N. 8 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 03 febbraio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che la legge reg.
n. 20 del 2024 si applica a tutto il territorio della Regione, ivi
comprese le aree e le superfici sulle quali insistono impianti a
fonti rinnovabili in corso di valutazione ambientale e
autorizzazione, di competenza regionale o statale, ovvero
autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile
dello stato dei luoghi.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che e' vietata la
realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non
idonee come individuate dagli allegati A, B, C, D, E alla legge
reg. n. 20 del 2024 e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della medesima
legge regionale - Previsione che tale divieto si applica anche agli
impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di
valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in
corso al momento dell'entrata in vigore della legge reg. n. 20 del
2024 - Previsione che non puo' essere dato corso alle istanze di
autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore
della medesima legge regionale, risultino in contrasto con essa e
ne pregiudichino l'attuazione - Previsione che i provvedimenti
autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati gia'
emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non
idonee, sono privi di efficacia.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che, qualora un
progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree
definite idonee sia nelle aree definite non idonee, prevale il
criterio di non idoneita'.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Interventi di rifacimento,
integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad impianti
realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della legge
reg. n. 20 del 2024 e in esercizio, nelle aree non idonee -
Previsione che sono ammessi solo qualora non comportino un aumento
della superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti
eolici, un aumento dell'altezza totale dell'impianto, intesa come
la somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo
impianto, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del
comma 6 dell'art. 1 della medesima legge regionale, ivi compreso il
rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del Piano
paesaggistico regionale.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che indica quali
sono le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che i comuni
hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica alla
realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di
un'area individuata come non idonea, al fine del raggiungimento di
un'intesa con la Regione - Previsione che l'istanza e' deliberata a
maggioranza qualificata dal consiglio comunale, ovvero dai consigli
comunali, il cui territorio sia interessato, anche in virtu' di un
impatto visivo o paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER -
Previsione che la deliberazione e' preceduta da un processo
partecipativo, denominato "dibattito pubblico", nonche'
dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve
concludere con una posizione favorevole alla proposta - Previsione
che l'istanza per il raggiungimento dell'intesa e' proposta
all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure
della conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge n. 241
del 1990, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
convoca i soggetti competenti ad esprimersi, all'unanimita', in
relazione alla compatibilita' dell'intervento rispetto alla
presenza di aree non idonee - Previsione che nel procedimento
amministrativo non trovano applicazione le previsioni riferite alle
ipotesi di assenso tacito - Previsione che, in caso di
perfezionamento dell'intesa, il proponente ha facolta' di
presentare ai soggetti competenti istanza per la realizzazione
dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo stabilito per
le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in relazione alla
taglia e tipologia dell'impianto, il regime della Procedura
abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica (AU).
- Legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
(Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e
non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di
energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi), artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi, 1, 2, 4 e
5.
(GU n. 9 del 26-02-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n.
80224030587) presso i cui uffici;
contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore, presidente della Giunta regionale, nella sua
sede in Cagliari, al viale Trento n. 69, indirizzo PEC:
presidenza@pec.regione.sardegna.it
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9; 3, commi 1, 2, 4 e 5
della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 5 dicembre
2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e
superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di
impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del
5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II), giusta deliberazione del
Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 gennaio
2025.
Per quanto in questa sede d'interesse, si riportano di seguito le
disposizioni impugnate che cosi' dispongono:
Art. 1 - Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER).
«1. La presente legge:
a) individua le aree idonee e le superfici idonee, non idonee e
ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica, energetica e
climatica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo e
secondo periodo, della Costituzione nonche' delle disposizioni di cui
all'art. 3, lettera f), m) e n), art. 4, lettera e), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna), e
secondo un criterio pianificatorio di sistema che tenga in
considerazione la pianificazione energetica e quella di governo del
territorio;
b) detta disposizioni urgenti, nel rispetto della lettera a),
ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in
conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante: «Disciplina per
l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 2 luglio 2024, n. 153;
c) garantisce la minimizzazione dell'impatto ambientale e
paesaggistico degli impianti di energia a fonti rinnovabili, nonche'
la loro programmazione territoriale al fine di garantire il rispetto
degli obblighi comunitari in materia di decarbonizzazione e
transizione energetica, nonche' nel rispetto degli obiettivi di
potenza complessiva da traguardare all'anno 2030 per la Regione
autonoma della Sardegna;
d) garantisce la massimizzazione delle aree da individuare al
fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla
Tabella A dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 21 giugno 2024, nonche' di garantire le esigenze
di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali
capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione
industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando
l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le
superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in
considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli
di rete e il potenziale disviluppo della rete stessa.
2. La presente legge di governo del territorio, urbanistica e di
tutela del patrimonio paesaggistico, si applica a tutto il territorio
della Regione, ivi comprese le aree e le superfici sulle quali
insistono impianti a fonti rinnovabili in corso di valutazione
ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o statale,
ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica
irreversibile dello stato dei luoghi. La presente legge si applica
alle acque territoriali e alla zona di mare contigua, ai sensi della
Convenzione di Montego Bay del10 dicembre 1982, ratificata con la
legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e
atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche'
dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa,
con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994).
[...]
5. E' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle
rispettive aree non idonee cosi' come individuate dagli allegati A,
B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica
anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa
e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, e' in
corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non
puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur
presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge,
risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I
provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque
denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti
nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i
provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno gia' comportato
una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di
realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti
agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai
coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali
(IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e
aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purche' siano
gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
[...]
7. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso
sia nelle aree definite idonee, di cui all'allegato F, sia nelle aree
definite non idonee, di cui agli allegati A, B, C, D ed E, prevale il
criterio di non idoneita'. Nei casi di cui al precedente periodo,
limitatamente a gli impianti fotovoltaici e agli impianti di
accumulo, qualora i relativi progetti di realizzazione prevedano
l'installazione presso aree rientranti nelle zone urbanistiche
omogenee D e G, di cui al decreto dell'Assessore regionale degli enti
locali, finanze e urbanistica, 20 dicembre 1983, n. 2266/U
(Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di
nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
comuni della Sardegna), non si applicano le fasce di tutela di cui
alle lettere s), x), w) e bb) dell'allegato A qualora l'area oggetto
del rispettivo intervento sia infrastrutturata e urbanizzata in
misura uguale o maggiore al 60 per cento. Limitatamente ai casi di
cui al precedente periodo, qualora l'area non sia infrastrutturata e
urbanizzata ed edificata almeno al 60 per cento, le fasce di tutela
di cui al precedente periodo sono ridotte del 70 per cento. Qualora
un progetto di impianto FER, ivi inclusi gli accumuli ad essi
connessi, sia finalizzato all'autoconsumo o al servizio di una
comunita' energetica e ricade in una delle condizioni di cui ai
precedenti periodi, prevale il criterio di idoneita'.
8. Gli interventi di rifacimento, integrale ricostruzione,
potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente
all'entrata in vigore della presente legge e in esercizio, nelle aree
non idonee, sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della
superficie lorda occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un
aumento dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la
somma delle altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto,
fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi
compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del
Piano paesaggistico regionale.
9. Sono aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore
gli specchi acquei compresi nelle acque territoriali ai sensi della
Convenzione di Montego Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994,
le aree marine appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui
alla legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree
marine protette istituite e istituende ai sensi della legislazione
vigente nonche' le aree protette, le aree protette a mare incluse
nella Rete Natura 2000, le aree parco dell'arcipelago de La
Maddalena, ivi incluse le relative fasce di rispetto necessarie a
garantire la tutela e preservazione degli habitat e delle
caratteristiche ambientali e naturali, le aree abituali di pesca
censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a cura dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le aree interessate da indagini e
ritrovamenti di archeologia subacquea, le aree marine attraversate
dal passaggio dei tonni individuate con deliberazione della Giunta
regionale da adottare entro centoventi giorni, nonche' le aree
ricadenti nei coni di visuale relativi ai beni di cui all'art. 136,
comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'art. 17, comma
3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono
identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di cui
all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo n. 42
del 2004 e dai beni di cui all'art. 17, comma 3, lettera a) del Piano
paesaggistico regionale.»
Art. 3 - Misure di semplificazione e accelerazione per la
promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di
garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e
disposizioni finali.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di
transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di
contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarita'
storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni
agricole, i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica
alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno di
un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge.
L'istanza e' finalizzata al raggiungimento di un'intesa con la
Regione. Qualora l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente
in un'area mineraria dismessa di proprieta' regionale o di enti
interamente controllati dalla Regione, l'area medesima e' trasferita
in proprieta' ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della
legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (Alienazione dei beni
patrimoniali).
2. L'istanza e' deliberata a maggioranza qualificata dal
consiglio comunale, ovvero dai consigli comunali, il cui territorio
sia interessato, anche in virtu' di un impatto visivo o
paesaggistico, dall'impianto o dall'accumulo FER. La deliberazione di
cui al presente comma e' preceduta da un processo partecipativo,
denominato «dibattito pubblico» nonche' dall'espletamento di una
consultazione popolare nel rispetto degli istituti partecipativi
previsti nei rispettivi statuti comunali. Ai fini della presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, la consultazione popolare di cui al
precedente periodo si deve concludere con una posizione favorevole
rispetto alla proposta di realizzazione dell'impianto o accumulo FER.
4. L'istanza per il raggiungimento dell'intesa e' proposta
all'Assessorato competente in materia che secondo le procedure della
conferenza di servizi istruttoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni ed integrazioni, entro novanta giorni dal ricevimento
dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi,
all'unanimita', in relazione alla compatibilita' dell'intervento
rispetto alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione
le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati
del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera
sull'esito dell'intesa ai sensi dei criteri individuati con la
delibera di cui al comma 6.
5. In caso di perfezionamento dell'intesa, il proponente ha
facolta' di presentare ai soggetti competenti istanza per la
realizzazione dell'intervento nell'ambito del regime autorizzativo
previsto per le aree ordinarie esclusivamente utilizzando, in
relazione alla taglia e tipologia dell'impianto, il regime della
Procedura abilitativa semplificata (PAS) o dell'Autorizzazione unica
(AU).»
La legge regionale sopra menzionata e' la prima legge regionale
che ad oggi ha individuato le aree idonee e le superfici idonee, non
idonee ed ordinarie al fine di favorire la transizione ecologica,
energetica e climatica, in asserita conformita' ai principi e criteri
fissati dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e nella
dichiarata conformita' a quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, recante:
«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 2 luglio 2024, n. 153, decreto adottato in
attuazione dell'art. 20, comma 1 e 2 del decreto legislativo cit.
La legge regionale e' censurabile nelle disposizioni sopra
indicate e, pertanto, si propone questione di legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione
per i seguenti
Motivi
Illegittimita' costituzione dell'art. 1, commi 2, 5, 7, 8, e 9
della legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20
per contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione in
relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2023/2413 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001, il Regolamento (UE) 2018/1999 e la
direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia
da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del
Consiglio (Renewable Energy Directive c.d. RED III); per contrasto
con l'art. 117, terzo comma in relazione agli articoli 20, 22 e 23
del decreto legislativo n. 199/2021 (1) e al decreto ministeriale 21
giugno 2024 recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»
(articoli 1, comma 2, 2 e 7; per contrasto con l'art 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e con la legge costituzionale n.
3 del 1948 (articoli 3 e 4, lett. e) anche in relazione all'art. 117,
secondo comma, lett. s) per invasione della Regione Autonoma Sardegna
in materia di tutela dei beni paesaggistici nonche' infine per
contrasto gli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione.
I.1 - L'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna,
sopra riportato, che reca le disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a
fonti di energia rinnovabile (d'ora in poi «FER»), presenta profili
di illegittimita' costituzionale, eccedendo dalle competenze
statuarie della Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3
del 1948) e ponendosi in contrasto, per le motivazioni che saranno
illustrate, con la normativa statale di riferimento che pone i
principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in
tal modo violando quindi l'art. 117, terzo comma della Costituzione
in relazione ai parametri interposti indicati in rubrica che saranno
di seguito precisati in relazione alle singole disposizioni oggetto
di censura.
Inoltre, poiche' la disciplina statale di riferimento e' di
derivazione eurounitaria si evidenzia, altresi', la violazione
dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui «la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» in
relazione ai parametri interposti indicati in rubrica da cui
discende, come sara' successivamente precisato, l'interesse pubblico
prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile.
Le previsioni contenute nei commi 2, 5, 8 del medesimo art. 1
della legge regionale, come sara' meglio precisato nel proseguo,
nella parte in cui prevedono che le nuove disposizioni trovano
applicazione anche nei confronti degli impianti a fonti rinnovabili
per i quali il procedimento autorizzativo si sia gia' concluso e in
relazione ai proponenti che abbiano gia' acquisito una posizione
giuridica consolidata in relazione all'opera realizzata,
presentandosi alla stregua di una sopravvenienza normativa
sfavorevole nei confronti degli operatori del settore, si pone in
contrasto con i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo affidamento,
nonche' di liberta' di iniziativa economica di cui all'art. 41 della
Costituzione.
I.2 - Si premette che lo Statuto speciale di autonomia della
Regione Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948) riconosce alla
Regione, con l'art. 4, lettera e): competenza legislativa in materia
della sola «produzione e distribuzione di energia elettrica» con i
limiti stabiliti dall'art. 3 del medesimo Statuto speciale - ovvero
in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e
degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica quali sono indubbiamente
gli articoli 20, 22 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021 -
nonche' dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. (2)
In virtu', dunque, dell'art 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 33 che consente l'applicazione delle disposizioni
del Titolo V della Costituzione cosi' come modificato dalla stessa
legge costituzionale alla Regioni a statuto speciale per le parti in
cui si prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia'
a queste attribuite - viene in rilievo la violazione dell'art. 117,
terzo comma della Costituzione in presenza di disposizioni regionali
configgenti con previsioni legislative statali di principio volte al
conseguimento di obiettivi di politica energetica gravanti sullo
Stato italiano nel suo complesso, perche' esso configura un titolo di
competenza piu' ampio rispetto a quello previsto dallo Statuto
speciale della Regione autonoma Sardegna, come detto riferito alla
sola energia elettrica. (3)
E' parimenti indubbio che la legge regionale non puo' intervenire
in materia riservata alla potesta' esclusiva dello Stato di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione atteso
che lo Statuto Speciale attribuisce alla Regione la competenza
legislativa della diversa materia dell'«edilizia e dell'urbanistica»,
che corrisponde sostanzialmente a quella del governo del territorio
rientrante nell'ambito delle materie di potesta' legislativa
concorrente per le Regioni a statuto ordinario.
Come noto, l'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme d'attuazione dello
Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna), nel definire le
competenze esclusive in materia di edilizia e urbanistica attribuisce
alla Regione Sardegna anche la redazione e l'approvazione dei piani
territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497; la predetta competenza era riconosciuta anche a tutte le
Regioni a statuto ordinario sin dall'emanazione del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 (art. 1, quarto
comma), senza che cio' potesse implicare una competenza normativa in
materia di tutela del paesaggio, da sempre appartenente in via
esclusiva allo Stato (salvo eventuali previsioni piu' favorevoli
contenute negli statuti di autonomia per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome).
La Corte costituzionale ha chiarito la natura e la portata delle
attribuzioni spettanti alla Regione Sardegna in materia di edilizia
urbanistica, evidenziando che «il Capo III del decreto del Presidente
della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna),
intitolato "Edilizia ed urbanistica", concerne non solo le funzioni
di tipo strettamente urbanistico, ma anche le funzioni relative ai
beni culturali e ai beni ambientali; infatti, l'art. 6 dispone
espressamente, al comma 1, che «sono trasferite alla Regione autonoma
della Sardegna le attribuzioni gia' esercitate dagli organi centrali
e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della
legge 6 agosto 1967, n. 765 ed attribuite al Ministero dei beni
culturali ed ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonche' da organi centrali
e periferici di altri ministeri». Al tempo stesso, il comma 2 del
medesimo art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480
del 1975 prevede puntualmente che il trasferimento di cui al primo
comma «riguarda altresi' la redazione e l'approvazione dei piani
territoriali paesistici, di cui all'art. 5 della legge 29 giugno
1939, n. 1497». (v. Corte costituzionale, sentenza n. 51/2006).
Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte costituzionale ha
rimarcato peraltro che, in ogni caso, le norme fondamentali statali
emanate in materia continuano ad imporsi al necessario rispetto al
legislatore della Regione Sardegna che eserciti la propria competenza
statutaria nella materia edilizia ed urbanistica.
E dunque evidente che la Regione Sardegna non ha una competenza
normativa primaria in materia di tutela dei beni paesaggistici (non
prevista dallo Statuto), potendo intervenire piuttosto
nell'elaborazione del piano paesaggistico (la pianificazione
urbanistico - edilizia) con conseguente esercizio della competenza
statutaria nei limiti derivanti dai «principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica» nonche' nel rispetto degli obblighi
internazionali e delle «norme fondamentali delle riforme economico
sociali».
Nel caso in esame le disposizioni censurate esorbitano dalle
prerogative statutarie in ragione della violazione dei principi
stabiliti con legge dello Stato e delle norme fondamentali di riforma
economico - sociale che si impongono anche alle Regione ad autonomia
speciale per l'espressa previsione statutaria.
Cio' premesso, l'art. 1 della Regione Autonoma Sardegna,
nell'individuazione delle aree idonee e non idonee per la
realizzazione di impianti di energia rinnovabile, violando i limiti
sanciti dallo Statuto, incorre nella violazione dei parametri
interposti di cui all'art. 20, 22 e 23 della decreto legislativo n.
199/2021 anche in relazione alla disciplina di cui al c.d. decreto
ministeriale aree idonee del 21 giugno 2024, oltre che
nell'inosservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione Europea in relazione all'art. 16-septies (4) rubricato
«Interesse pubblico prevalente» della direttiva della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, come modificato dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento
europeo e del Consiglio (c.d. RED III). Il legislatore non puo'
introdurre disposizioni che deroghino alla normativa di derivazione
eurounitaria e statale in materia di promozione delle energie
rinnovabili, anche sotto il profilo paesaggistico.
In sintesi, come si vedra' esaminando le singole disposizioni nel
dettaglio, la norma in esame vieta o limita fortemente, come si
vedra' in alcuni casi in modo generalizzato, la realizzazione di
nuovi impianti e gli accumuli FER.
L'intervento legislativo regionale all'esame della Corte si
colloca nel quadro normativo che disciplina l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili». (5)
ln particolare, l'art. 20 (6) del predetto decreto legislativo
ha disciplinato le modalita' di individuazione di superfici e aree
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili,
stabilendo, con il comma 1, che la definizione di principi e criteri
omogenei per l'individuazione di superfici e delle aree idonee e non
idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una
potenza pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC, avvenga
per mezzo di uno o piu' decreti ministeriali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 199/2021 (15 dicembre 2021); con il comma
4 che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei citati
decreti ministeriali, le Regioni individuino le aree idonee con legge
conformemente ai criteri fissati al primo comma.
Il decreto legislativo n. 199/2021 ha recepito la direttiva
UE/2018/2001, stabilendo che gli obiettivi energetici nazionali del
PNIEC all'anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici
regionali. Pertanto, ogni Regione e Provincia autonoma e' chiamata a
garantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di
energia di fonte rinnovabili (FER). L'art. 20 del citato decreto
legislativo ha definito il percorso per l'individuazione delle
superfici e delle aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti
rinnovabili, con la previsione di un coinvolgimento, in prima
battuta, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
(MASE), del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste (MASAF) e del Ministero della cultura (MIC), d'intesa
con le Regioni, al fine di definire criteri e principi omogenei e -
tenuto conto della titolarita' del processo programmatorio sul
territorio in capo a Regioni e Province autonome, rinviando a
successive leggi regionali per l'individuazione su ciascun territorio
delle superfici e delle aree idonee.
Ai sensi del citato art. 20 dalla individuazione di una
determinata area come «idonea» deriva l'applicazione di un iter
autorizzativo «semplificato», piu' snello e celere. Infatti, l'art.
22 del medesimo decreto-legislativo, prevede che «i termini delle
procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti
di un terzo» e che «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su
aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente in materia
paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante».
Il medesimo art. 20 individua poi, con il comma 8, le aree che,
nelle more dell'entrata in vigore delle apposite leggi regionali,
debbono comunque essere considerate idonee. Giova al riguardo
precisare che il decreto legislativo 199 del 2021 correla il concetto
di area idonea non gia' alla possibilita' ospitare impianti da fonti
rinnovabili, bensi' all'accesso - come si e' visto richiamando l'art.
22 del medesimo decreto - a talune misure di semplificazione e
accelerazione dei procedimenti amministrativi. Infine, in attuazione
dei commi 1 e 2 dell'art. 20, e' stato adottato il decreto
ministeriale recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e
aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»
(decreto ministeriale 21 giugno 2024 del Ministero dell'Ambiente e
della sicurezza energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2024) con la finalita' di: a)
individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome
dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80
GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per
raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi
obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto «Fit for 55», anche
alla luce del pacchetto «Repower UE (articoli 3-6, decreto
ministeriale cit.); b) stabilire principi e criteri omogenei per
l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a),
in linea con il principio della neutralita' tecnologica (articoli
7-9, (7) decreto ministeriale cit.).
Tale decreto ministeriale, cui rinvia l'art. 20, comma 1 e 2 del
decreto legislativo cit., sul quale e' stata acquisita anche l'intesa
in sede di Conferenza Unificata, e' espressione della leale
collaborazione tra Stato e Regioni, con la conseguenza che le stesse,
come da consolidata giurisprudenza costituzionale, sono vincolanti in
quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il
completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019).
Nella fattispecie, il decreto, nell'indicare i principi e i criteri
per l'individuazione delle superficie e delle aree idonee e non
idonee per l'installazione di impianti FER, esse hanno natura
inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il
territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del
2018 nonche' sentenza n. 106 del 2020 e n. 177 del 2021). Tali
disposizioni ivi contenute sono dunque annoverabili, al pari delle
Linee Guida tra «i principi fondamentali della materia, vincolanti
nei confronti delle Regioni» (sentenza n. 77 del 2022).
Tale decreto c.d. «aree idonee» e' stato sospeso con ordinanza
numero 4298 del 2024 del Consiglio di Stato, limitatamente alla norma
di cui all'art. 7, comma due, lettera c), ossia nella parte in cui
sembrerebbe lasciare alle Regioni la facolta' di restringere il campo
di applicazione delle aree immediatamente idonee ai sensi dell'art.
20, comma 8 sopra citato. Cio' dimostra come lo spazio di intervento
del legislatore regionale in materia e' esiguo e rigidamente da
ancorare alla disciplina statale sopra richiamata.
La disposizione regionale che, come nella specie,
nell'individuazione delle aree idonee, incide in senso restrittivo
sul minimum legale fissato dal legislatore statale all'art. 20, comma
8, del decreto legislativo n. 199/2021, in vista del raggiungimento
degli obiettivi fissati a livello sovranazionale, viola pertanto
l'art. 117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai
parametri interposti sopra evocati.
Cio' premesso, si procede ad esaminare le singole previsioni
dell'art. 1 della legge regionale, evidenziando i motivi a fondamento
delle ragioni di illegittimita' costituzionale individuate in
rubrica, alcune delle quali in parte gia' anticipate.
I.3 - L'art. 1, dopo aver elencato, al comma 1, le finalita'
della legge, precisa al comma 2 che la legge regionale
sull'individuazione delle aree idonee e non idonee trovi applicazioni
in tutto il territorio regionale, ivi comprese «le aree e le
superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in corso
di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza regionale o
statale ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica
irreversibile dello stato dei luoghi».
Le disposizioni regionali - trovando immediata attuazione in
relazione ai procedimenti amministrativi gia' in corso di svolgimento
nonche' ai procedimenti addirittura conclusi con provvedimenti
favorevoli gia' autorizzati (salvo l'irreversibilita' dello stato dei
luoghi), si presentano quali sopravvenienze normative sfavorevoli in
aperta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione, di certezza del diritto e del legittimo
affidamento nonche' di liberta' di iniziativa economica di cui
all'art. 41 della Costituzione.
Peraltro, le disposizioni regionali che incidono su procedimenti
amministrativi avviati o addirittura gia' conclusi sono suscettibili
di presentarsi, proprio laddove la legge regionale incide, in senso
restrittivo, sul minimum di aree idonee identificato dal legislatore
statale all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199/2021.
Il riferimento agli «impianti in corso di valutazione ambientale
e autorizzazione, di competenza regionale o statale» e' talmente
ampio da non poter escludere l'applicazione della legge nei casi in
cui il procedimento di autorizzazione e' giunto a un grado di
maturazione tale da aver ingenerato il legittimo affidamento
dell'operatore del settore a una definizione favorevole del
procedimento stesso. Cio' tanto piu' se si considera che il
legislatore nazionale, al fine di rispondere alle indicazioni del
legislatore unionale, e' tenuto, in via generale, a favorire le
iniziative economiche tendenti alla diffusione dell'energia da fonti
rinnovabili, promuovendo e garantendo agli investitori condizioni di
investimento stabili, equilibrate, favorevoli e trasparenti.
Risulta, dunque, illegittimo ed irragionevole (alla luce
dell'art. 3 della Costituzione), anche in virtu' dei principi della
certezza del diritto e del legittimo affidamento, l'immediata
applicazione della legge anche agli impianti gia' autorizzati o le
cui procedure siano gia' in corso al momento dell'entrata in vigore
della legge de qua, trattandosi di procedure avviate nel rispetto di
un dato contesto normativo vigente al momento dell'avvio del
procedimento autorizzativo. Peraltro, la previsione secondo cui la
nuova legge regionale trova applicazione anche in relazione agli
impianti gia' autorizzati salvo che vi sia stata una «modifica
irreversibile dello stato dei luoghi» e' soluzione che, in disparte
quanto si e' sopra gia' evidenziato, incide fortemente sulla certezza
del diritto e delle situazioni giuridiche in considerazione anche
della valutazione soggettiva che discende dall'accertamento della
natura irreversibile dello stato dei luoghi.
Prevedere che, una volta avviato il procedimento di
autorizzazione, l'impianto di produzione e accumulo di energia
elettrica non possa, in base alla nuova disciplina - essere piu'
realizzato, determina in ogni caso un indubbio danno a carico
dell'operatore e, segnatamente alla liberta' di iniziativa economica,
avuto riguardo altresi' alla circostanza che, nelle more del
compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi,
l'operatore ha gia' sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti.
Cio' si pone anche in violazione dell'art. 41 della Costituzione.
I.4 - L'art. 1, comma 5 introducendo un divieto di
«realizzazione» degli impianti ricadenti nelle aree non idonee per
come individuate negli allegati A, B, C, D, E nonche' dai commi 9 e
11 (8) del medesimo articolo, si pone in contrasto con gli articoli
117, primo e terzo comma della Costituzione in relazione ai parametri
interposti gia' sopra richiamati (articoli 20 del decreto legislativo
n. 199/2021 nonche' decreto ministeriale 21 giugno 2024 (9) e art.
16-septies della direttiva c.d. RED III).
Orbene, giova ribadire che la nozione di «area idonea» contenuta
nella disciplina statale (art. 20 del decreto legislativo cit.) e nel
decreto ministeriale aree idonee (art. 1, comma 2, lettera a) fa
riferimento, come si e' sopra precisato, ad un regime di
semplificazioni di cui poter beneficiare ai fini autorizzatori, fermo
restando che anche nelle aree non idonee non opera alcun divieto di
realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. A
tale conclusione si giunge sulla base dell'analisi della
giurisprudenza della Corte (cfr. Corte costituzionale, sentenza n.
216/2022 la quale ha affermato che «la dichiarazione di idoneita'
deve [...] risultare quale provvedimento finale di un'istruttoria
adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di
interessi coinvolti», cosicche' «una normativa regionale che non
rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non
consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi
strettamente aderente alla specificita' dei luoghi, impedisce la
migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e,
di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione
europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia
rinnovabile (sentenza n. 286 del 2019; in senso analogo ex multis
sentenze n. 106 del 2020; n. 69 del 2018; n. 13 del 2014 e 44 del
2011)».
In sintesi, l'inadeguatezza di una determinata area o di un
determinato sito ad ospitare impianti da fonti rinnovabili deve
derivare non gia' da una qualificazione aprioristica, generale ed
astratta, bensi' all'esito di un procedimento amministrativo che
consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in
ragione delle relative specialita'.
Ebbene anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 199 del 2021 (che, come si evince da quanto sopra, rafforza il
favor verso la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, in linea
con la legislazione dell'UE anche a seguito della direttiva RED III),
l'orientamento della giurisprudenza costituzionale era nel senso di
ritenere illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale
e astratta, come anticipato, la non idoneita' di intere aree di
territorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica,
limitazioni (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 69 del
2018).
In casi simili e comunque sempre sulla base della normativa
previgente al decreto legislativo n. 199 del 2021, codesta Corte ha
avuto modo di precisare che il margine di intervento riconosciuto al
legislatore regionale non permette di prescrivere limiti generali
inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio'
contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione
delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale
in conformita' alla normativa dell'Unione europea (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77 del 2022).
(10)
Per costante giurisprudenza della Corte, dunque, le Regioni e le
Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali
contemplati dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 11 del
2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di specie,
racchiusi nel citato decreto legislativo n. 199 del 2021 e nella
disciplina di attuazione (quale il decreto ministeriale aree idonee).
Le disposizioni censurate della Regione Sardegna, quindi,
nell'impedire l'applicazione della legislazione statale, appaiono
riconducibili alle ipotesi, censurate dalla giurisprudenza
costituzionale, delle c.d. «leggi di reazione», il cui scopo e'
quello di rendere inapplicabile, nel proprio territorio, una legge
che ritenga «costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche
solo dannosa o inopportuna, anziche' agire in giudizio» dinnanzi alla
Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 198 e
199 del 2004). In proposito la Corte costituzionale ricorda come ne'
lo Stato ne' le Regioni possono pretendere, al di fuori delle
procedure previste dalle disposizioni costituzionali, di risolvere
direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti
legislativi tramite proprie disposizioni di legge.
Osserva la Corte che «cio' che e' implicitamente escluso dal
sistema costituzionale e' che il legislatore regionale (cosi' come il
legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la
potesta' legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio
territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente
illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziche'
agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127
della Costituzione. Dunque ne' lo Stato ne' le Regioni possono
pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni
costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti di
competenza tramite proprie disposizioni di legge (cfr. sentenza n.
198 del 2004) o, tanto meno, tramite atti amministrativi di indirizzo
che dichiarino o presuppongano l'inapplicabilita' di un atto
legislativo rispettivamente delle Regioni o dello Stato». (Corte
costituzionale - sentenza n. 199/2004).
Le disposizioni regionali contenute nell'art. 1, comma 5, lette
in combinato disposto con gli allegati ivi citati, prevedono
un'importante casistica di aree interdette alla realizzazione,
ricomprendendo non solo le aree e i beni specificamente tutelati, per
quanto di competenza dal diritto euro unionale (beni UNESCO, aree
naturali protette, beni storico culturali) e le aree in assoluto
inidonee, ad esempio per profili di sicurezza idrogeologica, ma anche
in via residuale, la maggior parte del territorio regionale, pur in
mancanza di esigenze di tutela comportanti una preclusione assoluta a
una realizzazione dell'impianto circondata da particolari cautele,
impedendo la necessaria valutazione sincronica dei diversi interessi
di rilievo costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n.
46/2021).
Emblematiche delle vastita' e genericita' dei divieti sono le
previsioni riferite a «ulteriori elementi con valenza storico -
culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria,
quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed aree
circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria»
(Allegato A, lettere bb), oppure come le non meglio definite «aree di
riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche
protette, ovvero aree in cui e' accertata la presenza di specie
animali e vegetali soggette a tutela dalla Convenzioni
internazionali», oppure «per la presenza di chirotterofauna»
(Allegato C, lettere j e k).
Il vizio denunciato appare piu' evidente se si considerano non i
singoli vincoli isolatamente ma la loro connessione «a pettine» in
una «rete» di centinaia di divieti variamente intrecciati fra loro
(l'elenco delle aree vietate occupa 45 pagine) che nel suo insieme
appare suscettibile di vietare la possibilita' di sviluppo delle
fonti rinnovabili nella maggior parte del territorio regionale e
negli specchi d'acqua circostanti.
Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con i principi
affermati piu' volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla quale
emerge che il margine di intervento riconosciuto al legislatore
regionale non permette di prescrivere limiti generali ed
inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perche' cio'
contrasterebbe, come si e' evidenziato, con il principio fondamentale
di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito
dal legislatore statale in conformita' alla disciplina UE (cfr. Corte
costituzionale, sentenza n. 13 del 2014 e sentenza n. 77/2022).
Peraltro lo stesso decreto ministeriale 21 giugno 2024 prescrive alle
Regioni che, «nell'applicazione del presente comma [art. 7, comma 3
sulle aree non idonee] deve essere contemperata la necessita' di
tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di
cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto» (11) . Si tratta
del raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva da
traguardare al 2030 fissato per le Regioni dalla tabella allega al
decreto c.d. aree idonee.
Peraltro, dall'esame del combinato disposto degli articoli 20 e
22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, confermato dal recente
decreto aree idonee - deve dedursi che dalla mancata qualificazione
di una determinata area come «idonea» scaturisce conseguentemente
l'inapplicabilita' di talune specifiche semplificazioni
procedimentali e non gia' un impedimento alla realizzazione di
impianti a fonti rinnovabili come quello che, nel caso di specie la
Regione Sardegna ha realizzato. Cio' conferma che, ai sensi dei
citati articoli, anche l'area «non idonea» e', a ben vedere,
compatibile con l'installazione dei suddetti impianti. Semmai, l'art.
20 aspira ad assicurare che la realizzazione di progetti in aree non
classificate come «idonee» si attui all'esito di un procedimento
autorizzatorio ragionevolmente non semplificabile, considerato le
maggiori complicazioni ricerca di un bilanciamento tra i vari
interessi coinvolti e meritevoli di tutela (paesaggistico-culturali,
di tutela dell'ambiente, di salvaguardia dell'attivita' agricola).
Al riguardo codesta Corte ha recentemente affermato (Corte
costituzionale, sentenza n. 103/2024), prima dell'entrata in vigore
del decreto ministeriale 21 giugno 2024, «Come questa Corte ha gia'
avuto modo di osservare (sentenze n. 58 e n. 27 del 2023), l'art. 20,
comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo
sistema - introdotto dallo stesso decreto legislativo n. 199 del 2021
- di individuazione delle aree in cui e' consentita l'installazione
degli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore statale
ha inteso superare il sistema dettato dall'art. 12, comma 10, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e dal conseguente decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),
contenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non
idonee.
Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree
«idonee» all'installazione degli impianti, sulla scorta dei principi
e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali,
previsti dal comma 1 del citato art. 20, tuttora non adottati.
Inoltre, l'individuazione delle aree idonee dovra' avvenire non piu'
in sede amministrativa, come prevedeva la disciplina precedente in
relazione a quelle non idonee, bensi' «con legge» regionale, secondo
quanto precisato dal comma 4 (primo periodo) dello stesso art. 20.
Nel descritto contesto normativo, il comma 8 dell'art. 20 funge
da disposizione transitoria, prevedendo che «[n]elle more
dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle
modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1», sono considerate
idonee le aree elencate dalle lettere a) e seguenti dello stesso
comma 8, tra le quali figurano, alla lettera c)-quater, «le aree che
non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del
medesimo decreto».
Il ricorrente desume da tale disposizione che i terreni d'uso
civico non sarebbero idonei all'installazione perche' non inclusi tra
quelli idonei.
Una simile interpretazione, tuttavia, e' contraddetta dal
disposto del comma 7 dello stesso art. 20, secondo cui «[l]e aree non
incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,
in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero
delle aree idonee».
Di per se', dunque, la mancata inclusione delle aree gravate da
usi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta
inidoneita' all'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento
autorizzatorio ordinario di cui all'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, ne' tantomeno comporta il divieto di
mutarne la destinazione in conformita' al regime degli usi civici.
Pertanto, il lamentato contrasto della disposizione regionale
impugnata con la norma statale di principio non sussiste».
I divieti posti dalla Regione Sardegna, pertanto, violano i
principi fondamentali posto dallo Stato nella materia di legislazione
concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
espressi dal decreto legislativo n. 199 del 2021, nonche' dal decreto
ministeriale 21 giugno 2024 (c.d. decreto aree idonee su cui v.
supra) e contrastano con l'art. 117, primo comma della Costituzione
in quanto incidono sul raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione fissati a livello europeo.
I.4.1 - L'art. 1, comma 5, oltre ad incorrere nelle violazioni
prima enunciate, incorre altresi' nella violazione del principio di
certezza del diritto che vede, tra i propri corollari il principio
del legittimo affidamento nella parte in cui prevede che il «Il
divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli
accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione
ambientale, di competenza regionale o statale, e' in corso al momento
dell'entrata in vigore della presente legge» fino al punto di sancire
che «non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione che,
presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge,
risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I
provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque
denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti
nelle aree non idonee, sono privi di efficacia».
E' evidente che la richiamata previsione incorra nelle violazioni
della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto
imporre a prescindere dal grado di maturita' dei procedimenti
amministrativi rilevanti, un divieto di realizzazione del progetto
determina un indubbio nocumento dell'operatore che, nelle more del
compimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi
occorrenti, ha sostenuto costi amministrativi e tecnici ingenti.
La lesione dei principi costituzionali e' ancora piu' evidente
laddove la legge regionale in esame dispone l'inefficacia dei titoli
abilitativi gia' formatasi: sotto tale profilo la legge costituisce
una sopravvenienza normativa sfavorevole con portata retroattiva che
rimette in discussione diritti gia' acquisiti dall'interessato, senza
attenersi - dinanzi ad un quadro statale che, in conformita' al
diritto europeo, promuove il ricorso alle fonti rinnovabili, ad alcun
criterio di ragionevolezza. Nulla aggiunge, quanto alla
ragionevolezza dell'intervento del legislatore regionale, in rapporto
agli sfidanti obiettivi di sviluppo delle rinnovabili e di
decarbonizzazione, la scelta di prevedere deroghe puntuali al divieto
di realizzazione di progetti in aree non idonee, per fattispecie
tecnologiche limitate ovvero correlate alla qualifica del soggetto
avente diritto.
I.5 - L'art. 1, comma 7, della legge regionale introduce un
criterio di «non idoneita'», ai sensi del quale, nel caso in cui un
progetto ricada sia nelle aree idonee sia nelle aree non idonee,
prevale la non idoneita'. Appare evidente che lo stesso si ponga in
contrasto con il principio euro unitario dell'interesse pubblico
prevalente alla diffusione dell'energia da fonte rinnovabile e quindi
con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. A tal riguardo, si
fa integrale rinvio all'art. 16-septies rubricato interesse pubblico
prevalente della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), principio
destinato a valere nell'ambito della procedura di rilascio delle
autorizzazioni. Cosi' come testualmente previsto dalla citata
disposizione europea, richiede un apprezzamento caso per caso ad
opera dell'autorita' amministrativa e non giustifica, pertanto, un
divieto generalizzato fissato ex ante come previsto dal legislatore
regionale con la detta previsione.
Vero e' che lo stesso art. 16-septies della direttiva consente
agli Stati membri di limitare l'applicazione del principio
dell'interesse prevalente «a determinate parti del loro territorio, a
determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate
caratteristiche tecniche»; ma cio' deve avvenire pur sempre in
circostanze specifiche e debitamente giustificate, in quanto tali da
apprezzare caso per caso «conformemente alle priorita' stabilite nei
rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima
presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE)
2018/1999» e fermo restando l'obbligo di comunicazione alla
commissione di tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni.
I.6 - L'art. 1, comma 8, stabilisce che «Gli interventi di
rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento relativi ad
impianti realizzati in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge e in esercizio, nelle aree non idonee, sono ammessi
solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda
occupata, nonche', nel caso di impianti eolici, un aumento
dell'altezza totale dell'impianto, da intendersi come la somma delle
altezze dei singoli aerogeneratori del relativo impianto, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 6, ivi
compreso il rispetto dell'art. 109 delle norme di attuazione del
Piano paesaggistico regionale.».
La predetta disciplina degli interventi di rinnovo e di
ristrutturazione (revamping e/o repowering) relativi ad impianti gia'
realizzati e in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge
regionale nelle aree non idonee, si pone in contrasto con il
principio della certezza del diritto (e della chiarezza normativa),
atteso che non chiarisce se debba valere solo per il futuro oppure se
debba riferirsi anche ad interventi gia' sentiti alla data di entrata
in vigore della legge regionale.
Cio' chiaramente determina una lesione dei principi di
uguaglianza, ragionevolezza, certezza del diritto e' legittimo
affidamento, oltre che di liberta' di iniziativa economica di cui
agli articoli 3 e 41 della costituzione.
Inoltre le previsioni regionali si pongono in contrasto con il
decreto 199 del 2021 e segnatamente con l'art. 20 che correla il
concetto di «area idonea» non gia' alla possibilita' di ospitare
impianti da fonti rinnovabili, bensi' all'accesso a talune misure di
semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
cosi' generandosi una violazione dei principi fondamentali della
materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione.
I.7 - L'art. 1, comma 9 elenca le aree non idonee alla
realizzazione degli impianti offshore. Le previsioni di cui al comma
9 non appaiono in linea con la disciplina prevista dal decreto
legislativo numero 199 del 2021 per l'individuazione da parte delle
Regioni delle aree idonee, violando pertanto i principi fondamentali
dello Stato nella materia di legislazione concorrente «produzione,
Trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art.
117, terzo comma della Costituzione. Il richiamato decreto
legislativo individua due percorsi diversi per l'individuazione delle
aree idonee sulla terraferma e delle aree idonee offshore: e' solo in
caso della terraferma quindi che spetta al legislatore regionale,
sulla base dei criteri e delle modalita' stabilite con il decreto
ministeriale 21 giugno 2024, procedere all'individuazione con propria
legge delle aree idonee; nel caso offshore, l'articolo 23 del
menzionato decreto legislativo prevede, invece, che si giunga
all'individuazione delle relative aree idonee all'esito di un
percorso pianificatorio statale partecipato dalle regioni. A riprova
di cio' possono essere invocate le rubriche degli articoli 20 e 23
(12) del decreto legislativo numero 199 del 2021 nonche' la
circostanza che le due disposizioni, nell'elencare le aree idonee
nelle more del completamento dell'iter di individuazione, facciano
rispettivamente riferimento l'una esclusivamente alla terraferma,
l'altra altrettanto esclusivamente alle aree offshore.
Illegittimita' costituzione dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 della
legge della Regione Autonoma Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 per
contrasto con l'art. 117, secondo comma della Costituzione, lettera
m) della Costituzione in relazione alla legge n. 241/1990 recante
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi» nella parte in cui reca la
disciplina della conferenza dei servizi (articoli 14-14 quinquies) e
del silenzio assenso anche tra pubbliche amministrazioni (articoli
17-bis e 20); per contrasto con l'art. 117, secondo comma della
Costituzione, lettera s) in relazione alla disciplina del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.
42/2004 (articoli 21 e 146) e delle «Norme in materia ambientale» di
cui al decreto legislativo n. 152/2006; per violazione dello Statuto
della Regione Autonoma Sardegna adottato con la legge costituzionale
n. 3 del 1948.
II. - L'art. 3 della legge della Regione Autonoma della Sardegna,
sopra riportato, che introduce misure di semplificazione e
accelerazione per la promozione di impianti di produzioni di fonti
rinnovabili in aree non idonee, presenta profili di illegittimita'
costituzionale in quanto, eccedendo dalle competenze statuarie della
Regione autonoma Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4,
lett. e), delineando un modello di procedimento difforme da quello
previsto dalle leggi statali, eccede le competenze regionali
invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della
Costituzione in relazione ai parametri interposti che saranno di
seguito illustrati.
II.1 - In particolare, la disciplina regionale sopra riportata,
con l'intento dichiarato di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti
rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle
peculiarita' storico - culturali, paesaggistico - ambientali e delle
produzioni agricole, riconosce ai comuni la facolta' di proporre
un'istanza propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un
accumulo FER all'interno di un'area individuata come «non idonea»;
istanza volta al raggiungimento di un'intesa con la Regione (comma
1).
Tale istanza e' presentata dal Comune, previa deliberazione di
una maggioranza qualificata del consiglio comunale o dei consigli
comunali (nell'ipotesi in cui il territorio sia interessato, anche in
virtu' di un impatto visivo o paesaggistico dall'impianto o
dall'accumulo FER); e' preceduta da un «dibattito pubblico» nonche'
dall'espletamento di una consultazione popolare che si deve
concludere con una posizione favorevole alla proposta (comma 2).
Esaurita la fase sopra descritta, l'istanza del Comune, in base
al quarto comma della citata disposizione, e' proposta
all'Assessorato regionale competente in materia che, in base alla
disciplina della conferenza dei servizi istruttoria di cui all'art.
14, comma 1 e 14-bis della legge 241 del 1990, entro novanta giorni
dal ricevimento dell'istanza, convoca i soggetti competenti ad
esprimersi all'unanimita' in relazione alla compatibilita'
dell'intervento rispetto alla presenza di aree non idonee;
procedimento amministrativo nel quale non trovano applicazione, per
espressa previsione regionale, le ipotesi di assenso tacito (rectius,
silenzio assenso). All'esito la Giunta regionale delibera sull'intesa
in base a criteri che saranno successivamente fissati dalla medesima
(comma 6).
Il proponente, perfezionata l'intesa in base al procedimento
sopra descritto, potra' successivamente presentare ai soggetti
competenti un'istanza per la realizzazione dell'intervento
nell'ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie
utilizzando il regime della PAS o dell'Autorizzazione unica.
II.2 - La disciplina sopra richiamata, nel prevedere che la
predetta istanza del Comune sia sottoposta sia ad una valutazione di
opportunita' del Consiglio comunale, previo dibattito pubblico sia ad
una valutazione tecnico amministrativa mediante conferenza dei
servizi, con una sovrapposizione tra profili amministrativi e
politici, introduce gia' sotto tale profilo un modello procedimentale
evidentemente difforme rispetto agli istituti della conferenza dei
servizi e del silenzio assenso disciplinati dalla legge 241 del 1990
e, in particolare, dagli articoli 14-14-quinquies, (13) articoli
17-bis. (14) Le dichiarate misure di semplificazione ed accelerazione
introducono inoltre a livello regionale la regola esclusiva della
deliberazione all'unanimita' dei soggetti convocati in sede di
conferenza dei servizi, chiamati ad esprimersi in ordine alla
compatibilita' dell'intervento rispetto alle aree non idonee nonche'
l'inoperativita' del silenzio assenso nell'ambito della conferenza
stessa in violazione del modello.
La predette misure di semplificazione ed accelerazione
costituiscono eccezioni rispetto all'ordinario funzionamento della
conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla disciplina
statale sul procedimento amministrativo riportata nelle parti di
interesse in nota; fonte che rappresenta la norma interposta, dalla
cui violazione discende il contrasto con l'art 117, secondo comma
lett. m) che attribuisce alla Stato la potesta' legislativa esclusiva
in determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.
Al riguardo, si richiama l'art. 29, comma 2-ter della legge n.
241/1990 secondo il quale: «Attengono altresi' ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti
la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la
segnalazione certificata di inizio attivita' e il silenzio assenso e
la conferenza di servizi, salva la possibilita' di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi
ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano»; il comma
2-quater della medesima disposizione secondo cui: «Le regioni e gli
enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle
assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma
possono prevedere livelli ulteriori di tutela.» nonche' il comma
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Sebbene la pacifica riconducibilita' delle predette norme statali
sul procedimento amministrativo ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, non comporti di per se' l'automatica illegittimita'
costituzionale delle norme regionali che differiscano da esse, tenuto
conto della possibilita' per le Regioni di discostarsi dallo standard
statale per prevedere «livelli ulteriori di tutela» (cfr. art. 29,
comma 2-quater cit.), la legge regionale sarda reca evidentemente un
livello inferiore di tutela rispetto a quello garantito dalla
disciplina statale.
Cio' si trae dalle previsioni di cui all'art. 3 della legge
regionale la quale prevede esclusivamente il criterio dell'unanimita'
per l'assunzione della decisione in merito alla compatibilita'
dell'intervento all'interno di un'area individuata come non idonea -
a fronte di una disciplina statale che consente anche l'adozione di
una determinazione della conferenza sulla base delle posizione
prevalenti (con tutte le conseguenze in termini di garanzia che
discendono dai meccanismi volti a trovare una soluzione condivisa,
superando il dissenso); e' prevista l'inoperativita' del silenzio
assenso quale regime che trova applicazione anche a procedimenti di
competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi
sensibili per i quali vale la regola generale del silenzio assenso di
cui agli articoli 14-bis, comma 3 e 17-bis, legge n. 241/1990 (cfr.
Corte costituzionale, sentenza n. 246/2018; Cons. Stato, sez. IV,
8610/2023; Consiglio di Stato, ad. comm. spec., parere 13 luglio
2016, n. 1640); vi e' una sovrapposizione tra le valutazioni degli
organi di indirizzo politico/amministrativo nonche' un esito della
conferenza dei servizi istruttoria non chiara in relazione al
successivo iter autorizzatorio che potrebbe essere disatteso dalla
Giunta regionale. La norma regionale, pertanto, in difformita'
rispetto alla disciplina a livello statale della conferenza dei
servizi e al silenzio assenso non assicura quei «livelli ulteriori di
tutela»; anzi chiaramente sacrifica le finalita' di semplificazione e
velocita' alla cui protezione e' orientata la disciplina statale.
Per le ragioni esposte deve essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5 per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione in
relazione ai citati parametri interposti (cfr. Corte costituzionale,
sentenza n. 9/2019; sentenza n. 246/2018).
II.3 - L'art. 3 sopra citato, fermo restando il superiore
superamento delle competenze fissate dallo Statuto della Regione
Sardegna (legge costituzionale n. 3 del 1948, 3 e 4, lett. e), eccede
altresi' le competenze regionali invadendo la competenza legislativa
esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione in relazione ai parametri
interposti di cui gli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n.
42/2004. Per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «la
conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla cura
esclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160 del 2021, n.
178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017). Con specifico riferimento
al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la
Corte ha altresi' costantemente affermato che la legislazione
regionale non puo' prevedere una procedura diversa da quella dettata
dalla legge statale, perche' alle regioni non e' consentito
introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano
una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale,
fra i quali rientra l'autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e
n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n.
101 del 2010 e n. 232 del 2008).
Cio' vale anche per le Ragioni a statuto speciale, come ha
ricordato anche di recente la Corte costituzionale con la sentenza n.
248/2022 le cui considerazioni, riferite alla Regione Sardegna, sono
tuttora attuali.
Il giudice delle leggi ha evidenziato come «l'art. 3 dello
statuto speciale attribuisce al legislatore regionale la potesta'
normativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» e di
«caccia e pesca», stabilendo che debba essere esercitata in armonia
con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica, gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali,
nonche' nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica. Come questa Corte ha
costantemente affermato, l'«insieme delle cose, beni materiali, o le
loro composizioni, che presentano valore paesaggistico» merita una
tutela primaria e assoluta (cosi', sentenza n. 367 del 2007): le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio sono state
adottate per garantirne la salvaguardia, nell'esercizio della
competenza attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, si applicano uniformemente e, cosi',
s'impongono al legislatore regionale. Questa Corte le ha riconosciute
quali norme fondamentali di grande riforma economico-sociale,
precisando che hanno la capacita' di limitare la potesta' legislativa
anche delle regioni ad autonomia speciale (cosi', sentenze n. 101 del
2021, n. 130 del 2020, n. 178 del 2018 e n. 103 del 2017). Va,
d'altro canto, ricordato che la competenza del legislatore sardo in
materia di edilizia e urbanistica non comprende «solo le funzioni di
tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni
culturali e ambientali» (sentenza n. 178 del 2018; in questo senso
gia' sentenza n. 51 del 2006); e', percio', consentito l'intervento
regionale nell'ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto
stabilito nelle norme di attuazione dello statuto speciale, in specie
nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del
1975, sempre nel rispetto dei limiti dianzi ricordati.».
Premesse le superiori considerazioni, la disposizione regionale
sopra esaminata consente, invero, che un impianto per la produzione
di energie rinnovabili possa essere realizzato nell'ambito delle aree
non idonee a seguito di un'intesa politica tra enti territoriali
anche in aree sottoposte ad una tutela culturale o paesaggistica per
le quali la normativa statale fissa, per ineludibili esigenze di
uniformita' di trattamento, un procedimento autorizzatorio apposito
da parte della soprintendenza competente che verrebbe nell'impianto
regionale sopra descritto integralmente esautorata. Nell'ambito delle
aree non idonee, invero, il legislatore statale assicura la massima
tutela dei beni culturali e paesaggistici coinvolti (cfr. quale
disciplina che costituisce norma interposta le citate previsioni del
Codice dei Beni Culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004;
il decreto legislativo n. 152/2006 «Norma in materia ambientale»
nonche' da ultimo la disciplina dei regimi amministrativi per la
produzione di energia rinnovabile di cui al decreto legislativo n.
190/2024).
Stante l'affievolimento che l'art. 3 della legge della Regione
Autonoma Sardegna determinerebbe per la tutela dei beni culturali e
paesaggistici in contrasto con il quadro normativo statale di
riferimento sopra esaminato, si ritiene che sussista la violazione
della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni
culturali e del paesaggio di cui all'art. 117, secondo comma lett. s)
della Costituzione.
(1) Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.
(2) L'art. 4 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 prevede: «Nei limiti
del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi
dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti
materie: a) industria, commercio ed esercizio industriale delle
miniere, cave e saline; b) istituzione ed ordinamento degli enti
di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle
casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre
aziende di credito di carattere regionale; relative
autorizzazioni; c) opere di grande e media bonifica e di
trasformazione fondiaria; d) espropriazione per pubblica utilita'
non riguardante opere a carico dello Stato; e) produzione e
distribuzione dell'energia elettrica; f) linee marittime ed aeree
di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione; g)
assunzione di pubblici servizi; h) assistenza e beneficenza
pubblica; i) igiene e sanita' pubblica; l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli». L'Art. 3, comma 1, del medesimo Statuto
dispone: «"In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della
Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti
materie:...» .
(3) L'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dispone: «1. Sino
all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
rispetto a quelle gia' attribuite».
(4) L'art. 16-septies prevede: Interesse pubblico prevalente «Entro
il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralita'
climatica, gli Stati membri provvedono affinche', nella procedura
di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete
stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di
interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e
della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi
giuridici nei singoli casi e ai fini dell'art. 6, paragrafo 4, e
dell'art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE,
dell'art. 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'art.
9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In
circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati
membri possono limitar' l'applicazione del presente articolo a
determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di
tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche,
conformemente alle priorita' stabilite nei rispettivi piani
nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma
degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle
relative motivazioni.»;
(5) L'art. 1 del d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Il presente decreto ha
l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del
Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti
rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di
decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa
decarbonizzazione al 2050. 2. Per le finalita' di cui al comma 1,
il presente decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico,
necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento
della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei
criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. 3. Il presente
decreto reca disposizioni necessarie all' attuazione delle misure
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche:
PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente
al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito
anche: PNIEC), con la finalita' di individuare un insieme di
misure e strumenti coordinati, gia' orientati all'aggiornamento
degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento
(UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea,
un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del
1990 entro il 2030».
(6) L'art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) del
d.lgs. 199/2021 dispone: «1. Con uno o piu' decreti del Ministro
della transizione ecologica di concerto con il Ministro della
cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei
per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi
una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come
necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee
ai sensi del comma 8. In via prioritaria, con i decreti di cui al
presente comma si provvede a: a) dettare i criteri per
l'individuazione delle aree idonee all'installazione della
potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le
modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la
massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per
unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili
di produzione di energia elettrica gia' installati e le superfici
tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita' per
individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree
compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla
installazione di impianti a fonti rinnovabili. 1-bis.
L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati
a terra [di cui all'art. 6-bis, lettera b), del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28], in zone classificate agricole
dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle
aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per
modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione
degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino
incremento dell'area occupata, c), incluse le cave gia' oggetto
di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione
terminato ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i
lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e
c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il
primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati
alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai
sensi dell'art. 31 del presente decreto nonche' in caso di
progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui
all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di
progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di
cui al comma 1, stabiliscono altresi' la ripartizione della
potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo
sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni
assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime
Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole
generali di cui all'Allegato I, fermo restando che il
trasferimento statistico non puo' pregiudicare il conseguimento
dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
effettua il trasferimento. 3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella
definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti
di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del
patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici,
privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate,
quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a
destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e
verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi,
ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,
compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione
della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di
sviluppo della rete stessa. 4. Conformemente ai principi e
criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi
decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche
con il supporto della piattaforma di cui all'art. 21. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di
impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo
periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo
periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e
agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si
applica l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le
Province autonome provvedono al processo programmatorio di
individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale
e delle relative norme di attuazione). 5. In sede di
individuazione delle superfici e delle aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i
principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul
territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo
restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilita'
dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo. 6. Nelle
more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere
disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei
procedimenti di autorizzazione. 7. Le aree non incluse tra le
aree idonee non possono essere dichiarate non idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia
rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero
nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola
mancata inclusione nel novero delle aree idonee. 8. Nelle more
dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e
delle modalita' stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono
considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo: a) i siti ove sono gia' installati impianti della
stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica,
anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale
ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che
non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si
applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la
variazione dell'area occupata e' soggetta al limite di cui alla
lettera c-ter), numero 1); b) le aree dei siti oggetto di
bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere
cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado
ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di
ulteriore sfruttamento; c-bis) i siti e gli impianti nelle
disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonche'
delle societa' concessionarie autostradali. c-bis.1) i siti e gli
impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione
aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi
quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti
delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le
necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC). c -ter) esclusivamente per gli
impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli
impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai
sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui
punti distino non piu' di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di
interesse nazionale, nonche' le cave e le miniere; 2) le aree
interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi
ultimi come definiti dall'art. 268, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le aree
classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o
stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
una distanza non superiore a 300 metri . c-quater) fatto salvo
quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree
che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma
1, lettera h), del medesimo decreto, ne' ricadono nella fascia di
rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte
seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai
soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e'
determinata considerando una distanza dal perimetro di beni
sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e
di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma,
nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della
cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in
aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'art. 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti
e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili
interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la
concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis),
previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di
procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte,
con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo
condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in
modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto
della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi
di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche'
la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter.
Se si verificano le condizioni di cui all'art. 63, comma 2,
lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le societa' concessionarie possono affidare le aree
idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante
subconcessione, a societa' controllate o collegate in modo da
assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in
gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa'
controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i
servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita'
e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza
effettiva. 8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui
al comma 8-bis e' determinata in funzione della vita utile degli
impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e
gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della
concessione autostradale, salva la possibilita' per il
concessionario che subentra nella gestione di risolvere il
contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli
investimenti realizzati non integralmente ammortizzati
(7) L'art. 7 stabilisce: «Principi e criteri per l'individuazione
delle aree idonee 1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente
all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini
dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art.
1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A
dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e
criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere
chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree,
compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione
della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di
sviluppo della rete stessa. 2. Per l'individuazione delle aree
idonee le regioni tengono conto: a) della massimizzazione delle
aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; delle esigenze di
tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree
agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi
idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture
edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di
aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e
logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per
altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,
compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilita' delle
risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda
elettrica, nonche' tenendo in considerazione la dislocazione
della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di
sviluppo della rete stessa; b) della possibilita' di classificare
le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base
della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; c) della
possibilita' di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20,
comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3. Sono
considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese
nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10
e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non
idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro
degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono
stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni
sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della
tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela,
fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli
impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel
precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori,
la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in
relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a
tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione
del presente comma deve essere contemperata la necessita' di
tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi
di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto. 4. Ai
fini dell'individuazione delle superfici e aree idonee le regioni
e province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale
di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal
fine, le regioni e le province autonome, il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e
il Ministero della cultura, rendono disponibili le informazioni
di loro competenza necessarie al funzionamento e
all'implementazione della predetta piattaforma.»
(8) L'art. 1, commi 9 e 11 prevede: «9. Sono aree non idonee alla
realizzazione di impianti off-shore gli specchi acquei compresi
nelle acque territoriali ai sensi della Convenzione di Montego
Bay, ratificata con la legge n. 689 del 1994, le aree marine
appartenenti al Santuario dei cetacei Pelagos di cui alla legge
11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i
mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999), le aree
marine protette istituite e istituende ai sensi della
legislazione vigente nonche' le aree protette, le aree protette a
mare incluse nella Rete Natura 2000, le aree parco
dell'arcipelago de La Maddalena, ivi incluse le relative fasce di
rispetto necessarie a garantire la tutela e preservazione degli
habitat e delle caratteristiche ambientali e naturali, le aree
abituali di pesca censite nel «SID-Portale del Mare» tenuto a
cura dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le aree
interessate da indagini e ritrovamenti di archeologia subacquea,
le aree marine attraversate dal passaggio dei tonni individuate
con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro
centoventi giorni, nonche' le aree ricadenti nei coni di visuale
relativi ai beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d),
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137) e quelli di cui all'art. 17, comma 3,
lettera a) del Piano paesaggistico regionale. Questi sono
identificati come elementi puntuali o areali visibili dai beni di
cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto
legislativo n. 42 del 2004 e dai beni di cui all'art. 17, comma
3, lettera a) del Piano paesaggistico regionale. [...] 11. Sono
aree non idonee per la realizzazione delle opere di connessione a
terra degli impianti off-shore, ivi inclusa la realizzazione di
buche giunti terra-mare, di elettrodotti, necessari al trasporto
dell'energia, delle stazioni elettriche di trasformazione e delle
cabine primarie, quelle individuate per gli impianti eolici di
grande taglia di cui all'allegato C. Qualora un areale rientri
nelle aree definite idonee, ai sensi del comma 10, non si
applicano le inidoneita' di cui alle lettere y) punto 1 e z)
punto 1 del medesimo allegato C.»
(9) L'art. 1, rubricato «Finalita' e ambito di applicazione» di cui
al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce al secondo
comma: «2. In esito al processo definitorio di cui al presente
decreto, le regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli
enti locali, individuano sul rispettivo territorio: a) superfici
e aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed
agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti
rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le
disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199; b) superfici e aree non idonee: aree e
siti le cui caratteristiche sono incompatibili con
l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le
modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle
linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree
diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si
applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto
legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui e' vietata l'installazione di impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per
le quali vige il divieto di installazione di impianti
fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma
1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199». L'art.
7, rubricato «Principi e criteri per l'individuazione delle aree
idonee» di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 stabilisce:
«1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio
2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti
fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle
aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di
cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto
dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al
fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione
delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le
disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di
rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo in considerazione
la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il
potenziale di sviluppo della rete stessa. 2. Per l'individuazione
delle aree idonee le regioni tengono conto: a) della
massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2;
delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del
paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'
dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di
superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e
parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale,
artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita'
di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le
superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le
caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,
delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche'
tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli
eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete
stessa; b) della possibilita' di classificare le superfici o le
aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della
taglia e della tipologia di impianto; c) della possibilita' di
fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto; 3. Sono considerate non idonee le
superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni
sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma
1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e
le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni
sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di
rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza
differenziata a seconda della tipologia di impianto,
proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7
chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non
sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta
ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del
Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli
progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto
previsto dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. Nell'applicazione del presente comma deve
essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la
garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A
dell'art. 2 del presente decreto. 4. Ai fini dell'individuazione
delle superfici e aree idonee le regioni e province autonome
possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all'art. 21
del decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, le regioni e
le province autonome, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministero della
cultura, rendono disponibili le informazioni di loro competenza
necessarie al funzionamento e all'implementazione della predetta
piattaforma»
(10) Nella sentenza 77/2022 la Corte ha stabilito: «4.1.5. - In
definitiva, la moratoria imposta dal legislatore regionale
dell'Abruzzo con l'art. 4 impugnato viola i principi
fondamentali della materia, che affidano a celeri procedure
amministrative il compito di valutare in concreto gli interessi
coinvolti nell'installazione di impianti di produzione
dell'energia da fonti rinnovabili. Tali valutazioni
amministrative non possono essere condizionate e limitate da
criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali
(sentenze n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n.
13 del 2014 e n. 44 del 2011), ne' a fortiori possono essere
impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti
legislative regionali. L'art. 4 della legge regionale Abruzzo n.
8 del 2021 si pone, dunque, in aperto contrasto con i principi
fondamentali della materia di celere conclusione delle procedure
di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da
fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo
attuativi di direttive dell'Unione europea e riflettono anche
impegni internazionali volti a favorire l'energia prodotta da
fonti rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019), risorse
irrinunciabili al fine di contrastare i cambiamenti climatici».
(11)
(12) L'art. 23 del decreto legislativo n. 199/2021 stabilisce: «2.
Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e
costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del
patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa
individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti
di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono considerate
tali le aree individuate per la produzione di energie
rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo
produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n.
201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1
dicembre 2017, recante «Approvazione delle linee guida
contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei
piani di gestione dello spazio marittimo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
provvede all'adozione del piano di cui al periodo precedente con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo
17 ottobre 2016 n. 201. 3. Nelle more dell'adozione del piano di
gestione dello spazio marittimo di cui al comma 2, sono comunque
considerate idonee: a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019
recante «Linee guida nazionali per la dismissione mineraria
delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e
delle infrastrutture connesse», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019, le piattaforme petrolifere in
disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna
piattaforma; b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di
potenza istallata, previa eventuale variante del Piano
regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi
dalla presentazione della richiesta. 4. Nei procedimenti di
autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle
aree individuate ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' nelle aree
non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di
impianti off-shore: a) l'autorita' competente in materia
paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante
individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche
finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela
di beni di interesse archeologico; b) i termini procedurali per
il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo. 5.
Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono
essere disposte moratorie, anche con riferimento alla
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non
sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di
impianti off-shore, ovvero sospensioni dei termini dei
procedimenti di autorizzazione per le domande gia' presentate.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un
vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e
alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del
procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al
presente articolo.»
(13) L'art. 14 dispone: «1. La conferenza di servizi istruttoria puo'
essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su
richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o
del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita' diverse,
definite dall'amministrazione procedente.» L'art. 14-bis
dispone: «[...] 2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni
interessate: a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per
l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai
fini dello svolgimento dell'istruttoria; b) il termine
perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le
amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art.
2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; c) il
termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare
il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le
suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove
disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non
prevedano un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni; d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'art. 14-ter, da tenersi entro dieci giorni
dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento. 3. Entro il termine di cui al
comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le
proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono
formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente
indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso
sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono
relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o
da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente
apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 4. Fatti
salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui al
comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3,
equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le
responsabilita' dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli
dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso
reso, ancorche' implicito. 5. Scaduto il termine di cui al comma
2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque
giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art.
14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di
assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora
ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni
interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente
indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso possano essere accolte senza necessita'
di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso
che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta
determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui
all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle
altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni
presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai
sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di
conclusione della conferenza. 6. Fuori dei casi di cui al comma
5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale
degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi
del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in
modalita' sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter. [...]. L'art.
14-quater stabilisce: «1. La determinazione motivata di
conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione
procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati. 2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza
possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione
procedente ad assumere, previa indizione di una nuova
conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi
dell'art. 21-nonies. Possono altresi' sollecitarla, purche'
abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14-ter, alla conferenza di servizi
o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies. 3. In caso di
approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e'
immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base
delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e'
sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell'art. 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento
dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione
della determinazione motivata di conclusione della conferenza.))
L'art. 14 quinquies cosi' dispone: «1. Avverso la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, entro dieci giorni
dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o
alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione
dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali
l'opposizione e' proposta dal Ministro competente. 2. Possono
altresi' proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla
rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in
seno alla conferenza. 3. La proposizione dell'opposizione
sospende l'efficacia della determinazione motivata di
conclusione della conferenza. 4. La Presidenza del Consiglio dei
ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo
giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato
alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano
proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione,
per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca
la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i
medesimi effetti. 5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta
nella riunione di cui al comma 4, puo' essere indetta, entro i
successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge
con le medesime modalita' e allo stesso fine. 6. Qualora
all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta
un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione
procedente adotta una nuova determinazione motivata di
conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette
riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione e'
rimessa al Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di
norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri
possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non
accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione
della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il
Consiglio dei ministri puo' accogliere parzialmente
l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della
determinazione di conclusione della conferenza, anche in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.»
(14) L'art. 17-bis cosi' dispone: «1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o
servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche,
le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio
assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal
ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, da parte dell'amministrazione
procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi e'
prevista la proposta di una o piu' amministrazioni pubbliche
diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta
stessa e' trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte di quest'ultima amministrazione Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti
esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e
formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso,
l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi
trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello
schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora
dette esigenze istruttorie siano rappresentate
dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo
periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2.
Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la
proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1,
secondo periodo, l'amministrazione competente puo' comunque
procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato
della relativa documentazione, e' trasmesso all'amministrazione
che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne
l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato
accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei
procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
decide sulle modifiche da apportare allo schema di
provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di
provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di
amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta
e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini
senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni
del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di
provvedimenti espressi.
P.Q.M.
Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e
difeso,
chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 2, 5, 7, 8, e
9; 3, commi 1, 2, 4 e 5 della Legge della Regione Autonoma della
Sardegna del 5 dicembre 2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per
l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione di procedimenti
autorizzativi» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURS) del 5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e
II).
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. Attestazione della delibera del Consiglio dei ministri del
28 gennaio 2025 di impugnativa della legge regionale, con allegata
relazione;
2. Legge della Regione Autonoma della Sardegna 20 dicembre
2024, n. 20 recante: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e
superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di
impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione di procedimenti autorizzativi» pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURS) del
5 dicembre 2024, n. 65 (Parte I e II);
3. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica del 21 giugno 2024 recante «Disciplina per
l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
2 luglio 2024.
Roma, 3 febbraio 2025
L'Avvocato dello Stato: Santini
Il vice Avvocato generale dello Stato: Mangia