre  1982,  ratificata  con  la
legge  2  dicembre  1994,  n.  689  (Ratifica  ed  esecuzione   della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati  e
atto finale, fatta  a  Montego  Bay  il  10  dicembre  1982,  nonche'
dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa,
con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). 
    [...] 
    5. E' vietata la realizzazione  degli  impianti  ricadenti  nelle
rispettive aree non idonee cosi' come individuate dagli  allegati  A,
B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica
anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa
e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in
corso al momento dell'entrata in vigore  della  presente  legge.  Non
puo' essere dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione  che,  pur
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente   legge,
risultino in contrasto con essa e ne  pregiudichino  l'attuazione.  I
provvedimenti autorizzatori e tutti  i  titoli  abilitativi  comunque
denominati gia' emanati, aventi ad  oggetto  gli  impianti  ricadenti
nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti aventi ad oggetto impianti che  hanno  gia'  comportato
una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di
realizzazione di cui al presente comma non si applica  agli  impianti
agrivoltaici   realizzati   direttamente   ed   esclusivamente    dai
coltivatori diretti (CD) o  da  imprenditori  agricoli  professionali
(IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G,  punto  2,  e
aventi potenza nominale inferiore o uguale a  10  MW,  purche'  siano
gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge. 
    [...] 
    7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso
sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree
definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il
criterio di non idoneita'. Nei casi di  cui  al  precedente  periodo,
limitatamente  a  gli  impianti  fotovoltaici  e  agli  impianti   di
accumulo, qualora i  relativi  progetti  di  realizzazione  prevedano
l'installazione  presso  aree  rientranti  nelle  zone   urbanistiche
omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti
locali,  finanze  e  urbanistica,  20  dicembre   1983,   n.   2266/U
(Disciplina dei limiti e dei rapporti  relativi  alla  formazione  di
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
comuni della Sardegna), non si applicano le fasce di  tutela  di  cui
alle lettere s), x), w) e bb) dell'allegato A qualora l'area  oggetto
del rispettivo  intervento  sia  infrastrutturata  e  urbanizzata  in
misura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente  ai  casi  di
cui al precedente periodo, qualora l'area non sia infrastrutturata  e
urbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce  di  tutela
di cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per  cento.  Qualora
un progetto di  impianto  FER,  ivi  inclusi  gli  accumuli  ad  essi
connessi, sia  finalizzato  all'autoconsumo  o  al  servizio  di  una
comunita' energetica e ricade in  una  delle  condizioni  di  cui  ai
precedenti periodi, prevale il criterio di idoneita'. 
    8.  Gli  interventi  di  rifacimento,  integrale   ricostruzione,
potenziamento relativi ad impianti  realizzati  in  data  antecedente
all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree
non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della
superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti  eolici,  un
aumento dell'altezza totale  dell'impianto,  da  intendersi  come  la
somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto,
fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma  6,  ivi
compreso il rispetto dell'art. 109  delle  norme  di  attuazione  del
Piano paesaggistico regionale. 
    9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti  off-shore
gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai  sensi  della
Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del  1994,
le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos  di  cui
alla  legge  11  ottobre  2001,  n.  391  (Ratifica   ed   esecuzione
dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre  1999),  le  aree
marine protette istituite e istituende ai  sensi  della  legislazione
vigente nonche' le aree protette, le aree  protette  a  mare  incluse
nella  Rete  Natura  2000,  le  aree  parco  dell'arcipelago  de   La
Maddalena, ivi incluse le relative fasce  di  rispetto  necessarie  a
garantire  la  tutela  e  preservazione   degli   habitat   e   delle
caratteristiche ambientali e naturali,  le  aree  abituali  di  pesca
censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, le aree  interessate  da  indagini  e
ritrovamenti di archeologia subacquea, le  aree  marine  attraversate
dal passaggio dei tonni individuate con  deliberazione  della  Giunta
regionale da  adottare  entro  centoventi  giorni,  nonche'  le  aree
ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui  all'art.  136,
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'art. 17, comma
3,  lettera  a)  del  Piano  paesaggistico  regionale.  Questi   sono
identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui
all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n.  42
del 2004 e dai beni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano
paesaggistico regionale.» 
      Art. 3 - Misure  di  semplificazione  e  accelerazione  per  la
promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure  di
garanzie  di  esecuzione  e  bonifica  dei  siti  degli  impianti   e
disposizioni finali. 
    1. Al fine di agevolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
transizione energetica, di promozione delle fonti  rinnovabili  e  di
contenimento dei costi energetici  nel  rispetto  delle  peculiarita'
storico-culturali,  paesaggistico-ambientali   e   delle   produzioni
agricole, i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica
alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di
un'area individuata come non idonea ai sensi  della  presente  legge.
L'istanza e'  finalizzata  al  raggiungimento  di  un'intesa  con  la
Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente
in un'area mineraria dismessa  di  proprieta'  regionale  o  di  enti
interamente controllati dalla Regione, l'area medesima e'  trasferita
in proprieta' ai comuni che ne  facciano  richiesta  ai  sensi  della
legge  regionale  5  dicembre  1995,  n.  35  (Alienazione  dei  beni
patrimoniali). 
    2.  L'istanza  e'  deliberata  a  maggioranza   qualificata   dal
consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il  cui  territorio
sia  interessato,  anche  in  virtu'   di   un   impatto   visivo   o
paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di
cui al presente comma e'  preceduta  da  un  processo  partecipativo,
denominato «dibattito  pubblico»  nonche'  dall'espletamento  di  una
consultazione popolare  nel  rispetto  degli  istituti  partecipativi
previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di  cui  al
precedente periodo si deve concludere con  una  posizione  favorevole
rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER. 
    4.  L'istanza  per  il  raggiungimento  dell'intesa  e'  proposta
all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure  della
conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)   e   successive
modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni  dal  ricevimento
dell'istanza,  convoca   i   soggetti   competenti   ad   esprimersi,
all'unanimita',  in  relazione  alla  compatibilita'  dell'intervento
rispetto alla presenza di aree non idonee. Non  trovano  applicazione
le previsioni riferite alle ipotesi di assenso  tacito.  I  risultati
del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che  delibera
sull'esito dell'intesa  ai  sensi  dei  criteri  individuati  con  la
delibera di cui al comma 6. 
    5. In caso  di  perfezionamento  dell'intesa,  il  proponente  ha
facolta'  di  presentare  ai  soggetti  competenti  istanza  per   la
realizzazione dell'intervento nell'ambito  del  regime  autorizzativo
previsto  per  le  aree  ordinarie  esclusivamente  utilizzando,   in
relazione alla taglia e  tipologia  dell'impianto,  il  regime  della
Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione  unica
(AU).» 
    La legge regionale sopra menzionata e' la prima  legge  regionale
che ad oggi ha individuato le aree idonee e le superfici idonee,  non
idonee ed ordinarie al fine di  favorire  la  transizione  ecologica,
energetica e climatica, in asserita conformita' ai principi e criteri
fissati dall'art. 20, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
2021,  n.  199  (Attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/2021   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  sulla
promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili)  e  nella
dichiarata conformita' a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno  2024,  recante:
«Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili»,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n.  153,  decreto  adottato  in
attuazione dell'art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit. 
    La  legge  regionale  e'  censurabile  nelle  disposizioni  sopra
indicate  e,  pertanto,  si   propone   questione   di   legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma  1,  della  Costituzione
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Illegittimita' costituzione dell'art. 1, commi 2, 5, 7,  8,  e  9
della legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre  2024,  n.  20
per contrasto con l'art.  117,  primo  comma  della  Costituzione  in
relazione ai principi espressi dalla  direttiva  (UE)  2023/2413  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001,  il  Regolamento  (UE)  2018/1999  e  la
direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione  dell'energia
da fonti rinnovabili e che abroga  la  direttiva  (UE)  2015/652  del
Consiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED  III);  per  contrasto
con l'art. 117, terzo comma in relazione agli articoli 20,  22  e  23
del decreto legislativo n. 199/2021 (1) e al decreto ministeriale  21
giugno 2024 recante «Disciplina per l'individuazione di  superfici  e
aree idonee per l'installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»
(articoli 1, comma 2, 2 e 7; per contrasto con l'art 10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con la legge costituzionale n.
3 del 1948 (articoli 3 e 4, lett. e) anche in relazione all'art. 117,
secondo comma, lett. s) per invasione della Regione Autonoma Sardegna
in materia di  tutela  dei  beni  paesaggistici  nonche'  infine  per
contrasto gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. 
    I.1 - L'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna,
sopra riportato, che reca le  disposizioni  per  l'individuazione  di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti  a
fonti di energia rinnovabile (d'ora in poi «FER»),  presenta  profili
di  illegittimita'   costituzionale,   eccedendo   dalle   competenze
statuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n.  3
del 1948) e ponendosi in contrasto, per le  motivazioni  che  saranno
illustrate, con la  normativa  statale  di  riferimento  che  pone  i
principi fondamentali, vincolanti  per  le  Regioni,  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  in
tal modo violando quindi l'art. 117, terzo comma  della  Costituzione
in relazione ai parametri interposti indicati in rubrica che  saranno
di seguito precisati in relazione alle singole  disposizioni  oggetto
di censura. 
    Inoltre, poiche' la  disciplina  statale  di  riferimento  e'  di
derivazione  eurounitaria  si  evidenzia,  altresi',  la   violazione
dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  secondo  cui  «la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni  nel
rispetto  della   Costituzione,   nonche'   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario  e  dagli  obblighi  internazionali»  in
relazione  ai  parametri  interposti  indicati  in  rubrica  da   cui
discende, come sara' successivamente precisato, l'interesse  pubblico
prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile. 
    Le previsioni contenute nei commi 2, 5, 8  del  medesimo  art.  1
della legge regionale, come  sara'  meglio  precisato  nel  proseguo,
nella parte in  cui  prevedono  che  le  nuove  disposizioni  trovano
applicazione anche nei confronti degli impianti a  fonti  rinnovabili
per i quali il procedimento autorizzativo si sia gia' concluso  e  in
relazione ai proponenti che  abbiano  gia'  acquisito  una  posizione
giuridica   consolidata   in    relazione    all'opera    realizzata,
presentandosi  alla   stregua   di   una   sopravvenienza   normativa
sfavorevole nei confronti degli operatori del  settore,  si  pone  in
contrasto con i principi di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione, di certezza del diritto e  del  legittimo  affidamento,
nonche' di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41  della
Costituzione. 
    I.2 - Si premette che lo  Statuto  speciale  di  autonomia  della
Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) riconosce  alla
Regione, con l'art. 4, lettera e): competenza legislativa in  materia
della sola «produzione e distribuzione di energia  elettrica»  con  i
limiti stabiliti dall'art. 3 del medesimo Statuto speciale  -  ovvero
in  armonia  con  la  Costituzione  e  i  principi   dell'ordinamento
giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali  e
degli interessi nazionali, nonche'  delle  norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica quali  sono  indubbiamente
gli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199  del  2021  -
nonche' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (2) 
    In virtu', dunque, dell'art  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 33 che consente  l'applicazione  delle  disposizioni
del Titolo V della Costituzione cosi' come  modificato  dalla  stessa
legge costituzionale alla Regioni a statuto speciale per le parti  in
cui si prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
a queste attribuite - viene in rilievo la violazione  dell'art.  117,
terzo comma della Costituzione in presenza di disposizioni  regionali
configgenti con previsioni legislative statali di principio volte  al
conseguimento di obiettivi  di  politica  energetica  gravanti  sullo
Stato italiano nel suo complesso, perche' esso configura un titolo di
competenza piu'  ampio  rispetto  a  quello  previsto  dallo  Statuto
speciale della Regione autonoma Sardegna, come  detto  riferito  alla
sola energia elettrica. (3) 
    E' parimenti indubbio che la legge regionale non puo' intervenire
in materia riservata alla  potesta'  esclusiva  dello  Stato  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s),  della  Costituzione  atteso
che lo  Statuto  Speciale  attribuisce  alla  Regione  la  competenza
legislativa della diversa materia dell'«edilizia e dell'urbanistica»,
che corrisponde sostanzialmente a quella del governo  del  territorio
rientrante  nell'ambito  delle  materie   di   potesta'   legislativa
concorrente per le Regioni a statuto ordinario. 
    Come noto, l'art. 6, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480  (Nuove  norme  d'attuazione  dello
Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna),  nel  definire  le
competenze esclusive in materia di edilizia e urbanistica attribuisce
alla Regione Sardegna anche la redazione e l'approvazione  dei  piani
territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497; la predetta competenza era riconosciuta  anche  a  tutte  le
Regioni a statuto  ordinario  sin  dall'emanazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.  8  (art.  1,  quarto
comma), senza che cio' potesse implicare una competenza normativa  in
materia di tutela  del  paesaggio,  da  sempre  appartenente  in  via
esclusiva allo Stato  (salvo  eventuali  previsioni  piu'  favorevoli
contenute negli  statuti  di  autonomia  per  le  Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome). 
    La Corte costituzionale ha chiarito la natura e la portata  delle
attribuzioni spettanti alla Regione Sardegna in materia  di  edilizia
urbanistica, evidenziando che «il Capo III del decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove  norme  di  attuazione
dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna),
intitolato "Edilizia ed urbanistica", concerne non solo  le  funzioni
di tipo strettamente urbanistico, ma anche le  funzioni  relative  ai
beni culturali e  ai  beni  ambientali;  infatti,  l'art.  6  dispone
espressamente, al comma 1, che «sono trasferite alla Regione autonoma
della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi  centrali
e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai  sensi  della
legge 6 agosto 1967, n. 765  ed  attribuite  al  Ministero  dei  beni
culturali ed ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974,  n.  657,
convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali
e periferici di altri ministeri». Al tempo stesso,  il  comma  2  del
medesimo art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  480
del 1975 prevede puntualmente che il trasferimento di  cui  al  primo
comma «riguarda altresi' la  redazione  e  l'approvazione  dei  piani
territoriali paesistici, di cui all'art.  5  della  legge  29  giugno
1939, n. 1497». (v. Corte costituzionale, sentenza n. 51/2006). 
    Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte  costituzionale  ha
rimarcato peraltro che, in ogni caso, le norme  fondamentali  statali
emanate in materia continuano ad imporsi al  necessario  rispetto  al
legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza
statutaria nella materia edilizia ed urbanistica. 
    E dunque evidente che la Regione Sardegna non ha  una  competenza
normativa primaria in materia di tutela dei beni  paesaggistici  (non
prevista    dallo    Statuto),    potendo    intervenire    piuttosto
nell'elaborazione  del   piano   paesaggistico   (la   pianificazione
urbanistico - edilizia) con conseguente  esercizio  della  competenza
statutaria  nei  limiti  derivanti  dai  «principi   dell'ordinamento
giuridico della  Repubblica»  nonche'  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e delle «norme fondamentali  delle  riforme  economico
sociali». 
    Nel caso in esame  le  disposizioni  censurate  esorbitano  dalle
prerogative statutarie  in  ragione  della  violazione  dei  principi
stabiliti con legge dello Stato e delle norme fondamentali di riforma
economico - sociale che si impongono anche alle Regione ad  autonomia
speciale per l'espressa previsione statutaria. 
    Cio'  premesso,  l'art.  1  della  Regione   Autonoma   Sardegna,
nell'individuazione  delle  aree  idonee  e   non   idonee   per   la
realizzazione di impianti di energia rinnovabile, violando  i  limiti
sanciti  dallo  Statuto,  incorre  nella  violazione  dei   parametri
interposti di cui all'art. 20, 22 e 23 della decreto  legislativo  n.
199/2021 anche in relazione alla disciplina di cui  al  c.d.  decreto
ministeriale  aree   idonee   del   21   giugno   2024,   oltre   che
nell'inosservanza   degli   obblighi   derivanti    dall'appartenenza
all'Unione Europea in relazione  all'art.  16-septies  (4)  rubricato
«Interesse pubblico prevalente» della direttiva della direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento
europeo e del Consiglio (c.d.  RED  III).  Il  legislatore  non  puo'
introdurre disposizioni che deroghino alla normativa  di  derivazione
eurounitaria  e  statale  in  materia  di  promozione  delle  energie
rinnovabili, anche sotto il profilo paesaggistico. 
    In sintesi, come si vedra' esaminando le singole disposizioni nel
dettaglio, la norma in esame  vieta  o  limita  fortemente,  come  si
vedra' in alcuni casi in  modo  generalizzato,  la  realizzazione  di
nuovi impianti e gli accumuli FER. 
    L'intervento  legislativo  regionale  all'esame  della  Corte  si
colloca  nel  quadro  normativo  che  disciplina  l'installazione  di
impianti a fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili». (5) 
    ln particolare, l'art. 20  (6) del predetto  decreto  legislativo
ha disciplinato le modalita' di individuazione di  superfici  e  aree
idonee  per  l'installazione  di  impianti   a   fonti   rinnovabili,
stabilendo, con il comma 1, che la definizione di principi e  criteri
omogenei per l'individuazione di superfici e delle aree idonee e  non
idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi  una
potenza pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC,  avvenga
per mezzo di uno o piu' decreti ministeriali, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dall'entrata in  vigore
del decreto legislativo n. 199/2021 (15 dicembre 2021); con il  comma
4 che, entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  dei  citati
decreti ministeriali, le Regioni individuino le aree idonee con legge
conformemente ai criteri fissati al primo comma. 
    Il decreto legislativo  n.  199/2021  ha  recepito  la  direttiva
UE/2018/2001, stabilendo che gli obiettivi energetici  nazionali  del
PNIEC all'anno 2030  sono  ripartiti  in  sotto-obiettivi  energetici
regionali. Pertanto, ogni Regione e Provincia autonoma e' chiamata  a
garantire sul proprio territorio il consumo di una  quota  minima  di
energia di fonte rinnovabili (FER).  L'art.  20  del  citato  decreto
legislativo  ha  definito  il  percorso  per  l'individuazione  delle
superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti a  fonti
rinnovabili,  con  la  previsione  di  un  coinvolgimento,  in  prima
battuta, del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
(MASE), del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste (MASAF) e del Ministero della cultura  (MIC),  d'intesa
con le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei  e  -
tenuto  conto  della  titolarita'  del  processo  programmatorio  sul
territorio in  capo  a  Regioni  e  Province  autonome,  rinviando  a
successive leggi regionali per l'individuazione su ciascun territorio
delle superfici e delle aree idonee. 
    Ai  sensi  del  citato  art.  20  dalla  individuazione  di   una
determinata area come  «idonea»  deriva  l'applicazione  di  un  iter
autorizzativo «semplificato», piu' snello e celere.  Infatti,  l'art.
22 del medesimo decreto-legislativo, prevede  che  «i  termini  delle
procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono  ridotti
di un terzo» e che «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili  su
aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in  materia
paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante». 
    Il medesimo art. 20 individua poi, con il comma 8, le  aree  che,
nelle more dell'entrata in vigore  delle  apposite  leggi  regionali,
debbono  comunque  essere  considerate  idonee.  Giova  al   riguardo
precisare che il decreto legislativo 199 del 2021 correla il concetto
di area idonea non gia' alla possibilita' ospitare impianti da  fonti
rinnovabili, bensi' all'accesso - come si e' visto richiamando l'art.
22 del medesimo decreto  -  a  talune  misure  di  semplificazione  e
accelerazione dei procedimenti amministrativi. Infine, in  attuazione
dei  commi  1  e  2  dell'art.  20,  e'  stato  adottato  il  decreto
ministeriale recante «Disciplina per l'individuazione di superfici  e
aree idonee per l'installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili»
(decreto ministeriale 21 giugno 2024 del  Ministero  dell'Ambiente  e
della sicurezza energetica, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2024) con la  finalita'  di:  a)
individuare la ripartizione fra le regioni  e  le  province  autonome
dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a  80
GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria  per
raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC  e  rispondere  ai  nuovi
obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche
alla  luce  del  pacchetto  «Repower  UE   (articoli   3-6,   decreto
ministeriale cit.); b) stabilire  principi  e  criteri  omogenei  per
l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle  aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera  a),
in linea con il principio  della  neutralita'  tecnologica  (articoli
7-9, (7) decreto ministeriale cit.). 
    Tale decreto ministeriale, cui rinvia l'art. 20, comma 1 e 2  del
decreto legislativo cit., sul quale e' stata acquisita anche l'intesa
in  sede  di  Conferenza  Unificata,  e'  espressione   della   leale
collaborazione tra Stato e Regioni, con la conseguenza che le stesse,
come da consolidata giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti in
quanto  «costituiscono,  in   settori   squisitamente   tecnici,   il
completamento della normativa primaria» (sentenza n.  86  del  2019).
Nella fattispecie, il decreto, nell'indicare i principi e  i  criteri
per l'individuazione delle superficie  e  delle  aree  idonee  e  non
idonee  per  l'installazione  di  impianti  FER,  esse  hanno  natura
inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in  tutto  il
territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del  2019,  n.  69  del
2018 nonche' sentenza n. 106 del  2020  e  n.  177  del  2021).  Tali
disposizioni ivi contenute sono dunque annoverabili,  al  pari  delle
Linee Guida tra «i principi fondamentali  della  materia,  vincolanti
nei confronti delle Regioni» (sentenza n. 77 del 2022). 
    Tale decreto c.d. «aree idonee» e' stato  sospeso  con  ordinanza
numero 4298 del 2024 del Consiglio di Stato, limitatamente alla norma
di cui all'art. 7, comma due, lettera c), ossia nella  parte  in  cui
sembrerebbe lasciare alle Regioni la facolta' di restringere il campo
di applicazione delle aree immediatamente idonee ai  sensi  dell'art.
20, comma 8 sopra citato. Cio' dimostra come lo spazio di  intervento
del legislatore regionale in  materia  e'  esiguo  e  rigidamente  da
ancorare alla disciplina statale sopra richiamata. 
    La   disposizione   regionale    che,    come    nella    specie,
nell'individuazione delle aree idonee, incide  in  senso  restrittivo
sul minimum legale fissato dal legislatore statale all'art. 20, comma
8, del decreto legislativo n. 199/2021, in vista  del  raggiungimento
degli obiettivi fissati  a  livello  sovranazionale,  viola  pertanto
l'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione  in  relazione  ai
parametri interposti sopra evocati. 
    Cio' premesso, si procede  ad  esaminare  le  singole  previsioni
dell'art. 1 della legge regionale, evidenziando i motivi a fondamento
delle  ragioni  di  illegittimita'  costituzionale   individuate   in
rubrica, alcune delle quali in parte gia' anticipate. 
    I.3 - L'art. 1, dopo aver elencato,  al  comma  1,  le  finalita'
della  legge,  precisa  al   comma   2   che   la   legge   regionale
sull'individuazione delle aree idonee e non idonee trovi applicazioni
in tutto  il  territorio  regionale,  ivi  comprese  «le  aree  e  le
superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso
di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o
statale ovvero autorizzati che non abbiano determinato  una  modifica
irreversibile dello stato dei luoghi». 
    Le disposizioni regionali  -  trovando  immediata  attuazione  in
relazione ai procedimenti amministrativi gia' in corso di svolgimento
nonche'  ai  procedimenti  addirittura  conclusi  con   provvedimenti
favorevoli gia' autorizzati (salvo l'irreversibilita' dello stato dei
luoghi), si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli  in
aperta violazione del principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3
della  Costituzione,  di  certezza  del  diritto  e   del   legittimo
affidamento nonche'  di  liberta'  di  iniziativa  economica  di  cui
all'art. 41 della Costituzione. 
    Peraltro, le disposizioni regionali che incidono su  procedimenti
amministrativi avviati o addirittura gia' conclusi sono  suscettibili
di presentarsi, proprio laddove la legge regionale incide,  in  senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal  legislatore
statale all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021. 
    Il riferimento agli «impianti in corso di valutazione  ambientale
e autorizzazione, di competenza  regionale  o  statale»  e'  talmente
ampio da non poter escludere l'applicazione della legge nei  casi  in
cui il procedimento  di  autorizzazione  e'  giunto  a  un  grado  di
maturazione  tale  da  aver  ingenerato  il   legittimo   affidamento
dell'operatore  del  settore  a  una   definizione   favorevole   del
procedimento  stesso.  Cio'  tanto  piu'  se  si  considera  che   il
legislatore nazionale, al fine di  rispondere  alle  indicazioni  del
legislatore unionale, e' tenuto,  in  via  generale,  a  favorire  le
iniziative economiche tendenti alla diffusione dell'energia da  fonti
rinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni  di
investimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti. 
    Risulta,  dunque,  illegittimo  ed   irragionevole   (alla   luce
dell'art. 3 della Costituzione), anche in virtu' dei  principi  della
certezza  del  diritto  e  del  legittimo  affidamento,   l'immediata
applicazione della legge anche agli impianti gia'  autorizzati  o  le
cui procedure siano gia' in corso al momento dell'entrata  in  vigore
della legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto  di
un  dato  contesto  normativo  vigente  al  momento  dell'avvio   del
procedimento autorizzativo. Peraltro, la previsione  secondo  cui  la
nuova legge regionale trova  applicazione  anche  in  relazione  agli
impianti gia' autorizzati  salvo  che  vi  sia  stata  una  «modifica
irreversibile dello stato dei luoghi» e' soluzione che,  in  disparte
quanto si e' sopra gia' evidenziato, incide fortemente sulla certezza
del diritto e delle situazioni  giuridiche  in  considerazione  anche
della valutazione soggettiva  che  discende  dall'accertamento  della
natura irreversibile dello stato dei luoghi. 
    Prevedere   che,   una   volta   avviato   il   procedimento   di
autorizzazione,  l'impianto  di  produzione  e  accumulo  di  energia
elettrica non possa, in base alla  nuova  disciplina  -  essere  piu'
realizzato, determina  in  ogni  caso  un  indubbio  danno  a  carico
dell'operatore e, segnatamente alla liberta' di iniziativa economica,
avuto  riguardo  altresi'  alla  circostanza  che,  nelle  more   del
compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli  abilitativi,
l'operatore ha gia' sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti. 
    Cio' si pone anche in violazione dell'art. 41 della Costituzione. 
    I.4  -  L'art.  1,   comma   5   introducendo   un   divieto   di
«realizzazione» degli impianti ricadenti nelle aree  non  idonee  per
come individuate negli allegati A, B, C, D, E nonche' dai commi  9  e
11 (8)  del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli  articoli
117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri
interposti gia' sopra richiamati (articoli 20 del decreto legislativo
n. 199/2021 nonche' decreto ministeriale 21 giugno 2024  (9)  e  art.
16-septies della direttiva c.d. RED III). 
    Orbene, giova ribadire che la nozione di «area idonea»  contenuta
nella disciplina statale (art. 20 del decreto legislativo cit.) e nel
decreto ministeriale aree idonee (art. 1,  comma  2,  lettera  a)  fa
riferimento,  come  si  e'  sopra  precisato,   ad   un   regime   di
semplificazioni di cui poter beneficiare ai fini autorizzatori, fermo
restando che anche nelle aree non idonee non opera alcun  divieto  di
realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.  A
tale  conclusione   si   giunge   sulla   base   dell'analisi   della
giurisprudenza della Corte (cfr. Corte  costituzionale,  sentenza  n.
216/2022 la quale ha affermato che  «la  dichiarazione  di  idoneita'
deve [...] risultare quale  provvedimento  finale  di  un'istruttoria
adeguata volta a  prendere  in  considerazione  tutta  una  serie  di
interessi coinvolti», cosicche'  «una  normativa  regionale  che  non
rispetti la riserva di procedimento  amministrativo  e,  dunque,  non
consenta di operare un  bilanciamento  in  concreto  degli  interessi
strettamente aderente alla  specificita'  dei  luoghi,  impedisce  la
migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati  e,
di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa  dell'Unione
europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di  energia
rinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in  senso  analogo  ex  multis
sentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del  2014  e  44  del
2011)». 
    In sintesi, l'inadeguatezza di  una  determinata  area  o  di  un
determinato sito ad  ospitare  impianti  da  fonti  rinnovabili  deve
derivare non gia' da una  qualificazione  aprioristica,  generale  ed
astratta, bensi' all'esito  di  un  procedimento  amministrativo  che
consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in
ragione delle relative specialita'. 
    Ebbene anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 199 del 2021 (che, come si evince da  quanto  sopra,  rafforza  il
favor verso la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, in linea
con la legislazione dell'UE anche a seguito della direttiva RED III),
l'orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel  senso  di
ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale
e astratta, come anticipato, la  non  idoneita'  di  intere  aree  di
territorio o a imporre, in  maniera  generalizzata  ed  aprioristica,
limitazioni (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n.  69  del
2018). 
    In casi simili e  comunque  sempre  sulla  base  della  normativa
previgente al decreto legislativo n. 199 del 2021, codesta  Corte  ha
avuto modo di precisare che il margine di intervento riconosciuto  al
legislatore regionale non permette  di  prescrivere  limiti  generali
inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio'
contrasterebbe con il principio fondamentale  di  massima  diffusione
delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale
in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea  (cfr.   Corte
costituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77  del  2022).
(10) 
    Per costante giurisprudenza della Corte, dunque, le Regioni e  le
Province autonome sono tenute a rispettare  i  principi  fondamentali
contemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze  n.  11  del
2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del  2020)  e,  nel  caso  di  specie,
racchiusi nel citato decreto legislativo n.  199  del  2021  e  nella
disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee). 
    Le  disposizioni  censurate  della  Regione   Sardegna,   quindi,
nell'impedire l'applicazione  della  legislazione  statale,  appaiono
riconducibili   alle   ipotesi,   censurate   dalla    giurisprudenza
costituzionale, delle c.d. «leggi  di  reazione»,  il  cui  scopo  e'
quello di rendere inapplicabile, nel proprio  territorio,  una  legge
che ritenga «costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche
solo dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio» dinnanzi alla
Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn.  198  e
199 del 2004). In proposito la Corte costituzionale ricorda come  ne'
lo Stato ne'  le  Regioni  possono  pretendere,  al  di  fuori  delle
procedure previste dalle disposizioni  costituzionali,  di  risolvere
direttamente  gli  eventuali  conflitti   tra   i   rispettivi   atti
legislativi tramite proprie disposizioni di legge. 
    Osserva la Corte che «cio'  che  e'  implicitamente  escluso  dal
sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il
legislatore  statale  rispetto  alle  leggi  regionali)  utilizzi  la
potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel  proprio
territorio una  legge  dello  Stato  che  ritenga  costituzionalmente
illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna,  anziche'
agire in giudizio dinnanzi a questa Corte,  ai  sensi  dell'art.  127
della Costituzione. Dunque  ne'  lo  Stato  ne'  le  Regioni  possono
pretendere, al di fuori  delle  procedure  previste  da  disposizioni
costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti  di
competenza tramite proprie disposizioni di legge  (cfr.  sentenza  n.
198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo
che  dichiarino  o  presuppongano  l'inapplicabilita'  di   un   atto
legislativo rispettivamente delle  Regioni  o  dello  Stato».  (Corte
costituzionale - sentenza n. 199/2004). 
    Le disposizioni regionali contenute nell'art. 1, comma  5,  lette
in  combinato  disposto  con  gli  allegati  ivi  citati,   prevedono
un'importante  casistica  di  aree  interdette  alla   realizzazione,
ricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, per
quanto di competenza dal diritto euro  unionale  (beni  UNESCO,  aree
naturali protette, beni storico culturali)  e  le  aree  in  assoluto
inidonee, ad esempio per profili di sicurezza idrogeologica, ma anche
in via residuale, la maggior parte del territorio regionale,  pur  in
mancanza di esigenze di tutela comportanti una preclusione assoluta a
una realizzazione dell'impianto circondata  da  particolari  cautele,
impedendo la necessaria valutazione sincronica dei diversi  interessi
di  rilievo  costituzionale  (Corte   costituzionale,   sentenza   n.
46/2021). 
    Emblematiche delle vastita' e genericita'  dei  divieti  sono  le
previsioni riferite a  «ulteriori  elementi  con  valenza  storico  -
culturale, di  natura  archeologica,  architettonica  e  identitaria,
quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico  vigente
al momento dell'entrata in  vigore  della  presente  legge,  ed  aree
circostanti che distano  meno  di  3  chilometri,  in  linea  d'aria»
(Allegato A, lettere bb), oppure come le non meglio definite «aree di
riproduzione,  alimentazione  e  transito   di   specie   faunistiche
protette, ovvero aree in cui  e'  accertata  la  presenza  di  specie
animali   e   vegetali   soggette   a   tutela   dalla    Convenzioni
internazionali»,  oppure  «per  la   presenza   di   chirotterofauna»
(Allegato C, lettere j e k). 
    Il vizio denunciato appare piu' evidente se si considerano non  i
singoli vincoli isolatamente ma la loro connessione  «a  pettine»  in
una «rete» di centinaia di divieti variamente  intrecciati  fra  loro
(l'elenco delle aree vietate occupa 45 pagine) che  nel  suo  insieme
appare suscettibile di vietare  la  possibilita'  di  sviluppo  delle
fonti rinnovabili nella maggior  parte  del  territorio  regionale  e
negli specchi d'acqua circostanti. 
    Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con  i  principi
affermati piu' volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla  quale
emerge che il  margine  di  intervento  riconosciuto  al  legislatore
regionale  non   permette   di   prescrivere   limiti   generali   ed
inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio'
contrasterebbe, come si e' evidenziato, con il principio fondamentale
di massima diffusione delle fonti di energia  rinnovabili,  stabilito
dal legislatore statale in conformita' alla disciplina UE (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 13  del  2014  e  sentenza  n.  77/2022).
Peraltro lo stesso decreto ministeriale 21 giugno 2024 prescrive alle
Regioni che, «nell'applicazione del presente comma [art. 7,  comma  3
sulle aree non idonee] deve  essere  contemperata  la  necessita'  di
tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi  di
cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto» (11) . Si tratta
del  raggiungimento  dell'obiettivo   di   potenza   complessiva   da
traguardare al 2030 fissato per le Regioni dalla  tabella  allega  al
decreto c.d. aree idonee. 
    Peraltro, dall'esame del combinato disposto degli articoli  20  e
22 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  confermato  dal  recente
decreto aree idonee - deve dedursi che dalla  mancata  qualificazione
di una determinata area  come  «idonea»  scaturisce  conseguentemente
l'inapplicabilita'    di    talune     specifiche     semplificazioni
procedimentali e  non  gia'  un  impedimento  alla  realizzazione  di
impianti a fonti rinnovabili come quello che, nel caso di  specie  la
Regione Sardegna ha realizzato.  Cio'  conferma  che,  ai  sensi  dei
citati  articoli,  anche  l'area  «non  idonea»  e',  a  ben  vedere,
compatibile con l'installazione dei suddetti impianti. Semmai, l'art.
20 aspira ad assicurare che la realizzazione di progetti in aree  non
classificate come «idonee» si  attui  all'esito  di  un  procedimento
autorizzatorio ragionevolmente  non  semplificabile,  considerato  le
maggiori  complicazioni  ricerca  di  un  bilanciamento  tra  i  vari
interessi coinvolti e meritevoli di tutela  (paesaggistico-culturali,
di tutela dell'ambiente, di salvaguardia dell'attivita' agricola). 
    Al  riguardo  codesta  Corte  ha  recentemente  affermato  (Corte
costituzionale, sentenza n. 103/2024), prima dell'entrata  in  vigore
del decreto ministeriale 21 giugno 2024, «Come questa Corte  ha  gia'
avuto modo di osservare (sentenze n. 58 e n. 27 del 2023), l'art. 20,
comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo
sistema - introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021
- di individuazione delle aree in cui e'  consentita  l'installazione
degli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore  statale
ha inteso superare il sistema dettato dall'art.  12,  comma  10,  del
decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita') e  dal  conseguente  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  del  10  settembre   2010   (Linee   guida   per
l'autorizzazione degli impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili),
contenenti i principi e i criteri di individuazione  delle  aree  non
idonee. 
    Le regioni, pertanto, sono ora chiamate  a  individuare  le  aree
«idonee» all'installazione degli impianti, sulla scorta dei  principi
e dei  criteri  stabiliti  con  appositi  decreti  interministeriali,
previsti dal comma 1  del  citato  art.  20,  tuttora  non  adottati.
Inoltre, l'individuazione delle aree idonee dovra' avvenire non  piu'
in sede amministrativa, come prevedeva la  disciplina  precedente  in
relazione a quelle non idonee, bensi' «con legge» regionale,  secondo
quanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20. 
    Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell'art.  20  funge
da   disposizione   transitoria,   prevedendo   che   «[n]elle   more
dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e  delle
modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1», sono  considerate
idonee le aree elencate dalle lettere  a)  e  seguenti  dello  stesso
comma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, «le aree  che
non sono ricomprese nel perimetro dei beni  sottoposti  a  tutela  ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera  h),  del
medesimo decreto». 
    Il ricorrente desume da tale disposizione  che  i  terreni  d'uso
civico non sarebbero idonei all'installazione perche' non inclusi tra
quelli idonei. 
    Una  simile  interpretazione,  tuttavia,  e'   contraddetta   dal
disposto del comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui «[l]e aree non
incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate  non  idonee
all'installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,
in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di  singoli
procedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero
delle aree idonee». 
    Di per se', dunque, la mancata inclusione delle aree  gravate  da
usi  civici  tra  quelle  idonee  non  comporta  la   loro   assoluta
inidoneita' all'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti  rinnovabili,   che   rimane   assoggettata   al   procedimento
autorizzatorio ordinario di cui all'art. 12,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 387 del 2003, ne' tantomeno  comporta  il  divieto  di
mutarne la destinazione in conformita' al regime degli usi civici. 
    Pertanto, il lamentato  contrasto  della  disposizione  regionale
impugnata con la norma statale di principio non sussiste». 
    I divieti posti  dalla  Regione  Sardegna,  pertanto,  violano  i
principi fondamentali posto dallo Stato nella materia di legislazione
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,
espressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' dal decreto
ministeriale 21 giugno 2024 (c.d.  decreto  aree  idonee  su  cui  v.
supra) e contrastano con l'art. 117, primo comma  della  Costituzione
in  quanto   incidono   sul   raggiungimento   degli   obiettivi   di
decarbonizzazione fissati a livello europeo. 
    I.4.1 - L'art. 1, comma 5, oltre ad  incorrere  nelle  violazioni
prima enunciate, incorre altresi' nella violazione del  principio  di
certezza del diritto che vede, tra i propri  corollari  il  principio
del legittimo affidamento nella parte  in  cui  prevede  che  il  «Il
divieto di  realizzazione  si  applica  anche  agli  impianti  e  gli
accumuli  FER  la  cui  procedura  autorizzativa  e  di   valutazione
ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge» fino al punto di sancire
che «non puo' essere dato corso alle istanze di  autorizzazione  che,
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente   legge,
risultino in contrasto con essa e ne  pregiudichino  l'attuazione.  I
provvedimenti autorizzatori e tutti  i  titoli  abilitativi  comunque
denominati gia' emanati, aventi ad  oggetto  gli  impianti  ricadenti
nelle aree non idonee, sono privi di efficacia». 
    E' evidente che la richiamata previsione incorra nelle violazioni
della certezza del diritto e  del  legittimo  affidamento  in  quanto
imporre  a  prescindere  dal  grado  di  maturita'  dei  procedimenti
amministrativi rilevanti, un divieto di  realizzazione  del  progetto
determina un indubbio nocumento dell'operatore che,  nelle  more  del
compimento delle procedure per l'ottenimento dei  titoli  abilitativi
occorrenti, ha sostenuto costi amministrativi e tecnici ingenti. 
    La lesione dei principi costituzionali e'  ancora  piu'  evidente
laddove la legge regionale in esame dispone l'inefficacia dei  titoli
abilitativi gia' formatasi: sotto tale profilo la  legge  costituisce
una sopravvenienza normativa sfavorevole con portata retroattiva  che
rimette in discussione diritti gia' acquisiti dall'interessato, senza
attenersi - dinanzi ad un  quadro  statale  che,  in  conformita'  al
diritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili, ad alcun
criterio   di   ragionevolezza.   Nulla   aggiunge,    quanto    alla
ragionevolezza dell'intervento del legislatore regionale, in rapporto
agli  sfidanti  obiettivi  di  sviluppo  delle   rinnovabili   e   di
decarbonizzazione, la scelta di prevedere deroghe puntuali al divieto
di realizzazione di progetti in  aree  non  idonee,  per  fattispecie
tecnologiche limitate ovvero correlate alla  qualifica  del  soggetto
avente diritto. 
    I.5 - L'art. 1, comma  7,  della  legge  regionale  introduce  un
criterio di «non idoneita'», ai sensi del quale, nel caso in  cui  un
progetto ricada sia nelle aree idonee  sia  nelle  aree  non  idonee,
prevale la non idoneita'. Appare evidente che lo stesso si  ponga  in
contrasto con il  principio  euro  unitario  dell'interesse  pubblico
prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile e quindi
con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. A tal  riguardo,  si
fa integrale rinvio all'art. 16-septies rubricato interesse  pubblico
prevalente della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED  III),  principio
destinato a valere nell'ambito  della  procedura  di  rilascio  delle
autorizzazioni.  Cosi'  come  testualmente  previsto   dalla   citata
disposizione europea, richiede un  apprezzamento  caso  per  caso  ad
opera dell'autorita' amministrativa e non  giustifica,  pertanto,  un
divieto generalizzato fissato ex ante come previsto  dal  legislatore
regionale con la detta previsione. 
    Vero e' che lo stesso art. 16-septies  della  direttiva  consente
agli  Stati  membri  di   limitare   l'applicazione   del   principio
dell'interesse prevalente «a determinate parti del loro territorio, a
determinati  tipi  di  tecnologia  o  a  progetti   con   determinate
caratteristiche tecniche»;  ma  cio'  deve  avvenire  pur  sempre  in
circostanze specifiche e debitamente giustificate, in quanto tali  da
apprezzare caso per caso «conformemente alle priorita' stabilite  nei
rispettivi  piani  nazionali  integrati  per  l'energia  e  il  clima
presentati a norma  degli  articoli  3  e  14  del  regolamento  (UE)
2018/1999»  e  fermo  restando  l'obbligo   di   comunicazione   alla
commissione di tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni. 
    I.6 - L'art. 1,  comma  8,  stabilisce  che  «Gli  interventi  di
rifacimento,  integrale  ricostruzione,  potenziamento  relativi   ad
impianti realizzati in data antecedente all'entrata in  vigore  della
presente legge e in esercizio, nelle aree non  idonee,  sono  ammessi
solo  qualora  non  comportino  un  aumento  della  superficie  lorda
occupata,  nonche',  nel  caso  di  impianti   eolici,   un   aumento
dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma  delle
altezze dei  singoli  aerogeneratori  del  relativo  impianto,  fermo
restando quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del  comma  6,  ivi
compreso il rispetto dell'art. 109  delle  norme  di  attuazione  del
Piano paesaggistico regionale.». 
    La  predetta  disciplina  degli  interventi  di  rinnovo   e   di
ristrutturazione (revamping e/o repowering) relativi ad impianti gia'
realizzati e in esercizio prima dell'entrata in  vigore  della  legge
regionale nelle  aree  non  idonee,  si  pone  in  contrasto  con  il
principio della certezza del diritto (e della  chiarezza  normativa),
atteso che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se
debba riferirsi anche ad interventi gia' sentiti alla data di entrata
in vigore della legge regionale. 
    Cio'  chiaramente  determina  una   lesione   dei   principi   di
uguaglianza,  ragionevolezza,  certezza  del  diritto  e'   legittimo
affidamento, oltre che di liberta' di  iniziativa  economica  di  cui
agli articoli 3 e 41 della costituzione. 
    Inoltre le previsioni regionali si pongono in  contrasto  con  il
decreto 199 del 2021 e segnatamente con  l'art.  20  che  correla  il
concetto di «area idonea» non  gia'  alla  possibilita'  di  ospitare
impianti da fonti rinnovabili, bensi' all'accesso a talune misure  di
semplificazione  e  accelerazione  dei  procedimenti  amministrativi;
cosi' generandosi una  violazione  dei  principi  fondamentali  della
materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    I.7  -  L'art.  1,  comma  9  elenca  le  aree  non  idonee  alla
realizzazione degli impianti offshore. Le previsioni di cui al  comma
9 non appaiono in  linea  con  la  disciplina  prevista  dal  decreto
legislativo numero 199 del 2021 per l'individuazione da  parte  delle
Regioni delle aree idonee, violando pertanto i principi  fondamentali
dello Stato nella materia di  legislazione  concorrente  «produzione,
Trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»,  di  cui  all'art.
117,  terzo  comma  della   Costituzione.   Il   richiamato   decreto
legislativo individua due percorsi diversi per l'individuazione delle
aree idonee sulla terraferma e delle aree idonee offshore: e' solo in
caso della terraferma quindi che  spetta  al  legislatore  regionale,
sulla base dei criteri e delle modalita'  stabilite  con  il  decreto
ministeriale 21 giugno 2024, procedere all'individuazione con propria
legge delle  aree  idonee;  nel  caso  offshore,  l'articolo  23  del
menzionato  decreto  legislativo  prevede,  invece,  che  si   giunga
all'individuazione  delle  relative  aree  idonee  all'esito  di   un
percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni. A  riprova
di cio' possono essere invocate le rubriche degli articoli 20  e  23 
(12)  del  decreto  legislativo  numero  199  del  2021  nonche'   la
circostanza che le due disposizioni,  nell'elencare  le  aree  idonee
nelle more del completamento dell'iter  di  individuazione,  facciano
rispettivamente riferimento  l'una  esclusivamente  alla  terraferma,
l'altra altrettanto esclusivamente alle aree offshore. 
    Illegittimita' costituzione dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5  della
legge della Regione Autonoma Sardegna 5  dicembre  2024,  n.  20  per
contrasto con l'art. 117, secondo comma della  Costituzione,  lettera
m) della Costituzione in relazione alla  legge  n.  241/1990  recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi» nella parte in  cui  reca  la
disciplina della conferenza dei servizi (articoli 14-14 quinquies)  e
del silenzio assenso anche tra  pubbliche  amministrazioni  (articoli
17-bis e 20); per contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma  della
Costituzione, lettera s) in relazione alla disciplina del Codice  dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
42/2004 (articoli 21 e 146) e delle «Norme in materia ambientale»  di
cui al decreto legislativo n. 152/2006; per violazione dello  Statuto
della Regione Autonoma Sardegna adottato con la legge  costituzionale
n. 3 del 1948. 
    II. - L'art. 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna,
sopra  riportato,  che  introduce   misure   di   semplificazione   e
accelerazione per la promozione di impianti di  produzioni  di  fonti
rinnovabili in aree non idonee, presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze statuarie  della
Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4,
lett. e), delineando un modello di procedimento  difforme  da  quello
previsto  dalle  leggi  statali,  eccede  le   competenze   regionali
invadendo la  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m)  e  s),  della
Costituzione in relazione ai  parametri  interposti  che  saranno  di
seguito illustrati. 
    II.1 - In particolare, la disciplina regionale  sopra  riportata,
con  l'intento  dichiarato  di  agevolare  il  raggiungimento   degli
obiettivi  di  transizione  energetica,  di  promozione  delle  fonti
rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle
peculiarita' storico - culturali, paesaggistico - ambientali e  delle
produzioni agricole, riconosce ai  comuni  la  facolta'  di  proporre
un'istanza propedeutica alla realizzazione di un  impianto  o  di  un
accumulo FER all'interno di un'area individuata  come  «non  idonea»;
istanza volta al raggiungimento di un'intesa con  la  Regione  (comma
1). 
    Tale istanza e' presentata dal Comune,  previa  deliberazione  di
una maggioranza qualificata del consiglio  comunale  o  dei  consigli
comunali (nell'ipotesi in cui il territorio sia interessato, anche in
virtu'  di  un  impatto  visivo  o  paesaggistico   dall'impianto   o
dall'accumulo FER); e' preceduta da un «dibattito  pubblico»  nonche'
dall'espletamento  di  una  consultazione  popolare   che   si   deve
concludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2). 
    Esaurita la fase sopra descritta, l'istanza del Comune,  in  base
al   quarto   comma   della   citata   disposizione,   e'    proposta
all'Assessorato regionale competente in materia  che,  in  base  alla
disciplina della conferenza dei servizi istruttoria di  cui  all'art.
14, comma 1 e 14-bis della legge 241 del 1990, entro  novanta  giorni
dal  ricevimento  dell'istanza,  convoca  i  soggetti  competenti  ad
esprimersi   all'unanimita'   in   relazione   alla    compatibilita'
dell'intervento  rispetto  alla  presenza   di   aree   non   idonee;
procedimento amministrativo nel quale non trovano  applicazione,  per
espressa previsione regionale, le ipotesi di assenso tacito (rectius,
silenzio assenso). All'esito la Giunta regionale delibera sull'intesa
in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla  medesima
(comma 6). 
    Il proponente, perfezionata  l'intesa  in  base  al  procedimento
sopra  descritto,  potra'  successivamente  presentare  ai   soggetti
competenti   un'istanza   per   la   realizzazione    dell'intervento
nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le  aree  ordinarie
utilizzando il regime della PAS o dell'Autorizzazione unica. 
    II.2 - La disciplina  sopra  richiamata,  nel  prevedere  che  la
predetta istanza del Comune sia sottoposta sia ad una valutazione  di
opportunita' del Consiglio comunale, previo dibattito pubblico sia ad
una  valutazione  tecnico  amministrativa  mediante  conferenza   dei
servizi,  con  una  sovrapposizione  tra  profili  amministrativi   e
politici, introduce gia' sotto tale profilo un modello procedimentale
evidentemente difforme rispetto agli istituti  della  conferenza  dei
servizi e del silenzio assenso disciplinati dalla legge 241 del  1990
e, in particolare,  dagli  articoli  14-14-quinquies,  (13)  articoli
17-bis. (14) Le dichiarate misure di semplificazione ed accelerazione
introducono inoltre a livello regionale  la  regola  esclusiva  della
deliberazione  all'unanimita'  dei  soggetti  convocati  in  sede  di
conferenza  dei  servizi,  chiamati  ad  esprimersi  in  ordine  alla
compatibilita' dell'intervento rispetto alle aree non idonee  nonche'
l'inoperativita' del silenzio assenso  nell'ambito  della  conferenza
stessa in violazione del modello. 
    La  predette   misure   di   semplificazione   ed   accelerazione
costituiscono eccezioni rispetto  all'ordinario  funzionamento  della
conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla  disciplina
statale sul procedimento  amministrativo  riportata  nelle  parti  di
interesse in nota; fonte che rappresenta la norma  interposta,  dalla
cui violazione discende il contrasto con  l'art  117,  secondo  comma
lett. m) che attribuisce alla Stato la potesta' legislativa esclusiva
in  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale. 
    Al riguardo, si richiama l'art. 29, comma 2-ter  della  legge  n.
241/1990 secondo il quale: «Attengono altresi' ai livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione le disposizioni della presente  legge  concernenti
la  presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e  comunicazioni,   la
segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso  e
la conferenza di servizi, salva la possibilita' di  individuare,  con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,  casi
ulteriori in cui  tali  disposizioni  non  si  applicano»;  il  comma
2-quater della medesima disposizione secondo cui: «Le regioni  e  gli
enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi  di  loro
competenza,  non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a   quelle
assicurate  ai  privati  dalle  disposizioni  attinenti  ai   livelli
essenziali delle prestazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter,  ma
possono prevedere livelli ulteriori  di  tutela.»  nonche'  il  comma
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  adeguano   la   propria   legislazione   alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
    Sebbene la pacifica riconducibilita' delle predette norme statali
sul  procedimento  amministrativo   ai   livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione, non comporti di  per  se'  l'automatica  illegittimita'
costituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto
conto della possibilita' per le Regioni di discostarsi dallo standard
statale per prevedere «livelli ulteriori di tutela»  (cfr.  art.  29,
comma 2-quater cit.), la legge regionale sarda reca evidentemente  un
livello  inferiore  di  tutela  rispetto  a  quello  garantito  dalla
disciplina statale. 
    Cio' si trae dalle previsioni  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale la quale prevede esclusivamente il criterio dell'unanimita'
per  l'assunzione  della  decisione  in  merito  alla  compatibilita'
dell'intervento all'interno di un'area individuata come non idonea  -
a fronte di una disciplina statale che consente anche  l'adozione  di
una  determinazione  della  conferenza  sulla  base  delle  posizione
prevalenti (con tutte le  conseguenze  in  termini  di  garanzia  che
discendono dai meccanismi volti a trovare  una  soluzione  condivisa,
superando il dissenso); e'  prevista  l'inoperativita'  del  silenzio
assenso quale regime che trova applicazione anche a  procedimenti  di
competenza di  amministrazioni  preposte  alla  tutela  di  interessi
sensibili per i quali vale la regola generale del silenzio assenso di
cui agli articoli 14-bis, comma 3 e 17-bis, legge n.  241/1990  (cfr.
Corte costituzionale, sentenza n. 246/2018;  Cons.  Stato,  sez.  IV,
8610/2023; Consiglio di Stato, ad.  comm.  spec.,  parere  13  luglio
2016, n. 1640); vi e' una sovrapposizione tra  le  valutazioni  degli
organi di indirizzo politico/amministrativo nonche'  un  esito  della
conferenza  dei  servizi  istruttoria  non  chiara  in  relazione  al
successivo iter autorizzatorio che potrebbe  essere  disatteso  dalla
Giunta  regionale.  La  norma  regionale,  pertanto,  in  difformita'
rispetto alla disciplina  a  livello  statale  della  conferenza  dei
servizi e al silenzio assenso non assicura quei «livelli ulteriori di
tutela»; anzi chiaramente sacrifica le finalita' di semplificazione e
velocita' alla cui protezione e' orientata la disciplina statale. 
    Per le ragioni esposte deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  3,  commi  1,  2,  4  e  5  per  violazione
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione  in
relazione ai citati parametri interposti (cfr. Corte  costituzionale,
sentenza n. 9/2019; sentenza n. 246/2018). 
    II.3 -  L'art.  3  sopra  citato,  fermo  restando  il  superiore
superamento delle competenze  fissate  dallo  Statuto  della  Regione
Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), eccede
altresi' le competenze regionali invadendo la competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s),  della  Costituzione  in  relazione  ai  parametri
interposti di cui gli articoli 21 e 146 del  decreto  legislativo  n.
42/2004. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale,  «la
conservazione ambientale e paesaggistica  spetta,  in  base  all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  alla  cura
esclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160  del  2021,  n.
178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con  specifico  riferimento
al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la
Corte  ha  altresi'  costantemente  affermato  che  la   legislazione
regionale non puo' prevedere una procedura diversa da quella  dettata
dalla  legge  statale,  perche'  alle  regioni  non   e'   consentito
introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano
una disciplina uniforme, valevole su tutto il  territorio  nazionale,
fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e
n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n.
101 del 2010 e n. 232 del 2008). 
    Cio' vale anche per  le  Ragioni  a  statuto  speciale,  come  ha
ricordato anche di recente la Corte costituzionale con la sentenza n.
248/2022 le cui considerazioni, riferite alla Regione Sardegna,  sono
tuttora attuali. 
    Il giudice delle  leggi  ha  evidenziato  come  «l'art.  3  dello
statuto speciale attribuisce al  legislatore  regionale  la  potesta'
normativa primaria in materia  di  «edilizia  ed  urbanistica»  e  di
«caccia e pesca», stabilendo che debba essere esercitata  in  armonia
con la Costituzione,  i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, gli obblighi internazionali e  gli  interessi  nazionali,
nonche'  nel  rispetto  delle  norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali   della   Repubblica.   Come   questa   Corte    ha
costantemente affermato, l'«insieme delle cose, beni materiali, o  le
loro composizioni, che presentano valore  paesaggistico»  merita  una
tutela primaria e assoluta (cosi', sentenza  n.  367  del  2007):  le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state
adottate  per  garantirne  la  salvaguardia,   nell'esercizio   della
competenza  attribuita  allo  Stato  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, si applicano uniformemente e,  cosi',
s'impongono al legislatore regionale. Questa Corte le ha riconosciute
quali  norme  fondamentali  di  grande   riforma   economico-sociale,
precisando che hanno la capacita' di limitare la potesta' legislativa
anche delle regioni ad autonomia speciale (cosi', sentenze n. 101 del
2021, n. 130 del 2020, n. 178 del  2018  e  n.  103  del  2017).  Va,
d'altro canto, ricordato che la competenza del legislatore  sardo  in
materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni  di
tipo strettamente urbanistico,  ma  anche  quelle  relative  ai  beni
culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018;  in  questo  senso
gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio',  consentito  l'intervento
regionale nell'ambito  della  tutela  paesaggistica,  secondo  quanto
stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  480  del
1975, sempre nel rispetto dei limiti dianzi ricordati.». 
    Premesse le superiori considerazioni, la  disposizione  regionale
sopra esaminata consente, invero, che un impianto per  la  produzione
di energie rinnovabili possa essere realizzato nell'ambito delle aree
non idonee a seguito di  un'intesa  politica  tra  enti  territoriali
anche in aree sottoposte ad una tutela culturale o paesaggistica  per
le quali la normativa statale  fissa,  per  ineludibili  esigenze  di
uniformita' di trattamento, un procedimento  autorizzatorio  apposito
da parte della soprintendenza competente che  verrebbe  nell'impianto
regionale sopra descritto integralmente esautorata. Nell'ambito delle
aree non idonee, invero, il legislatore statale assicura  la  massima
tutela dei beni  culturali  e  paesaggistici  coinvolti  (cfr.  quale
disciplina che costituisce norma interposta le citate previsioni  del
Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo  n.  42/2004;
il decreto legislativo n.  152/2006  «Norma  in  materia  ambientale»
nonche' da ultimo la disciplina  dei  regimi  amministrativi  per  la
produzione di energia rinnovabile di cui al  decreto  legislativo  n.
190/2024). 
    Stante l'affievolimento che l'art. 3 della  legge  della  Regione
Autonoma Sardegna determinerebbe per la tutela dei beni  culturali  e
paesaggistici  in  contrasto  con  il  quadro  normativo  statale  di
riferimento sopra esaminato, si ritiene che  sussista  la  violazione
della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei  beni
culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma lett. s)
della Costituzione. 

(1) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo
    e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
    dell'energia da fonti rinnovabili.  

(2) L'art. 4 dello Statuto speciale per  la  Sardegna  approvato  con
    Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 prevede: «Nei  limiti
    del precedente articolo e  dei  principi  stabiliti  dalle  leggi
    dello Stato, la Regione emana norme  legislative  sulle  seguenti
    materie: a) industria, commercio ed esercizio  industriale  delle
    miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli  enti
    di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio,  delle
    casse rurali, dei monti frumentari  e  di  pegno  e  delle  altre
    aziende   di   credito   di   carattere    regionale;    relative
    autorizzazioni;  c)  opere  di  grande  e  media  bonifica  e  di
    trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilita'
    non riguardante opere a  carico  dello  Stato;  e)  produzione  e
    distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree
    di  cabotaggio  fra  i  porti  e  gli  scali  della  Regione;  g)
    assunzione di  pubblici  servizi;  h)  assistenza  e  beneficenza
    pubblica; i) igiene e sanita' pubblica; l) disciplina  annonaria;
    m) pubblici spettacoli». L'Art. 3, comma 1, del medesimo  Statuto
    dispone:  «"In  armonia  con  la  Costituzione   e   i   principi
    dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto  degli
    obblighi internazionali  e  degli  interessi  nazionali,  nonche'
    delle norme fondamentali delle riforme  economico  sociali  della
    Repubblica, la Regione ha  potesta'  legislativa  nelle  seguenti
    materie:...» . 

(3) L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone: «1.  Sino
    all'adeguamento dei rispettivi  statuti,  le  disposizioni  della
    presente legge costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a
    statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
    per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'  ampie
    rispetto a quelle gia' attribuite». 

(4) L'art. 16-septies prevede: Interesse pubblico  prevalente  «Entro
    il 21 febbraio 2024,  fino  al  conseguimento  della  neutralita'
    climatica, gli Stati membri provvedono affinche', nella procedura
    di  rilascio  delle   autorizzazioni,   la   pianificazione,   la
    costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
    rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete,  la  rete
    stessa  e  gli  impianti  di  stoccaggio  siano  considerati   di
    interesse pubblico prevalente e  nell'interesse  della  salute  e
    della  sicurezza  pubblica  nella  ponderazione  degli  interessi
    giuridici nei singoli casi e ai fini dell'art. 6, paragrafo 4,  e
    dell'art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE,
    dell'art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e  dell'art.
    9, paragrafo 1,  lettera  a),  della  direttiva  2009/147/CE.  In
    circostanze specifiche  e  debitamente  giustificate,  gli  Stati
    membri possono limitar' l'applicazione del  presente  articolo  a
    determinate parti del loro  territorio,  a  determinati  tipi  di
    tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche,
    conformemente  alle  priorita'  stabilite  nei  rispettivi  piani
    nazionali integrati per l'energia e il clima presentati  a  norma
    degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.  Gli  Stati
    membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle
    relative motivazioni.»;  

(5) L'art. 1 del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Il presente decreto  ha
    l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del
    Paese, recando  disposizioni  in  materia  di  energia  da  fonti
    rinnovabili,  in  coerenza   con   gli   obiettivi   europei   di
    decarbonizzazione del sistema energetico al 2030  e  di  completa
    decarbonizzazione al 2050. 2. Per le finalita' di cui al comma 1,
    il presente decreto definisce gli strumenti,  i  meccanismi,  gli
    incentivi e il quadro  istituzionale,  finanziario  e  giuridico,
    necessari per il raggiungimento  degli  obiettivi  di  incremento
    della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  al  2030,   in
    attuazione della direttiva (UE)  2018/2001  e  nel  rispetto  dei
    criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 3. Il presente
    decreto reca disposizioni necessarie all' attuazione delle misure
    del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  (di  seguito  anche:
    PNRR) in materia di energia da fonti  rinnovabili,  conformemente
    al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito
    anche: PNIEC), con la finalita'  di  individuare  un  insieme  di
    misure e strumenti coordinati, gia'  orientati  all'aggiornamento
    degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi  del  Regolamento
    (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea,
    un obiettivo vincolante di riduzione delle  emissioni  di  gas  a
    effetto serra di almeno il 55 percento rispetto  ai  livelli  del
    1990 entro il 2030». 

(6) L'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di  superfici  e  aree
    idonee per l'installazione di impianti a fonti  rinnovabili)  del
    d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Con uno o piu' decreti del  Ministro
    della transizione ecologica di concerto  con  il  Ministro  della
    cultura, e il Ministro delle  politiche  agricole,  alimentari  e
    forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
    all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
    adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri  omogenei
    per l'individuazione delle superfici e delle aree  idonee  e  non
    idonee all'installazione di impianti a fonti  rinnovabili  aventi
    una potenza complessiva almeno pari  a  quella  individuata  come
    necessaria dal PNIEC per il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
    sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree  idonee
    ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
    presente  comma  si  provvede  a:  a)  dettare  i   criteri   per
    l'individuazione  delle  aree  idonee   all'installazione   della
    potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le
    modalita' per minimizzare il relativo  impatto  ambientale  e  la
    massima porzione di suolo occupabile dai  suddetti  impianti  per
    unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti  rinnovabili
    di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici
    tecnicamente  disponibili;   b)   indicare   le   modalita'   per
    individuare superfici, aree industriali  dismesse  e  altre  aree
    compromesse,   aree   abbandonate   e   marginali   idonee   alla
    installazione   di   impianti   a   fonti   rinnovabili.   1-bis.
    L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli  collocati
    a  terra  [di  cui  all'art.  6-bis,  lettera  b),  del   decreto
    legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone  classificate  agricole
    dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle
    aree di cui alle lettere a), limitatamente  agli  interventi  per
    modifica, rifacimento, potenziamento  o  integrale  ricostruzione
    degli impianti gia' installati, a condizione che  non  comportino
    incremento dell'area occupata, c), incluse le cave  gia'  oggetto
    di ripristino ambientale  e  quelle  con  piano  di  coltivazione
    terminato ancora non ripristinate,  nonche'  le  discariche  o  i
    lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e
    c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8  del  presente  articolo.  Il
    primo periodo non si applica nel caso di progetti  che  prevedano
    impianti fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  finalizzati
    alla costituzione di  una  comunita'  energetica  rinnovabile  ai
    sensi dell'art. 31  del  presente  decreto  nonche'  in  caso  di
    progetti attuativi delle altre misure di investimento  del  Piano
    Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione
    del Consiglio ECOFIN del 13  luglio  2021,  come  modificato  con
    decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del  Piano
    nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui
    all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero  di
    progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
    2.  Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli  obiettivi  di
    sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di
    cui al comma  1,  stabiliscono  altresi'  la  ripartizione  della
    potenza installata fra Regioni e  Province  autonome,  prevedendo
    sistemi di monitoraggio sul corretto  adempimento  degli  impegni
    assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime
    Regioni e Province autonome,  da  effettuare  secondo  le  regole
    generali  di  cui  all'Allegato  I,   fermo   restando   che   il
    trasferimento statistico non puo' pregiudicare  il  conseguimento
    dell'obiettivo della  Regione  o  della  Provincia  autonoma  che
    effettua il trasferimento. 3. Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
    lettere a) e b),  della  legge  22  aprile  2021,  n.  53,  nella
    definizione della disciplina inerente le aree idonee,  i  decreti
    di cui al comma 1, tengono conto delle  esigenze  di  tutela  del
    patrimonio culturale e  del  paesaggio,  delle  aree  agricole  e
    forestali,  della  qualita'  dell'aria  e   dei   corpi   idrici,
    privilegiando l'utilizzo di  superfici  di  strutture  edificate,
    quali capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche'  di  aree  a
    destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica  e
    verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi,
    ivi   incluse   le   superfici   agricole    non    utilizzabili,
    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita'  delle
    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
    elettrica, nonche'  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione
    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di
    sviluppo della  rete  stessa.  4.  Conformemente  ai  principi  e
    criteri  stabiliti  dai  decreti  di  cui  al  comma   1,   entro
    centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  dei  medesimi
    decreti, le Regioni individuano con legge le aree  idonee,  anche
    con  il  supporto  della  piattaforma  di  cui  all'art.  21.  Il
    Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della
    Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  esercita  funzioni  di
    impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui  al  terzo
    periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo
    periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e
    agli obiettivi stabiliti dai  decreti  di  cui  al  comma  1,  si
    applica l'art. 41 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234.  Le
    Province  autonome  provvedono  al  processo  programmatorio   di
    individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto  speciale
    e  delle  relative  norme  di  attuazione).   5.   In   sede   di
    individuazione  delle  superfici  e   delle   aree   idonee   per
    l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
    principi della minimizzazione degli  impatti  sull'ambiente,  sul
    territorio, sul  patrimonio  culturale  e  sul  paesaggio,  fermo
    restando  il  vincolo  del  raggiungimento  degli  obiettivi   di
    decarbonizzazione al 2030 e tenendo  conto  della  sostenibilita'
    dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle
    more dell'individuazione delle aree idonee,  non  possono  essere
    disposte   moratorie   ovvero   sospensioni   dei   termini   dei
    procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree  non  incluse  tra  le
    aree  idonee   non   possono   essere   dichiarate   non   idonee
    all'installazione  di   impianti   di   produzione   di   energia
    rinnovabile,  in  sede  di  pianificazione  territoriale   ovvero
    nell'ambito  di  singoli  procedimenti,  in  ragione  della  sola
    mancata inclusione nel novero delle aree idonee.  8.  Nelle  more
    dell'individuazione delle aree idonee sulla base  dei  criteri  e
    delle modalita' stabiliti dai decreti di cui  al  comma  1,  sono
    considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1  del  presente
    articolo: a) i siti  ove  sono  gia'  installati  impianti  della
    stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di  modifica,
    anche sostanziale, per  rifacimento,  potenziamento  o  integrale
    ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo,  che
    non comportino una variazione dell'area occupata superiore al  20
    per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo  non  si
    applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai  quali  la
    variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di  cui  alla
    lettera c-ter), numero  1);  b)  le  aree  dei  siti  oggetto  di
    bonifica individuate ai sensi del Titolo  V,  Parte  quarta,  del
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave  e  miniere
    cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di  degrado
    ambientale, o le porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di
    ulteriore sfruttamento;  c-bis)  i  siti  e  gli  impianti  nelle
    disponibilita' delle societa' del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato
    italiane e dei  gestori  di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'
    delle societa' concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli
    impianti  nella  disponibilita'  delle   societa'   di   gestione
    aeroportuale all'interno dei  sedimi  aeroportuali,  ivi  inclusi
    quelli all'interno del perimetro di  pertinenza  degli  aeroporti
    delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro
    dello sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
    Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme  restando  le
    necessarie verifiche tecniche da parte  dell'Ente  nazionale  per
    l'aviazione  civile  (ENAC).  c  -ter)  esclusivamente  per   gli
    impianti fotovoltaici, anche  con  moduli  a  terra,  e  per  gli
    impianti di produzione di biometano  in  assenza  di  vincoli  ai
    sensi della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
    paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42:
    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
    punti distino non piu'  di  500  metri  da  zone  a  destinazione
    industriale,  artigianale  e  commerciale,  compresi  i  siti  di
    interesse nazionale, nonche' le cave e le  miniere;  2)  le  aree
    interne agli impianti industriali  e  agli  stabilimenti,  questi
    ultimi come definiti dall'art. 268,  comma  1,  lettera  h),  del
    decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  aree
    classificate agricole racchiuse  in  un  perimetro  i  cui  punti
    distino  non  piu'  di  500  metri  dal   medesimo   impianto   o
    stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete  autostradale  entro
    una distanza non superiore a 300 metri .  c-quater)  fatto  salvo
    quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree
    che non sono ricomprese  nel  perimetro  dei  beni  sottoposti  a
    tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
    incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142,  comma
    1, lettera h), del medesimo decreto, ne' ricadono nella fascia di
    rispetto dei beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  della  parte
    seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai
    soli fini della  presente  lettera,  la  fascia  di  rispetto  e'
    determinata considerando  una  distanza  dal  perimetro  di  beni
    sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti  eolici  e
    di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta  ferma,
    nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della
    cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in
    aree sottoposte a tutela secondo  quanto  previsto  all'art.  12,
    comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387.
    8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
    al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti
    e garantire la sicurezza  del  traffico  limitando  le  possibili
    interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
    concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),
    previa  determinazione  dei  relativi  canoni,  sulla   base   di
    procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte,
    con pubblicazione di un avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di
    trasparenza,   imparzialita'   e   proporzionalita',   garantendo
    condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi  definiscono,  in
    modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato  rispetto  all'oggetto
    della concessione e non discriminatorio, i  requisiti  soggettivi
    di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche'
    la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.
    Se si verificano le condizioni  di  cui  all'art.  63,  comma  2,
    lettera a), del codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile
    2016, n. 50, le societa' concessionarie possono affidare le  aree
    idonee  di   cui   al   comma   8,   lettera   c-bis),   mediante
    subconcessione, a societa' controllate o  collegate  in  modo  da
    assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla  rete  in
    gestione  e  la  risoluzione  delle  interferenze.  Le   societa'
    controllate o collegate sono  tenute  ad  affidare  i  lavori,  i
    servizi e le  forniture  sulla  base  di  procedure  ad  evidenza
    pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita'
    e  proporzionalita',   garantendo   condizioni   di   concorrenza
    effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui
    al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita utile  degli
    impianti e degli investimenti necessari per  la  realizzazione  e
    gestione degli stessi e puo' essere superiore alla  durata  della
    concessione  autostradale,   salva   la   possibilita'   per   il
    concessionario  che  subentra  nella  gestione  di  risolvere  il
    contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari  agli
    investimenti realizzati non integralmente ammortizzati 

(7) L'art. 7 stabilisce: «Principi  e  criteri  per  l'individuazione
    delle aree idonee  1.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  5  del
    decreto-legge   15   maggio   2024,    n.    63,    relativamente
    all'installazione di impianti fotovoltaici in  zone  classificate
    agricole    dai    vigenti    piani    urbanistici,    ai    fini
    dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui  all'art.
    1 e del raggiungimento degli obiettivi  di  cui  alla  Tabella  A
    dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono  conto  dei  principi  e
    criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere
    chiara ed  evidente  la  possibile  classificazione  delle  aree,
    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita'  delle
    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
    elettrica, nonche'  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione
    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di
    sviluppo della rete stessa. 2. Per  l'individuazione  delle  aree
    idonee le regioni tengono conto: a) della  massimizzazione  delle
    aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento  degli
    obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2;  delle  esigenze  di
    tutela del patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree
    agricole e  forestali,  della  qualita'  dell'aria  e  dei  corpi
    idrici,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici  di   strutture
    edificate, quali capannoni industriali e  parcheggi,  nonche'  di
    aree a  destinazione  industriale,  artigianale,  per  servizi  e
    logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per
    altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non  utilizzabili,
    compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita'  delle
    risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
    elettrica, nonche'  tenendo  in  considerazione  la  dislocazione
    della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di
    sviluppo della rete stessa; b) della possibilita' di classificare
    le superfici o le aree come idonee  differenziandole  sulla  base
    della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della
    possibilita' di fare salve le aree idonee  di  cui  all'art.  20,
    comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199  vigente
    alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  3.  Sono
    considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese
    nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art.  10
    e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo
    22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare  come  non
    idonee le superfici e le aree che sono ricomprese  nel  perimetro
    degli altri beni  sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  medesimo
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  Le  regioni  possono
    stabilire  una  fascia  di  rispetto  dal  perimetro   dei   beni
    sottoposti a tutela di ampiezza  differenziata  a  seconda  della
    tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto  di  tutela,
    fino a un massimo  di  7  chilometri.  Per  i  rifacimenti  degli
    impianti in esercizio non sono applicate le  norme  previste  nel
    precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti  autorizzatori,
    la  competenza  del  Ministero  della  cultura  a  esprimersi  in
    relazione ai soli  progetti  localizzati  in  aree  sottoposte  a
    tutela secondo quanto previsto dall'art.  12,  comma  3-bis,  del
    decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387.  Nell'applicazione
    del presente comma deve  essere  contemperata  la  necessita'  di
    tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi
    di cui alla Tabella A dell'art. 2 del  presente  decreto.  4.  Ai
    fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni
    e province autonome possono avvalersi della piattaforma  digitale
    di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal
    fine,  le  regioni  e  le   province   autonome,   il   Ministero
    dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica,   il   Ministero
    dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste  e
    il Ministero della cultura, rendono disponibili  le  informazioni
    di   loro    competenza    necessarie    al    funzionamento    e
    all'implementazione della predetta piattaforma.»  

(8) L'art. 1, commi 9 e 11 prevede: «9. Sono  aree  non  idonee  alla
    realizzazione di impianti off-shore gli specchi  acquei  compresi
    nelle acque territoriali ai sensi della  Convenzione  di  Montego
    Bay, ratificata con la legge n. 689  del  1994,  le  aree  marine
    appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui  alla  legge
    11 ottobre 2001, n.  391  (Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo
    relativo alla creazione nel Mediterraneo di un  santuario  per  i
    mammiferi marini, fatto a Roma il  25  novembre  1999),  le  aree
    marine  protette  istituite   e   istituende   ai   sensi   della
    legislazione vigente nonche' le aree protette, le aree protette a
    mare  incluse   nella   Rete   Natura   2000,   le   aree   parco
    dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di
    rispetto necessarie a garantire la tutela e  preservazione  degli
    habitat e delle caratteristiche ambientali e  naturali,  le  aree
    abituali di pesca censite nel «SID-Portale  del  Mare»  tenuto  a
    cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le  aree
    interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia  subacquea,
    le aree marine attraversate dal passaggio dei  tonni  individuate
    con  deliberazione  della  Giunta  regionale  da  adottare  entro
    centoventi giorni, nonche' le aree ricadenti nei coni di  visuale
    relativi ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c)  e  d),
    del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei  beni
    culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10  della  legge  6
    luglio 2002, n. 137) e  quelli  di  cui  all'art.  17,  comma  3,
    lettera  a)  del  Piano  paesaggistico  regionale.  Questi   sono
    identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di
    cui  all'art.  136,  comma  1,  lettere  c)  e  d)  del   decreto
    legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'art.  17,  comma
    3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. [...]  11.  Sono
    aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a
    terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la  realizzazione  di
    buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al  trasporto
    dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle
    cabine primarie, quelle individuate per gli  impianti  eolici  di
    grande taglia di cui all'allegato C. Qualora  un  areale  rientri
    nelle aree definite  idonee,  ai  sensi  del  comma  10,  non  si
    applicano le inidoneita' di cui alle lettere  y)  punto  1  e  z)
    punto 1 del medesimo allegato C.» 

(9) L'art. 1, rubricato «Finalita' e ambito di applicazione»  di  cui
    al decreto ministeriale 21  giugno  2024  stabilisce  al  secondo
    comma: «2. In esito al processo definitorio di  cui  al  presente
    decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento  degli
    enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a)  superfici
    e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter  accelerato  ed
    agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a  fonti
    rinnovabili  e   delle   infrastrutture   connesse   secondo   le
    disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8
    novembre 2021, n. 199; b) superfici e aree  non  idonee:  aree  e
    siti   le   cui   caratteristiche    sono    incompatibili    con
    l'installazione di specifiche tipologie di  impianti  secondo  le
    modalita' stabilite dal paragrafo  17  e  dall'allegato  3  delle
    linee guida emanate con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
    economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
    18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e  integrazioni;
    c) superfici e aree  ordinarie:  sono  le  superfici  e  le  aree
    diverse da quelle  delle  lettere  a)  e  b)  e  nelle  quali  si
    applicano i regimi  autorizzativi  ordinari  di  cui  al  decreto
    legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
    d)  aree  in  cui  e'   vietata   l'installazione   di   impianti
    fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree  agricole  per
    le  quali  vige  il  divieto   di   installazione   di   impianti
    fotovoltaici con moduli a terra  ai  sensi  dell'art.  20,  comma
    1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199».  L'art.
    7, rubricato «Principi e criteri per l'individuazione delle  aree
    idonee» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce:
    «1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio
    2024,  n.  63,  relativamente   all'installazione   di   impianti
    fotovoltaici in zone  classificate  agricole  dai  vigenti  piani
    urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e  delle
    aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento  degli  obiettivi  di
    cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto
    dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo  al
    fine di rendere chiara ed evidente la  possibile  classificazione
    delle  aree,  compatibilmente  con  le   caratteristiche   e   le
    disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di
    rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione
    la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il
    potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l'individuazione
    delle  aree  idonee  le   regioni   tengono   conto:   a)   della
    massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il
    raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2;
    delle  esigenze  di  tutela  del  patrimonio  culturale   e   del
    paesaggio,  delle  aree  agricole  e  forestali,  della  qualita'
    dell'aria  e  dei  corpi  idrici,  privilegiando  l'utilizzo   di
    superfici di strutture edificate, quali capannoni  industriali  e
    parcheggi,  nonche'   di   aree   a   destinazione   industriale,
    artigianale, per servizi e logistica, e  verificando  l'idoneita'
    di  aree  non  utilizzabili  per  altri  scopi,  ivi  incluse  le
    superfici  agricole  non  utilizzabili,  compatibilmente  con  le
    caratteristiche e le disponibilita'  delle  risorse  rinnovabili,
    delle infrastrutture di rete e della domanda  elettrica,  nonche'
    tenendo in considerazione  la  dislocazione  della  domanda,  gli
    eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della  rete
    stessa; b) della possibilita' di classificare le superfici  o  le
    aree come idonee differenziandole sulla base della  fonte,  della
    taglia e della tipologia di impianto; c)  della  possibilita'  di
    fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto
    legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di  entrata
    in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le
    superfici e le aree che sono ricomprese nel  perimetro  dei  beni
    sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136,  comma
    1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
    42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e
    le aree che  sono  ricomprese  nel  perimetro  degli  altri  beni
    sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo  22
    gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una  fascia  di
    rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela  di  ampiezza
    differenziata   a   seconda   della   tipologia   di    impianto,
    proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo  di  7
    chilometri. Per i rifacimenti degli  impianti  in  esercizio  non
    sono applicate le norme previste nel  precedente  periodo.  Resta
    ferma,  nei  procedimenti  autorizzatori,   la   competenza   del
    Ministero  della  cultura  a  esprimersi  in  relazione  ai  soli
    progetti localizzati in aree sottoposte a tutela  secondo  quanto
    previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  29
    dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma  deve
    essere contemperata la necessita'  di  tutela  dei  beni  con  la
    garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella  A
    dell'art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini  dell'individuazione
    delle superfici e aree idonee  le  regioni  e  province  autonome
    possono avvalersi della piattaforma digitale di cui  all'art.  21
    del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e
    le  province  autonome,  il  Ministero  dell'ambiente   e   della
    sicurezza  energetica,  il  Ministero   dell'agricoltura,   della
    sovranita' alimentare  e  delle  foreste  e  il  Ministero  della
    cultura, rendono disponibili le informazioni di  loro  competenza
    necessarie al funzionamento e all'implementazione della  predetta
    piattaforma» 

(10) Nella sentenza 77/2022 la  Corte  ha  stabilito:  «4.1.5.  -  In
     definitiva,  la  moratoria  imposta  dal  legislatore  regionale
     dell'Abruzzo  con  l'art.   4   impugnato   viola   i   principi
     fondamentali della materia,  che  affidano  a  celeri  procedure
     amministrative il compito di valutare in concreto gli  interessi
     coinvolti   nell'installazione   di   impianti   di   produzione
     dell'energia   da   fonti    rinnovabili.    Tali    valutazioni
     amministrative non possono essere  condizionate  e  limitate  da
     criteri cristallizzati  in  disposizioni  legislative  regionali
     (sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del  2018,  n.
     13 del 2014 e n. 44 del 2011), ne'  a  fortiori  possono  essere
     impedite  e,  sia  pure  temporaneamente,  ostacolate  da  fonti
     legislative regionali. L'art. 4 della legge regionale Abruzzo n.
     8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con  i  principi
     fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure
     di autorizzazione e di  massima  diffusione  degli  impianti  da
     fonti di energia rinnovabili,  principi  che  sono  al  contempo
     attuativi di direttive dell'Unione europea  e  riflettono  anche
     impegni internazionali volti a favorire  l'energia  prodotta  da
     fonti  rinnovabili  (sentenza  n.   286   del   2019),   risorse
     irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici». 

(11)   

(12) L'art. 23 del decreto legislativo n.  199/2021  stabilisce:  «2.
     Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema  marino  e
     costiero,  dello  svolgimento  dell'attivita'  di   pesca,   del
     patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa
     individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti
     di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate
     tali  le  aree  individuate  per  la   produzione   di   energie
     rinnovabili  dal  Piano  di  gestione  dello  spazio   marittimo
     produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5,
     comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016  n.
     201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  1
     dicembre  2017,  recante   «Approvazione   delle   linee   guida
     contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione  dei
     piani di gestione  dello  spazio  marittimo»,  pubblicato  nella
     Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro  centottanta
     giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  si
     provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con
     le modalita' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo
     17 ottobre 2016 n. 201. 3. Nelle more dell'adozione del piano di
     gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque
     considerate idonee: a) fatto salvo quanto stabilito dal  decreto
     del Ministro dello  sviluppo  economico  del  15  febbraio  2019
     recante «Linee guida  nazionali  per  la  dismissione  mineraria
     delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in  mare  e
     delle  infrastrutture  connesse»,  pubblicato   nella   Gazzetta
     Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in
     disuso  e  l'area  distante  2  miglia  nautiche   da   ciascuna
     piattaforma; b) i porti, per impianti eolici fino a  100  MW  di
     potenza  istallata,  previa   eventuale   variante   del   Piano
     regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi
     dalla presentazione della  richiesta.  4.  Nei  procedimenti  di
     autorizzazione di impianti di produzione  di  energia  elettrica
     alimentati da fonti  rinnovabili  off-shore,  localizzati  nelle
     aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3,  nonche'  nelle  aree
     non sottoposte a vincoli  incompatibili  con  l'insediamento  di
     impianti  off-shore:  a)  l'autorita'  competente   in   materia
     paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non  vincolante
     individuando,   ove    necessario,    prescrizioni    specifiche
     finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla  tutela
     di beni di interesse archeologico; b) i termini procedurali  per
     il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti  di  un  terzo.  5.
     Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,  non  possono
     essere  disposte   moratorie,   anche   con   riferimento   alla
     realizzazione di impianti di  produzione  di  energia  elettrica
     alimentati  da  fonti  rinnovabili  localizzati  in   aree   non
     sottoposte  a  vincoli  incompatibili  con   l'insediamento   di
     impianti  off-shore,  ovvero   sospensioni   dei   termini   dei
     procedimenti di autorizzazione per le domande  gia'  presentate.
     6. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica
     adotta e pubblica nel proprio  sito  internet  istituzionale  un
     vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e
     alle  informazioni  minime  necessari  ai  fini  dell'avvio  del
     procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al
     presente articolo.»  

(13) L'art. 14 dispone: «1. La conferenza di servizi istruttoria puo'
     essere  indetta  dall'amministrazione   procedente,   anche   su
     richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento  o
     del  privato  interessato,  quando  lo  ritenga  opportuno   per
     effettuare  un  esame  contestuale  degli   interessi   pubblici
     coinvolti in un  procedimento  amministrativo,  ovvero  in  piu'
     procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti   medesime
     attivita'  o  risultati.  Tale  conferenza  si  svolge  con   le
     modalita' previste dall'art. 14-bis  o  con  modalita'  diverse,
     definite   dall'amministrazione   procedente.»   L'art.   14-bis
     dispone: «[...] 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
     procedente  entro  cinque  giorni  lavorativi  dall'inizio   del
     procedimento d'ufficio o dal ricevimento della  domanda,  se  il
     procedimento  e'  ad   iniziativa   di   parte.   A   tal   fine
     l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni
     interessate: a)  l'oggetto  della  determinazione  da  assumere,
     l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per
     l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti  utili  ai
     fini  dello  svolgimento   dell'istruttoria;   b)   il   termine
     perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il  quale  le
     amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art.
     2, comma 7, integrazioni documentali o  chiarimenti  relativi  a
     fatti, stati o qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in
     possesso  dell'amministrazione   stessa   o   non   direttamente
     acquisibili  presso  altre  pubbliche  amministrazioni;  c)   il
     termine perentorio,  comunque  non  superiore  a  quarantacinque
     giorni, entro  il  quale  le  amministrazioni  coinvolte  devono
     rendere  le  proprie  determinazioni  relative  alla   decisione
     oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare
     il termine finale di conclusione del  procedimento.  Se  tra  le
     suddette amministrazioni vi sono amministrazioni  preposte  alla
     tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale,   dei    beni
     culturali,  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  ove
     disposizioni di legge o i provvedimenti di cui  all'art.  2  non
     prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato  in
     novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita'
     sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro  dieci  giorni
     dalla scadenza  del  termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo
     restando  l'obbligo  di  rispettare   il   termine   finale   di
     conclusione del procedimento. 3. Entro  il  termine  di  cui  al
     comma 2, lettera c), le  amministrazioni  coinvolte  rendono  le
     proprie determinazioni, relative alla  decisione  oggetto  della
     conferenza. Tali  determinazioni,  congruamente  motivate,  sono
     formulate in termini di  assenso  o  dissenso  e  indicano,  ove
     possibile,  le  modifiche  eventualmente  necessarie   ai   fini
     dell'assenso.  Le  prescrizioni   o   condizioni   eventualmente
     indicate ai fini dell'assenso o  del  superamento  del  dissenso
     sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano  se  sono
     relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o
     da un  atto  amministrativo  generale  ovvero  discrezionalmente
     apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti
     salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
     richiedono l'adozione  di  provvedimenti  espressi,  la  mancata
     comunicazione della determinazione entro il termine  di  cui  al
     comma  2,  lettera  c),   ovvero   la   comunicazione   di   una
     determinazione  priva  dei  requisiti  previsti  dal  comma   3,
     equivalgono  ad  assenso  senza  condizioni.  Restano  ferme  le
     responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli
     dipendenti nei  confronti  dell'amministrazione,  per  l'assenso
     reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma
     2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque
     giorni lavorativi, la  determinazione  motivata  di  conclusione
     positiva della conferenza,  con  gli  effetti  di  cui  all'art.
     14-quater,  qualora  abbia  acquisito  esclusivamente  atti   di
     assenso  non  condizionato,  anche  implicito,  ovvero   qualora
     ritenga,  sentiti  i  privati   e   le   altre   amministrazioni
     interessate, che  le  condizioni  e  prescrizioni  eventualmente
     indicate  dalle  amministrazioni  ai  fini  dell'assenso  o  del
     superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita'
     di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto  della
     conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di  dissenso
     che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
     entro il medesimo  termine,  la  determinazione  di  conclusione
     negativa della conferenza  che  produce  l'effetto  del  rigetto
     della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte  la  suddetta
     determinazione produce gli effetti della  comunicazione  di  cui
     all'art. 10-bis.  L'amministrazione  procedente  trasmette  alle
     altre  amministrazioni  coinvolte  le   eventuali   osservazioni
     presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede  ai
     sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento  di  tali
     osservazioni e' data ragione  nell'ulteriore  determinazione  di
     conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al  comma
     5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame  contestuale
     degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata  ai  sensi
     del comma  2,  lettera  d),  la  riunione  della  conferenza  in
     modalita' sincrona, ai sensi  dell'art.  14-ter.  [...].  L'art.
     14-quater  stabilisce:  «1.  La   determinazione   motivata   di
     conclusione  della  conferenza,  adottata   dall'amministrazione
     procedente all'esito della stessa, sostituisce  a  ogni  effetto
     tutti gli atti di assenso, comunque  denominati,  di  competenza
     delle amministrazioni e dei gestori di beni o  servizi  pubblici
     interessati. 2. Le amministrazioni i cui  atti  sono  sostituiti
     dalla determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza
     possono sollecitare con  congrua  motivazione  l'amministrazione
     procedente  ad  assumere,  previa   indizione   di   una   nuova
     conferenza,  determinazioni  in  via  di  autotutela  ai   sensi
     dell'art.  21-nonies.  Possono  altresi'  sollecitarla,  purche'
     abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante  di
     cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14-ter, alla conferenza di  servizi
     o si siano espresse nei termini, ad assumere  determinazioni  in
     via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies. 3. In caso di
     approvazione unanime, la determinazione di cui  al  comma  1  e'
     immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla  base
     delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'
     sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati  ai  sensi
     dell'art. 14-quinquies e per il  periodo  utile  all'esperimento
     dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia  di  tutti  i
     pareri,  autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di
     assenso  comunque   denominati   acquisiti   nell'ambito   della
     conferenza di servizi decorrono dalla data  della  comunicazione
     della determinazione motivata di conclusione della conferenza.))
     L'art. 14 quinquies cosi' dispone: «1. Avverso la determinazione
     motivata di conclusione della  conferenza,  entro  dieci  giorni
     dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
     ambientale, paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  o
     alla tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita'  dei
     cittadini  possono  proporre  opposizione  al   Presidente   del
     Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
     inequivoco il proprio motivato dissenso prima della  conclusione
     dei lavori della  conferenza.  Per  le  amministrazioni  statali
     l'opposizione e' proposta dal Ministro  competente.  2.  Possono
     altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o
     delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il   cui
     rappresentante,  intervenendo  in  una  materia  spettante  alla
     rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in
     seno  alla  conferenza.  3.  La  proposizione   dell'opposizione
     sospende   l'efficacia   della   determinazione   motivata    di
     conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei
     ministri indice, per una data  non  posteriore  al  quindicesimo
     giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una  riunione
     con la partecipazione delle amministrazioni che  hanno  espresso
     il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno  partecipato
     alla conferenza.  In  tale  riunione  i  partecipanti  formulano
     proposte, in attuazione del principio di  leale  collaborazione,
     per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca
     la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i
     medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi  abbiano
     partecipato  amministrazioni  delle  regioni  o  delle  province
     autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga  raggiunta
     nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta,  entro  i
     successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si  svolge
     con le  medesime  modalita'  e  allo  stesso  fine.  6.  Qualora
     all'esito delle riunioni di cui ai commi 4  e  5  sia  raggiunta
     un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione
     procedente  adotta  una   nuova   determinazione   motivata   di
     conclusione della conferenza. Qualora all'esito  delle  suddette
     riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento
     della riunione, l'intesa non  sia  raggiunta,  la  questione  e'
     rimessa al Consiglio dei ministri. La  questione  e'  posta,  di
     norma, all'ordine del giorno della prima riunione del  Consiglio
     dei  ministri  successiva  alla   scadenza   del   termine   per
     raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio  dei  ministri
     possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle  province
     autonome interessate. Qualora  il  Consiglio  dei  ministri  non
     accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione
     della  conferenza  acquisisce  definitivamente   efficacia.   Il
     Consiglio   dei   ministri    puo'    accogliere    parzialmente
     l'opposizione, modificando di  conseguenza  il  contenuto  della
     determinazione  di  conclusione  della  conferenza,   anche   in
     considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
     7. Restano ferme le attribuzioni e le  prerogative  riconosciute
     alle regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
     Trento e Bolzano dagli statuti speciali  di  autonomia  e  dalle
     relative norme di attuazione.» 

(14) L'art. 17-bis cosi' dispone: «1. Nei casi  in  cui  e'  prevista
     l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o  nulla  osta  comunque
     denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di  beni  o
     servizi pubblici, per l'adozione di  provvedimenti  normativi  e
     amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche,
     le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il  proprio
     assenso,  concerto  o  nulla  osta  entro  trenta   giorni   dal
     ricevimento  dello  schema  di  provvedimento,  corredato  della
     relativa   documentazione,   da    parte    dell'amministrazione
     procedente. Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per
     l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e  amministrativi   e'
     prevista la proposta di una  o  piu'  amministrazioni  pubbliche
     diverse da quella competente ad  adottare  l'atto,  la  proposta
     stessa e' trasmessa entro trenta giorni  dal  ricevimento  della
     richiesta da parte di quest'ultima amministrazione Il termine e'
     interrotto qualora  l'amministrazione  o  il  gestore  che  deve
     rendere il proprio assenso, concerto o  nulla  osta  rappresenti
     esigenze  istruttorie  o  richieste  di  modifica,  motivate   e
     formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.  In  tal  caso,
     l'assenso, il concerto o il nulla osta e'  reso  nei  successivi
     trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o  dello
     schema di provvedimento; lo stesso termine  si  applica  qualora
     dette     esigenze     istruttorie      siano      rappresentate
     dall'amministrazione proponente  nei  casi  di  cui  al  secondo
     periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.  2.
     Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato
     comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso  si
     intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora  la
     proposta non sia trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma  1,
     secondo  periodo,  l'amministrazione  competente  puo'  comunque
     procedere. In tal caso, lo schema  di  provvedimento,  corredato
     della relativa documentazione, e' trasmesso  all'amministrazione
     che  avrebbe  dovuto  formulare  la  proposta   per   acquisirne
     l'assenso ai sensi del presente articolo.  In  caso  di  mancato
     accordo   tra   le   amministrazioni   statali   coinvolte   nei
     procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei
     ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
     decide   sulle   modifiche   da   apportare   allo   schema   di
     provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2  si  applicano
     anche ai casi in cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
     concerti o nulla osta  comunque  denominati  di  amministrazioni
     preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
     beni culturali e della salute dei cittadini, per  l'adozione  di
     provvedimenti  normativi  e  amministrativi  di  competenza   di
     amministrazioni pubbliche. In tali  casi,  ove  disposizioni  di
     legge o i provvedimenti di  cui  all'art.  2  non  prevedano  un
     termine diverso, il termine entro il  quale  le  amministrazioni
     competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla  osta
     e' di novanta giorni dal ricevimento della  richiesta  da  parte
     dell'amministrazione  procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini
     senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
     osta, lo stesso si intende acquisito.  4.  Le  disposizioni  del
     presente articolo non si applicano nei casi in cui  disposizioni
     del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano   l'adozione   di
     provvedimenti espressi. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e
difeso, 
    chiede  che   codesta   Ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare   la
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7,  8,  e
9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della  Legge  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna del 5 dicembre 2024, n.  20  recante:  «Misure  urgenti  per
l'individuazione  di  aree  e   superfici   idonee   e   non   idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per   la   semplificazione   di   procedimenti
autorizzativi» pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Autonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I  e
II). 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. Attestazione della delibera del Consiglio dei  ministri  del
28 gennaio 2025 di impugnativa della legge  regionale,  con  allegata
relazione; 
      2. Legge della Regione  Autonoma  della  Sardegna  20  dicembre
2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di  aree  e
superfici idonee e  non  idonee  all'installazione  e  promozione  di
impianti  a  fonti  di   energia   rinnovabile   (FER)   e   per   la
semplificazione  di  procedimenti   autorizzativi»   pubblicata   nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del
5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II); 
      3.  Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica   del   21   giugno   2024   recante    «Disciplina    per
l'individuazione di superfici e aree idonee  per  l'installazione  di
impianti a fonti rinnovabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
2 luglio 2024. 
        Roma, 3 febbraio 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Santini 
 
 
                        Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia